BREVI CENNI SULLA SENTENZA DICHIARATIVA DI FALLIMENTO
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- Alessandra Barbieri
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1 IMPUGNAZIONE E RECLAMO AVVERSO LA SENTENZA DICHIARATIVA DI FALLIMENTO PROF.GIUSEPPE ANTONIO MICHELE TRIMARCHI
2 Indice 1 BREVI CENNI SULLA SENTENZA DICHIARATIVA DI FALLIMENTO IMPUGNAZIONE DELLA SENTENZA DICHIARATIVA DI FALLIMENTO REVOCA DELLA SENTENZA DICHIARATIVA DI FALLIMENTO di 7
3 1 Brevi cenni sulla sentenza dichiarativa di fallimento Secondo il disposto dell art. 16 del r.d. n. 267/1942, nuova formulazione, la sentenza, pronunciata in camera di consiglio, adempie ad una serie di funzioni, tra cui, innanzitutto, l individuazione, da parte del tribunale, tanto del giudice delegato per la procedura, quanto del curatore. Oltre ad imporre al fallito il deposito dei documenti ivi elencati (bilanci, scritture contabili e fiscali, elenco dei creditori), qualora non vi abbia già provveduto a norma dell art. 14 L.F.. La sentenza provvede, altresì, a stabilire il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo, entro il termine perentorio di 120 giorni dal deposito (elevato a 180 in caso di particolare complessità della procedura), nonché ad assegnare, ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali sulle cose in possesso del fallito, il termine perentorio di 30 giorni per la presentazione in cancelleria delle domande di insinuazione. L ultimo comma dell art. 16 L.F. stabilisce che la sentenza produce i suoi effetti dalla data della pubblicazione (ai sensi dell art. 133, 1 comma, c.p.c.), sottolineando che gli effetti nei riguardi dei terzi si producono, invece, dalla data di iscrizione della sentenza nel registro delle imprese (ai sensi del 2 comma del successivo art. 17 L.F.), accessibile e consultabile anche telematicamente da soggetti terzi, evidenziando in tal guisa la sensibilità del legislatore della riforma nei confronti della tutela dei terzi di buona fede che, nel sistema previgente, ignorando l avvenuta dichiarazione di fallimento, potevano compiere atti negoziali nei confronti del fallito, sanzionati con l inefficacia. 3 di 7
4 La sentenza che dichiara il fallimento viene notificata al debitore entro il giorno successivo al deposito in cancelleria, ed è comunicata per estratto (contenente il nome del debitore, del curatore, il dispositivo e la data di deposito) al pubblico ministero, al curatore e al richiedente il fallimento. In base al secondo comma dell art. 17 L.F., inoltre, la sentenza è annotata presso l'ufficio del registro delle imprese ove l'imprenditore ha la sede legale e, se questa differisce dalla sede effettiva, anche presso quello corrispondente al luogo ove la procedura è stata aperta. 4 di 7
5 2 Impugnazione della sentenza dichiarativa di fallimento A differenza del sistema previgente, in cui contro la sentenza poteva essere proposta opposizione davanti allo stesso tribunale che l aveva pronunciata, accedendo ad un giudizio ordinario contro il quale erano esperibili gli ordinari mezzi di impugnazione (appello e ricorso per cassazione), con la novella (ad opera dei D.Lgs. n. 5/2006 e n. 169/2007) dell art. 18 L.F., avverso la sentenza di fallimento può essere proposto reclamo dal debitore e da qualunque interessato direttamente alla corte d appello nel termine perentorio di 30 giorni, decorrente, per il debitore, dalla data della notifica della sentenza, per gli altri interessati dalla data di iscrizione nel registro delle imprese. In ogni caso, l appello va proposto entro un anno dalla pubblicazione ai sensi dell art. 327, 1 comma, c.p.c. Nei cinque giorni successivi al deposito dell appello, il presidente provvede, con decreto, a fissare l udienza di comparizione (entro 60 giorni dal deposito stesso), disponendo la notifica, a cura del reclamante, sia del ricorso che del decreto, al curatore e alle altre parti entro 10 giorni dalla comunicazione del decreto, le quali dovranno costituirsi almeno 10 giorni prima dell udienza. In udienza il collegio, sentite le parti e assunti tutti i mezzi di prova, provvede con sentenza, potendo disporre l accoglimento del reclamo e la revoca del fallimento, facendo salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti dagli organi della procedura, ovvero il rigetto del reclamo con notifica al reclamante, il quale potrà proporre ricorso per cassazione entro trenta giorni dalla stessa. 5 di 7
6 3 Revoca della sentenza Nel caso in cui venga revocata la sentenza di fallimento, si ha, come conseguenza, il ritorno in bonis del debitore (Trib. Bari, 7 giugno 2004). In particolare, la revoca del fallimento comporta il venir meno dell intera procedura concordataria e il ripristino della stessa situazione che si aveva al momento della constatazione della ricorrenza delle condizioni per la dichiarazione di fallimento. Nello specifico, restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti dagli organi del fallimento; riacquistano la pienezza dei loro effetti quegli atti la cui inefficacia si sia automaticamente attenuata con la dichiarazione di fallimento (artt L.F.) o sia stata giudizialmente dichiarata attraverso l esperimento della revocatoria fallimentare; permangono gli effetti di diritto sostanziale realizzatisi a favore dei terzi (es. interruzione, prescrizione, usucapione); l ex fallito riacquista tutte le libertà e le capacità già limitatesi o perdute, ivi compresa la capacità processuale; vengono eliminati tutti gli effetti negativi per i creditori (es. sospensione dei loro interessi). Ci si chiede cosa succeda nell ipotesi in cui il fallimento sia stato preceduto dal concordato preventivo e, cioè, se la revoca del fallimento importi la remissione in termini del debitore, così da consentirgli di modificare la proposta di concordato o di eliminare un motivo ostativo alla sua approvazione. Ai sensi dell art. 21 L.F., la revoca del fallimento consecutivo alla procedura concorsuale minore determina il ripristino di quest ultima nello stato in cui ci si trovava all atto della sua cessazione e non la sua cessazione. Si utilizzano, in proposito, gli stessi termini previsti nel caso in cui l imprenditore dichiarato fallito sia stato ammesso all amministrazione controllata. Si è così affermato un collegamento tra le procedure concorsuali, in particolare tra amministrazione controllata, concordato preventivo e fallimento. Nel caso in cui venga ripristinata la situazione 6 di 7
7 precedente facente capo all amministrazione controllata o al concordato preventivo, si recuperano tutti gli atti compiuti in precedenza, purché posti in essere legittimamente. Occorre, inoltre, sottolineare che, mentre la revoca del fallimento del socio non ha effetti sul fallimento della società, la revoca del fallimento sociale determina, normalmente, anche quella dei fallimenti dei soci illimitatamente responsabili (salvo che la dichiarazione di fallimento sia stata emessa anche in relazione ad un attività imprenditoriale individuale del socio). 7 di 7
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