Titolo II capo Sesto Dell esercizio provvisorio e della liquidazione dell attivo D. L.vo n.5 (Gazzetta Ufficiale n.12 del 16.1.
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- Ugo Perri
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1 Titolo II capo Sesto Dell esercizio provvisorio e della liquidazione dell attivo D. L.vo n.5 (Gazzetta Ufficiale n.12 del ) Riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali Entrata in vigore: 16 luglio 2006
2 La liquidazione dell attivo è caratterizzata: da una sempre più accentuata privatizzazione della gestione della crisi d impresa da un generale depotenziamento del ruolo del giudice delegato ed un simmetrico incremento dei poteri degli altri organi della procedura da una conseguente attenuazione dei vincoli e dei controlli demandati all autorità giudiziaria sempre più destinataria della sola risoluzione dei conflitti piuttosto che come soggetto deputato alla effettiva gestione della procedura
3 Obiettivi: conservare i mezzi organizzativi dell impresa assicurare la sopravvivenza dell impresa valorizzare l impresa attraverso il risanamento e il trasferimento ai terzi delle strutture aziendali
4 La fase di liquidazione risulta infatti: sempre sottoposta alla direzione del giudice delegato (art. 104 L.Fall.) le singole attività liquidatorie del curatore sono sottoposte alla necessaria autorizzazione del giudice delegato (art. 104 L.Fall.) le modalità di liquidazione di beni immobili richiamano le norme del codice di procedura civile con conseguente e necessaria collaborazione del giudice delegato (art. 105, 108 L.Fall.) per la liquidazione dei beni mobili (art. 106 L.Fall.) è il giudice delegato a stabilire tempi e modalità della vendita (trattativa privata, asta informale, commissionario, ecc.) seppure previa proposta del curatore.
5 E la vera novità della fase di liquidazione effettuata in ambito concorsuale, con l introduzione del concetto di programmazione condivisa tra GD, CDC e Curatore. E l atto di pianificazione e di indirizzo delle modalità e dei tempi di realizzazione dell attivo, nell ottica della semplificazione e della maggiore efficienza.
6 Oggetto del programma di liquidazione sono sia i beni e diritti compresi nel patrimonio del fallito, ma pure le pretese esercitabili dal curatore nell interesse della massa dei creditori, ovverosia le c.d. azioni che derivano dal fallimento.
7 Il Programma di liquidazione è: A) predisposto dal curatore B) previo parere vincolante del Comitato C) approvato dal Giudice
8 Con il programma di liquidazione il curatore si assume la responsabilità di stabilire, programmandoli, i modi ed i termini di realizzazione dell attivo.
9 Con il programma di liquidazione il legislatore ha inteso assicurare l esigenza di attività liquidatorie e recuperatorie non frammentate e, in sostanza, eliminare ritardi connessi alla tardiva individuazione e messa in opera di strumenti diretti ad acquisire attivo da ripartire.
10 Contenuto Il programma di liquidazione indica le modalità e i termini di realizzazione dell attivo con particolare riferimento ad alcune categorie di beni e/o di azioni potenzialmente produttive di effetti patrimoniali.
11 L art.104 ter al II comma fissa il contenuto minimo del programma di liquidazione. Modalità e termini previsti per la liquidazione dell attivo. Specificando: l opportunità di disporre l'esercizio provvisorio dell'impresa, o di singoli rami di azienda, ai sensi dell articolo 104, ovvero l opportunità di autorizzare l'affitto dell azienda, o di rami, a terzi ai sensi dell'articolo 104 bis; la sussistenza di proposte di concordato ed il loro contenuto; le azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie da esercitare; le possibilità di cessione unitaria dell'azienda, di singoli rami, di beni o di rapporti giuridici individuabili in blocco; le condizioni della vendita dei singoli cespiti.
12 Il programma di liquidazione deve essere Chiaro = comprensibile anche da non tecnici (p. es. comitato dei creditori) Tempestivo = predisposto dal curatore entro il termine di gg.60 dalla chiusura dell inventario Esaustivo = esauriente, compatibilmente con i tempi ristretti a disposizione del curatore Analitico = in grado di individuare i singoli atti di liquidazione e realizzo, le modalità ed i tempi degli stessi Realizzabile = nei tempi e con le modalità previste, in relazione al patrimonio del fallito
13 Il curatore sarà pertanto tenuto non solo ad indicare la tempistica e le modalità di cessione dei singoli beni mobili ed immobili ma anche a giustificare le motivazioni che sottendono alle scelte liquidatorie vendita di singoli beni o in blocco modalità di vendita (asta, istituto vendite giudiziarie, ecc.) prezzi delle vendite immobiliari criteri di cessione dei crediti e/o di loro riscossione opportunità e fondatezza delle azioni recuperatorie, revocatorie o risarcitorie da intraprendere possibilità di procedere alla loro eventuale cessione sussistenza di proposte di concordato già formalizzate ragioni economico/finanziarie dell esercizio provvisorio ragioni economico/finanziarie dell affitto di azienda.
14 TERMINE Entro 60 giorni dalla redazione dell inventario il curatore deve predisporre il programma della propria attività liquidatoria, da sottoporre: all autorizzazione del comitato dei creditori all approvazione del giudice delegato
15 Il termine dell inventario deve essere considerato in funzione del termine delle operazioni di stima. Senza conoscere il valore dei beni diventerebbe impossibile predisporre un programma di liquidazione. Ecco allora che i tempi si allungano, ed i 60 giorni partono dalla fine dei lavori peritali. Questo lasso di tempo, consente, soprattutto nelle procedure più complesse, di poter elaborare un programma della liquidazione articolato e analitico, chiaro ed esaustivo.
16 Acquisito il parere favorevole e vincolante del comitato dei creditori, il Giudice Delegato deve approvare il piano, dopo avere verificato la legittimità del procedimento
17 L approvazione del progetto tiene luogo delle autorizzazioni dovute per le attività e le operazioni incluse nel programma. Se il programma è esaustivo e completo, non è necessario di volta in volta richiedere l autorizzazione al G.D., previo parere favorevole del c.d.c., per il compimento da parte del curatore di attività ed operazioni non inserite nel programma.
18 Il curatore - previa autorizzazione del G.D. e sentito il c.d.c., se già nominato - può procedere alla liquidazione di beni anche prima dell approvazione del piano, solo quando dal ritardo può derivare pregiudizio all interesse dei creditori
19 Il curatore - previa autorizzazione del c.d.c. - può rinunziare ad acquisire all attivo o a procedere alla liquidazione di alcuni beni se l attività di liquidazione si manifesti non conveniente
20 Accessibilità e riservatezza del documento Il programma di liquidazione è un documento riservato. Creditori e terzi possono acquisirne copia solo previa autorizzazione del G.D. e parere del curatore Il Comitato dei creditori e il fallito, quest ultimo con la sola eccezione della relazione ex art. 33 LF del curatore e degli atti eventualmente riservati, hanno diritto all accesso a tutti gli atti del procedimento
21 Il programma di liquidazione indica tutte le azioni recuperatorie e risarcitorie che il curatore intende esperire. Spesso contiene dati riservati E indispensabile che gli organi della procedura e lo stesso fallito mantengano il segreto in ordine alle informazioni di cui avranno notizia tramite il programma.
22 Cosa succede in caso di parere contrario ovvero di mancato rilascio del parere e/o dell autorizzazione prescritta, da parte del Comitato dei Creditori? Art. 36 L.Fall.: contro i dinieghi del comitato dei creditori, il fallito ed ogni altro interessato possono proporre reclamo al giudice delegato Attenzione: una evidente difformità di vedute in ordine alla gestione della procedura concorsuale tra il curatore ed il comitato dei creditori, concretizzatasi in reiterati dinieghi, non potrà avere che conseguenza la revoca del curatore
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