LEGGE FALLIMENTARE IN VIGORE DAL 16/07/06 (D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5)
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- Giancarlo Masi
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1 TITOLO I - Disposizioni generali Art. 1 Imprese soggette al fallimento e al concordato preventivo p. 9 Art. 2 Liquidazione coatta amministrativa e fallimento p. 10 Art. 3 Liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo p. 11 Art. 4 Rinvio a leggi speciali p. 11 TITOLO II - DEL FALLIMENTO Capo I - Della dichiarazione di fallimento Art. 5 Stato d'insolvenza p. 12 Art. 6 Iniziativa per la dichiarazione di fallimento p. 12 Art. 7 Iniziativa del pubblico ministero p. 12 Art. 8 Stato d insolvenza risultante in giudizio civile p. 13 Art. 9 Competenza p. 13 Art. 9-bis Disposizioni in materia di incompetenza p. 14 Art. 9-ter Conflitto positivo di competenza p. 15 Art. 10 Fallimento dell'imprenditore che ha cessato l'esercizio dell'impresa p. 15 Art. 11 Fallimento dell imprenditore defunto p. 16 Art. 12 Morte del fallito p. 16 Art. 13 Obbligo di trasmissione dell elenco dei protesti p. 17 Art. 14 Obbligo dell imprenditore che chiede il proprio fallimento p. 17 Art. 15 Istruttoria prefallimentare p. 18 Art. 16 Sentenza dichiarativa di fallimento p. 20 Art. 17 Comunicazione e pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento p. 21 Art. 18 Appello p. 22 Art. 19 Sospensione della liquidazione dell attivo p. 23 Art. 20 Morte del fallito durante il giudizio di opposizione p. 24 Art. 21 Revoca della dichiarazione di fallimento p. 25 Art. 22 Gravami contro il provvedimento che respinge l istanza di fallimento p. 25 Capo II - DEGLI ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO Sezione I - Del tribunale fallimentare Art. 23 Poteri del tribunale fallimentare p. 26 Art. 24 Competenza del tribunale fallimentare p. 27 Sezione II - Del giudice delegato Art. 25 Poteri del giudice delegato p. 27 Art. 26 Reclamo contro i decreti del giudice delegato e del tribunale p. 29 Sezione III - Del curatore Art. 27 Nomina del curatore p. 31
2 Art. 28 Requisiti per la nomina a curatore p. 31 Art. 29 Accettazione del curatore p. 32 Art. 30 Qualità di pubblico ufficiale p. 33 Art. 31 Gestione della procedura p. 33 Art. 32 Esercizio delle attribuzioni del curatore p. 34 Art. 33 Relazione al Giudice p. 35 Art. 34 Deposito delle somme riscosse p. 36 Art. 35 Integrazione dei poteri del curatore p. 37 Art. 36 Reclamo contro gli atti del curatore e del comitato dei creditori p. 38 Art. 36-bis Termini processuali p. 39 Art. 37 Revoca del curatore p. 39 Art. 37-bis Sostituzione del curatore e dei componenti del comitato creditori p. 40 Art. 38 Responsabilità del curatore p. 41 Art. 39 Compenso del curatore p. 42 Sezione IV Del comitato dei creditori Art. 40 Nomina del comitato p. 43 Art. 41 Funzioni del comitato p. 44 Capo III - DEGLI EFFETTI DEL FALLIMENTO Sezione I Degli effetti del fallimento per il fallito Art. 42 Beni del fallito p. 47 Art. 43 Rapporti processuali p. 48 Art. 44 Arri compiuti dal fallito dopo la dichiarazione di fallimento p. 48 Art. 45 Formalità eseguite dopo la dichiarazione di fallimento p. 49 Art. 46 Beni non compresi nel falimento p. 49 Art. 47 Alimenti al fallito e alla famiglia p. 50 Art. 48 orispondenza diretta al fallito p. 50 Art. 49 Obblighi del fallito p. 51 Art. 50 Pubblico registro dei falliti p. 52 Sezione II Degli effetti del fallimento per i creditori Art. 51 Divieto di azioni esecutive e cautelari individuali p. 52 Art. 52 Concorso dei creditori p. 53 Art. 53 reditori muniti di pegno o privilegio su mobili p. 54 Art. 54 Diritto dei creditori privilegiati nella ripartizione dell attivo p. 54 Art. 55 Effetti del fallimento su debiti pecuniari p. 55 Art. 56 Compensazione in sede di fallimento p. 56 Art. 57 Cediti infruttiferi p. 56 Art. 58 Obbligazioni e titoli di debito p. 57 Art. 59 rediti non pecuniari p. 57 Art. 60 Rendita perpetua e rendita vitalizia p. 57 Art. 61 Creditorie di più coobbligati solidali p. 58 Art. 62 reditore di più coobbligati solidali parzialmente soddisfatti p. 58 Art. 63 oobbligato o fideiussore del fallito con diritto di garanzia p. 58 Sezione III Deglie ffetti del fallimento sugli atti pregiudizievoli ai creditori Art. 64 atti a titolo gratuito p. 59 Art. 65 Pagamenti p. 59 Art. 66 Azione revocatoria ordinaria p. 59 Art. 67 Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie p. 60 Art. 67 bis Patrimoni destinati ad uno specifico affare p. 62
3 Art. 68 Pagamento di cambiale scaduta p. 62 Art. 69 Atti compiuti tra i coniugi p. 63 Art. 69 bis Decadenza dell azione p. 63 Art. 70 Effetti della revocazione p. 64 Art. 71 Effetti della revocazione p. 65 Sezione IV Degli effetti del fallimento sui rapporti giuridici preesistenti Art. 72 Rapporti pendenti p. 65 Art. 72 bis Fallimento del venditore e contratti relativiad immobili da costruire p. 67 Art. 72 ter Effetti sui finanziamenti destinati ad uno specifico affare p. 68 Art. 72 quater Locazione finanziaria p. 69 Art. 73 Vendita a termine o a rate p. 70 Art. 74 Contratto di somministrazione p. 70 Art. 75 Restituzione di cose non pagate p. 71 Art. 76 Contratto di borsa a termine p. 71 Art. 77 associazione in partecipazione p. 72 Art. 78 Conto corrente, mandato, commisione p. 72 Art. 79 Possesso del fallito a titolo precario p. 73 Art. 80 ontratto di locazione di immobili p. 73 Art. 80 bis Contratto di affitto d azineda p. 74 Art. 81 Contratto di appalto p. 75 Art. 82 Contratto di assicurazione p. 75 Art. 83 Contratto di edizione p. 76 Art. 83 bis Clausola arbitrale p. 76 Capo IV Della custodia e della amministrazione delle attività familiari Art. 84 Dei sigilli p. 76 Art. 85 Apposizione dei sigilli da parte del giudice di pace p. 77 Art. 86 Consegna del denaro, titoli, scritture contabili e di altra documentazione p. 78 Art. 87 Inventario p. 78 Art. 87 bis Inventario su altri beni p. 79 Art. 88 Presa in consegna die beni del fallito da parte del curtore p. 80 Art. 89 Elenchi dei creditori e dei titolari di diritti reali mobiliari e bilancio p. 81 Art. 90 Fascicolo della procedura p. 81 Art. 91 Anticipazione delle spese dell erario p. 82 Capo V Dell accertamento del passivo e dei diritti reali mobiliari dei terzi Art. 92 Avviso ai creditori ed agli altri interessati p. 82 Art. 93 Domanda di ammisione al passivo p. 83 Art. 94 Effetti della domanda p. 85 Art. 95 Progetto di stato passivo e udienza di discussione p. 86 Art. 96 Formazione ed esecutività dello stato passivo p. 87 Art. 97 Comunicazione dell esito del procedimento di accertamento del passivo p. 88 Art. 98 Impognazioni p. 89 Art. 99 Procedimento p. 90 Art. 100 Impignazione dei crediti ammessi p. 92 Art. 101 Domande tardive di crediti p. 92 Art. 102 Previsione di insufficiente realizzo p. 93 Art. 103 procedimenti relativi a domande di rivendica e restituzione p. 94 Capo VI Dell esercizio provvisorio e della liquidazione dell attivo Sezione I - Disposizioni generali
4 Art. 104 Esercizzio provvisorio dell impresa del fallito p. 96 Art. 104 bis affitto dell azienda o di rami dell azienda p. 98 Art. 104 ter Programma di liquidazione p.101 Art. 105 Vendita dell azienda, di rami, di beni e rapporti in blocco p.103 Sezione II della vendita di cose mobili Art. 106 Vendita dei crediti, dei diritti e delle quote, delle azioni, mandato a riscuotere p.106 Sezione III Della vendita dei beni immobili Art. 107 Modalità delle vendite p.106 Art. 108 Poteri del giudice delegato p.108 Art. 108 bis Modalità della vendita di navi, galleggianti ed aeromobili p.110 Art. 108 ter modalità della vendita di diritti sulle opere dell ingegno, sulle invenzioni industriali; sui marchi p.110 Art. 109 Procedimento di distribuzione della somma ricavata p.111 Capo VII- Della ripartizione dell attivo Art. 110 Procedimento di ripartizione p.111 Art. 111 Ordine di distribuzione delle somme p.114 Art. 111 bis Disciplina dei crediti prededucibili p.115 Art. 111 ter Conti speciali p.116 Art. 111 quater Crediti assistiti da prelazione p.116 Art. 112 Partecipazione dei creditori ammesi tardivamente p.117 Art. 113 Ripartizioni parziali p.117 Art. 113 bis Scioglimento delle ammisioni con riserva p.118 Art. 114 Restituzione delle somme riscosse p.119 Art. 115 Pagamento ai creditori p.120 Art. 116 Rendiconto del curatore p.120 Art. 117 Ripartizione finale p.121 Capo VIII Della cessazione della procedura fallimentare Sezione I Della chiusura del fallimento Art. 118 Casi di Chiusura p.123 Art. 119 Decreto di chiusura p.124 Art. 120 Effetti della chiusura p.125 Art. 121 Casi di riapertura del fallimento p.126 Art. 122 Concorso dei vecchi e nuovi creditori p.127 Art. 123 Effetti della riapertura sugli atti pregiudizievoli ai creditori p.127 Sezione II Del concordato Art. 124 Proposta di concordato p.128 Art. 125 Esame della proposta e comunicazione ai creditori p.131 Art. 126 Concordato nel caso di numerosi creditori p.133 Art. 127 Voto nel concordato p.133 Art. 128 Approvazione del concordato p.134 Art. 129 Giudizio di omologazione p.136 Art. 130 Efficacia del decreto p.138 Art. 131 reclami p.138 Art. 132 Intervento del pubblico ministero p.140 Art. 133 Spese per omologazione p.140 Art. 134 Rendiconto del curatore p.140 Art. 135 Effetti del concordato p.140
5 Art. 136 Esecuzione del concordato p.141 Art. 137 Risoluzione del concordato p.141 Art. 138 Annullamento del concodato p.142 Art. 139 Provvediment conseguenti alla riapertura p.143 Art. 140 Gli effetti della riapertura p.143 Art. 141 Nuova proposta di concordato p.144 Capo IX Della esdebitazione Art. 142 Esdebitazione p.145 Art. 143 Procedimento di esdebitazione p.148 Art. 144 Esdebitazione per i creditori concorsuali non concorrenti p.150 Art. 145 Condanne penali che ostano alla riabilitazione p.151 Art. 146 Amministratori, direttori generali, componenti degli organi di controllo, liquidatori e soci di società a responsabilità limitata p.151 Art. 147 Società con soci a responsabilità illimitata p.152 Art. 148 Fallimento della società e dei soci p.153 Art. 149 Fallimento dei soci p.154 Art. 150 Versamenti dei soci a responsabilità limitata p.154 Art. 151 Fallimento di società a responsabilità limitata: polizza assicurativa e fideiussione bancaria p.155 Art. 152 Proposta di concordato p.155 Art. 153 Effetti del concordato della società p.156 Art. 154 Concordato particolare del socio p.156 Capo XI Dei patrimoni destinati ad uno specifico affare Art. 155 Patrimoni destinati ad uno specifico affare p.157 Art. 156 Patrimonio destinato incapiente, violazione delle regole di separatezza p.158 Art. 157 Accertamento del passivo p.158 Art. 158 Domande di rivendicazione, restituzione e separazione di cose mobili p.159 Art. 159 Concordato p.159 TITOLO III DEL CONCORDATO PREVENTIVO E DEGLI ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE Capo I dell ammisione alla procedura di concordato preventivo Art. 160 Condizioni per l ammisione alla procedura p.160 Art 161 Domanda di concordato p.162 Art. 162 Inammisibilità della domanda p.164 Art. 163 Ammisione alla procedura p.165 Art. 164 Decreti del giudice delegato p.166 Art. 165 Commisario giudiziale p.166 Art. 166 Pubblicità del decreto p.167 Capo II Degli effetti dell ammisione al concordato preventivo Art. 167 Amministrazione dei beni durante la procedura p.167 Art. 168 Effetti della presentazione del ricoso p.168 Art. 169 Norme applicabili p.169 Capo III Dei provvedimenti immediati Art. 170 Scritture contabili p.169 Art. 171 Convocazione dei creditori p.170 Art. 172 Operazioni e relazione del commissario p.170 Art. 173 Dichiarazione del fallimento nel corso della procedura p.171 Capo IV Della deliberazione del concordato preventivo
6 Art. 174 Adunanza dei creditori p.172 Art. 175 discussione della proposta di concordato p.172 Art. 176 Ammisione provvisoria dei crediti contestati p.173 Art. 177 maggioranza per l approvazione del concordato p.173 Art. 178 Adesione alla proposta di concordato p.174 Capo V Dell omologazione e dell esecuzione del concordato preventivo degli accordi di ristrutturazione dei debiti Art. 179 Mancata approvazione del concordato p.175 Art. 180 Approvazione del concordato e giudizio di omologazione p.176 Art. 181 Chiusura della procedura p.179 Art. 182 Provvedimenti in caso di cessione di beni p.179 Art. 182 bis Accordi di ristrutturazione dei beni p.180 Art. 182 ter Transazione fiscale p.185 Art. 183 Appello contro la sentenza di omologazione p.188 Art. 184 Effetti del concordato per i creditori p.189 Capo VI Dell esecuzione, della ristrutturazione e dell annullamento del concordato Art. 185 esecuzione del concordato p.189 Art. 186 Risoluzione e annullamento del concordato p.190 TITOLO IV DELL AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA Art. 187 Domanda di ammisione alla procedura p.191 Art. 188 Ammisione alla procedura p.191 Art. 189 Adunanza dei creditori p.191 Art. 190 Provvedimento del giudice delegato p.191 Art. 191 Poteri di gestione del commissario giudiziale p.192 Art. 192 Relazione dell aministrazione e revoca dell amministrazione controllata p.192 Art. 193 Fine dell amministrazione controllata p.192 TITOLO V DELLA LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA Art. 194 Norme applicabili p.193 Art. 195 Accertamento giudiziario dello stato d insolvenza anteriore alla liquidazione coatta amministrativa p.193 Art. 196 Concorso fra fallimento e liquidazione coatta amministrativa p.195 Art. 197 Provvedimento di liquidazione p.195 Art. 198 Organi della liquidazione amministrativa p.195 Art. 199 Responsabilità del commissario liquidatore p.196 Art. 200 Effetti del provvedimento di liquidazione per l impresa p.196 Art. 201 Effetti della liquidazione per i creditori e sui rapporti giudici preesistenti p.196 Art. 202 Accertamento giudiziario dello stato d insolvenza p.197 Art. 203 Effetti dell accertamento giudiziario dello stato d insolvenza p.197 Art. 204 Commisario liquidatore p.198 Art. 205 Relazione del commissario p.198 Art. 206 Poteri del commissario p.198 Art. 207 Comuunicazioni ai creditori e ai terzi p.199 Art. 208 Domande dei creditori e dei terzi p.199 Art. 209 Formazione dello stato passivo p.200 Art. 210 Liquidazione dell attivo p.201 Art. 211 società con responsabilità sussidiaria limitata o illimitata dei soci p.201 Art. 212 Ripartizione dell attivo p.202 Art. 213 Chiusura della liquidazione p.202 Art. 214 Concordato p.203 Art. 215 Risoluzione e annullamento del concordato
7 TITOLO I TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 Art. 1 Imprese soggette al fallimento e al concordato preventivo (1) (2) Imprese soggette al fallimento e al concordato preventivo (1) Sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori che esercitano un attività commerciale, esclusi gli enti pubblici ed i piccoli imprenditori. Ai fini del primo comma, non sono piccoli imprenditori gli esercenti un attività commerciale in forma individuale o collettiva che, anche alternativamente: a) hanno effettuato investimenti nell azienda per un capitale di valore superiore a euro trecentomila; b) hanno realizzato, in qualunque modo risulti, ricavi lordi calcolati sulla media degli ultimi tre anni o dall inizio dell attività se di durata inferiore, per un ammontare complessivo annuo superiore a euro duecentomila. Sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori che esercitano una attività commerciale, esclusi gli enti pubblici [...]. Non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori di cui al primo comma, i quali dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti: a) aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall inizio dell attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila; b) aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell istanza di fallimento o dall inizio dell attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila; c) avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila. I limiti di cui alle lettere a), b e c) del secondo comma possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia, sulla base della media delle variazioni degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati intervenute nel periodo di riferimento. Il nuovo articolo non si riferisce più espressamente al piccolo imprenditore, ma afferma che tutti gli imprenditori commerciali sono assoggettabili al fallimento ed al concordato preventivo. Le esenzioni peraltro, facendo riferimento a requisiti dimensionali, non fanno che ribadire una esenzione riguardante imprenditori che non allarmano il mercato per la modestia della loro dimensione aziendale e/o per la dimensione del loro indebitamento. E richiesta infatti la ricorrenza di tutti e tre i nuovi requisiti dimensionali per essere esenti da fallimento. Il Legislatore ha recepito per i parametri sub a) e b) le indicazioni già fornite da questo Tribunale, che vanno qui ribadite, con la precisazione che per quanto riguarda l ammontare dei ricavi lordi basta anche un solo superamento annuo nel triennio di riferimento (cioè nei tre esercizi precedenti alla
8 presentazione della domanda di fallimento) per escludere l esenzione. I limiti di cui alle lettere a) e b) del secondo comma possono essere aggiornati ogni tre anni, con decreto del Ministro della giustizia, sulla base della media delle variazioni degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenute nel periodo di riferimento. (1) Articolo sostituito dall art. 1 del D. Lgs. 9 (2) L art. 147 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16 gennaio 2006, ha soppresso tutti i riferimenti all amministrazione controllata contenuti nel regio decreto 16 marzo 1942, n (1) Articolo sostituito dall art. 1 del d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, pubb. in Gazz. Uff. n. 241 del 16 ottobre 2007, con effetto dal 1 gennaio La norma si applica ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data del 1 gennaio 2008, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente (art. 22 d.lgs. cit.). Sostituita la nozione di attivo patrimoniale al requisito degli investimenti. Il nuovo parametro sub c) fa riferimento all ammontare dei debiti in essere sia scaduti che non scaduti ( a differenza di quanto previsto per la causa ostativa di cui all art. 15 c. 9 L.F.). L onere della prova del mancato superamento dei limiti dimensionali è posto a carico del debitore fallendo (ne è dato avvertimento nel decreto di fissazione dell udienza di comparizione), ma detto onere probatorio è temperato in pratica dai poteri istruttori ex officio che permangono in capo al Tribunale. E prevedibile peraltro che la nuova disciplina dell onere della prova comporterà un aumento del numero dei fallimenti ( unitamente alla previsione di ben tre requisiti dimensionali concorrenti) ed un aumento dei reclami avanti la Corte d appello. Da un lato il fallimento può essere dichiarato su istanza del debitore e dunque perde significato parlare di riparto dell onere della prova e dall altro l imprenditore può teoricamente avere interesse a fallire per beneficiare dell esdebitazione o, per proporre un concordato. I requisiti dimensionali costituiscono un limite non soltanto per l accesso al fallimento, ma anche al concordato preventivo.
9 Art. 2 Liquidazione coatta amministrativa e fallimento La legge determina le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa, i casi per le quali la liquidazione coatta amministrativa può essere disposta e l'autorità competente a disporla. Le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa non sono soggette al fallimento, salvo che la legge diversamente disponga. Nel caso in cui la legge ammette la procedura di liquidazione coatta amministrativa e quella di fallimento si osservano le disposizioni dell'art Art. 3 Liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo [...]. (1) Se la legge non dispone diversamente, le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa possono essere ammesse alla procedura di concordato preventivo [...] (2), osservate per le imprese escluse dal fallimento le norme del settimo comma dell art (abrogato il secondo comma) (3)
10 (1)(2) L art. 147 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16 gennaio 2006, ha soppresso tutti i riferimenti all amministrazione controllata contenuti nel regio decreto 16 marzo 1942, n (3) Comma abrogato dall art. 2 del D. Lgs. 9 Art. 4 Rinvio a leggi speciali (1) (1) Articolo abrogato dall art. 3 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16 TITOLO II
11 DEL FALLIMENTO Capo I - DELLA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO Art. 5 Stato d'insolvenza L'imprenditore che si trova in stato d'insolvenza è dichiarato fallito. Lo stato d'insolvenza si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. Art. 6 Iniziativa per la dichiarazione di fallimento (1). Il fallimento è dichiarato su ricorso del debitore, di uno o più creditori o su richiesta del pubblico ministero. Nel ricorso di cui al primo comma l istante può indicare il recapito telefax o l indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di voler ricevere le comunicazioni e gli avvisi previsti dalla presente legge. (1) Articolo sostituito dall art. 4 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16 gennaio
12 2006. Art. 7 Iniziativa del pubblico ministero (1) Il pubblico ministero presenta la richiesta di cui al primo comma dell articolo 6: In ipotesi di desistenza dall istanza di fallimento, il Tribunale fallimentare è facoltizzato a segnalare al PM la situazione di insolvenza documentata dalla istanza desistita; vi sarà solo un problema di eventuale incompatibilità per i giudici del collegio segnalante nel dichiarare l eventuale successivo fallimento. 1) quando l insolvenza risulta nel corso di un procedimento penale, ovvero dalla fuga, dalla irreperibilità o dalla latitanza dell imprenditore, dalla chiusura dei locali dell impresa, dal trafugamento, dalla sostituzione o dalla diminuzione fraudolenta dell attivo da parte dell imprenditore; 2) quando l insolvenza risulta dalla segnalazione proveniente dal giudice che l abbia rilevata nel corso di un procedimento civile. (1) Articolo sostituito dall art. 5 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16 gennaio Art. 8 Stato d insolvenza risultante in giudizio civile
13 (1) Articolo abrogato dall art. 6 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16 gennaio Art. 9 Competenza Il fallimento è dichiarato dal tribunale del luogo dove l imprenditore ha la sede principale dell impresa. Il trasferimento della sede intervenuto nell anno antecedente all esercizio dell iniziativa per la dichiarazione di fallimento non rileva ai fini della competenza. L imprenditore, che ha all estero la sede principale dell impresa, può essere dichiarato fallito nella Repubblica italiana anche se è stata pronunciata dichiarazione di fallimento all estero. Sono fatte salve le convenzioni internazionali e la normativa dell Unione europea. Il trasferimento della sede dell impresa all estero non esclude la sussistenza della giurisdizione italiana, se è avvenuto dopo il deposito del ricorso di cui all articolo 6 o la presentazione della richiesta di cui all articolo 7. (1) (1) Articolo così modificato dall art. 7 del D. Lgs. 9
14 Art. 9-bis Art. 9-bis Disposizioni in materia di incompetenza (1) La sentenza che dichiara l incompetenza è trasmessa in copia al tribunale dichiarato incompetente, il quale dispone con decreto l immediata trasmissione degli atti a quello competente. Allo stesso modo provvede il tribunale che dichiara la propria incompetenza. Il tribunale dichiarato competente, entro venti giorni dal ricevimento degli atti, se non richiede d ufficio il regolamento di competenza ai sensi dell articolo 45 del codice di procedura civile, dispone la prosecuzione della procedura fallimentare, provvedendo alla nomina del giudice delegato e del curatore. Restano salvi gli effetti degli atti precedentemente compiuti. Qualora l incompetenza sia dichiarata all esito del giudizio di cui all articolo 18, l appello, per le questioni diverse dalla competenza, è riassunto, a norma dell articolo 50 del codice di procedura civile, dinanzi alla corte di appello competente. Nei giudizi promossi ai sensi dell articolo 24 dinanzi al tribunale dichiarato incompetente, il giudice assegna alle parti un termine per la riassunzione della causa davanti al giudice competente ai sensi dell articolo 50 del codice di procedura civile e ordina Disposizioni in materia di incompetenza (1) Il provvedimento che dichiara l incompetenza è trasmesso in copia al tribunale dichiarato incompetente, il quale dispone con decreto l immediata trasmissione degli atti a quello competente. Allo stesso modo provvede il tribunale che dichiara la propria incompetenza. (1) Il tribunale dichiarato competente, entro venti giorni dal ricevimento degli atti, se non richiede d ufficio il regolamento di competenza ai sensi dell articolo 45 del codice di procedura civile, dispone la prosecuzione della procedura fallimentare, provvedendo alla nomina del giudice delegato e del curatore. Restano salvi gli effetti degli atti precedentemente compiuti. Qualora l incompetenza sia dichiarata all esito del giudizio di cui all articolo 18, l appello, per le questioni diverse dalla competenza, è riassunto, a norma dell articolo 50 del codice di procedura civile, dinanzi alla corte di appello competente. Nei giudizi promossi ai sensi dell articolo 24 dinanzi al tribunale dichiarato incompetente, il giudice assegna alle parti un termine per la riassunzione della causa davanti al giudice competente ai sensi dell articolo 50 del codice di procedura civile e ordina la cancellazione della causa dal ruolo. (1) Comma modificato dall art. 2 del d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, pubb. in Gazz. Uff. n. 241 del 16 ottobre 2007,. La norma è entrata in vigore il 1 gennaio 2008 e si applica ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore, nonché alle procedure concorsuali e di La correzione terminologica del provvedimento di rigetto si spiega con la circostanza che il rigetto dell istanza di fallimento per incompetenza avviene per decreto.
15 la cancellazione della causa dal ruolo. concordato aperte successivamente (art. 22 d.lgs. cit.). (1) Articolo introdotto dall art. 8 del D. Lgs. 9 Art. 9-ter Conflitto positivo di competenza Quando il fallimento è stato dichiarato da più tribunali, il procedimento prosegue avanti al tribunale competente che si è pronunciato per primo. Il tribunale che si è pronunciato successivamente, se non richiede d ufficio il regolamento di competenza ai sensi dell articolo 45 del codice di procedura civile, dispone la trasmissione degli atti al tribunale che si è pronunziato per primo. Si applica l articolo 9-bis, in quanto compatibile. (1) Articolo introdotto dall art. 8 del D. Lgs. 9 Art. 10 Art. 10 Fallimento dell'imprenditore che ha cessato l'esercizio dell'impresa Fallimento dell'imprenditore che ha cessato l'esercizio dell'impresa Ristretta ai soli creditori ed al Pubblico Ministero la possibilità di provare che la cessazione effettiva dell attività (rilevante per il decorso del termine
16 Gli imprenditori individuali e collettivi possono essere dichiarati falliti entro un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese, se l insolvenza si è manifestata anteriormente alla medesima o entro l anno successivo. In caso di impresa individuale o di cancellazione di ufficio degli imprenditori collettivi, è fatta salva la facoltà di dimostrare il momento dell effettiva cessazione dell attività da cui decorre il termine del primo comma. (1) Articolo sostituito dall art. 9 del D. Lgs. 9 Gli imprenditori individuali e collettivi possono essere dichiarati falliti entro un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese, se l insolvenza si è manifestata anteriormente alla medesima o entro l anno successivo. In caso di impresa individuale o di cancellazione di ufficio degli imprenditori collettivi, è fatta salva la facoltà per il creditore o per il pubblico ministero di dimostrare il momento dell effettiva cessazione dell attività da cui decorre il termine del primo comma. (1) (1) Comma modificato dall art. 2 del d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, pubb. in Gazz. Uff. n. 241 del 16 ottobre La norma è entrata in vigore il 1 gennaio 2008 e si applica ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente (art. 22 d.lgs. cit.). annuale per la dichiarazione di fallimento) non coincide con la cancellazione. Tale possibilità non viene accordata all imprenditore. Art. 11 Fallimento dell imprenditore defunto L imprenditore defunto può essere dichiarato fallito quando ricorrono le condizioni stabilite nell articolo precedente. L erede può chiedere il fallimento del defunto, purché l eredità non sia già confusa con il suo patrimonio; l erede che chiede il fallimento del defunto non è soggetto agli obblighi di deposito di cui agli articoli 14 e 16, secondo comma, n. 3). (1)
17 Con la dichiarazione di fallimento cessano di diritto gli effetti della separazione dei beni ottenuta dai creditori del defunto a norma del codice civile. (1) Comma sostituito dall art. 10 del D. Lgs. 9 Art. 12 Morte del fallito Se l'imprenditore muore dopo la dichiarazione di fallimento, la procedura prosegue nei confronti degli eredi, anche se hanno accettato con beneficio d'inventario. Se ci sono più eredi, la procedura prosegue in confronto di quello che è designato come rappresentante. In mancanza di accordo nella designazione del rappresentante entro quindici giorni dalla morte del fallito, la designazione è fatta dal giudice delegato. Nel caso previsto dall'art. 528 del c.c., la procedura prosegue in confronto del curatore dell'eredità giacente e nel caso previsto dall'art. 641 del c.c. nei confronti dell'amministratore nominato a norma dell'art. 642 dello stesso codice. Art. 13 Obbligo di trasmissione dell elenco dei protesti (1)
18 (1) Articolo abrogato dall art. 11 del D. Lgs. 9 Art. 14 Art. 14 Obbligo dell imprenditore che chiede il proprio fallimento (1) Obbligo dell imprenditore che chiede il proprio fallimento (1) L imprenditore che chiede il proprio fallimento deve depositare presso la cancelleria del tribunale le scritture contabili e fiscali obbligatorie concernenti i tre esercizi precedenti ovvero l intera esistenza dell impresa, se questa ha avuto una minore durata. Deve inoltre depositare uno stato particolareggiato ed estimativo delle sue attività, l elenco nominativo dei creditori e l indicazione dei rispettivi crediti, l indicazione dei ricavi lordi per ciascuno degli ultimi L imprenditore che chiede il proprio fallimento deve depositare presso la cancelleria del tribunale le scritture contabili e fiscali obbligatorie concernenti i tre esercizi precedenti ovvero l intera esistenza dell impresa, se questa ha avuto una minore durata. Deve inoltre depositare uno stato particolareggiato ed estimativo delle sue attività, l elenco nominativo dei creditori e l indicazione dei rispettivi crediti, l indicazione dei ricavi lordi per ciascuno degli ultimi tre esercizi (1), l elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso e l indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto. In conformità a quanto previsto dall art.1 e dall art.15 il riferimento non è più agli ultimi tre anni ma agli ultimi tre esercizi (con irrilevanza del periodo di tempo in corso al momento della presentazione dell istanza).
19 tre anni, l elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso e l indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto. (1) Articolo sostituito dall art. 12 del D. Lgs. 9 (1) Articolo modificato dall art. 2 del d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, pubb. in Gazz. Uff. n. 241 del 16 ottobre La norma è entrata in vigore il 1 gennaio 2008 e si applica ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente (art. 22 d.lgs. cit.). Art. 15 Istruttoria prefallimentare (1) Il procedimento per la dichiarazione di fallimento si svolge dinanzi al tribunale in composizione collegiale con le modalità dei procedimenti in camera di consiglio. Il tribunale convoca, con decreto apposto in calce al ricorso, il debitore ed i creditori istanti per il fallimento; nel procedimento interviene il pubblico ministero che ha assunto l iniziativa per la dichiarazione di fallimento. Il decreto di convocazione è sottoscritto dal presidente del tribunale o dal giudice relatore se vi è delega alla trattazione del procedimento ai sensi del quinto comma. Tra la data della notificazione, a cura di parte, del decreto di convocazione e del ricorso, e quella dell udienza deve intercorrere un termine non Art. 15 Procedimento per la dichiarazione di fallimento (1) Il procedimento per la dichiarazione di fallimento si svolge dinanzi al tribunale in composizione collegiale con le modalità dei procedimenti in camera di consiglio. Il tribunale convoca, con decreto apposto in calce al ricorso, il debitore ed i creditori istanti per il fallimento; nel procedimento interviene il pubblico ministero che ha assunto l iniziativa per la dichiarazione di fallimento. Il decreto di convocazione è sottoscritto dal presidente del tribunale o dal giudice relatore se vi è delega alla trattazione del procedimento ai sensi del sesto comma. Tra la data della notificazione, a cura di parte, del decreto di convocazione e del ricorso e quella dell udienza deve intercorrere un termine non inferiore a quindici giorni [...]. Il decreto contiene l indicazione che il procedimento è volto all accertamento dei presupposti per la dichiarazione di fallimento e fissa un termine non inferiore a sette giorni prima dell udienza per la presentazione di memorie e il deposito di documenti e relazioni tecniche. In ogni caso, il tribunale dispone [...] che l imprenditore depositi i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, nonché una situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata; può richiedere eventuali informazioni urgenti. Il decreto correttivo è intervenuto anche sulla disciplina dell istruttoria prefallimentare, che resta comunque procedimento che si svolge avanti al tribunale, in composizione collegiale, secondo il rito camerale. È prevista per il Tribunale la possibilità di richiedere i bilanci degli ultimi tre esercizi al debitore. E altresì prevista la possibilità per il Presidente del Tribunale, in caso di abbreviazione dei termini a comparire, che la comunicazione dell istanza e del decreto di fissazione dell udienza avvengano in maniera libera, ma sermpre idonea a garantire la conoscibilità del ricorso e del decreto. La soglia di fallibilità collegata all ammontare del passivo è elevata ad ,00=, ma detta soglia va coordinata con il requisito di fallibilità previsto dalla lett.c) dell art.1 L.F..
20 inferiore a quindici giorni liberi. Il decreto contiene l indicazione che il procedimento è volto all accertamento dei presupposti per la dichiarazione di fallimento e fissa un termine non inferiore a sette giorni prima dell udienza per la presentazione di memorie ed il deposito di documenti e relazioni tecniche. In ogni caso, il tribunale dispone, con gli accertamenti necessari, che l imprenditore depositi una situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata. I termini di cui al terzo e quarto comma possono essere abbreviati dal presidente del tribunale, con decreto motivato, se ricorrono particolari ragioni di urgenza. In tali casi, il presidente del tribunale può disporre che il ricorso e il decreto di fissazione dell udienza siano portati a conoscenza delle parti con ogni mezzo idoneo, omessa ogni formalità non indispensabile alla conoscibilità degli stessi. Il tribunale può delegare al giudice relatore l audizione delle parti. In tal caso, il giudice delegato provvede [...] all ammissione ed all espletamento dei mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti d ufficio. Le parti possono nominare consulenti tecnici. Il Tribunale può richiedere informazioni urgenti e disporre mezzi di prova (inclusa CTU) anche d ufficio. I termini di cui al terzo e quarto comma possono essere abbreviati dal presidente del tribunale, con decreto motivato, se ricorrono particolari ragioni di urgenza. Il tribunale, ad istanza di parte, può emettere i provvedimenti cautelari o conservativi a tutela del patrimonio o dell impresa oggetto del provvedimento, che hanno efficacia limitata alla durata del procedimento e vengono confermati o revocati dalla sentenza che dichiara il fallimento, ovvero revocati con il decreto che rigetta l istanza. Non si fa luogo alla dichiarazione di fallimento se l ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell istruttoria prefallimentare è complessivamente inferiore a euro trentamila. Tale importo è periodicamente aggiornato con le modalità di cui al terzo comma dell articolo 1. Il tribunale può delegare al giudice relatore l audizione delle parti. In tal caso, il giudice delegato provvede, senza indugio e nel rispetto del contraddittorio, all ammissione ed all espletamento dei mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti d ufficio. Le parti possono nominare consulenti tecnici. (1) Articolo sostituito dall art. 2 del d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, pubb. in Gazz. Uff. n. 241 del 16 ottobre La norma è entrata in vigore il 1 gennaio 2008 e si applica ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente (art. 22 d.lgs. cit.). Il tribunale, ad istanza di parte, può emettere i provvedimenti cautelari o conservativi a tutela del patrimonio o dell impresa oggetto del provvedimento, che hanno efficacia limitata alla durata del procedimento e vengono confermati o revocati dalla
21 sentenza che dichiara il fallimento, ovvero revocati con il decreto che rigetta l istanza. Non si fa luogo alla dichiarazione di fallimento se l ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell istruttoria prefallimentare è complessivamente inferiore a euro venticinquemila. Tale importo è periodicamente aggiornato con le modalità di cui al terzo comma dell articolo 1. (1) Articolo sostituito dall art. 13 del D. Lgs. 9 Art. 16 Art. 16 Sentenza dichiarativa di fallimento La sentenza dichiarativa di fallimento è pronunciata in camera di consiglio. Con la sentenza il tribunale: 1) nomina il giudice delegato per la procedura; 2) nomina il curatore; 3) ordina al fallito il deposito dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell elenco dei creditori, entro tre giorni, se non è stato ancora eseguito a norma dell articolo 14; (1) 4) stabilisce il luogo, il giorno e l ora dell adunanza in cui si procederà all esame dello stato Sentenza dichiarativa di fallimento (1) Il tribunale dichiara il fallimento con sentenza, con la quale: 1) nomina il giudice delegato per la procedura; 2) nomina il curatore; 3) ordina al fallito il deposito dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell elenco dei creditori, entro tre giorni, se non è stato ancora eseguito a norma dell'articolo 14; 4) stabilisce il luogo, il giorno e l ora dell adunanza in cui si procederà all esame dello stato passivo, entro il termine perentorio di non oltre centoventi giorni dal deposito della sentenza, ovvero centottanta giorni in caso di particolare complessità della procedura; 5) assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del fallito, il termine perentorio di trenta giorni prima dell adunanza di cui al numero 4 per la presentazione in cancelleria delle domande di insinuazione. La sentenza produce i suoi effetti dalla data della pubblicazione ai sensi dell articolo 133, primo comma, del codice di procedura civile. Gli effetti nei riguardi dei terzi si producono dalla data di iscrizione della sentenza nel registro delle imprese ai sensi Tolta la precisazione della pronuncia in camera di consiglio della sentenza. Il termine di non oltre 120 giorni, stabilito con la sentenza dichiarativa di fallimento, entro il quale deve svolgersi l adunanza dei creditori viene elevato a 180 giorni nel caso di particolare complessità della procedura.
22 passivo, entro il termine perentorio di non oltre centoventi giorni dal deposito della sentenza; (2) 5) assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del fallito, il termine perentorio di trenta giorni prima dell adunanza di cui al numero precedente per la presentazione in cancelleria delle domande di insinuazione. (3) La sentenza produce i suoi effetti dalla data della pubblicazione ai sensi dell articolo 133, primo comma, del codice di procedura civile. Gli effetti nei riguardi dei terzi si producono dalla data di iscrizione della sentenza nel registro delle imprese ai sensi dell articolo 17, secondo comma. (4) dell articolo 17, secondo comma. (1) Articolo sostituito dall art. 2 del d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, pubb. in Gazz. Uff. n. 241 del 16 ottobre La norma è entrata in vigore il 1 gennaio 2008 e si applica ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente (art. 22 d.lgs. cit.). (abrogato il quarto comma) (5) (1) (2) (3) nn. 3) 4) 5) sostituiti dall art. 14 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16 (4) comma sostituito dall art. 14 del D. Lgs. 9 (5) comma abrogato dall art. 14 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, pubb. in Gazz. Uff. n. 91 del 16 gennaio Art. 17 Art. 17
23 Comunicazione e pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento (1) Entro il giorno successivo al deposito in cancelleria, la sentenza che dichiara il fallimento è notificata, su richiesta del cancelliere, ai sensi dell articolo 137 del codice di procedura civile al debitore, eventualmente presso il domicilio eletto nel corso del procedimento previsto dall articolo 15, ed è comunicata per estratto, ai sensi dell articolo 136 del codice di procedura civile, al curatore ed al richiedente il fallimento. L estratto deve contenere il nome del debitore, il nome del curatore, il dispositivo e la data del deposito della sentenza. La sentenza è altresì annotata presso l ufficio del registro delle imprese ove l imprenditore ha la sede legale e, se questa differisce dalla sede effettiva, anche presso quello corrispondente al luogo ove la procedura è stata aperta. A tale fine, il cancelliere, entro il termine di cui al primo comma, trasmette, anche per via telematica, l estratto della sentenza all ufficio del registro delle imprese indicato nel comma precedente. Comunicazione e pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento (1) Entro il giorno successivo al deposito in cancelleria, la sentenza che dichiara il fallimento è notificata, su richiesta del cancelliere, ai sensi dell articolo 137 del codice di procedura civile al pubblico ministero, al debitore, eventualmente presso il domicilio eletto nel corso del procedimento previsto dall articolo 15, ed è comunicata per estratto, ai sensi dell articolo 136 del codice di procedura civile, al curatore ed al richiedente il fallimento. L estratto deve contenere il nome del debitore, il nome del curatore, il dispositivo e la data del deposito della sentenza. La sentenza è altresì annotata presso l ufficio del registro delle imprese ove l imprenditore ha la sede legale e, se questa differisce dalla sede effettiva, anche presso quello corrispondente al luogo ove la procedura è stata aperta. A tale fine, il cancelliere, entro il termine di cui al primo comma, trasmette, anche per via telematica, l estratto della sentenza all ufficio del registro delle imprese indicato nel comma precedente. (1) Articolo modificato dall art. 2 del d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, pubb. in Gazz. Uff. n. 241 del 16 ottobre La norma è entrata in vigore il 1 gennaio 2008 e si applica ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente (art. 22 d.lgs. cit.). E previsto l obbligo della notifica della sentenza di fallimento anche al PM ( attesa la soppressione dell' scrizione del fallimento nel casellario giudiziale). (1) Articolo sostituito dall art. 15 del D. Lgs. 9
24 Art. 18 Art. 18 Appello (1) Contro la sentenza che dichiara il fallimento può essere proposto appello dal debitore e da qualunque interessato con ricorso da depositarsi entro trenta giorni presso la corte d appello. L appello non sospende gli effetti della sentenza impugnata, salvo quanto previsto dall articolo 19, primo comma. Il termine per l appello decorre per il debitore dalla data della notificazione della sentenza a norma dell articolo 17 e, per tutti gli altri interessati, dalla data della iscrizione nel registro delle imprese ai sensi del medesimo articolo. In ogni caso, si applica la disposizione di cui all articolo 327, primo comma, del codice di procedura civile. Il presidente, nei cinque giorni successivi al deposito del ricorso, fissa con decreto, da comunicarsi al ricorrente, l udienza di comparizione entro quarantacinque giorni dal deposito del ricorso, assegnando termine al ricorrente non superiore a dieci giorni dalla comunicazione per la notifica del ricorso e del decreto alle parti e al curatore, nonché un termine alle parti resistenti non superiore a cinque giorni prima dell udienza per il deposito di memorie. All udienza il collegio, sentite le parti presenti in contraddittorio tra loro ed assunti, anche d ufficio, i mezzi di prova necessari ai fini della decisione, provvede con sentenza, emessa ai sensi dell articolo 281-sexies del codice di procedura civile. In caso di particolare complessità, la corte può riservarsi di Reclamo (1) Contro la sentenza che dichiara il fallimento può essere proposto reclamo dal debitore e da qualunque interessato con ricorso da depositarsi nella cancelleria della corte d appello nel termine perentorio di trenta giorni. Il ricorso deve contenere: 1) l'indicazione della corte d appello competente; 2) le generalità dell'impugnante e l'elezione del domicilio nel comune in cui ha sede la corte d appello; 3) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si basa l impugnazione, con le relative conclusioni; 4) l'indicazione dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e dei documenti prodotti. Il reclamo non sospende gli effetti della sentenza impugnata, salvo quanto previsto dall'articolo 19, primo comma. Il termine per il reclamo decorre per il debitore dalla data della notificazione della sentenza a norma dell'articolo 17 e per tutti gli altri interessati dalla data della iscrizione nel registro delle imprese ai sensi del medesimo articolo. In ogni caso, si applica la disposizione di cui all'articolo 327, primo comma, del codice di procedura civile. Il presidente, nei cinque giorni successivi al deposito del ricorso, designa il relatore, e fissa con decreto l'udienza di comparizione entro sessanta giorni dal deposito del ricorso. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell udienza, deve essere notificato, a cura del reclamante, al curatore e alle altre parti entro dieci giorni dalla comunicazione del decreto. Tra la data della notificazione e quella dell udienza deve intercorrere un termine non minore di trenta giorni. Le parti resistenti devono costituirsi almeno dieci giorni prima della udienza, eleggendo il domicilio nel comune in cui ha sede la corte d appello. La costituzione si effettua mediante il deposito in cancelleria di una memoria contenente l esposizione delle difese in fatto e in diritto, nonché l'indicazione dei mezzi di prova e dei documenti prodotti. L intervento di qualunque interessato non può avere luogo oltre il termine stabilito per la costituzione delle parti resistenti con le modalità per queste previste. All'udienza, il collegio, sentite le parti, assume, anche d ufficio, nel rispetto del contraddittorio, tutti i L impugnazione contro la sentenza è proposta non più con l appello, ma con il reclamo in coerenza col carattere camerale del procedimento di impugnazione, che va proposta con ricorso che deve contenere l indicazione della corte d appello competente; le generalità dell'impugnante e l'elezione del domicilio nel comune in cui ha sede la corte d appello; l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si basa l impugnazione, con le relative conclusioni; l'indicazione dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e dei documenti prodotti. Chi resiste deve costituirsi con memoria contenente l esposizione delle difese in fatto e in diritto, nonché l'indicazione dei mezzi di prova e dei documenti Modificati i termini, è scomparsa la possibilità che il giudice dell impugnazione decida con sentenza pronunciata ai sensi dell art. 281 sexies. Non risultano previste preclusioni con riferimento alle conclusioni assunte nel corso dell istruttoria prefallimentare né con riguardo agli atti introduttivi del gravame o di costituzione. La previsione del reclamo assicura l effetto pienamente devolutivo dell impugnazione. Viene introdottoil termine di gg. 30 tra la notifica e l udienza di discussione. Il termine di costituzione dei resistenti è elevato a 10 gg. Prima dell udienza. La sentenza che revoca il fallimento è notificata a cura dellalla cancelleria a curatore, creditore istante ed al debitore dse non reclamante.
25 depositare la motivazione entro quindici giorni. La sentenza che revoca il fallimento è notificata al curatore, al creditore che ha chiesto il fallimento e al debitore, se non opponente, e deve essere pubblicata, comunicata ed iscritta a norma dell articolo 17. La sentenza che rigetta l appello è notificata al ricorrente. Se il fallimento è revocato, restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti dagli organi della procedura. Le spese della procedura ed il compenso al curatore sono liquidati dal tribunale, su relazione del giudice delegato, con decreto non soggetto a reclamo. (1) Articolo sostituito dall art. 16 del D. Lgs. 9 mezzi di prova che ritiene necessari, eventualmente delegando un suo componente. La corte provvede sul ricorso con sentenza. La sentenza che revoca il fallimento è notificata, a cura della cancelleria, al curatore, al creditore che ha chiesto il fallimento e al debitore, se non reclamante, e deve essere pubblicata a norma dell'articolo 17. La sentenza che rigetta il reclamo è notificata al reclamante a cura della cancelleria. Il termine per proporre il ricorso per cassazione è di trenta giorni dalla notificazione. Se il fallimento è revocato, restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti dagli organi della procedura. Le spese della procedura ed il compenso al curatore sono liquidati dal tribunale, su relazione del giudice delegato, con decreto reclamabile ai sensi dell articolo 26. (1) Articolo sostituito dall art. 2 del d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, pubb. in Gazz. Uff. n. 241 del 16 ottobre La norma è entrata in vigore il 1 gennaio 2008 e si applica ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente (art. 22 d.lgs. cit.). Per il ricorso per Cassazione si prevede il più breve termine di gg. 30 dalla notificazione In caso di revoca del fallimento è reclamabile il decreto che liquida le spese di procedura e il compenso del curatore. Art. 19 Art. 19 Sospensione della liquidazione dell attivo (1) Sospensione della liquidazione dell attivo Proposto l appello, il collegio, su richiesta di parte, ovvero del curatore, può, quando ricorrono gravi motivi, sospendere, in tutto o in parte, ovvero temporaneamente, la liquidazione dell attivo. Proposto il reclamo, la corte d'appello, su richiesta di parte, ovvero del curatore, può, quando ricorrono gravi motivi, sospendere, in tutto o in parte, ovvero temporaneamente, la liquidazione dell attivo. (1) (abrogato il secondo comma) (2) È precisato ora che la sospensione della liquidazione è pronunciata dalla Corte d appello una volta proposto il reclamo. Di conseguenza è stato abrogato il 2 comma. Se è proposto ricorso per cassazione i L istanza si propone con ricorso. Il presidente, con
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