Le procedure concorsuali
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1 Le procedure concorsuali L imprenditore, nel corso dell esercizio della sua attività d impresa può venire a trovarsi in una situazione di difficoltà economica che gli impedisce di far fronte agli impegni presi, determinando uno stato di insolvenza. Le motivazioni possono essere attinenti a scelte aziendali rivelatesi errate oppure a una concorrenza difficile da contrastare o ancora a una crisi che abbraccia l intero sistema economico. A tutela degli interessi dei soggetti con i quali l impresa intrattiene rapporti e soprattutto a tutela dei creditori, il legislatore ha predisposto una serie di istituti giuridici, denominati procedure concorsuali. Le procedure concorsuali previste dalla legge sono: il fallimento, il concordato preventivo e la liquidazione coatta amministrativa, disciplinate dal Regio decreto del 16 marzo 1942 n. 267 (nota come Legge Fallimentare), modificato dal D.Lgs. 9 gennaio 2006 n. 5, aggiornato dal D. L. 3 maggio 2016 n. 59, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 giugno 2016 n. 119 e dalla L. 11 dicembre 2016 n Ad oggi, il legislatore ha deciso di riformare le procedure concorsuali e in data 19 ottobre 2017 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge delega n. 155 delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell insolvenza. Il Governo avrà 12 mesi di tempo per rivedere la Legge Fallimentare e per riformare le procedure concorsuali. Il fallimento Il fallimento rappresenta la procedura concorsuale più diffusa, che può instaurarsi solo qualora sussistano due presupposti, uno di carattere soggettivo, l altro di carattere oggettivo. Presupposto soggettivo: in base all art. 1 Legge Fallimentare sono soggetti alle disposizioni sul fallimento gli imprenditori commerciali che hanno avuto nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell istanza fallimentare un attivo patrimoniale superiore a euro; ricavi superiori a euro e un ammontare di debiti non ancora scaduti superiori a euro. Presupposto oggettivo: in base all art. 5 Legge Fallimentare L imprenditore che si trova in stato d insolvenza è dichiarato fallito. Lo stato d insolvenza si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. In merito a ciò, è importante ricordare che lo stato d insolvenza non va confuso con il semplice inadempimento. Infatti, affinché ricorra la condizione di insolvenza non è sufficiente che l imprenditore non abbia onorato un singolo debito, ma che più debiti non siano stati onorati e sussista l impossibilità per l impresa stessa di far fronte agli impegni presi. Qualora sussistano i presupposti uno o più creditori, l imprenditore stesso o il pubblico ministero possono presentare richiesta di fallimento (art. 6 Legge Fallimentare), con ricorso al Tribunale del luogo dove l impresa ha la sede principale. Il Tribunale, accertata la sussistenza dei presupposti, dichiara con sentenza il fallimento. Con la stessa sentenza il Tribunale: nomina il giudice delegato e il curatore; ordina al fallito di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali dei tre esercizi precedenti e l elenco dei creditori; 1
2 assegna ai creditori un termine di trenta giorni per la presentazione in cancellaria delle domande di insinuazione; stabilisce il luogo, il giorno e l ora dell adunanza in cui si procederà all esame dello stato passivo; l adunanza deve svolgersi entro centoventi giorni dal deposito della sentenza, ovvero centottanta giorni in caso di particolare complessità della procedura (art. 16 Legge Fallimentare). La stessa sentenza può ordinare l esecuzione provvisoria dell esercizio d impresa, qualora un eventuale interruzione possa provocare un grave pregiudizio (art. 104 Legge Fallimentare). La dichiarazione di fallimento produce, nei confronti dell imprenditore, degli effetti di natura personale, processuale e patrimoniale. L imprenditore ha l obbligo di comunicare al curatore la variazione di domicilio o di residenza; ha l obbligo di consegnare al curatore la corrispondenza concernente i rapporti coinvolti nel fallimento (effetti di natura personale); non può stare in giudizio per le cause inerenti i rapporti patrimoniali oggetto del fallimento (effetti di natura processuale); subisce lo spossessamento dei beni, la cui amministrazione e custodia viene trasferita al curatore (effetti di natura patrimoniale). Anche nei confronti dei creditori la sentenza che dichiara il fallimento produce degli effetti. Infatti, dal giorno della dichiarazione di fallimento i creditori non possono proporre nessuna azione individuale esecutiva o cautelare sui beni compresi nel fallimento anche per i crediti maturati durante il fallimento (art. 51 Legge Fallimentare). Per quanto riguarda invece i contratti stipulati dal fallito ma non ancora eseguiti al momento della dichiarazione di fallimento, la legge stabilisce che in alcuni casi i contratti siano sciolti, mentre in altri ne stabilisce la prosecuzione. Verranno sciolti quei contratti che presuppongono un rapporto di natura personale con il fallito, come per esempio il contratto di conto corrente; proseguiranno, invece, ma con la titolarità del curatore quei contratti che non hanno natura strettamente personale, come i contratti di lavoro subordinato, il contratto di locazione di immobili e i contratti di assicurazione contro i danni. La procedura fallimentare instauratasi a seguito della dichiarazione di fallimento prevede diversi atti; il primo di questi è costituito dall apposizione dei sigilli sui beni del fallito, a opera del curatore (art. 86 Legge Fallimentare). L apposizione dei sigilli costituisce una misura cautelare che ha lo scopo di impedire che il fallito sottragga i beni, prima che si proceda all inventario. Il curatore procede successivamente alla redazione dell inventario dei beni e alla compilazione dell elenco dei creditori. L art. 92 Legge Fallimentare stabilisce che il curatore esaminate le scritture dell imprenditore ed altre fonti di informazione, comunica senza indugio ai creditori e ai titolari di diritti reali o personali su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del fallito, a mezzo posta elettronica certificata: 1. che possono partecipare al concorso trasmettendo domanda con le modalità indicate nell articolo seguente; 2. la data fissata per l esame dello stato passivo e quella entro cui vanno presentate le domande; 3. ogni utile informazione per agevolare la presentazione della domanda. I creditori possono pertanto presentare domanda di ammissione al passivo, mediante ricorso che va presentato alla cancelleria del Tribunale, almeno trenta giorni prima dell udienza fissata per l esame dello stato passivo (art. 93 Legge Fallimentare). 2
3 Il curatore, esaminate le domande dei creditori, procede a depositare il progetto di stato passivo corredato dalle relative domande nella cancelleria del tribunale almeno quindici giorni prima dell udienza fissata per l esame dello stato passivo e nello stesso termine lo trasmette ai creditori e ai titolari di diritti sui beni all indirizzo indicato nella domanda di ammissione al passivo (art. 95 Legge Fallimentare). All udienza, fissata per l esame dello stato passivo, il giudice delegato decide su ciascuna delle domande presentate dai creditori e con decreto succintamente motivato, accoglie in tutto o in parte ovvero respinge o dichiara inammissibile la domanda proposta ai sensi dell art. 93. La dichiarazione di inammissibilità della domanda non ne preclude la successiva riproposizione (art. 96 Legge Fallimentare). A norma dell art. 104-ter il curatore entro sessanta giorni dalla redazione dell inventario predispone un programma di liquidazione che deve essere approvato dal comitato dei creditori e dal giudice delegato. Il programma rappresenta l atto con cui viene pianificata la realizzazione dell attivo, vale a dire la vendita dei beni del fallito. Il curatore è tenuto a presentare al giudice delegato un prospetto delle somme disponibili e un progetto di ripartizione fra i creditori (art. 110 Legge Fallimentare). A norma dell art. 118 Legge Fallimentare la procedura di fallimento si chiude: 1. se nel termine stabilito nella sentenza dichiarativa di fallimento non sono state proposte domande di ammissione al passivo; 2. quando, anche prima che sia compiuta la ripartizione finale dell attivo, le ripartizioni ai creditori raggiungono l intero ammontare dei crediti ammessi, o questi sono in altro modo estinti e sono pagati tutti i debiti e le spese da soddisfare in prededuzione; 3. quando è compiuta la ripartizione finale dell attivo; 4. quando nel corso della procedura si accerta che la sua prosecuzione non consente di soddisfare, neppure in parte, i creditori concorsuali, né i crediti prededucibili e le spese di procedura. Tale circostanza può essere accertata con la relazione o con i successivi rapporti riepilogativi di cui all art. 33. Attraverso quest ultima fase gli effetti del fallimento sul patrimonio del fallito cessano, e nel caso in cui il fallimento è stato dichiarato nei confronti di una società il curatore provvede a chiedere la cancellazione della società stessa dal Registro delle Imprese. Il concordato preventivo Il concordato preventivo è una procedura concorsuale che può essere intrapresa solo su iniziativa dell imprenditore e ha lo scopo di evitare che l imprenditore subisca il fallimento. L imprenditore che si trova in uno stato di crisi può proporre ai suoi creditori un concordato con il quale definisce sostanzialmente le modalità con il quale intende soddisfare i creditori stessi. La domanda è proposta con ricorso sottoscritto dal debitore e deve essere presentata al Tribunale del luogo ove ha sede l impresa, corredata da: una relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell impresa; uno stato analitico ed estimativo delle attività; un elenco dei creditori con indicazione dei relativi crediti e privilegi; un piano contenente la descrizione analitica sia delle modalità che dei tempi in cui intende adempiere alla proposta (art. 161 Legge Fallimentare). 3
4 Il tribunale, verificata la documentazione prodotta, dichiara con decreto aperta la procedura di concordato e provvede a nominare un giudice delegato alla procedura e nomina un commissario giudiziale. Con lo stesso decreto ordina la convocazione dei creditori entro trenta giorni. Nell ipotesi in cui, invece, non ricorrano le condizioni per l accoglimento della domanda, il Tribunale dichiara inammissibile la domanda e contestualmente dichiara fallito d ufficio l imprenditore (art. 167 Legge Fallimentare). Ammesso il concordato, il commissario giudiziale deve procedere alla verifica dell elenco dei debitori e dei creditori in base alle scritture contabili presentate dall imprenditore; comunica ai creditori la data dell adunanza dei creditori; procede a redigere l inventario del patrimonio del debitore e una relazione particolareggiata sulle cause del dissesto, sulla condotta del debitore, sulle proposte di concordato e sulle garanzie offerte ai creditori, e la deposita in cancelleria almeno quarantacinque giorni prima dell adunanza dei creditori (art. 172 Legge Fallimentare). L adunanza dei creditori è presieduta dal giudice delegato e al commissario giudiziale è riservato il compito di illustrare una sua relazione e le proposte definitive del debitore (art. 175 Legge Fallimentare). Il concordato è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto (art. 177 Legge Fallimentare). A seguito dell approvazione del concordato la procedura si conclude mediante decreto di omologazione emanato dal Tribunale. La liquidazione coatta amministrativa La liquidazione coatta amministrativa, procedura alternativa al fallimento, è riservata a particolari categorie di imprese, soggette a vigilanza in relazione alla particolare attività che esercitano come le banche e le imprese assicuratrici, le società di intermediazione finanziaria, le società cooperative, gli enti pubblici. Affinché la procedura possa instaurarsi è necessario che il Tribunale del luogo dove l impresa ha la sede principale, su richiesta dell impresa stessa o di uno o più creditori o dell autorità che ne ha la vigilanza, dichiari con sentenza lo stato di insolvenza (art. 195 Legge Fallimentare). La sentenza dovrà essere comunicata, entro 3 giorni all autorità amministrativa competente affinché disponga la liquidazione. A differenza del fallimento, la procedura di liquidazione coatta amministrativa è affidata all autorità di vigilanza che emana il provvedimento con cui dichiara l impresa in liquidazione e nomina il commissario liquidatore e il comitato di sorveglianza, composto da tre o cinque membri scelti tra soggetti esperti nel ramo dell attività svolta dall impresa a cui spetta il compito di vigilare sulle operazioni di liquidazione (art. 198 Legge Fallimentare). Il commissario, come il curatore nel fallimento, è l organo preposto all esecuzione della procedura e ha il compito di esercitare tutte le operazioni relative alla liquidazione secondo le direttive dell autorità che vigila sulla liquidazione, e sotto il controllo del comitato di sorveglianza. Egli prende in consegna i beni compresi nella liquidazione, le scritture contabili e gli altri documenti dell impresa, richiedendo, ove occorra, l assistenza di un notaio. Il commissario liquidatore forma quindi l inventario, nominando se necessario, uno o più stimatori per la valutazione dei beni (art. 204 Legge Fallimentare). Lo svolgimento della procedura prevede l accertamento del passivo, la liquidazione dell attivo e la ripartizione dell attivo. 4
5 Conclusasi l operazione di ripartizione, il commissario deve sottoporre all autorità amministrativa di vigilanza il bilancio finale della liquidazione e il piano di riparto fra i creditori che ne dispone il deposito presso la cancelleria del Tribunale e la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Decorsi venti giorni dalla pubblicazione, senza contestazioni da parte dei creditori, il bilancio e il piano di riparto si considerano approvati e si conclude la procedura di liquidazione con la ripartizione finale tra i creditori. 5
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