Le procedure concorsuali nel Registro Imprese David Lucci

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1 IC-GEN-Presentazione Le procedure concorsuali nel Registro Imprese David Lucci

2 Le procedure concorsuali Definizione e caratteristiche comuni Hanno come effetto principale interdire ai creditori sia la proposizione, sia la prosecuzione delle azioni esecutive individuali sul patrimonio del debitore e di aprire il «concorso» dei creditori sui beni del debitore (la c.d. «massa attiva»). Caratteristiche comuni: Generali perché coinvolgono tutto il patrimonio dell imprenditore e non singoli beni Collettive perché coinvolgono tutti i creditori dell imprenditore alla data in cui il dissesto è accertato e mirano ad assicurare, in via di principio, la parità di trattamento degli stessi (la c.d. par condicio creditorum) 1

3 Le procedure concorsuali Tipologie Fallimento Concordato preventivo Dedicate agli imprenditori commerciali non piccoli Liquidazione coatta amministrativa Accordo di ristrutturazione dei debiti Amministrazione straordinaria imprese di grandi dimensioni Dedicate ai debitori non fallibili Accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento Liquidazione per crisi da sovraindebitamento Amministrazione straordinaria accelerata imprese di grandi dimensioni 2

4 Il Fallimento Presupposti Qualità di imprenditore commerciale, anche individuale Stato di insolvenza Presenza di inadempimenti complessivamente superiori a euro Superamento di almeno uno dei seguenti limiti dimensionali: a) aver avuto nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila b) aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila c) avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila. 3

5 Il Fallimento Caratteristiche È una procedura giudiziaria. Competente è il tribunale del luogo dove l imprenditore ha la sede principale dell impresa (art. 9 L.F.). Secondo la Cassazione si identifica col luogo in cui vengono individuate e decise le scelte strategiche e coincide di regola con la sede legale, salvo che non emergano prove univoche tali da smentirlo. È dichiarato con sentenza pubblicata nel Registro Imprese e contiene la nomina del giudice delegato e del curatore fallimentare. L attività d impresa si arresta ed i beni aziendali sono destinati ad essere liquidati per soddisfare i creditori, tuttavia può essere autorizzato l esercizio provvisorio quando ciò è funzionale ad una migliore liquidazione del complesso aziendale. Eventualmente può essere disposto anche l affitto dell azienda. 4

6 Il Fallimento Principali effetti della dichiarazione di fallimento Spossessamento: il fallito perde l amministrazione e la disponibilità dei suoi beni (ma non la proprietà), che passano al Curatore. Divieto di azioni individuali: dal giorno della dichiarazione di fallimento nessuna azione esecutiva individuale può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nel fallimento (salvo eccezioni). Crediti: ogni credito deve essere accertato giudizialmente secondo le norme per la formazione dello stato passivo. limitazioni delle libertà Riguardano la persona Riguardano del fallito la persona incapacità civili del fallito eventuali conseguenze penali 5

7 Il Fallimento Procedura 1 Accertamento del passivo Diretta ad accertare quali creditori hanno diritto di partecipare alle ripartizioni dell attivo, l ammontare dei loro crediti e le eventuali cause di prelazione. 2 Liquidazione e ripartizione dell attivo Rivolta a convertire in denaro i beni del fallito per soddisfare i creditori. 3 Chiusura del fallimento Dichiarata con decreto motivato del tribunale ed iscritta nel Registro Imprese. 4 Ritorno in bonis o cancellazione dal RI La società può tornare al normale esercizio dell attività (previa revoca liquidazione nelle soc. di persone) in caso di concordato fallimentare, o se non ci sono state domande o per esaurimento della massa passiva. 6

8 Il Fallimento Adempimenti per il Registro Imprese Nomina/revoca/sostituzione del curatore (entro il giorno successivo al deposito in Cancelleria) Pubblicazione sentenza dichiarativa di fallimento (entro il giorno successivo al deposito in Cancelleria) Autorizzazione all esercizio provvisorio di impresa dichiarata contestualmente alla sentenza dichiarativa di fallimento (entro il giorno successivo al deposito in Cancelleria) Autorizzazione alla continuazione temporanea dell esercizio provvisorio di impresa dichiarata successivamente al fallimento (no termine) Decreto di cessazione dell esercizio provvisorio dell impresa (no termine) 7

9 Il Fallimento Adempimenti per il Registro Imprese Comunicazione indirizzo PEC (entro 10gg dalla data di nomina) Comunicazione dei dati per l insinuazione al passivo entro 15 gg dalla data di accettazione carica da parte del curatore) Rapporto riepilogativo delle attività svolte (15 gg dalla scadenza del termine per il deposito delle osservazioni in cancelleria) Trascrizione dell estratto della sentenza di fallimento sulle quote di SRL (no termine) Cancellazione di società dal Registro Imprese a seguito della chiusura del fallimento (no termine) 8

10 Il Concordato Preventivo Definizione e caratteristiche Beneficio concesso all imprenditore per favorire il superamento della crisi mediante una soluzione concordata con i creditori. Offre all imprenditore il vantaggio di evitare le gravi conseguenze patrimoniali, personali e penali del fallimento. L imprenditore non subisce lo spossessamento e conserva, sia pure con particolari cautele, l amministrazione dei beni se previsto nella proposta di concordato, conserva la gestione dell impresa per gli atti di ordinaria amministrazione Attività soggette alla vigilanza del Commissario Giudiziale 9

11 Il concordato preventivo Presupposti Qualità di imprenditore commerciale, anche individuale Limiti dimensionali superamento di almeno uno dei limiti ex art. 1, c. 2 Legge Fallimentare. Stato di crisi concetto più ampio dello stato di insolvenza che ricorre anche in presenza di una situazione di difficoltà temporanea e reversibile di adempiere regolarmente i propri debiti. 10

12 Il Concordato preventivo Procedura Delibera proposta di concordato Domanda di ammissione Istruttoria del tribunale Approvazione proposta Nelle società di capitali, verbale redatto dal notaio con la delibera dell organo amministrativo (pubblicità nel R.I. a seconda della Camera). Può essere inoltrata dal solo debitore al tribunale competente per la dichiarazione di fallimento. È pubblicata entro il giorno successivo nel Registro Imprese. Se ritiene ammissibile la proposta il tribunale dichiara aperta la procedura di concordato tramite decreto, da pubblicarsi nel Registro Imprese; il decreto prevede anche la nomina del Giudice delegato e del Commissario Giudiziale. Da parte dei creditori, riuniti nella c.d. adunanza dei creditori. 5 Omologazione ed esecuzione Il tribunale fissa un udienza per la comparizione delle parti e del Commissario giudiziale (provvedimento pubblicato nel Registro Imprese); se non sono proposte opposizioni il tribunale omologa il concordato con decreto pubblicato nel Registro Imprese. 11

13 Il concordato preventivo Altri fatti rilevanti per il Registro Imprese Nel caso in cui la proposta di concordato preveda la cessione di beni, il tribunale può nominare un Liquidatore. In visura tra i suoi poteri sarà indicato «Liquidatore per la cessione dei beni». Non determina la decadenza degli amministratori, che restano pertanto iscritti. Il debitore deve depositare alla cancelleria del tribunale, con cadenza mensile, una situazione finanziaria dell impresa che entro il giorno successivo è pubblicata nel Registro Imprese. 12

14 Il Concordato preventivo Adempimenti per il Registro Imprese Ammissione alla procedura di concordato Domanda di concordato con riserva Omologa del concordato Relazione periodica relativa a domanda di concordato con riserva Sentenza di accoglimento o rigetto ad appello contro la sentenza di omologazione Risoluzione del concordato preventivo Annullamento del concordato preventivo Esecuzione del concordato preventivo (facoltativa) 13

15 Accordo di ristrutturazione dei debiti Definizione e caratteristiche Accordo stipulato fra l imprenditore in stato di crisi e una maggioranza qualificata di creditori (pari al 60% dei crediti). L accordo non è raggiunto tramite organi giudiziali, bensì tramite trattative dirette tra debitore e creditori: il tribunale interviene solo in funzione di controllo, mediante l omologazione. Disponibile anche per gli imprenditori agricoli. Differenze con Concordato preventivo: non sono concordati giudiziali perché non sono raggiunti per il tramite di organi giudiziali non sono concordati di massa perché parte dell accordo sono esclusivamente i creditori che l accettano 14

16 Accordo di ristrutturazione dei debiti Procedura 1 Trattative Durante la fase negoziale il debitore può chiedere al tribunale di essere posto al riparo dalle azioni cautelari o esecutive individuali dei creditori. L istanza è pubblicata nel Registro Imprese. 2 Pubblicità L accordo stipulato tra le parti è trasmesso dal debitore al Registro Imprese e dal giorno della pubblicazione acquista efficacia. 3 Omologazione Il debitore chiede al tribunale l omologazione dell accordo. Il tribunale decide con decreto motivato pubblicato nel Registro Imprese. 15

17 La liquidazione coatta amministrativa Ambito di applicazione Procedura a carattere amministrativo prevista per: imprese bancarie e società facenti parte di un gruppo bancario imprese di assicurazione società cooperative e loro consorzi società di intermediazione mobiliare società di gestione del risparmio e le società di investimento a capitale variabile società di gestione accentrata di strumenti finanziari società fiduciarie e di revisione imprese sociali Le leggi speciali che stabiliscono l assoggettamento a L.C.A. determinano anche i casi in cui la stessa può essere disposta: ad esempio stato di insolvenza, gravi irregolarità di gestione, violazione norme e regolamenti, ragioni di pubblico interesse che giustificano la soppressione dell ente. 16

18 La liquidazione coatta amministrativa Principali caratteristiche L autorità competente non è mai giudiziaria, bensì l autorità amministrativa individuata dalle singole leggi speciali, ad esempio il MEF per le Banche. Finalità: l eliminazione dal mercato dell impresa, attraverso un procedimento che assicuri anche il soddisfacimento dei creditori. Nelle società di persone: non si estende in alcun caso ai soci illimitatamente responsabili. 17

19 La liquidazione coatta amministrativa Procedura 1 Decreto dell autorità governativa Emanato dall autorità che ha la vigilanza sull impresa entro 10 gg dalla sua data deve essere pubblicato in G.U. e iscritto nel Registro Imprese. 2 Nomine Commissario Liquidatore e Comitato di Sorveglianza sono nominati da parte dell autorità governativa. 3 4 Accertamento eventuale stato di insolvenza Formazione dello stato passivo Per le sole azienda private e di competenza dell autorità giudiziaria, può precedere o seguire l apertura della L.C.A. La sentenza è iscritta nel Registro Imprese. Non necessaria una domanda di ammissione dei creditori, bensì è formato d ufficio dal Commissario Liquidatore sulla base delle scritture contabili, ecc. Non occorre una verifica ed è esecutivo col deposito in cancelleria. 18

20 La liquidazione coatta amministrativa Procedura 5 Liquidazione e riparto dell attivo Vi provvede il Commissario con modalità più snelle rispetto al fallimento. 6 Bilancio finale di liquidazione e piano di riparto Redatti dal Commissario Liquidatore prima dell ultimo riparto, sono sottoposti all attenzione dell autorità di vigilanza che ne autorizza il deposito in cancelleria. In assenza di contestazioni il Commissario provvede alla ripartizione finale fra i creditori. 7 Cancellazione dal Registro Imprese Disposta dal Commissario liquidatore. La L.C.A. si può chiudere anche mediante concordato, non sottoposto all approvazione dei creditori, bensì approvata dal tribunale. La proposta di concordato, nonché il decreto di approvazione da parte del tribunale, l eventuale decreto della Corte d Appello che approva/respinge il concordato (su reclamo dei creditori) sono iscritti nel Registro Imprese. 19

21 La liquidazione coatta amministrativa Altri fatti rilevanti per il Registro Imprese Il Commissario liquidatore presenta, con cadenza semestrale, all autorità che vigila sulla liquidazione una relazione sulla situazione patrimoniale e sull andamento della gestione, accompagnata da un rapporto del Comitato di Vigilanza. Copia della relazione è trasmessa al Registro Imprese. Il Commissario liquidatore comunica al Registro Imprese il proprio indirizzo PEC entro 10 gg dalla nomina (legge 228 del 24/12/2012). 20

22 La liquidazione coatta amministrativa Cosa succede in visura È iscritta la figura del Commissario Liquidatore, mentre non sono annotati il Comitato di Sorveglianza e l eventuale comitato dei creditori. Le cariche amministrative restano iscritte, ma i relativi poteri sono cancellati ed è aggiunta la dicitura «L organo amministrativo conserva i poteri di cui all art. 214 L.F.» Sono cancellati sindaci e revisori. È iscritta la PEC del Commissario Liquidatore. 21

23 L amministrazione straordinaria grandi imprese Definizione e caratteristiche Procedura giudiziaria e amministrativa con finalità conservative del patrimonio produttivo mediante prosecuzione, riattivazione o riconversione delle attività imprenditoriali. È articolata in due fasi: 1. Dichiarazione stato insolvenza da parte dell autorità giudiziaria 2. Eventuale successiva apertura della procedura di amministrazione straordinaria, subordinata all accertamento delle concrete prospettive di recupero dell equilibrio economico delle attività imprenditoriali (disposta dall autorità giudiziaria) o dichiarazione di fallimento. Al M.I.S.E. quale autorità amministrativa spetta la gestione della procedura che si caratterizza per l automatica continuazione dell esercizio dell impresa da parte di un Commissario Straordinario. 22

24 L amministrazione straordinaria grandi imprese Presupposti Numero di dipendenti non inferiore a 100, da almeno 1 anno. Concrete possibilità di recupero dell equilibrio economico Debiti per un ammontare complessivo non inferiore a 2/3 tanto del totale attivo dello stato patrimoniale che dei ricavi provenienti dalle vendite e dalle prestazioni dell ultimo esercizio stato di insolvenza. Iniziativa spetta ai creditori o all impresa debitrice o al P.M. Impresa soggetta al fallimento, anche individuale 23

25 L amministrazione straordinaria grandi imprese Procedura Stato insolvenza Relazione del Commissario giudiziale Apertura procedura Nomina dei Commissari straordinari Dichiarato dal tribunale del luogo dove l impresa ha la sede principale; la dichiarazione è pubblicata nel Registro Imprese. Con la sentenza dichiarativa il tribunale nomina il giudice delegato e 1 o 3 Commissari giudiziali (eventualmente suggeriti dal M.I.S.E.). Contenente una motivata valutazione circa l esistenza concrete prospettive di risanamento, da trasmettere al tribunale. Se il tribunale ritiene che sussistano concrete prospettive di risanamento, tramite decreto motivato avvia l amministrazione straordinaria (altrimenti dichiara il fallimento) e adotta i provvedimenti opportuni per la prosecuzione dell attività. Da parte del M.I.S.E., possono essere 1 o 3. 24

26 5 L amministrazione straordinaria grandi imprese Procedura Redazione programma Predisposto dal Commissario straordinario per il recupero dell equilibrio economico delle attività imprenditoriali, optando per programma di cessione dei complessi aziendali, da realizzare entro 1 anno (destinata a soddisfare i creditori, mentre l attività d impresa sarà eventualmente continuata dai cessionari) programma di ristrutturazione economica e finanziaria, da attuare entro 2 anni (risanamento in modo che l imprenditore possa essere messo in grado di soddisfare i creditori). 6 Cessazione esercizio impresa Avvenuta l integrale cessione dei complessi aziendali, qualora vi siano attività da liquidare o somme da recuperare, il tribunale su richiesta del Commissario dichiara con decreto la cessazione dell esercizio dell impresa (da pubblicare nel Registro Imprese). L amministrazione straordinaria perde la funziona conservativa ed è considerata mera procedura liquidatoria. 7 Chiusura procedura Disposta con decreto motivato dal tribunale e iscritta nel Registro Imprese. 25

27 L amministrazione straordinaria speciale Definizione e presupposti Stato di insolvenza Impresa soggetta al fallimento Numero dipendenti non inferiore a 500, da almeno 1 anno Debiti per non meno di 300 milioni di euro Definizione: Procedura che mira a rendere più rapidi i tempi tecnici di una amministrazione straordinaria standard ed evitare che l incertezza che ne deriva possa gravare sulle residue chances di risanamento dell impresa (c.d. decreto Marzano). 26

28 L amministrazione straordinaria speciale Procedura 1 Ammissione Disposta dal M.I.S.E. su richiesta dell impresa in crisi. Il debitore è spossessato e la gestione dell impresa è assunta dal Commissario straordinario. 2 Ricorso al tribunale Per l accertamento della condizione di insolvenza, da presentare al tribunale del luogo in cui l impresa ha la sede principale. Il ricorso è contestuale alla domanda d ammissione l impresa. Non è previsto l accertamento giudiziale circa l effettiva capacità di recupero dell impresa insolvente. 3 Programma di ristrutturazione o cessione È presentato al M.I.S.E. dal Commissario straordinario. 27

29 L amministrazione straordinaria speciale Procedura 4 Proposta di concordato Redatto dal Commissario per ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei creditori. 5 Approvazione del concordato Da parte dei creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti. Ottenuta l approvazione dei creditori il concordato è approvato anche dal tribunale con sentenza e la procedura si chiude. Se la proposta è respinta il Commissario può presentare al MISE un programma di cessione dei complessi aziendali, altrimenti la procedura si converte in fallimento. 28

30 L amministrazione straordinaria Cosa accade in visura Con l iscrizione del Commissario giudiziale e dei suoi poteri, si cancellano quelli relativi agli amministratori. Il Commissario giudiziale comunica la sua PEC. Con l iscrizione del Commissario straordinario sono cancellati i poteri degli amministratori e gli organi di controllo. È aggiunta la dicitura «Le funzioni dell organo amministrativo sono in capo al commissario straordinario». È inoltre cancellato il Commissario giudiziale. Unità locali e sede secondarie: spetta al Commissario l obbligo di presentare le comunicazioni (es. chiusura) Il commissario straordinario deposita una relazione semestrale sulla situazione patrimoniale dell impresa e sull andamento delle gestione. Bilancio: per tutta la durata dell amministrazione straordinaria è sospeso l obbligo di depositare il bilancio d esercizio al Registro Imprese. 29

31 Le procedure dei debitori non fallibili Tipologie e caratteristiche comuni Composizione della crisi da sovraindebitamento Procedura di liquidazione Destinatari Non più solo imprenditore commerciale non piccolo, ma estensione a tutti i soggetti non più in grado di far fronte alle proprie obbligazioni delle procedure che consentono di ripianare la propria situazione debitoria. Imprese sotto le soglie dimensionali (art 1, c.2 L.F.) Start up innovative Imprenditori agricoli Iniziativa Solo il debitore può dare avvio alla procedura, trattandosi di un beneficio per consentirgli di regolare i rapporti con tutti i creditori. 30

32 Le procedure dei debitori non fallibili Presupposto oggettivo STATO DI SOVRAINDEBITAMENTO DEBITORE si trova in «situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni o la definitiva incapacità di adempierle regolarmente» D.L. 179/

33 Accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento Procedura Proposta di accordo Apertura Consenso dei creditori Omologazione Esecuzione Il debitore deve rivolgersi ad un «organismo di composizione della crisi» e deve depositare la proposta, unitamente l attestazione dell O.C.C. sulla fattibilità del piano, presso il tribunale de luogo di residenza o sede principale del debitore. Il giudice delegato, tramite decreto, verificata l ammissibilità fissa un udienza per i creditori. Proposta e udienza sono pubblicati nel Registro Imprese. Almeno il 60% dei creditori deve esprimere all O.C.C. il proprio consenso al piano. Il giudice omologa l accordo con decreto da pubblicare nel Registro Imprese. Vi provvede il debitore stesso o un liquidatore giudiziale (nominato dal giudice) che può essere anche l O.C.C. 32

34 La liquidazione del patrimonio Procedura 1 Domanda di ammissione Il debitore deve rivolgersi ad un «organismo di composizione della crisi» e deve depositare la domanda, unitamente ad una relazione dell O.C.C., presso il tribunale dove il debitore ha la residenza o la sede principale. 2 3 Apertura Liquidazione e ripartizione dell attivo Il giudice delegato verificata l ammissibilità emette un decreto motivato di ammissione (o rigetto). Con lo stesso decreto è nominato un liquidatore (può essere anche l O.C.C.). Decreto e nomina sono pubblicati nel Registro Imprese. Le vendite sono realizzate dal liquidatore secondo un programma di liquidazione comunicato al debitore e ai liquidatori. 4 Chiusura della liquidazione La procedura rimane aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione e, in ogni caso, per una durata minima di 4 anni dalla data di deposito della domanda di ammissione. Trascorso tale termine ed accertata la completa esecuzione del programma, il giudice dispone con decreto la chiusura della procedura. Il decreto è pubblicato nel Registro Imprese. 33

35 Principali riferimenti normativi Regio Decreto 267 del 16/03/1942 (c.d. legge fallimentare) Legge 80 del 14/05/2005 Decreto legislativo 5 del 09/01/2006 Decreto legislativo 169 del12/09/2007 Legge 122 del 30/07/2010 (Modifiche alla legge fallimentare) Legge 95 del 03/04/1979 Decreto legislativo 270 del 08/07/1999 (amministrazione straordinaria grandi imprese) Legge 39 del 18/02/2004 (amministrazione straordinaria accelerata grandi imprese) 34

36 Grazie per l attenzione. David Lucci david.lucci@infocamere.it infocamere.it twitter.com/infocamere

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