Fiscal Approfondimento Il Focus di qualità
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- Geronimo Romani
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1 Fiscal Approfondimento Il Focus di qualità N Crisi da sovraindebitamento: procedura di composizione La speranza per i soggetti che non possono fallire A cura di Matilde Fiammelli Categoria: Operazioni straordinarie Sottocategoria: Fallimento La Legge 27 gennaio 2012, n. 3, Disposizioni in materia di usura ed estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento, ha introdotto una specifica normativa applicabile alle situazioni di crisi non assoggettabili alle procedure concorsuali. In particolare, sono previsti tre possibili procedimenti per i soggetti esclusi dall ambito di applicazione della Legge Fallimentare (d ora in avanti LF), consistenti in: accordo di composizione della crisi; piano del consumatore; procedura alternativa di liquidazione dei beni. L accordo di composizione della crisi è una procedura riservata sostanzialmente ai titolari di partita IVA che non presentano i requisiti previsti per il fallimento. Premessa La Legge 27 gennaio 2012, n. 3, Disposizioni in materia di usura ed estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento, ha introdotto una specifica normativa applicabile alle situazioni di crisi non assoggettabili alle procedure concorsuali. 1
2 In particolare, sono previsti tre possibili procedimenti per i soggetti esclusi dall ambito di applicazione della Legge Fallimentare (d ora in avanti LF), consistenti in: accordo di composizione della crisi; piano del consumatore; procedura alternativa di liquidazione dei beni. L accordo di composizione della crisi è una procedura riservata sostanzialmente ai titolari di partita IVA che non presentano i requisiti previsti per il fallimento. Il piano del consumatore è una procedura alla quale sono ammessi tutti i privati consumatori (da essa rimangono esclusi i titolari di partita IVA poiché essi possono accedere alla sola procedura di accordo di composizione della crisi, a nulla rilevando la loro sfera personale). La liquidazione dei beni è una procedura alla quale sono ammessi sia i titolari di partita IVA che i privati consumatori. Si tratta, quindi, di procedure dal vasto ambito di applicazione, che presentano alcuni aspetti riconducibili al concordato preventivo, come anche agli accordi di ristrutturazione dei debiti, di cui all articolo 182 bis della LF, ma che tuttavia sono fortemente innovative, anche solo per il semplice fatto che sono applicabili a soggetti non in possesso dei requisiti del fallimento o addirittura a privati cittadini. Nel presente lavoro si analizzano tutti gli aspetti inerenti la composizione della crisi da sovraindebitamento, rimandando a successivi lavori le altre due procedure. Riferimenti normativi L. 3/2012 Circ. 6E del 19/5/2015 I soggetti ammessi Le disposizioni di cui si tratta riguardano tutti coloro che, pur rivestendo la qualifica di imprenditori commerciali, non superino le soglie oggettive di cui all articolo 1 della L.F., nonché tutti gli imprenditori non commerciali. In particolare, sono interessati alla composizione della crisi da sovraindebitamento: 2
3 gli imprenditori che esercitano un attività commerciale, sia in forma individuale sia in forma societaria, i quali dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti: 1. aver avuto, negli ultimi tre esercizi o dall inizio dell attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila; 2. aver realizzato, negli ultimi tre esercizi o dall inizio dell attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila; 3. avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila; gli imprenditori agricoli; le associazioni professionali; le start up innovative, ai sensi dell art. 31, DL n. 179/2012. Composizione della crisi da sovraindebitamento SOGGETTI AMMESSI Imprenditori che esercitano un attività commerciale (non in possesso dei requisiti LF); imprenditori agricoli; associazioni professionali; start up innovative. Vediamo ora nel dettaglio la PROCEDURA DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO. Soggetti esclusi La proposta non è ammissibile quando il debitore: è soggetto a procedure concorsuali; ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di annullamento e risoluzione dell accordo del debitore e revoca e cessazione degli effetti dell omologazione del piano del consumatore; ha fornito documentazione che non consente di ricostruire in maniera soddisfacente la sua situazione economica e patrimoniale. Composizione della crisi da sovraindebitamento SOGGETTI ESCLUSI Già coinvolti in altre procedure concorsuali; hanno già fatto ricorso alla procedura nei 5 anni precedenti ed essa è stata revocata; non hanno fornito idonea documentazione a riprova del sovraindebitamento. 3
4 Condizioni della procedura IL SOVRAINDEBI- TAMENTO SOVRAINDEBITAMENTO Situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente. Al fine di poter accedere alla procedura dell accordo di composizione della crisi occorre che sia manifesto uno stato di insolvenza, definito come: SQUILIBRIO FRA LE OBBLIGAZIONI ASSUNTE E IL PATRIMONIO LIQUIDABILE. Si fa notare che la definizione è molto articolata e precisa, contrariamente alle definizioni di stato di crisi fornite dalla Legge fallimentare: STATO DI INSOLVENZA EX ART. 5 LF (FALLIMENTO) Lo stato d insolvenza si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. STATO DI CRISI EX ART. 160 LF (CONCORDATO PREVENTIVO) Per stato di crisi si intende anche lo stato di insolvenza. Elementi essenziali per l avvio della procedura Al fine di avviare la procedura è necessario quanto segue: l iniziativa dello stesso soggetto interessato; il raggiungimento di un accordo con una parte qualificata della massa creditoria. Ciò implica presumibilmente il rispetto di una fase documentale la quale si suddivide in due fasi: proposta per iscritto della volontà del debitore di voler accedere alla composizione della crisi da sovraindebitamento, da presentarsi al tribunale competente; comunicazione alla massa dei creditori delle intenzioni del debitore. 4
5 Gli organi preposti alla composizione Al fine di poter permettere al debitore di comporre la propria crisi da sovraindebitamento, presso il Tribunale competente viene istituito un organo ad hoc, la normativa, tuttavia, non indica a chi spetti il potere di nomina di tale organo di composizione, e cioè se al debitore oppure al Tribunale. Vi sono tuttavia taluni elementi che farebbero propendere per la prima conclusione. Innanzitutto, l art. 15, co. 9, nel prevedere che il ruolo dell OCC può essere svolto anche da un professionista, da un notaio o da una società di professionisti, stabilisce espressamente che lo stesso sia nominato dal Presidente del Tribunale o dal giudice da questi delegato: pertanto, il mancato richiamo alla nomina giudiziale per l organo, farebbe pensare ad una nomina diretta da parte del debitore. Inoltre, l art. 161 (in tema di concordato preventivo), l art. 182-bis (in tema di accordi di ristrutturazione) e l art. 67, lett. d) (in tema di piani attestati di risanamento) della L.F., prevedono che il professionista attestatore sia designato dal debitore: considerato che anche l organo di composizione svolge una funzione simile a quella dell attestatore nelle procedure menzionate, sembrerebbe naturale concludere che nella medesima direzione sia da interpretare la designazione dell organo di composizione. Pertanto, posto che l organo di composizione possa essere nominato dal debitore, il primo passo da fare è quello della manifestazione di volontà di voler nominare un professionista o un gruppo di professionisti quale organo di composizione. Di seguito un fac simile di istanza presentabile al Tribunale. 5
6 I compiti del professionista nominato L art. 15, L. 3/2012, attribuisce, in via generale, all organo di composizione/professionista diversi compiti e funzioni: assume ogni iniziativa funzionale alla predisposizione del piano di ristrutturazione e all esecuzione dello stesso; verifica la veridicità dei dati contenuti nella proposta e nei documenti allegati; attesta la fattibilità del piano; 6
7 esegue le pubblicità richieste; effettua le comunicazioni disposte dal giudice; svolge le funzioni di liquidatore, se disposto dal giudice; svolge le funzioni del gestore, qualora il piano preveda l affidamento del patrimonio del debitore ad un gestore e sia nominato dal giudice. Il co. 10 dell art. 15 prevede che per lo svolgimento dei propri compiti e delle attività previsti l organo di composizione/professionista può accedere ai dati contenuti nell'anagrafe tributaria, nei sistemi di informazioni creditizie, nelle centrali rischi e nelle altre banche dati pubbliche. Al fine di esercitare tale potere d accesso, è necessaria una preventiva autorizzazione del Giudice su istanza dell organo/professionista. I dati personali acquisiti dall organo/professionista possono essere trattati e conservati per i soli fini e tempi della procedura, e devono essere distrutti contestualmente alla sua conclusione o cessazione. Di seguito un fac simile di istanza. 7
8 La fase del deposito da parte del soggetto nominato Il deposito della procedura prevede una serie di azioni preventive che l organo di composizione/professionista devono porre in essere, esse sono: Assistenza nella predisposizione del piano di ristrutturazione del debito L organo di composizione/professionista affianca il debitore fin dall inizio del procedimento, anche nella fase di redazione, predisposizione e presentazione del piano da sottoporre all attenzione dei creditori, nonché nella necessaria predisposizione di tutta la documentazione di supporto, al fine di offrire un ausilio tecnico a soggetti che spesso potrebbero non avere risorse per provvedervi. Insieme alla proposta (ed al piano) vanno depositati i seguenti documenti: elenco di tutti i creditori, con l indicazione delle somme dovute; elenco di tutti i beni del debitore; elenco degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni; dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; attestazione sulla fattibilità del piano (a cura dell organo di composizione/professionista); elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento del debitore e della sua famiglia; indicazione della composizione del nucleo familiare; certificato dello stato di famiglia; scritture contabili degli ultimi tre esercizi con dichiarazione che ne Comunicazioni L organo di composizione/professionista comunica la proposta all agente della riscossione, agli uffici fiscali ed agli enti locali contestualmente al deposito in Tribunale della proposta di accordo o, al massimo, entro 3 giorni dal deposito, indicando la ricostruzione della posizione fiscale del debitore e la presenza di eventuali contenziosi pendenti. Di seguito un fac-simile di proposta. 8
9 Relazione dell organo di composizione/ professionista Una volta presa in carico la procedura, il professionista, dopo le operazioni preliminari deve redigere una relazione esplicativa della situazione, da sottoporre al giudice. IL CONTENUTO DELLA RELAZIONE È IL SEGUENTE: A. Indicazione delle cause dell indebitamento e della diligenza spiegata dal debitore nell assumere volontariamente le obbligazioni; B. indicazione dell esposizione delle ragioni dell incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte; C. indicazione del resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi 5 anni; D. indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori; E. indicazione del giudizio sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata dal debitore a corredo della proposta, nonché sulla probabile convenienza del piano rispetto all alternativa. 9
10 Il deposito della proposta determina immediatamente la sospensione, ai soli effetti del concorso, del corso degli interessi convenzionali o legali (in sostanza, la cristallizzazione dei crediti a quella data), salvo che i crediti siano garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e nei limiti previsti dagli artt. 2749, 2788 e 2855 c.c.. L apertura della procedura e l omologazione Dopo avere valutato i pro ed i contro della procedura attraverso la relazioni di cui ai punti precedenti, il Giudice fissa con decreto l udienza di omologazione e con il medesimo provvedimento dispone una serie di attività che dovranno esser eseguite dall organo di composizione/professionista: a) comunicazione ai creditori della proposta e del decreto almeno 40 giorni prima dell udienza, alternativamente tramite: raccomandata; telegramma; telefax; posta elettronica certificata; b) pubblicità della proposta e del decreto: nel caso in cui il proponente svolga attività d impresa, la pubblicazione degli stessi nel Registro delle Imprese; c) trascrizione del decreto presso gli uffici competenti ove il piano preveda la cessione o l affidamento a terzi di beni immobili o di beni mobili registrati; d) divieto di azioni esecutive individuali. Attraverso il citato decreto il Giudice: a) stabilisce idonea forma di pubblicità della proposta e del decreto che deve essere attuata a cura dell OCC/professionista; b) qualora il debitore svolga attività di impresa, stabilisce la pubblicazione della proposta e del decreto nel Registro delle Imprese; c) ordina, ove il piano preveda la cessione o l affidamento a terzi di beni immobili o mobili registrati, la trascrizione del decreto, a cura dell OCC/professionista presso gli uffici competenti; d) dispone la c.d. inibitoria, ossia che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali, né disposti sequestri conservativi, né esser acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore: la sospensione non opera per i titolari di crediti impignorabili. 10
11 L OMOLOGAZIONE DELLA PROCEDURA Raccolta del consenso dei creditori I creditori inviano all organo di composizione/professionista una dichiarazione sottoscritta del proprio consenso alla proposta almeno 10 giorni prima dell'udienza. Raggiunta la percentuale di consenso del 60% dei creditori, l organo di composizione/professionista trasmette ai creditori una relazione sui consensi espressi e sul raggiungimento del quorum, allegando il testo dell'accordo. Nei 10 giorni successivi al ricevimento della relazione i creditori possono sollevare contestazioni; in tal caso, l organo di composizione/professionista successivamente trasmette al Giudice la relazione contenente le informazioni relative ai consensi espressi, allegando le eventuali contestazioni ricevute. Non tutti i creditori hanno diritto di esprimersi sulla proposta. I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca dei quali la proposta prevede l integrale pagamento non sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza e non hanno diritto di esprimersi sulla proposta. Gli stessi possono rinunciare in tutto o in parte al diritto di prelazione, ed in questo caso hanno diritto di esprimersi. Sono, in ogni caso, esclusi dal diritto di esprimersi sulla proposta: o il coniuge del debitore; o i suoi parenti e affini fino al quarto grado; o i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della proposta. Raggiungimento dell accordo Quando la proposta consegua il consenso dei creditori che rappresentino la maggioranza, nella misura del 60%, dei crediti ammessi ad esprimersi sulla proposta. Se è raggiunto l accordo con la maggioranza stabilita, l organo di composizione/professionista: trasmette a tutti i creditori una relazione sui consensi espressi e sul raggiungimento della percentuale necessaria, allegando il testo dell accordo; riceve le eventuali contestazioni che i creditori possono sollevare nei 10 giorni successivi al ricevimento della relazione; trasmette al giudice, ai fini dell omologazione, la relazione, allegando le contestazioni ricevute, nonché un attestazione definitiva sulla fattibilità del piano. 11
12 IN CASO DI MANCATO RAGGIUNGIMENTO DELL ACCORDO (PERCENTUALE INFERIORE AL 60%) La legge nulla dice in ordine all ipotesi che venga raggiunta una percentuale inferiore a quella prevista. In tale ipotesi sembrerebbe logico supporre che l organo di composizione/professionista debba riferirne immediatamente al Giudice, al quale spetterà provvedere, presumibilmente, con la revoca del decreto di ammissione. Gli effetti dell accordo omologato L accordo omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità del decreto di ammissione alla procedura. Inoltre, i creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano. In aggiunta è previsto che sono inefficaci i pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in essere in violazione dell accordo. Attestazione L organo di composizione/professionista rilascia al giudice un attestazione definitiva sulla fattibilità del piano, tenendo conto delle eventuali modificazioni intervenute successivamente al deposito della proposta e delle eventuali contestazioni. La fase di esecuzione al fine del soddisfacimento dei creditori Se disposto dal Giudice, l organo di composizione/professionista svolge le funzioni di liquidatore o di gestore per la liquidazione. In caso di nomina di un liquidatore da parte del Giudice, inoltre, l Organismo deve proporne la designazione ed ha il compito di sorvegliare l operato di quest ultimo e di riferire ai creditori. - Riproduzione riservata - 12
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