PROCEDIMENTI DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO E DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO

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1 Università di Firenze Corso di Diritto Fallimentare - Prof. Leonardo Quagliotti 14 marzo 2016 Lezione Dott. Alessandro Torcini su PROCEDIMENTI DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO E DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO

2 UNA GRANDE CRISI ECONOMICA HA EFFETTI SOCIALI MOLTO RILEVANTI PRODUCE MODIFICHE ALLA NORMATIVA LA GRANDE DEPRESSIONE DEL 1929 LA GRANDE RECESSIONE ?? NUMEROSI INTERVENTI SULLE NORME IN MATERIA DI PROCEDURE CONCORSUALI ED ALTRE IN CORSO (ANDRA IN SOFFITTA LA LEGGE FALLIMENTARE DEL 1942)

3 PRIMA DELLA GRANDE RECESSIONE, IN ITALIA L ORDINAMENTO SI OCCUPAVA SOLO DELL INSOLVENZA DEGLI IMPRENDITORI NON PICCOLI QUESTO PERCHE L INSOLVENZA DI QUESTI SOGGETTI POTEVA AVERE UN INTERESSE ECONOMICO E SOCIALE SI IPOTIZZAVA CHE L INSOLVENZA DI TUTTI GLI ALTRI SOGGETTI (PRIVATI E PICCOLE IMPRESE) POTESSE ESSERE FENOMENO AD IMPATTO LIMITATO E CON SCARSO INTERESSE ECONOMICO-SOCIALE

4 MANCAVA NELL ORDINAMENTO UNA LEGGE PER LE PERSONE FISICHE (ed in generale per i soggetti non fallibili) LA GRANDE RECESSIONE HA PORTATO ALL ATTENZIONE IN ITALIA IL PROBLEMA DEL SOVRAINDEBITAMENTO DELLE PERSONE FISICHE (ASSIEME A QUELLO DELL USURA) DA DOVE DERIVA NELL ORDINAMENTO IL PROBLEMA DEL SOVRAINDEBITAMENTO DELLE PERSONE FISICHE ( e non solo..)

5 Tutto nasce dall art C.C. - Responsabilità patrimoniale: Il debitore risponde dell adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri EFFETTI (se i beni non sono sufficienti) MORTE CIVILE IL DEBITO RIMANE ED IL CREDITORE ASPETTERA IN TEORIA VITA NATURAL DURANTE CHE IL DEBITORE ABBIA UN PATRIMONIO O UN REDDITO PER AGGREDIRLO COME SI PUO RISOLVERE IL PROBLEMA? VIE EXTRAGIUDIZIALI - TRANSAZIONI/REMISSIONI (CONCORDATO STRAGIUDIZIALE) (LEGATO ALLA VOLONTA DEI CREDITORI OGGETTIVA DIFFICOLTA )

6 ALTRA POSSIBILITA SOLO SOGGETTI IMPRENDITORI (persone fisiche) ESDEBITAZIONE PREVISTA DALLA LEGGE FALL. (artt. 142 e segg.) (OLTRE C.P. E C.F.) LIMITE: CHI NON PUO FALLIRE, E ESCLUSO FINO ALLA NUOVA LEGGE SUL SOVRAINDEBITAMENTO IL PROBLEMA, PER I SOGGETTI NON FALLIBILI, NON ERA RISOLVIBILE O meglio, veniva di fatto risolto con modalità non socialmente accettabili

7 Legge 27 gennaio 2012 n. 3 modificata dall art. 18, D.L. 179/2012, conv. con modific. dalla L. 221/2012 (Cosiddetto decreto Sviluppo bis ) Con effetto dal 18 gennaio 2013 Il titolo della Legge è: Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento Chiamata anche Legge anti suicidi

8 Si introducono nell ordinamento delle procedure di estinzione con controllo giudiziale - delle obbligazioni dei soggetti non fallibili Nella normativa dei paesi più avanzati tali norme erano presenti da tempo Differenza di approccio tra i paesi di civil law e common law

9

10 Sono state introdotte 3 procedure 1. Accordo di ristrutturazione e soddisfazione 2. Piano del consumatore 3. Liquidazione del patrimonio (in alternativa o conversione di 1 e 2) Tutte e 3 sono definite "procedure concorsuali" (articolo 6 comma 1, definizione per esclusione ) Sono tutte volontarie Solo su scelta del soggetto sovraindebitato

11 REQUISITI SOGGETTIVI (art. 6-1 comma e 7-2 comma) Coloro che non sono soggetti (né assoggettabili) alle vigenti procedure concorsuali CHI PUO FALLIRE? LO DICE L ARTICOLO 1 LEGGE FALLIMENTARE Sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori che esercitano una attività commerciale, esclusi gli enti pubblici. Non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori di cui al primo comma, i quali dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti:

12 a) aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila; b) aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila; c) avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila.

13 QUINDI CHI NON RIENTRA NELLE PREVISIONI DELL ARTICOLO 1 L.F. PUO ESSERE ASSOGGETTATO ALLA LEGGE SUL SOVRAINDEBITAMENTO Definizione per esclusione. Quindi per esempio: Imprenditore commerciale non fallibile perché sotto soglia art. 1 L.F. Lavoratori autonomi Enti non commerciali Imprenditore agricolo (previsione espressa art. 7 comma 2 bis) Start up innovative (previsione espressa)

14 In generale quindi: tutti coloro che non possono fallire Enorme platea Soggetti fallibili: poche centinaia di migliaia Soggetti non fallibili: decine di milioni VIENE INTRODOTTA UNA SUB CATEGORIA Il "Consumatore" (debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta (art. 6 comma 2 lettera b)

15 REQUISITI OGGETTIVI (art. 6, lett. a) Essere in stato di "sovraindebitamento": Un soggetto è sovraindebitata quando vi è un perdurante squilibrio tra OBBLIGAZIONI assunte e PATRIMONIO prontamente liquidabile per farvi fronte tale da comportare 1.RILEVANTE difficoltà ad adempiere alle obbligazioni oppure 2. DEFINITIVA incapacità ad adempiere

16 CAUSE OSTATIVE ALL ACCESSO ALLE PROCEDURE DI COMPOSIZIONE NON PUO USUFRUIRE DELLE PROCEDURE DI COMPOSIZIONE CHI: - è soggetto (assoggettabile) ad altre procedure concorsuali - ha utilizzato, nei 5 anni precedenti, la legge 3/ ha subito, per cause a lui imputabili, un provvedimento di annullamento o revoca dell accordo - ha fornito documentazione che non consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale

17 ACCORDO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI E una proposta di "Accordo di ristrutturazione di debiti" (e soddisfazione dei crediti?) (art. 7 comma 1) attraverso qualsiasi forma (art. 8 comma 1) Soddisfazione creditori in base ad un piano con i seguenti contenuti: OBBLIGATORI - Previsione SCADENZE e MODALITA pagamenti - regolare ed integrale PAGAMENTO titolari di crediti IMPIGNORABILI - INTEGRALE PAGAMENTO tributi UE, IVA e rit. fiscali (solo dilazione)

18 CONTENUTI EVENTUALI - suddivisione dei creditori in classi - indicazione EVENTUALI GARANZIE - indicazione modalità LIQUIDAZIONE beni - FALCIDIA creditori prelatizi diversi dal Fisco ed IMPIGNORABILI (nei limiti del valore dei beni oggetti di garanzia come attestato da OCC) - affidamento patrimonio ad un GESTORE della liquidazione (professionista nominato dal giudice) - Cessione di crediti futuri - Moratoria pagamenti prelatizi (1 anno da omologa se prevista continuità e nel Piano consumatore e salvo che il bene oggetto di prelazione non sia offerto in liquidazione nel piano) (art. 8 comma 4)

19 L intervento del TERZO GARANTE (art. 8, co. 2) (in caso di beni e/o redditi non sufficienti a rendere fattibile la proposta) La Proposta va sottoscritta da uno o più terzi che "consentono il conferimento, anche in garanzia, di redditi o beni sufficienti per assicurarne la fattibilità"

20 SVOLGIMENTO SCHEMATICO DEL PROCEDIMENTO Richiesta nomina OCC (al Tribunale o ad altri) Elaborazione proposta e relazione Deposito proposta di Accordo con allegati IL G.D. Verifica sussistenza requisiti forma e sostanza 1) Fissa l udienza entro 60 gg da deposito 2) Dispone la pubblicità (proposta e decreto) con pubblicazione nel R.I. (se imprenditore) 3) dispone la trascrizione decreto nei registri immobiliari (ove necessario)

21 Il decreto è equiparato all atto di pignoramento EFFETTI - SOSPENSIONE INTERESSI LEGALI O CONVENZIONALI ai fini del concorso per crediti chirografari (dal deposito della proposta) - INIBIZIONE AZIONI ESECUTIVE INDIVIDUALI, SEQUESTRI CONSERVATIVI, ACQUISIZIONE TITOLI DI PRELAZIONE da parte dei creditori ANTERIORI - SOSPENSIONE PRESCRIZIONI/DECADENZE (sino alla definitività dell omologa) Non opera verso i titolari di crediti impignorabili

22 INEFFICACIA ATTI DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE SE NON AUTORIZZATI Inefficacia atti compiuti tra data del decreto e quella di omologazione, verso i creditori ANTERIORI "al momento in cui è stata eseguita la pubblicità del decreto" OCC Comunica ai creditori proposta e decreto del GD entro 40 gg da udienza (30 gg da votazione) CREDITORI Votazione dei creditori a OCC entro 10 gg da udienza UDIENZA

23 OCC Trasmissione ai creditori di relazione su consensi e sul raggiungimento maggioranza allegando il testo dell accordo CREDITORI Eventuali contestazioni entro 10 gg dal ricevimento della relazione OCC Trasmissione al Giudice di Relazione + contestazioni ricevute + attestazione definitiva di fattibilità G.D. Omologazione accordo (entro 6 MESI dal deposito della proposta nomina (eventuale) liquidatore

24 VOTAZIONE dei creditori I creditori esprimono dichiarazione di consenso che "trasmettono" all OCC "Silenzio - assenso" se non rispondono nei 10 gg precedenti l udienza Per approvazione occorre maggioranza "qualificata": 60% dei crediti Non votano: * I prelatizi soddisfatti al 100% (salvo rinuncia alla prelazione) * Il coniuge del debitore, i suoi parenti e affini fino al IV grado * Cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di 1 anno prima della proposta

25 PROCEDURA DI OMOLOGAZIONE Il giudice delegato: 1. VERIFICA MAGGIORANZE di legge 2. VERIFICA L IDONEITA PIANO AD ASSICURARE L INTEGRALE PAGAMENTO CREDITI IMPIGNORABILI E CREDITI FISCALI (Tributi UE, Iva, e Ritenute omesse) 3.(eventuale) GIUDIZIO DI CONVENIENZA (su istanza di creditore escluso e/o non aderente, ovvero su istanza di qualunque altro interessato) OMOLOGA

26 EFFETTI ESDEBITAZIONE L ACCORDO OMOLOGATO ha efficacia per tutti i creditori anteriori alla data di pubblicità dell accordo (+ creditori posteriori) che non possono (art. 12 ter): - iniziare o proseguire azioni esecutive individuali - iniziare o proseguire azioni cautelari - acquisire diritti di prelazione Quindi: il debito rimane ma non è azionabile

27 L accordo non pregiudica i diritti dei coobbligati, fideiussori del debitori ed obbligati in via di regresso L accordo non determina novazione delle obbligazioni, salvo diversamente stabilito L efficacia erga omnes cessa se in caso di annullamento o risoluzione dell accordo nonché mancato pagamento dei crediti impignorabili e di quelli erariali

28 PIANO DEL CONSUMATORE Il consumatore sovraindebitato ha due (tre) possibili scelte - ACCORDO di composizione della crisi (O LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO) OPPURE PIANO del CONSUMATORE Sempre "con l ausilio OCC" stessi contenuti ("obbligatori" ed "eventuali") richiesti per l accordo di composizione della crisi IMPORTANTE: il Piano deve essere conveniente rispetto alla liquidazione

29 (lo deve attestare l OCC art. 9 comma 3 bis lettera e)) nella propria Relazione particolareggiata - può sempre prevedere la moratoria fino a 1 anno del pagamento dei creditori prelatizi (salvo che sia prevista la liquidazione dei beni su cui insiste la prelazione) - produce i medesimi "effetti" protettivi previsti per l'accordo (NEL PIANO vi è la possibilità di sospensione da parte del G.D. delle procedure esecutive che pregiudichino la fattibilità del Piano) - il giudice può concedere termine perentorio non superiore a 15 gg per integrare proposta e produrre nuovi documenti

30 ECCEZIONE IMPORTANTE NON E PREVISTA LA VOTAZIONE DEI CREDITORI ma direttamente omologa del Giudice (previo eventuale cram down) Perché? E la migliore soluzione possibile (è comunque migliore rispetto alla liquidazione del patrimonio) - Medesime fattispecie di "cessazione" e "revoca" previste in caso di Accordo

31 RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA A CURA DELL OCC Da allegare alla proposta di PIANO del consumatore (oltre alla documentazione richiesta in caso di Accordo ) CONTENUTO RELAZIONE - Indicazione cause dell indebitamento e diligenza consumatore nell assumere volontariamente i debiti - Esposizione ragioni incapacità adempimento debiti - Resoconto su solvibilità consumatore in ultimi 5 anni - Resoconto su completezza e attendibilità documentazione e su PROBABILE CONVENIENZA del piano rispetto ad alternativa liquidatoria

32 FASI OPERATIVE - Deposito proposta di Piano G.D. - verifica sussistenza requisiti forma e sostanza - Fissa udienza entro 60 gg da deposito (con possibilità, nelle more, di sospendere procedure esecutive in corso) - Verifica fattibilità Piano e "meritevolezza" (eventuale Cram down in caso di contestazione della convenienza da parte dei creditori) - Omologa Piano ENTRO 6 MESI dal deposito della proposta - POST OMOLOGA: a cura OCC pubblicazione/trascrizione

33 LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO Procedura di composizione della crisi ALTERNATIVA ad ACCORDO e PIANO del consumatore Introdotta dal decreto sviluppo bis Simile al fallimento ma mai ad istanza dei creditori o di terzi Può derivare anche da "conversione" di procedura di composizione della crisi (Accordo o Piano del consumatore) Disposta con "decreto" del giudice In caso di: - annullamento accordo o cessazione effetti omologazione Piano - cessazione" di diritto degli effetti dell'accordo o del Piano (mancato o ritardato pagamento erario) - risoluzione Accordo o Piano per cause imputabili al debitore

34 La "conversione" non può avvenire d ufficio (necessaria istanza del debitore o di creditori) LA PROCEDURA si apre necessariamente con una domanda giudiziale con l ausilio" dell OCC Non sono compresi nella liquidazione - I crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento - Redditi che il debitore ritrae dalle sue attività, nei limiti di quanto gli occorre al mantenimento della famiglia indicati dal giudice - I frutti derivanti da usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di esso - Beni che non possono essere pignorati per disposizione di legge

35 FASI PROCEDURA Richiesta liquidazione beni con relazione OCC (OCC entro 3 gg da relazione effettua trasmissione a Uffici fiscali) Il giudice delegato Verifica sussistenza requisiti forma e sostanza - emette decreto apertura liquidazione + nomina liquidatore Il liquidatore (figura simile al Curatore nel fallimento) - Verifica elenco creditori - forma inventario - comunica ai creditori la "partecipazione" alla liquidazione

36 - predispone, comunica e approva lo stato passivo - elabora programma di liquidazione ed effettua la liquidazione AL TERMINE A CURA DEL G.D. Accertamento completa esecuzione programma di liquidazione e chiusura procedura Durata minima: minimo 4 anni (art. 14 quinquies comma 4) IL LIQUIDATORE inoltre - Amministra i beni che compongono il patrimonio di liquidazione - Esercita ogni azione legale finalizzata a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio da liquidare

37 L ESDEBITAZIONE NELLA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO Non è automatica ma ci deve essere la "meritevolezza" REQUISITI a) abbia cooperato al regolare ed efficace svolgimento della procedura, fornendo tutte le informazioni e la documentazione utili, nonché adoperandosi per il proficuo svolgimento delle operazioni; b) non abbia in alcun modo ritardato o contribuito a ritardare lo svolgimento della procedura; c) non abbia beneficiato di altra esdebitazione negli otto anni precedenti la domanda;

38 d) non sia stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati previsti dall'articolo 16; e) abbia svolto, nei quattro anni di cui all'articolo 14-undecies, un'attività produttiva di reddito adeguata rispetto alle proprie competenze e alla situazione di mercato o, in ogni caso, abbia cercato un'occupazione e non abbia rifiutato, senza giustificato motivo, proposte di impiego; f) siano stati soddisfatti, almeno in parte, i creditori per titolo e causa anteriore al decreto di apertura della liquidazione (tutti?).

39 L'esdebitazione e' esclusa: a) quando il sovraindebitamento del debitore e' imputabile ad un ricorso al credito colposo e sproporzionato rispetto alle sue capacità patrimoniali; b) quando il debitore, nei cinque anni precedenti l'apertura della liquidazione o nel corso della stessa, ha posto in essere atti in frode ai creditori, pagamenti o altri atti dispositivi del proprio patrimonio, ovvero simulazioni di titoli di prelazione, allo scopo di favorire alcuni creditori a danno di altri.

40 L'esdebitazione non opera: a) per i debiti derivanti da obblighi di mantenimento e alimentari; b) per i debiti da risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale, nonche' per le sanzioni penali ed amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti; c) per i debiti fiscali che, pur avendo causa anteriore al decreto di apertura delle procedure di cui alle sezioni prima e seconda del presente capo, sono stati successivamente accertati in ragione della sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi.

41 Il giudizio di meritevolezza e quello di convenienza economica nella legge sul sovraindebitamento Per accedere ai benefici della legge sul sovraindebitamento occorre superare positivamente il giudizio di meritevolezza, rimesso al Giudice, ed uno di convenienza, rimesso, a seconda dei casi, ai creditori oppure all OCC e al Giudice Delegato Accordo del debitore è previsto, ex comma 2 art. 9 L.S., l allegazione degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni.

42 Quest allegazione ha lo scopo di mettere a disposizione del Giudice gli elementi, ex art. 10 comma 3, L.S., per accertare la presenza di iniziative o atti in frode ai creditori e disporre così la revoca del decreto di ammissione alla procedura ex art. 10 comma 1, con il conseguente venir meno di tutti gli effetti protettivi. Nessun altro sindacato di meritevolezza è previsto. Il giudizio sulla convenienza economica è invece rimesso ai creditori che si esprimono con il voto. Non è prevista che vi sia, come nel piano del consumatore, la convenienza rispetto all alternativa liquidatoria proprio perché sono i creditori che si esprimono con il voto.

43 Piano del consumatore il sindacato sulla meritevolezza è ancora più incisivo. Oltre all elenco degli atti dispositivi, ex art. 9 comma 3 bis L.S., è prevista la relazione particolareggiata dell OCC che deve contenere: a) l indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell assumere volontariamente le obbligazioni; b) l esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte; c) il resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni; d) l indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori; e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal consumatore a corredo della proposta, nonché sulla probabile convenienza del piano rispetto all alternativa liquidatoria.

44 In questo caso già l OCC deve relazionare sia sulla meritevolezza sia sulla convenienza. Il Giudice va ben oltre il controllo sull esistenza o meno degli atti in frode. Difatti deve escludere che il consumatore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che non abbia colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali. Questa disposizione ha fatto molto discutere perché, se interpretata in modo rigido, porta ad escludere dal piano qualsiasi fattispecie fuorché quelle derivanti da fatti sopravvenuti ed imprevedibili.

45 Quindi nel piano del consumatore si può affermare che vi è, da parte del giudice, un giudizio di meritevolezza rafforzato. Quanto al giudizio di convenienza, questo è rimesso all OCC (e poi al Giudice) ex lettera e) comma 3 bis articolo 9 ove è previsto che l Organismo si esprima sulla probabile convenienza rispetto all alternativa liquidatoria. Si deve notare che nel piano del consumatore, poiché l alternativa liquidatoria coinvolge tutti i beni, il piano deve prevedere la cessione di tutti i beni (o, comunque, la cessione del loro valore equivalente) salvo naturalmente quanto necessario per vivere (stabilito dal Giudice).

46 Nessun giudizio di convenienza è rimesso ai creditori per i quali infatti non è prevista la votazione. Liquidazione del patrimonio è previsto, con il richiamo al comma 2 dell art. 9, l allegazione degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni. Inoltre, anche in questo caso, è prevista la relazione particolareggiata dell OCC che deve contenere: a) l indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni; b) l esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte; c) il resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni;

47 d) l indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori. All articolo 14-quinquies (Decreto di apertura della liquidazione) è previsto che il giudice verifichi, come condizione preliminare, l assenza di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni. Quindi, anche nella liquidazione del patrimonio è previsto il sindacato del Giudice sulla meritevolezza. E questa meritevolezza potrebbe essere anche del tipo rafforzato giacché l OCC, nella propria relazione, svolge relazione e considerazioni sulle cause e circostanze del sovraindebitamento. E lo scopo non può che essere quello di portare queste considerazioni all esame del Giudice.

48 ORGANISMI DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI (art. 15) Devono essere scelti dal debitore Possono essere formati da Enti Pubblici, alcuni Ordini professionali ed altri soggetti Oppure il sovraindebitato può richiede la nomina al Tribunale (che li sceglie tra chi ha i requisiti per essere nominato curatore fallimentare) FUNZIONI OCC ausilio presentazione del piano

49 - Art. 15 comma 5: l'occ assume ogni iniziativa funzionale alla predisposizione del piano di ristrutturazione e all'esecuzione dello stesso - verifica la veridicità dei dati contenuti nella proposta e nei documenti allegati - attesta la fattibilità del piano - redige la relazione particolareggiata nel Piano del Consumatore - se il piano prevede l'utilizzo di beni sottoposti a pignoramento, propone al giudice la nomina di un liquidatore professionista

50 - risolve eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione del piano e vigila sull'esatto adempimento (come li risolve?) - comunica ai creditori ogni eventuale irregolarità Il G.D. e gli OCC (previa autorizzazione) possono accedere a: - ANAGRAFE TRIBUTARIA - SISTEMI DI INFORMAZIONE CREDITIZIA - CENTRALE RISCHI - altre BANCHE DATI PUBBLICI Molteplici funzioni. Natura ibrida con rischio di potenziali conflitti di interesse

51 CHI DESIDERASSE MAGGIORI INFORMAZIONI GRAZIE DELL ATTENZIONE

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