L intervento. Introduzione. La pluralità di parti nel processo: litisconsorzio ed intervento.
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1 L intervento Prof. Leo Piccininni Introduzione La pluralità di parti nel processo: litisconsorzio ed intervento. Intervento: ipotesi di ampliamento successivo dell ambito soggettivo della vicenda processuale: l intervento implica che un terzo soggetto prende parte ad un processo già pendente inter alios. Distinzione con i casi di litisconsorzio in senso stretto, nei quali la pluralità di parti è iniziale (cfr. artt. 102 e 103 c.p.c.).
2 Le diverse fattispecie di intervento Prima, fondamentale classificazione in materia per distinguere le diverse categorie di intervento intervento volontario, quando un terzo subentra spontaneamente nel processo in corso; intervento provocato, o coatto, quando il terzo è chiamato a partecipare al processo su istanza di parte o per ordine del giudice Intervento volontario Intervento principale (o ad excludendum) Intervento adesivo autonomo (o litisconsortile Intervento adesivo dipendente Disciplina delle condizioni sostanziali per l intervento volontario: art. 105 c.p.c. Disciplina delle forme processuali, delle modalità e dei tempi attraverso i quali ha luogo l intervento volontario: artt. 267 e 268 c.p.c.
3 L intervento principale (o ad excludendum) Art. 105, 1 comma, c.p.c. c «Ciascuno può intervenire in un processo tra altre persone per far valere, in confronto di tutte le parti o di alcune di esse, un diritto relativo all oggetto o dipendente dal titolo dedotto nel processo medesimo». Il soggetto che interviene in via principale fa valere un diritto nei confronti di tutte le parti. L intervento principale (o ad excludendum) Condizioni sostanziali dell intervento principale. Colui che interviene ad excludendum fa valere un diritto : autonomo (i.e. che potrebbe essere fatto valere attraverso un autonoma azione) incompatibile con le pretese di tutte le parti in causa (l eventuale accoglimento della domanda del terzo esclude la possibilità che siano accolte le domande delle altre parti) Es.: intervento in una causa avente ad oggetto la proprietà di un bene
4 L intervento adesivo autonomo (o litisconsortile) Art. 105, 1 comma, c.p.c. «Ciascuno può intervenire in un processo tra altre persone per far valere, in confronto di tutte le parti o di alcune di esse, un diritto relativo all oggetto o dipendente dal titolo dedotto nel processo medesimo». Il soggetto che interviene in via adesiva autonoma fa valere un diritto nei confronti solo di alcune delle parti. L intervento adesivo autonomo (o litisconsortile) Condizioni sostanziali: colui che interviene in via adesiva autonoma fa valere un diritto: autonomo (i.e. che potrebbe essere fatto valere attraverso un autonoma azione); incompatibile con le pretese di alcune soltanto delle parti in causa (La pretesa del terzo, aderendo alla posizione ii di alcuna delle parti, è contraria a quella delle altre). Es.: ipotesi di contitolarità o co-legittimazione
5 L intervento adesivo dipendente Art. 105, 2 comma, c.p.c. «Può altresì intervenire per sostenere le ragioni di una delle parti, quando vi ha un proprio interesse». Il soggetto che interviene in via adesiva dipendente non fa valere un autonomo diritto bensì un interesse giuridicamente qualificato a sostenere le ragioni di una delle parti L intervento adesivo dipendente Condizioni sostanziali: colui che interviene in via adesiva dipendente è titolare: di una situazione giuridica soggettiva dipendente da quella di alcuna delle parti in causa; e, di conseguenza, di un interesse (proprio) a sostenere le ragioni altrui, ossia della parte,, dalla cui tutela dipende la propria p posizione Es.: intervento del subconduttore nella causa tra locatore e conduttore
6 Forme e tempi dell intervento volontario nel processo Costituzione dell interveniente Art. 267 c.p.c.: «Per intervenire nel processo a norma dell art. 105, il terzo deve costituirsi presentando in udienza o depositando in cancelleria una comparsa formata a norma dell art. 167 con le copie per le altre parti, i documenti e la procura. Il cancelliere dà notizia dell intervento alle altre parti, se la costituzione del terzo non è avvenuta in udienza». Forme e tempi dell intervento volontario nel processo Tempo dell intervento Art. 268 c.p.c.: «L intervento può aver luogo sino a che non vengano precisate le conclusioni. Il terzo non può compiere atti che al momento dell intervento t non sono più consentiti ad alcuna altra parte, salvo che comparisca volontariamente per l integrazione necessaria del contraddittorio».
7 Forme e tempi dell intervento volontario nel processo La costituzione del terzo interventore : si perfeziona attraverso il deposito in cancelleria o direttamente in udienza di comparsa di costituzione per intervento, modellata sul tipo della comparsa di costituzione e risposta del convenuto (con documenti e procura) può avvenire da quando pende il processo (con la presentazione della domanda) fino alla precisazione delle conclusioni ammettecoluicheintervienealcompimento di atti che non siano preclusi per le parti, salva l integrale rimessione in termini ope legis per il litisconsorte necessario pretermesso Intervento provocato o coatto, o necessario Intervento su istanza di parte Intervento per ordine del giudice (o iussu iudicis) Disciplina delle condizioni sostanziali per l intervento provocato: artt. 106 e 107 c.p.c. c Disciplina delle forme processuali, delle modalità e dei tempi attraverso i quali ha luogo l intervento provocato: artt. 269 e 270 c.p.c.
8 L intervento su istanza di parte Art. 106 c.p.c.: «Ciascuna parte può chiamare nel processo un terzo al quale ritiene comune la causa o dal quale pretende di essere garantita». Chiamata del terzo per comunanza di causa Chiamata del terzo in garanzia: In ogni caso l intervento su istanza di parte è provocato nell interesse della parte stessa, che chiama il terzo L intervento su istanza di parte Chiamata del terzo per comunanza di causa: la comunanza di causa introduce essenzialmente una questione di legittimazione passiva, che la parte in causa declina provocando l intervento del terzo (Es.: la parte chiama il terzo ad intervenire deducendo un caso di rappresentanza sostanziale in relazione al rapporto controverso il terzo, rappresentato, è chiamato in causa dalla parte e diventa destinatario delle pretese di controparte).
9 L intervento su istanza di parte Chiamata del terzo in garanzia: la parte deduce l esistenza di un rapporto di garanzia (c.d. propria) con il terzo, assumendo che questi - per legge o per contratto sia tenuto a tenerlo indenne da eventuali esiti sfavorevoli della lite. (Es.: la parte subisce l evizione della cosa acquistata e chiama in garanzia il terzo venditore). L intervento su istanza di parte Forme e tempi dell intervento su istanza di parte nel processo Art. 269, 1 comma, c.p.c.: «Alla chiamata di un terzo nel processo a norma dell art. 106, la parte provvede mediante citazione a comparire nell udienza fissata dal giudice istruttore ai sensi del presente articolo, osservati i termini dell art. 163-bis». Art. 269, 4 comma, c.p.c.: «La parte che chiama in causa il terzo deve depositare la citazione notificata entro il termine previsto dall art. 165, e il terzo deve costituirsi a norma dell art. 166».
10 L intervento su istanza di parte La chiamata in causa su istanza del convenuto Art. 269, 2 comma, c.p.c.: «Il convenuto che intenda chiamare un terzo in causa deve, a pena di decadenza, farnedichiarazione nella comparsa di risposta e contestualmente chiedere al giudice istruttore lo spostamento della prima udienza allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini dell art. 163-bis. (.). La citazione è notificata al terzo a cura del convenuto». L intervento su istanza di parte Ai fini della chiamata del terzo in causa, il convenuto: a) nella comparsa di risposta, a pena di decadenza, deve: dichiarare di voler chiamare in causa il terzo; chiedere lo spostamento della prima udienza per poter citare il terzo nel rispetto dei termini di cui all art. 163-bis c.p.c. b) dopo che il giudice con decreto ha fissato la data della nuova udienza ed il cancelliere ha comunicato il decreto alle parti costituite, deve: notificare la citazione nei confronti del terzo.
11 L intervento su istanza di parte La chiamata in causa su istanza dell attore Art. 269, 3 comma, c.p.c.: «Ove, aseguitodelle difese svolte dal convenuto nella comparsa di risposta, sia sorto l interesse dell attore a chiamare in causa un terzo, l attore deve, a pena di decadenza, chiederne l autorizzazione al giudice istruttore nella prima udienza. ( ). La citazione è notificata al terzo a cura dell attore entro il termine perentorio stabilito dal giudice». L intervento su istanza di parte Ai fini della chiamata del terzo in causa, l attore: a) nella prima udienza, a pena di decadenza, deve: chiedere al giudice l autorizzazione a chiamare in causa il terzo, deducendo che l interesse è sorto a seguito delle difese svolte dal convenuto nella comparsa di risposta b) se il giudice concede l autorizzazione richiesta, fissando all uopo la nuova udienza, deve: notificare la citazione nei confronti del terzo entro il termine perentorio assegnatogli
12 L intervento per ordine del giudice Art. 107 c.p.c.: c : «Il giudice, quando ritiene opportuno che il processo si svolga in confronto di un terzo al quale la causa è comune, ne ordina l intervento». In ogni caso l intervento iussu iudicis è provocato nell interesse del terzo chiamato: stante la comunanza di causa, che lo riguarda, il terzo viene chiamato in giudizio (Es.: chiamata del notaio nella causa di falso dell atto da lui rogato; chiamata del figlio nella causa di nullità del matrimonio) L intervento per ordine del giudice Forme e tempi dell intervento per ordine del giudice nel processo Art. 270 c.p.c.: «La chiamata di un terzo nel processo a norma dell art. 107 può essere ordinata in ogni momento dal giudice istruttore per un udienza che all uopo l f egli fissa. Se nessuna delle parti provvede alla citazione del terzo, il giudice istruttore dispone con ordinanza non impugnabile la cancellazione della causa dal ruolo».
13 L intervento per ordine del giudice a) In ogni momento, il giudice può ordinare alle parti la chiamata del terzo al quale ritiene la causa comune, fissando contestualmente un apposita udienza b) le parti devono notificare la citazione al terzo entro il termine perentorio fissato dal giudice, che in caso contrario cancella la causa dal ruolo c) il terzo chiamato si costituisce a norma degli artt. 166 e 167 c.p.c. Copyright AVVISO - Ai sensi dell'art. 1, comma 1 del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, come modificato dalla legge di conversione 21 maggio 2004 n. 128, le opere presenti su questo sito hanno assolto gli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. Tutti i contenuti sono proprietà letteraria riservata e protetti dal diritto di autore della Università degli Studi Guglielmo Marconi. Si ricorda che il materiale a e didattico datt fornito è per uso personale e degli studenti, t al solo o scopo didattico. datt Per ogni diverso utilizzo saranno applicate le sanzioni previste dalla legge 22 aprile 1941, n Copyright UNIMARCONI
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