Capitolo 10. davanti al tribunale

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1 Capitolo 10 Il processo di cognizione davanti al tribunale Sezione Prima LA FASE INTRODUTTIVA 1 Il processo di cognizione Principi generali Per disciplinare il processo di cognizione, ossia il processo nel quale il giudice è chiamato ad accertare la situazione di fatto esistente tra le parti, a individuare le norme giuridiche da applicare e a decidere con sentenza, il legislatore ha dettato una disciplina-tipo valida per ogni processo di cognizione davanti a ciascun giudice in tutti i gradi, integrata con le regole specifiche richieste dalle particolarità proprie dei singoli tipi di giudice o del singolo grado di giudizio. Per la disciplina tipica del processo di cognizione il legislatore ha scelto il giudizio di gran lunga più frequente, che si svolge davanti al giudice la cui sfera di competenza è più ampia, ossia il giudizio di primo grado davanti al tribunale. A questo giudizio è dedicato il Primo Titolo del secondo Libro del Codice. Al primo Titolo segue un titolo secondo dedicato al procedimento davanti giudice di pace (artt c.p.c.). Tale procedimento, «per tutto ciò che non è regolato nel presente Titolo o in altre espresse disposizioni, è retto dalle norme relative al procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, in quanto applicabili» (art. 311 c.p.c.). Pertanto, il procedimento davanti al giudice di pace è retto dalle norme che disciplinano il procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, se il singolo istituto non è regolato espressamente da una disposizione ad hoc dettata per il processo davanti al giudice di pace, oppure se la disciplina del singolo istituto, in quanto contrastante con le caratteristiche generali della disciplina o della funzione del giudice di pace, risulti inapplicabile. Anche la disciplina dell appello è limitata alle particolarità proprie di questa fase di giudizio ed è integrata da una norma di richiamo generale (art. 359 c.p.c.) che dispone testualmente così: «Nei procedimenti d appello davanti alla Corte o al tribunale si osservano, in quanto applicabili, le norme dettate per il procedimento in primo grado davanti al tribunale, se non sono incompatibili con le disposizioni del presente capo». La tecnica è la stessa di cui il legislatore si è servito per i giudizi innanzi al giudice di pace e al tribunale in composizione monocratica: la disciplina (paradigmatica) del procedimento innanzi al tribunale in primo grado si applica in quanto non incompatibile con le disposizioni previste dalla disciplina specifica dell appello e in quanto applicabile, ossia non in contrasto con la struttura e la funzione dell istituto. Il processo di cognizione davanti al tribunale 107

2 Schema n. 14 Fasi del processo di cognizione Fase preparatoria o introduttiva Si svolge prevalentemente su attività delle parti e comprende la notifica dell atto introduttivo del giudizio e la costituzione delle parti Fase istruttoria Ha inizio con la prima udienza ex art. 183 c.p.c. e comprende le attività processuali necessarie perché la causa possa essere decisa Trattazione: attività diretta all esposizione e discussione delle domande e delle eccezioni che si suddivide in: momento preparatorio trattazione vera e propria Istruzione probatoria: attività diretta all acquisizione delle prove Fase decisoria Caratterizzata dall emissione della sentenza da parte del giudice 2 L atto di citazione (artt c.p.c.) Generalità L atto di citazione è l atto introduttivo del giudizio con il quale l attore propone la domanda chiedendo tutela di un proprio diritto nei confronti del convenuto (editio actionis), mettendo quest ultimo in condizione di esercitare la propria difesa in causa invitandolo a comparire a una determinata udienza fissata dall attore stesso (vocatio in ius). Destinatario dell atto di citazione non è solo il convenuto, nei cui confronti è proposta la domanda, ma anche il giudice, che su di essa deve pronunciarsi (Mandrioli). La citazione deve essere portata a conoscenza del convenuto attraverso la notificazione e a conoscenza del giudice attraverso l iscrizione a ruolo. Contenuto (art. 163 c.p.c.) La domanda si propone mediante citazione a comparire a udienza fissa e deve contenere: 1) l indicazione del tribunale davanti al quale la domanda è proposta; 2) il nome, il cognome, la residenza e il codice fiscale dell attore, il nome, il cognome, il codice fiscale, la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto e delle persone che rispettivamente li rappresentano o li assistono. Se l attore o il convenuto è una persona giuridica, un associazione non riconosciuta o un comitato, la citazione deve contenere la denominazione o la ditta con l indicazione dell organo o dell ufficio che ne ha la rappresentanza in giudizio; 108 Capitolo 10

3 Contenuto (art. 163 c.p.c.) La domanda si propone mediante citazione a comparire a udienza fissa e deve contenere: 3) la determinazione della cosa oggetto della domanda, ossia il bene materiale di cui l attore chiede l attribuzione (c.d. petitum immediato); 4) l esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda (c.d. causa petendi), con le relative conclusioni, ossia il provvedimento che l attore chiede al giudice di pronunciare (c.d. petitum mediato); 5) l indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l attore intende valersi e dei documenti che offre in comunicazione; 6) il nome e il cognome del procuratore e l indicazione della procura, qualora questa sia stata già rilasciata; 7) l indicazione del giorno dell udienza di comparizione; l invito al convenuto a costituirsi nel termine di 20 giorni prima dell udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall art. 166 c.p.c., ovvero di 10 giorni prima in caso di abbreviazione dei termini, e a comparire, nell udienza indicata, dinanzi al giudice designato ai sensi dell art. 168bis c.p.c., con l avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c. L atto di citazione deve poi essere consegnato all ufficiale giudiziario, il quale lo notifica a norma degli artt. 137 ss. c.p.c. Notificazione La notifica della citazione al convenuto segna il momento iniziale della pendenza della lite. Da questo momento si determinano gli effetti dell atto di citazione, quali, ad esempio: la litispendenza, cui si ricollegano anche gli istituti della continenza e della connessione; la perpetuatio iurisdictionis, ossia la fissazione del momento determinante per la valutazione dei presupposti di giurisdizione e competenza del giudice adito, rendendo irrilevanti successive modificazioni dei presupposti di fatto o di diritto (art. 5 c.p.c.); l interruzione della prescrizione (art c.c.); la sospensione della prescrizione fino al passaggio in giudicato della sentenza (art c.c.); l impedimento della decadenza (art c.c.). Termini per comparire Nella scelta della data di prima udienza da indicare nell atto di citazione, l attore deve rispettare i termini dilatori previsti dell art. 163bis c.p.c., i quali hanno lo scopo di garantire al convenuto un periodo minimo di tempo per la predisposizione delle proprie difese. Si deve trattare di termini liberi, per cui non deve calcolarsi né il termine iniziale né il termine finale. Tra il giorno della notifica della citazione e quello dell udienza di comparizione devono intercorrere termini liberi non minori di 90 giorni, se il luogo della notificazione si trova in Italia, e di 150 giorni se si trova all estero. In caso di urgenza, il presidente può, su istanza dell attore, abbreviare i termini di comparizione fino alla metà, alla riduzione dei termini di comparizione consegue automaticamente anche la riduzione dei termini di costituzione di attore e convenuto. Per impedire condotte dilatorie dell attore, il quale abbia indicato, per la prima udienza, una data molto avanti nel tempo, l art. 163bis, co. 3, c.p.c. prevede la possibilità, per il convenuto, di chiedere l anticipazione dell udienza. Il processo di cognizione davanti al tribunale 109

4 La citazione è nulla, ai sensi dell art. 164, co. 1, c.p.c.: se manca o è assolutamente incerto uno dei requisiti stabiliti nei numeri 1) e 2) dell art. 163 (indicazione dell Autorità giudiziaria e delle parti); se manca l indicazione della data dell udienza di comparizione; se è stato assegnato un termine a comparire inferiore a quello stabilito dalla legge; se manca l avvertimento previsto dal n. 7) dell art Vizi della vocatio in ius In queste ipotesi, se il convenuto non si costituisce il giudice, rilevata la nullità della citazione, ne dispone d ufficio la rinnovazione entro un termine perentorio. La rinnovazione sana i vizi, e gli effetti processuali e sostanziali della domanda si producono sin dal momento della prima notificazione. Se, invece, la rinnovazione non viene eseguita, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue a norma dell art. 307, co. 3, c.p.c., con la conseguenza che gli effetti processuali e sostanziali della domanda non si produrranno. Se il convenuto si costituisce, la costituzione sana i vizi della citazione. Tuttavia, se il convenuto ritiene, in concreto, di non aver potuto predisporre tempestivamente le proprie difese a causa dell inosservanza del termine a comparire o della mancanza dell avvertimento, il giudice fissa una nuova udienza nel rispetto dei termini, ma se il giudice, nonostante l eccezione del convenuto, omette di fissare la nuova udienza, la sanatoria non si verifica e la nullità permane (Cass. 9150/2004). Vizi dell editio actionis La citazione è altresì nulla per omissione o assoluta incertezza dell oggetto della domanda (art. 164, co. 4, c.p.c.), vale a dire dei requisiti di cui ai nn. 3 e 4 dell art. 163, co. 3, c.p.c., che riguardano l editio actionis (compresa l individuazione delle parti e il petitum immediato), la cui mancanza rende la domanda inidonea a far conoscere al convenuto l oggetto della domanda dalla quale deve difendersi. In questi casi, il giudice: se il convenuto non si costituisce, assegna all attore un termine perentorio per rinnovare la citazione, fissando anche il giorno dell udienza; se il convenuto si costituisce, fissa un termine perentorio per integrare la domanda. Osservazioni Se la rinnovazione o l integrazione avvengono, la sanatoria opera ex nunc, ossia non ha efficacia retroattiva, con la conseguenza che alle decadenze maturate nel frattempo non è più possibile porre rimedio (Cass /1998). Se, invece, la rinnovazione o l integrazione non avvengono, si ha l estinzione del processo in caso di mancata rinnovazione, o la nullità nel caso della mancata integrazione. Se il vizio investe addirittura l esistenza dell atto, non è possibile alcuna sanatoria. L unico caso di citazione inesistente è la citazione priva di sottoscrizione. L inesistenza dell atto comporta che (Cerino Canova): l ufficiale giudiziario ha il dovere di rifiutare la notificazione; il cancelliere deve rifiutare di ricevere gli atti e i documenti necessari per la costituzione dell attore a norma dell art. 165 c.p.c., poiché la carenza della citazione li rende incompleti; il presidente della sezione al quale è presentato il fascicolo d ufficio deve rifiutare la designare il giudice istruttore. 110 Capitolo 10

5 La Cassazione esclude il difetto di sottoscrizione nel caso in cui il procuratore abbia sottoscritto soltanto l autenticazione della firma della parte (Cass. 293/1974), nonché nel caso in cui la firma manchi solo nella copia notificata alla controparte (Cass. 802/1987). Schema n. 15 schema generale del processo civile Per disciplinare il processo di cognizione il legislatore ha dettato una disciplina-tipo valida per ogni processo di cognizione davanti a ciascun giudice in tutti i gradi, integrata con le regole specifiche richieste dalle particolarità proprie dei singoli tipi di giudice o del singolo grado di giudizio nonché integrata con la disciplina autonoma del giudizio di cassazione Per la disciplina del processo di cognizione il legislatore ha scelto il giudizio più frequente, che si svolge davanti al giudice la cui sfera di competenza è più ampia, ossia il giudizio di primo grado davanti al tribunale: a questo giudizio il legislatore ha dedicato il titolo I del libro II del codice, includendo la disciplina delle eventuali vicende anormali del processo la disciplina del procedimento davanti al giudice di pace e davanti al tribunale in composizione monocratica, nonché del giudizio d appello, è stata condensata in alcune norme dedicate a ciascuno di questi procedimenti, integrate da norme di richiamo alla disciplina del processo di primo grado davanti al tribunale per tutti i casi in cui non sia derogata dalle suddette norme particolari Il titolo II è dedicato al procedimento davanti giudice di pace (artt ), retto dalle norme che disciplinano il procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica se non si verifichi una delle due seguenti circostanze: che il singolo istituto sia regolato espressamente da disposizioni diverse che sostituiscono quelle dettate per il procedimento innanzi al tribunale che la disciplina del singolo istituto, in quanto contrastante con le caratteristiche generali della disciplina o della funzione dei giudici unipersonali, risulti in pratica non applicabile L art. 359 c.p.c. dispone che «nei procedimenti d appello si osservano, in quanto applicabili, le norme dettate per il procedimento in primo grado davanti al tribunale, se non sono incompatibili con le disposizioni del presente capo». La disciplina del procedimento davanti al tribunale in primo grado si applica: in quanto non incompatibile con le disposizioni previste dalla disciplina specifica dell appello in quanto applicabile, ossia non in contrasto con la struttura e la funzione dell istituto Il titolo IV del libro II è dedicato alle «controversie in materia di lavoro» nonché di previdenza e assistenza La disciplina di queste controversie configura un tipo particolare di processo di cognizione articolato con caratteristiche sue proprie, e ciò gli conferisce, nonostante la sua collocazione, i caratteri di un procedimento speciale Il processo di cognizione davanti al tribunale 111

6 Schema n. 16 Casi di nullità degli atti introduttivi L atto di citazione è nullo In caso di mera affermazione dell esistenza di un credito senza indicazione dell esatto ammontare Nel caso in cui manchi l indicazione del termine entro il quale deve avvenire la tempestiva costituzione in giudizio, sia l avvertimento che la costituzione, oltre il termine stesso, determina la decadenza di eventuali domande riconvenzionali di eccezioni processuali e di merito non rilevabili d ufficio (art. 163, n. 7, c.p.c.) Nel caso in cui manchi l indicazione del termine entro il quale deve avvenire la tempestiva costituzione in giudizio, sia l avvertimento che la costituzione, oltre il termine stesso, determina la decadenza di eventuali domande riconvenzionali di eccezioni processuali e di merito non rilevabili d ufficio (art. 163, n. 7, c.p.c.) In caso di assoluta incertezza sull oggetto della domanda, che si verifica quando manchino del tutto le conclusioni in ordine all oggetto della domanda ma anche quando alcune indicazioni sono state fornite ma sono contraddittorie o insufficienti, tanto che da esse è impossibile dedurre con precisione, secondo il libero apprezzamento del giudice, l elemento della domanda attrice richiesto dalla legge Allorché manchino del tutto o siano assolutamente indecifrabili le conclusioni o quando siano contraddittorie Nel caso di difformità tra la copia notificata e l originale (ad es., per la diversa indicazione del giudice); infatti, la validità dell atto deve essere valutata con riferimento alla copia notificata, poiché la parte destinataria dell atto non ha il dovere di eliminare le incertezze o di colmare le lacune dell atto medesimo che le viene consegnato e deve riferirsi solo al contenuto di esso per svolgere le attività processuali conseguenti alla chiamata in giudizio, con l effetto che, in caso di discordanza tra l originale e la copia dell atto notificato, assume rilievo il testo che risulta nella copia perché è su questa che la parte evocata regola il suo comportamento processuale 3 La costituzione dell attore e del convenuto Costituzione in giudizio La costituzione in giudizio è l atto con cui l attore e il convenuto, ossia i soggetti che sono divenuti parti del processo a seguito della notifica dell atto di citazione, assumono la presenza ufficiale nel processo depositando in cancelleria il fascicolo contenente gli atti introduttivi. La parte non costituita è dichiarata contumace, mentre la parte che, pur essendosi costituita, non compare alle udienze, si dice assente. La regolarità della costituzione è verificata d ufficio dal giudice istruttore alla prima udienza. 112 Capitolo 10

7 Costituzione in giudizio Per l attore la costituzione in giudizio è l ulteriore atto di impulso che deve compiere per far proseguire il processo dopo la notifica della citazione. La costituzione del convenuto è un atto analogo alla costituzione dell attore, con la differenza che il convenuto entra in un processo il cui oggetto è già stato determinato dall attore. Costituzione dell attore (art. 165 c.p.c.) Costituzione del convenuto (artt. 166 e 167 c.p.c.) L attore, entro 10 giorni dalla notifica della citazione al convenuto (o entro 5 giorni, in caso di abbreviazione dei termini), deve costituirsi in giudizio a mezzo di un avvocato, o personalmente nei casi consentiti dalla legge, depositando in cancelleria: la nota di iscrizione a ruolo; il proprio fascicolo contenente l originale della citazione, la procura rilasciata al difensore e i documenti che intende utilizzare nel processo. Se si costituisce personalmente, l attore deve dichiarare la residenza o eleggere domicilio nel comune dove ha sede il tribunale. Se la citazione è notificata a più persone, l originale della citazione deve essere inserito nel fascicolo entro dieci giorni dall ultima notificazione. Ai sensi dell art. 74 disp. att. c.p.c., la sottoscrizione dell indice del fascicolo da parte del cancelliere attesta la regolarità della esibizione degli atti e dei documenti che la parte vi inserisce, nonché la data dell esibizione, con lo scopo di mettere i documenti esibiti a disposizione della controparte in modo che la stessa possa esercitare il diritto di difesa: l omissione di tale attestazione, in mancanza di contestazioni sull esibizione o sui documenti, costituisce una mera irregolarità formale, che non preclude l utilizzazione dei documenti nel giudizio (Cass. 4898/2007). Il convenuto deve costituirsi a mezzo di un avvocato, o personalmente nei casi consentiti dalla legge, almeno 20 giorni prima dell udienza di comparizione fissata nell atto di citazione (o almeno 10 giorni prima, nel caso di abbreviazione di termini), depositando in cancelleria il proprio fascicolo contenente: la comparsa di risposta (art. 167 c.p.c.). Il deposito della comparsa di risposta è essenziale per la valida costituzione del convenuto; la copia della citazione notificata. Il deposito della copia notificata dell atto di citazione è necessario solo se l attore non si è costituito o non ha depositato l originale della citazione; la procura rilasciata al difensore; i documenti che intende utilizzare nel processo. La comparsa di risposta è il primo atto difensivo del convenuto ed è, come la citazione, un atto doppiamente recettizio, poiché è indirizzato all attore e al giudice. Comparsa di risposta: funzione e contenuto (art. 167 c.p.c.) Nella comparsa di risposta il convenuto deve (art. 167 c.p.c.): proporre tutte le sue difese, prendendo posizione sui fatti posti dall attore a fondamento della domanda; la non contestazione ha effetti vincolanti per il giudice, il quale deve astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato e ritenerlo sussistente, poiché l atteggiamento difensivo del convenuto esclude il fatto stesso dall ambito degli accertamenti richiesti (Cass. 5356/2009). La nuova formulazione dell art. 115, co. 1, c.p.c. ad opera della L. 69/2009, che prevede il dovere del giudice di porre a fondamento della decisione anche «i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita», conferma l onere, a carico delle parti, di prendere posizione in maniera specifica sui fatti allegati dalla controparte; Il processo di cognizione davanti al tribunale 113

8 Comparsa di risposta: funzione e contenuto (art. 167 c.p.c.) Differimento del l udienza (art. 168bis, co. 4 e 5, c.p.c.) Nella comparsa di risposta il convenuto deve (art. 167 c.p.c.): indicare le proprie generalità e il codice fiscale, i mezzi di prova di cui intende valersi e i documenti che offre in comunicazione; formulare le conclusioni; proporre, a pena di decadenza, le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d ufficio. Se è omesso o assolutamente incerto l oggetto o il titolo della domanda riconvenzionale, il giudice assegna al convenuto un termine perentorio per integrarla. Restano ferme le decadenze maturate e salvi i diritti acquisiti anteriormente all integrazione; chiamare un terzo in causa, chiedendo la fissazione di una nuova udienza ex art. 269 c.p.c. Il provvedimento del giudice di fissazione di una nuova udienza per consentire la citazione del terzo nel processo, chiesta tempestivamente dal convenuto, è discrezionale, potendo il giudice rifiutare di fissare una nuova prima udienza per ragioni di economia processuale e per motivi di ragionevole durata del processo (Cass. 4309/2010). L art. 168bis, co. 5, c.p.c. prevede il potere del giudice di differire la data della prima udienza fino a un massimo di 45 giorni, allo scopo di consentire al giudice di organizzare il suo ruolo e potersi presentare alla fase preliminare in cui ha luogo il libero interrogatorio delle parti con la piena conoscenza degli atti introduttivi e quindi del thema decidendum. L art. 168bis, co. 4, c.p.c. prevede invece che «se nel giorno fissato per la comparizione il giudice istruttore designato non tiene udienza, la comparizione delle parti è d ufficio rimandata all udienza immediatamente successiva tenuta dal giudice designato». In questo caso, il termine di costituzione del convenuto rimane ancorato al giorno dell udienza originariamente fissata (Cass. 4030/2009). 4 Notificazioni e comunicazioni (art. 170 c.p.c.) Destinatari Modalità L art. 170 c.p.c. stabilisce che, dopo la costituzione in giudizio, tutte le notificazioni e le comunicazioni si fanno al difensore, salvo che la legge disponga altrimenti. È sufficiente la consegna di una sola copia dell atto anche se il procuratore è costituito per più parti. Le notificazioni e le comunicazioni alla parte costituita personalmente si fanno nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto. Le comparse e le memorie si comunicano mediante deposito in cancelleria, oppure mediante notificazione o mediante scambio documentato con l apposizione sull originale, in calce o in margine, del visto della parte o del procuratore. Il giudice può autorizzare per singoli atti, in qualunque stato e grado del giudizio, che lo scambio o la comunicazione avvengano a mezzo fax o posta elettronica certificata. A tal fine, il difensore indica nel primo scritto difensivo utile il numero di telefax o l indirizzo di posta elettronica certificata presso cui dichiara di voler ricevere le comunicazioni (ex art. 125 c.p.c., come modificato ex D.L. 138/2011, conv. in L. 148/2011). Ai sensi dell art. 136, co. 4, c.p.c., inserito ex D.L. 138/2011, conv. in L. 148/2011, tutte le comunicazioni alle parti devono essere effettuate a mezzo telefax o a mezzo posta elettronica. 114 Capitolo 10

9 Schema n. 17 Notificazioni e comunicazioni nel corso del procedimento Dopo la costituzione in giudizio tutte le notificazioni e le comunicazioni si fanno al difensore, salvo che la legge disponga altrimenti È sufficiente la consegna di una sola copia dell atto anche se il difensore è costituito per più parti Le notificazioni e le comunicazioni alla parte che si è costituita personalmente si fanno nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto Le comparse e le memorie difensive si comunicano mediante deposito in cancelleria mediante notificazione mediante scambio documentato con l apposizione sull originale, in calce o in margine, del visto della parte o del procuratore Il giudice può autorizzare che lo scambio possa avvenire a mezzo fax o posta elettronica 5 Iscrizione della causa a ruolo e formazione del fascicolo d ufficio (art. 168 c.p.c.) Iscrizione a ruolo All atto della costituzione dell attore o, se questi non si è costituito, della costituzione del convenuto, su presentazione di un apposita istanza scritta della parte (la c.d. nota d iscrizione a ruolo), il cancelliere: iscrive la causa nel ruolo generale (art. 168 c.p.c.), ossia il registro sul quale devono essere annotati cronologicamente dal cancelliere gli elementi di identificazione dei singoli affari contenziosi civili, ossia delle singole cause, con l indicazione dei nomi delle parti e dell oggetto, in ordine cronologico e seguendo una numerazione progressiva che attribuisce alla causa un numero di ruolo, col quale la causa stessa potrà essere facilmente individuata; forma il fascicolo d ufficio, nel quale inserisce la nota d iscrizione a ruolo, copia dell atto di citazione, delle comparse e delle memorie in carta non bollata e, successivamente, i processi verbali d udienza, i provvedimenti del giudice, gli atti di istruzione e la copia del dispositivo delle sentenze. Il processo di cognizione davanti al tribunale 115

10 Giudice istruttore Formato il fascicolo d ufficio il cancelliere lo presenta al Presidente del tribunale il quale designa il giudice istruttore davanti al quale le parti devono comparire. Se nel giorno fissato per la comparizione il giudice istruttore designato non tiene udienza, la comparizione delle parti è rimandata d ufficio all udienza immediatamente successiva tenuta dal giudice designato. Il giudice istruttore può differire la data della prima udienza fino a un massimo di 45 giorni e in tal caso il cancelliere comunica alle parti costituite la nuova data della prima udienza (art. 168bis c.p.c.). Schema n. 18 Iscrizione della causa a ruolo e formazione del fascicolo d ufficio L iscrizione a ruolo è l atto con cui si determina la presa di contatto delle parti con l ufficio presso il quale la causa viene incardinata L iscrizione a ruolo può avvenire su iniziativa dell attore o del convenuto Viene formato un fascicolo d ufficio nel quale devono essere inseriti gli atti processuali L art. 168 c.p.c. consente che, in relazione a una determinata controversia, abbia luogo una sola volta l iscrizione a ruolo 6 Ritardata costituzione delle parti L art. 171 c.p.c. disciplina le conseguenze della mancata o tardiva costituzione delle parti. Le ipotesi prospettabili sono le seguenti. Nessuna delle parti si costituisce La causa non viene iscritta sul ruolo del giudice e, pertanto, la controversia non si incardina davanti ad alcun ufficio giudiziario, né vi può essere un giudice che sia titolare della cognizione della causa. Il giudizio entra in uno stato di quiescenza (art. 307 c.p.c.) dal quale può uscire se è riassunto nel termine perentorio di tre mesi a far data dal provvedimento del giudice. Il termine di tre mesi va calcolato tenendo conto del termine di sospensione del periodo feriale di cui all art 1, L. 742/1969. Costituzione tardiva di una parte e mancata costituzione dell altra Alla prima udienza il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo (artt. 171 e 307 c.p.c.). Se l attore si costituisce tardivamente, ma entro 20 giorni dalla data della prima udienza, si dovrebbe escludere la cancellazione della causa dal ruolo. 116 Capitolo 10

11 Costituzione tardiva di una parte e mancata costituzione dell altra Nell ipotesi in cui l attore provveda a costituirsi oltre il termine dei 20 giorni ma in modo tale da consentire lo svolgimento della prima udienza, la cancellazione non è necessaria, poiché il convenuto potrebbe comparire ed eccepire la tardività della costituzione dell attore, ottenendo la fissazione di una nuova udienza. Costituzione tardiva di entrambe le parti È esclusa la cancellazione della causa dal ruolo, poiché il vizio di costituzione è sanato dal raggiungimento dello scopo che la disciplina della costituzione si prefigge, ossia la partecipazione delle parti al processo. Costituzione tardiva del convenuto e tempestiva dell attore Il convenuto può costituirsi fino alla prima udienza, evitando la declaratoria di contumacia ma incorrendo nelle decadenze di cui all art. 167 c.p.c. (proporre domande riconvenzionali ed eccezioni processuali e di merito non rilevabili d ufficio e chiamare in causa terzi). Costituzione tardiva dell attore e tempestiva del convenuto Se il convenuto si è costituito tempestivamente e ha, così, perfezionato la richiesta di iscrizione della causa sul ruolo del giudice, l attore potrà costituirsi tardivamente fino alla prima udienza, evitando così la declaratoria di contumacia e l estinzione del processo. Osservazioni Se solo una delle parti si è costituita tempestivamente, l altra parte, se non si costituisce neppure in udienza, è dichiarata contumace con ordinanza pronunciata dal giudice (art. 171, co. 3, c.p.c.). Se non si costituisce il convenuto a causa di un vizio che ha determinato la nullità della notifica della citazione, il giudice dovrà assegnare all attore un termine perentorio, entro il quale l attore deve rinnovare la citazione. La contumacia, pertanto, è la situazione di inattività che deriva dalla mancata costituzione di una parte, ossia la situazione nella quale si viene a trovare una parte che, dopo aver proposto la domanda o, più frequentemente, dopo essere stata regolarmente citata, non si costituisce neppure alla prima udienza. La contumacia della parte non costituita può essere pronunciata dal giudice quando sia decorsa almeno un ora dall apertura dell udienza (art. 59 disp. att. c.p.c.). Sezione Seconda LA FASE DELL ISTRUZIONE E LE SUE SOTTOFASI 1 Istruzione e trattazione Generalità Con la costituzione delle parti, o di una di esse, si esaurisce la fase introduttiva del processo di cognizione, con la quale si realizza il contatto giuridico tra le parti e il giudice. A questa fase segue la fase di istruzione, che inizia nella prima udienza di comparizione-trattazione ex art. 183 c.p.c. e comprende tutte le attività processuali compiute dalle parti e dal giudice prima della terza e ultima fase, quella decisoria. La fase istruttoria consente di precisare i contorni delle domande delle parti e di acquisire tutti gli elementi necessari per la decisione della causa, ossia di rendere la causa matura per la decisione. Il processo di cognizione davanti al tribunale 117

12 L istruzione si articola in tre sottofasi (Mandrioli): la trattazione, che ha la particolare funzione della prima presa di conoscenza delle domande con l impostazione dei relativi problemi, compresi quelli riguardanti l eventuale necessità di precisazioni o di ampliamento nonché di ulteriori atti per acquisire prove o altri elementi di giudizio; l istruzione probatoria, che consiste nell attività di acquisizione di prove o di altri elementi di giudizio; è soltanto eventuale, poiché già in sede di trattazione la causa potrebbe risultare matura per la decisione, senza necessità di acquisizione di altri elementi; è detta anche «istruzione in senso stretto», con un espressione che palesemente si contrappone a quella di «istruzione in senso ampio» che riguarda l intera seconda fase del processo di cognizione; la rimessione della causa in decisione, ponte per il passaggio alla terza fase del processo, ossia alla fase di decisione che è affidata talora all organo collegiale e talora allo stesso giudice istruttore in funzione di giudice unico, nel quale ultimo caso la riserva in decisione assorbe anche gran parte della terza fase. 2 La trattazione e la direzione del procedimento Generalità La trattazione della causa comprende le attività processuali compiute dal giudice e dalle parti dalla prima udienza di comparizione-trattazione ex art. 183 c.p.c. al momento della decisione. L attività istruttoria in senso stretto (o di acquisizione delle prove) si inserisce in essa come una parentesi soltanto eventuale, poiché la causa potrebbe essere «matura» (ossia, pronta per essere decisa) fin dalla prima udienza e, in tal caso, non occorrerebbe acquisire alcuna prova. In particolare, la trattazione consiste nell individuazione delle questioni nelle quali si articola il giudizio. A tal fine, il giudice esamina i fascicoli delle parti e gli atti in essi contenuti, specialmente l atto di citazione e la comparsa di risposta. Il «cuore» della trattazione risiede nel colloquio tra le parti e il giudice che si svolge nelle varie udienze. La trattazione della causa, infatti, è essenzialmente orale (art. 180 c.p.c.). Immutabilità del giudice istruttore Il giudice designato è investito di tutta l istruzione della causa, non potendo istruire solo una parte della causa e, quindi, conoscere solo parzialmente dei fatti allegati. In caso di assoluto impedimento o di gravi esigenze di servizio, può essere sostituito con decreto del Presidente del tribunale. La sostituzione può essere disposta, quando è indispensabile, anche per il compimento di singoli atti (art. 174 c.p.c.). Direzione del procedimento Il giudice istruttore (art. 175 c.p.c.): esercita tutti i poteri finalizzati al sollecito e leale svolgimento del procedimento, impedendo alle parti di procedere con richieste di rinvio ingiustificate e volte esclusivamente a procrastinare l attività processuale, indicando alle parti i punti della controversia da sviluppare, rimettendo la causa in decisione quando la ritenga matura ecc.; fissa le udienze e i termini entro i quali le parti devono compiere determinati atti processuali o produrre documenti. 118 Capitolo 10

13 Forma dei provvedimenti Tutti i provvedimenti del giudice istruttore, salvo che la legge disponga altrimenti, hanno la forma dell ordinanza (art. 176 c.p.c.), che rappresenta lo strumento tipico attraverso il quale il giudice istruttore esercita i suoi poteri all interno del processo. Le ordinanze pronunciate in udienza si ritengono conosciute dalle parti presenti e da quelle che dovevano comparirvi; quelle pronunciate fuori udienza sono comunicate dal cancelliere nei tre giorni successivi anche a mezzo fax o posta elettronica. A tal fine il difensore indica, nel primo scritto difensivo utile, il numero di fax o l indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di volere ricevere la comunicazione. Le ordinanze non possono mai pregiudicare la decisione della causa e possono essere sempre modificate o revocate dal giudice che le ha pronunciate (art. 177 c.p.c.). Ciò significa che, in sede di decisione, il giudice può sottoporre a riesame il contenuto dell ordinanza. Effetti e revoca delle ordinanze Non sono modificabili né revocabili dal giudice che le ha pronunciate (art. 177, co. 3, c.p.c.): le ordinanze pronunciate con l accordo delle parti su materie delle quali possono disporre; esse sono tuttavia revocabili dal giudice istruttore o dal collegio, quando vi sia l accordo di tutte le parti; le ordinanze dichiarate espressamente non impugnabili dalla legge; le ordinanze per le quali la legge predisponga uno speciale mezzo di reclamo. 3 L udienza di prima comparizione delle parti e trattazione della causa (art. 183 c.p.c.) Verifiche preliminari Le attività del giudice e delle parti All udienza di prima comparizione delle parti e trattazione della causa il giudice istruttore verifica d ufficio la regolarità della costituzione delle parti e dei documenti. In caso di mancanza o di irregolarità degli atti e dei documenti prodotti, invita le parti a completarli o a metterli in regola, adottando i provvedimenti opportuni, quali, ad es., l ordine di integrazione del contraddittorio (art. 102, co. 2, c.p.c.), l ordine di rinnovazione o di integrazione della citazione (art. 164 c.p.c.), l ordine di integrazione della domanda riconvenzionale di cui all art. 167 c.p.c. ecc. Quando rileva un difetto di rappresentanza (ad es., per incapacità processuale), di assistenza (ad es., il ricorso proposto dall inabilitato senza l assistenza del curatore) o di autorizzazione (ad es., l autorizzazione necessaria perché un ente pubblico possa agire o resistere in giudizio), il giudice può assegnare alle parti un termine per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o l assistenza, o per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, salvo che si sia verificata una decadenza (art. 182, co. 2, c.p.c.). Il giudice chiede alle parti, sulla base dei fatti allegati, i chiarimenti necessari e indica le questioni rilevabili d ufficio delle quali ritiene opportuna la trattazione. L attore può: proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto; chiedere di essere autorizzato a chiamare un terzo, se l esigenza è sorta dalle difese del convenuto. Il processo di cognizione davanti al tribunale 119

14 Le parti possono precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate. Le attività del giudice e delle parti Se richiesto, il giudice concede alle parti i seguenti termini perentori: un termine di 30 giorni per il deposito di memorie limitate alle precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte; un termine di ulteriori 30 giorni per replicare alle domande ed eccezioni nuove, o modificate dall altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime e per l indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali; un termine di ulteriori 20 giorni per le indicazioni di prova contraria. Il giudice provvede sulle richieste istruttorie fissando l udienza per l assunzione dei mezzi di prova ammissibili e rilevanti. Se provvede con ordinanza emanata fuori udienza, questa deve essere pronunciata entro 30 giorni. Se vengono disposti d ufficio mezzi di prova con ordinanza emessa fuori udienza, ciascuna parte può dedurre, entro un termine perentorio assegnato dal giudice, i mezzi di prova che si rendono necessari in relazione ai primi, nonché depositare memoria di replica nell ulteriore termine perentorio assegnato dal giudice. Con l ordinanza che ammette le prove il giudice può disporre, qualora lo ritenga utile, l interrogatorio libero delle parti. Mancata comparizione delle parti L art. 181 c.p.c. stabilisce che: se nessuna delle parti compare alla prima udienza, il giudice fissa un udienza successiva, di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle parti compare alla nuova udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l estinzione del processo; se l attore costituito non compare alla prima udienza e il convenuto non chiede che si proceda in sua assenza, il giudice fissa una nuova udienza, della quale il cancelliere dà comunicazione all attore. Se questi non compare neanche alla nuova udienza, il giudice, se il convenuto non chiede che si proceda ugualmente, ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l estinzione del processo. Osservazioni La suddetta disciplina, dettata nell ambito del procedimento davanti al tribunale, non si applica ai procedimenti davanti al giudice di pace, attesa la peculiarità di questi ultimi, sebbene il giudice di pace possa farvi ricorso quando ne ravvisi l opportunità. Ne deriva che, nel caso di mancata comparizione dell attore alla prima udienza, qualora il giudice di pace, non osservando il precetto dell art. 181, co. 2, c.p.c., fissi una nuova udienza per la trattazione della causa, il cancelliere non ha l obbligo di comunicare all attore la data della nuova udienza, dal momento che opera la regola generale dell art. 176, co. 2, c.p.c., a norma del quale i provvedimenti pronunciati dal giudice in udienza si considerano conosciuti dalle parti presenti, ovvero da quelle che dovevano comparire (Mandrioli). 120 Capitolo 10

15 Schema n. 19 Udienza di comparizione-trattazione (art. 183 c.p.c.) Il giudice verifica d ufficio la regolarità del contraddittorio effettua il libero interrogatorio delle parti e tenta la conciliazione richiede alle parti i chiarimenti necessari e indica le questioni delle quali ritiene opportuna la trattazione L attore può proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni del convenuto può chiedere di essere autorizzato a chiamare un terzo Entrambe le parti possono precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate possono chiedere al giudice i termini ( ) per precisare e modificare domande, eccezioni e conclusioni Il processo di cognizione davanti al tribunale 121

16 Schema n. 20 La richiesta di chiarimenti e le questioni rilevabili d ufficio dal giudice Il giudice può chiedere chiarimenti alle parti e indicare le questioni rilevabili d ufficio Tale potere è delimitato dalle affermazioni delle parti, per evitare che il giudice introduca fatti non allegati dalle parti in violazione del principio dell allegazione Il giudice può sollecitare le parti a introdurre in causa altre fonti di esame, quali fatti secondari o fatti giuridici modificativi di domande ed eccezioni che, da sole o insieme alle altre già allegate, siano idonee a chiarire i confini della controversia L art. 101 c.p.c. impone al giudice, che intenda porre a fondamento della decisione una questione rilevata d ufficio, di assegnare alle parti un termine non inferiore a 20 giorni e non superiore a 40 giorni dalla comunicazione per depositare in cancelleria memorie contenenti osservazioni sulla medesima questione Le questioni rilevabili d ufficio sono: le questioni di diritto relative all esatta individuazione e interpretazione della norma applicabile; le questioni relative a fatti rilevanti ai fini della decisione (competenza, giurisdizione, connessione ecc.). 122 Capitolo 10

17 Schema n. 21 Tentativo di conciliazione Il giudice istruttore, in caso di richiesta congiunta delle parti, fissa la comparizione delle medesime al fine di interrogarle liberamente e di provocarne la conciliazione Il giudice, se lo ritiene opportuno, può fissare l udienza di comparizione delle parti anche per effettuare il tentativo di conciliazione a norma dell art. 117 Le parti possono farsi rappresentare da un procuratore generale o speciale il quale deve essere a conoscenza dei fatti della causa La mancata conoscenza, senza giustificato motivo, dei fatti della causa da parte del procuratore è valutabile coma argomento di prova ai sensi dell art. 116, co. 2, c.p.c. Il tentativo di conciliazione può essere rinnovato in qualunque momento dell istruzione Quando le parti sono conciliate, si forma processo verbale della convenzione conclusa. Il processo verbale costituisce titolo esecutivo 4 L assunzione delle prove L art. 183, co. 7, c.p.c. stabilisce che il giudice si riserva di provvedere sulle richieste istruttorie delle parti con ordinanza, da emettersi in udienza oppure fuori udienza entro un termine non superiore a 30 giorni, fissando anche l udienza di assunzione delle prove ammesse (art. 184 c.p.c.). L assunzione dei mezzi di prova può avvenire anche nella prima udienza di comparizione-trattazione ex art. 183 c.p.c., se il giudice ammette i mezzi di prova direttamente all udienza ed è materialmente possibile assumere le prove in quella sede (ad es., perché sono presenti i testimoni). Il processo di cognizione davanti al tribunale 123

18 Schema n. 22 La fissazione dell udienza per l assunzione dei mezzi di prova Salva l ipotesi in cui la causa risulti già matura per la decisione, l art. 183, co. 6, c.p.c. prevede che il giudice si riservi di provvedere sulle richieste istruttorie con ordinanza da emettere fuori udienza entro 30 giorni, fissando, con lo stesso provvedimento, l udienza per l assunzione dei mezzi di prova risultati ammissibili e rilevanti Tale ordinanza deve essere comunicata alle parti a cura del cancelliere nei 30 giorni successivi alla sua emissione, anche mediante fax o Se il giudice ritiene di procedere all acquisizione d ufficio dei mezzi di prova non dedotti dalle parti, deve assegnare alle parti un termine per il deposito di memorie contenenti l indicazione dei mezzi di prova la cui assunzione si rende necessaria in ragione dell esercizio d ufficio dei poteri istruttori del giudice, e un secondo termine per consentire alle parti di depositare memorie contenenti le repliche Con l ordinanza che ammette le prove dedotte dalle parti il giudice può ordinare l espletamento o la rinnovazione dell interrogatorio libero delle parti 5 L intervento in causa di terzi L intervento è l ingresso di un soggetto in un processo già pendente tra altre parti, e può essere effettuato spontaneamente (intervento volontario), oppure su chiamata di una delle parti o del giudice (intervento coatto). Intervento volontario, principale e litisconsortile (art. 105, co. 1, c.p.c.) L art. 105, co. 1, c.p.c. stabilisce che l intervento spontaneo può avvenire da parte di un soggetto che voglia far valere un diritto oggettivamente connesso con quello che costituisce oggetto del processo già pendente. Può trattarsi di una connessione relativa: al petitum (ad es., Tizio rivendica un diritto sulla cosa che costituisce oggetto del processo pendente tra Caio e Sempronio); alla causa petendi (ad es., Tizio afferma di aver subito un danno dal medesimo fatto illecito commesso da Caio a danno di Mevio e per il quale quest ultimo ha già instaurato il processo contro Caio). C C Se l interveniente fa valere il suo diritto nei confronti di tutte le parti, si parla di intervento principale. Caratteristica dell intervento principale è l incompatibilità del diritto del terzo con quello delle parti. Il terzo assume una posizione autonoma rispetto a tutte le parti, nel senso che fa valere un diritto incompatibile con quelli fatti valere dalle parti. L esempio tipico è quello del terzo che afferma di essere proprietario della cosa contesa tra l attore e il convenuto. 124 Capitolo 10

19 Intervento volontario, principale e litisconsortile (art. 105, co. 1, c.p.c.) Se l interveniente fa valere il suo diritto soltanto nei confronti di alcune parti, si parla di intervento litisconsortile (o adesivo autonomo). Il terzo assume una posizione autonoma soltanto nei confronti di una o più parti: si pensi, ad es., all intervento, in un giudizio tra l acquirente di un appartamento e il venditore costruttore dell edificio, effettuato dall acquirente di un altro appartamenti dello stesso edificio per far valere lo stesso inadempimento di obbligazioni di identico contenuto (Cass. 6487/1981). Intervento volontario, adesivo dipendente (art. 105, co. 2, c.p.c.) Il terzo può intervenire per sostenere le ragioni di alcuna delle parti, quando vi ha un proprio interesse (art. 105, co. 2, c.p.c.). Tale figura è l intervento adesivo (o adesivo dipendente), caratterizzato dal fatto che l interveniente non fa valere un proprio diritto ma si limita a sostenere le ragioni di una parte, aderisce cioè alla domanda di una parte e cerca di favorirne la vittoria: è il caso, ad es., dell acquirente di un immobile oggetto di una precedente promessa di vendita in favore di un altro soggetto (Cass. 6574/1980). L interesse ad agire del terzo è la generica aspettativa di un vantaggio che il terzo può ripromettersi dall accoglimento della domanda della parte adiuvata. Modalità dell intervento volontario Per intervenire nel processo a norma dell art. 105 c.p.c., il terzo ha l onere di costituirsi presentando in udienza, o depositando in cancelleria, una comparsa di intervento (formata sulla falsariga della comparsa di risposta ex art. 167 c.p.c.), con le copie per le altre parti, i documenti e la procura (art. 267, co. 1, c.p.c.). Se il deposito della comparsa avviene in udienza, le altre parti ne sono subito informate e il contraddittorio è già instaurato anche col terzo. Se avviene fuori udienza, il contraddittorio col terzo si instaura quando il cancelliere comunica l intervento alle parti costituite (art. 267, co. 2, c.p.c.). L intervento volontario è ammissibile, di regola, solo in primo grado. In appello possono intervenire soltanto i terzi che sarebbero legittimati a proporre opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c. (art. 344 c.p.c.). In Cassazione l intervento non è ammissibile per la particolare struttura di questo giudizio. In primo grado l intervento può avere luogo finché non vengano precisate le conclusioni (art. 268 c.p.c.). Poiché l intervento del terzo non deve causare un rallentamento del processo, il terzo subisce le preclusioni già verificatesi nei confronti delle altre parti, per cui non può compiere gli atti che non sono più consentiti alle altre parti (art. 268, co. 2, c.p.c.), ossia le richieste istruttorie (ad es., istanza di ammissione di una prova testimoniale); invece, al terzo è consentita la formulazione di domande nuove (c.d. attività assertiva), poiché se il terzo non potesse proporle si priverebbe l intervento di qualsiasi utilità processuale. Intervento su istanza di parte (art. 106 c.p.c.) Ciascuna parte può chiamare in giudizio un terzo al quale ritiene comune la causa o dal quale pretende di essere garantita (art. 106 c.p.c.). Se l intervento avviene su istanza di parte, il terzo deve essere messo in condizione di esercitare appieno il suo diritto di difesa. Ciò comporta la necessità che la prima udienza venga differita oppure, qualora la prima udienza sia già stata celebrata, che venga fissata un altra udienza di prima comparizione e che il terzo venga citato per questa nuova udienza. Il processo di cognizione davanti al tribunale 125

20 I n t e r v e n t o s u istanza di parte (art. 106 c.p.c.) L iniziativa per la nuova fissazione dell udienza è assunta dalla parte che intende chiamare il terzo: se la parte che intende chiamare il terzo è il convenuto, questi deve, a pena di decadenza rilevabile d ufficio, farne dichiarazione nella comparsa di risposta e chiedere al giudice lo spostamento della prima udienza, per consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini dell art. 163bis c.p.c. (art. 269, co. 2, c.p.c.). Se accoglie l istanza di spostamento, il giudice fissa la data della nuova udienza di prima comparizione. Il provvedimento del giudice di fissazione di una nuova udienza per consentire la citazione del terzo è discrezionale, potendo egli rifiutare di fissare una nuova udienza per ragioni di economia processuale e per motivi di ragionevole durata del processo (Cass. S.U. 4309/2010); se la parte che intende chiamare il terzo è l attore, la chiamata del terzo è possibile solo se l interesse alla chiamata del terzo è nato dalle difese svolte dal convenuto nella comparsa di risposta. Per la chiamata del terzo da parte dell attore occorre l autorizzazione del giudice, che implica una valutazione sulla comunanza di cause e sull interesse a chiamare il terzo. Il giudice, se concede l autorizzazione, fissa una nuova udienza per consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini dell art. 163bis c.p.c. La citazione è notificata al terzo a cura dell attore entro il termine perentorio stabilito dal giudice. La citazione del terzo può avvenire anche per la prima udienza originariamente fissata, a condizione che: la chiamata del terzo avvenga su istanza del convenuto; il convenuto abbia dichiarato di voler chiamare il terzo nella comparsa di risposta depositata nei termini; l udienza originaria sia sufficientemente lontana da consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini a comparire. Intervento per ordine del giudice (iussu iudicis) Il giudice, quando ritiene opportuno che il processo si svolga nei confronti di un terzo al quale la causa è comune, ne ordina l intervento (art. 107 c.p.c.). La chiamata iussu iudicis può essere ordinata solo in primo grado, in ogni momento (art. 270, co. 1, c.p.c.). Il terzo non è chiamato direttamente dal giudice ma da una delle due parti. In particolare: il giudice dichiara che non giudicherà se non nei confronti anche del terzo e ordina alle parti di chiamare il terzo in giudizio; la parte che ha interesse alla prosecuzione del giudizio (la parte più diligente), che di regola è l attore, esegue l ordine di chiamare in causa il terzo. C C L omessa attuazione dell ordine comporta la cancellazione della causa dal ruolo e l estinzione del processo. 126 Capitolo 10

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