Al primo spetta la fissazione degli obiettivi dell'ente e dei programmi da attuare per il raggiungimento degli obiettivi.

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1 Pagina 1 di 15 Il Decreto Legislativo 19 Settembre 1994, n 626 attuativo delle direttive CEE, riguardante il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori, e le successive rettifiche apportate con il D.Lgs 242/96, modificano le norme nazionali in materia prevenzionistica e impongono a tutte le Aziende, sia pubbliche che private, l'istituzione di un sistema espressamente dedicato all'organizzazione e coordinamento della prevenzione. Tali innovazioni interessano anche le Università che, pur essendo ritenute dal D.Lgs 242/96 "attività particolari", sono chiamate ad organizzarsi, per porre in essere un sistema di prevenzione e protezione specificatamente dedicato al miglioramento della sicurezza e alla tutela della salute riguardo a tutte le attività svolte. Allo scopo di garantire negli Atenei uniformità di procedura per l'applicazione della legislazione in materia di prevenzione, protezione, sicurezza ed igiene di lavoro, nel rispetto delle loro specificità, è stato emanato il Decreto Interministeriale n 363 del 5/08/98, contenente norme per l'individuazione delle particolari esigenze delle Università e degli istituti di istruzione universitaria, ai fini della applicazione delle disposizioni contenute nel D.Lgs 626/94 e successive modificazioni ed integrazioni. Nelle Università l'organizzazione del lavoro concernente la didattica, la ricerca, e i servizi è di competenza dei Direttori delle Strutture (Presidenze, Dipartimenti, Centri); per quanto concerne le attività di supporto tecnicoamministrativo è di pertinenza del Direttore Amministrativo. Al Rettore, quale rappresentante legale dell'ateneo, Presidente del Senato Accademico e del Consiglio d'amministrazione, resta la competenza sul patrimonio edilizio con i suoi insediamenti generali. L'articolazione dei poteri e delle competenze all'interno della Pubblica Amministrazione è ben definita dall'art.3 del D.Lgs 29/93, distinguendo chiaramente tra organo di governo dell'ente (o organo politico) e organo amministrativo. Al primo spetta la fissazione degli obiettivi dell'ente e dei programmi da attuare per il raggiungimento degli obiettivi. All'organo amministrativo invece, identificabile con i dirigenti, compete l'attività gestionale dell'ente sotto il profilo finanziario e tecnico-amministrativo. Con il presente regolamento sono definite: le terminologie e definizioni adottate in materia di prevenzione e sicurezza sui posti di lavoro; le responsabilità dei soggetti destinatari delle norme di prevenzione infortuni e loro definizioni; - le corrispondenze di tali soggetti con la gerarchia universitaria; - le attribuzioni del datore di lavoro delegabili ai dirigenti; - le attribuzioni dei compiti alle Strutture dell'ateneo. Le disposizioni seguenti costituiscono la linea di indirizzo generale sull'applicazione della normativa riguardante la sicurezza e la salute degli operatori sul luogo di lavoro e la tutela dell'ambiente. Eventuali altri regolamenti dovranno essere coordinati con le direttive emanate con il presente regolamento Prevenzione Art. 1 DEFINIZIONI IN MATERIA DI PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI Con il termine Prevenzione si indica il complesso delle disposizioni o misure adottate o previste in tutte le fasi dell'attività

2 Pagina 2 di 15 lavorativa, per evitare o diminuire i rischi professionali, nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno (art. 2 lett. g D.Lgs 242/96) Agente Con il termine agente si intende l'agente chimico, fisico o biologico, presente durante il lavoro e potenzialmente dannoso per la salute (art. 2 lett. h D.Lgs 242/96) Unità produttiva S'intendono per unità produttive le strutture amministrative, le presidenze di facoltà, i dipartimenti, gli istituti, i centri di servizi e d'assistenza nonché ogni altra struttura singola o aggregazione di strutture omogenee, dotati di poteri di spesa e di gestione, istituita dall'università ed individuata negli atti generali di ateneo. (art. 2 comma 2 D.I. n 363 /98) 1.4- Laboratori Sono considerati laboratori i luoghi o gli ambienti in cui si svolgono attività didattica, di ricerca o di servizio che comportano l'uso di macchine, di apparecchi ed attrezzature di lavoro, di impianti, di prototipi o d'altri mezzi tecnici ovvero di agenti chimici, fisici o biologici Sono considerati laboratori, altresì, i luoghi o gli ambienti ove si svolgono attività al di fuori dell'aria edificata della sede. I laboratori si distinguono in laboratori di didattica, di ricerca e di servizi, sulla base delle attività svolte.. (art. 2 comma 3 D.I. n 363/98) 1.5- Servizio di prevenzione e protezione dai rischi Il Servizio di prevenzione e protezione dai rischi è l'insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali nell'azienda, ovvero unità produttiva. Il Servizio di Prevenzione e Protezione provvede all'espletamento dei compiti previsti dall'art. 9 D.Lgs 626/94 (art. 2 lett. c D.Lgs 242/96) Responsabile dell'attività didattica e di ricerca Per Responsabile dell'attività didattica o di ricerca in laboratorio s'intende il soggetto che, individualmente o come coordinatore di gruppo, svolge attività didattiche o di ricerca in laboratorio. (art.2 comma 5 D.I. n 363/98) Art. 2 RESPONSABILITA' IN MATERIA D'IGIENE E SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO 1. - Livelli gerarchici di responsabilità La normativa vigente individua i seguenti livelli di responsabilità: 1 : datore di lavoro; 2 : ; 3 : preposto; 4 : lavoratore. I lavoratori assumono le responsabilità che vengono individuate nell'art.5 del D.Lgs 626/ Datore di Lavoro Il datore di lavoro, è individuato nel Rettore o nel soggetto di vertice di ogni singola struttura o raggruppamento di strutture omogenee qualificabile come unità produttiva, dotata di poteri di spesa e di gestione. Per tutte le altre strutture prive di tali poteri e per quelle d'uso comune, il datore di lavoro è il Rettore. (art. 2 comma 1 D.I. n 363/98) Dirigente Il Dirigente è la persona che, nell'espletamento dell'attività lavorativa, assume le funzioni direttive.

3 Pagina 3 di 15 I dirigenti operano in concreto attraverso attribuzioni che consentono loro, sia pure nell'osservanza delle direttive di carattere generale del datore di lavoro e delle esigenze connesse alla struttura e alla funzionalità dell'azienda, di imprimere un indirizzo e/o un orientamento a tutta l'attività o ad uno dei maggiori rami o settori in cui si articola. Ai fini dell'applicazione delle norme di prevenzione infortuni, i responsabili dell'attività didattiche o di ricerca in laboratorio sono qualificati dirigenti Preposto Il preposto è colui il quale sovrintende l'attività cui sono addetti lavoratori subordinati (D.P.R. 547/55). A differenza dei dirigenti, il preposto ha solo il compito di fare osservare le misure di prevenzione disposte da altri (datore di lavoro e ) attuando anche le cautele che è in grado di prescrivere, tenuto conto delle sue capacità tecniche e della sua limitata autonomia decisionale. Riveste le attribuzioni di preposto colui che, indipendentemente dalla qualifica, assume il coordinamento di un certo numero di persone Lavoratore Il lavoratore è la persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro, con rapporto di lavoro subordinato anche speciale. Oltre al personale docente, ricercatore, tecnico e amministrativo dipendente dell'università, s'intende per lavoratore anche quello non organicamente strutturato e quello degli enti convenzionati, sia pubblici che privati, che svolge l'attività presso le strutture dell'università, salvo diversa determinazione convenzionalmente concordata, nonché gli studenti dei corsi universitari, i dottorandi, gli specializzanti, i tirocinanti, i borsisti ed i soggetti a loro equiparati, quando frequentino laboratori didattici, di ricerca o di servizio e, in ragione dell'attività specificamente svolta, siano esposti a rischi individuati nel documento di valutazione. (art. 2 comma 4 D.I. n 363/98 e D.Lgs. 242/96) Art. 3 FIGURE FINALIZZATE ALLA GESTIONE DEL SISTEMA DI PREVENZIONE Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione è la persona designata dal datore di lavoro, in possesso d'attitudini e capacità adeguate. I compiti assegnati sono quelli previsti dall'art. 9 del D.Lgs 626/ Medico competente Il Medico Competente è il Medico specialista che collabora con il datore di lavoro e con il Servizio di Prevenzione e Protezione alla predisposizione dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psicofisica dei lavoratori. Il Medico Competente effettua gli accertamenti sanitari per i quali dovrà esprimere giudizi di idoneità alla mansione specifica al lavoro (art. 17 D.Lgs 626/94) 3. - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è la persona, ovvero le persone, elette o designate per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e sicurezza durante il lavoro. I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza sono individuati fra tutto il personale di ruolo (docenti, ricercatori, tecnici, amministrativi, studenti, dottorandi, specializzanti, tirocinanti, borsisti, contrattisti e soggetti a loro equiparati, quando frequentino laboratori didattici, di ricerca o di servizio), purché non rivestano le funzioni di datore di lavoro (art.7 D.I. n 363/98, D.Lgs. 242/96). I predetti rappresentanti, eletti o designati, rappresentano i lavoratori in tutte le unità produttive dell'ateneo. Art. 4 STRUTTURE DELL'ATENEO Le strutture che costituiscono l'ateneo sono le seguenti:

4 Pagina 4 di Amministrazione Centrale 4.2 Facoltà Facoltà di Economia Facoltà di Farmacia Facoltà di Ingegneria Facoltà di Lettere e Filosofia Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali 4.3 Dipartimenti con centri di spesa autonomi Biologia Cellulare Chimica Difesa del Suolo Economia Politica Elettronica Informatica e Sistemistica Filologia Filosofia Fisica Ingegneria Chimica e dei Materiali Linguistica Matematica Meccanica Organizzazione Aziendale e Amministrazione Pubblica Pianificazione Territoriale Scienze dell'educazione Scienze della Terra Sociologia e Scienze Politiche Storia Strutture 4.4 Dipartimenti senza poteri di spesa Arti Ecologia

5 Pagina 5 di 15 Farmaco Biologico Scienze Farmaceutiche 4.5 Centri di Servizio Interdipartimentali Centro di Calcolo Centro Editoriale e Librario Centro Radio Televisivo Laboratorio Linguistico 4.6 Centri Comuni di Servizi Centro Arti Musica e Spettacolo Centro Sanitario Centro Sportivo 4.7 Centri di Sperimentazione o Documentazione Scientifica Orto Botanico 4.8 Biblioteche Biblioteca Area Tecnico-Scientifica Biblioteca di area umanistica "E. Faggiani" Biblioteca interdipartimentale di scienze economiche e sociali "E.Tarantelli" 4.9 Altre Strutture Centro Residenziale Sono comprese nelle strutture dell'università della Calabria tutte le strutture singole o aggregazioni di strutture, amministrate dall'università della Calabria, che dovessero operare in sedi diverse dalla sede legale dell'ateneo. Art. 5 INDIVIDUAZIONE DELLE RESPONSABILITÀ Fatte salve le autonomie delle singole strutture nell'esercizio dell'attività di ricerca e la competenza specifica dei singoli ricercatori, tutte le strutture universitarie sono individuate come: a) singole unità con a capo soggetto non avente autonomia gestionale e di spesa; b) singole unità con a capo soggetto avente la dirigenza autonoma ai fini della normativa riguardante la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro. La ricerca delle figure responsabili deve ricondursi al nesso inscindibile tra potere gestionale e responsabilità; in questo senso la responsabilità dei soggetti si configura automaticamente relativamente agli ambienti e alle azioni che la loro possibilità d'azione o di decisione consentono. Nelle strutture assimilabili ad unità produttive, la figura del Datore di Lavoro è individuata nel Direttore della struttura medesima. Al Direttore spettano le competenze a carico del datore di lavoro di cui al comma 5 dell'art.4 del D.Lgs 626/94, in materia di sicurezza e salute dei lavoratori.

6 Pagina 6 di 15 Secondo tale impostazione e con riferimento alle definizioni sopra elencate, quando si esercita un potere, si configura la responsabilità di. Nell'ambito dell'università della Calabria si configurano le seguenti corrispondenze: Rettore datore di lavoro Presidente Consiglio d'amministrazione Centro Residenziale datore di lavoro Direttore Amministrativo Amministrazione Direttore Amministrativo C.R. Presidi di Facoltà Direttore di Dipartimento dotato di poteri di spesa e di gestione datore di lavoro Direttore di Dipartimento non dotato di poteri di spesa e di gestione Direttore di Centri di servizio Interdipartimentali Direttore di Centri comuni e di servizi Direttore di Centri di Sperimentazione o documentazione Scientifica Direttore di Biblioteca Direttori d'altre strutture dotate di autonomia organizzativa Responsabile dell'attività didattica o di ricerca Dirigenti e Funzionari dell'amministrazione centrale titolari di capitoli di spesa connessi con problematiche prevenzionistiche con delega decisionale Soggetti in posizione sotto-ordinata che assumono indipendentemente dalla qualifica il coordinamento di un certo numero di persone preposto Altri soggetti non rientranti nelle casistiche sopra elencate quali: docenti, ricercatori, personale tecnico-amm/vo,

7 Pagina 7 di 15 studenti equiparati a lavoratori lavoratori Per quanto concerne il personale che presta la propria opera per conto dell'università presso Enti esterni, così come per quello di Enti che svolgono la loro attività presso l'università, per tutte le fattispecie non disciplinate dalle disposizioni vigenti, i soggetti cui competano gli obblighi previsti dal D.Lgs 626/94 sono individuati di intesa tra gli Enti convenzionati e l'università, attraverso specifici accordi che devono essere indicati nella Convenzione stessa. Gli accordi in questione devono essere attuati prima dell'inizio delle attività previste nella convenzione (art.10 D.I. 363/98). Le convenzioni in corso all'atto dell'emanazione del presente regolamento, qualora non siano contenute disposizioni sugli obblighi previsti dal D.Lgs 626/94, devono essere adeguate al presente regolamento entro trenta giorni dalla data di pubblicazione. Art. 6 OBBLIGHI ED ATTRIBUZIONI DEL RETTORE Al Rettore, in quanto datore di lavoro per tutte le strutture prive di potere di spesa e di gestione e per quelle di uso comune, nonché per la sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, anche al fine di uniformare le attività di prevenzione all'interno dell'ateneo, compete: a) la nomina, su proposta della Direzione Amministrativa, del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell'ateneo, di seguito denominato Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art.4 comma 4 del D.Lgs 626/94; b) l'individuazione e la designazione, su proposta della Direzione Amministrativa, degli addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione cui assegnare i compiti di cui all'art. 9 del D.Lgs 626/94, dotando il predetto servizio delle risorse necessarie, sia umane che strumentali; c) l'individuazione e la designazione, su proposta dei Direttori delle strutture degli addetti locali alla sicurezza operanti direttamente nelle strutture quali unità periferiche decentrate e autonome; d. la nomina del medico competente, o più medici competenti tra cui il coordinatore dei medici, ai sensi dell'art.4 del D.Lgs 626/94 secondo le modalità e per i fini previsti dal capo IV del medesimo D.Lgs; e. la nomina del medico autorizzato per la sorveglianza medica dei lavoratori esposti a rischio da radiazioni ionizzanti (art.83 D.Lgs.230/95); f. la nomina dell'esperto qualificato per la sorveglianza fisica della protezione contro le radiazioni ionizzanti (art.77 D.Lgs.230/95). Il Rettore inoltre: a. assicura il coordinamento fra il Servizio di Prevenzione e Protezione centrale e gli addetti operanti nelle diverse strutture dell'università; b. garantisce l'effettuazione delle riunioni periodiche di prevenzione e protezione dai rischi; b) presenta periodicamente al Consiglio d'amministrazione, per le determinazioni di competenza, il piano di realizzazione progressiva degli adeguamenti di cui all'art.3 del D.Lgs 626/94, tenendo conto delle risultanze della riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi. Il Rettore può delegare l'esercizio di tutte le funzioni sopra elencate, sia al titolare dell'insediamento che ai direttori delle singole Strutture individuati all'art. 1, d'ora in poi chiamati Direttori. In qualità di delegante, il Rettore conserva poteri di direttiva, di indirizzo e coordinamento nonché di sostituzione nei riguardi dei Direttori delle singole Strutture; spetta comunque al Rettore l'alta vigilanza sulle attività di prevenzione e protezione, nonché la promozione dell'aggiornamento tecnico e normativo dei Direttori, ai fini dell'attuazione delle norme di Prevenzione e Protezione. Il compito di monitoraggio e consulenza sull'applicazione delle normative da parte delle strutture è demandato al Servizio di Prevenzione e Protezione. Nell'ambito delle proprie competenze il Rettore, ai sensi dell'art.4 del D.Lgs 626/94, consultando, ove richiesto dalla normativa, i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, di seguito denominati rappresentanti dei lavoratori:

8 Pagina 8 di 15 elabora, tramite gli Uffici, il documento di cui al comma 2, dell'art.4 del D.Lgs 626/94, sulla base della valutazione dei rischi effettuata dal Servizio di Prevenzione e Protezione, per tutte le unità produttive per le quali è designato datore di lavoro; prende visione dei documenti di valutazione di cui sopra nei casi in cui il datore di lavoro è il Capo di Struttura con autonomia gestionale e di spesa; vigila affinché, il documento di valutazione del rischio sia opportunamente aggiornato in occasione di modifiche significative del processo produttivo ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori; vigila sull'attuazione delle misure contenute nel documento di valutazione del rischio; vigila sull'attività di aggiornamento del personale (docente e tecnico-amministrativo) sulle norme in materia di sicurezza ed igiene sul luogo di lavoro; emana i regolamenti e le opportune disposizioni attuative; adotta i provvedimenti disciplinari nei confronti del personale ai sensi del successivo art. 17. Art. 7 OBBLIGHI ED ATTRIBUZIONI DEL DATORE DI LAVORO Il Datore di lavoro, assume, ai sensi dell'art. 4 del D.I. 363/98, i seguenti compiti: a. valutazione del rischio per tutte le attività afferenti alle strutture di pertinenza; Per le attività specificamente connesse con la libertà d'insegnamento o di ricerca che direttamente diano o possano dare origine a rischi, la responsabilità relativa alla valutazione spetta, in via concorrente, al datore di lavoro e al responsabile dell'attività didattica o di ricerca in laboratorio; b. elaborazione del documento di cui al comma 2 art.4 del D.Lgs 626/94, con la collaborazione dei responsabili delle attività didattiche o di ricerca in laboratorio. Art. 8 ATTRIBUZIONI DELEGABILI DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO Il datore di lavoro, ai sensi del disposto del D.Lgs. 626/94, può delegare le seguenti attività: - l'invio, al Servizio di Prevenzione e Protezione, delle informazioni di cui all'art. 9 comma 2; - l'organizzazione della riunione periodica di prevenzione e protezione presso la struttura almeno una volta l'anno (art.11); - le attribuzioni di cui all'art. 32 comma 1, lettera a,b,c,d relativamente alla manutenzione; - le attribuzioni di cui all'art.35 commi 1,2,3,4, relativamente alle attrezzature dei lavoratori ed alle misure tecniche ed organizzative adeguate per ridurre al minimo i rischi; - le attribuzioni di cui all'art.36, concernenti le disposizioni relative alle attrezzature, le operazioni di verifica periodica di dette attrezzature, i dispositivi di emergenza, di allarme, di ritenuta, l'aggiornamento dei libretti di manutenzione ove previsti; - le attribuzioni di cui all'art.37, relativamente alle informazioni ed istruzioni da fornire ai lavoratori in rapporto alla sicurezza delle attrezzature di lavoro, alle condizioni di impiego, ed alle situazioni anormali prevedibili; - le attribuzioni di cui all'art.38 concernenti la formazione e l'addestramento dei lavoratori incaricati dell'uso di attrezzature di lavoro, anche per attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari; - le attribuzioni di cui all'art.41 sugli obblighi d'uso dei D.P.I. ; - le attribuzioni di cui all'art.43 relativamente alla scelta dei D.P.I.;

9 Pagina 9 di 15 - le attribuzioni di cui art.48 concernenti l'obbligo di adottare misure organizzative e mezzi appropriati per evitare la movimentazione manuale dei carichi da parte dei lavoratori, ridurre i rischi derivanti dalla movimentazione, organizzare i posti di lavoro in modo tale che la predetta movimentazione, ove non può essere evitata, sia quanto più possibile sicura e sana; - le attribuzioni di cui all'art.53, concernenti l'assegnazione della mansioni e dei compiti lavorativi relativi all'uso dei videoterminali; - le attribuzioni di cui all'art.57 sulla consultazione e partecipazione dei lavoratori e del rappresentante per la sicurezza in ordine ai cambiamenti tecnologici che comportano mutamenti nell'organizzazione del lavoro; - le attribuzioni di cui all'art.62 sulla sostituzione o riduzione degli agenti cancerogeni sul luogo di lavoro; - le attribuzioni di cui art.64 riguardanti le misure tecniche, organizzative e procedurali da adottare nel caso della presenza di agenti cancerogeni sul luogo di lavoro; - le attribuzioni di cui art.66 sull'informazione e formazione da fornire ai lavoratori nel caso della presenza di agenti cancerogeni sul luogo di lavoro; - le attribuzioni di cui art.67 sull'esposizione anomala dei lavoratori in caso di incidenti o eventi non prevedibili sul luogo di lavoro; - le attribuzioni di cui art.68 sulle operazioni lavorative particolari da eseguire che comportino un'esposizione rilevante dei lavoratori in presenza di agenti cancerogeni; - le attribuzioni di cui art.76 sulla comunicazione da inviare all'organo di vigilanza territorialmente competente, relativamente ad attività che comportino l'utilizzo di agenti biologici; - le attribuzioni di cui art.77 sull'autorizzazione del Ministero della sanità per l'utilizzo, nella propria attività, di agenti biologici del gruppo 4; - le attribuzioni di cui all'art.79 sulle misure tecniche, organizzative e procedurali da adottare per evitare ogni esposizione dei lavoratori ad agenti biologici; - le attribuzioni di cui all'art.80 sulle misure igieniche da adottare nei casi in cui la valutazione del rischio concerne le caratteristiche degli agenti biologici; - le attribuzioni di cui all'art.84 sulle misure d'emergenza da adottare nel caso di incidenti che possono provocare la dispersione nell'ambiente di un agente biologico; - le attribuzioni di cui all'art.85 sull'informazione e formazione da fornire ai lavoratori nei casi nei quali la valutazione dei rischi riguardi le caratteristiche degli agenti biologici. Art. 9 DELEGATO DEL RETTORE PER LA PREVENZIONE E SICUREZZA Il Rettore, per lo svolgimento delle funzioni previste dal precedente art. 6, si avvale della collaborazione del proprio Delegato per la prevenzione e sicurezza, il quale è supportato dal Servizio di Prevenzione e Protezione. I Dirigenti-Direttori di struttura che richiedono, per le operazioni di cui al successivo art.12, l'intervento del predetto Servizio per l'avvio delle attività di prevenzione e protezione ne danno immediata comunicazione al Delegato del Rettore per la prevenzione e sicurezza. Art. 10 COMPETENZE DEGLI UFFICI DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE Le Competenze degli Uffici dell'amministrazione centrale sono così individuate: Servizio di Prevenzione e Protezione: coordinamento ed espletamento dei compiti previsti dall'art. 9 del D.Lgs 626/94 ed in particolare: individua i fattori di rischio, la valutazione dei rischi e le misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di

10 Pagina 10 di 15 lavoro; elabora le misure preventive e protettive; elabora le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali; propone i programmi di informazione e formazione dei lavoratori; partecipa alle consultazioni in materia di tutela della salute e di sicurezza; fornisce ai lavoratori le informazioni sui rischi, sulle misure, sui pericoli e sulle attività volte alla prevenzione e protezione in materia di sicurezza; provvede ai rilievi per la valutazione dei rischi derivanti da agenti fisici (misure di microclima, illuminotecnica, rumore e vibrazioni); collabora con gli esperti designati per la valutazione dei rischi derivanti da radiazioni ionizzanti, non ionizzanti, agenti chimici, biologici, cancerogeni, rischi da impianti elettrici e strutturali, rischi di incendio; gestisce il registro di cui alla lettera o) comma 5 art. 4 D.Lgs 626/94; gestisce gli elenchi relativi al personale esposto a rischio e/o da sottoporre a sorveglianza sanitaria; organizza gli adempimenti relativi; segnala i provvedimenti disciplinari da adottare alla sorveglianza sanitaria relativamente ad infrazioni in materia prevenzionistica; custodisce i documenti sanitari personali (art.9 DM 449/90); custodisce i registri delle annotazioni dell'esperto Qualificato (art.3 DM 449/90); vigila che l'esperto Qualificato ottemperi ai suoi compiti con la frequenza stabilita. Il Servizio di Prevenzione e Protezione, inoltre, nella gestione delle attività per la protezione dalle radiazioni, intrattiene rapporti oltre che con i responsabili interni dei vari laboratori, con i direttori dei dipartimenti e con i rappresentanti dei lavoratori, con il medico autorizzato e/o il medico competente, anche con l'esperto Qualificato e con gli organi di vigilanza competenti territorialmente. Area Risorse Mobiliari e Immobiliari: coordinamento ed espletamento dei seguenti compiti: richiesta di certificati di prevenzione incendi, di collaudo da parte dell'a.s.l. e dell'ispesl, di collaudo statico, di conformità degli impianti di cui all'art.1 della L. 46/90 e di agibilità per tutte le nuove opere realizzate non in regime di concessione e nel caso di ristrutturazioni per le quali siano richiesti gli aggiornamenti della documentazione tecnica. Opera nel settore dei lavori e dei servizi di pulizia e vigilanza dei locali, applicando le norme vigenti in materia di sicurezza ed igiene. Non si occupa, pertanto, dell'attuazione delle misure di sicurezza né della gestione delle emergenze quando queste afferiscono ad attività svolte da altre strutture. Al fine di garantire la rispondenza alle norme di sicurezza, tutte le modifiche alle destinazione d'uso dei locali, l'allestimento degli ambienti, la modifica di ambienti mediante la demolizione o costruzione di pareti divisorie, la modifica di porte e passaggi comuni (corridoi, atri) devono essere autorizzate dagli Uffici competenti dell'area. Alla suddetta Area compete, inoltre, il rilascio delle autorizzazioni per le variazioni dei lavori relativamente a modifiche strutturali, modifiche impianti elettrici, modifiche di impianti di allarmi, modifiche agli impianti tecnologici, incrementi sostanziali di carico sui solai, modifiche ai locali di stoccaggio dei rifiuti pericolosi, interventi di manutenzione straordinaria, autorizzazione degli scarichi, modifiche di attrezzature fisse di laboratorio (cappe, aspiratori, doccioni, lavaocchi ecc.). Area Attività Negoziali:

11 Pagina 11 di 15 coordinamento ed espletamento dei seguenti compiti: stipula delle convenzioni con gli enti esterni; espletamento delle procedure per acquisti e forniture. L'acquisto di attrezzature, macchine, apparecchiature, utensili, arredi deve essere effettuato richiedendo al costruttore/fornitore esplicitamente la marchiatura CE e/o la dichiarazione di conformità alle norme vigenti in materia di sicurezza e prevenzione (con esplicito riferimento al D.Lgs 626/94 e successive modificazioni ed integrazioni); tale documento deve essere consegnato al Direttore della struttura che propone l'acquisto con obbligo, da parte di quest'ultimo, di conservare la documentazione certificativa e tecnica relativa, nonché di inviare copia al Servizio di Prevenzione e Protezione. Altri uffici dell'amministrazione: Il Rettore può incaricare altri Uffici dell'amministrazione per l'affidamento di compiti specifici su indicazione della Direzione Amministrativa dell'università. Detta attribuzione di competenze vale anche per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1 lett.b dell'art. 9 del D.Lgs 626/94 per quanto non di competenza del Servizio di Prevenzione e Protezione. I dirigenti e/o i preposti dei predetti uffici, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, sono anch'essi responsabili della applicazione delle norme di sicurezza sui luoghi di lavoro e devono fornire ampia collaborazione al Servizio di Prevenzione e Protezione, con il quale devono coordinare le attività inerenti i compiti d'ufficio, al fine di permettere ad ognuno il corretto svolgimento delle proprie mansioni nel rispetto delle reciproche competenze. Art.11 ADDETTI LOCALI In ogni struttura dell'università dovrà essere designato un addetto locale della sicurezza al quale saranno affidati i compiti previsti dall'art.9 del D.Lgs. 626/94, per le attività svolte all'interno della struttura. Gli stessi addetti, coordinati dal Servizio di Prevenzione e Protezione centrale, potranno collaborare, per le competenze professionali specifiche in loro possesso, con la commissione di sicurezza per la valutazione dei rischi. Art. 12 OBBLIGHI ED ATTRIBUZIONI DEI DIRETTORI DI STRUTTURE NON DOTATE DI POTERI DI SPESA E DI GESTIONE Il Direttore risponde della corretta gestione delle attività svolte all'interno della struttura e dell'assolvimento dei compiti amministrativi e tecnici individuati dalla normativa e dai regolamenti vigenti. Egli è tenuto all'osservanza delle misure generali di tutela previste in relazione alla natura dell'attività della struttura e deve valutare, nella scelta delle attrezzature, delle sostanze, o dei preparati impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, del layout delle macchine, delle attrezzature, delle sostanze, i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori e la protezione dell'ambiente. Al Direttore spetta comunque, nell'ambito della propria struttura la vigilanza sull'applicazione delle norme e regolamenti, generali e specifici. A termine di legge, sentito il Rettore, può attribuire specifiche funzioni ad uno o più preposti. Il Direttore e/o il preposto nell'ambito delle funzioni delegate, nello svolgimento di dette attività devono coordinarsi con il Servizio di Prevenzione e Protezione, con il Medico competente, e con gli Uffici dell'amministrazione per quanto di loro competenza. In particolare essi devono: a. in occasioni di modifiche del processo produttivo significative per la sicurezza degli operatori, collaborare alla redazione del documento di cui al comma 2, art. 4 del D.Lgs 626/94 sulla base di una valutazione dei rischi compiuta dal Servizio di Prevenzione e Protezione. Essi, inoltre, devono attuare il programma di realizzazione delle misure di prevenzione e protezione prima che le attività a rischio siano poste in essere; b. proporre al Rettore la nomina di uno o più addetti locali, interni alla Struttura, da affiancare al Servizio di Prevenzione e Protezione centrale, fornendo agli stessi le risorse necessarie per lo svolgimento dei loro compiti; a tali addetti possono attribuirsi anche le funzioni di preposti; c. adottare le misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori, dei docenti e dei ricercatori, nelle attività loro affidate o da essi promosse (laboratori, corsi, ricerche, ecc.);

12 Pagina 12 di 15 d. impedire che vengano poste in essere attività che possano comportare rischio, prima che siano attuate tutte le misure di prevenzione e protezione previste dalla normativa e dalle presenti disposizioni; e. effettuare le comunicazioni d'infortunio e all'ufficio Personale, ed al Servizio di Prevenzione e Protezione Centrale. Art. 13 COMUNICAZIONE PER L'INIZIO DI NUOVE ATTIVITÀ Le nuove Strutture, ovvero quelle già esistenti che pongono in atto attività comportanti nuove tipologie di rischio, devono, almeno tre mesi prima di iniziare le predette attività, darne comunicazione al Rettore ed al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, conformandosi agli obblighi di legge e predisponendo quanto previsto ai fini della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro. Art. 14 GESTIONE COMUNE DI SPAZI ED ADEMPIMENTI DI SICUREZZA Qualora due o più strutture fruiscano di locali comuni, devono addivenire ad una comune gestione, al fine di garantire la sicurezza e la salute degli operatori e la protezione dell'ambiente, adottando apposito provvedimento scritto ed individuando il responsabile (preposto) cui è attribuita la competenza per la prevenzione e la protezione, dandone, altresì, conoscenza al Magnifico Rettore. Qualora due o più strutture ritengano opportuno di addivenire ad una gestione degli adempimenti di sicurezza comune, le stesse adottano le medesime norme di cui al comma precedente. Il Datore di Lavoro può raggruppare le strutture per tipologia di rischio o altre analogie al fine di promuovere la gestione comune. Art. 15 INFORMAZIONE SUI RISCHI Il personale universitario che dirige, coordina o sovrintende alle attività che direttamente diano o possano dare origine a rischi nell'ambito delle proprie competenze: a) deve promuovere iniziative finalizzate ad eliminare o ridurre al minimo i rischi in relazione alle conoscenze del progresso tecnico, dandone preventiva ed esauriente comunicazione al superiore gerarchico della propria Struttura, per i successivi adempimenti; b) deve rispondere della corretta prevenzione e protezione dai rischi prodotti durante le attività affidategli o dallo stesso promosse. In caso di presenza di più strutture in uno stesso edificio, detto personale è tenuto a coordinarsi preventivamente con gli altri Direttori di Struttura, al fine di predisporre quanto necessario per ottenere una corretta informazione e protezione degli operatori presenti nell'edificio, nonché la tutela e l'igiene dell'ambiente interno ed esterno. Esso è tenuto, altresì, ad informare tutti i collaboratori sulle corrette procedure da adottare sorvegliandone e verificandone l'operato. Particolare attenzione deve essere posta nei confronti degli studenti, in relazione ai quali il docente ha comunque la responsabilità diretta di formazione ed informazione sui rischi e sulle relative procedure da adottare. Art.16 NORME SUCCESSIVE E MANSIONI SPECIFICHE Il Rettore può proporre l'emanazione di norme e regolamenti specifici riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro presso l'ateneo. Egli, inoltre, può proporre l'attribuzione di eventuali mansioni specifiche agli addetti locali alla sicurezza, operanti direttamente nelle strutture; può proporre, altresì, di attribuire le funzioni di preposto al medesimo personale qualora la complessità dell'attività lo richieda. Art.17 TUTELA DELLA SALUTE Il personale operante presso l'ateneo e gli eventuali presenti a vario titolo, sono tenuti a tutelare la propria salute e quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro. Essi, inoltre, dovranno curare la salvaguardia dell'ambiente ed, in

13 Pagina 13 di 15 particolare, rispettare quanto disposto dalla normativa vigente, da eventuali disposizioni specifiche e dalle presenti disposizioni che saranno opportunamente diffuse. Oltre all'ottemperanza delle presenti norme, per le quali, in caso di negligenza, saranno previste sanzioni disciplinari da determinarsi secondo le vigenti disposizioni di legge, il personale è, altresì, tenuto all'osservanza degli obblighi di cui all'art.5 del D.Lgs 626/94. Art. 18 STRUTTURE UNIVERSITARIE INSEDIATE ALL'ESTERNO E STRUTTURE OSPITATE Le Strutture dell'ateneo insediate più o meno stabilmente presso Enti esterni all'ateneo stesso, devono attenersi alle indicazioni contenute nelle convenzioni appositamente stipulate. Tutte le Strutture ospitate presso l'università della Calabria sono tenute all'osservanza delle presenti disposizioni, a meno che non sia diversamente previsto nelle convenzioni stipulate. Art. 19 PREVENZIONE INCENDI E SQUADRE DI EMERGENZA Il Rettore, su proposta dei Datori di Lavoro, sentito il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Centrale, designa gli addetti alla prevenzione incendi, al pronto soccorso e alle squadre di emergenza. Egli, inoltre, sulla base delle proposte formulate dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Centrale e della valutazione dei rischi nonché delle disposizioni normative vigenti, definisce la composizione e la tipologia delle squadre di emergenza. Art. 20 COMPITI DEGLI ADDETTI LOCALI Gli addetti locali alla Sicurezza, di concerto con il Direttore della struttura ed i responsabili delle attività didattiche e di ricerca, collaborano con il Servizio di Prevenzione e Protezione, con particolare riferimento alla/e Struttura/e di propria pertinenza, per: 1. individuare i pericoli, i rischi e le misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione della struttura; 2. elaborare le misure preventive e protettive ed i sistemi di controllo di tali misure; 3. elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività; 4. suggerire eventuali ulteriori esigenze da soddisfare ai fini della formazione ed informazione in materia di sicurezza dei lavoratori e degli studenti assimilabili; 5. fornire al personale afferente tutte le informazioni e disposizioni riguardanti la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro relative alla struttura. Tale collaborazione potrà esplicarsi: raccogliendo presso la Struttura le informazioni e le documentazioni necessarie per la valutazione dei rischi; collaborando con il personale della Struttura nella compilazione delle schede di rischio individuale; verificando che non vengano apportate modifiche sostanziali agli impianti e /o alle attrezzature e/o procedure, tali da richiedere una nuova valutazione dei rischi; proponendo al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione le procedure di sicurezza predisposte e segnalando a quest'ultimo gli incidenti e/o gli infortuni (anche senza esito rilevante) eventualmente accaduti, al fine di evidenziare le cause che li hanno cagionati. L'addetto ha inoltre il compito di collaborare con i responsabili delle attività didattiche e di ricerca per il raggiungimento delle condizioni di sicurezza con le quali devono essere svolte tali attività. L'addetto locale di concerto con il Direttore della Struttura ed i Responsabili dell'attività Didattica e di Ricerca, sovrintende all'operato delle ditte esterne impiegate per l'esecuzione di lavori interni, fornendo a quest'ultime le necessarie informazioni sui rischi specifici esistenti nelle strutture e nei laboratori ed individuando le opportune misure di prevenzione e protezione. Art. 21 COMPITI DEI RESPONSABILI DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE E DI RICERCA I responsabili delle attività didattiche e di ricerca provvedono, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze, ad:

14 Pagina 14 di 15 attivarsi, al fine di eliminare o ridurre al minimo i rischi in relazione alle conoscenze del progresso tecnico, dandone preventiva ed esauriente informazione al datore di lavoro; attivarsi, in occasione di modifiche significative delle attività, che possono comportare rischi per la salute e per la sicurezza degli operatori, affinché venga aggiornato il documento di cui al comma due, articolo quattro del D.Lgs 626/94, sulla base della valutazione dei rischi; adottare le misure di prevenzione e protezione, prima che le attività a rischio vengano poste in essere; attivarsi per la vigilanza sulla corretta applicazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi; frequentare i corsi di formazione ed aggiornamento organizzati dal datore di lavoro con riferimento alla propria attività ed alle specifiche mansioni svolte; provvedere alla formazione ed informazione di tutti i soggetti esposti sui rischi e sulle misure di prevenzione e protezione che devono essere adottate, al fine di eliminarli o ridurli al minimo in relazione alle conoscenze del progresso tecnico, dandone preventiva ed esauriente informazione al datore di lavoro; informare tutti i propri collaboratori sui rischi specifici connessi alle attività svolte e sulle corrette misure di prevenzione e protezione, sorvegliandone e verificandone l'operato, con particolare attenzione nei confronti degli studenti e dei soggetti ad essi equiparati. Art. 22 PROCEDURE PER ADEMPIMENTI PARTICOLARI PER LE STRUTTURE DOTATE DI AUTONOMIA GESTIONALE Le attività che prevedono particolari adempimenti per le strutture in autonomia gestionale, devono essere realizzate secondo quanto previsto del presente Regolamento. Inoltre, in particolare, devono essere rispettate le seguenti procedure: Uso dell'energia elettrica: Prima di collegare all'impianto apparecchiature con notevole assorbimento di energia, occorrerà accertare che la rete di distribuzione sia adeguata ed ottenere l'autorizzazione al collegamento dal competente Ufficio. E' vietato l'uso di stufe elettriche, radiatori, radiatori ad olio, piastre, ventilatori e piccoli elettrodomestici ecc. ed altri utilizzatori senza averne prima informato il competente ufficio. Impianti di distribuzione di gas tecnici: Tali impianti dovranno essere eseguiti secondo le norme di buona tecnica. Qualora sia necessario, dovrà preventivamente essere presentato al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco un progetto contenente le specifiche dell'impianto di distribuzione e stoccaggio gas e dei sistemi di allarme, per l'ottenimento del prescritto parere preventivo. Prima della messa in esercizio dell'impianto, dovrà essere richiesto al Comando Provinciale dei VVF il relativo Certificato di Prevenzione Incendi (CPI). Impianti antincendio: Ferma restando la verifica costante di tali mezzi dal punto di vista della manutenzione ordinaria, non si dovranno apportare modifiche senza la preventiva autorizzazione del Servizio di Prevenzione e Protezione. Cambio di destinazione d'uso Cambi di destinazione all'interno di attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco devono essere preventivamente valutati dal Comando Provinciale VV.F. Prima dell'esecuzione dei lavori si dovrà conseguire il parere preventivo. Prima dell'inizio delle attività, dovrà essere richiesto al Comando Provinciale dei VVF il relativo CPI. Sovraccarichi L'incremento di carichi statici sui solai o l'installazione di apparecchiature che producono carichi dinamici, dovrà essere preventivamente autorizzata dall'ufficio competente.

15 Pagina 15 di 15 Altre attività di cui al DM Per quanto concerne le attività di cui al DM si applicano le normali procedure previste per il rilascio del CPI. In materia di eventuali procedimenti di deroga, si applica quanto previsto dall'art. 8 del DI 363/98. Manifestazioni e convegni L'utilizzazione dei locali per manifestazioni o convegni qualora si preveda una presenza di persone superiore alle 100 unità, dovrà preventivamente essere autorizzata dal Rettore, sentito il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. In occasione di manifestazioni non rientranti nelle normali attività di didattica e comportanti la presenza di più di 100 persone, il Rettore, sentito il Responsabile del Servizio, disporrà, nel caso, la presenza della vigilanza della squadra di emergenza interna o richiederà il servizio di vigilanza al Comando VV.F. Affollamento dei locali La verifica della compatibilità tra il numero di persone presenti nei locali e la capienza massima consentita dalla normativa vigente per gli stessi, ricade sotto la responsabilità del Direttore della Struttura a cui appartengono tali locali ovvero ricade sotto la responsabilità del Dirigente che ha la competenza. Vie di esodo e uscite di sicurezza I Direttori delle strutture sono responsabili dell'agibilità delle vie di esodo relative agli spazi di loro competenza, nonché dell'agibilità delle vie di esodo comuni; in particolare si deve garantire l'utilizzazione delle uscite di sicurezza e la percorribilità delle vie di esodo rendendole libere da ingombri in conformità alle prescrizioni di sicurezza.

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