MILANO - VENERDÌ, 9 DICEMBRE Sommario

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "MILANO - VENERDÌ, 9 DICEMBRE 2005. Sommario"

Transcript

1 REPUBBLICA ITALIANA BOLLETTINO UFFICIALE MILANO - VENERDÌ, 9 DICEMBRE º SUPPLEMENTO ORDINARIO Sommario Anno XXXV - N Poste Italiane - Spedizione in abb. postale - 45% - art. 2, comma 20/b - Legge n. 662/ Filiale di Varese Regolamento regionale 2 dicembre n. 7 [4.6.1] Attuazione della legge regionale 23 marzo 2004, n. 4 (Disciplina della sorveglianza fitosanitaria e delle attività di produzione e commercializzazione dei vegetali e prodotti vegetali) 3 Regolamento regionale 2 dicembre n. 8 [5.3.1] Integrazione al Regolamento regionale 28 febbraio 2005, n. 1 «Attuazione dell articolo 21 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26, relativamente alle procedure di esproprio delle aree da bonificare, alle procedure ad evidenza pubblica e per la concessione di contributi a favore dei comuni per la bonifica di siti inquinati» SVILUPPO ECONOMICO / Attività terziarie / Commercio AMBIENTE E TERRITORIO / Ambiente / Beni ambientali e aree protette

2

3 Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 3 [BUR ] [4.6.1] Regolamento regionale 2 dicembre n. 7 Attuazione della legge regionale 23 marzo 2004, n. 4 (Disciplina della sorveglianza fitosanitaria e delle attività di produzione e commercializzazione dei vegetali e prodotti vegetali) IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE emana il seguente regolamento regionale: Art. 1 (Procedure di rilascio dell autorizzazione regionale Articolo 5, l.r. 4/2004) 1. L autorizzazione regionale prevista dall articolo 5, comma 1, della legge regionale del 23 marzo 2004, n. 4 (Disciplina della sorveglianza fitosanitaria e delle attività di produzione e commercializzazione dei vegetali e prodotti vegetali) viene rilasciata dalla struttura della direzione generale agricoltura competente per il servizio fitosanitario regionale, di seguito denominato SFR. 2. Con atto del dirigente competente della direzione generale agricoltura sono stabiliti, conformemente alle normative comunitarie e nazionali, i requisiti di professionalità e la dotazione di impianti ed attrezzature necessarie in funzione delle diverse tipologie produttive. I requisiti di professionalità sono dimostrati dal possesso di una adeguata formazione scolastica o professionale, di durata non inferiore a due anni, congruente con il settore di attività per il quale viene chiesta l autorizzazione. 3. La domanda è presentata per mezzo del sistema informativo agricolo della Regione Lombardia (SIARL). 4. Il possesso dei requisiti di professionalità, degli impianti e delle attrezzature di cui al comma 2 può essere attestato contestualmente alla presentazione della domanda mediante dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà ai sensi dell articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa). Le dichiarazioni sono verificate dal SFR durante i controlli periodici previsti dall articolo L autorizzazione regionale è rilasciata entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, salvo interruzione motivata dei termini. 6. Qualora sia necessario acquisire pareri, intese, nulla osta o altri atti di assenso comunque denominati di competenza di altre amministrazioni, l amministrazione procedente indice una conferenza di servizi ai sensi dell art. 7 della legge regionale 1 febbraio 2005, n. 1 (Interventi di semplificazione Abrogazione di leggi e regolamenti regionali Legge di semplificazione 2004). Qualora le amministrazioni partecipanti alla conferenza non si esprimano entro il termine di cui al comma 5, il loro assenso si considera acquisito, salvi i casi nei quali ciò non sia consentito per espressa disposizione di legge, e l amministrazione procedente adotta il provvedimento finale. 7. Nell autorizzazione regionale vengono specificate la tipologia produttiva, le specie vegetali o i prodotti vegetali oggetto dell autorizzazione, il luogo di produzione, di immagazzinamento e di vendita dei vegetali, le prescrizioni normative settoriali e quelle finalizzate ad una corretta gestione dell attività sotto il profilo fitosanitario. 8. L autorizzazione può essere sospesa o revocata per esigenze di tutela fitosanitaria in presenza di fitopatie o epidemie ascrivibili a patogeni o parassiti da quarantena contemplati dalla direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell 8 maggio 2000 concernente le misure di protezione contro l introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità. Art. 2 (Condizioni di esonero dei commercianti al dettaglio Articolo 5, comma 2, l.r. 4/2004) 1. Ai fini dell esonero previsto dall articolo 5, comma 2, della l.r. 4/2004 l attività deve consistere esclusivamente nella vendita al dettaglio di fronde e fiori recisi, piante in vaso destinate alla vendita al consumatore finale e sementi confezionate da altri produttori autorizzati. 2. I materiali di cui al comma 1 devono essere idonei alla vendita sotto il profilo fitosanitario e corredati dalla documentazione prevista dalla normativa comunitaria e nazionale vigente in materia di etichettatura e passaporto delle piante. 3. Sui vegetali detenuti per la vendita al dettaglio il SFR può effettuare in ogni momento controlli e prelevare campioni per le analisi; può inoltre disporre il sequestro del materiale privo delle garanzie fitosanitarie previste dalle normative vigenti e la distruzione di quello nel quale si riscontrino patogeni o parassiti da quarantena contemplati dalla dir. 2000/29/CE, qualora gli stessi non possano essere eliminati con un idoneo trattamento di disinfestazione. 4. Le modalità di prelievo sequestro e distruzione, di cui al comma 3 sono stabilite con atto del dirigente competente, in conformità alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e alla legge regionale 5 dicembre 1983, n. 90 (Norme di attuazione della legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al sistema penale). Art. 3 (Autorizzazioni rilasciate mediante lo sportello unico per le attività produttive Articolo 5, comma 3, l.r. 4/2004) 1. Nel caso in cui l autorizzazione regionale venga richiesta contestualmente alla realizzazione di impianti produttivi, è applicabile la procedura dello sportello unico delle attività produttive di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447 (Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell articolo 20, comma 8, della l. 15 marzo 1997, n. 59). 2. In caso di attivazione della procedura, di cui al comma 1 il SFR trasmette l autorizzazione, con le eventuali prescrizioni relative agli impianti, al responsabile dello sportello unico. Art. 4 (Validità e sostituzione delle autorizzazioni preesistenti Articolo 9, commi 1e2, l.r. 4/2004) 1. Conservano validità fino alla loro sostituzione: a) le autorizzazioni rilasciate ai sensi dell articolo 1, della legge 18 giugno 1931, n. 987 (Disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi) per la produzione e la commercializzazione di piante; b) le autorizzazioni rilasciate ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536 (Attuazione della direttiva 91/683/CEE concernente le misure di protezione contro l introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali) per l uso del passaporto delle piante; c) le autorizzazioni per la commercializzazione di materiali di moltiplicazione di qualità CE rilasciate ai sensi dei decreti del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali del 14 aprile 1997 in materia di piante da frutto, di piante ornamentali e di piantine da ortaggi ed ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 9 agosto 2000 in materia di piante ornamentali; d) i certificati di iscrizione ai registri ufficiali dei produttori e dei fornitori emessi dal SFR in applicazione alle normative comunitarie e nazionali; e) le licenze rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n (Norme sulla produzione e sul commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite) per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite;

4 Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 4 f) le licenze rilasciate ai sensi della legge 25 novembre 1971, n (Disciplina dell attività sementiera) per la produzione di sementi; g) le licenze rilasciate ai sensi della legge 22 maggio 1973, n. 269 (Disciplina della produzione e del commercio di sementi e piante di rimboschimento) e del decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386 (Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione) per la produzione e la vendita di materiali di propagazione forestale. 2. Per i soggetti iscritti al registro ufficiale dei produttori e al registro ufficiale dei fornitori, il SFR procede d ufficio alla sostituzione delle precedenti autorizzazioni. 3. La sostituzione delle autorizzazioni preesistenti con l autorizzazione regionale viene effettuata, nei casi diversi da quelli previsti al comma 2, su richiesta del soggetto richiedente. Art. 5 (Denuncia di inizio attività Articolo 5, comma 4, l.r. 4/2004) 1. L autorizzazione regionale è sostituita da una denuncia di inizio attività nei casi previsti dall articolo 5, comma 4, della l.r. 4/ La direzione generale agricoltura definisce, con atto del dirigente competente, il modello di denuncia di inizio di attività e la documentazione da allegare alla medesima, conformemente alle normative comunitarie e nazionali di settore, indicando i requisiti di professionalità e le attrezzature necessarie in funzione delle diverse tipologie produttive. Tali requisiti possono altresì essere documentati con la presentazione contestuale di una dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà ai sensi del d.p.r. 445/ La denuncia di inizio attività di cui agli articoli 3 e 5, della legge regionale 22 luglio 2002, n. 15 (Legge di semplificazione Semplificazione legislativa mediante abrogazione di leggi regionali. Interventi di semplificazione amministrativa e delegificazione) deve essere presentata per mezzo del SIARL. 4. Il SFR può disporre la sospensione dell iscrizione al registro regionale fitosanitario e dell avvio dell attività, qualora sussistano elementi ostativi di natura amministrativa o tecnica non superabili con la richiesta di integrazioni e prescrizioni. Art. 6 (Modalità di iscrizione al registro regionale fitosanitario Articolo 5, comma 5, l.r. 4/2004) 1. I soggetti autorizzati alla gestione di attività di produzione e commercializzazione delle produzioni vegetali o che abbiano denunciato l inizio di attività vengono iscritti nel registro regionale fitosanitario, di cui all articolo 5, comma 5 della l.r. 4/ Il registro regionale fitosanitario è articolato in due sezioni distinte per i soggetti autorizzati alla produzione e commercializzazione dei vegetali e prodotti vegetali ai sensi dell articolo 5, comma 1, della l.r. 4/2004 e per i soggetti che hanno presentato la denuncia di inizio attività ai sensi del comma 4 dello stesso articolo. 3. Il registro regionale fitosanitario assolve agli obblighi di registrazione dei produttori e dei fornitori previsti per la produzione e commercializzazione di piante, sementi e prodotti vegetali dalle normative nazionali o comunitarie. 4. Dal momento dell iscrizione il soggetto iscritto è tenuto ad osservare gli adempimenti di cui all articolo 6, della l.r. 4/ Dell avvenuta iscrizione nel registro regionale fitosanitario viene data pubblicità con la pubblicazione trimestrale sul Bollettino Ufficiale della Regione dell elenco dei soggetti iscritti nel trimestre. Art. 7 (Modalità di controllo periodico degli iscritti al registro regionale fitosanitario Articolo 6, l.r. 4/2004) 1. Il SFR effettua controlli periodici sugli iscritti al registro regionale fitosanitario, mediante un piano dei controlli triennale approvato con decreto del direttore generale della direzione generale agricoltura e definito sulla base dei criteri contenuti nel presente articolo. 2. I controlli sugli iscritti sono realizzati dagli ispettori fitosanitari iscritti nel registro regionale di cui all articolo 4, comma 1, della l.r. 4/2004 competenti per territorio, in modo da verificare nella stessa visita ispettiva sia il rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente, sia i requisiti fitosanitari dei vegetali e dei prodotti vegetali allo scopo di consentirne l impiego per le specifiche destinazioni dichiarate dall iscritto. 3. Sono sottoposti a controlli, almeno una volta all anno e nei periodi opportuni, i produttori vivaisti di vegetali destinati alla piantagione potenzialmente ospiti di patogeni da quarantena, sottoposti a decreti di lotta obbligatoria nazionali e comunitari. 4. Sono sottoposti a controlli, almeno una volta all anno e nei periodi opportuni i produttori vivaisti di vegetali e prodotti vegetali che devono essere certificati per l esportazione verso paesi terzi, in applicazione della Convenzione internazionale relativa alla protezione delle piante firmata a Roma il 6 dicembre 1951, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 marzo 1955, n. 471, fatti salvi i controlli e le analisi da condurre in modo specifico sui vegetali e i prodotti vegetali o gli altri prodotti oggetto dell esportazione, conformemente alle specifiche disposizioni dei paesi importatori. 5. Sono sottoposti a controlli, almeno una volta all anno e nei periodi opportuni, i produttori vivaisti autorizzati all emissione del passaporto delle piante. 6. Sono sottoposti a controlli, almeno una volta all anno, i moltiplicatori di sementi di cui all allegato IV della direttiva n. 2000/29/CE e i produttori di sementi destinate all esportazione verso Paesi importatori, che prevedono il controllo dei campi di pre-moltiplicazione e di moltiplicazione in fase di produzione. Tali controlli possono essere estesi, in collaborazione con gli enti preposti, alla presenza di organismi geneticamente modificati. 7. Sono controllati a mezzo di sondaggio annuale, con estrazione casuale di campioni rappresentativi, i moltiplicatori di sementi di specie e destinazioni diverse da quelle specificate al comma Sono controllati a mezzo di sondaggio annuale, con estrazione casuale di campioni rappresentativi, i produttori di patate che commercializzano la loro produzione all ingrosso per il consumo o per la trasformazione industriale. 9. Sono sottoposti a controlli, una volta ogni due anni, i produttori vivaisti che producono materiali di moltiplicazione di specie vegetali non soggette a patogeni da quarantena e ad obbligo di passaporto delle piante e che commercializzano la propria produzione con documento di commercializzazione, fatta salva la possibilità di eseguire controlli e post-controlli a campione sui prodotti commercializzati. 10. Sono soggetti a controlli a campione, con un estrazione annua nella misura minima del venticinque per cento, i soggetti che effettuano attività di commercializzazione all ingrosso di vegetali e prodotti vegetali soggetti a patogeni da quarantena e ad obbligo di passaporto delle piante o di documento di commercializzazione. 11. Sono soggetti a controlli a campione, con un estrazione annua nella misura minima del dieci per cento, i piccoli produttori esonerati dall obbligo di iscrizione al registro ufficiale dei produttori e dall obbligo di iscrizione al registro ufficiale dei fornitori. 12. Sono soggetti a controlli a campione, con un estrazione annua nella misura minima del cinque per cento, i soggetti che effettuano attività di commercializzazione all ingrosso di vegetali e prodotti vegetali non soggetti a patogeni da quarantena e ad obbligo di passaporto delle piante. 13. Nel caso le attività ispettive comportino l adozione delle misure ufficiali fitosanitarie, le stesse sono disposte con atto del dirigente competente per il SFR, fatta salva la possibilità di adozione delle stesse da parte degli ispettori fitosanitari per motivi di urgenza, con le modalità previste dall articolo 11.

5 Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 5 Art. 8 (Procedure per la vigilanza e l accertamento delle violazioni Articolo 5, comma 6, l.r. 4/2004) 1. Con il decreto del direttore generale della direzione generale agricoltura di approvazione del piano annuale di attuazione del piano delle attività fitosanitarie di cui all articolo 3, della l.r. 4/2004, sono specificate anche le verifiche da condurre in modo sistematico nel corso del controllo periodico sugli iscritti al registro regionale; con lo stesso atto possono essere approvati i relativi modelli di verbali di accertamento. 2. L attività di vigilanza e l accertamento delle violazioni competono agli ispettori fitosanitari iscritti nel registro regionale di cui all articolo 4, comma 1, della l.r. 4/2004 nella loro veste di agenti accertatori, abilitati ad effettuare gli accertamenti e tutte le attività di cui agli articoli 13, 14, 15 e 17, della l. 689/ I verbali di accertamento contengono gli elementi essenziali previsti dalla l.r. 90/ Per le modalità di irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni della l.r. 90/ Nel caso in cui il trasgressore non si avvalga della facoltà di conciliazione con il pagamento in misura ridotta, la struttura regionale che ha accertato la violazione inoltra rapporto al dirigente dell unità organizzativa competente per il SFR, in qualità di autorità amministrativa preposta all emanazione dell ordinanza-ingiunzione o all archiviazione motivata. 6. Il rapporto contiene i seguenti elementi necessari alla decisione: a) gli elementi di prova raccolti, mediante allegazione del verbale di accertamento e di tutti gli altri atti compilati o acquisiti; b) la prova dell avvenuta notifica della violazione e del mancato pagamento in misura ridotta entro i termini di legge; c) tutti gli elementi necessari ai fini della determinazione dell importo sanzionatorio, quali posizione economica, grado di istruzione, recidività del trasgressore. Art. 9 (Modalità per la definizione e l applicazione delle tariffe sui controlli all importazione Articolo 9, comma 5, lettera d), l.r. 4/2004) 1. Per l esecuzione dei controlli fitosanitari all importazione presso l aeroporto di Malpensa e gli altri punti di ingresso comunitari presenti sul territorio regionale, gli importatori o gli agenti doganali che agiscono per loro conto, sono tenuti a corrispondere un corrispettivo destinato a coprire tutte le spese sostenute per i controlli documentali, i controlli d identità e i controlli fitosanitari, in attuazione della dir. 2000/29/CE. Tale corrispettivo non è rimborsabile. 2. La Giunta regionale determina l importo delle tariffe da corrispondere per i controlli all importazione, ai sensi dall articolo 13 quinquies, della dir. 2000/29/CE considerando i seguenti parametri: a) il costo orario, comprensivo di tutti gli oneri, degli ispettori fitosanitari addetti ai controlli; b) gli oneri di conduzione degli uffici e dei locali necessari per l ispezione delle merci e loro messa in quarantena o distruzione, il costo di ammortamento degli strumenti e delle attrezzature necessarie agli ispettori fitosanitari, ivi inclusi gli automezzi di servizio; c) i costi relativi al prelievo dei campioni per l ispezione visiva e per l esecuzione delle analisi di laboratorio; d) i costi per le analisi di laboratorio condotte in modo sistematico; e) i costi dell attività amministrativa, comprese le spese generali di funzionamento, necessaria per il coordinamento e per l esecuzione efficace dei controlli, comprensiva delle spese di formazione e di aggiornamento degli ispettori fitosanitari sia prima che dopo la loro entrata in servizio. 3. Nel caso in cui i controlli di identità e i controlli fitosanitari per determinati gruppi di vegetali, prodotti vegetali o altre voci originari di taluni Paesi terzi fossero effettuati con frequenza ridotta, ai sensi dell articolo 13 bis, paragrafo 2, della dir. 2000/29/CE, la Giunta regionale potrà determinare il corrispettivo in modo proporzionale a tale riduzione; la tariffa dovrà essere riscossa da tutte le spedizioni, a prescindere dal fatto che esse siano sottoposte o meno all ispezione. 4. L applicazione delle tariffe standard indicate nell allegato VIII bis della dir. 2000/29/CE, non pregiudica la riscossione di ulteriori corrispettivi destinati a coprire spese supplementari sostenute per attività particolari connesse ai controlli, quali le spese eccezionali di trasferta o i periodi di attesa degli ispettori dovuti a ritardi imprevisti nell arrivo delle spedizioni, i controlli effettuati fuori dall orario normale di lavoro, i controlli supplementari o le analisi di laboratorio supplementari rispetto a quelle condotte in modo sistematico a campione, ai sensi dell articolo 13, della dir. 2000/29/CE, i costi per confermare le conclusioni desunte dai controlli o i costi connessi alle misure ufficiali fitosanitarie particolari: trattamenti adeguati, spostamenti in aree di quarantena, costi della permanenza in quarantena, distruzione, costi relativi alla traduzione ufficiale dei documenti necessari per i controlli fitosanitari. 5. Nel caso di applicazione di tariffe diverse da quelle standard indicate nell allegato VIII bis della dir. 2000/29/CE, gli elementi considerati per il calcolo particolareggiato dovranno essere trasmessi alla Commissione dell Unione europea tramite il servizio fitosanitario centrale, presso il Ministero delle politiche a- gricole e forestali. Art. 10 (Realizzazione di attività di controllo e certificazione fitosanitaria su richiesta di terzi Articolo 9, comma 1, lettera e), l.r. 4/2004) 1. Su richiesta di soggetti terzi, pubblici o privati, le strutture del SFR possono realizzare, ai sensi dell articolo 1, comma 3, lettera n), della l.r. 4/2004, attività di controllo e certificazione fitosanitaria nei casi in cui queste esulino dalle attività istituzionali, previa corresponsione di corrispettivi che tengano conto dei costi sostenuti. 2. Le prestazioni possono essere rese solo compatibilmente alla regolare esecuzione delle attività istituzionali e, in assenza di analoghi accertamenti disposti dal SFR, in fase di controllo istituzionale nei confronti del soggetto richiedente. 3. Le attività di controllo e certificazione possono essere svolte con sopralluoghi e mediante analisi fitopatologiche realizzate dai laboratori del SFR di Vertemate con Minoprio e di Pavia e, quando necessario, avvalendosi di laboratori di supporto, individuati dal SFR con le procedure previste dall articolo Le indagini fitopatologiche possono riguardare: virus e viroidi, funghi, batteri, fitoplasmi, nematodi, acari e insetti. 5. La tariffe per le prestazioni su richiesta sono determinate annualmente dalla Giunta regionale, specificando le prestazioni tabellari a compenso predeterminato e gli importi unitari da assumere alla base della definizione del compenso per le prestazioni a vacazione non determinabili a priori. 6. Per la definizione dei compensi tabellari dovranno essere considerati i seguenti elementi: a) il costo del personale impiegato, valutando il tempo necessario alle attività di sopralluogo, analisi e refertazione da moltiplicarsi per il costo orario medio lordo del personale regionale appartenente alla categoria D; b) il costo unitario del materiale di consumo da moltiplicarsi per le analisi realizzate; c) i costi fissi di funzionamento da imputarsi a ciascuna prestazione in una percentuale addizionale del dieci per cento sul totale dei costi di cui alle lettere a) e b); d) i compensi devono essere maggiorati delle spese di missione eventualmente sostenute. 7. Per la definizione delle prestazioni a vacazione, non deter-

6 Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 6 minate a tariffa con la tabella di cui al comma 5, il costo è determinato di volta in volta sulla base degli stessi parametri del comma In caso di prestazioni rivolte ai soggetti pubblici, quali pubbliche amministrazioni o enti dalle stesse costituite, o a consorzi o associazioni senza scopo di lucro, i corrispettivi possono essere definiti di volta in volta, sulla base di specifiche convenzioni, da approvarsi dalla Giunta regionale, che tengano conto dei costi di produzione e della pubblica utilità dell indagine realizzata. Art. 11 (Applicazione di misure fitosanitarie urgenti da parte degli ispettori fitosanitari Articolo 4, comma 4, l.r. 4/2004) 1. L applicazione delle misure ufficiali fitosanitarie viene disposta con atto del dirigente competente per il SFR ad eccezione dei casi contemplati dal presente articolo. 2. Nel caso l ispettore fitosanitario accerti il rischio imminente di diffusione di organismi nocivi e giudichi che i tempi previsti per l adozione di una misura ufficiale sono tali da compromettere l efficacia ai fini del controllo dell infezione o dell infestazione, può adottare direttamente una o più delle misure di seguito indicate: a) messa in quarantena della partita o lotto contaminato dei vegetali o prodotti vegetali presso il luogo stesso dove è avvenuto l accertamento oppure in altro luogo ritenuto i- doneo; b) imposizione di trattamento adeguato dei vegetali o prodotti vegetali contaminati; c) distruzione dei vegetali o prodotti vegetali ritenuti contaminati, nonché dei materiali di imballaggio, recipienti e quant altro possa essere veicolo di diffusione di organismi nocivi. 3. L ispettore fitosanitario redige un verbale nel quale vengono indicati la natura del rischio fitosanitario, le misure disposte e i tempi concessi per l esecuzione delle stesse identificando con esattezza i vegetali o prodotti vegetali oggetto del provvedimento. 4. Il verbale di cui al comma 3, il cui modello è approvato con atto dirigenziale, viene redatto in due copie, una delle quali viene consegnata al proprietario dei vegetali o prodotti vegetali oggetto della misura o ad un suo rappresentante, l altra viene consegnata al funzionario responsabile individuato dalla direzione generale agricoltura per i provvedimenti di competenza. Art. 12 (Condizioni per l avvalimento di soggetti esterni a supporto del servizio fitosanitario Articolo 4, comma 5 e articolo 9, comma 5, l.r. 4/2004) 1. A supporto delle attività della struttura regionale competente ed in conformità alla normativa comunitaria e nazionale, la Regione può avvalersi in regime di convenzione di personale tecnico dipendente da: a) Ente regionale per i servizi all agricoltura e alle foreste, fondazione Centro lombardo per l incremento della floroorto frutticoltura Scuola di Minoprio, Agenzia regionale per la protezione dell Ambiente; b) altri soggetti operanti nei settori agricolo-forestali e di comprovata esperienza nel campo della fitopatologia agraria quali università, laboratori diagnostici ed istituti di ricerca. 2. I soggetti di cui al comma 1 devono possedere i seguenti requisiti generali stabiliti dalla vigente normativa fitosanitaria comunitaria e nazionale: a) personalità giuridica di diritto pubblico oppure personalità giuridica di diritto privato, purché, in base al proprio statuto ufficialmente approvato, abbiano esclusivamente funzioni di pubblico interesse; b) presenza di almeno una sede operativa nel territorio della Regione Lombardia. 3. In dipendenza delle specifiche attività realizzate i soggetti di cui al comma 1 devono possedere anche i seguenti requisiti speciali: a) per le attività di diagnostica fitopatologica, previste dell articolo 1, comma 3, lettere d) e h), della l.r. 4/2004: 1) accreditamento del laboratorio, ai sensi dell articolo 10 del d.m. risorse agricole, alimentari e forestali del 14 aprile 1997 e dell articolo 8 del d.m. politiche agricole e forestali del 9 agosto 2000, per le specifiche analisi realizzate: virus e viroidi, funghi, batteri, fitoplasmi, nematodi, acari e insetti; 2) dotazione organica di almeno tre tecnici analisti abilitati ai sensi della normativa vigente; 3) possesso da parte del laboratorio delle prescritte autorizzazioni relative agli aspetti di tutela ambientale e di sicurezza del lavoro; b) per le attività effettuate in campo e sul territorio ai fini della vigilanza fitosanitaria dei vegetali coltivati e spontanei previste dall articolo 1, comma 3, lettere a) e d), della l.r. 4/2004: 1) dotazione organica di almeno tre tecnici riconosciuti idonei dal SFR per le attività di controllo fitosanitario, ai sensi dell articolo 4, comma 5, della l.r. 4/ Le cause ostative per l avvalimento dei soggetti esterni, di cui al comma 1, lettera b) sono di seguito indicate: a) attività economica nello stesso comparto sul quale si esplica l attività oggetto della convenzione: produzione agricola, settore vivaistico specifico forestale, frutticolo, ornamentale, orticolo o viticolo, commercio all ingrosso o al dettaglio di vegetali e prodotti vegetali prodotti da terzi, attività di spedizioniere per vegetali e prodotti vegetali; b) titolarità attuale da parte del soggetto esterno, dei suoi titolari o amministratori o dei suoi congiunti fino al secondo grado o conviventi, di quote anche minoritarie della proprietà di imprese attive nei settori sopra elencati o attualità in essere di rapporti di affitto o conduzione delle imprese medesime o comunque interessi nelle imprese medesime o cause pendenti con le stesse; c) dirigenza, a qualsiasi livello, da parte dei titolari o amministratori del soggetto esterno o di loro parenti entro il secondo grado o conviventi, di organizzazioni professionali agricole o associazioni di categoria di agricoltori, vivaisti e spedizionieri; d) attività di consulenza anche gratuita nei confronti di imprese sottoposte a controllo da parte del SFR, svolte nell ultimo quinquennio o in essere del soggetto o dei suoi titolari o amministratori; e) esistenza di liti pendenti in materia fitosanitaria con la Regione. 5. Le convenzioni da stipulare con i soggetti di cui al comma 1, devono possedere i seguenti contenuti minimi: a) circostanze per cui si rende necessario il ricorso all avvalimento, con esplicitazione dei motivi per i quali non è sufficiente il solo personale delle strutture regionali; b) attività specifiche per le quali viene fornito il supporto; c) indicazione del o dei comparti cui si rivolge l attività; d) durata; e) modalità di svolgimento dell attività di supporto, con indicazione della sede e dell orario di lavoro, numero e nominativo dei dipendenti messi a disposizione da parte del soggetto esterno; f) condizioni di risoluzione del contratto, fra cui inadempienza della convenzione da parte del soggetto esterno o insorgenza di una delle cause ostative di cui al comma 4; g) condizioni di pagamento e relativi vincoli. 6. La Regione Lombardia è responsabile delle attività realizza-

7 Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 7 te dai soggetti terzi nei limiti stabiliti dalle convenzioni. Il controllo sul rispetto dei contenuti delle convenzioni è assunto dal dirigente competente per il SFR. 7. I soggetti di cui al comma 1, lettera b), saranno individuati entro 90 giorni e pubblicati in apposito elenco allegato al regolamento da aggiornarsi periodicamente da parte della struttura competente. Art. 13 (Riconoscimento di idoneità e cause di incompatibilità del personale incaricato di attività di supporto al SFR Articolo 4, comma 5, l.r. 4/2004) 1. Il riconoscimento di idoneità del personale tecnico messo a disposizione dai soggetti di cui all articolo 1, comma 4, della l.r. 4/2004 è effettuato con decreto del direttore generale, previa verifica da parte del SFR della sussistenza dei requisiti stabiliti dall articolo 4, comma 1, della l.r. 4/2004 nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 2e3. 2. I requisiti di professionalità del personale adibito ad attività di supporto al SFR devono essere dimostrati con la presentazione per ogni tecnico incaricato, di: a) copia conforme all originale del titolo di studio; b) copia conforme all originale dell attestato di frequenza a specifici corsi di addestramento e specializzazione in campo fitosanitario di durata non inferiore a tre mesi presso un servizio fitosanitario regionale; c) copia conforme all originale dell attestato di partecipazione a stage di durata non inferiore a tre mesi presso un servizio fitosanitario regionale. 3. Sono cause ostative all assunzione dei singoli incarichi da parte del personale tecnico le seguenti situazioni in atto: a) rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione o di consulenza con aziende dei seguenti settori: agricolo, vivaistico, del commercio all ingrosso e al dettaglio di vegetali e prodotti vegetali, di spedizioniere per vegetali e prodotti vegetali; b) titolarità da parte del tecnico o di suoi parenti entro il secondo grado o coniuge o convivente, di quote anche minoritarie di imprese attive nei settori agricolo, vivaistico, del commercio all ingrosso e al dettaglio di vegetali e prodotti vegetali, di spedizioniere per vegetali e prodotti vegetali o di imprese iscritte nel registro regionale fitosanitario o comunque di interessi nelle imprese medesime o cause pendenti con le stesse; c) dirigenza di organizzazioni, associazioni, comitati, società o enti operanti nei settori sopra elencati. Il presente regolamento regionale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione lombarda. Milano, 2 dicembre 2005 Roberto Formigoni (Approvato con deliberazione del consiglio regionale n. VIII/71 del 22 novembre 2005) [BUR ] [5.3.1] Regolamento regionale 2 dicembre n. 8 Integrazione al Regolamento regionale 28 febbraio 2005, n. 1 «Attuazione dell articolo 21 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26, relativamente alle procedure di esproprio delle aree da bonificare, alle procedure ad evidenza pubblica e per la concessione di contributi a favore dei comuni per la bonifica di siti inquinati» IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Emana il seguente regolamento regionale: Art. 1 (Integrazione al regolamento regionale 28 febbraio 2005, n. 1) 1. Dopo l articolo 12 del regolamento regionale 28 febbraio 2005, n. 1 (Attuazione dell articolo 21 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26, relativamente alle procedure di esproprio delle aree da bonificare, alle procedure ad evidenza pubblica e per la concessione di contributi a favore dei comuni per la bonifica di siti inquinati) è inserito il seguente: «Art. 12 bis Azioni di rivalsa e risarcitorie) 1. Il comune beneficiario del finanziamento provvede alla restituzione della somma oggetto del contributo regionale e- rogato. 2. Il comune beneficiario del finanziamento è esonerato dall obbligo di restituzione delle somme di cui al comma 1 per il tutto o per la parte in relazione ai quali attesti che le somme medesime non sono recuperabili. 3. L attestazione di cui al comma 2 produce effetti allorché, nei confronti del soggetto responsabile, il comune comprovi l avvenuto infruttuoso esperimento delle azioni previste dal codice di procedura civile in materia di processo di esecuzione e dalla disciplina in materia di fallimento, con particolare riferimento a: a) tre pignoramenti mobiliari nell arco di due anni; b) esecuzione immobiliare su tutti i beni immobili di proprietà dell obbligato risultanti da relazione notarile attestante la loro iscrizione presso le Conservatorie dei registri immobiliari sul territorio nazionale, esercitando nel caso l azione revocatoria; c) adempimenti analoghi a quelli di cui alla lettera b) nel caso di beni situati all estero; d) ripartizione dell attivo fallimentare; e) in subordine, esecuzione immobiliare dell area oggetto di bonifica, in base al privilegio di cui all articolo 17, comma 11, del d.lgs. 22/1997, o sua espropriazione.». Il presente regolamento regionale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione lombarda. Milano, 2 dicembre 2005 Roberto Formigoni (Approvato con deliberazione del consiglio regionale n. VIII/72 del 22 novembre 2005)

8 Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 8

9.3.2011 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 10 DELIBERAZIONE 28 febbraio 2011, n. 104

9.3.2011 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 10 DELIBERAZIONE 28 febbraio 2011, n. 104 9.3.2011 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 10 DELIBERAZIONE 28 febbraio 2011, n. 104 Indirizzi per l attività di gestione degli elenchi regionali degli operatori biologici e dei concessionari

Dettagli

LEGGE REGIONALE N. 32 DEL 24-07-1995 REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA Disciplina e promozione dell'agricoltura biologica nel Friuli - Venezia Giulia

LEGGE REGIONALE N. 32 DEL 24-07-1995 REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA Disciplina e promozione dell'agricoltura biologica nel Friuli - Venezia Giulia LEGGE REGIONALE N. 32 DEL 24-07-1995 REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA Disciplina e promozione dell'agricoltura biologica nel Friuli - Venezia Giulia Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA

Dettagli

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA REGOLAMENTO RECANTE NORME SUGLI INCARICHI AI DIPENDENTI PROVINCIALI

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA REGOLAMENTO RECANTE NORME SUGLI INCARICHI AI DIPENDENTI PROVINCIALI AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA REGOLAMENTO RECANTE NORME SUGLI INCARICHI AI DIPENDENTI PROVINCIALI approvato con deliberazione G.P. n. 188 del 25.7.2001 modificato con deliberazione G.P. n. 83 del

Dettagli

L.R. 22/2010, art. 9, c. 19 B.U.R. 8/6/2011, n. 23. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 31 maggio 2011, n. 0128/Pres.

L.R. 22/2010, art. 9, c. 19 B.U.R. 8/6/2011, n. 23. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 31 maggio 2011, n. 0128/Pres. L.R. 22/2010, art. 9, c. 19 B.U.R. 8/6/2011, n. 23 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 31 maggio 2011, n. 0128/Pres. Regolamento per la determinazione dei criteri di ripartizione e delle modalità di concessione,

Dettagli

Art. 2 Modifica all articolo 4 della l.r. 34/2007. LEGGE REGIONALE 18 febbraio 2014, n. 6

Art. 2 Modifica all articolo 4 della l.r. 34/2007. LEGGE REGIONALE 18 febbraio 2014, n. 6 7213 LEGGE REGIONALE 18 febbraio 2014, n. 6 Modifiche e integrazioni alle leggi regionali 15 novembre 2007, n. 34, 7 agosto 2013, n. 27 e 11 febbraio 1999, n. 11. IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO Art.

Dettagli

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Misure urgenti per il miglioramento del sistema di controllo come disciplinato agli artt. 27 e seguenti del Reg. (CE) n. 834/2007 e relativi regolamenti di applicazione. VISTO il Reg. (CE) n. 834/2007

Dettagli

Disposizioni inerenti i certificati di abilitazione per utilizzatori professionali e per distributori di prodotti fitosanitari nonché per consulenti

Disposizioni inerenti i certificati di abilitazione per utilizzatori professionali e per distributori di prodotti fitosanitari nonché per consulenti Delibera 25 novembre 2014, n. 1410 Disposizioni concernenti i certificati di abilitazione per utilizzatori professionali e per distributori di prodotti fitosanitari nonchè per consulenti Allegato Disposizioni

Dettagli

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 19 giugno 2003, n. 0205/Pres.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 19 giugno 2003, n. 0205/Pres. L.R. 13/2002, art. 7, c. 15 e 16 B.U.R. 23/7/2003, n. 30 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 19 giugno 2003, n. 0205/Pres. Regolamento recante criteri e modalità applicabili nella concessione degli aiuti

Dettagli

Regione Lazio. Leggi Regionali 28/11/2013 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 98

Regione Lazio. Leggi Regionali 28/11/2013 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 98 Regione Lazio Leggi Regionali Legge Regionale 27 novembre 2013, n. 8 Disposizioni di semplificazione relative alle strutture ricettive. Modifiche alle leggi regionali 6 agosto 2007, n. 13, concernente

Dettagli

LEGGE REGIONALE 12 febbraio 2014, n. 4

LEGGE REGIONALE 12 febbraio 2014, n. 4 6232 LEGGE REGIONALE 12 febbraio 2014, n. 4 Semplificazioni del procedimento amministrativo. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 12 aprile 2001, n. 11 (Norme sulla valutazione dell impatto ambientale),

Dettagli

IL MINISTRO DELLE ATTIVITA PRODUTTIVE

IL MINISTRO DELLE ATTIVITA PRODUTTIVE IL MINISTRO DELLE ATTIVITA PRODUTTIVE VISTO il decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164, che all articolo 17, comma 1, stabilisce che, a decorrere dal 1 gennaio 2003, le imprese che intendono svolgere

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER L ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER L ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE SERVIZIO AMBIENTE REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER L ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.63 del 09.08.2012 1 Sommario ART. 1 - Finalità

Dettagli

ORGANISMO PAGATORE REGIONE LOMBARDIA

ORGANISMO PAGATORE REGIONE LOMBARDIA Allegato 1 al decreto n. ORGANISMO PAGATORE REGIONE LOMBARDIA Modalità e condizioni per la presentazione della domanda di contributo per le assicurazioni nel settore OCM Vitivinicolo Campagna 2010 1 Sommario

Dettagli

L.R. 12/2006, art. 6, commi da 82 a 89 B.U.R. 3/1/2007, n. 1. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 12 dicembre 2006, n. 0381/Pres.

L.R. 12/2006, art. 6, commi da 82 a 89 B.U.R. 3/1/2007, n. 1. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 12 dicembre 2006, n. 0381/Pres. L.R. 12/2006, art. 6, commi da 82 a 89 B.U.R. 3/1/2007, n. 1 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 12 dicembre 2006, n. 0381/Pres. LR 12/2006, articolo 6, commi da 82 a 89. Regolamento concernente i criteri

Dettagli

Vivaista UFFICIO COMPETENTE

Vivaista UFFICIO COMPETENTE Vivaista UFFICIO COMPETENTE Per avviare un' attività di Vivaio è competente l'assessorato Regionale dell'agricoltura - Servizio V - Fitosanitario Re gionale - Dirigente Vito Sinatra - Unità Operativa 40

Dettagli

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI DECRETO 9 agosto 2000 Recepimento delle direttive della Commissione n. 99/66/CE, n. 99/67/CE, n. 99/68/CE e n. 99/69/CE del 28 giugno 1999, relative alle

Dettagli

2. SOGGETTI BENEFICIARI

2. SOGGETTI BENEFICIARI ALLEGATO A CRITERI E MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI, PER PROGETTI INERENTI LE TEMATICHE DEFINITE DAL PIANO REGIONALE ANNUALE DEL DIRITTO ALLO STUDIO 1. CRITERI

Dettagli

Modificato con deliberazione C.C. n. 92 del 10.09.2015 I N D I C E

Modificato con deliberazione C.C. n. 92 del 10.09.2015 I N D I C E Regolamento per la pubblicità e la trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari di incarichi politici e per la disciplina del procedimento sanzionatorio per la applicazione delle sanzioni specifiche

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CORSI PER MASTER UNIVERSITARI E DEI CORSI DI PERFEZIONAMENTO E DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CORSI PER MASTER UNIVERSITARI E DEI CORSI DI PERFEZIONAMENTO E DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CORSI PER MASTER UNIVERSITARI E DEI CORSI DI PERFEZIONAMENTO E DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE (integrato con modifiche apportate dal Senato Accademico con delibera n 994

Dettagli

Allegato II. La durata ed i contenuti della formazione sono da considerarsi minimi. 3. Soggetti formatori e sistema di accreditamento

Allegato II. La durata ed i contenuti della formazione sono da considerarsi minimi. 3. Soggetti formatori e sistema di accreditamento Allegato II Schema di corsi di formazione per preposti e lavoratori, addetti alle attività di pianificazione, controllo e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si

Dettagli

REGIONE LIGURIA LEGGE REGIONALE 3 NOVEMBRE 2009 N. 47 SEMPLIFICAZIONI NORMATIVE A VANTAGGIO DEL TERZO SETTORE

REGIONE LIGURIA LEGGE REGIONALE 3 NOVEMBRE 2009 N. 47 SEMPLIFICAZIONI NORMATIVE A VANTAGGIO DEL TERZO SETTORE REGIONE LIGURIA LEGGE REGIONALE 3 NOVEMBRE 2009 N. 47 SEMPLIFICAZIONI NORMATIVE A VANTAGGIO DEL TERZO SETTORE (BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA N. 19 DEL 4 NOVEMBRE 2009) Il Consiglio regionale

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI FINI DELLA ELIMIAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE.

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI FINI DELLA ELIMIAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE. REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI FINI DELLA ELIMIAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE. (Approvato con atto di Consiglio comunale n. 81 del 11/11/2005) indice ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4

Dettagli

LEGGE REGIONALE N. 88 DEL 26-06-1980 REGIONE LAZIO. Norme in materia di opere e lavori pubblici.

LEGGE REGIONALE N. 88 DEL 26-06-1980 REGIONE LAZIO. Norme in materia di opere e lavori pubblici. LEGGE REGIONALE N. 88 DEL 26-06-1980 REGIONE LAZIO Norme in materia di opere e lavori pubblici. Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO N. 21 del 30 luglio 1980 Il Consiglio regionale ha approvato.

Dettagli

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE LEGALE. della Ditta... COGNOME E NOME... DATA DI NASCITA COMUNE DI NASCITA...PROV.

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE LEGALE. della Ditta... COGNOME E NOME... DATA DI NASCITA COMUNE DI NASCITA...PROV. All UFFICIO FITOSANITARIO REGIONE BASILICATA DIPARTIMENTO Politiche Agricole e Forestali Via A. M. Di Francia, 40 75100 MATERA Oggetto: trasmissione richieste per attività vivaistica a norma dei D. Lgs

Dettagli

D. LGS 81/2008. Informazione ai lavoratori

D. LGS 81/2008. Informazione ai lavoratori D. LGS 81/2008 L INFORMAZIONE E LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI L ADDESTRAMENTO Informazione ai lavoratori 1. Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione: a)

Dettagli

2. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le leggi 1/1990 e 174/2005.

2. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le leggi 1/1990 e 174/2005. LEGGE REGIONALE 20 novembre 2007, n. 17 Disciplina dell'attività di acconciatore e di estetista (B.U. 29 novembre 2007, n. 104) INDICE DELLA LEGGE Art. 1 (Oggetto) Art. 2 (Competenze della Regione, delle

Dettagli

LEGGE REGIONALE 15 dicembre 2008, n. 33

LEGGE REGIONALE 15 dicembre 2008, n. 33 LEGGE REGIONALE 15 dicembre 2008, n. 33 Norme per il rilascio del nulla osta all impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti di categoria B per le attività comportanti esposizioni a scopo medico. IL CONSIGLIO

Dettagli

Il Ministro dello Sviluppo Economico

Il Ministro dello Sviluppo Economico Il Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con i Ministri dell interno delle politiche agricole alimentari e forestali dell ambiente e della tutela del territorio e del mare delle infrastrutture

Dettagli

CORSO DI FORMAZIONE PER RESPONSABILI ED ADDETTI AL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE AI SENSI DEL D. LGS. N 81/2008. Modulo A

CORSO DI FORMAZIONE PER RESPONSABILI ED ADDETTI AL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE AI SENSI DEL D. LGS. N 81/2008. Modulo A CORSO DI FORMAZIONE PER RESPONSABILI ED ADDETTI AL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE AI SENSI DEL D. LGS. N 81/2008 Accordo Stato Regioni del 26 gennaio 2006 Modulo A Le verifiche periodiche in collaborazione

Dettagli

B.U. 13 novembre 1998, n. 45, III Suppl. Straord. d.g.r. 2 novembre 1998, n. VI/39305. Adeguamento della V.I.A. Regionale alle Direttive Comunitarie

B.U. 13 novembre 1998, n. 45, III Suppl. Straord. d.g.r. 2 novembre 1998, n. VI/39305. Adeguamento della V.I.A. Regionale alle Direttive Comunitarie B.U. 13 novembre 1998, n. 45, III Suppl. Straord. d.g.r. 2 novembre 1998, n. VI/39305 Adeguamento della V.I.A. Regionale alle Direttive Comunitarie LA GIUNTA REGIONALE Premesso: che con D.P.R. 12 aprile

Dettagli

Art. 1 1 Educazione sanitaria motoria e sportiva e tutela sanitaria delle attività sportive

Art. 1 1 Educazione sanitaria motoria e sportiva e tutela sanitaria delle attività sportive LEGGE REGIONALE 30 novembre 1981, n. 66 Norme per la promozione dell educazione sanitaria motoria e sportiva e per la tutela sanitaria delle attività sportive. (B.U.R. 2 Dicembre 1981, n. 48, 1 suppl.

Dettagli

REGIONE LAZIO DIPARTIMENTO ISTITUZIONALE E TERRITORIO DIREZIONE TURISMO AVVISO PUBBLICO

REGIONE LAZIO DIPARTIMENTO ISTITUZIONALE E TERRITORIO DIREZIONE TURISMO AVVISO PUBBLICO ALLEGATO A REGIONE LAZIO DIPARTIMENTO ISTITUZIONALE E TERRITORIO DIREZIONE TURISMO AVVISO PUBBLICO Iscrizione delle agenzie di viaggi e turismo del Lazio nell elenco regionale delle agenzie sicure. Legge

Dettagli

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELLA SALUTE

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELLA SALUTE Decreto del Ministero dell interno 4 febbraio 2011 Definizione dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui all art. 82, comma 2, del D.Lgs. 09/04/2008, n. 81, e successive modifiche ed integrazioni.

Dettagli

ART A. Agenzia Regionale Toscana Erogazioni Agricoltura (L.R. 19 novembre 1999, n. 60) Settore Sostegno allo Sviluppo Rurale e Interventi Strutturali

ART A. Agenzia Regionale Toscana Erogazioni Agricoltura (L.R. 19 novembre 1999, n. 60) Settore Sostegno allo Sviluppo Rurale e Interventi Strutturali ART A Agenzia Regionale Toscana Erogazioni Agricoltura (L.R. 19 novembre 1999, n. 60) Settore Sostegno allo Sviluppo Rurale e Interventi Strutturali Decreto n. 1186 del 10/06/2015 Oggetto: Reg. CE n. 1308/2013

Dettagli

DECRETO 13 aprile 2000, n. 125 (Pubblicato nella G.U.R.I. del 18 maggio 2000 serie generale n. 114)

DECRETO 13 aprile 2000, n. 125 (Pubblicato nella G.U.R.I. del 18 maggio 2000 serie generale n. 114) DECRETO 13 aprile 2000, n. 125 (Pubblicato nella G.U.R.I. del 18 maggio 2000 serie generale n. 114) Regolamento recante criteri e modalità per la rinegoziazione dei finanziamenti agevolati ai sensi degli

Dettagli

REGOLAMENTO PER L AFFIDAMENTO DI INCARICHI ESTERNI DI STUDIO, RICERCA, CONSULENZA E COLLABORAZIONE

REGOLAMENTO PER L AFFIDAMENTO DI INCARICHI ESTERNI DI STUDIO, RICERCA, CONSULENZA E COLLABORAZIONE REGOLAMENTO PER L AFFIDAMENTO DI INCARICHI ESTERNI DI STUDIO, RICERCA, CONSULENZA E COLLABORAZIONE APPROVATO CON DELIBERA DI G.C. N. 222 DEL 29/11/2011 Articolo 1 Finalità ed ambito applicativo 1. Il presente

Dettagli

Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca

Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca Circolare n. 25 Prot. AOODPIT/Reg.Uff./509 Roma, 2 marzo 2009 Al Direttore Generale per il personale della scuola SEDE Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali LORO SEDI e, p.c. Al Gabinetto

Dettagli

DPREG 47/2011 Testo coordinato privo di valore legale

DPREG 47/2011 Testo coordinato privo di valore legale Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di finanziamenti agevolati tesi a favorire l aggregazione delle imprese agricole di produzione primaria e di quelle di trasformazione di prodotti

Dettagli

Ministero dello Sviluppo Economico

Ministero dello Sviluppo Economico Ministero dello Sviluppo Economico DIPARTIMENTO PER L IMPRESA E L INTERNAZIONALIZZAZIONE DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA Divisione

Dettagli

Legge accesso disabili agli strumenti informatici

Legge accesso disabili agli strumenti informatici Legge accesso disabili agli strumenti informatici da Newsletter Giuridica: Numero 81-26 gennaio 2004 Pubblicata sulla Gazzetta la Legge in materia di accesso dei disabili agli strumenti informatici, approvata

Dettagli

L.R. 23/2005, art. 6 bis B.U.R. 12/10/2009, S.O. n. 21

L.R. 23/2005, art. 6 bis B.U.R. 12/10/2009, S.O. n. 21 L.R. 23/2005, art. 6 bis B.U.R. 12/10/2009, S.O. n. 21 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 1 ottobre 2009, n. 0274/Pres. Regolamento recante le procedure per la certificazione VEA di sostenibilità energetico

Dettagli

REGOLAMENTO SPESE DI ISTRUTTORIA AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (D.P.R. 59/2013) Art 1 Principi generali

REGOLAMENTO SPESE DI ISTRUTTORIA AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (D.P.R. 59/2013) Art 1 Principi generali REGOLAMENTO SPESE DI ISTRUTTORIA AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (D.P.R. 59/2013) Art 1 Principi generali In attuazione del disposto dell articolo 52 del D.Lgs. 446 del 15.12.1997 e successive modifiche

Dettagli

REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale Dipartimento Sviluppo Economico e Politiche dell'occupazione Sicurezza e Qualità del Lavoro - Ufficio

REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale Dipartimento Sviluppo Economico e Politiche dell'occupazione Sicurezza e Qualità del Lavoro - Ufficio REGIONE LIGURIA Dipartimento Sviluppo Economico e Politiche dell Occupazione Ufficio Sicurezza e Qualità del lavoro Prime disposizioni in materia di formazione delle figure professionali di Responsabile

Dettagli

NUOVO REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA CASSA CONGUAGLIO PER IL SETTORE ELETTRICO

NUOVO REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA CASSA CONGUAGLIO PER IL SETTORE ELETTRICO NUOVO REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA CASSA CONGUAGLIO PER IL SETTORE ELETTRICO TITOLO I - FUNZIONI E ORGANI Articolo 1 (Funzioni) 1.1 La Cassa conguaglio per il settore elettrico,

Dettagli

L.R. 2/1985, artt. 1 e 2 B.U.R. 1/12/2010, n. 48. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 19 novembre 2010, n. 0251/Pres.

L.R. 2/1985, artt. 1 e 2 B.U.R. 1/12/2010, n. 48. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 19 novembre 2010, n. 0251/Pres. L.R. 2/1985, artt. 1 e 2 B.U.R. 1/12/2010, n. 48 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 19 novembre 2010, n. 0251/Pres. Regolamento per la concessione dei finanziamenti per interventi straordinari di disinfestazione

Dettagli

di concerto con Visti i commi 280, 281 e 282 dell articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 con i quali si prevede che:

di concerto con Visti i commi 280, 281 e 282 dell articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 con i quali si prevede che: Il Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con Il Ministro dell Economia e delle Finanze Visti i commi 280, 281 e 282 dell articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 con i quali si prevede che:

Dettagli

Reg. 80 Bis n 460 I L R E T T O R E D E C R E T A :

Reg. 80 Bis n 460 I L R E T T O R E D E C R E T A : Reg. 80 Bis n 460 I L R E T T O R E RICHIAMATO lo Statuto ed il Regolamento di Ateneo; RICHIAMATA la delibera n 491/29121 assunta dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 20.07.2011 con la quale

Dettagli

Disposizioni per favorire l accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici

Disposizioni per favorire l accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici Disposizioni per favorire l accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici DISEGNO DI LEGGE Art. 1. (Obiettivi e finalità) 1. La Repubblica riconosce e tutela il diritto di ogni persona ad accedere

Dettagli

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI PROMOZIONE E SOSTEGNO DELLA RICERCA DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE Approvato dal Consiglio direttivo nella seduta

Dettagli

(1). IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

(1). IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; D.P.R. 14 settembre 2011, n. 177 (1). Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti, a norma dell'articolo

Dettagli

Ministero dello Sviluppo Economico

Ministero dello Sviluppo Economico Ministero dello Sviluppo Economico DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA IL DIRETTORE GENERALE VISTO il Regolamento (CE) N. 765/2008 del

Dettagli

PROTOCOLLO DI INTESA RELATIVO AI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE TRA L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS E LA GUARDIA DI FINANZA

PROTOCOLLO DI INTESA RELATIVO AI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE TRA L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS E LA GUARDIA DI FINANZA Allegato A Autorità per l energia elettrica e il gas Guardia di Finanza PROTOCOLLO DI INTESA RELATIVO AI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE TRA L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS E LA GUARDIA DI FINANZA

Dettagli

Comune di Parma REGOLAMENTO SULLA TRASPARENZA PUBBLICA DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO ELETTIVI E NON ELETTIVI

Comune di Parma REGOLAMENTO SULLA TRASPARENZA PUBBLICA DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO ELETTIVI E NON ELETTIVI Comune di Parma REGOLAMENTO SULLA TRASPARENZA PUBBLICA DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO ELETTIVI E NON ELETTIVI Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 18 marzo 2014 1 TITOLO

Dettagli

CITTÀ DI FOLIGNO. Regolamento per la pubblicità della situazione patrimoniale degli Amministratori comunali.

CITTÀ DI FOLIGNO. Regolamento per la pubblicità della situazione patrimoniale degli Amministratori comunali. CITTÀ DI FOLIGNO Regolamento per la pubblicità della situazione patrimoniale degli Amministratori comunali. Approvato con D.C.C. n. 17 del 21/01/1993 Modificato con D.C.C. n. 33 del 24/07/2013 Art. 1 -

Dettagli

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 11 novembre 2004, n. 0372/Pres.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 11 novembre 2004, n. 0372/Pres. L.R. 13/2004, artt. 4 e 12 B.U.R. 1/12/2004, n. 48 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 11 novembre 2004, n. 0372/Pres. Allegato A Regolamento recante criteri e modalità di inserimento nel Registro delle

Dettagli

REGOLAMENTO D USO DEL MARCHIO NOTO Filiera Controllata e Certificata prodotti tipici della Val di Noto

REGOLAMENTO D USO DEL MARCHIO NOTO Filiera Controllata e Certificata prodotti tipici della Val di Noto Rev. 0 del 18/03/2014 Pag. 1 di 5 STATO DI REVISIONE E MODIFICHE N Data Descrizione Elaborazione 0 18/03/14 Prima emissione Responsabile Schema Verifica/ Validazione Esperto Tecnico Approvazione RD Copia

Dettagli

Ministero dello Sviluppo Economico DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Ministero dello Sviluppo Economico DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA Ministero dello Sviluppo Economico DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA IL DIRETTORE GENERALE VISTO il Regolamento (CE) N. 765/2008 del

Dettagli

Regolamento (CE) n. 1028/2006 del Consiglio del 19 giugno 2006 recante norme di commercializzazione applicabili alle uova.

Regolamento (CE) n. 1028/2006 del Consiglio del 19 giugno 2006 recante norme di commercializzazione applicabili alle uova. Regolamento (CE) n. 1028/2006 del 19 giugno 2006. Regolamento (CE) n. 1028/2006 del Consiglio del 19 giugno 2006 recante norme di commercializzazione applicabili alle uova. (pubbl. in Gazz. Uff. dell Unione

Dettagli

LEGGE REGIONALE N. 22 DEL 24-07-2007 REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE N. 22 DEL 24-07-2007 REGIONE PUGLIA LEGGE REGIONALE N. 22 DEL 24-07-2007 REGIONE PUGLIA Abolizione del libretto di idoneità sanitaria per gli alimentaristi e formazione del personale alimentarista Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE

Dettagli

UNIONCAMERE LAZIO REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA ECONOMALE

UNIONCAMERE LAZIO REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA ECONOMALE UNIONCAMERE LAZIO REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA ECONOMALE INDICE Art. 1 - Oggetto e contenuto Art. 2 - Organizzazione e gestione della cassa economale Art. 3 - Fondi di anticipazione a favore del cassiere

Dettagli

Decreto Ministeriale 30 ottobre 2007

Decreto Ministeriale 30 ottobre 2007 Decreto Ministeriale 30 ottobre 2007 Comunicazioni obbligatorie telematiche dovute dai datori di lavoro pubblici e privati ai servizi competenti Pubbicato nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 Dicembre

Dettagli

DETERMINAZIONE N. G10565 DEL 04 SETTEMBRE 2015

DETERMINAZIONE N. G10565 DEL 04 SETTEMBRE 2015 DETERMINAZIONE N. G10565 DEL 04 SETTEMBRE 2015 OGGETTO: Decreto Legislativo 27 maggio 1999 n. 165 - Decreto Ministeriale 27 marzo 2008 e D.G.R. 17 ottobre 2008 n. 725. Autorizzazione all attività di Centro

Dettagli

Marchio dei prodotti agroalimentari del Parco di Montevecchia e della Valle del Curone

Marchio dei prodotti agroalimentari del Parco di Montevecchia e della Valle del Curone pag. 1 Marchio dei prodotti agroalimentari del Parco di Montevecchia e della Valle del Curone DISCIPLINARE DI PRODUZIONE PRODUZIONI ORTICOLE DA PRODUZIONE BIOLOGICA Premessa Il Parco Regionale di Montevecchia

Dettagli

1. Il presente regolamento ha lo scopo di recepire i principi previsti per le pubbliche amministrazioni in materia di limiti ad alcune tipologie di spesa di cui al comma 2, in esecuzione della deliberazione

Dettagli

REGOLAMENTO PER L USO DEL CENTRO SOCIO-CULTURALE DI AZZANELLO DI PASIANO DI PORDENONE. ARTICOLO 1 Oggetto del regolamento.

REGOLAMENTO PER L USO DEL CENTRO SOCIO-CULTURALE DI AZZANELLO DI PASIANO DI PORDENONE. ARTICOLO 1 Oggetto del regolamento. REGOLAMENTO PER L USO DEL CENTRO SOCIO-CULTURALE DI AZZANELLO DI PASIANO DI PORDENONE ARTICOLO 1 Oggetto del regolamento Il Centro socio-culturale di Azzanello di Pasiano di Pordenone (di seguito nominato

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE DI CUI AL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE DI CUI AL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE DI CUI AL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI Art. 1: Ambito di applicazione. CAPO 1 Oggetto e soggetti Il presente Regolamento definisce

Dettagli

Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi

Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi Circolare n. 23/15 contenente disposizioni inerenti alle modalità di verifica dell avveramento delle

Dettagli

COMUNE DI TOIRANO. Provincia di Savona REGOLAMENTO DEL SERVIZIO ECONOMATO

COMUNE DI TOIRANO. Provincia di Savona REGOLAMENTO DEL SERVIZIO ECONOMATO COMUNE DI TOIRANO Provincia di Savona REGOLAMENTO DEL SERVIZIO ECONOMATO TITOLO I Disposizioni generali Art. 1 Oggetto e scopo del regolamento 1. Il presente regolamento disciplina le procedure di acquisto,

Dettagli

Il Ministro dello Sviluppo Economico

Il Ministro dello Sviluppo Economico Il Ministro dello Sviluppo Economico Visto la legge 15 aprile 1886, n. 3818, recante la disciplina della costituzione legale delle società di mutuo soccorso (in seguito SMS), modificata dall art. 23 D.L.

Dettagli

www.lavoripubblici.it

www.lavoripubblici.it RELAZIONE TECNICA Il presente decreto legislativo specifica sostanzialmente obblighi cui i datori di lavoro sono già tenuti, in base alla disciplina generale del corrispondente Titolo I del decreto legislativo

Dettagli

APPENDICE AL REGOLAMENTO COMUNALE DI CONTABILITA :

APPENDICE AL REGOLAMENTO COMUNALE DI CONTABILITA : COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO PROVINCIA DI PERUGIA APPENDICE AL REGOLAMENTO COMUNALE DI CONTABILITA : REGOLAMENTO RECANTE DISPOSIZIONI PER L EMISSIONE DI MANDATI INFORMATICI Approvato con deliberazione

Dettagli

Riferimenti normativi

Riferimenti normativi CRITERI E MODALITÀ PER IL RIMBORSO DELLE SPESE DIRETTAMENTE SOSTENUTE DALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI REGOLAMENTATI DA CONVENZIONE I Progetti possono essere integrativi

Dettagli

Art. 1 (Finalità) Art. 2 (2) (Soggetti beneficiari)

Art. 1 (Finalità) Art. 2 (2) (Soggetti beneficiari) L.R. 01 Settembre 1999, n. 19 Istituzione del prestito d'onore (1) Art. 1 (Finalità) 1. La presente legge disciplina la concessione di finanziamenti a favore di soggetti inoccupati e disoccupati per la

Dettagli

MODALITÀ ORGANIZZATIVE E PIANIFICAZIONE DELLE VERIFICHE SUGLI IMPIANTI

MODALITÀ ORGANIZZATIVE E PIANIFICAZIONE DELLE VERIFICHE SUGLI IMPIANTI Pagina:1 di 6 MODALITÀ ORGANIZZATIVE E PIANIFICAZIONE DELLE VERIFICHE SUGLI IMPIANTI INDICE 1. INTRODUZIONE...1 2. ATTIVITÀ PRELIMINARI ALL INIZIO DELLE VERIFICHE...2 3. PIANO OPERATIVO DELLE ATTIVITÀ...2

Dettagli

Ministero dello Sviluppo Economico

Ministero dello Sviluppo Economico Ministero dello Sviluppo Economico DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA IL DIRETTORE GENERALE VISTO il Regolamento (CE) N. 765/2008 del

Dettagli

ART A. Agenzia Regionale Toscana Erogazioni Agricoltura (L.R. 19 novembre 1999, n. 60) DIREZIONE. Decreto n. 32 31 marzo 2015

ART A. Agenzia Regionale Toscana Erogazioni Agricoltura (L.R. 19 novembre 1999, n. 60) DIREZIONE. Decreto n. 32 31 marzo 2015 ART A Agenzia Regionale Toscana Erogazioni Agricoltura (L.R. 19 novembre 1999, n. 60) DIREZIONE Decreto n. 32 31 marzo 2015 Oggetto : Disposizioni per la costituzione ed aggiornamento del Fascicolo Aziendale

Dettagli

Richiesta di autorizzazioni fitosanitarie ai sensi del D.Lgs. n. 214/05 e Decreto MIPAAF n. 12/11/2009.

Richiesta di autorizzazioni fitosanitarie ai sensi del D.Lgs. n. 214/05 e Decreto MIPAAF n. 12/11/2009. Modello A Raccomandata AR Marca da bollo 16,00 Richiesta di autorizzazioni fitosanitarie ai sensi del D.Lgs. n. 214/05 e Decreto MIPAAF n. 12/11/2009. QUADRO A-1 Prima iscrizione Variazione IL/LA SOTTOSCRITTO/A...........

Dettagli

LINEE GUIDA PER Il FINANZIAMENTO DI AREE ATTREZZATE DESTINATE ALLA VENDITA DIRETTA DI PRODOTTI AGRICOLI IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 19

LINEE GUIDA PER Il FINANZIAMENTO DI AREE ATTREZZATE DESTINATE ALLA VENDITA DIRETTA DI PRODOTTI AGRICOLI IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 19 LINEE GUIDA PER Il FINANZIAMENTO DI AREE ATTREZZATE DESTINATE ALLA VENDITA DIRETTA DI PRODOTTI AGRICOLI IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 19 GENNAIO 2010 N.1. INDICE 1. Premessa 2. Riferimenti normativi

Dettagli

CONSORZIO di BONIFICA dell EMILIA CENTRALE Corso Garibaldi n. 42 42121 Reggio Emilia - Tel. 0522443211- Fax 0522443254- c.f.

CONSORZIO di BONIFICA dell EMILIA CENTRALE Corso Garibaldi n. 42 42121 Reggio Emilia - Tel. 0522443211- Fax 0522443254- c.f. CONSORZIO di BONIFICA dell EMILIA CENTRALE Corso Garibaldi n. 42 42121 Reggio Emilia - Tel. 0522443211- Fax 0522443254- c.f. 91149320359 CONSORZIO DI BONIFICA DELL EMILIA CENTRALE REGOLAMENTO SULLA RISCOSSIONE

Dettagli

Procedure di prevenzione incendi relative ad attività a rischio di incidente rilevante. IL MINISTRO DELL INTERNO

Procedure di prevenzione incendi relative ad attività a rischio di incidente rilevante. IL MINISTRO DELL INTERNO DECRETO 19 marzo 2001 Procedure di prevenzione incendi relative ad attività a rischio di incidente rilevante. IL MINISTRO DELL INTERNO Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, concernente «Attuazione

Dettagli

CONVEGNO regionale DIRIGENTI SCOLASTICI LA GESTIONE DELLA SICUREZZA NELLE ISTTITUZIONI SCOLASTICHE: 1 Dicembre 2014

CONVEGNO regionale DIRIGENTI SCOLASTICI LA GESTIONE DELLA SICUREZZA NELLE ISTTITUZIONI SCOLASTICHE: 1 Dicembre 2014 CONVEGNO regionale DIRIGENTI SCOLASTICI LA GESTIONE DELLA SICUREZZA NELLE ISTTITUZIONI SCOLASTICHE: RUOLI E RESPONSABILITÀ 1 Dicembre 2014 IS E. MOLINARI Via Crescenzago, 110 - Milano Formazione ed informazione

Dettagli

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Presidenza del Consiglio dei Ministri IL CONSIGLIO DEI MINISTRI NELLA RIUNIONE DEL 10 APRILE 2015 VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante Disciplina dell attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dettagli

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA PISANA

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA PISANA AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA PISANA (L.R.T. 24 febbraio 2005, n. 40) Sede legale: Via Roma, 67 56126 PISA Tel. 050996111 Dipartimento di Area Tecnica U.O. Patrimonio, Lavori Pubblici e Gestione Contratti

Dettagli

REGOLAMENTO PARTICOLARE

REGOLAMENTO PARTICOLARE associazione italiana per la sicurezza della circolazione REGOLAMENTO PARTICOLARE per il rilascio della certificazione di conformità (Marchio CE) per i prodotti da costruzione (Direttiva del Consiglio

Dettagli

Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi

Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi Circolare n. _/15 contenente disposizioni inerenti alle modalità di verifica dell avveramento delle

Dettagli

Applicazione della direttiva 95/16/CE relativa alla messa in esercizio di ascensori e montacarichi

Applicazione della direttiva 95/16/CE relativa alla messa in esercizio di ascensori e montacarichi Applicazione della direttiva 95/16/CE relativa alla messa in esercizio di ascensori e montacarichi (Schema di decreto del Presidente della Repubblica n. 111) N. 146 8 ottobre 2014 Camera dei deputati XVII

Dettagli

Capo I disposizioni comuni. art. 1 contenuti e finalità. art. 2 struttura competente

Capo I disposizioni comuni. art. 1 contenuti e finalità. art. 2 struttura competente Regolamento per la concessione e l erogazione dei contributi per la realizzazione di alloggi o residenze per studenti universitari, ai sensi della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1, art. 7, comma 18

Dettagli

Ai Dirigenti degli STAPA CePICA LORO SEDI. Autoriproduzioni vivaistiche

Ai Dirigenti degli STAPA CePICA LORO SEDI. Autoriproduzioni vivaistiche Ai Dirigenti degli STAPA CePICA LORO SEDI Autoriproduzioni vivaistiche Come è noto in base alla vigente normativa fitosanitaria il materiale di moltiplicazione può essere prodotto soltanto da Ditte vivaistiche,

Dettagli

TECNICO PER L AFFIDAMENTO DELL INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE (D.

TECNICO PER L AFFIDAMENTO DELL INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE (D. ACEA S.p.A. DISCIPLINARE TECNICO PER L AFFIDAMENTO DELL INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE (D. Lgs. 81/2008 - Art. 89 punto 1 lett. e) e Art. 91) Roma, marzo 2015 Disciplinare

Dettagli

COMUNE DI T O R G I A N O U f f i c i o T r i b u t i REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI RATEIZZAZIONI DI TRIBUTI COMUNALI ARRETRATI

COMUNE DI T O R G I A N O U f f i c i o T r i b u t i REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI RATEIZZAZIONI DI TRIBUTI COMUNALI ARRETRATI COMUNE DI T O R G I A N O U f f i c i o T r i b u t i REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI RATEIZZAZIONI DI TRIBUTI COMUNALI ARRETRATI Approvato con delibera del Consiglio Comunale...2016 n... -----------------------------------------------------------------

Dettagli

L.R. 5/2012, artt. 11 e 33 B.U.R. 1/7/2015, n. 26. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 16 giugno 2015, n. 0117/Pres.

L.R. 5/2012, artt. 11 e 33 B.U.R. 1/7/2015, n. 26. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 16 giugno 2015, n. 0117/Pres. L.R. 5/2012, artt. 11 e 33 B.U.R. 1/7/2015, n. 26 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 16 giugno 2015, n. 0117/Pres. Regolamento concernente le modalità di iscrizione, cancellazione, aggiornamento e tenuta

Dettagli

MinisterodelloSviluppoEconomico

MinisterodelloSviluppoEconomico MinisterodelloSviluppoEconomico DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE IL DIRETTORE GENERALE Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta

Dettagli

REGIONE PIEMONTE Settore Rapporti con le Autonomie locali

REGIONE PIEMONTE Settore Rapporti con le Autonomie locali REGIONE PIEMONTE Settore Rapporti con le Autonomie locali ALLEGAT O Contributi alle Unioni di Comuni, istituite entro il 31/12/2013, alle Comunità montane ed alle Convenzioni plurifunzionali tra Comuni,

Dettagli

1) il riconoscimento delle associazioni dei produttori agricoli e delle relative unioni regionali;

1) il riconoscimento delle associazioni dei produttori agricoli e delle relative unioni regionali; L.R. 29 maggio 1980, n. 77 Norme concernenti l associazione dei produttori agricoli nella Regione e le relative unioni in attuazione della L. 20 ottobre 1978, n. 674 sull associazionismo dei produttori

Dettagli

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 marzo 2013, n. 449

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 marzo 2013, n. 449 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 marzo 2013, n. 449 Modifica della deliberazione 18 luglio 2008, n. 1820 (Sistema di accreditamento per l'affidamento in gestione degli interventi formativi cofinanziati

Dettagli

DIREZIONE GENERALE AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE

DIREZIONE GENERALE AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE 5512 25/06/2014 Identificativo Atto n. 497 DIREZIONE GENERALE AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE APPROVAZIONE DEL MODELLO UNICO PER LA PRESENTAZIONE DI ISTANZE DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE,

Dettagli

Regolamento per la gestione delle prestazioni in conto terzi e delle attività assimilate

Regolamento per la gestione delle prestazioni in conto terzi e delle attività assimilate Regolamento per la gestione delle prestazioni in conto terzi e delle attività assimilate (emanato con Decreto del Rettore n. 966 del 23/12/2013) Art. 1 - Norma generale 1. Il presente Regolamento disciplina

Dettagli

Bollettino Ufficiale della Regione Lazio

Bollettino Ufficiale della Regione Lazio Repubblica Italiana Bollettino Ufficiale della Regione Lazio Disponibile in formato elettronico sul sito: www.regione.lazio.it Legge Regionale n.12 del 13 agosto 2011 Data 22/10/2013 Numero 87 Supplemento

Dettagli

REGOLAMENTO PER GLI STAGE

REGOLAMENTO PER GLI STAGE REGOLAMENTO PER GLI STAGE emanato con D.R. n. 5146 del 2000, successivamente modificato con D.R. n. 9 del 16 gennaio 2007 e D.R. n. 198 del 29 novembre 2011 1/5 ART. 1 Ambito di applicazione 1.1 Il presente

Dettagli

Disposizione tecnica di funzionamento n. 05 ME Rev.2

Disposizione tecnica di funzionamento n. 05 ME Rev.2 Pagina 1 di 7 Disposizione tecnica di funzionamento (ai sensi dell articolo 4 del Testo integrato della Disciplina del mercato elettrico, approvato con decreto del Ministro delle Attività Produttive 19

Dettagli