Il riassetto delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria Le Scuole aggregate

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1 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA - DIREZIONE STUDENTI - AREA POST LAUREAM Il riassetto delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria Le Scuole aggregate Verona 20 dicembre 2011 Dott.ssa Maria Letizia De Battisti 1

2 Nota Ministeriale 23/2/2010 Prot. n. 877 Trasmissione schema di accordo per aggregazione di scuole di specializzazione mediche Il gruppo di esperti, appositamente costituito dal Ministero, ha elaborato, a decorrere dall a.a. 2008/2009, uno schema di accordo di collaborazione interuniversitaria per l aggregazione di scuole di specializzazione mediche della. In ogni anno accademico gli Atenei che hanno scuole aggregate della sottoscrivono l accordo che vale per l intera durata del corso di studio. 2

3 Art. 2 Definizioni La Sede Amministrativa è l università assegnataria dei contratti, sia ministeriali che aggiuntivi compresi quelli privati ed è titolare dell aggregazione della Scuole di Specializzazione Le Università aggregate sono le università firmatarie dell accordo 3

4 Art. 4 Sede amministrativa del corso e gestione dei contratti La Sede Amministrativa provvede a tutte le incombenze organizzativoamministrative. L assegnazione dei contratti ministeriali alle sedi formative dei vincitori deve tener conto, esclusivamente, della graduatoria degli idonei. L Università firmataria di tutti i contratti è solo la Sede Amministrativa 4

5 Art. 4 Sede amministrativa del corso e gestione dei contratti Per l articolazione del percorso didattico verrà utilizzata l intera rete complessiva fatta da tutte le strutture accreditate della Sede Amministrativa e delle Università aggregate L intestazione dei documenti ufficiali deve portare l indicazione delle Università aggregate e sarà rilasciato un titolo congiunto afirmadi tutti i Rettori delle Università firmatarie dell accordo 5

6 Art. 5 Commissioni per l esame Il concorso si svolge presso la Sede Amministrativa. La commissione è composta dal Coordinatore della Sede Amministrativa, che la presiede, e da 4 docenti, tra i quali almeno un rappresentante per ogni Università aggregata. In caso di aggregazioni di Scuole superiori a 4, la Commissione è integrata comunque da almeno un rappresentante per ogni sede. 6

7 Criteri per la designazione della Commissione Giudicatrice Art. 5 Commissioni per l esame per assicurare che nelle Commissioni siano adeguatamente rappresentate tutte le sedi aggregate, si propongono i seguenti criteri per la designazione dei componenti: ogni commissione sarà composta dai Coordinatori delle scuole aggregate e sarà presieduta dal Coordinatore della Sede amministrativa; in caso di aggregazione di due sedi: tre commissari designati dalla sede amministrativa e due commissari designati dalla sede aggregata; in caso di aggregazione di tre sedi: tre commissari designati dalla sede amministrativa e due commissari designati, uno per ciascuna sede aggregata. 7

8 Criteri per la designazione della Commissione Giudicatrice Art. 5 Commissioni per l esame Per la scelta dei Coordinatori di sede e del Commissario supplente, si dovranno seguire le indicazioni sotto riportate secondo l ordine di priorità elencato: docenti del SSD caratterizzante la Scuola; docenti di prima fascia; docenti di seconda fascia; ricercatori; docenti settori affini. 8

9 Art. 6 Impegni delle parti Ciascuna Università è tenuta ad assicurare, assumendosi i relativi oneri finanziari, le aule, i laboratori, la docenza e il supporto amministrativo delle attività didattiche. Art. 7 Tasse e contributi studenteschi (per gli a.a. 2008/2009 e 2009/2010) Il pagamento delle tasse e contributi avviene presso la Sede amministrativa che, dedotte le spese amministrative, saranno suddivise tra le Università aggregate le quali si impegneranno a garantire i servizi di ristorazione e alloggio tramite specifici accordi con gli enti di competenza. 9

10 Art. 7 Tasse e contributi studenteschi (a decorrere dall a.a 2010/2011) Il pagamento delle tasse e dei contributi da parte dei medici in formazione specialistica avviene presso la sede amministrativa del corso, che provvederà alla gestione amministrativa dei fondi, secondo il piano finanziario stabilito dal Comitato Ordinatore. Tutte le spese della Scuola di Specializzazione, purché preventivamente autorizzate dalla Direzione della Scuola, inerenti: il funzionamento della Scuola, le attività formative, la mobilità dei docenti e dei medici in formazione specialistica saranno sostenute della sede amministrativa della Scuola. Le Università contraenti si impegnano a promuovere specifici accordi tra gli enti di competenza per i servizi di ristorazione e alloggio. 10

11 Art. 8 Copertura assicurativa L assicurazione professionale è stipulata dall Azienda di riferimento ove il medico in formazione svolge la propria attività formativa salvo poi rivalersi con le Aziende Ospedaliero-Universitarie, Le Aziende ospedaliere e sanitarie e le Aziende-IRCCS incluse nella rete formativa complessiva. 11

12 Art. 9 Articolazione didattica ed organizzativa Ciascuna delle Facoltà di Medicina e Chirurgia delle Università aggregate nomina, nella propria sede, un Coordinatore scelto tra i professori universitari di ruolo e fuori ruolo di I e II fascia del SSD di riferimento della Scuola. 12

13 Art. 9 Articolazione didattica ed organizzativa La responsabilità del coordinamento delle attività formative è assicurata da un Comitato Ordinatore, presieduto dal Coordinatore della Sede Amministrativa e composto da almeno 2 ulteriori docenti per ogni Università aggregata, tra cui il Coordinatore di sede, e da rappresentanti degli specializzandi per ogni sede. 13

14 Criteri per la designazione del Comitato Ordinatore Al fine di garantire la programmazione ed il regolare svolgimento delle attività formative, che hanno inizio ogni anno in una data stabilita con disposizione ministeriale, si propone la seguente composizione dei Comitati Ordinatori: Nel caso di aggregazione di 3 sedi: il Comitato Ordinatore sia complessivamente costituito da n. 7 componenti: dai n. 3 Coordinatori (uno per ciascuna sede universitaria), da n. 2 componenti identificati dalla sede amministrativa e da n. 2 componenti delle sedi aggregate (un componente individuato per ciascuna delle due sedi aggregate). Nel caso di aggregazione di 2 sedi: il Comitato Ordinatore sia complessivamente costituito da n. 7 componenti: dai n. 2 Coordinatori (uno per ciascuna sede universitaria), da n. 3 componenti identificati dalla sede amministrativa e da n. 2 componenti identificati dalla sede aggregata. Si propone inoltre che ciascuna sede designi un componente supplente, in modo da garantire continuità in caso di assenza di un componente titolare. 14

15 Art. 9 Articolazione didattica ed organizzativa Il Comitato ordinatore determina lo svolgimento delle attività formative, delle valutazioni in itinere e della prova finale e stabilisce il programma formativo individuale e le rotazioni per ogni singolo medico in formazione. 15

16 Art. 11 Norme transitorie L accordo ha una validità corrispondente alla durata legale del corso di specializzazione a decorrere dalla data di sottoscrizione e impegna in ogni caso le parti contraenti ad assicurare il completamento dell itinerario formativo degli specializzandi sino al termine del periodo di durata previsto per ciascuna Scuola di Specializzazione. 16

17 Nel caso di Università aggregate, i posti aggiuntivi regionali e/o privati, sono comunque destinati all Ateneo Sede Amministrativa e non alle Università aggregate. L iscrizione, la firma, l erogazione del contratto, il versamento dei relativi contributi e tutte le incombenze organizzativoamministrative vengono svolte dalla Sede amministrativa. 17

18 Per l articolazione del percorso didattico verrà utilizzata la rete complessiva della Scuola, formata da tutte le singole reti delle Università aggregate sia per la parte professionalizzante che per il tronco comune, uno specifico accordo tra le Università disciplinerà principi di base che garantiscano una rotazione degli specializzandi fra le reti formative delle scuole aggregate, come previsto dall art. 38, c. 2, del D.Lgs. n. 368/

19 Nota Ministeriale alle Regioni Scuole di specializzazione mediche, fabbisogni I contratti regionali non attribuiti per mancanza di idonei nelle graduatorie, non potranno essere riassegnati, in quanto la data di inizio dell attività formativa dei medici vincitori del concorso, ai sensi del Regolamento concernente le modalità di ammissione dei medici alle scuole di specializzazione, in tutto il territorio nazionale viene indicata nel D.M. Di assegnazione dei contratti e di indizione della procedura concorsuale. 19

20 Ogni anno, prima dell inizio delle attività didattiche, devono essere definiti i piani didattici e gli organigrammi, le tipologie di attività assistenziali e la rotazione nelle sedi della rete formativa complessiva. 20

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