PROFILI STORICI DEL DIRITTO DI LIBERTÀ RELIGIOSA NELL ITALIA POST UNITARIA

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1 e-reprint NUOVI STUDI DI DIRITTO ECCLESIASTICO E CANONICO PROFILI STORICI DEL DIRITTO DI LIBERTÀ RELIGIOSA NELL ITALIA POST UNITARIA Michele Madonna nuovi itinerari Libellula

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3 e-reprint NUOVI STUDI DI DIRITTO ECCLESIASTICO E CANONICO Collana diretta da Antonio G. Chizzoniti NUOVI ITINERARI 1. MICHELE MADONNA, Profili Storici del Diritto di Libertà Religiosa nell Italia Post Unitaria (2012)

4 Il presente volume, nella versione elettronica, è accessibile gratuitamente in sola lettura. Rimane vietata la distribuzione, la copia e l uso anche personale dell opera i cui diritti sono riservati all autore e all editore. e-reprint NUOVI STUDI DI DIRITTO ECCLESIASTICO E CANONICO Collana diretta da Antonio G. Chizzoniti Comitato Scientifico: Manlio Miele, Daniela Milani, Carmela Ventrella Redazione: Isabella Bolgiani, Laura De Gregorio, Anna Gianfreda Libellula Edizioni Borè s.r.l via Roma 73, Tricase (Le) info@libellulaedizioni.com isbn: isbn (versione ebook):

5 Presentazione e-reprint Con lo scritto di Michele Madonna prende avvio in continuità con le precedenti esperienze Reprint e Nuovi Reprint, che sotto la guida di Francesco Margiotta Broglio hanno proposto nell arco di un trentennio con vari editori circa 50 titoli, la nuova collana e-reprint NUOVI STUDI DI DIRITTO ECCLESIASTICO E CANONICO. La Collana che si svilupperà in due distinte sezioni è destinata ad accogliere riedizione di testi significativi per la storia del diritto ecclesiastico e canonico ma non più ripubblicati (sezione percorsi storici) e scritti a carattere prevalentemente monografico, oltre che raccolte di scritti e atti di Convegni (sezione nuovi itinerari). La scelta di privilegiare il supporto elettronico (e-book) rispetto al più tradizionale cartaceo che non viene comunque del tutto abbandonato si prefigge di sfruttare la capacità di penetrazione di internet e la recente massiva diffusione di nuovi dispositivi elettronici di lettura (tablet, smartphone, netbook, etc.) per riproporre ad una platea sempre più ampia di studiosi, cultori di queste discipline, ma anche semplici lettori scritti che oggi più che mai vanno ad interessare temi al centro del dibattito giuridico, politico e culturale. Anche per ciò la Collana e- Reprint proporrà volumi prevalentemente in distribuzione gratuita o a bassissimo costo. La nuova collana si avvale dell esperienza e delle capacità innovative di Manlio Miele (Università di Padova), Carmela Ventrella (Università di Bari) e Daniela Milani (Università Statale di Milano) che fanno parte insieme a chi scrive del Comitato scientifico e dell ausilio di Isabella Bolgiani, Laura De Gregorio e Anna Gianfreda quali membri della redazione (ereprint@gmail.com). Gli scritti proposti da e-reprint sono vagliati preventivamente dal Comitato scientifico e sottoposti a peer review operata da arbitri revisori esterni che fanno parte del Collegio dei Revisori di e-reprint composto prevalentemente da docenti di diritto ecclesiastico e canonico di riconosciuta qualità scientifica. Antonio G. Chizzoniti (direttore di e-reprint)

6 Presentation e-reprint The writing of Michele Madonna opens the new series e-reprint NUOVI STUDI DI DIRITTO ECCLESIASTICO E CANONICO, in continuity with the previous series Reprint and Nuovi Reprint which, under the direction of Francesco Margiotta Broglio, proposed over three decades, about 50 titles issued by different publishers. The series will be divided in two distinct sections: the first one (percorsi storici) is intended to publish reissues of texts of particular importance for the history of ecclesiastical and canon law, which have not been republished; the second one (nuovi itinerari) will include monographic works, collections of papers and conferences proceedings. The decision to prefer electronic versions (e-book) to the more conventional printed publications that will be still available - seeks to exploit the capabilities of Internet penetration and the recent massive diffusion of new electronic reading devices (tablets, smartphones, netbook, etc.) to propose to an even wider audience of scholars of these disciplines, but also to ordinary readers, some writings that, today more than ever, deal with some central issues in the legal, political and cultural debate. Therefore, the series e-reprint will be distributed mainly for free or at low cost. The new series benefits from the experience and innovative capabilities of Manlio Miele (University of Padova), Carmela Ventrella (University of Bari) and Daniela Milani (University of Milan), members, along with me, of the Scientific Committee of the series, and from the assistance of Isabella Bolgiani, Laura De Gregorio and Anna Gianfreda, members of the editorial board (ereprint@gmail.com). The writings published in e-reprint are reviewed in advance by the Scientific Committee and subject to peer review by external referees, members of the Board of Reviewers of the e-reprint, mainly composed of professors of ecclesiastical and canon law. Antonio G. Chizzoniti (director of the e-reprint)

7 e-reprint NUOVI STUDI DI DIRITTO ECCLESIASTICO E CANONICO Michele Madonna PROFILI STORICI DEL DIRITTO DI LIBERTÀ RELIGIOSA NELL ITALIA POST UNITARIA 1 NUOVI ITINERARI

8 INDICE Premessa... 9 Capitolo Primo La libertà religiosa nello Stato liberale e durante il fascismo 1.1 Dallo Statuto Albertino alla Conciliazione del Dal Risorgimento alla crisi dello Stato liberale Dall avvento del fascismo ai Patti lateranensi Dalla legge sui culti ammessi alla fine della seconda guerra mondiale La legge n del 1929 e la normativa sulle comunità israelitiche La politica ecclesiastica del regime verso i culti acattolici e i problemi della libertà religiosa Capitolo Secondo Libertà religiosa e libertà delle confessioni nell Italia repubblicana 2.1 Dalla Costituzione repubblicana alle prime pronunce della Corte Costituzionale in tema di libertà religiosa ( ) Il periodo costituente e la genesi delle disposizioni costituzionali in tema di libertà religiosa Dalla disapplicazione alla prima attuazione per via giurisprudenziale dei principi costituzionali Dal Concilio Vaticano II ai giorni nostri Dalla svolta conciliare all Accordo di Villa Madama del Dalle prime intese con le «confessioni diverse dalla cattolica» ad oggi Osservazioni conclusive Bibliografia essenziale sulla libertà religiosa in Italia ( )

9 Premessa La libertà religiosa, secondo una celebre definizione di Francesco Ruffini 1, è la «facoltà spettante all individuo di credere quello che più gli piace o di non credere, se più gli piace, a nulla». Essa, sempre per l insigne maestro, «non prende partito né per la fede né per la miscredenza», non ha per obiettivo la «salvezza ultramondana», come è per la religione, né la «verità scientifica», come è per il «libero pensiero», ma il più «modesto e tutto quanto pratico» intento che ogni individuo «possa perseguire e conseguire a sua posta quei due fini supremi». In tal senso, la libertà religiosa non è concetto o principio «filosofico», né «teologico», ma «essenzialmente giuridico». Questi brevi passaggi dell insegnamento del primo e più importante studioso italiano della libertà religiosa, costituiscono la necessaria premessa metodologica per chiarire obiettivi e confini del presente studio. Esso è incentrato sull emergere e sul diverso atteggiarsi del diritto di libertà religiosa nell ordinamento italiano dal Risorgimento ai nostri giorni, con speciale riferimento alla condizione giuridica delle minoranze religiose. L attenzione è quindi principalmente rivolta alla libertà religiosa nel suo contenuto essenzialmente giuridico e nell ambito dell ordinamento statuale. Non si offre una ricostruzione analitica della nozione confessionale di libertà religiosa, la c.d. libertà nella Chiesa o nelle chiese, sulla quale non sono mancati studi, sia riguardo alla Chiesa Cattolica e al diritto canonico 2, sia in 1 F. RUFFINI, La libertà religiosa: storia dell idea, Torino 1911, rist. Bologna 1992, p. 7. Dello stesso autore, si vedano anche La libertà religiosa come diritto pubblico subiettivo, Torino 1924, rist. Bologna Sul magistero di Ruffini sul tema, cfr. F. TESSITORE, Note su Francesco Ruffini e le sue interpretazioni della libertà religiosa, in La libertà religiosa, a cura di M. TEDESCHI, 3 voll., I, Soveria Manelli 2002, pp Si vedano al riguardo P.A. D AVACK, s.v. Libertà religiosa. a) Diritto canonico, in Enciclopedia del diritto, XXIV, Milano 1974, pp ; P. PICOZZA, P. COLELLA, Libertà e religione nella Chiesa cattolica, in Teoria e prassi delle libertà di religione, Bologna 1975, pp ; P. COLELLA, La libertà religiosa nell ordinamento canonico, Napoli 1979; S. BERLINGÒ, Continuo e discontinuo cattolico a proposito della libertà religiosa: dalla Dignitatis Humanae al magistero di Papa Wojtyla, in Studi in onore di Piero Bellini, I, Soveria Mannelli 1999, pp ; P. COLELLA, La libertà religiosa nell ordinamento canonico (a trentasei anni dalla Dignitatis Humanae), in La libertà religiosa, a cura di M. TEDESCHI, 3 voll., II, cit., pp ; R. ASTORRI, La progressiva acquisizione del diritto di libertà di

10 10 Premessa relazione al diritto interno dei culti protestanti 3. Vengono, peraltro, esaminate le impostazioni di fondo e l evoluzione dell atteggiamento delle confessioni, e specialmente della Chiesa Cattolica, nei confronti del riconoscimento della libertà religiosa nel periodo considerato. Si tratta di un riferimento necessario, poiché tali concezioni, come si vedrà, hanno avuto non poche conseguenze sul piano dell effettivo riconoscimento di questo diritto nel nostro Paese. Gli aspetti più propriamente tecnico-giuridici del tema, peraltro ampiamente studiati in tempi passati e recenti 4, sono trattati per sommari coscienza e di scelta religiosa nella dottrina canonistica italiana, in La libertà religiosa tra tradizione e moderni diritti dell uomo. Le prospettive delle religioni, Torino 2003, pp ; L. MISTÒ, La Dignitatis Humanae : nuovo modello per la libertà religiosa, «Ephemerides iuris canonici», 2011, 1, pp Cfr. in proposito G. PEYROT, Libertà e religione nelle chiese evangeliche, in Teoria e prassi delle libertà di religione, cit., pp ; P. RICCA, Protestantesimo storico e libertà religiosa, in La libertà religiosa, a cura di M. TEDESCHI, 3 voll., II, cit., pp , B.B. BEACH, La libertà religiosa in una prospettiva non cattolica e con una attenzione particolare per i diritti e i problemi delle Chiese minoritarie, «Coscienza e libertà», 40, 2006, pp La letteratura sul tema è vastissima. Si vedano, oltre ai succitati studi, G. CATALANO, Il diritto di libertà religiosa, Milano 1957; A. RAVÀ, Contributo allo studio dei diritti individuali e collettivi di libertà religiosa nella Costituzione italiana, Milano 1959; P. FEDELE, La libertà religiosa, Milano 1963; P. PAVAN, Libertà religiosa e pubblici poteri, Milano 1965; A.C. JEMOLO, s.v. Religione (libertà di), in Novissimo Digesto italiano, XV, Torino 1968, pp ; P. DE LUCA, Il diritto di libertà religiosa nel pensiero costituzionale ed ecclesiastico contemporaneo, Padova 1969; P.A. D AVACK, s.v. Libertà religiosa. a) Diritto ecclesiastico, in Enciclopedia del diritto, XXIV, Milano 1974, pp ; P. BELLINI, Libertà dell uomo e fattore religioso nei sistemi ideologici contemporanei, in Teoria e prassi delle libertà di religione, cit., pp ; C. CARDIA, Società moderna e diritti di libertà, Ibidem, pp ; L. GUERZONI, Libertà religiosa ed esperienza liberaldemocratica, Ibidem, pp ; Gli strumenti costituzionali per l esercizio della libertà religiosa, a cura di R. COPPOLA, Milano 1982; G. DALLA TORRE, s.v. Libertà religiosa, in Dizionario delle idee politiche, a cura di E. BERTI, G. CAMPANINI, Roma 1993, pp ; L. MUSSELLI, s.v. Libertà religiosa e di coscienza, in Digesto delle discipline pubblicistiche, IX, 1994, pp ; G. CATALANO, Libertà religiosa e diritti fondamentali nelle società pluralistiche, «Il diritto ecclesiastico», 108, 1997, I, pp ; P. CAVANA, Libertà religiosa e ordinamenti democratici. Criteri per una legislazione, «Il diritto ecclesiastico», 111, 2000, 1, pp ; P. DI MARZIO, Contributo allo studio del diritto di liberta religiosa, Napoli 2000; ID, Profili contemporanei di un diritto antico: la libertà religiosa, in La libertà religiosa, a cura di M. TEDESCHI, 3 voll., I, Soveria Manelli 2002, pp ; F. FINOCCHIARO, Il positivismo giuridico all esame di libertà e uguaglianza del fattore religioso, Ibidem, pp , A. FUCCILLO, La dimensione privatistica della libertà religiosa, Ibidem, pp ; M. TEDESCHI, I problemi attuali della libertà religiosa, Ibidem, pp. 9-30; S. FERLITO, Diritto soggettivo e libertà religiosa. Riflessioni per uno studio storico e

11 Premessa 11 cenni, mentre si cerca soprattutto di tratteggiarne l evoluzione storicogiuridica, nel tentativo di dipanare il groviglio di quelli che il più importante allievo di Ruffini, Arturo Carlo Jemolo, sin dal titolo di una sua celebre opera, aveva icasticamente definito i «problemi pratici della libertà» 5. Si allude a quei nodi problematici che vanno considerati non solo nel loro aspetto formale, ma anche nella concretezza della vita giuridica, a livello amministrativo e giurisprudenziale. Il diritto di libertà religiosa, infatti, deve essere studiato anche nella sua pratica attuazione, al di là dei riconoscimenti e (dis)conoscimenti normativi, alla luce delle complesse e cangianti dinamiche della società civile, di cui lo Stato è solo un «aspetto», che non la «esaurisce», così come «il diritto non esaurisce la serie delle norme che operano in seno a quella società» 6. E limitare l esame della realtà alla sua entità normativa, trascurando la realtà sociale, impedisce di verificare se la disciplina giuridica corrisponda effettivamente alle istanze di libertà 7. La periodizzazione scelta per la trattazione segue i principali snodi della politica ecclesiastica italiana, dall affermazione confessionista in senso cattolico dello Statuto albertino al progressivo affermarsi della tolleranza e della libertà religiosa nel periodo liberale, dalla riconfessionalizzazione dello Stato attuata dal regime fascista, con i Patti del 1929 e la coeva legge sui culti ammessi, fino alla fine della seconda guerra mondiale. Si passa successivamente all analisi del periodo che va dalla genesi della Costituzione repubblicana, con il suo ampio riconoscimento della libertà religiosa, alle sentenze in materia della Corte Costituzionale nella seconda metà degli anni Cinquanta, che danno una prima incisiva attuazione ai principi sanciti dalla Carta. Si affronta, poi, il lasso di tempo che conduce dal Concilio Vaticano II, con i suoi innovativi insegnamenti in tema di libertà religiosa e di rapporti tra Chiesa e comunità politica, all accidentato cammino della revisione concordataria del 1984, e al contestuale avvio della stagione delle intese con le confessioni diverse dalla cattolica. Si giunge così, nell ultima parte del concettuale, Napoli 2002; C. MIRABELLI, s.v. Religione (libertà di), in Il diritto Enciclopedia giuridica del Sole 24 ore, Milano 2007, XIII, pp ; S. BRICCOLA, Libertà religiosa e res publica, Padova 2009; D. LOPRIENO, La libertà religiosa, Milano 2009; Diritto e religione in Italia. Rapporto nazionale sulla salvaguardia della libertà religiosa in regime di pluralismo confessionale e culturale, a cura di S. DOMIANELLO, Bologna A.C. JEMOLO, I problemi pratici della libertà, Milano Ibidem, pp In tal senso S. LARICCIA, La libertà religiosa nella società italiana, cit., pp. 317.

12 12 Premessa lavoro, a riflettere sui problemi dell oggi e del domani della libertà religiosa, in una società profondamente mutata, e in un contesto di pluralismo religioso e culturale sempre più accentuato, nel passaggio dal vecchio al nuovo secolo.

13 Capitolo primo La libertà religiosa nello Stato liberale e durante il fascismo 1.1 Dallo Statuto Albertino alla Conciliazione del Dal Risorgimento alla crisi dello Stato liberale L art. 1 dello Statuto albertino del 4 marzo , che sarà poi legge fondamentale dello Stato italiano fino al 1948, proclama la religione cattolica apostolica e romana «sola religione dello Stato», attribuendo agli altri culti la qualifica di «tollerati conformemente alle leggi». La norma, introdotta per la ferma volontà dello stesso Carlo Alberto 9, riproduce quasi letteralmente, anche se con un contenuto più liberale, gli artt. 1 («la Religione Cattolica, Apostolica e Romana è la sola religione dello Stato») e 3 («gli altri culti attualmente esistenti nello Stato sono semplicemente tollerati secondo gli usi e i regolamenti speciali che li riguardano») del codice civile albertino del La disposizione è meno dura per i culti acattolici rispetto alla formula utilizzata dalla quasi coeva Costituzione napoletana dell 11 febbraio Sulla genesi e la portata di questa disposizione, si vedano D. JAHIER, Il 1º articolo dello Statuto e la libertà religiosa in Italia, Torino-Genova 1925; A. SINI, La religione dello Stato, in Studi per la revisione del Concordato, Padova 1970, pp Più in generale, sulla libertà religiosa in epoca liberale, cfr. I. RIGNANO, Della eguaglianza civile e della libertà dei culti secondo il diritto pubblico del Regno d Italia, Livorno 1885; F. SCADUTO, Guarentigie pontificie e relazioni fra stato e chiesa: legge 13 maggio 1871: storia, esposizione e giurisprudenza, critica, documenti, bibliografia,torino 1889; A. BORTOLAZZI, La tolleranza dei culti acattolici negli Stati sardi e nel Regno d Italia, «Il diritto ecclesiastico», 72, 1961, 1, pp ; G. PEYROT, La legislazione sulle confessioni religiose diverse dalla cattolica, in La legislazione ecclesiastica, Atti del convegno celebrativo del centenario delle leggi amministrative di unificazione, Vicenza 1967, pp ; G. LONG, Le confessioni «diverse dalla cattolica». Ordinamenti interni e rapporti con lo Stato, Bologna 1991, pp ; F. DE GREGORIO, La legislazione sardo-piemontese e la reazione cattolica, Soveria Mannelli 1999; G. LEZIROLI, Le radici del malessere: dalla Libertas Ecclesiae alla libertà di religione. L interpretazione liberale del confessionismo di Stato e la legislazione successiva, in Studi in onore di Francesco Finocchiaro, II, Padova 2000, pp ; P. LILLO, I limiti all esercizio della libertà religiosa nell Italia liberale, «Quaderni di diritto e politica ecclesiastica», 20, 2003, 1, pp Al Consiglio di Conferenza, che aveva il compito di redigere la Carta, il Sovrano raccomandava che «qualunque fosse il sistema da scegliere, si mantenesse intatta l autorità della religione cattolica, non meno della dignità del Paese».

14 14 Capitolo primo (art. 3: «l unica religione dello Stato sarà sempre la cristiana Cattolica Apostolica Romana, senza che possa essere mai permesso l esercizio di alcuna altra religione»), ma meno liberale dell art. 1 dello Statuto di Leopoldo II di Toscana (del 15 febbraio 1848), secondo cui, se il cattolicesimo è pur sempre religione di Stato, gli altri culti sono «permessi», e non semplicemente tollerati, «conformemente alle leggi». Occorre anche ricordare che lo «Statuto Fondamentale pel Governo Temporale degli Stati della Chiesa», emanato da Pio IX il 14 marzo 1848, prevedeva che la «professione della Religione cattolica», fosse «condizione necessaria pel godimento dei diritti politici nello Stato», mentre la Costituzione della Repubblica romana del , pur nella sua brevissima vita, aveva proclamato il «principio fondamentale» secondo il quale «dalla credenza religiosa non dipende l esercizio dei diritti civili e politici» (VII), riconoscendo nel contempo al «Capo della Chiesa Cattolica» tutte le «guarentigie necessarie per l esercizio indipendente del potere spirituale» (VIII). Il conte di Cavour, che di lì a poco sarebbe divenuto il maggiore protagonista della politica piemontese fino all Unità d Italia, qualche tempo prima dell emanazione dello Statuto albertino, nel febbraio del 1848, aveva scritto alla cugina De la Rive: «J espère que notre Charte consacrera le principe de la liberté religieuse. S il en était autrement, je ne renierai pas ce principe que j ai professé toute ma vie (...)» 11. La posizione di Cavour a favore della libertà religiosa trova singolare consonanza con quella di Vincenzo Gioberti che, nelle pagine del Primato morale e civile degli italiani 12, si era compiaciuto che i sovrani italiani si mostrassero tolleranti verso le minoranze religiose, non «per motivi di opportunità politica», ma «perché mossi da sincero rispetto verso il principio sacrosanto della libertà delle coscienze». 10 Per approfondimenti cfr. S. LARICCIA, La Costituzione della repubblica romana del 1849, «Giurisprudenza costituzionale», 1999, pp La lettera è citata in L. LUZZATTI, La religione nel diritto costituzionale italiano, «Nuova Antologia», 169, 1914, p V. GIOBERTI, Del primato morale e civile degli italiani, vol. I, p. 286, in Opere di V. Gioberti, vol. XI, Napoli-Torino Cfr. sul punto A. TALAMANCA, Confessionismo, tolleranza e libero esercizio del culto al vaglio del Consiglio di Stato del Regno sardo, in Studi in onore di Piero Bellini, II, Soveria Mannelli 1999, pp

15 La libertà religiosa nello Stato liberale e durante il fascismo 15 Del resto, anche Pellegrino Rossi 13, nel suo corso di diritto costituzionale 14, aveva annoverato la libertà religiosa tra le «libertés spéciales très-précieuses» 15, e aveva sottolineato l importanza di garantire non solo la «tolérance», ma anche l «égale protection des cultes devant la loi» 16. E il celebre giurista toscano Francesco Forti 17, nelle sue Istituzioni Civili 18, aveva sostenuto che la «civil tolleranza», fosse da considerare «debito di carità e di giustizia rigorosa», che le leggi devono fortemente mantenere «quando anche le opinioni popolari le fosser contrarie»; a suo parere, infatti, la «libertà di culto oggimai anziché pericolosa per la religione e per lo Stato, sarebbe all una ed all altro sommamente favorevole». Dopo la concessione dello Statuto, non sorprende quindi che Cavour si dichiari alquanto deluso dal mancato riconoscimento costituzionale della piena «libertà dei culti», principio che, a suo avviso, non dovrebbe essere introdotto «nella costituzione di un popolo altamente civile» per «via indiretta», ma proclamato come «una delle basi fondamentali del patto sociale» 19. Il futuro statista esprime, tuttavia, l augurio che l art. 1 possa risolversi in pratica in un «semplice omaggio reso alla religione cattolica» 20. Tale auspicio cavourriano trova, a ben guardare, riscontro nella realtà. Infatti, la chiara affermazione confessionista della disposizione, peraltro temperata dal riconoscimento statutario del principio di eguaglianza (art. 13 Il celebre politico, giurista ed economista, nato a Carrara nel 1787, fu, come è noto, incaricato da Pio IX (nel settembre 1848) di presiedere il governo dello Stato Pontificio, e venne assassinato a Roma nel novembre del P. ROSSI, Cours de droit constitutionnel professé à la Faculté de droit de Paris, (post., 4 voll.), Paris Ibidem, II, p Ibidem, I, pp. 78 e ss. 17 Nato a Pescia (PT) nel 1806, giornalista e magistrato, morto a Firenze nel Per approfondimenti cfr. Tra due patrie. Un antologia degli scritti di Francesco Forti (con un appendice di lettere a cura di A. CHIAVISTELLI), a cura di L. MANNORI, Firenze F. FORTI, Libri due delle Istituzioni Civili accomodate all uso del foro, (post, 2 voll.), Firenze 1841, II, pp. 26 e ss. 19 Cfr. «Il Risorgimento», 10 marzo Cfr. sul punto D. JAHIER, Il 1º articolo dello Statuto e la libertà religiosa in Italia, cit., pp. 8-9; G. PEYROT, La legislazione sulle confessioni religiose diverse dalla cattolica, cit., p. 530; A. SINI, La religione dello Stato, cit., p «Il Risorgimento», 10 marzo 1848, cit.

16 16 Capitolo primo 24) 21, non impedisce un coevo sviluppo della legislazione nel senso dell uguaglianza dei cittadini a prescindere dalla loro appartenenza confessionale. Già qualche settimana prima dell emanazione della costituzione, nel febbraio 1848, le «lettere patenti» del Sovrano emancipavano i Valdesi 22, mentre alla fine di marzo dello stesso anno vengono riconosciuti i diritti civili, e in aprile l accessibilità alle cariche militari, agli Ebrei 23. Tuttavia, le patenti albertine prevedono, con quella che in ambienti valdesi è definita una «sciagurata riserva», che «nulla è innovato quanto all esercizio del ( ) culto ed alle scuole» 24. Alla convocazione del primo Parlamento subalpino, nell indirizzo di risposta al discorso della Corona, i deputati esprimono il «vivo desiderio» che la «proclamata uguaglianza dei cittadini al cospetto della legge politica e civile sia considerata un diritto, una verità per tutti, senza distinzione di culto» 25. Sulla base di tale indicazione, come è noto, il 19 giugno 1848, la legge Sineo 26, volendo «togliere ogni dubbio sulla capacità civile e politica dei cittadini che non professano la religione cattolica», stabilisce, nel suo articolo unico, che «la differenza di culto non forma eccezione al godimento dei diritti civili e politici ed alla ammissibilità alle cariche civili e militari». Si tratta di una chiara affermazione di eguaglianza dei cittadini, quale che sia il loro status religionis, con una formula aperta anche ad altri e nuovi culti rispetto ai due precedentemente emancipati. 21 La norma così recitava: «Tutti i regnicoli, qualunque sia il loro titolo o grado, sono eguali dinanzi alla legge. Tutti godono egualmente i diritti civili e politici e sono ammissibili alle cariche civili e militari, salve le eccezioni determinate dalle leggi». 22 Cfr. sul punto A. BORTOLAZZI, La tolleranza dei culti acattolici negli Stati sardi e nel Regno d Italia, cit., p. 98. Prima dell emancipazione di Carlo Alberto, un editto del 1814 di Vittorio Emanuele I vietava ai Valdesi l esercizio del culto fuori dalle valli, l insegnamento pubblico e privato, l apertura di templi, la propaganda e il proselitismo, il conseguimento dei gradi accademici, e l accesso alle cariche civili e militari. Si veda in proposito A. TALAMANCA, Confessionismo, tolleranza e libero esercizio del culto al vaglio del Consiglio di Stato del Regno sardo, cit., pp Cfr. A.C. JEMOLO, Chiesa e Stato in Italia negli ultimi cento anni, Torino 1948, p Cfr. sul punto G. PEYROT, L intesa per la disciplina dei rapporti tra lo Stato e le Chiese rappresentate dalla Tavola Valdese, in Il Concordato, «I problemi di Ulisse», 1980, p Cfr. L. LUZZATTI, La religione nel diritto costituzionale italiano, cit., p Per un ampia ricostruzione della genesi parlamentare della legge in questione, si veda F. DE GREGORIO, La legislazione sardo-piemontese e la reazione cattolica, cit., pp Cfr. anche P. BELLINI, Saecolum Christianum. Sui modi di presenza della Chiesa nella vicenda politica degli uomini, Torino 1995, pp

17 La libertà religiosa nello Stato liberale e durante il fascismo 17 In occasione dell autorizzazione governativa all apertura di un tempio protestante a Nizza (1849), e di un tempio valdese a Torino (1851), si discute in Parlamento sul significato e la portata del principio statutario di «tolleranza» 27. Il senatore Menabrea critica il Governo, affermando che, in base all art. 1, solo il culto cattolico può essere esercitato pubblicamente. La maggioranza della Camera, invece, approva le autorizzazioni e ritiene che gli acattolici, pur non godendo di privilegi e aiuti statali come la Chiesa cattolica, abbiano senz altro diritto al libero (e pubblico) esercizio del culto. Anche il Ministro degli Interni Galvagno si pronuncia a favore dell apertura del tempio, affermando che «se si tollera il culto», è necessario garantirne anche l «esercizio», e devono pertanto «permettersi i mezzi coi quali questo esercizio abbia luogo» 28. Il Consiglio di Stato piemontese, dal canto suo, offre una lettura più rigida dell art. 1 dello Statuto, affermando, in un parere del , che la tolleranza, dovendosi correlare al confessionismo statale, «trovasi di necessità vincolata alle restrizioni imposte o da imporsi nell interesse della religione di Stato». Su tali basi, viene negata l autorizzazione ad istituire una scuola con annesso convitto e di destinarla anche agli acattolici, poiché le lettere patenti di Carlo Alberto hanno «schiuso agli acattolici l adito alle pubbliche scuole», ma non hanno loro attribuito «alcun diritto ad essere ammessi nei convitti». A partire dal 1849, si prospetta una legislazione specifica per Valdesi ed Ebrei. Tuttavia, mentre questi ultimi, dopo qualche anno, accedono ad una regolamentazione particolare (la legge Rattazzi del 1857) 30, i Valdesi, come tutte le altre confessioni protestanti via via emergenti, anche per una loro precisa scelta politica di tipo separatista, restano nell ambito del diritto 27 Cfr. sul punto D. JAHIER, Il 1º articolo dello Statuto e la libertà religiosa in Italia, cit., pp. 13 e ss. 28 Si veda sul punto A. TALAMANCA, Confessionismo, tolleranza e libero esercizio del culto al vaglio del Consiglio di Stato del Regno sardo, cit., pp Su tale parere dell Adunanza generale del Consiglio di Stato dell 8 febbraio del 1851, cfr. A. TALAMANCA, Confessionismo, tolleranza e libero esercizio del culto al vaglio del Consiglio di Stato del Regno sardo, cit., pp In un precedente parere del 17 dicembre 1850, il Consiglio di Stato aveva autorizzato l istituzione di un asilo destinato ai soli cattolici, in quanto «lo scopo principale di cosifatti istituti essendo l educazione religiosa dei fanciulli, non si potrebbe permettere senza inconvenienti la promiscuità dei culti, ma esclusiva di necessità dovrebbe essere la religione di Stato» (Ibidem, p. 675). 30 Cfr. in proposito G. LONG, Le confessioni «diverse dalla cattolica», cit., pp

18 18 Capitolo primo comune 31. Particolarmente importante in tal senso è una dichiarazione della Tavola valdese del settembre , per la quale la chiesa valdese «deve amministrarsi in modo assolutamente indipendente secondo i suoi principi, nei limiti del diritto comune», e considera ogni intervento speciale dello Stato in materia come un tentativo di distruzione della chiesa stessa. Nell ottobre 1860, un decreto di Garibaldi, in qualità di dittatore della Sicilia 33, dichiara nullo l exequatur alla bolla di Benedetto XIV Etsi pastoralis (1742), che conteneva limitazioni al rito greco praticato nelle comunità di origine greco-albanese. Il provvedimento garibaldino garantisce ai «greco albanesi», piena libertà nell «esercizio del culto orientale», sulla base della «libertà di coscienza, conquista dei tempi nuovi», garantita a tutti i cittadini dallo «Statuto Costituzionale del Regno italiano». Come è noto, la politica ecclesiastica del Piemonte prima, e dello Stato unitario dopo il , è fortemente condizionata dal suo conflitto con la Chiesa Cattolica, che culmina nella legislazione eversiva dell asse ecclesiastico (con successive leggi del 1855, del 1859, del 1866, e del 1867) 35, nella debellatio dello Stato pontificio con il conseguente sorgere della questione romana (1870) 36, e nel non expedit (1874) Per più ampie notizie, si vedano A. BORTOLAZZI, La tolleranza dei culti acattolici negli Stati sardi e nel Regno d Italia, cit., pp ; G. PEYROT, La legislazione sulle confessioni religiose diverse dalla cattolica, cit., pp ; G. LONG, Le confessioni «diverse dalla cattolica», cit., pp Cfr. G. LONG, Le confessioni «diverse dalla cattolica», cit., p Decreto dittatoriale, 12 ottobre 1860, n. 283, in Codice ecclesiastico, a cura di A. BERTOLA, A.C. JEMOLO, Padova 1937, pp Sulla politica ecclesiastica di Garibaldi nel Regno di Napoli, si veda D. ARRU, La legislazione ecclesiastica della dittatura garibaldina, Roma Resta fondamentale in materia il contributo di A.C. JEMOLO, Chiesa e Stato in Italia negli ultimi cento anni, cit., pp Si veda anche ID, Chiesa e Stato in Italia dall unificazione agli anni settanta, Torino 1977, pp Sull argomento, cfr. F. DE GREGORIO, La legislazione sardo-piemontese e la reazione cattolica, cit.; F. FRANCESCHI, La condizione degli enti ecclesiastici in Italia nelle vicende politico-giuridiche del XIX secolo, Napoli In generale, sulla questione romana, si vedano A. PIOLA, La questione romana nella storia e nel diritto, Padova 1931; A. C. JEMOLO, La questione romana, Milano 1938; V. DEL GIUDICE, La questione romana, Roma, 1947; A. MARTINI, Studi sulla questione romana e la Conciliazione, Roma 1963; F. MARGIOTTA BROGLIO, Italia e Santa Sede dalla Grande Guerra alla Conciliazione. Aspetti politici e giuridici, Bari 1966; G. B. VARNIER, Gli ultimi governi liberali e la questione romana ( ), Milano 1976.

19 La libertà religiosa nello Stato liberale e durante il fascismo 19 Già nel decennio precedente all unificazione, le leggi Siccardi (1850) 38 avevano espunto dalla legislazione sardo-piemontese il foro ecclesiastico e le penalità per un certo numero di feste religiose, e introdotto l autorizzazione agli acquisti dei beni stabili per gli enti e corpi morali, soprattutto per limitare la c.d. manomorta degli enti ecclesiastici. Nell agosto del (legge n. 777), era stata soppressa la Compagnia di Gesù, di cui veniva «vietata ogni adunanza in qualunque numero di persone» (art. 1), con l esilio per i gesuiti non regnicoli e il diniego della stessa libertà di riunione, in contrasto con i principi garantiti dallo Statuto. Dopo la proclamazione del Regno d Italia, l introduzione del matrimonio civile (nel codice Pisanelli del 1865), la laicizzazione dell istituto del giuramento, che non impegna più la coscienza individuale dinanzi a Dio (1876), e la deconfessionalizzazione degli istituti di beneficenza (1890) 40, tendono a ridurre gli indici di confessionismo in senso cattolico nell ordinamento 41. Quanto all istruzione 42, la legge Casati (1859) aveva sottratto gli istituti scolastici alla dipendenza organica delle autorità ecclesiastiche, ma aveva mantenuto il carattere obbligatorio dell insegnamento della religione cattolica 43. La legge Coppino (1877), proseguendo nel processo di laicizzazione, elimina l insegnamento religioso dalle scuole secondarie, ma, per effetto di pronunce del Consiglio di Stato 44 e di successivi regolamenti, la religione cattolica non scompare dall orizzonte delle scuole elementari 45. In 37 Sul non expedit, cfr. F. TAMBURINI, Il «Non expedit» negli atti della S. Penitenzieria apostolica ( ), «Rivista di storia della Chiesa in Italia», 1987, pp. 118 e ss. 38 Sull argomento, si veda C. MAGNI, I Subalpini e il Concordato. Studio storico-giuridico sulla formazione delle leggi Siccardi, 2 ed., Padova Cfr. sul punto C. CARDIA, Risorgimento e religione, Torino 2011, pp Sulle opere pie, si veda in generale Enti di assistenza ed enti ecclesiastici ( ). Una ricerca di legislazione, dottrina, prassi amministrativa e giurisprudenza, a cura di L. SPINELLI, Modena In tal senso P. LILLO, I limiti all esercizio della libertà religiosa nell Italia liberale, cit., pp In generale, sull argomento, si veda A. TALAMANCA, Libertà della scuola e libertà nella scuola, Padova 1975, pp. 114 e ss. 43 Cfr. C. CARDIA, Manuale di diritto ecclesiastico, Bologna 1996, p Si vedano le sentenze del Consiglio di Stato del 7 maggio 1878, e del 13 marzo 1891, per le quali ogni Comune è in obbligo di far impartire l insegnamento quando i padri di famiglia lo richiedano. Cfr. C. CARDIA, Risorgimento e religione, cit., p C. CARDIA, Manuale di diritto ecclesiastico, cit., p. 415.

20 20 Capitolo primo particolare, per il regolamento del 6 febbraio 1908, qualora la maggioranza del Consiglio comunale sia favorevole, l insegnamento della religione è tenuto a cura del Comune; in caso contrario, è impartito a cura dei padri di famiglia che lo richiedano, in locali a ciò adibiti. Di fatto, in quasi tutte le scuole elementari del Regno, viene insegnata la religione cattolica. Tra le disposizioni più specificamente rilevanti in tema di libertà religiosa, può senz altro segnalarsi l art. 2 (ultimo comma) della legge delle guarentigie del 1871, secondo cui «la discussione in materia religiosa è pienamente libera». Se pure riferita principalmente alla religione cattolica, la norma viene interpretata in modo da ricomprendervi tutti i culti 46. L importanza della norma è accresciuta dalla circostanza che il Consiglio di Stato, con un parere del 2 marzo 1878, annoveri la legge del 1871 tra quelle costitutive e fondamentali dello Stato. Sempre in occasione del dibattito in vista dell approvazione della legge delle guarentigie 47, la Camera approva un ordine del giorno proposto da Pasquale Stanislao Mancini 48, secondo cui «l abolizione delle istituzioni preventive e di ogni ingerenza governativa nell esercizio del culto e della libertà religiosa sarà mantenuta ed applicata a profitto di tutti i culti professati nello Stato». Si tratta, per Mancini, di un esigenza di «giustizia», poiché le garanzie «a scopo di libertà» non devono costituire un «privilegio esclusivo» del culto cattolico, ma essere estese «imparzialmente a tutti i culti», in nome del «sacro diritto delle minoranze» e delle «libertà degli individui». La Camera stessa, però, respinge un ordine del giorno di Mauro Macchi che proponeva di sostituire la proclamazione statutaria della religione di Stato, con il principio di libertà religiosa. A tal proposito, il Presidente del Consiglio Lanza afferma che l art. 1 dello Statuto «non porta nessun danno alla libertà della coscienza», e dunque non vi è alcuna «necessità» di «sopprimere questo innocentissimo articolo, il quale fin qui non ha dato disturbo a nessuno». Anche per Marco Minghetti 49, «l interpretazione dell articolo 1 dello Statuto introdotta nei Codici e nelle altre leggi» non si 46 Si veda sul punto A. SINI, La religione dello Stato, cit., p Il dibattito è riportato in Italia, Roma e Papato nelle discussioni parlamentari dal 1860 al 1871, a cura di B. MUSSOLINI, Roma Cfr. sul punto G. PEYROT, La legislazione sulle confessioni religiose diverse dalla cattolica, cit., p Sul pensiero di Minghetti sulla libertà religiosa, si veda G. CAPUTO, La libertà della chiesa nel pensiero di Marco Minghetti, Milano 1965.

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