UNIVERSITA DEGLI STUDI DI L AQUILA Facoltà di Scienze della Formazione

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1 Regolamento Didattico di Corso di Laurea SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA ARTICOLO 1 Istituzione TABELLA XXIII La istituisce il Corso di Studio in Scienze della formazione primaria, afferente alla Tabella XXIII disciplinata dal D.P.R. 31 luglio 1996, n Il Corso di Studio è preordinato alla formazione culturale e professionale degli insegnanti della scuola dell Infanzia e della scuola primaria, in relazione alle norme del relativo stato giuridico. Il Corso di Studio in Scienze della formazione primaria si articola nei seguenti indirizzi: 1. scuola dell infanzia; 2. scuola primaria ARTICOLO 2 Consiglio Didattico di Corso di Studio 1. Per il corso di Laurea è attivato è costituito un Consiglio Didattico, formato dai professori di prima e seconda fascia, dai ricercatori che la Facoltà assegna, su indicazione dei ricercatori medesimi, ai settori didattici di appartenenza dei ricercatori, attivati nel Corso di studio; dai ricercatori con affidamento e supplenza di un insegnamento del Corso di Studio, compreso il corso di specializzazione del sostegno, da una rappresentanza, pari a due unità, degli studenti iscritti al Corso (art. 3, comma 3, Regolamento di Facoltà) e da due rappresentanti degli insegnanti distaccati all Università,, (Tutor). Al Consiglio possono partecipare, su invito, tutti i docenti supplenti o a contratto coinvolti nelle attività didattiche di indirizzo. 2. Il Consiglio è presieduto da un Presidente eletto tra i professori di ruolo dai professori di ruolo e dai ricercatori della Facoltà di scienze della Formazione che afferiscono al Consiglio, dura in carica tre anni ed è rieleggibile immediatamente una sola volta. L elezione si svolge a scrutinio segreto ed in prima votazione a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. Il Presidente ha la responsabilità del funzionamento del Consiglio, ne convoca le riunioni ordinarie e straordinarie e relaziona alla Facoltà sulle attività didattiche e di tirocinio svolte all interno del corso. 3. Il Consiglio didattico svolge i seguenti compiti: a) propone il Regolamento Didattico del Corso di Studi; b) formula gli obiettivi formativi specifici del Corso, indica i percorsi formativi adeguati a conseguirli e assicura la coerenza didattica ed organizzativa dei vari curricula proposti dall Ordinamento; c) propone i requisiti di ammissione al Corso di Studio e, ove necessario, ne stabilisce le modalità di verifica; d) progetta eventualmente attività formative propedeutiche ed integrative finalizzate al recupero, dei crediti relativi agli esami, ai tirocini ed ai laboratori ai sensi dell art. 10; e) Cura lo svolgimento delle attività didattiche e di tirocinio fissate dal Regolamento; verifica e sovrintende all attività didattica programmata, segnalando al Preside eventuali inadempienze da parte del personale docente; f) Predispone, con la collaborazione dei Dipartimenti, la fruizione da parte degli studenti degli strumenti didattici essenziali per lo svolgimento di determinate attività formative previste dall Ordinamento; 1

2 g) Studia, nelle forme adeguate, un equilibrata gestione dell attività didattica, in particolare con un attento controllo della regolamentazione degli orari e della fruizione delle strutture per evitare dannose sovrapposizioni delle lezioni e delle altre attività formative; h) Esamina ed approva nei termini indicati dall Amministrazione i piani di studio proposti dagli studenti entro le normative degli Ordinamenti didattici; i) Esamina ed approva, nei termini indicati dall Amministrazione, le pratiche di trasferimento degli studenti, regolamentazione della mobilità studentesca e riconoscimento degli studi compiuti all estero; j) Valuta, nei termini indicati dall Amministrazione, le domande di iscrizione ad anni di corso successivi al primo; k) Cura la corrispondenza tra la durata legale e quella reale degli studi, assicurando attraverso adeguate attività tutoriali la risposta degli studenti all offerta didattica e controllando l entità del lavoro di apprendimento a carico dello studente in relazione alle finalità formative previste dall Ordinamento; l) Verifica i crediti acquisiti dagli studenti sulla base dei contenuti; m) Indice almeno una riunione l anno, con tutti gli afferenti, per la programmazione didattica ed almeno una riunione l anno, con tutti gli afferenti, per la valutazione dei risultati degli esami e delle altre prove di verifica e, nel complesso, della produttività della didattica, allo scopo di progettare eventuali interventi di recupero ed assistenza didattica nelle forme previste dall art. 10, co. 3, Regolamento di Facoltà; n) Determina le modalità dell eventuale riconoscimento di crediti formativi universitari per attività formative non direttamente dipendenti dall Università. o) Stabilisce convenzioni con le scuole dell infanzia e primarie, su tutto il territorio nazionale, per lo svolgimento dei tirocini; p) Stabilisce eventuali convenzioni, anche occasionali con semplici protocolli d intesa approvati dal Consiglio di Facoltà, con Enti ed Associazioni per lo svolgimento delle attività laboratoriali; 4. Per le funzioni di coordinamento tra i diversi indirizzi attivati ed il loro raccordo con la Facoltà, previa decisione del Consiglio, può essere istituita una Giunta di Corso di Laurea costituita dai rappresentati degli Indirizzi e del corso di sostegno i quali eleggono tra loro il Presidente della Giunta 5. Le disposizioni degli Ordinamenti didattici dei Corsi di Studio concernenti la coerenza tra crediti assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati, sono deliberate dal Consiglio di Facoltà acquisito, entro il termine imprescindibile di trenta giorni, il parere favorevole delle Commissioni didattiche di vigilanza di cui all art.13. Qualora il parere non sia favorevole, la deliberazione è rimessa al Senato Accademico. 6. In base ad apposite convenzioni tra l Università, proposte dal Consiglio didattico del Corso d Studio, ratificate dai Consigli di Facoltà ed approvate dal Senato accademico, il Corso di Studio può prevedere accordi con Corsi di Studio attivati presso altri Atenei per il riconoscimento di crediti universitari ivi acquisiti dagli studenti, allo scopo di realizzare percorsi formativi integrativi. ARTICOLO 3 Elezione dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Corso di Studio Le elezioni dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Corso di Studio sono disciplinate dal Regolamento per le Elezioni dei Rappresentanti degli Studenti nei Consigli di Corso di Studio della, emanato con D.R. n del ARTICOLO 4 Durata del Corso di Studio La durata normale del Corso di Studio è di quattro anni articolati in due indirizzi rispettivamente per la formazione degli Insegnanti della Scuola dell Infanzia e per la formazione degli Insegnanti della Scuola Primaria. Il primo biennio e comune ai due indirizzi ed in ciascun anno è mediamente prevista l acquisizione da parte dello studente di 60 crediti. Il 2

3 successivo biennio è distinto per i due indirizzi (Scuola dell Infanzia e Scuola Primaria) e per ciascun anno è mediamente prevista l acquisizione da parte dello studente di 60 crediti. Per conseguire la Laurea, lo studente deve aver acquisito un minimo di 240 crediti. I laureati in uno degli indirizzi del corso di laurea in Scienze della formazione primaria possono conseguire il titolo per l altro indirizzo con un ulteriore anno di studi. E previsto inoltre il semestre di specializzazione del sostegno che può essere frequentato dagli studenti che hanno acquisito almeno 120 crediti. Il corso di specializzazione viene svolto all interno di un anno accademico ed è diviso per i due indirizzi: Scuola dell Infanzia e Scuola Primaria. Gli specializzati in uno degli indirizzi possono conseguire il titolo per l altro indirizzo svolgendo solo le attività di tirocinio. Il corso di specializzazione può essere svolto anche dopo aver conseguito la Laurea. ARTICOLO 5 Obiettivi formativi specifici Il Corso di Laurea è progettato per garantire una preparazione teorico-pratica che possa essere spesa efficacemente nei diversi contesti dell insegnamento nelle Scuole dell Infanzia e Primaria. In linea generale i laureati di questo corso dovranno raggiungere i seguenti obiettivi: acquisire conoscenze teoriche e operative nel settore dell educazione e della formazione, relative alla conoscenza teorica, epistemologica e metodologica delle problematiche educative nelle loro diverse dimensioni, anche in relazione alle differenze di genere, di cultura, di condizione sociale e alle sfide delle società complesse nell era della globalizzazione; acquisire competenze didattiche, sia generali che specifiche relativamente alle diverse discipline; acquisire adeguate competenze e strumenti per la comunicazione e la gestione del gruppo classe acquisire adeguate conoscenze della lingua straniera, con le relative didattiche di insegnamento. acquisire cognizioni specifiche per lo svolgimento di attività didattiche a favore dei soggetti diversamente abili L introduzione alle mappe concettuali ed epistemologiche delle scienze dell educazione con particolare riferimento alla: pedagogia, didattica, sociologia, psicologia, ecc., ed il loro approfondimento costituiranno i momenti per fornire le competenze teoriche di ordine generale, che verranno contestualizzate e coniugate con le istanze di carattere più particolare legate agli ambiti professionali specifici entro cui si collocheranno i laureati: insegnamento scuola dell infanzia e scuola primaria. Tali competenze saranno quindi integrate dallo studio di una serie di discipline nei campi delle scienze, di quelle giuridiche, di quelle storico-artistiche, scientifico-naturalistiche, igienico-sanitarie che sono indispensabili, sia dal punto di vista dei contenuti sia dal punto di vista dei relativi metodi, per comprendere i processi di educazione e formazione e saperli adeguatamente progettare, orientare, realizzare e valutare. L organizzazione dell attività di tirocinio è volta all acquisizione di competenze professionali, ed è articolata in modo da favorire, anche attraverso opportuni momenti di tutoring interno, il massimo raccordo tra teoria e pratica. L attività laboratoriale è tesa all acquisizione, attraverso attività diversificate, di conoscenze e competenze specifiche. Impegno didattico e tirocinio L impegno didattico complessivo è di almeno ore, escluso il corso di specializzazione del sostegno, delle quali almeno 400 di tirocinio didattico. L attività didattica può essere organizzata in moduli: annuali o semestrali La didattica comprende attività teorico-formale, teorico-pratica con annessi laboratori didattici e tirocinio. Gli insegnanti di ruolo della scuola dell infanzia e primaria sono esonerati dalle attività di tirocinio. 3

4 Il tirocinio didattico, da svolgersi dal primo anno di corso nell ambito di una istituzione scolastica pertinente, comprende almeno 400 ore di insegnamento. Il tirocinio è svolto sotto la guida di un insegnante di scuola dell infanzia o primaria ovvero di un supervisore designato, con modalità previste da un apposita convenzione sottoscritta dall Università e dalle autorità scolastiche. Il regolamento didattico della struttura prevede gli opportuni raccordi tra il tirocinio didattico e gli insegnamenti ad esso collegabili. Al termine del tirocinio l insegnante supervisore esprime una valutazione positiva o negativa, anche sulla base di una relazione analitica redatta dallo studente, che sarà comunque valutata anche in sede di esame di laurea. In caso di valutazione negativa lo studente dovrà ripetere il tirocinio. Ambiti occupazionali previsti per i laureati I laureati in Scienze della formazione primaria potranno svolgere la professione di docenti di: 1) Scuola dell Infanzia 2) Scuola Primaria ARTICOLO 6 Tipologia ed obiettivi delle attività formative Per attività formativa s intende ogni attività organizzata o prevista dall Università al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, tra l altro, ai corsi di insegnamento, ai tirocini, ed ai laboratori, alle attività didattiche a piccoli gruppi, al tutorato, all orientamento, ai progetti, alle tesi, alle attività di studio individuale e di auto apprendimento. In particolare, costituisce obiettivo formativo del Corso di Laurea il seguente insieme di attitudini e di competenze caratterizzanti il profilo professionale dell insegnante della scuola dell infanzia e della scuola primaria, in relazione alle norme del relativo stato giuridico: a) ascoltare, osservare, comprendere gli allievi durante lo svolgimento delle attività formative; b) promuovere la costruzione dell identità personale, femminile e maschile, insieme all auto-orientamento; c) inquadrare, con mentalità aperta alla critica e alla interazione culturale, le proprie competenze disciplinari nei diversi contesti educativi; d) esercitare le proprie funzioni in stretta collaborazione con i colleghi, le famiglie, le autorità scolastiche, le agenzie formative, produttive e rappresentative del territorio; e) promuovere l innovazione nella scuola, anche in collaborazione con altre scuole e con il mondo del lavoro, verificare e valutare, anche attraverso gli strumenti docimologici più aggiornati, le attività di insegnamentoapprendimento e l attività complessiva della scuola; f) gestire la comunicazione con gli allievi e l interazione tra loro come strumenti essenziali per la costruzione di atteggiamenti, abilità, esperienze, conoscenze e per l arricchimento del piacere di esprimersi e di apprendere e della fiducia nel poter acquisire nuove conoscenze; g) organizzare il tempo, lo spazio, i materiali, anche multimediali, le tecnologie didattiche per fare della scuola un ambiente per l apprendimento di ciascuno e di tutti ARTICOLO 7 Requisiti di ammissione 1. Per essere ammessi al Corso di Studio occorre essere in possesso di un Diploma di Scuola Secondaria Superiore o di altro titolo di studio conseguito all estero, riconosciuto idoneo ai sensi delle Leggi vigenti. 2. In conformità a quanto stabilito dal Regolamento Didattico di Ateneo per l ammissione al Corso di Studi, agli studenti può essere richiesto il possesso ovvero l acquisizione di adeguati pre-requisiti culturali. A tal fine, il Consiglio 4

5 Didattico del Corso di Laurea definisce con apposite delibere le conoscenze iniziali richieste e determina le modalità di verifica delle stesse. 3. La mancanza di pre-requisiti dà luogo ad un debito formativo. 4. Per l'a.a. 2008/2009 il numero programmato e di 260. ARTICOLO 8 Crediti formativi universitari 1. L unità di misura del lavoro richiesto allo studente per l espletamento di ogni attività formativa prescritta dagli Ordinamenti didattici dei Corsi di studio per conseguire un titolo di studio universitario costituisce il credito formativo universitario. 2. Al credito formativo universitario, di seguito denominato credito, corrispondono, a norma dei Decreti ministeriali (art. 5, co.1, DM n. 509/99), 25 ore di lavoro per studente, comprensive di ore di lezione, di esercitazione, di laboratorio, di seminario e di altre attività formative richieste dagli Ordinamenti didattici, oltre le ore di studio e comunque di impegno personale necessarie per completare la formazione per il superamento dell esame oppure per realizzare le attività formative non direttamente subordinate alla didattica universitaria (tesi, progetti, tirocini, competenza linguistica e informatica, ecc.). Ai sensi dell art. 5 comma 1 del Regolamento Generale sull Autonomia, eventuali variazioni in aumento o in diminuzione delle predette ore per singole classi, entro il limite del 20 per cento, sono possibili, su richiesta delle Facoltà, esclusivamente in seguito a Decreto Ministeriale. 3. Ai sensi dell art. 5, comma 2 del Regolamento Generale sull Autonomia, la quantità di lavoro medio svolto in un anno da uno studente impegnato a tempo pieno negli studi universitari è fissata in 60 crediti. Il tempo riservato allo studio personale nelle diverse attività formative è definito secondo il seguente schema: a) Il tempo riservato allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale è pari al 70% dell impegno orario complessivo, per cui 1 credito equivale a 7,5 ore di lezione frontale; b) Per i seminari, le attività di laboratorio, le esperienze applicative in situazioni reali o simulate il tempo riservato allo studio personale è pari al 52% dell impegno orario complessivo, per cui 1 credito equivale a 12 ore di dette attività; c) Per le attività di cui all art. 10, co. 1, lettera f del DM 3 novembre 1999, n. 509 il tempo riservato allo studio individuale è pari al 20% dell impegno orario complessivo, per cui un credito equivale a 20 ore di dette attività. Studio personale Altre attività formative di tipo individuale Seminari Attività di Laboratorio Altre esperienze applicative Altre attività (DM 509/99 art. 10, co.1, lettera f) Tempo riservato allo studio personale 70% dell impegno orario complessivo 52% dell impegno orario complessivo 20% dell impegno orario complessivo CFU 1CFU=7,5 ore di lezione frontale 1 CFU=12 ore di lezione frontale 1 CFU= 20 ore di lezione frontale 4. I crediti previsti per gli esami di profitto o per le prove di idoneità sono acquisiti dallo studente a seguito di superamento della prova di verifica. 5

6 5. I crediti previsti per i laboratori e le altre attività di cui all art. 10, comma 1, lettera f), DM 509/99 sono acquisiti dallo studente a seguito della verifica della frequenza delle attività e/o del superamento di una verifica di profitto. 6. I crediti previsti per le attività di tirocinio sono acquisiti dallo studente a seguito della verifica della frequenza di tali attività. 7. Il riconoscimento totale o parziale dei crediti acquisiti da uno studente ai fini della prosecuzione degli studi in altro corso della stesa Università ovvero nello stesso o altro corso di altra Università, compete al Consiglio di Corso di Studio, con procedure e criteri predeterminati stabiliti nel Regolamento didattico di Ateneo. Il Consiglio didattico del Corso di Studio, in conformità a quanto stabilito dal Regolamento didattico di Ateneo, può prevedere forme di verifica periodica dei crediti acquisiti, al fine di valutarne la non obsolescenza dei contenuti conoscitivi, e il numero minimo di crediti da acquisire da parte dello studente in tempi determinati, diversificato per studenti impegnati a tempo pieno negli studi universitari o contestualmente impegnati in attività lavorative. Il Consiglio didattico del Corso di Studio, in ottemperanza a quanto deliberato dall Università, può riconoscere come crediti formativi universitari, secondo criteri predeterminati, le conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello postsecondario alla cui progettazione e realizzazione l Università abbia concorso. ARTICOLO 9 Tipologia ed articolazione degli insegnamenti e delle altre attività formative 1. Gli insegnamenti dei corsi possono essere articolati in moduli annuali o semestrali con l attribuzione di 4CFU per i corsi semestrali e 8 CFU per i corsi annuali. Per particolari esigenze didattiche un corso può essere diviso in due moduli con due distinte denominazioni e con due valutazioni. L articolazione in moduli dovrà essere proposta nella programmazione dell attività didattica di ogni anno accademico. 2. Oltre ai corsi di insegnamento ufficiali, che terminano con il superamento delle relative prove di esame, può essere prevista l attivazione di: laboratori, seminari, esercitazioni, esercitazioni di pratica informatica e altre tipologie di insegnamento, ritenute adeguate al conseguimento degli obiettivi formativi del Corso. Per ciascuna di tali tipologie di insegnamento dovranno essere indicati: a) l afferenza ad un settore scientifico-disciplinare o ad un ambito disciplinare definito; b) l assegnazione articolata di un adeguato quantitativo di crediti formativi universitari; c) il tipo di verifica del profitto che consente nei vari casi il conseguimento dei relativi crediti. 3. I corsi di insegnamento di qualsiasi tipologia e durata potranno essere monodisciplinari o integrati (ossia intercattedra), ed essere affidati, in questo secondo caso, alla collaborazione di più Docenti. 4. Uno o più insegnamenti possono essere mutuati da altre Facoltà. L approvazione compete al Consiglio di Facoltà, previo assenso della Facoltà dalla quale l insegnamento è mutuato e sentito il parere del docente dell insegnamento medesimo. 5. Per le attività formative a scelta previste lo studente può scegliere qualsiasi insegnamento della sua o di altre facoltà per un numero di crediti corrispondenti a 16. Altre eventuali attività, potranno essere proposte per la certificazione in crediti dallo studente: il Consiglio di Corso di Studio si riserva l approvazione delle proposte. Possono essere riconoscibili le seguenti attività formative: - frequenza di corsi, seminari, laboratori, o in genere delle attività didattiche e scientifiche universitarie, nel Corso di Studio, in Facoltà, nell Università di L Aquila o in altra Università, in Italia e all estero; - frequenza di corsi, collaborazioni con agenzie e centri di studio, accademie, biblioteche, archivi, musei, finalizzata alla realizzazione di progetti formativi, di ricerca, in Italia o all estero; partecipazione a congressi, convegni, seminari di livello nazionale o internazionale; effettuazione di viaggi ed esperienze di studio; 6

7 - comprovata produzione scientifica concernente aree disciplinari caratterizzanti il Corso di Studio, le sue finalità e i suoi obiettivi formativi; - partecipazione a gruppi di studio, o ad affini iniziative ed esperienze fra didattica e ricerca, organizzate e coordinate da docenti o gruppi di docenti nell ambito del Corso di Studio; - collaborazione all organizzazione e alla gestione dell attività didattica e di ricerca all interno del Corso di Studio; - esperienze in agenzie ed enti di formazione, pubblici e privati, in qualità di formatore, progettista di formazione ecc.; o in questo ruolo, o affini, all interno di organizzazioni, aziende, pubbliche, private, del privato sociale, di volontariato. - Ogni anno il Consiglio di Corso di Studi includerà nel Manifesto una tipologia di possibili attività a scelta dello studente; tale elencazione avrà valore puramente esemplificativo, e di stimolo all iniziativa dello studente. ARTICOLO 10 Piani di Studio 1. I piani di studio dovranno comprendere almeno un modulo semestrale scelto in ognuna delle aree disciplinari appresso indicate: area giuridica, area socio-antropolgica, area della musica e della comunicazione sonora, area del disegno; dovranno comprendere altresì l equivalente di un annualità dell area delle scienze ambientali naturali ed igienistiche, dell area storico-sociale, l equivalente di due annualità dell area linguistico-letteraria, dell area pedagogica e dell area metodologico didattica. 2. Per l indirizzo relativo alla formazione degli insegnanti della scuola primaria i piani di studio dovranno comprendere almeno un modulo semestrale dell area delle scienze motorie e dell area dell integrazione scolastica per gli allievi disabili; dovrà essere incluso almeno l equivalente di un annualità dell area psicologica e di due annualità dell area fisicomatematica. Almeno tre annualità saranno dedicate all apprendimento di una lingua straniera. 3. Per l indirizzo relativo alla formazione degli insegnanti della scuola dell infanzia, i piani di studio dovranno comprendere almeno l equivalente di tre annualità dell area psicologica, di una annualità dell area fisico-matematica, di una annualità dell area dell integrazione scolastica degli allievi disabili, di una annualità dell area delle scienze motorie e di una annualità dell area della didattica delle lingue moderne. 4. Per ciascuna delle aree metodologico-didattica, linguistico letteraria e fisico-matematica è obbligatorio il superameno di almeno un esame di didattica. 5. I piani di studio di coloro che intendono partecipare ai concorsi per le attività di sostegno prevedono almeno sei ulteriori semestralità di insegnamento, scelte nell area dell integrazione scolastica per allievi disabili; nei piani di studio stessi, le annualità corrispondenti all impegno didattico complessivo possono essere ridotte a I piani di studio potranno prevedere iniziative didattiche, individuate annualmente dalle strutture didattiche competenti, finalizzate all approfondimento di tematiche di carattere interdisciplinare. ARTICOLO 11 Frequenza del Corso di Studio 1. Gli studenti sono tenuti a frequentare i corsi di insegnamento. 2. Gli studenti impossibilitati possono concordare all atto della immatricolazione un percorso formativo a tempo parziale. Si considera a tempo parziale lo studente che al momento della immatricolazione concordi un percorso formativo costituito da un numero di crediti annuali non superiore a 40. 7

8 ARTICOLO 12 Studenti impegnati a tempo pieno e a tempo parziale, studenti fuori corso e ripetenti, interruzione degli studi 1. Per gli studenti lavoratori, comunque impossibilitati, per comprovate e documentate ragioni personali, economiche o sociali, alla frequenza delle attività didattiche, il Consiglio può prevedere specifiche forme di attribuzioni dei crediti formativi universitari. 2. Lo studente si considera fuori corso quando, avendo frequentato le attività formative previste dall Ordinamento del suo Corso, non abbia superato gli esami e le altre prove di verifica previsti e non abbia acquisito entro la durata normale del Corso medesimo, il numero di crediti necessario al conseguimento del titolo di studio. 3. Lo studente fuori corso non ha obblighi di frequenza, ma deve superare le prove mancanti alla conclusione della propria carriera universitaria, entro i termini determinati dal Consiglio di Corso di Studio interessato. In caso contrario, le attività formative di cui egli ha usufruito possono essere considerate non più attuali ed i crediti acquisiti non più adeguati alla qualificazione richiesta dal Corso di studi frequentato. Il Consiglio di Corso di Studio provvede in tali casi a determinare i nuovi obblighi formativi per il conseguimento del titolo. 4. Lo studente fuori corso decade dallo status di studente iscritto al Corso di studi qualora non abbia superato alcun esame previsto dall Ordinamento per otto anni accademici consecutivi. 5. Si considera studente ripetente: a) lo studente che entro la durata normale del Corso non abbia ottenuto il riconoscimento della frequenza, ove richiesto, per tutte le attività formative previste dall Ordinamento didattico; b) lo studente che, avendo acquisito le frequenze previste per il conseguimento del titolo di studio, intenda modificare il proprio piano di studi. 6. Il Consiglio di Corso di Studio definisce, a seconda dei casi, a quale anno di corso debba essere considerato iscritto lo studente ripetente. 7. Lo studente ripetente è tenuto di norma a frequentare nuovamente le attività formative previste dall Ordinamento didattico per l anno di corso al quale viene considerato iscritto (in qualità di ripetente) allo scopo di poter superare gli esami o le prove di verifica ancora mancanti alla sua carriera formativa. L eventuale esenzione dalla frequenza deve essere approvata dal Consiglio di Corso di Studio. In qualsiasi momento della propria carriera formativa, lo studente ha facoltà di rinunciare alla prosecuzione degli studi intrapresi e ad immatricolarsi di nuovo allo stesso o ad altro Corso di studi. In tale caso, i risultati della precedente carriera, frequenze attestate, esami superati e crediti acquisiti, non potranno essere utilizzati per il nuovo Corso di studi. ARTICOLO 13 Manifesto degli Studi, curricula e piani di studio individuali 1. Entro il termine stabilito dallo Statuto, il Consiglio presenta al Consiglio di Facoltà il Manifesto degli Studi. 2. Nei Corsi di Laurea, lo studente può seguire uno dei curricula fissati nel Manifesto dall Ordinamento del Corso di Studio cui è iscritto oppure, se ne è prevista la possibilità e secondo le modalità ivi indicate, chiedere l approvazione di un curriculum individuale; in entrambe i casi, mediante la presentazione del proprio piano di studio alla Segreteria studenti entro i tempi fissati dall Amministrazione. 3. Su motivata richiesta dello studente, il Consiglio didattico del Corso di Studio può accogliere piani di studio individuali. I piani di studio contenenti la richiesta di approvazione di curricula individuali saranno vagliati, sulla base dei criteri indicati nel presente Regolamento di Corso di Studio, da un apposita Commissione istituita dal Consiglio didattico ed approvati dal Consiglio stesso. 4. La Commissione valuta ed approva i piani di studio individuali sulla base dei seguenti criteri: a) rispetto degli obblighi previsti per la tabella XXIII del D.P.R. 31 luglio 1996, n. 471; 8

9 b) coerenza degli insegnamenti scelti e loro funzionalità agli obiettivi formativi specifici del Corso. 3. Una volta approvati, i piani di studio individuali sono trasmessi alla Segreteria didattica della Facoltà che ne cura la conservazione. ARTICOLO 14 Orientamento e tutorato 1. In materia di orientamento alla scelta universitaria, eventualmente con il supporto organizzativo del Centro di Ateneo (art.12, comma 2 del Regolamento didattico di Ateneo), con la consulenza di tecnici esterni e con convenzioni con gli Uffici Scolastici Regionali interessati, possono offrire: a) attività didattico-orientative per gli studenti degli ultimi due anni di corso di Scuola Superiore, finalizzate soprattutto alla preiscrizione; b) corsi di formazione dei docenti di scuola superiore su temi relativi all orientamento; c) consulenze su temi relativi all orientamento inteso come attività formativa, in base alle richieste provenienti dalle scuole. 2. In materia di orientamento al corso degli studi, il Consiglio del Corso di Studio diffonde mediante l attività di tutorato dei Docenti informazioni sui percorsi formativi interni ai Corsi di studio, sul funzionamento dei servizi e sui benefici per gli studenti. 3. Nelle attività di tutorato con obiettivi didattici, i docenti possono essere coadiuvati da collaboratori qualificati (dottori di ricerca, assegnasti, cultori della materia o membri di commissione di esame, docenti di Scuola Secondaria Superiore, personale esterno all Università). I collaboratori sono scelti dal Consiglio didattico di Corso di Laurea, dietro presentazione di un curriculum scientifico e/o didattico. 5. Ogni docente titolare di insegnamento può invitare esperti di riconosciuta e comprovata competenza scientifica, individuati anche tra i ricercatori ed il personale docente dell Ateneo, a tenere al suo posto ed in sua presenza lezioni su temi specifici, attinenti all insegnamento medesimo. ARTICOLO 15 Esami e verifiche del profitto 1. Le prove di verifica del profitto possono consistere in esami (orali e/o scritti), la cui votazione è espressa in trentesimi, o nel superamento di altre prove di verifica, che accorpino più moduli (prove orali o scritte, pratiche, tesine, colloqui). E anche prevista la possibilità di prove di verifica in itinere, o valutazioni formative, per favorire l apprendimento e l efficace partecipazione degli studenti al processo formativo. 2. Le commissioni di esame sono composte da almeno 2 membri e sono presiedute dal docente dell insegnamento. Le commissioni possono essere articolate in sottocommissioni. 3. La valutazione del profitto dello studente è espressa mediante una votazione in trentesimi per gli esami e in cento decimi per la prova finale, con eventuale lode. 4. Il voto minimo per il superamento dell esame è di diciotto trentesimi. La Commissione può, all unanimità, concedere al candidato la lode, che non può essere valutata nel calcolo della media. 5. La valutazione del profitto in occasione degli esami può tener conto dei risultati conseguiti in eventuali prove di verifica o colloqui, sostenuti durante lo svolgimento del corso di insegnamento corrispondente. 6. Le prove di verifica del profitto diverse dagli esami si terranno di norma, come per gli esami, a conclusione del corso. 7. In ciascuna sessione, lo studente in regola con la posizione amministrativa potrà sostenere senza alcuna limitazione tutti gli esami nel rispetto delle propedeuticità e delle eventuali attestazioni di frequenza previste dall Ordinamento degli Studi. 9

10 8. Le prove orali di esame e di verifica del profitto sono pubbliche. In casi di sovraffollamento, le competenti Strutture didattiche possono disciplinare modalità e limiti di accesso alle sedute. Qualora siano previste prove scritte, il candidato ha diritto di prendere visione dei propri elaborati dopo la correzione. 12. Il verbale di esame è firmato da tutti i membri della Commissione Giudicatrice. I Presidenti delle Commissioni hanno l obbligo di curare la consegna del verbale debitamente compilato in tutte le sue parti alle rispettive Segreterie Studenti, entro 48 ore dalla conclusione di ciascuna seduta d esame. 13. Il Corso di Laurea può riconoscere come crediti, valutando gli obiettivi raggiunti e l attività svolta, conoscenze ed abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l Università abbia concorso. 14. I crediti relativi alla conoscenza delle lingue straniere possono essere riconosciuti, sulla base di attestazioni rilasciate da strutture, interne o esterne all Università, competenti per ciascuna lingua straniera. 15. Per l attività laboratoriale non è prevista la valutazione in voti ma la sola dicitura superato, in ogni caso l attività laboratoriale va registrata su un apposito verbale e firmata da un solo membro. ARTICOLO 16 Prova finale 1. Il titolo di studio è conferito a seguito del superamento di una prova finale per accedere alla quale lo studente deve aver superato tutte le prove previste dal proprio piano di studi, deve aver completato il tirocinio didattico, superato i laboratori e pertanto raggiunti minimo 240 crediti. 2. La prova finale consiste, di regola, nella discussione di un elaborato su temi relativi ad un ambito disciplinare qualificante il curriculum del candidato e concordato con un docente nonché, quale parte integrante della tesi, di un prodotto didattico che colleghi la tematica trattata con il docente ed il tirocinio. 3. L argomento della prova finale deve essere depositato presso la Segreteria studenti almeno sei mesi prima della discussione. 4. Le Commissioni giudicatrici per la prova finale esprimono la loro votazione in cento decimi e possono, all unanimità, concedere al candidato il massimo dei voti con lode. II voto minimo per il superamento della prova è sessantasei cento decimi. A determinare il voto di laurea, espresso in centodecimi, contribuiscono i seguenti parametri: a) la media dei voti conseguiti negli esami curricolari, espressa in cento decimi. Al fine di valutare adeguatamente il peso che le singole attività didattiche hanno nella formazione complessiva del Laureando, tale media verrà calcolata dopo avere convertito in Punti-Credito (PCr) i voti conseguiti nei singoli esami. La conversione in PCr di un voto espresso in trentesimi verrà eseguita con il seguente calcolo: PCr = (V x Cr x 110) / (Tot Cr x 30) dove Cr = numero dei crediti attribuiti al corso; V = voto in trentesimi conseguito nel relativo esame; Tot Cr = numero totale dei crediti formativi rispetto ai quali lo studente ha avuto espresso un voto. La somma dei PCr conseguiti dal singolo Studente nell'intero iter formativo costituirà il voto di base, espresso in centodecimi, con cui lo stesso Studente si presenta all'esame di Laurea. b) i punti attribuiti dalla Commissione di Laurea in sede di discussione della tesi, ottenuti sommando i punteggi attributi individualmente dai commissari. La lode può venire attribuita con parere unanime della Commissione. La valutazione conclusiva terrà conto dell intera carriera dello studente, dei tempi e delle modalità di acquisizione dei crediti, delle valutazioni acquisite e della prova finale, nonché di ogni altro elemento ritenuto rilevante. 10

11 5. La valutazione viene espressa in centodecimi e la prova s intende superata con il conseguimento di una votazione non inferiore a 66/110. Nel caso di valutazione a pieni voti (110/110) la commissione può aggiungere la menzione della lode. 6. La composizione e la nomina della commissione è prevista nel Regolamento della 7. Lo studente dovrà aver sostenuto l ultimo esame almeno 15 giorni prima della data di sostenimento della tesi. ARTICOLO 17 Trasferimenti, passaggi di corso, ammissioni a prove singole 1. Le domande di trasferimento presso l Università dell Aquila di studenti provenienti da altra Università, da Accademie Militari o da altri istituti militari d istruzione superiore e le domande di passaggio di Corso di Laurea sono subordinate ad approvazione del Consiglio di Corso di Laurea che: a) valuta la possibilità di riconoscimento totale o parziale della carriera di studio seguita fino a quel momento, con la convalida di parte o di tutti gli esami sostenuti e degli eventuali crediti acquisiti; b) indica l anno di corso al quale lo studente viene iscritto; c) stabilisce l eventuale debito formativo da assolvere; d) formula il piano di studi di completamento del curriculum per il conseguimento del titolo di studio. 2. In relazione alla quantità di crediti riconosciuti, la durata del Corso di Laurea può essere abbreviata dal Consiglio di Corso di Laurea. L eventuale riduzione sarà decisa caso per caso. A tal fine le strutture didattiche valuteranno i curricola degli studenti in possesso di altre lauree o di diplomi universitari o di diplomi degli Istituti superiori di educazione fisica, stabilendo per gli studenti laureati o diplomati specifici piani di studio che ne completino la preparazione in relazione all indirizzo prescelto in modo da valorizzare gli studi compiuti. Di norma gli studenti in possesso di laurea o diploma universitario sono ammessi almeno al terzo anno di corso. 3. I cittadini italiani, anche già in possesso di un titolo di Laurea, e gli studenti iscritti a Corsi di Laurea presso Università straniere (o altre istituzioni assimilabili ad esse), possono iscriversi, dietro pagamento di contributi stabiliti dagli organi accademici competenti, a singoli corsi di insegnamento attivati presso il Corso di Laurea, nonché essere autorizzati a sostenere le relative prove di esame e ad averne regolare attestazione dalla Segreteria studenti. ARTICOLO 18 Mobilità studentesca e riconoscimento di studi conseguiti all estero 1. Le domande di trasferimento presso il Corso di Laurea di studenti provenienti da altra Facoltà dell UAQ o da altra Università e le domande di passaggio di Corso di studio sono subordinate ad approvazione del Consiglio di Corso di Studio, che valuta l eventuale riconoscimento totale o parziale della carriera di studio fino a quel momento seguita, con la convalida di esami sostenuti e crediti acquisiti, ed indica l anno di Corso al quale lo studente viene iscritto e l eventuale debito formativo da assolvere. 2. In relazione alla quantità di crediti riconosciuti, ai sensi del comma precedente, la durata del Corso di studio può essere abbreviata dal Consiglio di Corso di Studio. Il riconoscimento di crediti acquisiti presso altre Università italiane o estere (o ad esse assimilabili) può essere determinato in forme automatiche da apposite convenzioni approvate dal Senato Accademico. Tali convenzioni potranno altresì prevedere la sostituzione diretta, all interno dei curricula individuali, di attività formative impartite nella Facoltà e richieste dagli Ordinamenti didattici con attività formative impartite presso altre Università italiane o estere (o ad esse assimilabili). 3. Il riconoscimento degli studi compiuti all estero, la frequenza richiesta, il superamento degli esami e le altre prove di verifica previste ed il conseguimento dei relativi crediti formativi universitari è disciplinato dai regolamenti dei programmi Socrates/Erasmus e dagli altri programmi risultanti da eventuali convenzioni bilaterali e diventano operanti con approvazione o (nel caso di convenzioni bilaterali) con semplice ratifica da parte del Consiglio didattico del Corso di studio 11

12 ARTICOLO 19 Modifiche UNIVERSITA DEGLI STUDI DI L AQUILA Le modifiche al presente Regolamento sono deliberate dal Consiglio di Facoltà su proposta del Consiglio di Corso di Laurea. ARTICOLO 20 Norme transitorie e finali 1. La assicura la conclusione dei Corsi di Studio ed il rilascio dei relativi titoli agli studenti già iscritti alla data di entrata in vigore del Regolamento didattico di Facoltà, come stabilito dagli Ordinamenti didattici vigenti. 2. La Facoltà assicura e disciplina, nella gradualità di attivazione dei nuovi Ordinamenti didattici, la possibilità per gli studenti già iscritti di optare per l iscrizione a Corsi di Laurea o di Laurea Specialistica di nuova istituzione. Ai fini di tale opzione, i Consigli didattici di Corso di Studio riformulano in termini di crediti gli Ordinamenti didattici previgenti e le carriere degli studenti già iscritti. 3. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia alle norme contenute nei Regolamenti didattici di Ateneo e di Facoltà. ARTICOLO 21 La programmazione didattica per l a.a è la seguente: PROGRAMMAZIONE Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria I ANNO AMBITO DISCIPLINARE DISCIPLINA C.F.U. ORE Pedagogico Storia della Pedagogia Pedagogia Generale Linguistico - Letterario Lingua e Letteratura Italiana 8 60 Fisico-matematica Matematica 4 30 Scienze Naturali e.. Botanica 4 30 Psicologico Psicologia Generale 8 60 Giuridico Nozioni Giuridiche Fondamentali e legislazione 4 30 scolastica Laboratorio di Pedagogia 4 Laboratorio di Psicologia 4 Laboratorio di Botanica 4 Tirocinio 8 Totale 60 12

13 II ANNO AMBITO DISCIPLINARE DISCIPLINA C.F.U. ORE Pedagogico Letteratura per L Infanzia Pedagogia Interculturale Storia dell Educazione Psicologico Psicologia dell Educazione 4 30 Linguistico-letterario Grammatica 4 30 Storico e.. Storia Moderna Socio- Antropologico.. Sociologia Generale 4 30 Fisico- Matematica.. Nozioni di informatica di base 4 30 Metodologico-Didattico Didattica Generale 8 60 Didattica delle lingue Moderne Lingua Inglese I 8 60 Pedagogico Laboratorio di Letteratura per l Infanzia 4 Linguistico-Letterario Laboratorio di Scrittura 4 Tirocinio 4 Totale 60 III ANNO Indirizzo: Scuola Elementare AMBITO DISCIPLINARE DISCIPLINA C.F.U. ORE Fisico-Matematico Didattica della matematica 4 30 Linguistico - Letterario Didattica della Lingua Italiana 4 30 Fisico- Matematico. Informatica I 4 30 Scienze Naturale e.. Etologia 4 30 Didattica delle Lingue Moder. Lingua Inglese II 8 60 Musica e Comunicazione Sonora Metodologia dell educazione musicale 4 30 Pedagogico Pedagogia sperimentale 4 30 Psicologico Psicologia Dinamica 4 30 Metodologico-Didattico Didattica della storia 4 30 Pedagogico Laboratorio di Pedagogia sperimentale 4 30 Attività Integrativa Libera 4 30 Tirocinio

14 IV ANNO Indirizzo: Scuola Elementare AMBITO DISCIPLINARE DISCIPLINA C.F.U. ORE Scienze Naturali e.. Geografia 4 30 Didattica delle Lingue Moder. Lingua Inglese III 8 60 Disegno Percezione e Comunicazione Visiva 4 30 Metodologico Didattico Tecnologia dell Istruzione e dell Apprendimento 8 60 Linguistico Letterario Linguistica Generale 4 30 Storico- Sociale Storia della Scienza 8 60 Integrazione Disabili Pedagogia Speciale 4 30 Scienze Motorie e.. Teoria, Tecnica e Didattica dell Attività Motoria in Età Evolutiva 4 30 Matematico-Fisico Informatica II 4 30 Attività Integrativa Libera 4 30 Tirocinio 8 Totale 60 III ANNO Indirizzo: Scuola Materna AMBITO DISCIPLINARE DISCIPLINA C.F.U. ORE Fisico-Matematico Didattica della Matematica 4 30 Storico-Sociale Storia della Scienza 4 30 Scienze Naturali e Medica Etologia Igiene ed Educazione Sanitaria Didattica delle Lingue Moder. Lingua Inglese II 8 60 Matematico-Fisico Informatica I 4 30 Pedagogico Metodologia del gioco e dell animazione 4 30 Musica e comunicazione sonora Musica e Comunicazione Sonora Metodologico-Didattico Tecnologia dell Istruzione e dell Apprendimento 8 60 Attività Integrativa libera 4 30 Tirocinio 12 Totale 60 14

15 IV ANNO Indirizzo: Scuola Materna AMBITO DISCIPLINARE DISCIPLINA C.F.U. ORE Linguistico Letterario Didattica della Lingua Italiana 4 30 Scienze Motorie e.. Teoria, Tecnica e Didattica dell Attività Motoria in Età Evolutiva 8 60 Integrazione Disabili Pedagogia Speciale 8 60 Psicologico Psicologia Dinamica 8 60 Disegno Percezione e Comunicazione Visiva 8 60 Medico.. Pediatria Preventiva Sociale 4 30 Pedagogico Storia dell Editoria Scolastica 4 Psicologico Psicologia Sociale 4 30 Attività Integrativa Libera 4 30 Tirocinio 8 Totale 60 15

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