REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

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1 REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA (approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 30/04/1998 e modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale n.33 del 19/04/2000, n. 17 del 05/04/2006 e nr.38 del ) Pag. 1

2 INDICE TITOLO I CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 Oggetto Art. 2 Competenze Art. 3 Responsabilità Art. 4 Servizi gratuiti e a pagamento Art. 5 Atti a disposizione del pubblico pag.7 pag.7 pag.7 pag.7 pag.8 CAPO II DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI Art. 6 Denuncia de morte Art. 7 Notizia decesso naturale o accidentale Art. 8 Morte sul suolo pubblico Art. 9 Denuncia causa de morte Art. 10 Rinvenimento parte de cadavere Art. 11 Accertamento del medico necroscopo Art.12 Autorizzazione alla sepoltura Art.13 Nate morti Art.14 Decorso de tempo dal decesso Art. 15 Morte improvvisa Art.16 Morte per malattia infettiva-diffusiva Art.17 Periodo de osservazione pag.8 pag.9 pag.9 pag.9 pag.9 pag.10 pag.10 pag.10 pag.10 pag.11 pag.11 pag.11 CAPO III DEPOSITI DI OSSERVAZIONI ED OBITORI Art.18 Depositi di osservazione ed obitori pag.11 CAPO IV FERETRI Art.19 Deposizione della salma nel feretro Art.20 Verifica e chiusura dei feretri Art.21 Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti Art.22 Fornitura gratuita di feretri pag.12 pag.12 pag.12 pag.13 Pag. 2

3 CAPO V TRASPORTI FUNEBRI Art.23 Modalità del trasporto e percorso Art.24 Trasporti funebri Art.25 Orario dei trasporti Art.26 Norme generali per i trasporti Art.27 Riti religiosi Art.28 Trasferimento di salme senza funerale Art.29 Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattivita Art.30 Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione Art.31 Trasporti in luoghi diversi dal Cimitero Art.32 Trasporti all'estero o dall'estero Art.33 Trasporto di ceneri e resti Art.34 Rimessa delle autofunebri e sosta autofunebri di passaggio pag.15 pag.16 pag.16 pag.16 pag.17 pag.17 pag.17 pag.18 pag.18 pag.18 pag.19 pag.19 TITOLO II CIMITERI CAPO I CIMITERI Art.35 Elenco cimiteri Art.36 Disposizioni generali Vigilanza Art.37 Reparti speciali nel cimitero Art.38 Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali pag.19 pag.19 pag.20 pag.20 CAPO II DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE Art.39 Disposizioni generali Art.40 Piano regolatore cimiteriale pag.21 pag.21 CAPO III INUMAZIONE E TUMULAZIONE Art.41 Inumazione Art.42 Cippo Art.43 Tumulazione pag.22 pag.22 pag.23 Pag. 3

4 Art.44 Deposito provvisorio pag.23 CAPO IV ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI Art.45 Esumazioni ordinarie Art.46 Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie Art.47 Esumazione straordinaria Art.48 Estumulazioni Art.49 Esumazioni ed estumulazioni gratuite ed a pagamento Art.50 Raccolta delle ossa Art.51 Oggetti da recuperare Art.52 Disponibilità dei materiali pag.24 pag.24 pag.24 pag.25 pag.25 pag.26 pag.26 pag.26 CAPO V CREMAZIONE Art.53 Crematorio Art.54 Modalità per il rilascio della autorizzazione alla cremazione Art.55 Urne cinerarie pag.27 pag.27 pag.27 CAPO VI POLIZIA DEI CIMITERI Art.56 Orario Art.57 -Disciplina dell'ingresso Art.58 Divieti speciali Art.59 Riti funebri Art.60 Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni Art.61 Fiori e piante ornamentali Art.62 Materiali ornamentali pag.28 pag.28 pag.28 pag.29 pag.29 pag.30 pag.30 TITOLO III CONCESSIONI CAPO I TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE Pag. 4

5 Art.63 Sepolture private Art.64 Durata delle concessioni Art.65 Modalità di concessione Art.66 Uso delle sepolture private Art.67 Manutenzione, canone annuo, affrancazione Art.68 Costruzione dell'opera termini pag.30 pag.31 pag.32 pag.33 pag.33 pag.34 CAPO II REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE Art.69 Revoca Art.70 Decadenza Art.71 Provvedimenti conseguenti la decadenza Art.72 Estinzione pag.34 pag.35 pag.35 pag.35 TITOLO IV LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI IMPRESE DI POMPE FUNEBRI CAPO I IMPRESE E LAVORI PRIVATI Art.73 Accesso al cimitero Art.74 Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri Art.75 Responsabilità Art.76 Recinzione aree Materiali di scavo Art.77 Introduzione e deposito di materiali Art.78 Orario di lavoro Art.79 Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti Art.80 Vigilanza Art.81 Obblighi e divieti per il personale dei Cimiteri pag.36 pag.36 pag.37 pag.37 pag.37 pag.38 pag.38 pag.38 pag.38 CAPO II IMPRESE POMPE FUNEBRI Art.82 Funzioni Licenza Art.83 Divieti pag.39 pag.39 Pag. 5

6 TITOLO V DISPOSIZIONI VARIE E FINALI CAPO I DISPOSIZIONI VARIE Art.84 Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti Art.85 Mappa Art.86 Annotazioni in mappa Art.87 Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali Art.88 Schedario dei defunti Art.89 Scadenzario delle concessioni pag.40 pag.40 pag.40 pag.40 pag.41 pag.41 CAPO II NORME TRANSITORIE DISPOSIZIONI FINALI Art.90 Efficacia delle disposizioni del Regolamento Art.91 Cautele Art.92 Dirigente Responsabile del servizio di polizia mortuaria pag.41 pag.42 pag.42 Pag. 6

7 TITOLO I Capo I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 Oggetto 1. Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del testo Unico delle Leggi Sanitarie 2 luglio 1934, al D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme Art. 2 Competenze 1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale del Governo e Autorità Sanitaria Locale 2. I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dagli articoli 22, 23 e 25 della L. 8 giugno 1990 n. 142, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente unità sanitaria locale. 3. In caso di gestione in economia le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni a quanto già previsto dalla presente normativa, con il regolamento di cui all'art.51 della L. 8 giugno 1990 n Per i servizi di polizia mortuaria gestiti nelle altre forme di cui gli artt. 22, 23 e 25 della L. 8 giugno 1990 n. 142 le funzioni e la organizzazione sono stabilite dai loro Statuti e regolamenti, o dal foglio di norme e condizioni in caso di concessione. Art.3 Responsabilità 1. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito. 2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente. Art.4 Servizi gratuiti e a pagamento Pag. 7

8 1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento. 2. Tra i servizi gratuiti sono ricompresi: a) la visita necroscopica; b) il servizio di osservazione dei cadaveri; c) il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate, individuate dal successivo Art.18/1 d) l'uso delle celle frigorifere comunali, se il Comune è tenuto a disporne e) il trasporto funebre nell'ambito del Comune, quando non vengano richiesti servizi o trattamenti speciali, individuati dal successivo Art.14 f) l'inumazione in campo comune g) la cremazione h) la deposizione delle ossa in ossario comune i) la dispersione delle ceneri in cinerario comune l) il feretro per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico secondo quanto specificato al successivo Art Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite con appositi e separati atti del Consiglio Comunale. 4. Il Comune con proprio atto di indirizzo, o con separati atti ai sensi dell'art.32, 2 comma, lettera g) della Legge 8 giugno 1990, n. 142, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata purché venga quantificato l'onere per l'amministrazione Comunale. Art.5 Atti a disposizione del pubblico 1. Presso gli uffici comunali è tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art.52 del DPR 285 del 10 settembre 1990 che viene compilato cronologicamente dagli addetti anche per fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali. 2. Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico nell'ufficio comunale o nel cimitero: a) l'orario di apertura e chiusura (in ogni cimitero); b) copia del presente regolamento c) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno d) l'elenco delle tombe per le quali èin corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione e) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della Legge 8 agosto 1990, n. 241 Capo II DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI Art.6 Denuncia di morte I familiari, i direttori di istituti, di ospedali e di qualunque altra collettività di persone conviventi, devono denunciare ll'ufficio dello Stato Civile ogni caso di morte che si verifiche fra coloro che ne fanno parte, il più presto possibile e non più tardi delle 24 ore dal decesso. All'atto della denuncia devono indicare esattamente l'ora in cui avvenne il decesso e fornire tutte le notizie riflettenti l'età, Sesso, stato civile, domicilio, etc. del defunto di cui ai moduli forniti Pag. 8

9 dall'istituto Centrale di Statistica. Copia della scheda di morte deve essere inviata, entro trenta giorni, dal comune ove è avvenuto il decesso alla unità sanitaria locale nel cui territorio detto comune è ricompreso. Qualora il deceduto fosse residente nel territorio di una unità sanitaria locale diversa da quella ove è avvenuto il decesso, quest'ultima deve inviare copia della scheda di morte alla unità sanitaria locale di residenza. Nel caso di comuni comprendenti più unità sanitarie locali, tali comunicazioni sono dirette a quella competente. Art.7 Notizia decesso naturale o accidentale All'infuori dei casi contemplati dall'articolo precedente, chiunque ha notizia di un decesso naturale o accidentale o delittuoso avvenuto in persona priva di assistenza è tenuto ad informare il Sindaco o l'autorità di Pubblica Sicurezza, aggiungendo quelle notizie che potessero giovare per stabilire le cause della morte. Art.8 Morte sul suolo pubblico Nei casi di morte sul suolo pubblico, quando per il breve tempo trascorso o per mancanza di caratteri assodati di morte, essa non possa ritenersi che presunta, il corpo sarà trasportato con riguardo alla sua abitazione o alla camera di osservazione del cimitero. Quando invece la morte possa essere subito accertata, il trasporto potrà farsi direttamente anche alla camera di deposito del Cimitero, a meno che non vi sia sospetto di reato, nel qual caso il corpo non potrà essere rimosso che dopo la visita giudiziaria. Art.9 Denuncia causa di morte A termini della lettera a) dell'art.103 T.U. delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, tutti gli esercenti la professione di medico devono in ogni caso di morte di persona da essi assistita, denunciare al Sindaco la malattia che secondo la loro scienza e coscienza ne è stata la causa. La denuncia della causa di morte, di cui al comma precedente, deve essere fatta entro 24 ore dall'accertamento del decesso su apposita scheda stabilita dal Ministero della Sanità di intesa con l'istituto Centrale di Statistica. Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'art.365 del codice penale, ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne immediata comunicazione all'autorità Giudiziaria e a quella di Pubblica Sicurezza. L'obbligo di denunciare la causa riconosciuta della morte all'ufficiale dello Stato Civile è pure fatto ai medici settori che siano incaricati di eseguire le autopsie dall'autorità Giudiziaria o per riscontro diagnostico. Nel caso di morte di persona cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dall'art.100 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n Nel caso di decesso senza assistenza medica la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo. Art.10 Rinvenimento parti di cadavere Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, che ne fa la scoperta deve informarne immediatamente il sindaco Pag. 9

10 il quale ne dò subito comunicazione all'autorità giudiziaria, a quella di pubblica sicurezza e all'unità sanitaria locale competente per territorio. Salvo diverse disposizioni dell'autorità giudiziaria, l'unità sanitaria locale incaricata dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco ed alla stessa autorità giudiziaria perché questa rilasci il nulla osta per la sepoltura. Art.11 Accertamento del medico necroscopo Ricevuta la denuncia di un decesso verificatosi nel Comune, il Sindaco fa effettuare l'accertamento dal medico necroscopo, il quale è tenuto a rilasciare il certificato scritto del sopralluogo e delle constatazioni eseguite. Le funzioni del medico necroscopo sono esercitate da un medico nominato dalla unità sanitaria locale competente. Nell'ospedale la funzione di medico necroscopo è svolta dal Direttore sanitario o da un medico da lui delegato. I medici necroscopi dipendono per tale attività dal coordinatore sanitario dell'unità sanitaria locale che ha provveduto alla loro nomina ed a lui riferiscono sull'espletamento del servizio anche in relazione a quanto previsto dall'art.365 del codice penale. Il medico necroscopo ha il compito di accertare la morte redigendo l'apposito certificato. La visita del medico necroscopo deve sempre essere effettuata non prima di 15 ore dal decesso, salvo i casi previsti dagli artt. 8, 1 e 10 e comunque non dopo le trenta ore. Art.12 Autorizzazione alla sepoltura L'autorizzazione per la sepoltura nel cimitero è rilasciata a norma dell'art.141 del regio decreto 1 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile. La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura nel cimitero di parti di cadavere ed ossa umane di cui all'art.10. Art.13 Nati morti Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell'art.74 del regio decreto 1 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile, si seguono le disposizioni stabilite dagli articoli precedenti. Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane di età intrauterina e che all'ufficiale dello stato civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall'unità sanitaria locale. A richiesta dei genitori, nel cimitero possono essere raccolti con la stessa procedura anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane. Nei casi previsti dai commi 2 e 3, i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione od estrazione del feto, domanda di seppellimento alla unità sanitaria locale accompagnata dal certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto. Art.14 Decorso di tempo dal decesso Nessun cadavere può essere chiuso in cassa né sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione Pag. 10

11 in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento e salvo quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l'ausilio di elettrocardiografo la cui registrazione deve avere una durata non inferiore a 20 minuti primi, fatte salve le disposizioni di cui alla legge 2 dicembre 1975, n e successive modificazioni. Art.15 Morte improvvisa Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dall'art.14.- Art.16 Morte per malattia infettiva-diffusiva Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, o quando altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del coordinatore sanitario dell'unità sanitaria locale il sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore. Art.17 Tempo di osservazione Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita. Nel caso di deceduti per malattia infettiva-diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità il coordinatore sanitario dell'unità sanitaria locale adotta le misure cautelative necessarie. Capo III DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI Art.18 Depositi di osservazione ed obitori 1. Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei nell'ambito del Cimitero. 2. L'ammissione nel deposito di osservazione o nell'obitorio è autorizzata dal Sindaco ovvero dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'autorità giudiziaria. 3. Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee. 4. Le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive o sospette tali sono tenute in osservazione in separato locale, ove esistente o qualora si creino condizioni di compresenza di cadaveri, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate. 5. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Dirigente il Servizio di Igiene Pubblica dell'unità sanitaria locale, in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte Pag. 11

12 di cui all'art.100 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione. Capo IV FERETRI Art.19 Deposizione della salma nel feretro 1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo Art In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro. 3. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola. 4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante. 5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica della unità sanitaria locale detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale. Art.20 Verifica e chiusura feretri 1. La chiusura del feretro è fatta, sotto la vigilanza del personale incaricato. 2. Il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'unità Sanitaria Locale o suo delegato effettua la sorveglianza di carattere generale sul trasporto funebre (vigila e controlla il servizio di trasporto) di cui all'art.1 del D.P.R. 285/90. nonché sugli specifici compiti in tale ambito di cadaveri portatori di radioattività (comma 3 Art.18 D.P.R. 285/90), di prodotti abortivi e feti (art.7 D.P.R. 285/90) e di salme dirette all'estero (Art.21 D.P.R. 285/90). 3. In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché l'identificazione del cadavere. Art.21 Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti 1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè: a) per inumazione: - il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.) - le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm. 2 e superiore a cm. 3 Pag. 12

13 - la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art.75 del D.P.R. 10 settembre 1990 n qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione, sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno; - le tavole del fondo di un solo pezzo nel senso della lunghezza potranno essere riunite nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa; - il fondo deve essere congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 centimetri ed assicurato con idoneo mastice; - il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 centimetri; - le pareti laterali della cassa devono essere saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa; - è vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse; - ogni cassa deve portare il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore; - sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte Del defunto; - i feretri di salme estumulate ai sensi del successivo Art. 72, potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate b) per tumulazione: - la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno preferibilmente esterna, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura e tra le due casse, al fondo, deve essere interposto uno strato di torba polverizzata o di segatura di legno o di altro materiale assorbente, sempre biodegradabile, riconosciuto idoneo; - le saldature devono essere continue ed estese su tutta la periferia delal zona di contatto degli elementi da saldare; - lo spessore di lamiera della cassa metallica non deve essere inferiore a 0,660 mm se di zinco a 1,5 mm se di piombo; - lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a 25 mm. Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole è tale che per effetto degli intagli medesimi in ogni punto sia assicurato lo spessore minimo di cui sopra; - il fondo della cassa deve essere formato da una o più tavole, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, riunite al massimo nel numero di cinque nel senso della lunghezza, fra loro saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa; - il coperchio della cassa deve essere formato da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza; - nel caso in cui il coperchio sia costituito da più facce che si trovino su piani diversi occorre che dette facce siano costituite da tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza; Pag. 13

14 - le pareti laterali della cassa comprese tra il fondo e il coperchio devono essere formate da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza delle pareti stesse congiunte tra loro nel senso della larghezza con le medesime modalità tecniche delle tavole formanti il fondo. Le suddette pareti laterali devono parimenti essere saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa; - il coperchio deve essere saldamente congiunto alle pareti laterali mediante viti disposte di 20 in 20 centimetri. Il fondo deve essere saldamente congiunto ad esse con chiodi disposti di 20 in 20 centimetri ed assicurato con mastice idoneo; c) per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km., all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione sepoltura o pratica funebre: - si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché agli articoli 27, 28 e 21 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 se il trasporto è per o dall'estero - inoltre la cassa, come confezionata secondo le prescrizioni della precedente lettera b), dovrà essere cerchiata con liste di lamiera in ferro larche non meno di 2 centimetri, distanti l'una dall'altra non più di 50 centimetri saldamente fissate mediante chiodi o viti; - sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice; d) per trasporti, da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 Km. - è sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm. 25 a norma dell'art.30, punto 5, del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 e) cremazione: - la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), per trasporti interni al Comune di decesso; - la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno Con le caratteristiche di cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km. dal Comune di decesso; - la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b), in ogni altro caso. 2. I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le Caratteristiche di cui alla lettera b) precedente. 3. Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica della unità sanitaria locale, o suo delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm. 0, Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi Pag. 14

15 precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata, semprechè non sia accompagnata da apposita certificazione rilasciata dall'unità sanitaria locale competente per Comune di partenza; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'idonea apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione. 5. Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere di tipo e qualità autorizzati dal Ministero della sanità ai sensi dell'art.75 del D.P.R. 10 settembre 1990 n Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice. 7. È consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi, autorizzati dal Ministero della sanità idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione. Art.22 Fornitura gratuita di feretri 1. Il Comune fornisce gratuitamente la cassa di cui all'art.1 lettera a) e lettera e) sub 1 per salme di persone appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari. 2. Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Sindaco, che ne ha la responsabilità civile e contabile, sulla scorta delle informazioni assunte o delle quali comunque disponga sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati. Capo V TRASPORTI FUNEBRI Art.23 Modalità del trasporto e percorso 1. I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza dal Sindaco. 2. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art.27 Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve. 3. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle ritual, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco. 4. Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo ai veicoli dei pompieri, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre. 5. Nei casi speciali di concorso assai numeroso di persone, il Responsabile dell'ufficio comunale prenderà accordi con il Comando di Polizia Municipale per gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo. Pag. 15

16 6. Il Dirigente dei Servizi di igiene pubblica della unità sanitaria locale vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, ne riferisce annualmente al Sindaco e gli propone i provvedimenti necessari ad assicurarne la regolarita'. Art.24 Trasporti Funebri Il trasporto dei cadaveri al cimitero per gli iscritti nell'elenco dei non abbienti, è eseguito dal Comune ed è gratuito. Il trasporto come sopra può essere fatto a cura della famiglia con servizi e trattamenti speciali. L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco, la quale deve essere consegnata al custode del Cimitero. I carri destinati al trasporto dei cadaveri su strada debbono essere internamente rivestiti di lamiera metallica o di altro materiale impermeabile facilmente lavabile o disinfettabile. Detti carri possono essere posti in servizio da parte dei comuni e dei privati solo dopo che siano stati riconosciuti idonei dalle unità sanitarie locali competenti, che devono controllarne almeno una volta all'anno lo stato di manutenzione. Un apposito registro, dal quale risulti la dichiarazione di idoneità, deve essere conservato sul carro in ogni suo trasferimento per essere, a richiesta, esibito agli organi di vigilanza. Art.25 Orario dei trasporti 1. I trasporti funebri sono effettuati in orari stabiliti con ordinanza dal Sindaco. Con lo stesso provvedimento il Sindaco disciplina le modalità integrative al presente regolamento nonchè i percorsi consentiti. 2. Il Responsabile dell'ufficio comunale fisserà di norma l'ora dei funerali secondo l'ordine di presentazione delle richieste di trasporto tenendo conto, se necessario, dell'ora del decesso, in caso di pluralità di richieste o, altrimenti, tenendo conto delle indicazioni dei familiari e compatibilmente con l'ordinanza sindacale di cui al comma 1 ; fornirà i chiarimenti richiesti e prenderà i provvedimenti che si renderanno necessari trasmettendo gli eventuali ordini al personale incaricato. 3. I carri per i trasporti funebri dovranno trovarsi sul luogo di partenza dei funerali almeno dieci minuti prima dell'ora fissata. Art.26 Norme generali per i trasporti 1. In ogni trasporto sia da Comune a Comune sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente Art.21; inoltre, se il trasporto è effettuato dal mese di aprile al mese di settembre compresi, o, negli altri mesi, in località che col mezzo prescelto è raggiungibile dopo 24 ore dalla partenza o infine quando il trasporto venga eseguito trascorse 48 ore dal decesso, alla salma è da praticare il trattamento antiputrefattivo mediante l'introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc. di formalina F.U., dopo che sia trascorso l'eventuale periodo di osservazione. 2. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione. Pag. 16

17 L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero. 3. Chi riceve il feretro compilerà verbale di presa in consegna, redatto in duplice copia, una delle quali verrà consegnata al vettore e l'altra al Responsabile del servizio di polizia mortuaria. Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto di cui all'art.30 deve restare in consegna al vettore. 4. Il trasporto da Comune a Comune o da Stato a Stato, a richiesta, può essere effettuato, sia in partenza che in arrivo, con il medesimo carro funebre. 2. In particolari circostanze, il Sindaco, sentito il Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica dell'unità sanitaria locale, può anche autorizzare il trasporto all'interno dell'abitazione o, in casi eccezionali, al luogo di speciali onoranze. 3. I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata, senza corteo e con l'esclusione di quello di cui al primo comma, sono subordinati al pagamento dei diritti fissati in tariffa. 4. I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli Istituti di studio ecc. ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, ecc., sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al primo comma. Art.2 Riti religiosi 1. I sacerdoti della chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti, di cui all'art.8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali. 2. La salma può sostare in chiesa per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa. Art.28 Trasferimento di salme senza funerale 1. Il trasporto di cadavere al locale di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli artt. 11 e 20 del DPR 285/90, e chiuso, anche temporaneamente, in modo che sia impedita la vista dall'esterno. Art.21 Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività 1. Nel caso di morte per malattie infettive-diffusive il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'unità sanitaria locale prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni. 2. Quando per misure igieniche sia ritenuto necessario, egli detterà le opportune istruzioni affinchè il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione di cui all'art.18 anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione, per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, la inumazione, la tumulazione, o la cremazione. 3. È consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza Pag. 17

18 di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte. 4. Per le salme che risultano portatrici di radioattività il dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'unità sanitaria locale dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione. Art.30 Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione 1. Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune, è autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati. 2. La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'ufficiale dello Stato civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto. 3. Per quanto riguarda le certificazioni richieste dalla vigente normativa si fa rimando a quanto previsto al comma 2 Art Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze. 5. Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'art.31, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano. 6. In caso di arrivo o partenza della salma con sosta in chiesa, limitata alla celebrazione del rito religioso, con prosecuzione diretta per il Cimitero o per altro Comune, il trasporto è eseguito interamente da terzi. 7. Per i morti di malattie infettive-diffusive l'autorizzazione al trasporto è data dal Sindaco, soltanto quando risulti accertato che il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, è stato composto nella duplice cassa prevista dall'art.21 seguendo le prescrizioni degli artt. 18 e 32 del D.P.R. 285/ Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso. Art.31 Trasporti in luogo diverso dal cimitero 1. Il trasporto di salme nell'ambito del Comune ma in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati Art.32 Trasporti all'estero o dall'estero 1. Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino 10 febbraio 1937, approvata con R.D. 1 luglio 1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Pag. 18

19 Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art.27 del D.P.R. 285/90; nel secondo quelle di cui agli artt. 28 e 21 dello stesso Regolamento. In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'art.25 del Regolamento precitato. Art.33 Trasporto di ceneri e resti 1. Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Sindaco. 2. Se il trasporto è da o per Stato estero, al Sindaco si sostituisce l'autorità di cui agli artt. 27, 28 e 21 del D.P.R. 285/ Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili. 4. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento. 5. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo Art.55. Art.34 Rimessa delle autofunebri e sosta autofunebri di passaggio 1. Le rimesse delle autofunebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del Sindaco, attrezzate anche per i servizi di pulizia e di disinfestazione. 2. L'idoneità della rimessa e delle relative attrezzature è accertata dal Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica dell'unità sanitaria locale, salva la competenza dell'autorità di Pubblica Sicurezza e del servizio antincendi. 3. Le autofunebri di passaggio trasportanti feretri, in caso di sosta devono valersi della rimessa comunale, ove esistente, o di altro luogo di parcheggio da individuarsi a cura del Responsabile dell'ufficio. Per il servizio è dovuto il corrispettivo fissato in tariffa. TITOLO II CIMITERI Capo I CIMITERI Art.35 Elenco cimiteri 1. Ai sensi dell'art.33 del T.U. delle Leggi Sanitarie R.D. 27/7/1934 n il Comune provvede al servizio del seppellimento presso il cimitero comunale. Art.36 Disposizioni generali Vigilanza 1. È vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del D.P.R. 10 settembre 1990 n Pag. 19

20 2. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco. 3. Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi degli artt. 22, 23 e 25 della Legge 8 giugno 1990 n Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero. 5. Non potranno essere effettuati trasferimenti dai loculi del cimitero esistente ai loculi del nuovo ampliamento del cimitero, se non per cause di forza maggiore 1, ad eccezione fatta della modifica ex art.65 comma Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del D.P.R. 10 settembre 1990 n Il Dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'unità sanitaria locale controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio. Art.37 Reparti speciali nel cimitero 1. Nell'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali, individuati 1 Comma aggiunto con delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 05/04/ Periodo aggiunto con deliberazione del Consiglio Comunale n.33 del 19/04/2000 dal piano regolatore cimiteriale o, nelle more della sua adozione, dal Sindaco, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere. 2. Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per la maggior durata della sepoltura rispetto a quella comune, compresa l'assegnazione a tempo determinato dell'area secondo le tariffe vigenti, sono a totale carico delle comunità richiedenti. 3. Gli arti anatomici, di norma, vengono cremati, sempre che sia agovolmente accessibile idoneo impianto, salvo specifica richiesta avanzata dall'interessato o dai familiari tendente ad ottenerne il seppellimento mediante inumazione in reparto speciale del cimitero o in sepoltura privata. 4. In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti, con provvedimento motivato della Giunta Comunale, per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio Comunale. Art.38 Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali 1. Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme di persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza. Pag. 20

21 2. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone che risultino in vita essere state concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia. Sono pure accolti i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate. 3. Nei reparti speciali, sono ricevute le salme di persone che ne hanno diritto ai sensi dell'art.37, salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolte nel cimitero comune. In difetto di tale manifestazione possono provvedere i discendenti. sensi e nei limiti dell'art.90 e seguenti del D.P.R. 10 settembre 1990 n Apposito piano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture private, la ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.), in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 e dal successivo Art Nelle more dell'adozione del piano regolatore cimiteriale, vi provvede il Sindaco con propria ordinanza. Capo II DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE Art.39 Disposizioni generali 1. Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali. 2. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine d'impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, devono essere conformi a quanto dispone il D.P.R. 10 settembre 1990 n Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività ai Art.40 Piano regolatore cimiteriale 1. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, il Consiglio Comunale adotta un piano regolatore cimiteriale che recepisce le necessità del servizio nell'arco di almeno vent'anni. 2. Il piano di cui al primo comma è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi dell'unità sanitaria locale. Si applica l'art.50 della legge 8 giugno 1990 n Nella elaborazione del piano il Responsabile del Servizio di polizia mortuaria dovrà tener conto: a) dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali competenti; Pag. 21

22 b) della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti-salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni; c) della dinamica registrata nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre; d) delle eventuali maggiori disponibilità di posti-salma che si potranno rendere possibili nei cimiteri esistenti a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati; e) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni; f) delle zone soggette a tutela monumentale nonché dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro. 4. Nel cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare a: f) nicchie cinerarie; g) ossario comune; h) cinerario comune. 5. La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi deve risultare nella planimetria di cui all'art.54 del D.P.R. 10 settembre 1990, n Il cinerario comune dovrà avere le dimensioni in superficie e in profondità rapportate alla previsione del numero delle cremazioni locali ed essere costruito in base a progetti edilizi ispirati a motivi ornamentali consoni alla peculiarità del rito, oppure consistere nella specifica utilizzazione di strutture cimiteriali esistenti. 7. Il piano regolatore cimiteriale individua, altresì, le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione. 8. Almeno ogni dieci anni il Comune è tenuto a revisionare il piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto. a) campi di inumazione comune; b) campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie o collettività; Capo III INUMAZIONE E TUMULAZIONE c) tumulazioni individuali (loculi); d) manufatti a sistema di tumulazione a posti plurimi (tombe di famiglia di costruzione comunale); e) cellette ossario; Art.41 Inumazione 1. Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private: Pag. 22

23 a) sono comuni le sepolture della durata di 10 anni dal giorno del seppellimento, assegnate gratuitamente ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata. b) Sono private le sepolture per inumazioni di durata superiore a quella di 10 anni, effettuate in aree in concessione. Art.42 Cippo 1. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta da un cippo prestabilito ed uguale approvato dal Comune. Art.43 Tumulazione 1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti o urne cinerarie in opere murarie loculi o cripte costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato o in perpetuo le spoglie mortali. 2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo III del presente regolamento. 3. A far tempo dalla esecutività del presente regolamento ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza m. 2,25, altezza m. 0,70 e larghezza m. 0,75. A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art.76 commi 8 e 1 del DPR 10 settembre 1990, n Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del D.P.R. 10 settembre 1990, n Art.44 Deposito provvisorio 1. A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro è provvisoriamente deposto in apposito loculo previo pagamento del canone stabilito in tariffa. 2. La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi: a) per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità; b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private; c) per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune, con progetto già approvato. 3. La durata del deposito provvisorio è fissata dal Responsabile dell'ufficio, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati, purché sia inferiore a 18 mesi, rinnovabili eccezionalmente fino ad un totale di 30 mesi. Il canone di utilizzo è calcolato in trimestri, con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione. Le frazioni di trimestre sono computate come trimestre intero. Pag. 23

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