Determinazione Dirigenziale n del 28/12/2010. Centro di responsabilita 22 Centro di costo 137 Pratica n

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1 Determinazione Dirigenziale n del 28/12/2010 Centro di responsabilita 22 Centro di costo 137 Pratica n OGGETTO: Piano di Zona 2009/ Programma Attuativo Annuale Procedura negoziata per affidamento della gestione del Centro Giovani RM25 del Comune di Rimini. Aggiudicazione definitiva e assunzione impegno di spesa. CIG DAD. IL DIRIGENTE RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del che approva il Bilancio di Previsione per l anno 2010; RICHIAMATO il Piano Esecutivo di Gestione approvato con Deliberazione di G.C. n. 133 del 20/04/2010 e la scheda attinente al Centro di Responsabilita' n. 22 (Settore Amministrativo Settore Sociale) riportante gli obiettivi e le risorse assegnate al Dirigente del suddetto Centro; PREMESSO che: - con Determinazione Dirigenziale n del 01/10/2010 è stata approvata la documentazione per l affidamento del servizio di gestione del Centro Giovani RM25 del Comune di Rimini per l anno 2011 e i relativi allegati; - con note del 19/10/2010 prot. n , prot. n , prot. n , prot. n , prot. n , sono stati invitati alla gara cinque soggetti, così come previsto dall art. 125 del D.Lgs. 163/06 e dall art. 24, lett. c) e segg. Del regolamento comunale per la disciplina dei contratti e degli appalti approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42/2003; - con Determinazione Dirigenziale n del 12/11/2010 si è proceduto alla nomina della Commissione giudicatrice; RILEVATO che: - è pervenuta una sola richiesta di partecipazione alla gara in oggetto da parte dell Associazione Sergio Zavatta Onlus avente sede a Rimini; - come previsto all art. 12 della lettera invito Aggiudicazione dell appalto, la commissione giudicatrice ha svolto le attività istruttorie come di seguito specificato: in data 17 novembre 2010 si è riunita in seduta pubblica e, alla presenza del legale rappresentante dell Associazione, ha proceduto all apertura della busta contenente la documentazione e ne ha rilevato la corrispondenza a quanto richiesto nella lettera invito, così come risulta dal relativo verbale conservato agli atti dell ufficio; in data 23 novembre 2010 e in data 3 dicembre 2010, la commissione si è riunita in seduta segreta per l esame delle offerte tecniche a cui ha attribuito il punteggio complessivo di punti 65, così come risulta dai relativi verbali conservati agli atti dell Ufficio; in data 10 dicembre 2010, la commissione, in seduta pubblica, ha proceduto a dare lettura del punteggio attribuito all offerta tecnica e ad aprire la busta contenente l offerta economica. Dopo aver accertato la completezza della relazione allegata all offerta, ha attribuito alla stessa punti 30 e ha proceduto a redigere la graduatoria aggiudicando provvisoriamente la gara ad Associazione Sergio Zavatta Onlus con sede a Rimini Via Circonvallazione Occidentale n. 52, come risulta dal relativo verbale conservato agli atti dell Ufficio, - la suddetta Associazione per la realizzazione del progetto ha offerto un prezzo complessivo di ,00 non soggetto ad Iva ai sensi del D.lgs. 460/97; DATO ATTO che le verifiche relative alla legittimità degli atti di gara e al possesso dei requisiti prescritti dalla lettera invito in capo all Associazione aggiudicataria, hanno dato esito positivo come da relativa documentazione allegata (doc. 1, 2, 3); DATO ATTO che con il Programma Attuativo Annuale per l anno 2010, per l area Giovani e dipendenze è stato approvato il progetto Centro Giovani RM25 per il quale è stata prevista una spesa complessiva di ,66, di cui risorse regionali ,66 e risorse dal Fondo Sanitario per gli interventi di strada ,00; VISTA la nota dell Azienda USL di Rimini del 21 settembre 2010 prot. n con la quale è stata comunicata la disponibilità dell Azienda all erogazione del contributo a carico del Fondo sanitario per gli interventi di strada pari ad ,00 (Allegato 4);

2 Determinazione Dirigenziale n del 28/12/2010 RITENUTO, pertanto, di : - poter convertire l aggiudicazione provvisoria della gara ad Associazione Sergio Zavatta Onlus con sede a Rimini in aggiudicazione definitiva ed efficace; - di adottare lo schema di contratto allegato facente parte integrante e sostanziale della presente determinazione, così come adeguato all art. 3, legge 136/2010 (Allegato A); - di procedere all accertamento della quota dell Azienda USL, all assunzione dei relativi impegni di spesa e alla stipula del suddetto contratto d appalto; VISTA la dichiarazione presentata dalla Associazione aggiudicataria in merito alle esenzioni di cui beneficia in particolare non assoggettabilità ad IVA ai sensi del D.LGS 460/97 e allegata alla presente determinazione (Allegato 5); DATO ATTO che il n. CIG attribuito dall Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici è il seguente: DAD; DATO ATTO che sussistono le necessarie disponibilità di bilancio; DETERMINA 1. di convertire l aggiudicazione provvisoria della gara per l affidamento del servizio di gestione del Centro Giovani RM25 del Comune di Rimini per l anno 2011 ad Associazione Sergio Zavatta Onlus con sede a Rimini Via Circonvallazione Occidentale n. 52 C.F.: in aggiudicazione definitiva ed efficace; 2. di approvare lo schema di contratto allegato facente parte integrante e sostanziale della presente determinazione, così come adeguato all art. 3 Legge 136/2010 (Allegato A); 3. di accertare la quota del contributo dell Azienda USL di Rimini pari ad ,00 sul Cap. 4690/E del Bilancio 2010 denominato Contributi da Enti locali e provinciali per progetti sociali (coll. Cap /U); 4. di impegnare, per la gestione del servizio per l anno 2011 e a favore della suddetta Associazione aggiudicataria la somma complessiva di ,00 (Iva esente) come di seguito specificato: quanto ad ,00 sul Cap /U del Bilancio 2010 denominato Contributi da Enti locali e provinciali per progetti sociali (coll. Cap. 4690/E) (SIOPE 1332); quanto ad ,00 sul Cap /U (coll. 1960/E) del Bilancio 2010 denominato Concorso della regione ai Piani di Zona Prestazioni di servizi (SIOPE 1332); 5. di inviare il presente atto e i relativi allegati all Ufficio Contratti per la stipula del Contratto, all Ufficio Controllo di Gestione e alla Segreteria Generale per gli atti di competenza. Rimini lì 28/12/2010 F.to Il Direttore Dei Servizi Educativi e di Protezione Sociale Dott. Fabio Mazzotti

3 Determinazione Dirigenziale n del 28/12/2010 PARERI - IMPEGNI - ESECUTIVITA' - PUBBLICAZIONE Attestazione di conformita' alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti del Comune. F.to Il Segretario Generale Dott.ssa Laura Chiodarelli Rimini, lì 5/1/2011 IMPEGNO n su Cap del Bilancio 2010 di ,00 IMPEGNO n su Cap del Bilancio 2010 di ,00 IMPEGNO n. su Cap. del Bilancio di IMPEGNO n. su Cap. del Bilancio di IMPEGNO n. su Cap. del Bilancio di ACCERTAMENTO n su Cap del Bilancio 2010 per ,00 ACCERTAMENTO n. su Cap. del Bilancio Visto di regolarita' contabile attestante la copertura finanziaria,ai sensi dell'art. 151 comma 4 DLgs. 267/00 F.to Il Dirigente Servizio Contabilita' e Investimenti Dott.ssa Vandi Gianna Rimini, lì 31/12/2010 La presente determinazione e' stata pubblicata all'albo Pretorio dal.. al.. per 15 giorni consecutivi. Il Messo Comunale Rimini ===========================================================

4 Allegato A alla Determinazione Dirigenziale n del 28/12/2010 Schema di contratto d appalto per la realizzazione delle attività all interno del Centro Giovani RM25 del Comune di Rimini * * * L anno duemila il giorno del mese di con la presente scrittura privata a valere ad ogni effetto di legge tra le sottoscritte parti: - COMUNE DI RIMINI con sede in Rimini Piazza Cavour n. 27, C.F: , in persona del Responsabile della Direzione servizi educativi e di protezione sociale Dott. Fabio Mazzotti, nato a Meldola il 02/06/1962, (di seguito per brevità denominato Comune ) e - ASSOCIAZIONE SERGIO ZAVATTA ONLUS con sede in Rimini Via Circonvallazione Occidentale n. 52, C.F.: , in persona del legale rappresentante Zanetti Sabrina, nata a Rimini il 23/01/1963, C.F.: ZNTSRN63A63H294V (di seguito per brevità denominata appaltatore ; PREMESSO che Con Determinazione Dirigenziale n del 01/10/2010 è stata indetta una procedura negoziata ai sensi dell art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm. per l affidamento della realizzazione delle attività all interno del Centro Giovani RM25 del Comune di Rimini. A seguito dell espletamento delle procedure di gara all Associazione Sergio Zavatta Onlus, unica offerente, è stato aggiudicato l appalto avendo la stessa presentato l offerta economicamente più vantaggiosa; le verifiche relative alla legittimità degli atti di gara e al possesso dei requisiti prescritti dalla lettera invito in capo all Associazione aggiudicataria, hanno dato esito positivo; tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue: Articolo 1 (Oggetto) La premessa costituisce parte integrante del presente contratto. Il Comune di Rimini conferisce all Associazione Sergio Zavatta Onlus, che accetta, la realizzazione delle attività all interno del Centro Giovani RM25 del Comune di Rimini, situato in Rimini, Corso D Augusto n Il servizio si rivolge a giovani della fascia di età compresa tra i 14 e i 28 anni e dovrà concretizzarsi nello svolgimento di azioni che mirino a: 1. favorire l aggregazione dell utenza giovanile fornendo spazi alternativi agli abituali luoghi di incontro e promuovendo esperienze ed attività che stimolino la curiosità e l entusiasmo dei giovani, l integrazione e la socializzazione di giovani immigrati tra loro e con i ragazzi italiani; 2. creare uno spazio di ascolto all interno del quale aiutare i ragazzi ad affrontare situazioni di crisi con la famiglia, i coetanei, ecc. e di accompagnamento e orientamento alle scelte future (scuola e lavoro); 3. prevenire gli abbandoni scolastici mediante la realizzazione di corsi di italiano per stranieri e attività di dopo scuola; 4. Attivare Unità di Strada che svolgano azioni di contatto messe in atto da operatori debitamente formati, che, utilizzando un approccio comunitario, stanno nei luoghi di vita delle persone (strade, piazze, aree verdi) e raggiungano gruppi informali che in genere non accedono ai servizi, offrendo informazioni finalizzate a ridurre i rischi ed i danni sanitari, ascolto, supporto educativo e, contemporaneamente, ricevendo informazioni sugli stili di vita, non reperibili in altri contesti. Le soluzioni organizzative per la gestione del servizio indicate nel progetto presentato dall appaltatore in sede di gara costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto di appalto. Eventuali difformità e scostamenti nella gestione costituiscono inadempimento contrattuale ai sensi del successivo articolo 13. Articolo 2 (Corrispettivo dell appalto) Il corrispettivo del presente appalto è determinato complessivamente in ,00, non soggetto ad IVA ai sensi del D.Lgs. n. 460/97.

5 I pagamenti avverranno con cadenza trimestrale, previa presentazione di idonea documentazione contabile e dettagliata rendicontazione delle attività laboratorili, corsuali e di integrazione e socializzazione svolte, delle relative spese sostenute, delle ore dedicate alle Unità di strada. Il corrispettivo, come risulta in sede di aggiudicazione, remunera l appaltatore per tutti gli oneri sostenuti, per tutte le attività e per tutte le forniture che egli dovrà porre in essere in adempimento del presente appalto. In caso di rinnovo del contratto per un ulteriore anno come previsto all art. 3 della lettera invito, il prezzo formulato in sede di gara sarà soggetto alla sola revisione prevista dall articolo 115 D.Lgs. 163/2006. Articolo 3 (Obblighi di tracciabilità) L appaltatore, come sopra rappresentato, assume con la sottoscrizione del presente contratto gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge 13 agosto 2010 n A tal fine comunica che il conto corrente dedicato di cui all art. 3 della citata legge è il seguente: - Istituto: - IBAN: e che i soggetti delegati ad operare su tale conto sono: 1. Sig. C.F.: ; 2. Sig. C. F.: ; 3. Sig. C.F.:. Nel caso in cui le transazioni di cui al suddetto primo comma non siano eseguite avvalendosi di banche o della Soc. Poste Italiane S.p.a. il contratto si intenderà risolto ai sensi del successivo art. 13. L appaltatore si obbliga a comunicare altresì ogni variazione dovesse verificarsi in merito al conto corrente dedicato e/o ai soggetti delegati ad operare su di esso. Articolo 4 (Condizioni generali). L appaltatore usufruirà presso la sede indicata all art. 1 di locali idonei, in base alle norme vigenti, allo svolgimento del servizio del presente appalto. Sarà cura dell appaltatore concordare con l Associazione attuale gestore dei locali le modalità di raccordo per l impiego, a titolo gratuito, degli spazi. Sono a carico dell appaltatore le spese per : - la custodia e l ordinaria manutenzione di arredi, materiali ed attrezzature che vengono utilizzati per lo svolgimento delle attività oggetto di affidamento; - le pulizie ordinarie dei locali. - grafica e stampa di materiali promozionali. - acquisto di nuovi arredi od attrezzature quando si renda necessario per adempiere alle normative o prescrizioni igienico sanitarie o quando l aggiudicatario lo ritenga opportuno per il miglioramento del servizio; L appaltatore sarà responsabile del buon uso, della buona conduzione e conservazione dei locali, degli impianti, arredi, attrezzature e di quant altro venga utilizzato nello svolgimento delle attività oggetto di appalto e si impegna a restituire i beni consegnati nelle medesime condizioni in cui li riceve, salvo il normale deterioramento derivante dall uso. Articolo 5 (Periodo di effettuazione del servizio) Il servizio dovrà essere aperto tutti i pomeriggi dal lunedì al sabato per almeno 24 ore settimanali secondo le modalità indicate nel progetto di gestione, costituente parte integrante e sostanziale del presente contratto. Articolo 5 (Aumento diminuzione e variazione delle prestazioni oggetto dell appalto) Il Comune di Rimini si riserva la facoltà di aumentare o diminuire l intero servizio nel limite di un quinto del prezzo complessivo di aggiudicazione anche al fine di affidare all appaltatore, nel corso del periodo di vigenza del contratto, la progettazione e l esecuzione di attività ulteriori rispetto a quelle indicate nella lettera invito e nel presente Contratto.

6 A tal fine le parti sottoscriveranno apposito documento che ne specificherà modalità di esecuzione e corrispettivi. Articolo 6 (Documenti parte integrante e sostanziale del contratto e avvio del servizio) Sono parte integrante e sostanziale del presente Contratto, l offerta tecnica (progetto di gestione) presentata dall appaltatore, l offerta economica, il Capitolato Speciale d oneri nonché ogni altro documento espressamente richiamato dal presente Contratto e negli atti allegati. Il servizio verrà avviato l 01 gennaio Articolo 7 (Personale) Al personale impiegato nel servizio l appaltatore dovrà assicurare un regolare rapporto retributivo ed assicurativo sulla base di quanto previsto sia dalla normativa vigente in materia sia dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del settore di riferimento. Il numero, la dislocazione e gli orari del personale programmati dall appaltatore nell offerta tecnica non possono essere modificati nel corso di validità dell appalto senza un preventivo accordo con la stazione appaltante. L appaltatore deve sostenere gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali di tutto il personale impiegato. L appaltatore si impegna ad osservare ed applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria e negli accordi integrativi dello stesso, anche se l appaltatore non risultasse aderente alle Associazioni stipulanti o recedesse da esse. Il mancato rispetto da parte dell appaltatore dei minimi salariali e delle altre clausole o Contratti collettivi richiamati, nonché delle norme relative agli oneri riguardanti la previdenza e l assistenza dei prestatori di lavoro e di quelle relative alla sicurezza, comporterà l applicazione delle disposizioni vigenti in materia nonché la risoluzione del contratto in base a quanto stabilito dall art. 13 lettera e) qualora l appaltatore, a seguito della diffida alla regolarizzazione della posizione, risulti ancora inadempiente. Lo stesso personale dovrà svolgere periodicamente attività di formazione relativa al proprio inquadramento contrattuale o alla propria qualifica professionale. Tale attività dovrà essere documentata ed a disposizione del personale istituzionalmente preposto ad effettuare i controlli. L appaltatore, su motivata richiesta del Comune, ha l obbligo di sostituire il personale ritenuto dal Comune non idoneo al servizio senza che ciò possa costituire motivo di richiesta di ulteriori compensi oltre a quelli stabiliti. L appaltatore, per il proprio personale solleva il Comune da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni, infortuni e responsabilità verso terzi. Articolo 8 (Controlli) Il Comune si riserva la facoltà insindacabile di effettuare controlli al fine di verificare la rispondenza delle modalità di funzionamento del servizio a quanto previsto nel contratto e nel progetto di gestione. In caso di inosservanza delle clausole contrattuali o di difformità dal progetto, il referente comunale contesta le difformità all appaltatore. Le contestazioni sono formulate in forma scritta e possono essere controdedotte entro 7 giorni dal ricevimento. Decorso tale termine, qualora non siano giunte controdeduzioni o le stesse siano ritenute insufficienti, si procederà alla risoluzione del contratto ai sensi del successivo articolo 13. L appaltatore dovrà inoltre trasmettere al Comune, prima della firma del contratto, l elenco del personale impiegato con i relativi curricula e dovrà identificare il coordinatore per il progetto. Articolo 9 (Obblighi e responsabilità dell appaltatore)

7 La gestione dei servizi oggetto del presente contratto viene effettuata dall appaltatore a proprio nome, per proprio conto ed a proprio rischio e pericolo in qualità di titolare dell attività a tutti gli effetti di legge. L appaltatore si intende espressamente obbligato a tenere sollevato il Comune da ogni danno, diretto ed indiretto, causato ai suoi dipendenti od ai suoi beni, mobili ed immobili, derivanti da comportamenti di terzi, nonché da danni di qualsiasi natura che possano derivare a persone o a cose dall attività del proprio personale o che svolge le attività in nome e per conto dell appaltatore. Il Comune sarà esente da ogni azione, sia in via giudiziale che stragiudiziale, da chiunque intentata. L appaltatore risponde interamente per ogni difetto dei mezzi ed attrezzature impiegati direttamente o da altre ditte con le quali entri in rapporto nell espletamento dei servizi, nonché degli eventuali danni a persone o a cose che dagli stessi possano derivare. E inoltre, a carico dell appaltatore, l adozione, nell esecuzione dei servizi affidati, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire l incolumità di tutto il personale, degli utenti e dei terzi. L appaltatore deve stipulare una polizza di assicurazione per R.C.T., con un massimale non inferiore ad ,00 per sinistro e con un minimo di ,00 a persona a copertura di qualsiasi rischio derivante dall espletamento dei servizi nonché per i rischi derivanti al Comune in conseguenza dell appalto. E fatta salva la facoltà degli utenti di richiedere direttamente il risarcimento dei danni per eventuali inadempimenti e rischi all appaltatore il quale dovrà espressamente inserire nella suddetta polizza, fra i beneficiari unitamente al Comune di Rimini, anche gli utenti. La presentazione della polizza è condizione essenziale per la sottoscrizione del presente contratto ed in ogni caso per l inizio del servizio. L appaltatore, oltre alle norme del presente contratto, deve osservare e far osservare ai propri dipendenti e ad eventuali prestatori occasionali tutte le disposizioni conseguenti a leggi, regolamenti e decreti in vigore o emanati durante il periodo dell appalto. Per tutta la durata del servizio l appaltatore deve rispettare pienamente la normativa vigente, in particolare quella riguardante la sicurezza dei lavoratori (D.Lgs. 81/08 e successive modifiche e integrazioni). In caso di scioperi del proprio personale l appaltatore ne dovrà dare comunicazione al Comune con un preavviso di almeno tre giorni. Articolo 10 (Piano di sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e successive m.m. ed i.i.). L appaltatore è obbligato ad osservare e far osservare a tutto il personale alle proprie dipendenze o di imprese che entrino in rapporto con l affidatario, tutte le vigenti norme di carattere generale e le prescrizioni relative alla tutela della salute e prevenzione dei rischi sui luoghi di lavoro. L appaltatore è tenuto a redigere il Piano di sicurezza relativo ai rischi della propria attività, così come previsto dal D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni. L appaltatore dovrà inoltre predisporre il Documento di Valutazione dei rischi della propria attività e nominare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. Articolo 11 (Oneri a carico del Comune) E a carico del Comune il pagamento del compenso per i servizi forniti. Il Comune corrisponderà alla ditta il compenso dovuto a seguito di fatturazioni trimestrali secondo le modalità indicate al precedente art. 2. Articolo 12 (Durata del contratto) L appalto ha durata di un anno a decorrere dal 1/1/2011 al 31/12/2011.

8 Tuttavia, perdurando le condizioni che hanno determinato il ricorso al presente appalto e qualora il servizio si sia svolto in maniera soddisfacente per il Comune, accertato il pubblico interesse e la convenienza al rinnovamento del rapporto e verificate le disponibilità di bilancio, all appaltatore potrà essere affidato con procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando fino ad un massimo di un ulteriore anno, un nuovo analogo servizio come previsto dall articolo 57, comma 5, lettera B, del D.Lgs. 163/2006. All appaltatore potrà essere richiesta la presentazione di un nuovo progetto conforme a quello con cui è stato aggiudicato il servizio. Il prezzo sarà soggetto alla sola revisione prevista dall articolo 115 del D.Lgs. 163/06. Qualora il Comune ritenga di non rinnovare il contratto, la ditta è tenuta a garantire la prestazione fino all individuazione del nuovo contraente, comunque per un periodo non superiore a 6 mesi. Articolo 13 (Risoluzione del contratto) Oltre a quanto genericamente previsto dall art del Codice Civile per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, possono causare risoluzione contrattuale per inadempimento le seguenti fattispecie: a) fallimento dell impresa appaltatrice o sottoposizione della stessa a procedure concorsuali che possano pregiudicare l espletamento del servizio; b) messa in liquidazione o altri casi di cessione dell'attività ad altri da parte della ditta; c) impiego di personale privo di rapporto di dipendenza o collaborazione con la ditta e/o di personale inadeguato o insufficiente a garantire il livello di efficienza del servizio o non in possesso dei requisiti professionali di idoneità previsti dalla legislazione vigente e dal disciplinare di gara e suoi allegati; d) violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative, regolamentari e delle norme del presente Contratto in materia di sicurezza e/o inadempienze degli obblighi contrattuali non eliminate dalla ditta, anche a seguito di diffide del Comune ai sensi del precedente art. 8; e) persistente inosservanza, a seguito di diffida alla regolarizzazione, delle norme di legge relative al personale dipendente (previdenza, infortuni, sicurezza) e mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali o territoriali; f) interruzione non motivata del servizio; g) gravi disservizi nella gestione del Centro giovani RM25 e nei rapporti con gli utenti; h) violazioni delle prescrizioni in materia di subappalto; i) violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione; j) mancato rispetto del diritto del Comune ad effettuare i controlli di cui all articolo 8; k) cessione del contratto, a qualsiasi titolo, senza autorizzazione; l) mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità qualora le transazioni di cui all art. 3 della Legge 136/2010 non siano eseguite avvalendosi di Banche o della Società Poste Italiane S.P.A. Nelle ipotesi sopraindicate il contratto potrà essere risolto di diritto da parte del Comune con effetto immediato a seguito della comunicazione del Referente, a mezzo di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva. In tale caso, alla ditta non spetterà alcun indennizzo e il Comune avrà la facoltà di incamerare la cauzione di cui al successivo art. 14, salvo il risarcimento del maggior danno. Nei suddetti casi di risoluzione del contratto, qualora il Comune lo richieda, la ditta ha l obbligo di continuare il servizio per il periodo di tempo necessario a procedere al nuovo affidamento dello stesso; gli oneri derivanti da ciò vanno compresi nei danni derivanti dalla risoluzione del contratto. In ogni caso è sempre fatto salvo il risarcimento dei danni derivanti da inadempienze. Alla ditta verrà corrisposto il prezzo contrattuale del servizio effettuato fino al giorno della disposta risoluzione, detratte le spese e i danni.

9 Per l applicazione delle disposizioni del presente articolo, il Comune potrà rivalersi su eventuali crediti della ditta, nonché sulla cauzione, senza necessità di diffide o formalità di sorta. Articolo 14 (Cauzione) L appaltatore solleva il Comune da ogni responsabilità civile, penale e/o patrimoniale per qualsivoglia danno subito dagli utenti del servizio o da suoi operatori o da questi causati a terzi durante lo svolgimento delle prestazioni stabilite nel presente Capitolato. L appaltatore dovrà costituire, a garanzia della perfetta ed integrale esecuzione del presente appalto, la garanzia fideiussoria di cui all art. 113 del D.Lgs. 163/2006, che verrà calcolata sul valore del contratto. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all eccezione di cui all articolo 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dalla stazione appaltante. Detta cauzione verrà svincolata quando le parti avranno regolato in modo definitivo ogni partita in sospeso dipendente dall esecuzione del contratto. Lo svincolo della cauzione verrà effettuato a domanda e a spese dell appaltatore, previa espressa dichiarazione del medesimo di non aver null altro a pretendere dall Amministrazione Comunale. Articolo 15 (Divieto di cessione in subappalto) Il contratto non può essere ceduto in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, senza il consenso e la formale approvazione del Comune, pena la risoluzione del contratto stesso e il risarcimento di tutte le spese e i danni subiti dalla stazione appaltante. Non sono considerate cessioni ai fini del presente appalto le modifiche di sola denominazione sociale o di ragione sociale o i cambiamenti di sede, purché il nuovo soggetto espressamente venga indicato subentrante nel contratto in essere con il Comune. Nel caso di trasformazioni d impresa, fusioni e scissioni societarie, il subentro nel contratto in essere deve essere prioritariamente autorizzato dal Comune, che può, a sua discrezione, non autorizzarlo, restando così il contraente obbligato alla completa esecuzione delle prestazioni. Il Comune non assume responsabilità alcuna per il ritardo nei pagamenti dovuto alla tardiva comunicazione della modifica di ragione sociale. Il servizio non può essere in tutto o in parte e sotto qualsiasi forma dato in subappalto, senza il consenso e la formale approvazione del Comune, pena la risoluzione del contratto e il risarcimento di tutte le spese e i danni subiti. L appaltatore non potrà nemmeno cedere il credito che deriva dal presente contratto, senza il consenso scritto del Committente. La cessione del contratto e il subappalto costituiscono causa di risoluzione del contratto ai sensi dell art c.c. e fanno sorgere il diritto per il committente ad effettuare l esecuzione in danno, con incameramento della cauzione definitiva a titolo di penale, fatto salvo il risarcimento di ogni conseguente maggior danno. Articolo 16 (Altri obblighi e responsabilità) Ai sensi dell art c.c., l appaltatore ha l obbligo di segnalare immediatamente al Committente tutte le circostanze e i fatti che, rilevanti nell espletamento del suo compito, possano pregiudicare il regolare svolgimento del servizio. L appaltatore è altresì obbligato al rispetto di tutte le disposizioni di natura contrattuale in quanto idonee a disciplinare i rapporti tra appaltatore ed Amministrazione Committente, comunque contenute nei documenti di gara, ivi comprese le offerte presentate dallo stesso, le quali sono da ritenersi integralmente richiamate e trascritte nel presente capitolato.

10 Articolo 17 (Invariabilità dei prezzi) Nei prezzi offerti e contrattualmente fissati si intendono compresi e compensati tutti gli oneri di cui all appalto, tutto incluso e nulla escluso, per la completa attuazione dell appalto. L appaltatore, pertanto, non ha diritto alcuno di pretendere sovrapprezzi o indennità di alcun genere per aumento dei costi, perdite o qualsiasi altra sfavorevole circostanza che possa verificarsi dopo la data dell offerta. E fatta salva la sola revisione annuale prevista dall art. 115 D. Lgs. 163/2006. Articolo 18 (Autorizzazioni e permessi) Restano a carico dell appaltatore tutte le spese, oneri, formalità, permessi, licenze, visti, nulla escluso, necessari per l esecuzione del Servizio. Articolo 19 (Trattamento dei dati) L appaltatore può utilizzare i dati messi a disposizione dal Comune limitatamente allo svolgimento delle attività connesse al presente contratto di servizio. I responsabili del trattamento dei dati personali dovranno essere nominati ai sensi dell articolo 29 del D.Lgs. 196/2003. L appaltatore deve comunicare prima dell inizio del servizio i nomi e gli estremi dei documenti del personale abilitato al trattamento dei dati forniti e si impegna a regolarne l accesso e a garantirne la sicurezza degli archivi informatici nel rispetto della normativa vigente. L accesso ai dati dovrà essere effettuato da personale incaricato dall impresa aggiudicataria ed opportunamente autorizzato nel rispetto delle procedure tecniche ed organizzative previste dalla normativa sul trattamento dei dati personali. Articolo 20 (Domicilio legale) Per gli effetti del presente appalto l appaltatore elegge il proprio domicilio legale presso la Casa Comunale di Rimini. A tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto. Articolo 21 (Controversie) Per le eventuali controversie che possano insorgere nell interpretazione ed esecuzione del presente contratto, qualora queste non possano essere risolte con spirito di amichevole accordo, è competente il Foro di Rimini. Articolo 22 (Spese contrattuali) Sono a carico dell appaltatore tutte le spese contrattuali inerenti e conseguenti alla stipula del presente contratto. Parimenti sono a suo carico le spese di bollo, di registrazione, di quietanza e di copie di scrittura inerenti il presente contratto. Letto, confermato e sottoscritto Il Dirigente Dei Servizi Educativi e di Protezione Sociale Del Comune di Rimini L appaltatore

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