AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE - CUNEO
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- Faustina Poletti
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1 AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE - CUNEO AVVISO PUBBLICO CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI E stata predisposta la bozza del Codice di comportamento ai sensi dell art. 54 del Decreto Legislativo , n. 165 e s.m., alla cui osservanza sono tenuti i dipendenti dell Azienda Ospedaliera nonché gli altri soggetti contemplati dal D.P.R , n. 62 recante il codice generale di comportamento dei dipendenti pubblici. Al fine di assicurare il massimo coinvolgimento nella presente procedura, si invitano le organizzazioni sindacali, le associazioni dei consumatori e degli utenti, le organizzazioni professionali, imprenditoriali e tutti i soggetti che fruiscono delle attività e dei servizi prestati dall Azienda Ospedaliera a far pervenire proposte ed osservazioni, utilizzando l allegato modello <<A>>, di cui si terrà conto nella relazione di accompagnamento al Codice. Le proposte e le osservazioni dovranno essere trasmesse entro il mediante: 1) posta elettronica certificata: aso.cuneo@cert.legalmail.it (solo per i possessori di PEC e CEC-PAC); 2) consegna diretta all Ufficio Protocollo Corso Carlo Brunet, 19/A nei giorni lavorativi dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle 12,30 e dalle 14,00 alle 16,00; 3) servizio postale; 4) Responsabile Prevenzione della Corruzione:boschero.s@ospedale.cuneo.it. In allegato: - modello <<A>>; - bozza del Codice di comportamento. Per informazioni: Responsabile per la prevenzione della corruzione Corso Carlo Brunet, 19/A CUNEO Telefono:
2 Modello all. A Al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione dell Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle Corso Carlo Brunet, 19/A CUNEO OGGETTO: Codice di comportamento dei dipendenti dell A. O. S. Croce e Carle. Il sottoscritto, (cognome e nome)., in qualità di (specificare la qualifica*)......, indirizzo:, ....; fax:., telefono:...., formula le seguenti osservazioni e/o proposte relative alla bozza in consultazione del Codice di comportamento dei dipendenti dell Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle: Data Firma * dipendente, utente, rappresentante di ente, associazione, organizzazione, impresa, ecc. 2
3 BOZZA CODICE DI COMPORTAMENTO PER IL PERSONALE DELL AZIENDA SANITARIA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE DI CUNEO Premesso che il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", all'articolo 54, come sostituito dall'articolo 1, comma 44, della Legge 6 novembre 2012, n. 190, prevede l'emanazione di un Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni al fine di assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico; Visto il D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ; Vista la Delibera n. 72/2013 dell Autorità Nazionale Anticorruzione di approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione e, in particolare, l allegato 1, punto B.4, in materia di codici di comportamento; Vista la Delibera n. 75/2013 dell Autorità Nazionale Anticorruzione contenente Linee guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni (art. 54, comma 5, d.lgs. n. 165/2001) ; SI ADOTTA il seguente Codice di comportamento per il personale dell Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle di Cuneo: Art. 1 Oggetto e destinatari 1. Il presente Codice contiene regole di comportamento indirizzate a tutti i dipendenti dell Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle di Cuneo, nonché, nei limiti della compatibilità, a coloro che, pur estranei all Azienda Ospedaliera, sono titolari di un rapporto di lavoro professionale di qualsiasi tipo e a qualsiasi titolo con essa, a coloro che collaborano con le imprese fornitrici di beni e servizi o che realizzano opere in favore dell A. O. S. Croce e Carle. 2. I destinatari del presente Codice di comportamento sono soggetti, altresì, alle disposizioni contenute nel Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ( codice generale ) adottato con D.P.R. 16 aprile 2013 n Al dipendente viene consegnato copia del presente Codice in occasione della sottoscrizione del contratto di lavoro. Negli atti di incarico di collaborazione esterna a qualsiasi titolo e nei contratti d appalto è inserita la condizione dell osservanza del Codice di comportamento, prevedendo la risoluzione o la decadenza dal rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal Codice stesso. 3
4 Art. 2 Regole comportamentali generali 1. Il dipendente deve conformare la propria condotta ai principi costituzionali di legalità, buon andamento e imparzialità dell amministrazione. 2. Il dipendente orienta la propria attività al rispetto dei principi di economicità, efficienza ed efficacia, tenendo conto dell esigenza di non pregiudicare la qualità dei risultati o determinare un rallentamento delle attività. 3. Deve inoltre rispettare regole comportamentali improntate a: - integrità, nel senso di onestà, rispetto, impegno, lealtà; - buona fede e correttezza che impongono al dipendente di non ingenerare con la propria condotta aspettative destinate ad essere frustrate; - proporzionalità, ragionevolezza ed equità, per garantire un oggettivo equilibrio fra la finalità dell azione e i limiti e oneri imposti ai soggetti privati coinvolti; - trasparenza che consente a chiunque un controllo sull esercizio dell attività; - obiettività che richiede che l attività istituzionale sia svolta senza favoritismi e con parità di trattamento. 4. Tenuto conto delle caratteristiche della prestazione lavorativa, consistente nell attuazione di una funzione pubblica, per il dipendente dell Azienda Ospedaliera sono previsti: - il divieto dell uso della propria posizione e dei poteri pubblici di cui è titolare per finalità diverse da quelle per le quali sono stati conferiti dalla legge; - l obbligo di astenersi in caso di conflitto di interesse, anche meramente potenziale; - il divieto di usare per fini privati le informazione di cui dispone per ragioni d ufficio, di tenere comportamenti che possano nuocere agli interessi o all immagine dell Azienda Ospedaliera; - il divieto di promettere vantaggi o prospettare svantaggi di carriera per ottenere utilità; - l obbligo di utilizzare materiale, attrezzature e mezzi di trasporto dell Azienda Ospedaliera esclusivamente per motivi d ufficio, nel rispetto dei limiti posti dall Amministrazione; - il divieto di usare illecitamente le risorse affidate; - l obbligo di riservatezza, di rispettare il segreto professionale e d ufficio, il divieto di anticipare l esito di decisioni o azioni proprie o altrui inerenti l ufficio. Art. 3 Regali, compensi e altre utilità 1. Il dipendente non chiede, né sollecita, né accetta, per sé o per altri, regali o altre utilità, salvo quelli effettuati occasionalmente nell ambito delle normali relazioni di cortesia e nell ambito delle consuetudini internazionali, di modico valore, comunque non superiore a 150 euro, anche sotto forma di sconto. I regali e gli omaggi ricevuti non devono comunque compromettere l indipendenza di giudizio, la correttezza operativa, l integrità e la reputazione del dipendente e in ogni caso devono essere tali da non poter essere interpretati come finalizzati ad acquisire vantaggi in modo improprio. 2. I regali ricevuti al di fuori dei casi consentiti verranno dallo stesso dipendente messi a disposizione dell Amministrazione per essere devoluti, se possibile, a fini istituzionali. 3. In ogni caso il dipendente non può chiedere, per sé o per altri, regali o altre utilità, neanche di modico valore, a titolo di corrispettivo per compiere o aver compiuto un 4
5 atto del proprio ufficio da soggetti che possano trarne benefici, né da soggetti nei cui confronti è o sta per essere chiamato a svolgere o a esercitare attività o potestà proprie dell ufficio ricoperto. 4. Sussiste, inoltre, il divieto per il dipendente di accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità da un proprio subordinato od offrirli ad un proprio sovraordinato, salvo quelli d uso di modico valore. 5. Il dipendente non accetta incarichi di collaborazione a qualsiasi titolo da soggetti privati che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti all ufficio di appartenenza. Art. 4 Partecipazione ad associazioni e organizzazioni 1. Nel rispetto del diritto di associazione e della normativa in materia di protezione dei dati personali, il dipendente comunica tempestivamente e, comunque, entro venti giorni dall adesione, al Responsabile della Struttura di appartenenza, la propria adesione o partecipazione ad associazioni od organizzazioni i cui ambiti di interesse possano interferire con lo svolgimento dell attività istituzionale. 2. Quanto previsto al punto 1) non si applica nel caso di adesione a partiti politici o a sindacati, nonché ad associazioni di volontariato o di impegno sociale senza ricoprire cariche direttive. Art. 5 Obblighi di astensione 1. Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in ogni caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza nonché in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici. 2. Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere, oltre interessi propri, quelli di: a) suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, b) persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, c) soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia, d) persone con le quali vi siano rapporti di credito o debito, e) soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, f) enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente; 3. La comunicazione dell astensione del dipendente dal partecipare all adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere gli interessi sopra descritti con indicazione delle relative ragioni, è prevista nell ambito delle singole procedure interessate (es: commissioni di concorso o di appalto, seggi di gara, ecc.). La comunicazione viene acquisita dalla Struttura competente per i singoli procedimenti mediante la compilazione di modulistica predisposta dalla Struttura stessa che curerà altresì l archiviazione dei casi di astensione, nel rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali. 4. Sono fatti salvi gli obblighi di astensione previsti: 5
6 a) dall art. 13 del Codice generale per i dirigenti e dall art. 14 del medesimo Codice per coloro che hanno concluso contratti e altri atti negoziali con l Azienda Ospedaliera; b) dall art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e s.m., ai sensi del quale il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto anche potenziale. Art. 6 Prevenzione della corruzione 1. Il dipendente rispetta le prescrizioni contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione, approvato dall Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 72 dell 11 settembre 2013 e nel Piano triennale di prevenzione della corruzione dell Azienda Ospedaliera. 2. Il dipendente collabora con il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, soprattutto con riferimento alla comunicazione di dati e segnalazioni di eventuali situazioni di illecito nell amministrazione di cui sia venuto a conoscenza. 3. L Amministrazione adotta idonee misure di tutela del dipendente che segnala illeciti, ai sensi dell art. 54 bis del D. Leg.vo 165/2001. Art. 7 Trasparenza 1. Il dipendente assicura l'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti dal Decreto Legislativo , n. 33, prestando la massima collaborazione nell'elaborazione, reperimento, trasmissione e aggiornamento dei dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale aziendale, come dettagliato nell allegato 1 alla delibera dell Autorità Nazionale Anticorruzione n. 50/2013. Art. 8 Comportamento nei rapporti privati 1. Il dipendente nei rapporti privati, comprese le relazioni extralavorative con pubblici ufficiali nell esercizio delle loro funzioni, non può sfruttare né menzionare la posizione che ricopre nell Amministrazione per ottenere utilità che non gli spettino, né tenere comportamenti ritenuti lesivi dell immagine dell Amministrazione, quale il rilascio di dichiarazioni offensive nei confronti dell Azienda Ospedaliera. 2. Fatto salvo il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione, il dipendente non divulga informazioni o critiche volutamente atte a ledere l immagine dell Azienda Ospedaliera o la reputazione di superiori e colleghi. Art. 9 Comportamento in servizio 1. Il dipendente, salvo giustificato motivo, non può ritardare né adottare comportamenti tali da far ricadere su altri dipendenti il compimento di attività o l adozione di decisioni di propria competenza; tali negligenze devono essere rilevate e valutate dal Responsabile della struttura interessata. 2. Il dipendente può fruire dei permessi di astensione dal lavoro esclusivamente nei casi previsti dalla legge o dai contratti nazionali; il Responsabile della Struttura di 6
7 appartenenza è tenuto a controllare l uso di tali permessi, segnalando tempestivamente all Ufficio Procedimenti Disciplinari (UPD) di competenza utilizzi impropri e pratiche scorrette. 3. Il dipendente è tenuto alla timbratura delle presenze; il responsabile della struttura di appartenenza è tenuto a vigilare in merito, segnalando tempestivamente all UPD di competenza le pratiche scorrette. 4. Il dipendente non deve utilizzare strumenti di lavoro, materiale, attrezzature per scopi personali. Art. 10 Rapporti con il pubblico 1. Il dipendente, in particolare chi opera a contatto con il pubblico, deve esporre in modo ben visibile il cartellino di riconoscimento fornito dall Azienda, salvo diverse disposizioni di servizio (in considerazione, ad esempio, di esigenze di tutela della sicurezza). 2. Il dipendente opera con correttezza, cortesia e disponibilità, fornisce all utenza le spiegazioni richieste, nel rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali e del segreto d ufficio, e indirizza l interessato al funzionario o alla struttura competente. 3. Il dipendente rispetta gli appuntamenti con gli utenti, risponde senza ritardo ai loro reclami ed opera nel rispetto degli standard di qualità e quantità previsti, assicurando la continuità del servizio. 4. Il dipendente risponde alle comunicazioni degli utenti rispettando i termini di legge previsti in generale e per i singoli procedimenti; alle comunicazioni di posta elettronica, in linea di massima, deve essere fornita risposta utilizzando lo stesso mezzo. 5. Nella trattazione delle pratiche, il dipendente, salvo diverse esigenze di servizio, rispetta l ordine cronologico, non rifiuta prestazioni dovute, non assume impegni né anticipa l esito di decisioni o azioni proprie o altrui inerenti all ufficio, al di fuori dei casi consentiti e garantisce il diritto di accesso nei casi e con le modalità previste dalla normativa vigente. Art. 11 Disposizioni particolari per i dirigenti 1. Il dirigente responsabile di struttura complessa o semplice oppure il titolare di posizione organizzativa, laddove non vi sia una figura dirigenziale, è tenuto, prima di assumere le proprie funzioni, a fornire le seguenti informazioni utilizzando l apposita modulistica predisposta dalla S.C. Personale: - le partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che possano porlo in conflitto di interessi con la funzione pubblica che svolge; - se ha parenti e affini entro il secondo grado, coniuge o convivente che esercitano attività politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con la struttura che dovrà dirigere o che siano coinvolti nelle decisioni o nelle attività inerenti all'ufficio; - le informazioni sulla propria situazione patrimoniale e le dichiarazioni annuali dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche previste dalla legge; - l impegno ad aggiornare le suddette informazioni, dando tempestiva comunicazione di ogni variazione alla S.C. Personale. 2. Il dirigente svolge con diligenza le funzioni ad esso spettanti in base all'atto di conferimento dell'incarico e persegue gli obiettivi assegnati: 7
8 - assume atteggiamenti leali e trasparenti; - adotta un comportamento esemplare e imparziale nei rapporti con i colleghi, i collaboratori e i destinatari dell'azione amministrativa; - cura che le risorse assegnate alla sua struttura siano utilizzate per finalità esclusivamente istituzionali e, in nessun caso, per esigenze personali; - cura, compatibilmente con le risorse disponibili, il benessere organizzativo nella struttura a cui è preposto, favorendo l'instaurarsi di rapporti cordiali e rispettosi tra i collaboratori; - assume iniziative finalizzate alla circolazione delle informazioni, alla formazione e all'aggiornamento del personale, all'inclusione e alla valorizzazione delle differenze di genere, di età e di condizioni personali; 3. Il dirigente assegna l'istruttoria delle pratiche sulla base di un'equa ripartizione del carico di lavoro, tenendo conto delle capacità, delle attitudini e della professionalità del personale a sua disposizione. 4. Il dirigente responsabile di struttura deve osservare e vigilare sul rispetto delle regole in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi di lavoro da parte dei dipendenti e dare immediata comunicazione alla S.C. Personale di ogni irregolarità rilevata in merito. 5. Il dirigente intraprende con tempestività le iniziative necessarie ove venga a conoscenza di un illecito, attiva e conclude, se competente, il procedimento disciplinare, ovvero segnala tempestivamente l'illecito all'upd competente e provvede ad inoltrare tempestiva denuncia all'autorità Giudiziaria o segnalazione alla Corte dei Conti per le rispettive competenze Art. 12 Contratti ed altri atti negoziali 1. Nella conclusione di accordi e negozi e nella stipulazione di contratti per conto dell'amministrazione, nonché nella fase di esecuzione degli stessi, il dipendente non ricorre a mediazione di terzi, né corrisponde o promette ad alcuno utilità a titolo di intermediazione, né per facilitare o aver facilitato la conclusione o l'esecuzione del contratto. 2. Il dipendente non conclude, per conto dell'amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile. In tal caso il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione delle decisioni ed alle attività relative all'esecuzione del contratto, redigendo verbale scritto di tale astensione da conservare agli atti della struttura di appartenenza. 3. Il dipendente che conclude accordi o negozi ovvero stipula contratti a titolo privato, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile, con persone fisiche o giuridiche private con le quali abbia concluso, nel biennio precedente, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento ed assicurazione, per conto dell'amministrazione, ne informa per iscritto il responsabile della struttura di appartenenza. 4. Al fine di dare valore alle valutazioni dei privati per il miglioramento dell attività amministrativa, il dipendente che riceva, da persone fisiche o giuridiche partecipanti a procedure negoziali nelle quali sia parte l'amministrazione, rimostranze orali o scritte sull'operato dell'ufficio o su quello dei propri collaboratori, ne informa immediatamente il proprio superiore gerarchico o funzionale affinché adotti le iniziative necessarie. 8
9 Art. 13 Disposizione finale 1. L Azienda Ospedaliera provvede a dare ampia diffusione al presente Codice di comportamento, secondo le modalità di cui all art. 17 del D.P.R. n. 62/2013, pubblicandolo anche sul sito internet istituzionale dell Azienda ( e sulla rete intranet. 9
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