PROTEZIONE FINANZIAMENTO BUSINESS A PREMIO MENSILE

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1 PROTEZIONE FINANZIAMENTO BUSINESS A PREMIO MENSILE Copertura Assicurativa collettiva e FACOLTATIVA abbinata ai Finanziamenti Business di Nuova erogazione o in essere IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO CONTENENTE: Nota Informativa Informativa sulla Privacy Condizioni di Assicurazione Glossario Modulo di Adesione (Fac Simile) Modulo di Denuncia Sinistro deve essere consegnato al Richiedente prima della sottoscrizione del Modulo di Adesione. PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA CNP Assurances S.A. Sede legale 4, Place Raoul Dautry Parigi Capitale sociale : Rappresentanza generale per l Italia - Via Alberico Albricci Milano C.F. P.IVA R.I. Milano Rea C.C.I.A.A. Milano

2 NOTA INFORMATIVA relativa alla Polizza Collettiva N Data ultimo aggiornamento Aprile 2016 La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema previsto dall IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell IVASS medesima. Il Contraente e il Richiedente/Assicurato devono prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione del Modulo di Adesione. La sottoscrizione della presente copertura assicurativa è Facoltativa. La Nota Informativa si articola nelle seguenti sezioni: A. INFORMAZIONI SULLA IMPRESA DI ASSICURAZIONE B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE C. INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI E REGIME FISCALE D. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI E. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO A. INFORMAZIONI SULLA IMPRESE DI ASSICURAZIONE 1. Informazioni Generali CNP Assurances S.A., Rappresentanza Generale per l Italia, presta le Coperture Assicurative previste dalla presente Polizza Collettiva relative al Decesso, all Invalidità Totale Permanente, al Ricovero Ospedaliero e alla Malattia Grave. CNP Assurances S.A. è una Impresa di Assicurazione di diritto francese, costituita in forma di Société Anonyme (equivalente a una società per azioni di diritto italiano) appartenete al Gruppo Caisse de Depots CNP Assurances S.A. è autorizzata ad esercitare il Ramo Vita e il Ramo Danni ed è stata abilitata con Protocollo IVASS n del 25 Maggio 2004 all esercizio in regime di stabilimento in Italia con iscrizione al numero I dell Elenco delle imprese di assicurazione con sede legale in un altro Stato membro sotto il controllo dell Autorità di Vigilanza francese: Autorité de Contrôle Prudentiel sito internet: Sede Legale Direzione Generale in Place Raoul Dautry, 4, Parigi (Francia). Sede Secondaria Rappresentanza Generale per l Italia, Via Albricci, Milano (telefono: , indirizzo cnp@pec.cnpitalia.it, sito internet: 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell impresa Situazione patrimoniale di CNP Assurances S.A. Patrimonio netto (capitaux propres) = Euro Capitale sociale = Euro Riserve patrimoniali = Euro L indice di solvibilità della Compagnia dato dal rapporto tra l ammontare del margine di solvibilità disponibile e l ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente è pari al 465%. Polizza Collettiva N Mod. 2.01BI.A Edizione Aprile 2016 Pagina 1 di 10

3 I dati riportati della Compagnia sono relativi all ultimo bilancio approvato (31 dicembre 2014). E possibile consultare gli aggiornamenti sul sito internet di CNP: Per esigenze di semplicità, CNP ASSURANCES S.A. è di seguito indicata anche CNP o Compagnia o Assicuratore. B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE Il presente Contratto di Assicurazione è ad adesione FACOLTATIVA e prevede Garanzie Danni e Garanzie Vita offerte in PACCHETTI ASSICURATIVI come illustrato nella Tabella che segue. La durata delle Coperture inserite nei PACCHETTI ASSICURATIVI seguono la durata del Finanziamento al quale sono abbinati e non prevede tacito rinnovo. Per maggior dettagli si rimanda all art.11 DECORRENZA E TERMINE DELLE GARANZIE delle Condizioni di Assicurazione. 3. Coperture assicurative offerte Limitazioni ed esclusioni Con la presente Polizza Collettiva la Compagnia si impegna, nel periodo di efficacia della Copertura Assicurativa, in relazione agli Assicurati (definiti anche key Man) designati dai Richiedenti che hanno aderito alla Polizza Collettiva, a riconoscere in caso di sinistro ai Beneficiari, una prestazione pari al Debito Residuo o alla rata mensile del Finanziamento, nei limiti e alle modalità previste e disciplinate dalle Condizioni di Assicurazione. 3.1 Descrizione Sintetica delle Garanzie offerte Al momento della sottoscrizione del Modulo di Adesione, verrà proposto al Richiedente uno dei Pacchetti Assicurativi che maggiormente soddisfa le sue esigenze di tutela. Si illustrano qui di seguito i Pacchetti assicurativi: Polizza Collettiva N Mod. 2.01BI.A Edizione Aprile 2016 Pagina 2 di 10

4 Per gli aspetti di dettaglio delle Prestazioni Assicurative si rinvia alla Parte II delle Condizioni di Assicurazione: Prestazioni della Copertura DECESSO: artt Prestazioni della Copertura INVALIDITA TOTALE PERMANENTE: artt. 34 e 35 Prestazioni della Copertura RICOVERO OSPEDALIERO: artt Prestazioni della Copertura MALATTIA GRAVE artt AVVERTENZA Le coperture fornite operano in via alternativa e non sono cumulabili ossia: Non è possibile attivare contemporaneamente due Coperture Assicurative nello stesso momento in quanto l Indennizzo versato dalla Compagnia per una garanzia non può mai cumularsi con l indennizzo relativo ad un altra garanzia. AVVERTENZA - Limiti, Massimali, Esclusioni, Franchigie e Carenze Si evidenzia che le Condizioni di Assicurazione prevedono delle limitazioni che sospendono o rendono inoperanti le Coperture Assicurative. A tale riguardo, si richiama l attenzione dell Assicurato sulle seguenti disposizioni contenute nelle Condizioni di Assicurazione: - art. 14 ( Limiti assuntivi Formalità di Assunzione ), che disciplina i limiti d età per poter sottoscrivere la Copertura Assicurativa; - art. 42 ( Esclusioni ), Tutte le Coperture che disciplinano specifiche limitazioni all operatività delle Coperture Assicurative; - art. 2 (Capitale Assicurato iniziale e Massimali), che disciplinano i Massimali previsti in relazione alla Copertura Assicurativa (vale a dire la somma fino alla cui concorrenza la Compagnia presta le relative garanzie); - artt. 37 ( Periodo di Franchigia ), che regolamentano il Periodo di Franchigia applicabile alla garanzia per Ricovero Ospedaliero (vale a dire il periodo di tempo durante il quale, sebbene in presenza di un evento indennizzabile, l Assicurato non ha diritto ad alcun indennizzo); - artt. 33, 35, 38, 41 ( Carenza ), che regolamentano il periodo di Carenza applicabile alle garanzie per Decesso, Invalidità Totale Permanente, Ricovero Ospedaliero e Malattia Grave (vale a dire il periodo di tempo immediatamente successivo alla data di decorrenza delle Coperture Assicurative durante il quale le garanzie non sono operative); - artt. 39 ( Denunce successive ) che regolamenta il Periodo di riqualificazione applicabile alla garanza Ricovero Ospedaliero (vale a dire l intervallo di tempo minimo che deve intercorrere tra il verificarsi di un sinistro e quello successivo ai fini dell indennizzabilità di quest ultimo). Le Garanzie prevedono le seguenti franchigie: - RICOVERO OSPEDALIERO: franchigia pari a 7 giorni - INVALIDITÀ TOTALE PERMANENTE: franchigia del 65% Le Garanzie prevedono i seguenti periodi di carenza: - DECESSO: 60 giorni per malattia - INVALIDITA TOTALE PERMANENTE: 60 giorni per malattia - solo per coloro che sottoscrivono il Pacchetto Assicurativo B - RICOVERO OSPEDALIERO: 30 giorni per malattia - MALATTIA GRAVE: 60 giorni Le Garanzie prevedono i seguenti massimali: - DECESSO: debito residuo con un massimo di Polizza Collettiva N Mod. 2.01BI.A Edizione Aprile 2016 Pagina 3 di 10

5 - INVALIDITA TOTALE PERMANENTE: debito residuo con un massimo di RICOVERO OSPEDALIERO: massimo 12 rate mensili per sinistro e massimo 36 per contratto. Il limite della rata mensile è pari a MALATTIA GRAVE: 8 rate mensili. Il limite della rata mensile è pari a ESEMPI - di Franchigia, Carenza, Massimale la Franchigia è un periodo di tempo durante il quale, pur in presenza di un evento indennizzabile ai sensi delle Condizioni di Assicurazione, il Beneficiario non ha diritto ad alcuna Indennità. Ad esempio: nel caso in cui sia previsto un Periodo di Franchigia di 30 (trenta) giorni, la Prestazione non verrà corrisposta prima che siano decorsi 30 (trenta) giorni dalla data di accadimento del Sinistro e a condizione che persistano, allo scadere del periodo suddetto, le condizioni che hanno determinato l operatività della copertura. La Carenza è un periodo di tempo, immediatamente successivo alla data di decorrenza dell assicurazione, durante il quale l efficacia della copertura assicurativa è sospesa. Ad esempio: nel caso in cui sia prevista una Carenza di 60 (sessanta) giorni, qualsivoglia Sinistro verificatosi prima che siano decorsi 60 (sessanta) giorni dalla data di decorrenza dell assicurazione, non potrà essere indennizzato. Il Massimale è la somma fino alla cui concorrenza l Assicuratore presta le garanzie. Ad esempio: nel caso in cui il valore della rata mensile da rimborsare in caso di sinistro, così come comunicata dall Istituto, sia pari a 3.000, l Assicuratore corrisponderà un Indennizzo di importo pari al massimale di polizza ovvero ESEMPI in relazione a Coperture e indennizzi Di seguito si riportano alcune esemplificazioni per facilitare l Assicurato nella comprensione dei meccanismi di funzionamento di massimali, franchigie e carenze: Garanzia: Invalidità Totale Permanente Postumi da invalidità totale permanente da infortunio (o malattia per coloro che hanno sottoscritto il Pacchetto B) valutati pari al 66%. Postumi da invalidità totale permanente valutati pari al 56% Liquidato indennizzo pari al debito residuo del Finanziamento alla data dell evento Nessun indennizzo liquidato Garanzia: Ricovero Ospedaliero Ricovero Ospedaliero pari a 6 giorni Nessun indennizzo liquidato perché il sinistro è in franchigia (7 giorni). Ricovero Ospedaliero pari a 15 giorni e successivo, solo se la Se la rata è in scadenza tra l 8 e il 15 giorno di Ricovero, liquidazione di una rata mensile di importo causa del ricovero è la malattia, come da piano di ammortamento comunicato ai 30 giorni (carenza) dalla data dall Istituto con il limite di Se la rata è di decorrenza della copertura assicurativa in scadenza successivamente al 15 giorno nessun indennizzo liquidato. Ricovero Ospedaliero pari a 15 mesi Indennizzo liquidato pari a 12 rate mensili come da piano di ammortamento comunicato dall Istituto, con il limite di per singola rata mensile. 4. Dichiarazioni dell Assicurato e del Richiedente in ordine alle circostanza del rischio Nullità Ai fini della stipula della Copertura Assicurativa l Assicurato e il Richiedente devono fornire dichiarazioni veritiere e non reticenti sulle circostanze del rischio, ai sensi dell art. 31 delle Condizioni di Assicurazione. La mancata osservanza di tale obbligo può comportare gravi conseguenze e compromettere il diritto alla prestazione. Polizza Collettiva N Mod. 2.01BI.A Edizione Aprile 2016 Pagina 4 di 10

6 AVVERTENZA Si richiama l attenzione dell Assicurato e del Richiedente sulla necessità di leggere le avvertenze contenute nel Modulo di Adesione e al Modulo di consenso relativamente alla compilazione del Questionario Medico Semplificato e nel caso alla compilazione del Questionario Medico Completo. 5. Premi L Assicurazione viene prestata dietro corresponsione da parte di ogni Richiedente di Premi mensili di importo costante per tutta la durata contrattuale, comprensivi dell imposta di assicurazione. Il premio è calcolato in percentuale sul Capitale Assicurato, in funzione del PACCHETTO ASSICURATIVO sottoscritto. La Compagnia conferisce alla Banca mandato all incasso del primo premio mensile che viene addebitato al Richiedente in forza di autorizzazione, conferita dal Richiedente stesso alla Banca nel Modulo di Adesione, sul c/c. L incasso di tale somma da parte della Banca varrà come pagamento effettuato direttamente alla Compagnia. I Premi mensili successivi al primo, dovranno essere corrisposti dal Richiedente direttamente alla Compagnia mediante SDD (Sepa Direct Debit) senza necessità di ulteriori comunicazioni preventive da parte della Compagnia. AVVERTENZA per consentire l avvio del processo di addebito SDD, si precisa che la seconda rata mensile di premio verrà prelevata contestualmente alla terza con addebito sul conto corrente. L Assicurato sarà comunque coperto per tutti i rischi previsti dalla Copertura Assicurativa nel periodo intercorrente tra la scadenza della seconda e della terza rata sempre che l incasso dei due premi vada a buon fine. Il premio mensile relativo alle coperture assicurative risulterà esplicitato nel Modulo di Adesione. Tassi* di Premio lordo imposte PACCHETTO A PACCHETTO B PACCHETTO C 0,0410% 0,0500% 0,0635% * comprensivi di imposte pari al 2,50% da applicarsi alle sole garanzie Danni Il Premio presenta i seguenti costi, meglio dettagliati nella Sezione C della presente Nota informativa: Quota parte dei costi percepita dall intermediario in due prospettive alternative Costi Totali In termini di % del premio netto versato In termini di % dei Costi Totali (68%) 68,00% 50,00% 73,53% Si precisa che il 50,00% del Premio al netto imposte ( 50,00 per ogni 100,00 di premio netto imposte) è in media corrisposto all intermediario a titolo di remunerazione dell attività di distribuzione della Polizza. AVVERTENZA: si precisa che in caso di estinzione anticipata, accollo o di trasferimento del Finanziamento, le Coperture Assicurative vengono estinte dalla data di anticipata estinzione totale/trasferimento/accollo del Contratto di Finanziamento. I premi pagati restano acquisiti dall Impresa di Assicurazione. Il Richiedente non dovrà più corrispondere i successivi premi. In alternativa il Richiedente, compilando l apposito modulo Estinzione o mantenimento della copertura Assicurativa, in allegato al presente Fascicolo Informativo, e inviandolo in CNP, potrà mantenere in vigore le Coperture Assicurative fino alla scadenza contrattuale originaria. Si rinvia all art. 10 e all art 11 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio. Polizza Collettiva N Mod. 2.01BI.A Edizione Aprile 2016 Pagina 5 di 10

7 C. INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI E REGIME FISCALE 6. Costi I costi effettivamente sostenuti dal Richiedente sono rappresentati dal premio calcolato in conformità a quanto di seguito indicato e dagli oneri per eventuali visite/esami medici richiesti dalla Compagnia in fase di assunzione. 6.1 Costi gravanti sul premio Il costo trattenuto dalla Compagnia, a titolo di spesa di acquisizione e gestione del Contratto di Assicurazione, già incluso nei tassi di premio, è pari alla seguente percentuale: Costi Totali di acquisizione e gestione del Contratto in % del premio netto versato 68% Il costo è calcolato sul Premio Mensile versato al netto delle imposte. I costi per eventuali visite/esami medici richiesti dalla Compagnia in fase assuntiva, sono a carico del Richiedente a cui è rimessa la scelta della struttura sanitaria a cui rivolgersi. Nella tabella successiva viene riportata la quota parte retrocessa all Istituto per l attività di intermediazione svolta, calcolata sul Premio Mensile versato al netto delle imposte e in relazione ai Costi Totali: 7. Sconti Non sono previsti sconti di premio. 8. Regime Fiscale Quota parte dei costi percepita dall intermediario In termini di % del In termini di % dei premio netto versato Costi totali 50% 73,52% I premi dei contratti di assicurazione sulla vita non sono soggetti all imposta sulle assicurazioni; invece i premi delle assicurazioni complementari per i rischi di danni alla persona e quelli per le perdite pecuniarie sono soggetti all imposta del 2,50%. 9. Tassazione delle somme assicurate Come da disposizioni vigenti alla data di redazione della presente Nota Informativa le prestazioni corrisposte sono esenti da IRPEF (art. 34 del D.P.R. n. 601/73) e dall imposta sostitutiva del 12,50% sulla differenza fra la somma dovuta e l ammontare del premio pagato (art. 6 del D.P.R. n. 917/86 Nuovo T.U.I.R. ). 10. Detrazione fiscale dei premi Il trattamento fiscale del premio dipenderà dalla normativa e dalle disposizioni fiscali tempo per tempo vigenti e da una serie di elementi fra i quali la natura del rapporto fra il Richiedente e l Assicurato. D. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO 11. Modalità di perfezionamento del contratto Polizza Collettiva N Mod. 2.01BI.A Edizione Aprile 2016 Pagina 6 di 10

8 Il contratto è concluso (perfezionato) nel giorno in cui CNP emette la Lettera di Conferma che invia al Richiedente come accettazione della richiesta di adesione alla Polizza Collettiva (Modulo di Adesione) abbinata al Modulo di consenso sottoscritto dall Assicurando. Le Coperture Assicurative, entrano in vigore, a condizione che sia stato pagato il premio contrattualmente previsto, dalle ore del giorno di attivazione indicato nella Lettera di Conferma inviata al Cliente da parte di CNP. 12. Risoluzione del contratto Il contratto si risolve con effetto immediato, al verificarsi di un evento tra quelli di seguito elencati: - recesso/revoca del contratto; - decesso dell Assicurato nel corso della durata del contratto di Finanziamento; - liquidazione dell indennizzo per invalidità totale permanente dell Assicurato; - termine del periodo di ammortamento inizialmente stabilito; - in caso di perdita dei requisiti di assi curabilità del Key Man; - cessazione del pagamento dei premi, trascorsi 60 giorni dalla scadenza del primo premio mensile non pagato; - in caso di anticipata estinzione, trasferimento, accollo del Finanziamento(nel caso in cui il Richiedente non richieda di proseguire la Copertura Assicurativa). 13. Riscatto Il contratto non prevede la possibilità di riscatto o di riduzione. 14. Revoca della Proposta Il Richiedente ha il diritto di revocare la propria proposta formulata mediante sottoscrizione dell apposito Modulo di Adesione fino al momento in cui non sia venuto a conoscenza dell accettazione da parte di CNP. Il Richiedente deve chiedere la revoca della proposta direttamente a CNP, mediante comunicazione scritta contenente gli elementi identificativi della propria posizione indirizzata a: CNP ASSURANCES SA Rappresentanza Generale per l Italia Ufficio Gestione Portafoglio Via Albricci, Milano Fax: 02 / portafoglio@cnpitalia.it Le somme eventualmente pagate dal Richiedente devono essere restituite da CNP entro trenta giorni dalla notifica della revoca. 15. Diritto di Recesso Il Richiedente può recedere entro 60 giorni dalla data di decorrenza delle Coperture Assicurative (data di stampa della Lettera di Conferma), dandone comunicazione a CNP con comunicazione scritta contenente gli elementi identificativi della propria posizione assicurata. La comunicazione di recesso deve essere indirizzata a: CNP ASSURANCES SA Rappresentanza Generale per l Italia Ufficio Gestione Portafoglio Via Albricci, Milano Fax: 02 / portafoglio@cnpitalia.it Polizza Collettiva N Mod. 2.01BI.A Edizione Aprile 2016 Pagina 7 di 10

9 Entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso la Compagnia rimborsa Al Richiedente il premio pagato al netto dell imposta di legge Diritto di Recesso nel corso della durata contrattuale AVVERTENZA: l Assicurato ha la facoltà di dare disdetta della Copertura Assicurativa, previo invio di una Raccomandata o via PEC con preavviso di almeno 60 giorni dalla data di ricorrenza annuale della Polizza al seguente indirizzo: CNP ASSURANCES S.A. Ufficio Gestione Portafoglio Via Albricci, MILANO Per aspetti di maggior dettaglio si rinvia all Art Disdetta delle Condizioni di Assicurazione. 16. Prescrizione Il Codice Civile (art. 2952) dispone che, per le assicurazioni danni i diritti derivanti dal Contratto di assicurazione si prescrivono in due anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda. Per le assicurazioni sulla vita, i diritti si prescrivono nel termine ordinario di prescrizione di dieci anni, decorsi i quali le imprese di assicurazione sono tenute a versare le somme non reclamate a favore dell apposito Fondo istituito dal Ministero dell Economia e delle Finanze, ai sensi della Legge 266 del 23 dicembre 2005 e successive modificazioni ed integrazioni. 17. Legge applicabile al contratto Il contratto è regolato dalla legge italiana. 18. Lingua in cui è redatto il contratto Il contratto ed ogni documento ad esso allegato e le comunicazioni in corso di contratto sono redatti in lingua italiana. E. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI - COMUNICAZIONI 19. Sinistri I sinistri devono essere tempestivamente denunciati per iscritto: Le denunce di sinistro, e la relativa documentazione possono essere inviati mediante posta, o fax oppure via ai seguenti recapiti: CNP ASSURANCES SA Rappresentanza Generale per l Italia Ufficio Gestione Sinistri Via Albricci, Milano Fax: 02/ sinistri@cnpitalia.it Documentazione da consegnare alla Compagnia per la liquidazione delle prestazioni L elenco della documentazione necessaria per richiedere la liquidazione delle prestazioni è riportato nel Modulo per la Denuncia dei sinistri messo a disposizione da CNP ed incluso nel presente Fascicolo come allegato. la Compagnia si impegna a liquidare il sinistro entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa e comprovante il sinistro stesso. Polizza Collettiva N Mod. 2.01BI.A Edizione Aprile 2016 Pagina 8 di 10

10 20. Reclami Eventuali reclami sulla gestione sinistri riguardanti e sul rapporto contrattuale relativo alle condizioni generali dovranno essere inoltrati per iscritto, mediante posta, telefax o , alla Funzione Ufficio Reclami della Compagnia incaricata del loro esame al seguente recapito: CNP ASSURANCES Rappresentanza Generale per l Italia Ufficio Reclami Via Albricci, Milano Fax: 02/ reclami@cnpitalia.it La Compagnia si impegna a dare riscontro entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo. Qualora l esponente non si ritenga soddisfatto dell esito del reclamo, potrà rivolgersi all IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, 21, Roma, a mezzo posta oppure via fax allo o La presentazione del reclamo può avvenire anche via PEC all'indirizzo ivass@pec.ivass.it. In tal caso, per velocizzarne la trattazione, è opportuno che gli eventuali allegati al messaggio PEC siano in formato PDF. Per la stesura del reclamo da presentare a IVASS è possibile utilizzare il modello disponibile sul sito alla sezione Guida ai reclami o collegandosi al seguente link: o ancora sul sito della Compagnia nella Sezione dedicata ai reclami. I reclami indirizzati all IVASS dovranno contenere: a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l operato; c) breve descrizione del motivo di lamentela; d) copia del reclamo presentato alla Compagnia e dell eventuale riscontro ricevuto; e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. Essendo la Compagnia soggetta alla Vigilanza Francese, l'esponente ha altresì la facoltà di rivolgersi per iscritto all Istituto di Vigilanza Francese - ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution) presso l Ufficio Reclami con sede in: 61 rue Taitbout Paris - Cedex 09 Francia - corredando l'esposto con la documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere, è possibile presentare reclamo all'ivass o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN- NET: - direttamente al sistema estero competente (individuabile accedendo al sito internet: chiedendo l attivazione della procedura FIN-NET; - all IVASS, che provvede ad inoltrarlo al suddetto sistema estero competente dandone notizia al reclamante. Si ricorda infine che è possibile rivolgersi all Autorità giudiziaria per la risoluzione di eventuali controversie derivanti dal presente Contratto, previo esperimento obbligatorio del processo di mediazione, ai sensi del D.Lgs. n. 28/2010 e successive disposizioni (cfr. art 29 delle Condizioni di Assicurazione), in quanto condizione preliminare per accedere al successivo processo giudiziale. 21. Informativa in corso di contratto La Compagnia si impegna a pubblicare sul proprio sito internet gli aggiornamenti relativi alle informazioni contenute nel presente Fascicolo Informativo, non derivanti da innovazioni normative. Per effetto della pubblicazione, i suddetti aggiornamenti si reputano conosciuti dai contraenti e/o assicurati, senza obbligo di effettuare alcuna altra comunicazione. Polizza Collettiva N Mod. 2.01BI.A Edizione Aprile 2016 Pagina 9 di 10

11 La Compagnia si impegna a comunicare per iscritto al Richiedente/Assicurato e alla Contraente in occasione della prima comunicazione da inviare in adempimento agli obblighi di informativa previsti dalla normativa vigente, le eventuali variazioni delle informazioni contenute nella Nota Informativa che dovessero intervenire in corso di contratto anche a seguito di modifica della legislazione applicabile, ivi compresa l eventuale variazione della denominazione sociale e della forma giuridica della Compagnia. La Compagnia si impegna a comunicare tempestivamente al Richiedente ed al Contraente qualunque variazione della sua denominazione sociale, forma giuridica e indirizzo. L Impresa di Assicurazione comunica per iscritto al Richiedente, in occasione della prima comunicazione da inviare all Assicurato stesso, le eventuali variazioni delle informazioni contenute nel Fascicolo Informativo anche per effetto di modifiche alla normativa intervenute successivamente alla conclusione del Contratto stesso. 22. Comunicazioni del Richiedente alla Compagnia AVVERTENZA Qualora nel corso di validità del Contratto il Key Man dovesse perdere i requisiti previsti dalla presente Polizza ovvero non ricoprire più, per l azienda Richiedente il finanziamento, il ruolo di amministratore, socio, dirigente, titolare, rappresentante legale o figura con ruolo determinante per lo sviluppo economico dell'azienda stessa, il Richiedente potrà chiedere alla Compagnia la chiusura della Copertura Assicurativa del Key Man. La comunicazione dovrà pervenire con lettera Raccomandata A/R o tramite PEC al seguente indirizzo: 23. Conflitti di interesse CNP Assurances Ufficio Gestione Portafoglio Via Albricci, Milano CNP ASSURANCES S.A. è una compagnie di assicurazione, e tra la stessa e l Istituto erogante il Finanziamento non sussistono rapporti di partecipazione ovvero rapporti di affari rilevanti ulteriori rispetto alla convenzione che disciplina la presente Polizza Collettiva. In conformità a quanto descritto nella presente Nota Informativa, l Istituto percepisce una remunerazione per l attività di intermediazione svolta in relazione alle Proposte di Adesione formulate dai Richiedenti. Ai sensi della vigente normativa, anche in presenza di conflitti di interesse le imprese di assicurazione sono comunque tenute ad operare in modo da non recare pregiudizio agli Assicurati e ad ottenere per i Richiedenti stessi il miglior risultato possibile. CNP Assurances S.A. è responsabile della veridicità, della completezza dei dati e delle notizie contenute nella presente Nota Informativa. CNP Assurances SA il Rappresentante Generale per l Italia Polizza Collettiva N Mod. 2.01BI.A Edizione Aprile 2016 Pagina 10 di 10

12 INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Ai sensi dell articolo 13 Decreto Legislativo 30 Giugno 2003 n 196 in materia di protezione dei dati personali (Codice Privacy), La informiamo che: 1. i suoi dati personali comuni e sensibili quali in particolare i dati idonei a rilevare lo stato di salute - (i Dati ), raccolti eventualmente anche per il tramite di soggetti terzi (quali ad esempio agenti, broker o istituti di credito che svolgono per nostro conto attività distributiva) saranno trattati da CNP ASSURANCES S.A., previo consenso scritto, laddove necessario, con l ausilio di mezzi cartacei, elettronici e/o automatizzati, per finalità riguardanti: a. conclusione del contratto, gestione ed esecuzione delle obbligazioni di cui alla Polizza assicurativa, attività riassicurativi; b. adempimenti di obblighi di legge, regolamento o normativa comunitaria (come ad esempio per antiriciclaggio) e/o disposizioni di organi pubblici; 2. il conferimento dei Dati è: a. necessario per l esecuzione e per la gestione della Polizza assicurativa (1.a); b. obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria e/o disposizioni di organi pubblici (1.b); 3. in mancanza di tali dati CNP ASSURANCES S.A. non potrebbero fornire i propri servizi, in tutto o in parte, i Dati potranno essere comunicati ai, e trattati dai, seguenti soggetti che operano per conto di CNP Assurances S.A. quali autonomi Titolari la cui lista aggiornata è disponibile sul sito e comunque può essere richiesta gratuitamente all Ufficio Protezione Dati sotto indicato: a. soggetti determinati, incaricati da CNP Assurances S.A. della fornitura di servizi strumentali o necessari all esecuzione delle obbligazioni di cui alla Polizza assicurativa in Italia e all Estero, anche in paesi al di fuori dell Unione Europea, quali, a titolo esemplificativo, soggetti appartenenti alla cosiddetta catena assicurativa, quali eventuali agenti, subagenti, broker, produttori liberi incaricati della gestione degli archivi ed elaborazione dei dati, istituti di credito ed altri canali di acquisizione di prodotti assicurativi, Assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, periti, medici legali, strutture sanitarie per il raggiungimento delle finalità di cui al punto 1.a; b. organismi associativi (Ania) e consortili propri del settore assicurativo, IVASS, Autorità giudiziarie nonché a tutti gli altri soggetti ai quali la comunicazione sia dovuta per il raggiungimento delle finalità di cui al punto 1.b; c. società controllate o collegate a CNP Assurances S.A. o dalla stessa incaricata, in Italia o all estero per il raggiungimento delle finalità di cui ai punti 1.a e 1.b, - ivi inclusa la prestazione di servizi informatici, finanziari, amministrativi, di stampa, - o altre compagnie di assicurazione per la redistribuzione del rischio (coassicurazione e riassicurazione). Inoltre i Suoi Dati potranno essere conosciuti da dipendenti e collaboratori in qualità di Incaricati o Responsabili, tra i quali BANCA POPOLARE DI BARI S.C.p.A., Corso Cavour, Bari, che agirà in qualità di Responsabile del trattamento in relazione all attività di distribuzione alla stessa affidata. I Dati non sono soggetti a diffusione. 4. Titolari del trattamento dei dati è CNP ASSURRANCES S.A. Rappresentanza Generale per l Italia, Via Albricci, Milano. Lei potrà richiedere la lista dei Responsabili del trattamento, esercitare i diritti di cui all art. 7 Codice Privacy ed in particolare ottenere dal Titolare la conferma dell esistenza di dati che La riguardano, la loro comunicazione e l indicazione della logica e delle finalità del trattamento, la cancellazione, l aggiornamento o il blocco dei medesimi, nonché opporsi per motivi legittimi al trattamento, scrivendo a: CNP Assurances S.A., Rappresentanza Generale per l Italia, Via Albricci, Milano, Ufficio Protezione Dati Polizza Collettiva N Mod. 2.01BI.A Edizione Aprile 2016 Pagina 1 di 1

13 GLOSSARIO Ammortamento Modalità di rimborso di una somma predeterminata erogata a titolo di Finanziamento. Assicurato la persona fisica (Key Man della Azienda che ha sottoscritto il finanziamento che ha uno dei seguenti ruoli: amministratore, socio, dirigente, titolare, rappresentante legale, figura con ruolo determinante per lo sviluppo economico dell'azienda stessa) residente in Italia e designata dal Richiedente che presenta i requisiti di assicurabilità previsti all art. 14 delle Condizioni di Assicurazione. L Assicurato deve aver sottoscritto il Modulo di consenso dell Assicurato Assicurazione Il contratto di Assicurazione (Polizza Collettiva) e il suo contenuto. Beneficiario L azienda richiedente il Finanziamento. Capitale Assicurato Iniziale La somma indicata nel Modulo di Adesione per cui è prestata la copertura. Carenza Periodo di tempo immediatamente successivo alla data di decorrenza della polizza durante il quale le garanzie non sono operative. Ciò significa che se l evento assicurato si dovesse verificare nel corso di tale periodo la Compagnia non corrisponderà la prestazione assicurata. Compagnia CNP Assurances S.A., Rappresentanza Generale per l Italia, Via Albricci, Milano. Società autorizzata all esercizio dell attività assicurativa con la quale il Richiedente stipula il contratto di assicurazione. Conclusione del contratto o perfezionamento Momento in cui il Richiedente riceve la comunicazione (Lettera di Conferma) dell accettazione della proposta da parte della Compagnia. Condizioni di Assicurazione Insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione. Contraente La BANCA POPOLARE DI BARI S.C.p.A., Corso Cavour, Bari che agisce in nome e per conto della Cassa di Risparmio di Orvieto. Contratto di Finanziamento Il contratto di Finanziamento, rientrante nell ambito dei Prestiti e/o Mutui Business di nuova erogazione o in essere stipulato dal Richiedente al quale è abbinata la Copertura Assicurativa. Potranno essere assicurati i Finanziamento di durata (o durata residua) non superare ai 25 anni comprensivi di un eventuale periodo di preammortamento pari al massimo a 12 mesi. Contratto di Polizza costituito dal Modulo di Adesione del Richiedente e dell Assicurato unitamente alla Lettera di Conferma della Compagnia Copertura Assicurativa Garanzia assicurativa collettiva e Facoltativa concessa dalla Compagnia al Richiedente ai sensi della Polizza Collettiva e in forza della quale la Compagnia stessa è obbligata al pagamento della prestazione, a favore del Beneficiario, al verificarsi del sinistro. Debito Residuo Debito in linea capitale del Finanziamento risultante alla data del sinistro. Dal calcolo sono escluse eventuali importi di rate insolute scadute prima dell evento. Data di Decorrenza della copertura assicurativa Termine dal quale le garanzie assicurative cominciano ad operare; coincide con le ore 24,00 del giorno di attivazione indicato nella Lettera di Conferma inviata al Cliente da parte di CNP. Durata contrattuale Periodo durante il quale il contratto è efficace. Esclusioni Polizza Collettiva N Mod. 2.01BI.A Edizione Aprile 2016 Pagina 1 di 4

14 Rischi esclusi o limitazioni relativi alla copertura assicurativa prestata dalla Compagnia, elencati in apposite clausole del contratto di assicurazione. Franchigia Periodo di tempo durante il quale, sebbene in presenza di un evento indennizzabile in termini di polizza, l Assicurato non ha diritto ad alcuna indennità. Indennizzo La somma dovuta da CNP in caso di sinistro. Infortunio Evento dovuto a causa fortuita violenta ed esterna che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili. Sono inoltre parificati agli infortuni: l asfissia non di origine morbosa, gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze; l infezione e l avvelenamento causati da morsi di animali, punture di insetti e di vegetali, con esclusione della malaria e della malattie tropicali; l annegamento; l assideramento o il congelamento; i colpi di sole o di calore; le lesioni muscolari determinate da sforzi, con esclusione di ogni tipo di infarto e delle rotture sottocutanee dei tendini; ernie addominali, con esclusione di ogni altro tipo di ernia; gli infortuni subiti in stato di malore o di incoscienza. Invalidità Totale Permanente La perdita totale definitiva della capacità lavorativa generica dell Assicurato, indipendentemente dalla specifica professione esercitata. Per il Pacchetto Assicurativo B l Invalidità Totale Permanente è sia da Infortunio che da Malattia Per il Pacchetto C l Invalidità è solo da Infortunio. La prestazione è riconosciuta quando il grado percentuale di invalidità accertato sia pari o superiore al 66%. Il grado di Invalidità Totale Permanente da Infortunio è valutato in base in base alla Tabella di cui al D.P.R. n 1124 del 30/6/65 (Tabella INAIL) e successive modificazioni intervenute. Il grado di Invalidità Totale Permanente da malattia viene accertato in base alle tabelle relative all indennizzo del danno biologico di cui all art. 13 del D.Lgs. 38/2000 e successive modifiche ed integrazioni. Istituti La Banca Popolare di Bari, la Cassa di Risparmio di Orvieto e tutti gli Istituti appartenenti al Gruppo Banca Popolare di Bari che agiscono i qualità di Intermediari e che hanno stipulato un contratto di Finanziamento con il Richiedente. Ivass Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal governo. Key Man/Key Men: l Assicurato/gli Assicurati. Malattia Ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio. Malattia Grave CANCRO Il cancro è un tumore maligno caratterizzato dalla crescita incontrollata e dalla diffusione di cellule maligne, con l invasione e la distruzione del tessuto normale. Il termine cancro include linfoma, sarcoma e la malattia di Hodgkin. Il cancro necessita di intervento chirurgico, e/o di radioterapia e/o di chemioterapia. E necessario che la diagnosi sia confermata da prova istologica di malignità da parte di uno specialista oncologo o anatomopatologo. INFARTO L infarto miocardio è la necrosi di una parte del muscolo miocardico risultante da insufficiente apporto sanguigno alla zona interessata conseguente a malattia coronarica. La diagnosi deve essere sostenuta da tutti e tre i seguenti criteri e ci deve essere diagnosi certa di un nuovo infarto miocardico acuto: sintomatologia clinicamente coerente con la diagnosi di infarto acuto del miocardio; e nuove alterazioni elettrocardiografiche di ischemia non riconducibili ad eventi avvenuti precedentemente alla data di decorrenza del contratto; e tipica elevazione dei markers biochimici cardiaci specifici, ad esempio CK-MB o Troponina cardiaca ICTUS Polizza Collettiva N Mod. 2.01BI.A Edizione Aprile 2016 Pagina 2 di 4

15 L ictus è definito come accidente cerebrovascolare che provochi la morte irreversibile di una parte del tessuto del cervello a causa di una emorragia intra-cranica o a causa di embolia cerebrale o trombosi cerebrale in un vaso intra-cranico. Questo evento deve contribuire ad una compromissione permanente della funzione neurologica. Si devono riscontrare chiare ed evidenti anomalie delle funzioni sensoriali o motorie durante l esame fisico eseguito da un neurologo dopo almeno tre mesi della data di insorgenza dell evento. La diagnosi deve essere anche confermata da tecniche ad immagini. Gli esami devono confermare l insorgenza di un nuovo ictus. INNESTO DI BY-PASS AORTOCORONARICO L effettivo sottoporsi ad intervento chirurgico a cuore aperto con toracotomia mirato a correggere il restringimento o l occlusione di una o più arterie coronarie tramite l innesto di by-pass. Prima dell intervento è necessario fornire una prova angiografica di coronaropatia ostruttiva. Inoltre l innesto di bypass aortocoronarico deve essere ritenuto come il trattamento più idoneo da parte del cardiologo di riferimento dell assicurato. TRAPIANTO D ORGANO L effettivo sottoporsi come ricevente a trapianto di cuore, polmone, fegato, rene, pancreas. E altresì coperto l effettivo sottoporsi come ricevente a trapianto di midollo osseo se è ritenuto clinicamente indispensabile ed è certificato da relativo specialista. Il trapianto deve essere ritenuto clinicamente indispensabile per il trattamento di insufficienza irreversibile dell organo trapiantato. INSUFFICIENZA RENALE L insufficienza renale totale ed irreversibile di entrambi i reni. E necessaria prova che l assicurato si sottopone a emodialisi renale continua e la dialisi deve essere ritenuta necessaria da un nefrologo. Non è coperta l insufficienza renale acuta reversibile che richiede soltanto dialisi temporanea, inoltre non è coperta l insufficienza renale monolaterale Massimale Somma fino alla cui concorrenza, per ciascun sinistro, la Compagnia presta le garanzie. Modulo di Adesione del Richiedente: la dichiarazione sottoscritta dal Richiedente per l adesione alla Polizza Collettiva che contiene la designazione dell Assicurato e tutte le informazioni rilevanti ai fini dell Assicurazione. Modulo di consenso dell Assicurato: il Modulo, parte integrante della Polizza, sottoscrivendo il quale l Assicurato designato dal Richiedente presta il proprio consenso per la validità dell assicurazione e che contiene dichiarazioni rilevanti ai fini del Contratto. Morte: il decesso dell Assicurato accaduto per qualsiasi causa. Nota Informativa Documento redatto secondo le disposizioni dell IVASS che la Compagnia deve consegnare all assicurato prima della sottoscrizione del contratto di assicurazione e che contiene informazioni relative alla Compagnia, al contratto stesso ed alle caratteristiche assicurative e finanziarie della polizza. Preammortamento Periodo che intercorre tra la data di erogazione e la data di decorrenza del Finanziamento nel quale le rate pagate sono costituite dalla sola quota interessi. Premio Il premio che viene versato dal Richiedente per il tramite del Contraente a CNP in relazione alle coperture prestate con la presente polizza. Questionario Medico Semplificato/Completo Dichiarazione costituita da domande sullo stato di salute e sulle abitudini di vita dell Assicurato che la Compagnia utilizza al fine di valutare i rischi che assume con il contratto di assicurazione. Ricovero Ospedaliero Lo stato di degenza ininterrotta che richiede il pernottamento in Istituto di cura, dovuta ad infortunio o malattia, resa necessaria per l esecuzione di accertamenti e/o terapie non eseguibili in strutture ambulatoriali o in day hospital. Richiedente: l Azienda, l Ente o la Ditta individuale di diritto italiano che ha richiesto/ha in essere un finanziamento con il Contraente, che designa l Assicurato e corrisponde il premio Polizza Collettiva N Mod. 2.01BI.A Edizione Aprile 2016 Pagina 3 di 4

16 di assicurazione. Sinistro Il verificarsi dell evento dannoso per il quale è prestata l assicurazione. Polizza Collettiva N Mod. 2.01BI.A Edizione Aprile 2016 Pagina 4 di 4

17 CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE relative alla Polizza Collettiva N L Assicurazione è disciplinata dalle presenti Condizioni di Assicurazione nonché dalle previsioni contenute nel Modulo di Adesione e nel Modulo di consenso. I termini utilizzati nelle seguenti Condizioni di Assicurazione hanno il significato attribuito ai medesimi nel Glossario allegato al Fascicolo Informativo, che forma parte integrante e sostanziale delle presenti Condizioni di Assicurazione. Premessa Le Condizioni di Assicurazione regolano l Adesione individuale alla Polizza Collettiva stipulata dagli Istituti del Gruppo Banca Popolare di Bari (in seguito Istituti Banche o Contraente ) con CNP Assurances S.A. (di seguito CNP o Compagnia o Assicuratore). La presente Polizza accessoria al Finanziamento, è facoltativa e non indispensabile all ottenimento del Finanziamento stesso, inoltre può essere abbinata sia contestualmente al Finanziamento di nuova erogazione che nel corso del Finanziamento in essere. PARTE I: Condizioni Generali di Assicurazione Art. 1 Oggetto del Contratto: Coperture Assicurative Il Contraente ha stipulato la presente Polizza Collettiva al fine di consentire al Richiedente di beneficiare, nei limiti previsti dalle Condizioni di Assicurazione, delle Coperture Assicurative per i Key Man da lui designati. Al momento della sottoscrizione del Modulo di Adesione, verrà proposto al Richiedente il Pacchetto assicurativo che maggiormente soddisfi le esigenze di tutela del Key Man. La Compagnia, per quanto di propria competenza, garantiscono al Richiedente - a fronte dell adesione e del pagamento del Premio - le prestazioni previste dalle Coperture Assicurative relative al Pacchetto assicurativo scelto, nei limiti delle Condizioni ivi descritte. Si illustrano qui di seguito i Pacchetti assicurativi che possono essere sottoscritti alternativamente dal Richiedente per assicurare i Key Man da lui designati. PACCHETTI ASSICURATIVI ABBIANATI AI FINANZIAMENTI E SOTTOSCRIVIBILI ALTERNATIVAMENTE PACCHETTO A Copertura per Decesso da Infortunio o da Malattia. PACCHETTO B Copertura per Decesso da Infortunio o da Malattia. Copertura per Invalidità Totale e Permanente derivante da Infortunio o da Malattia. PACCHETTO C Copertura per Decesso da Infortunio o da Malattia Copertura per Invalidità Totale e Permanente derivante da Infortunio. Copertura per Ricovero Ospedaliero Copertura per Malattia Grave Le prestazioni relative alle singole garanzie sono dettagliatamente descritte nella Parte II ( Condizioni particolari di Assicurazione ), mentre le relative ipotesi di esclusione sono riportate nella Parte III ( Esclusioni ) delle presenti Condizioni di Assicurazione. I Richiedenti potranno aderire a uno dei suddetti PACCHETTI ASSICURATIVI, sopra illustrati e di seguito schematizzati, mediante il Modulo di adesione. Polizza Collettiva N Mod. 2.01BI.A Edizione Aprile 2016 Pagina 1 di 17

18 Art. 1.2 Requisiti di assicurabilita Adesione alle Coperture Assicurative Possono aderire alla Copertura Assicurativa i Richiedenti che: 1. siano Cliente degli Istituti e che abbia stipulato con essi un Finanziamento; 2. abbiano sottoscritto il Modulo di Adesione del Richiedente; 3. siano titolari di un azienda di diritto italiano 4. abbiano pagato il premio Sono assicurabili i Key Man, designati dal Richiedente che : 1. coprano uno dei seguenti ruoli per l azienda Richiedente: amministratore, socio, dirigente, titolare, rappresentante legale, figura con ruolo determinante per lo sviluppo economico dell'azienda stessa; 2. abbiano sottoscritto il Modulo di consenso dell Assicurato; 3. abbiano provveduto a compilare e sottoscrivere il Questionario Medico Semplificato o il Questionario Medico Completo e gli stessi siano stati valutati positivamente dalla Compagnia; 4. siano residenti in Italia; 5. abbiano un età, al momento della sottoscrizione del Modulo, non inferiore a 18 anni, né superiore a 60 anni non compiuti e alla scadenza del Finanziamento abbiano un età non superiore a 75 anni non compiuti; 6. abbiano pagato il premio. Art. 2 Capitale Assicurato iniziale e massimali Il capitale inizialmente assicurato viene scelto dal Richiedente in misura pari o inferiore all importo del Finanziamento richiesto se di nuova erogazione o al debito residuo del Finanziamento in essere risultante al momento della sottoscrizione del Modulo di Adesione. Il Capitale massimo Assicurabile per Richiedente è pari a mentre per singolo Assicurato è pari a Qualora il finanziamento erogato (o il debito residuo in caso di finanziamento in essere) superi per Azienda e per singolo Assicurato il Capitale Assicurato sarà limitato a tali importi. Il Capitale minimo inizialmente Assicurabile non può essere inferiore a In caso di designazioni di più Key Men ai sensi del successivo Art.7 il Capitale Assicurato Polizza Collettiva N Mod. 2.01BI.A Edizione Aprile 2016 Pagina 2 di 17

19 per testa può essere liberamente ripartito tra gli Assicurati fermo restando i limiti sopra riportati. Art. 3 Cumulo La Compagnia al momento dell Adesione effettua verifiche sui limiti di Capitale Assicurato per Richiedente e per Assicurato tenendo conto della somma dei capitali assicurati di tutte le eventuali coperture di puro rischio, aventi ad oggetto il rischio morte, sottoscritte tra il Richiedente, l Assicurato e CNP. Se la somma dei Capitali (compreso il nuovo importo che si intende assicurare) è superiore a per Richiedente e la Compagnia non accetta il rischio. Art. 4 - Prestazioni in caso di sotto-assicurazione Nel caso in cui il Capitale Assicurato sia inferiore all importo del Finanziamento erogato o al Debito Residuo in caso di Finanziamento in essere, la prestazione liquidata in caso di sinistro che si verifica nel periodo di ammortamento del Finanziamento, sarà pari: - al debito residuo del Finanziamento alla data del sinistro, moltiplicato per il rapporto tra il Capitale Assicurato iniziale e l ammontare del Finanziamento erogato o Debito Residuo in caso di Finanziamento in essere per le garanzie Decesso e Invalidità Totale Permanente; - alla rata mensile del Finanziamento moltiplicata per il rapporto tra il Capitale Assicurato iniziale e l ammontare del Finanziamento erogato o Debito Residuo in caso di Finanziamento in essere per la garanzia Ricovero Ospedaliero. Per la Garanzia Malattia Grave la rate di riferimento in caso di sotto assicurazione sarà calcolata con la medesima modalità. Art. 5 - Prestazioni previste nel periodo di preammortamento Per i sinistri che si verificano nel periodo di preammortamento dei Finanziamenti, ovvero l arco di tempo che intercorre tra la data di erogazione e la data di decorrenza del Finanziamento, la prestazione erogata dalla Compagnia sarà pari: - per le garanzie con prestazione in capitale, ovvero Decesso e Invalidità Totale Permanente, al Capitale Assicurato iniziale così come meglio precisato nelle Condizioni di Assicurazione previste per tali garanzie; - per la garanzia con prestazione in rata, ovvero Ricovero Ospedaliero alle sole rate interessi in scadenza nel perdurare del ricovero così come comunicato dall Istituto alla Compagnia in base alle erogazioni effettuate e meglio precisato nelle Condizioni di Assicurazione previste per tali garanzie. - per la garanzia Malattia Grave la rata di riferimento è pari alla rata interessi alla data di diagnosi di della Malattia Grave così come comunicato dall Istituto alla Compagnia e meglio precisato nelle Condizioni di Assicurazione previste per tali garanzie. Art. 6 - Prestazioni previste per Finanziamenti a durata variabile Per i Finanziamenti che prevedono una durata variabile nel corso del contratto (ad esempio Finanziamenti a rata fissa e tasso e durata variabile o Finanziamenti che prevedono l opzione di allungamento della durata) la prestazione erogata dalla Compagnia sarà sempre determinata in base al piano di ammortamento originario. Art. 7 Designazione di più Key Man per lo stesso Contratto di Finanziamento Per ogni contratto di finanziamento il Richiedente può assicurare fino ad un massimo di cinque Key Men con cinque Coperture Assicurative. L importo erogato (debito residuo in caso di finanziamento in essere) può essere: 1) ripartito in parti uguali per singola testa; 2) pari al 100% del valore per singola testa; 3) liberamente ripartito per singola testa. Art. 8 Perdita dei requisiti per il Key Man Nel corso di validità del Contratto qualora il Key Man dovesse perdere i requisiti previsti dalla presente Polizza ovvero non ricoprire più, per l azienda Richiedente il finanziamento, il Polizza Collettiva N Mod. 2.01BI.A Edizione Aprile 2016 Pagina 3 di 17

20 ruolo di amministratore, socio, dirigente, titolare, rappresentante legale o figura con ruolo determinante per lo sviluppo economico dell'azienda stessa, il Richiedente potrà chiedere alla Compagnia la chiusura della Copertura Assicurativa del Key Man. La comunicazione dovrà pervenire con lettera raccomandata A/R o tramite PEC al seguente indirizzo: CNP Assurances Ufficio Gestione Portafoglio Via Albricci, Milano In questo caso CNP provvederà a estinguere la Copertura Assicurativa dalla data di ricezione della richiesta. Eventuali premi mensili addebitati successivamente alla data di estinzione della garanzia stessa saranno rimborsati al Richiedente. Nel caso in cui l Assicurato non sia più un Key Man dell'azienda, e qualora il Richiedente non abbia provveduto ad inviarne comunicazione in CNP per la chiusura della Copertura Assicurativa la posizione relativa al Key Man rimane comunque attiva fino alla scadenza contrattualmente prevista. Il Richiedente potrà comunque denunciare il sinistro a CNP che provvederà a liquidarlo anche se l'assicurato non è più Key Man dell'azienda. Art. 9 - Obblighi del Contraente Nel rispetto di quanto previsto dal successivo Art.14 "Limiti Assuntivi Formalità di ammissione" e dell Art. 1.2 Requisiti di assicurabilità, il Contraente si impegna a consentire l ingresso in assicurazione a tutti coloro con i quali hanno stipulato un contratto di Finanziamento e che hanno espresso la loro adesione alla presente Convenzione con la sottoscrizione del Modulo di Adesione che il Contraente provvederà a trasmettere a CNP unitamente al Modulo di consenso dell Assicurato. L adesione si intende accettata sempre che non sia pervenuto al Contraente e al Richiedente il rifiuto da parte di CNP. Art Obblighi di CNP CNP rilascia al Contraente, in base alle adesioni da questo fornite, l elenco dei Richiedenti con l'indicazione per ciascuno delle prestazioni garantite e dei premi; tale elenco forma parte integrante della Convenzione. L'elenco è aggiornato mensilmente da CNP in base ai dati forniti dal Contraente. CNP provvede, inoltre, a fornire al Contraente la Nota Informativa nonché le Condizioni di Assicurazione relative alla presente Convenzione che vengono consegnate ai Richiedenti al momento della sottoscrizione del Modulo di Adesione. Art. 11 Decorrenza e Termine delle garanzie Art Decorrenza delle garanzie Le garanzie assicurate con la presente Polizza Collettiva decorrono dalle ore 24:00 del giorno di stampa della Lettera di Conferma (attivazione della Copertura Assicurativa) inviata al Richiedente da parte di CNP, a condizione che sia stato corrisposto il premio contrattualmente previsto e non sia pervenuto al Richiedente il rifiuto da parte della Compagnia qualora non sussistano i Limiti assuntivi (di cui all art. 14 cfr) o non vi siano i Requisiti di assicurabilità (di cui all Art.1.2 cfr) o ancora nel caso di dichiarazioni inesatte e reticenti relative a circostanze indicate dall Assicurato nel Questionario Medico. Art Termine delle garanzie La durata della Copertura Assicurativa è pari all arco di tempo che intercorre tra la data di attivazione della stessa e quella di scadenza del Finanziamento e non può essere superiore a 300 mesi (25 anni) comprensivi di un eventuale periodo di preammortamento che non può essere superiore ai 12 mesi. Le singole coperture hanno comunque termine: - in caso di decesso dell Assicurato nel corso della durata del contratto di Finanziamento; - in caso di liquidazione dell indennizzo per Invalidità Totale Permanente; - in caso di anticipata estinzione, trasferimento, accollo del Finanziamento (nel caso in cui il Richiedente non richieda esplicitamente la prosecuzione della Copertura Polizza Collettiva N Mod. 2.01BI.A Edizione Aprile 2016 Pagina 4 di 17

21 Assicurativa), inviando apposita comunicazione in Compagnia (vedi artt. 12 e 13 cfr); - alla data di scadenza della Copertura Assicurativa riportata nella Lettera di Conferma; - In caso di recesso esercitato nei termini previsti dalle presenti Condizioni di assicurazione. - In caso di perdita dei requisiti di assicurabilità per il Key Man (vedi art. 8 cfr) - in caso di cessazione del pagamento dei premi, trascorsi 60 giorni dalla scadenza del primo premio mensile non pagato. Ove, con riferimento a un medesimo contratto di Finanziamento, vi siano più Key Men designati come Assicurati, la cessazione per uno di essi della copertura non pregiudica la continuazione dell assicurazione a favore degli altri. Art Termine delle garanzie per i Finanziamenti a durata variabile Per i Finanziamenti a rata fissa e tasso e durata variabile la Copertura Assicurativa ha valore per una durata non superiore a quella stabilita dal piano di ammortamento originario del Finanziamento (fermo restando le limitazioni riportate agli articoli precedenti). Art. 12 Estinzione anticipata parziale del Finanziamento Le garanzie continueranno a vigere a favore dell Assicurato fino alla scadenza del piano di ammortamento originario, fermo restando quanto precisato nel paragrafo precedente per i Finanziamenti a rata fissa e tasso e durata variabile. In caso di sinistro successivo alla data dell estinzione parziale del contratto di Finanziamento, l indennizzo riconosciuto al Beneficiario, sarà determinato sulla base del piano di ammortamento originario. Il Richiedente ha la facoltà di richiedere altresì la risoluzione della Copertura Assicurativa, inviando in Compagnia il Modulo estinzione o mantenimento copertura assicurativa in allegato al presente Fascicolo Informativo. I premi pagati fino alla data dell estinzione anticipata parziale del Finanziamento restano acquisiti dalla Compagnia. Il Richiedente non dovrà più corrispondere i successivi premi. Art Estinzione anticipata totale, accollo, trasferimento Finanziamento In caso di anticipata estinzione totale del Contratto di Finanziamento (non successiva alla liquidazione dell Indennizzo per decesso o Invalidità Totale Permanente dell Assicurato), ovvero nei casi di trasferimento o di accollo del Finanziamento, le Coperture Assicurative vengono estinte dalla data di anticipata estinzione totale/trasferimento/accollo del Contratto di Finanziamento. I premi pagati fino a quella data restano acquisiti dalla Compagnia. Il Richiedente non dovrà più corrispondere i successivi premi. Eventuali premi mensili addebitati successivamente alla data di estinzione totale/trasferimento/accollo del Contratto di Finanziamento saranno accreditati dalla Compagnia sul conto corrente del Richiedente debitamente indicato dallo stesso nel Modulo estinzione o mantenimento copertura assicurativa allegato al presente Fascicolo Informativo, da inoltrare alla Compagnia in occasione della richiesta di estinzione del Finanziamento al seguente indirizzo: CNP ASSURANCES SA Rappresentanza Generale per l Italia Ufficio Gestione Portafoglio Via Albricci, Milano Fax: 02 / portafoglio@cnpitalia.it In alternativa il Richiedente, compilando e inviando in Compagnia, all indirizzo sopra riportato, il modulo Estinzione o Mantenimento Copertura Assicurativa allegato al presente Fascicolo Informativo, potrà continuare a corrispondere i successivi premi mensili mantenendo in vigore la Copertura Assicurativa fino alla scadenza contrattuale prevista. In Polizza Collettiva N Mod. 2.01BI.A Edizione Aprile 2016 Pagina 5 di 17

22 questo caso gli indennizzi relativi alla Copertura Assicurativa saranno commisurati al piano di ammortamento originario del Finanziamento. Art Limiti Assuntivi Formalità di ammissione I Richiedente e l Assicurando manifestano l interesse alla Polizza rispettivamente mediante la sottoscrizione del Modulo di Adesione e del Modulo di consenso all adesione. Al momento della sottoscrizione l'assicurato dovrà avere una età compresa tra i 18 ed i 60 anni non compiuti. Non potranno essere assicurati coloro il cui Finanziamento scade successivamente alle ore 00:00 del giorno del compimento dei 75 anni. La richiesta di adesione alla Copertura Assicurativa, rappresentata dal Modulo di Adesione, ha validità pari a 180 giorni dalla data della sua sottoscrizione. L assunzione avviene sulla base dei dati forniti nel Modulo di Adesione e del Modulo di Consenso, completato in ogni parte e firmato rispettivamente dal Richiedente e dall Assicurando in cui quest ultimo dovrà, in base al Capitale Assicurato iniziale, dare indicazioni sul proprio stato di salute rispondendo alle domande del Questionario Medico Semplificato o Completo secondo il seguente schema: Capitale Assicurato Fino a da a da a ,00 Modalità di assunzione Questionario Medico Semplificato Questionario Medico Completo Questionario medico completo + Esami Medici Qualora l Assicurato non sia in grado di rispondere negativamente a tutte le domande del Questionario medico semplificato dovrà compilare il Questionario Medico Completo che verrà valutato dalla Compagnia. CNP si riserva il diritto di richiedere, una volta visionato il Questionario medico Completo ed eventualmente anche gli esami medici, ulteriori accertamenti diagnostici necessari per una corretta valutazione del rischio. L adesione sarà perfezionata con l invio da parte della Compagnia della Lettera di Conferma con la quale viene accettata l assunzione. Diversamente verranno informati, tramite apposita comunicazione, sia il Richiedente che il Contraente. Il costo degli accertamenti medici richiesti dalla Compagnia è sempre a totale carico del Richiedente. Si richiama l attenzione dell Assicurato sulla necessità di leggere le AVVERTENZE contenute nel Modulo di Consenso relativamente alla compilazione del Questionario Medico. Art. 15 Pagamento del premio L Assicurazione viene prestata dietro corresponsione da parte di ogni Richiedente di Premi mensili di importo costante per tutta la durata contrattuale, comprensivi dell imposta di assicurazione. Il premio è calcolato in percentuale sul Capitale Assicurato e del PACCHETTO ASSICURATIVO sottoscritto. L importo del Premio è indicato nel Modulo di Adesione. La Compagnia conferisce alla Banca mandato all incasso del primo premio mensile che viene addebitato al Richiedente in forza di autorizzazione, conferita dal Richiedente stesso alla Banca nel Modulo di Adesione, sul c/c. L incasso di tale somma da parte della Banca varrà come pagamento effettuato direttamente alla Compagnia. I Premi mensili successivi al primo, dovranno essere corrisposti dal Richiedente direttamente alla Polizza Collettiva N Mod. 2.01BI.A Edizione Aprile 2016 Pagina 6 di 17

23 Compagnia mediante SDD (Sepa Direct Debit) senza necessità di ulteriori comunicazioni preventive da parte della Compagnia. AVVERTENZA per consentire l avvio del processo di addebito SDD, si precisa che la seconda rata mensile di premio verrà prelevata contestualmente alla terza con addebito sul conto corrente. L Assicurato sarà comunque coperto per tutti i rischi previsti dalla Copertura Assicurativa nel periodo intercorrente tra la scadenza della seconda e della terza rata sempre che l incasso dei due premi vada a buon fine. Art Cessazione del pagamento dei premi Trascorso il termine dei 30 giorni dalla mensilità di premio non pagata la copertura assicurativa si intende cessata e con essa l efficacia di tutte le garanzie fatto salvo quanto previsto al successivo Art.15.2 Art Riattivazione della Polizza Trascorsi 30 giorni dalla scadenza della mensilità di Premio non pagata, e negli ulteriori 30 giorni, il Richiedente ha il diritto di riattivare la copertura assicurativa, pagando il Premio arretrato. In caso di pagamento del premio la copertura assicurativa tornerà ad avere piena efficacia. Art Disdetta Il Richiedente ha la facoltà di dare disdetta della Copertura Assicurativa, previo invio di una raccomandata o via PEC con preavviso di almeno 60 giorni dalla data di ricorrenza annuale della Polizza al seguente indirizzo: CNP ASSURANCES SA Rappresentanza Generale per l Italia Ufficio Gestione Portafoglio Via Albricci, Milano Art Diritto di Recesso dalla Copertura Assicurativa Il Richiedente può recedere entro 60 giorni dalla Data di Decorrenza dalla Copertura Assicurativa (indicata nella Lettera di Conferma), dandone comunicazione a CNP con lettera da inviare tramite raccomandata a.r o via fax oppure agli indirizzi sotto riportati contenente gli elementi identificativi della propria posizione assicurata. CNP ASSURANCES SA Rappresentanza Generale per l Italia Ufficio Gestione Portafoglio Via Albricci, Milano Fax: 02 / portafoglio@cnpitalia.it Entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso la Compagnia rimborsa al Richiedente, il premio pagato al netto dell imposta di legge. Art Beneficiari Beneficiario delle prestazioni garantite dalla presente Polizza Collettiva è il Richiedente. Art. 18 Denuncia del Sinistro I sinistri devono essere tempestivamente denunciati per iscritto dall Assicurato o dai suoi aventi causa, utilizzando il Modulo messo a disposizione da CNP (in allegato al presente Fascicolo Informativo) o tramite altro documento predisposto dall Assicurato o dall Avente causa, purchè riporti le informazioni previste all interno del Modulo di Denuncia Sinistro che sono necessarie per la valutazione del Sinistro stesso. Polizza Collettiva N Mod. 2.01BI.A Edizione Aprile 2016 Pagina 7 di 17

24 Le denunce di sinistro, e la relativa documentazione possono essere inviati mediante posta, o fax oppure via ai seguenti recapiti: CNP ASSURANCES SA Rappresentanza Generale per l Italia Ufficio Gestione Sinistri Via Albricci, Milano Fax: 02/ sinistri@cnpitalia.it Documentazione da consegnare alla Compagnia per la liquidazione delle prestazioni L elenco della documentazione necessaria per richiedere la liquidazione delle prestazioni è riportato nel Modulo per la Denuncia dei sinistri messo a disposizione da CNP ed incluso nel presente Fascicolo come allegato. La denuncia del sinistro dovrà essere corredata della documentazione così come dettagliata nel Modulo di Denuncia Sinistri. L Assicurato e/o i suoi aventi causa devono consentire a CNP di effettuare le valutazioni del caso. L Assicurato e/o i suoi aventi causa possono chiedere informazioni relative allo stato del sinistro telefonando a: CNP - SERVIZIO CLIENTI N Verde Art. 19 Modalità di liquidazione dei sinistri In base alla presente Polizza Collettiva la Compagnia corrisponderà eventuali indennizzi direttamente al Beneficiario delle prestazioni cosi come identificati all Art. 17. Art. 20 Pagamento delle prestazioni assicurate CNP, dopo la denuncia di un sinistro per uno degli eventi coperti dalla presente Convenzione, qualora questo sia indennizzabile, provvederà entro un periodo massimo di 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa, a corrispondere le somme dovute. Art. 21 Inadempimenti e/o ritardi del Richiedente Le presenti garanzie continuano a svolgere la loro efficacia pur in presenza di inadempimenti o ritardi da parte del Richiedente verso l Istituto in base al rapporto di Finanziamento; alla determinazione degli indennizzi dovuti da CNP non concorreranno le rate del Finanziamento risultanti non corrisposte dal Richiedente agli Istituti per cause diverse da quelle garantite dalla presente Polizza Collettiva. Gli Istituti provvederanno a comunicare a CNP la parte di debito da indennizzare. Art. 22 Rinuncia al diritto di surrogazione CNP rinuncia al diritto di surrogazione di cui all art del codice civile. Art. 23 Prescrizione Il Codice Civile (art. 2952) dispone che, per le assicurazioni danni (Invalidità Totale Permanente, Malattia Grave e Ricovero Ospedaliero), i diritti derivanti dal Contratto di assicurazione si prescrivono in due anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda. Per le assicurazioni sulla vita (Decesso), i diritti si prescrivono nel termine ordinario di prescrizione di dieci anni, decorsi i quali le imprese di assicurazione sono tenute a versare le somme non reclamate a favore dell apposito Fondo istituito dal Ministero dell Economia e delle Finanze, ai sensi della Legge 266 del 23 dicembre 2005 e successive modificazioni ed integrazioni. Polizza Collettiva N Mod. 2.01BI.A Edizione Aprile 2016 Pagina 8 di 17

25 Art. 24 Imposte e tasse Le imposte e le tasse relative alla presente Convenzione sono a carico del Richiedente. Eventuali cambiamenti della normativa fiscale applicabile alla tariffa verranno immediatamente recepiti e comunicati al Contraente. Art Rinvio alle norme di legge Per quanto non è qui diversamente regolato valgono le norme di legge in materia. Art. 26 Diritto alle prestazioni In caso di disdetta della presente Convenzione da parte del Contraente resta salvo per ogni Richiedente il diritto alle prestazioni già acquisite che verranno regolarmente corrisposte nei tempi e con le modalità previste dalle condizioni di seguito indicate che regolano le singole garanzie assicurate. Art Clausola Liberatoria L'Assicurato libera dal segreto professionale, relativamente ai sinistri oggetto di questa Polizza Collettiva, i medici che lo hanno visitato o curato dopo o anche prima del sinistro nei confronti di CNP eventualmente investiti dall'esame del sinistro stesso. Art. 28 Mediazione Le parti espressamente riconoscono e dichiarano di accettare, quale organismo competente per la mediazione, l'organismo di Conciliazione Forense di Milano, con sede in Milano, Via Freguglia n. 1. Il regolamento, la modulistica e la tabelle delle indennità saranno quelle in vigore al momento dell attivazione della procedura. La sede della mediazione sarà Milano. Art Reclami Eventuali reclami sulla gestione sinistri riguardanti le Prestazioni e sul rapporto contrattuale relativo alle condizioni generali dovranno essere inoltrati per iscritto, mediante posta, telefax o , alla Funzione Ufficio Reclami della Compagnia incaricata del loro esame al seguente recapito: CNP ASSURANCES Rappresentanza Generale per l Italia Ufficio Reclami Via Albricci, Milano Fax: 02/ reclami@cnpitalia.it La Compagnia si impegna a dare riscontro entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo. Qualora l esponente non si ritenga soddisfatto dell esito del reclamo, potrà rivolgersi all IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, 21, Roma, a mezzo posta oppure via fax allo o La presentazione del reclamo può avvenire anche via PEC all'indirizzo ivass@pec.ivass.it. In tal caso, per velocizzarne la trattazione, è opportuno che gli eventuali allegati al messaggio PEC siano in formato PDF. Per la stesura del reclamo da presentare a IVASS è possibile utilizzare il modello disponibile sul sito alla sezione Guida ai reclami o collegandosi al seguente link: o ancora sul sito della Compagnia nella Sezione dedicata ai reclami. I reclami indirizzati all IVASS dovranno contenere: a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; Polizza Collettiva N Mod. 2.01BI.A Edizione Aprile 2016 Pagina 9 di 17

26 b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l operato; c) breve descrizione del motivo di lamentela; d) copia del reclamo presentato alla Compagnia e dell eventuale riscontro ricevuto; e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. Essendo la Compagnia soggetta alla Vigilanza Francese, l'esponente ha altresì la facoltà di rivolgersi per iscritto all Istituto di Vigilanza Francese - ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution) presso l Ufficio Reclami con sede in: 61 rue Taitbout Paris - Cedex 09 Francia - corredando l'esposto con la documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere, è possibile presentare reclamo all'ivass o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN- NET: - direttamente al sistema estero competente (individuabile accedendo al sito internet: chiedendo l attivazione della procedura FIN-NET; - all IVASS, che provvede ad inoltrarlo al suddetto sistema estero competente dandone notizia al reclamante. Si ricorda infine che è possibile rivolgersi all Autorità giudiziaria per la risoluzione di eventuali controversie derivanti dal presente Contratto, previo esperimento obbligatorio del processo di mediazione, ai sensi del D.Lgs. n. 28/2010 e successive disposizioni (cfr. art 28 delle Condizioni di Assicurazione), in quanto condizione preliminare per accedere al successivo processo giudiziale. Art. 30 Dichiarazione dell Assicurato e del Richiedente relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell Assicurato, del Richiedente e del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio da parte della Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo, nonché la stessa cessazione dell assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Tali conseguenze si verificano quando le dichiarazioni inesatte e/o di reticenze siano relative a circostanze tali per le quali CNP non avrebbe dato il suo consenso alla conclusione del contratto o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose. In tali casi la Compagnia può avvalersi delle disposizioni normative sopra citate, in particolare: a) l art del Codice Civile, qualora la dichiarazione inesatta o reticente avvenga con dolo o colpa grave, assumendo il diritto di: dichiarare l annullamento del contratto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l inesattezza della dichiarazione o la reticenza. Tale termine non è previsto se il riconoscimento avviene a seguito del sinistro; rifiutare, in ogni tempo, la prestazione assicurata; per l effetto, restituire il premio non goduto a decorrere dal momento in cui la Compagnia ha preso conoscenza della dichiarazione inesatta o reticente. b) l art del Codice Civile, qualora la dichiarazione inesatta o reticente avvenga senza dolo o colpa grave, assumendo il diritto di: recedere dal contratto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l inesattezza della dichiarazione o la reticenza; Polizza Collettiva N Mod. 2.01BI.A Edizione Aprile 2016 Pagina 10 di 17

27 ridurre, le prestazioni assicurate in relazione proporzione al maggior rischio accertato e al premio superiore che sarebbe stato richiesto in sede di stipulazione delle presente contratto; per l effetto, di restituire il premio non goduto a decorrere dal momento in cui la Compagnia ha preso conoscenza della dichiarazione inesatta. PARTE II: Condizioni particolari di Assicurazione Art malattia Caratteristica e Prestazione della Copertura Decesso da infortunio o PACCHETTI A B - C Rischio assicurato Ferme le esclusioni di cui all art. 42, il rischio coperto è il decesso qualunque possa esserne la causa. Indennizzo CNP con la presente garanzia, in caso di decesso dell Assicurato nel corso della durata contrattuale, fermo restando le esclusioni all art. 42, corrisponderà ai Beneficiari un capitale il cui importo è pari: - nel periodo di ammortamento dei Finanziamenti: all ammontare del debito che, alla data del decesso dell Assicurato, residua dal rapporto di Finanziamento. Dal calcolo sono escluse eventuali importi di rate insolute scadute prima dell evento. Nel caso in cui il Capitale Assicurato iniziale sia inferiore all importo del Finanziamento erogato (o Debito residuo per i Finanziamenti in essere), la prestazione liquidabile in caso di sinistro verrà riproporzionata. - nel periodo di preammortamento dei Finanziamenti nuovi al Capitale Assicurato iniziale. Tale garanzia cessa la sua efficacia se è già stato liquidato un sinistro a causa di Invalidità Totale e Permanente. Art Riscatto La presente Assicurazione temporanea caso morte non prevede alcun valore di riscatto. Art. 33 Carenza La copertura assicurativa per il Decesso è sottoposta ad un periodo di carenza di 60 giorni se la morte è conseguente ad una malattia: in questo caso, qualora il decesso insorga entro 60 giorni dalla decorrenza della polizza, l indennità non verrà corrisposta. Art Caratteristica e Prestazione della Copertura di Invalidità Totale e Permanente PACCHETTO B - C Rischio assicurato Ferme le esclusioni di cui all art. 42, il rischio coperto è L Invalidità Totale Permanente causata da Infortunio o Malattia in caso di sottoscrizione del Pacchetto B o solo Infortunio in caso di sottoscrizione del Pacchetto C che generi un grado di Invalidità pari o superiore al 66% della totale. Indennizzo CNP garantisce, ove l'assicurato subisca una malattia (per il solo pacchetto B) o un infortunio (per i Pacchetti B e C) durante il periodo contrattuale, dal quale derivi Polizza Collettiva N Mod. 2.01BI.A Edizione Aprile 2016 Pagina 11 di 17

28 un invalidità totale e permanente riconosciuta della capacità lavorativa generica, indipendentemente dalla specifica professione esercitata, di grado pari o superiore al 66% della totale e fermo restando le esclusioni all art. 42, la corresponsione ai Beneficiari di una somma pari: - nel periodo di ammortamento dei Finanziamenti: all ammontare del debito che alla data del verificarsi dell infortunio residua dal rapporto di Finanziamento contratto dall Assicurato verso il Contraente. Dal calcolo sono escluse eventuali importi di rate insolute scadute prima dell evento. Nel caso in cui il Capitale Assicurato iniziale sia inferiore all importo del Finanziamento erogato (o Debito residuo per i Finanziamenti in essere), la prestazione liquidabile in caso di sinistro verrà riproporzionata; - nel periodo di preammortamento dei Finanziamenti nuovi: al Capitale Assicurato iniziale. La valutazione dell Invalidità Totale Permanente verrà effettuata da un medico legale incaricato dalla Compagnia in un periodo compreso tra i 6 e i 18 mesi dalla data dell evento. Per data dell evento si intende la data di accadimento dell Infortunio o della diagnosi della malattia che hanno generato l Invalidità Permanente. Il grado di Invalidità Totale Permanente da Infortunio è valutato in base in base alla Tabella di cui al D.P.R. n 1124 del 30/6/65 (Tabella INAIL) e successive modificazioni intervenute. Il grado di Invalidità Totale Permanente da malattia viene accertato in base alle tabelle relative all indennizzo del danno biologico di cui all art. 13 del D.Lgs. 38/2000 e successive modifiche ed integrazioni. La presente garanzia cessa di essere efficace in caso di liquidazione di un sinistro per Decesso dell Assicurato. Art. 35 Carenza In caso di sottoscrizione del Pacchetto B la garanzia è sottoposta ad un periodo di carenza di 60 giorni se l Invalidità Totale Permanente è conseguente ad una malattia: in questo caso, qualora l Invalidità insorga entro 60 giorni dalla decorrenza della polizza, l indennità non verrà corrisposta. Art. 36 Caratteristica e Prestazione della Copertura di Ricovero Ospedaliero PACCHETTO C Rischio assicurato Ferme le esclusioni di cui all art. 42, il rischio coperto è il Ricovero Ospedaliero, dovuto a infortunio o malattia, reso necessario per l esecuzione di accertamenti e/o terapie non eseguibili in strutture ambulatoriali. Indennizzo CNP garantisce, ove l'assicurato si trovi durante il periodo contrattuale in uno stato di ricovero ospedaliero, dovuto a infortunio o malattia, reso necessario per l esecuzione di accertamenti e/o terapie non eseguibili in strutture ambulatoriali e fermo restando le esclusioni all art. 42, la corresponsione di una somma pari: - nel periodo di ammortamento dei Finanziamenti all importo effettivo (così come comunicato dall Istituto) delle rate mensili o di diverso frazionamento (in tal caso il valore mensile sarà pari alla somma delle rate dell anno riportato in dodicesimi) che hanno scadenza, trascorsi 7 giorni di franchigia, durante il restante periodo del ricovero stesso, con il limite massimo di per singola rata mensile. Nel caso in cui il Capitale Assicurato iniziale sia inferiore all importo del Finanziamento erogato (o Debito residuo per i Finanziamenti in essere), la prestazione liquidabile in caso di sinistro verrà riproporzionata; - nel periodo di preammortamento dei Finanziamenti, all importo effettivo (così come comunicato dall Istituto) delle rate solo interessi così come comunicate dall Istituto Polizza Collettiva N Mod. 2.01BI.A Edizione Aprile 2016 Pagina 12 di 17

29 che hanno scadenza, trascorsi 7 giorni di franchigia, durante il restante periodo del ricovero stesso, con il limite massimo di per singola rata mensile. Nel caso in cui il Capitale Assicurato iniziale sia inferiore all importo del Finanziamento erogato, la prestazione liquidabile in caso di sinistro verrà riproporzionata. AVVERTENZA La prestazione di Ricovero Ospedaliero non si cumula con la contemporanea liquidazione in rata dalla garanzia Malattia Grave. La garanzia Ricovero Ospedaliero non è operante se il ricovero avviene negli 8 mesi successivi alla data di diagnosi della Malattia Grave. CNP liquiderà un massimo di 12 indennizzi per ogni sinistro e 36 nel corso della durata contrattuale. La presente garanzia cessa di essere efficace in caso di liquidazione di un sinistro per Decesso o Invalidità Totale Permanente. Art. 37 Franchigia La copertura assicurativa per il Ricovero Ospedaliero è sottoposta ad un periodo di franchigia pari a 7 giorni. L inizio del periodo di franchigia è il primo giorno di ricovero ospedaliero. Art. 38 Carenza La copertura assicurativa per il Ricovero Ospedaliero è sottoposta ad un periodo di carenza di 30 giorni se è conseguente ad una malattia: in questo caso, qualora il ricovero avvenga entro 30 giorni dalla decorrenza della polizza, l indennità non verrà corrisposta. Art. 39 Denunce successive Quando un sinistro per Ricovero Ospedaliero sia stato pagato, nessun indennizzo verrà corrisposto per successivi ricoveri ospedalieri salvo che, nel periodo intercorrente tra il primo ed il secondo evento, l Assicurato sia stato dimesso per un periodo di 30 giorni consecutivi o 180 giorni consecutivi se la causa è la stessa che ha causato il precedente ricovero. Art. 40 Caratteristiche e Prestazione della copertura Malattia Grave PACCHETTO C Rischio assicurato Ferme le esclusioni di cui all art. 42, il rischio coperto è una delle Malattie Gravi di seguito riportate. Indennizzo CNP garantisce, nel caso in cui all Assicurato durante il periodo contrattuale sia diagnosticata una Malattia Grave, fermo restando le esclusioni all art. 42, la corresponsione in un unica soluzione di una somma pari: - nel periodo di ammortamento dei Finanziamenti a 8 rate mensili di finanziamento. L ammontare della rata mensile di riferimento per la determinazione dell indennizzo sarà quella risultante dal Piano di Ammortamento con scadenza immediatamente successiva alla data di diagnosi della Malattia Grave con il limite massimo di per singola rata mensile. Nel caso in cui il Capitale Assicurato iniziale sia inferiore all importo del Finanziamento erogato (o Debito residuo per i Finanziamenti in essere), la prestazione liquidabile in caso di sinistro verrà riproporzionata - nel periodo di preammortamento dei Finanziamenti, a 8 rate mensili solo interessi del Finanziamento. L ammontare della rata mensile solo interesse di riferimento per la determinazione dell indennizzo sarà quella comunicata dall Istituto con scadenza Polizza Collettiva N Mod. 2.01BI.A Edizione Aprile 2016 Pagina 13 di 17

30 immediatamente successiva alla data di diagnosi della Malattia Grave con il limite massimo di per singola rata mensile. Nel caso in cui il Capitale Assicurato iniziale sia inferiore all importo del Finanziamento erogato la prestazione liquidabile in caso di sinistro verrà riproporzionata. Qualora la durata residua del piano di ammortamento originario fosse inferiore al numero di rate mensili da liquidare, l importo liquidato sarà pari a tante rate quanti sono i mesi mancanti alla scadenza del piano stesso. AVVERTENZE: Si precisa che è indennizzabile un solo Sinistro per Malattia Grave diagnosticata all Assicurato nel corso della durata dell Assicurazione. La prestazione di Malattia Grave non si cumula con la contemporanea liquidazione in rata dalla garanzia Ricovero Ospedaliero. Eventuali Indennizzi già corrisposti a titolo di Ricovero Ospedaliero nel periodo intercorrente tra la data in cui è stata diagnosticata la Malattia Grave e la data della liquidazione dell Indennizzo dovuto per Malattia Grave, saranno detratti dall ammontare totale dell Indennizzo stesso. La presente garanzia cessa di essere efficace in caso di liquidazione di un sinistro per Decesso o Invalidità Totale Permanente. AVVERTENZE: Periodo di sopravvivenza La Copertura Assicurativa non prevede il pagamento di alcuna prestazione Malattie Grave qualora il decesso dell assicurando avvenga nei primi 30 giorni successivi alla diagnosi della stessa (periodo di sopravvivenza). Ai fini della presente copertura sono considerati indennizzabili - in assenza di dati clinici anamnestici di preesistenza- i sinistri derivanti dalle seguenti patologie: CANCRO Il cancro è un tumore maligno caratterizzato dalla crescita incontrollata e dalla diffusione di cellule maligne, con l invasione e la distruzione del tessuto normale. Il termine cancro include linfoma, sarcoma e la malattia di Hodgkin. Il cancro necessita di intervento chirurgico, e/o di radioterapia e/o di chemioterapia. E necessario che la diagnosi sia confermata da prova istologica di malignità da parte di uno specialista oncologo o anatomopatologo. INFARTO L infarto miocardio è la necrosi di una parte del muscolo miocardico risultante da insufficiente apporto sanguigno alla zona interessata conseguente a malattia coronarica. La diagnosi deve essere sostenuta da tutti e tre i seguenti criteri e ci deve essere diagnosi certa di un nuovo infarto miocardico acuto: sintomatologia clinicamente coerente con la diagnosi di infarto acuto del miocardio; e nuove alterazioni elettrocardiografiche di ischemia non riconducibili ad eventi avvenuti precedentemente alla data di decorrenza del contratto; e tipica elevazione dei markers biochimici cardiaci specifici, ad esempio CK-MB o Troponina cardiaca ICTUS L ictus è definito come accidente cerebrovascolare che provochi la morte irreversibile di una parte del tessuto del cervello a causa di una emorragia intra-cranica o a causa di embolia cerebrale o trombosi cerebrale in un vaso intra-cranico. Questo evento deve contribuire ad una compromissione permanente della funzione neurologica. Si devono riscontrare chiare ed evidenti anomalie delle funzioni sensoriali o motorie durante l esame fisico eseguito da un neurologo dopo almeno tre mesi della data di insorgenza dell evento. La diagnosi deve essere anche confermata da tecniche ad immagini. Gli esami devono confermare l insorgenza di un nuovo ictus. Polizza Collettiva N Mod. 2.01BI.A Edizione Aprile 2016 Pagina 14 di 17

31 INNESTO DI BY-PASS AORTOCORONARICO L effettivo sottoporsi ad intervento chirurgico a cuore aperto con toracotomia mirato a correggere il restringimento o l occlusione di una o più arterie coronarie tramite l innesto di by-pass. Prima dell intervento è necessario fornire una prova angiografica di coronaropatia ostruttiva. Inoltre l innesto di bypass aortocoronarico deve essere ritenuto come il trattamento più idoneo da parte del cardiologo di riferimento dell assicurato. TRAPIANTO D ORGANO L effettivo sottoporsi come ricevente a trapianto di cuore, polmone, fegato, rene, pancreas. E altresì coperto l effettivo sottoporsi come ricevente a trapianto di midollo osseo se è ritenuto clinicamente indispensabile ed è certificato da relativo specialista. Il trapianto deve essere ritenuto clinicamente indispensabile per il trattamento di insufficienza irreversibile dell organo trapiantato. INSUFFICIENZA RENALE L insufficienza renale totale ed irreversibile di entrambi i reni. E necessaria prova che l assicurato si sottopone a emodialisi renale continua e la dialisi deve essere ritenuta necessaria da un nefrologo. Non è coperta l insufficienza renale acuta reversibile che richiede soltanto dialisi temporanea, inoltre non è coperta l insufficienza renale monolaterale 41 Carenza La Compagnia applicherà un periodo di carenza di 60 giorni. Nessuna prestazione verrà pagata per la garanzia malattie gravi se durante i primi 60 giorni dalla data di effetto della garanzia: l assicurato presentasse segni e/o sintomi o si sottoponesse ad accertamenti i cui risultati porteranno alla diagnosi di una delle malattie gravi coperte, indipendentemente dalla data di diagnosi; oppure all assicurato venisse diagnosticata una delle malattie gravi coperte. Inoltre, per quanto riguarda la garanzia Malattie Gravi, la polizza non prevede il pagamento di alcuna prestazione in relazione a qualsiasi delle Malattie Gravi coperte di cui l Assicurato abbia sofferto o sia stata diagnosticata prima dell inizio della copertura. PARTE III: Esclusioni Art. 42 Esclusioni Le coperture Decesso, Invalidità Totale Permanente, Malattia Grave, Ricovero Ospedaliero non sono operanti nei seguenti casi: 1) invalidità, malformazioni, stati patologici, lesioni dell Assicurato verificatesi e noti all Assicurato prima della data di decorrenza delle coperture, nonché conseguenze dirette o indirette da essi derivanti; 2) partecipazione attiva dell Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato Italiano; in questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta del Contraente, alle condizioni stabilite dal competente Ministero. Verranno corrisposti altresì gli indennizzi derivanti da sinistri causati da stato di guerra dichiarata o non dichiarata, o di insurrezione popolare per il periodo massimo di 14 giorni dall inizio delle ostilità se ed in quanto l Assicurato quale civile, risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trova all estero (esclusi Città del Vaticano e Repubblica di San Marino) in paese sino ad allora in pace con esclusione comunque di ogni partecipazione attiva a tali eventi; Polizza Collettiva N Mod. 2.01BI.A Edizione Aprile 2016 Pagina 15 di 17

32 3) partecipazione attiva dell Assicurato a delitti dolosi, sommosse, atti di terrorismo e rivoluzioni; 4) contaminazione biologica e/o chimica connessa, direttamente o indirettamente, ad atti terroristici; 5) guida di qualsiasi veicolo o natante a motore se l Assicurato è privo della prescritta abilitazione; 6) infezione da virus HIV, stato di immunodeficienza acquisita (AIDS) o sindromi correlate o stati assimilabili; 7) i sinistri provocati volontariamente dall'assicurato; 8) i sinistri causati da etilismo, abuso di psico-farmaci, uso di stupefacenti o allucinogeni, da parte dell Assicurato, a meno che l'uso di psico-farmaci, stupefacenti o allucinogeni sia stato prescritto a scopo terapeutico e sempre che detta prescrizione non sia collegabile a stati di dipendenza. Relativamente al solo rischio Decesso la garanzia non è inoltre operante nel seguente caso: 9) suicidio e tentativi di suicidio nel corso dei primi due anni di validità della polizza. Relativamente ai soli rischi Invalidità Totale Permanente, Ricovero Ospedaliero la garanzia non è inoltre operante nei seguenti casi: 10) operazioni chirurgiche, accertamenti, cure mediche o trattamenti estetici non resi necessari da infortunio o malattia dell Assicurato; 11) mal di schiena e patologie assimilabili salvo che siano comprovate da esami radiologici e clinici che diano origine ad uno stato di inabilità totale; 12) atti volontari di autolesionismo dell Assicurato o nel caso in cui si trovi in uno stato di incapacità di intendere o di volere da esso stesso procurato; 13) trasformazioni o assestamento energetico dell atomo naturali o provocati e da accelerazioni di particelle atomiche, (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, eccetera); 14) gravidanza e parto, aborto (spontaneo o procurato) o complicazioni derivanti da detti eventi. la garanzia Malattia Grave non è operante nei seguenti casi: 15) Specifiche esclusioni per il CANCRO tutti i tumori che sono istologicamente descritti come benigni, premaligni o non-invasivi; qualsiasi lesione descritta come carcinoma in-situ (Tis) o Ta dalla Classificazione TNM dell AJCC Settima Edizione ; tutti i tumori della pelle ad esclusione del melanoma maligno; tutti i tumori della prostata classificati con un punteggio Gleason uguale o inferiore a 6 o istologicamente descritti dalla Classificazione TNM dell AJCC Settima Edizione come stadio inferiore a T2N0M0; melanomi uguali o inferiori a 1.0 mm e istologicamente descritti dalla Classificazione TNM dell AJCC Settima Edizione come stadio uguale o inferiore a T1aN0M0; tumori alla tiroide in stadio precoce che misurino meno di 2cm di diametro e istologicamente descritti come T1N0M0 dalla Classificazione TNM dell AJCC Settima Edizione; qualsiasi forma di cancro in presenza del virus di immunodeficienza HIV, compresi tra gli altri, linfoma o sarcoma di Kaposi; tutti i tumori che sono recidivi o metastasi di tumori diagnosticati durante il periodo di carenza. 16) Specifiche esclusioni per l INFARTO Polizza Collettiva N Mod. 2.01BI.A Edizione Aprile 2016 Pagina 16 di 17

33 L infarto che si verifica durante un intervento sulle arterie coronarie deve risultare in un livello di Troponina cardiaca di almeno 3 (tre) volte il valore di riferimento del laboratorio. Angina e altre forme di sindrome coronaria acuta 17) Specifiche esclusioni per l ICTUS attacco ischemico transitorio (TIA) danni cerebrali dovuti ad infortunio, infezione, vasculite, malattia infiammatoria o emicrania Disturbi ai vasi sanguigni che coinvolgono gli occhi, ivi compreso infarto del nervo ottico o della retina Disturbi ischemici del sistema vestibolare Ictus silente asintomatico riscontrato solo tramite tecniche ad immagini. 18) Specifiche esclusioni INNESTO DI BY-PASS AORTOCORONARICO l angioplastica a palloncino (PTCA) il cateterismo del cuore, la risoluzione chirurgica tramite laser tutti le altre tecniche cateterali intra-arteriose. le procedure di by-pass aortocoronarico mini-invasive o endoscopiche. 19) Specifiche esclusioni TRAPIANTO D ORGANO tutti i trapianti di cellule staminali di altro tipo e di cellule insulari. Data ultimo aggiornamento Aprile 2016 Polizza Collettiva N Mod. 2.01BI.A Edizione Aprile 2016 Pagina 17 di 17

34 MODULO DI ADESIONE DEL RICHIEDENTE ALLA POLIZZA PROTEZIONE FINANZIAMENTO BUSINESS A PREMIO MENSILE Polizza Collettiva n Proposta di Adesione n Contratto di Assicurazione abbinato ai Finanziamenti DATI RICHIEDENTE E ASSICURATO Ragione sociale C.F./P.IVA Rappresentante Legale C.F. Sede Legale Numero di Telefono Il Richiedente dichiara che i Titolari Effettivi dell azienda sono: 1) Nome e Cognome nato il codice fiscale 2) Nome e Cognome nato il codice fiscale 3) Nome e Cognome nato il codice fiscale 4) Nome e Cognome nato il codice fiscale 5) Nome e Cognome nato il codice fiscale Il Richiedente designa come Assicurato: Nome e Cognome nato il C.F. La validità della presente richiesta di adesione è subordinata alla compilazione e sottoscrizione da parte dell Assicurato (key Man) del modulo riportante il consenso all assicurazione e il Questionario Medico. Data Firma del Richiedente DATI CONTRATTO DI FINANZIAMENTO Contratto N Durata/Durata residua per i Finanziamenti in essere mesi Importo erogato/ Debito residuo per i Finanziamenti in essere in corso di Istruttoria/in essere presso CARATTERISTICHE DEL PACCHETTO ASSICURATIVO PROTEZIONE FINANZIAMENTO BUSINESS è una Polizza Collettiva, sottoscritta dalla Banca Popolare di Bari (che agisce in nome e per conto della Cassa di Risparmio di Orvieto) in nome e per conto dei suoi Correntisti. L adesione individuale abbinata al Finanziamento sopra descritto, è facoltativa e consente al Richiedente di acquistare il PACCHETTO ASSICURATIVO: che prevede le seguenti Coperture Assicurative: Coperture Assicurative Compagnia DATI RELATIVI AL PACCHETTO ASSICURATIVO E PREMI Capitale Assicurato Iniziale Decorrenza: alle ore 24,00 della data riportata sulla Lettera di Conferma, consegnata al Richiedente per il tramite dell Istituto, quale accettazione della presente Proposta di Polizza Scadenza: alle ore 24,00 della scadenza del Finanziamento o in data antecedente come previsto all Art.11 Decorrenza e Termine delle Garanzie delle Condizioni di Assicurazione. Premio Mensile Lordo Euro così composto: Pagina 1/3 Mod. 2.01BI.A R.1604 CNP Assurances S.A. Sede legale 4, Place Raoul Dautry Parigi Capitale sociale : Rappresentanza generale per l Italia - Via Alberico Albricci Milano C.F. P.IVA R.I. Milano Rea C.C.I.A.A. Milano Polizza Collettiva N Mod. 2.01BI.A Edizione Aprile 2016 Pagina 1 di 3

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