PROTEZIONE REDDITO CNP

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1 PROTEZIONE REDDITO CNP COPERTURA ASSICURATIVA COLLETTIVA MULTIGARANZIA FACOLTATIVA A PREMIO UNICO ANTICIPATO Per i casi di: Decesso - Invalidità Totale Permanente - Inabilità Temporanea Totale - Perdita d Impiego Ricovero Ospedaliero Codice prodotto JRASCRG02 IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO CONTENENTE: Nota Informativa Condizioni di Assicurazione Glossario Fac simile della Scheda Contrattuale deve essere consegnato al Richiedente prima della sottoscrizione della Scheda Contrattuale PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA CNP Assurances S.A. Sede Legale 4, Place Raoul Dautry Parigi Rappresentanza generale per l Italia Via Albricci, Milano GRUPPO CAISSE DES DEPOTS Protezione Reddito CNP Mod A.F

2 PROTEZIONE REDDITO CNP COPERTURA ASSICURATIVA COLLETTIVA E FACOLTATIVA Per i casi di: Decesso - Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia - Inabilità Temporanea Totale - Perdita d Impiego Ricovero Ospedaliero Codice prodotto JRASCRG01 Modello 2.08.A.F Edizione 31 maggio Nota Informativa Il Fascicolo Informativo è così composto: - Condizioni di Assicurazione comprensive di: o Allegato 1 Informativa Privacy o Allegato 2 - Dichiarazione di Buono Stato di Salute o Allegato 3 Questionario Medico o Allegato 4 Accertamenti Sanitari o Allegato 5 Rapporto di Visita Medica o Allegato 6 - Modulo di denuncia sinistro garanzia Decesso o Allegato 7 - Modulo di denuncia sinistro garanzie Invalidità Totale Permanente Inabilità Temporanea Totale Ricovero Ospedaliero Perdita d Impiego o - Glossario Allegato 8 - Modulo di denuncia sinistro Prime Spese - Fac-simile della Scheda Contrattuale Protezione Reddito CNP Mod A.F Pagina 1/9

3 NOTA INFORMATIVA PROTEZIONE REDDITO CNP La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema previsto dall IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell IVASS medesima. Il Richiedente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della Scheda Contrattuale La Nota Informativa si articola in quattro sezioni: A. INFORMAZIONI SULLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE C. INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI E REGIME FISCALE D. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO A. INFORMAZIONI SULLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE 1. Informazioni Generali 1.1 CNP ASSURANCES S.A. CNP Assurances S.A. è una Compagnia di Assicurazioni del Gruppo Caisse de Depots con sede legale e direzione generale in Place Raoul Dautry, 4, Parigi (Francia). CNP Assurances S.A agisce in nome proprio e anche per conto di CNP IAM S.A. CNP Assurances S.A. dispone di una sede secondaria in Italia, sita in Via Albricci, Milano (telefono: , indirizzo info@cnpitalia.it, sito internet: CNP Assurances S.A. è stata autorizzata con Protocollo IVASS n del 25 Maggio 2004 all esercizio in regime di stabilimento in Italia, è iscritta al numero I dell Elenco delle imprese di assicurazione con sede legale in un altro Stato membro ammesse ad operare in Italia in regime di stabilimento ed è sottoposta al controllo dell autorità di vigilanza francese: Autorité de Contrôle Prudentiel sito internet: CNP IAM S.A. CNP IAM S.A. è una Compagnia di Assicurazioni del Gruppo Caisse de Depots con sede legale e direzione generale in Place Raoul Dautry, 4, Parigi (Francia). CNP IAM S.A. dispone di una sede secondaria in Italia, sita in Via Albricci, Milano (telefono: , indirizzo info@cnpitalia.it, sito internet: CNP IAM S.A. è stata autorizzata con Protocollo ISVAP n del 18 Maggio 2004 all esercizio in regime di stabilimento in Italia, è iscritta al numero I dell Elenco delle imprese di assicurazione con sede legale in un altro Stato membro ammesse ad operare in Italia in regime di stabilimento ed è sottoposta al controllo dell autorità di vigilanza francese: Autorité de Contrôle Prudentiel sito internet: Per esigenze di semplicità, CNP Assurances S.A., che agisce in nome proprio e anche in nome e per conto di CNP IAM S.A., è di seguito indicata anche la Società. 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale delle imprese 2.1 CNP ASSURANCES S.A. Patrimonio netto (capitaux propres) = Euro Capitale sociale = Euro Riserve patrimoniali= Euro L indice di solvibilità della Compagnia dato dal rapporto tra l ammontare del margine di solvibilità disponibile e l ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente è pari al 465%. Protezione Reddito CNP Mod A.F Pagina 2/9

4 2.2 CNP IAM S.A. Patrimonio netto (capitaux propres) = Euro Capitale sociale = Euro Riserve patrimoniali = Euro L indice di solvibilità della Compagnia dato dal rapporto tra l ammontare del margine di solvibilità disponibile e l ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente è pari al 651%. I dati riportati sono aggiornati al 31/12/2014 **** E possibile consultare gli aggiornamenti annuali sul sito internet di CNP al seguente indirizzo: B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE 3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte La copertura assicurativa Protezione Reddito CNP è un assicurazione collettiva e prevede le prestazioni riportate successivamente e meglio precisate all interno delle Condizioni di Assicurazione. La copertura viene prestata sulla base della Convenzione appositamente studiata tra la Società e la Banca Contraente la quale agisce in nome e per conto dei Richiedenti. La Convenzione riporta le condizioni concordate tra le parti. La sua durata viene fissata in base agli accordi intercorsi tra la Banca Contraente e la Società, alla scadenza salvo disdetta, si rinnova tacitamente di anno in anno. La copertura assicurativa relativa al singolo Richiedente, invece, ha una Durata contrattuale fissa e pari a 5 anni dalla data di sottoscrizione della Scheda Contrattuale. Le garanzie rimangono in vigore per tutta la Durata, a condizione che i Premi risultino correttamente pagati. In caso di disdetta della Convenzione da parte della Banca Contraente o della Società le polizze in essere a tale data rimarranno in vigore fino alla loro scadenza. Possono accedere alla Convenzione i Richiedenti persone fisiche, correntisti della Banca Contraente che possono anche essere diversi dall Assicurato secondo quanto più dettagliatamente descritto nelle Condizioni di Assicurazione all art. 2 Condizioni di assicurabilità. La copertura assicurativa prevede le seguenti prestazioni: A) Decesso (copertura prestata da CNP ASSURANCES S.A.): in caso di decesso dell Assicurato, nel periodo di efficacia della copertura assicurativa, la Società corrisponde al Beneficiario, fermo restando le Esclusioni all art. 46 e sempre che sempre che sia stato corrisposto regolarmente il Premio dovuto il Capitale Assicurato costante indicato nella Scheda Contrattuale. Si rimanda alla sezione A delle condizioni particolari di assicurazione (artt ) per gli aspetti di dettaglio. AVVERTENZE: La garanzia Decesso cessa di operare in caso di pagamento della prestazione Invalidità Totale Permanente. Si rimanda alle Condizioni di Assicurazione all art. 4 per maggiori dettagli. B) Invalidità Totale Permanente (copertura prestata da CNP IAM S.A.): La Società, ove l Assicurato subisca un Infortunio o Malattia nel corso della Durata contrattuale da cui derivi un Invalidità Totale Permanente riconosciuta di grado pari o superiore al 60%, fermo restando le Esclusioni all art. 46 e sempre che sia stato regolarmente corrisposto il Premio dovuto, corrisponderà un importo pari al Capitale Assicurato indicato nella Scheda Contrattuale. L Invalidità Totale e Permanente deve essere accertata da un medico legale della Società non prima di 6 mesi dalla data del verificarsi dell Infortunio o della diagnosi della Malattia che l ha provocata ed entro 12 mesi da detta data. Si rimanda alla sezione B delle condizioni particolari di assicurazione (art ) per gli aspetti di dettaglio. C) Inabilità Temporanea Totale da Infortunio e Malattia (copertura prestata da CNP IAM S.A. in base alla posizione lavorativa dell Assicurato al momento del Sinistro): La Società, ove Protezione Reddito CNP Mod A.F Pagina 3/9

5 l Assicurato subisca un Infortunio o Malattia nel corso della Durata contrattuale da cui derivi un'inabilità Temporanea Totale liquiderà mensilmente, fermo restando le Esclusioni all art. 46 e sempre che sia stato regolarmente corrisposto il Premio dovuto, l'indennizzo mensile indicato nella Scheda Contrattuale. Si rimanda alla sezione C delle condizioni particolari di assicurazione (art ) per gli aspetti di dettaglio. D) Ricovero Ospedaliero (copertura prestata da CNP IAM S.A. in base alla posizione lavorativa dell Assicurato al momento del Sinistro): la Società, ove l Assicurato subisca un Infortunio o Malattia nel corso della Durata contrattuale da cui derivi il Ricovero Ospedaliero per l esecuzione di accertamenti e/o terapie, non eseguibili in strutture ambulatoriali, liquiderà mensilmente, fermo restando le Esclusioni all art. 46 e sempre che sia stato regolarmente corrisposto il Premio dovuto, l'indennizzo mensile indicato nella Scheda Contrattuale. Si rimanda alla sezione D delle condizioni particolari di assicurazione (art ) per gli aspetti di dettaglio. E) Perdita d Impiego (copertura prestata da CNP IAM S.A. in base alla posizione lavorativa dell Assicurato): la Società, in caso di Perdita d Impiego dell Assicurato liquiderà mensilmente, fermo restando le Esclusioni all art. 46 e sempre che sia stato regolarmente corrisposto il Premio dovuto, l Indennizzo mensile indicato nella Scheda Contrattuale. Si rimanda alla sezione E delle condizioni particolari di assicurazione (art ) per gli aspetti di dettaglio. La Polizza prevede tre diverse tipologie di copertura: Protezione Base : Decesso Invalidità Totale Permanente Protezione Completa : Decesso Invalidità Totale Permanente Inabilità Temporanea Totale Perdita Involontaria d Impiego Ricovero Ospedaliero Protezione Single : Invalidità Totale Permanente Inabilità Temporanea Totale Perdita Involontaria d Impiego Ricovero Ospedaliero AVVERTENZA: alla copertura assicurativa si applicano le Esclusioni specificamente indicate all art. 46 delle Condizioni di Assicurazione; AVERTENZA: è di fondamentale importanza che le dichiarazioni rese dal Richiedente e dall Assicurato (qualora soggetti diversi) siano complete e veritiere per evitare il rischio di successive, legittime, contestazioni della Società che potrebbero compromettere il diritto dei Beneficiari ad ottenere il pagamento delle prestazioni. Si richiama a tal proposito l attenzione dell Assicurato sulla necessità di leggere le raccomandazioni e le avvertenze contenute nella Scheda Contrattuale relative alle dichiarazioni rilasciate dallo stesso sul proprio stato di salute. Le garanzie prevedono le seguenti franchigie: - Invalidità Totale e Permanente: Franchigia pari al 59% - Inabilità Temporanea Totale e Perdita d'impiego: Franchigia pari a 30 giorni - Ricovero Ospedaliero: Franchigia pari a 5 giorni di seguito si riportano alcune esemplificazioni per facilitare il Richiedente nella comprensione dei meccanismi di funzionamento di: FRANCHIGIA: periodo di tempo durante il quale, sebbene in presenza di un evento indennizzabile in termini di Polizza, l Assicurato non ha diritto ad alcuna indennità. ESEMPIO 1) Garanzie: Inabilità Temporanea Totale/Perdita d Impego Ipotesi 1 Ipotesi 2 Giorni di Franchigia Giorni di disoccupazione o inabilità certificati Protezione Reddito CNP Mod A.F Pagina 4/9

6 Nella ipotesi 1 le garanzie non sono operanti in quanto il periodo di disoccupazione o di inabilità è inferiore alla Franchigia. Nella ipotesi 2 le garanzie sono operanti in quanto il periodo di disoccupazione o di inabilità è superiore alla Franchigia. In questo caso viene riconosciuto il pagamento di un indennizzo mensile. ESEMPIO 2) Garanzia: Ricovero Ospedaliero Protezione Reddito CNP Mod A.F Pagina 5/9 Ipotesi 1 Ipotesi 2 Giorni di Franchigia 5 5 Giorni di Ricovero 4 6 Nella ipotesi 1 la garanzia non è operante in quanto il periodo di Ricovero Ospedaliero è inferiore alla Franchigia. Nella ipotesi 2 le garanzie sono operanti in quanto il periodo di Ricovero Ospedaliero è superiore alla Franchigia. In questo caso viene riconosciuto il pagamento di un indennizzo mensile. ESEMPIO 3) Garanzia: Invalidità Totale Permanente Ipotesi 1 Ipotesi 2 Franchigia 59% 59% % di Invalidità Totale Permanente riconosciuta 40% 62% Nella ipotesi 1 la garanzia non è operante in quanto il grado di invalidità totale permanente valutato dalla Società è in Franchigia. Nella ipotesi 2 la garanzia è operante in quanto il grado di invalidità totale permanente valutato dalla Società è superiore alla Franchigia. In questo caso viene riconosciuto il pagamento di una somma pari al Capitale Assicurato. MASSIMALE INDENNIZZI MENSILI : Il massimale relativo agli indennizzi mensili è il numero di pagamenti continuativi effettuati dalla Società in merito ad ogni sinistro. ESEMPIO 4) valido per le Garanzie: Inabilità Temporanea Totale - Perdita d Impego e Ricovero Ospedaliero Ipotesi 1 Ipotesi 2 Mesi di inabilità/disoccupazione/ricovero* Limiti di indennizzo per sinistro Numero di indennizzi riconosciuti *successivi al periodo di Franchigia AVVERTENZA: la copertura assicurativa prevede la presenza di periodi di Carenza. Si rinvia agli artt delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio. AVVERTENZA: le eventuali dichiarazioni inesatte o le reticenze dell Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono compromettere la perdita totale o parziale del diritto all Indennizzo come previsto agli Art. 1892, del Codice Civile. L'Assicurato non deve dare comunicazione alla Società del cambiamento della propria condizione occupazionale; solo in caso di sinistro verrà verificato a quale categoria appartenga per ottenere il diritto alla prestazione. 4. Dichiarazioni dell Assicurato in ordine alle circostanze del rischio Nullità AVVERTENZA: le dichiarazioni inesatte e reticenti dell Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo nonché la cessazione delle coperture, ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 del Codice Civile. 5. Aggravamento e diminuzione del rischio Non sono presenti casi di aggravamento di rischio. Restano pertanto valide le Esclusioni indicate all art. 46 delle Condizioni di Assicurazione.

7 6. Premi A fronte della copertura assicurativa prestata è dovuto dal Richiedente un Premio unico anticipato per tutta la Durata contrattuale. Poiché la Banca Contraente agisce in nome e per conto dei Richiedenti, il pagamento del Premio resta a carico degli stessi nella misura stabilita. Il Premio è determinato in funzione della tipologia di copertura prescelta (Base Completa Single), del Capitale Assicurato e del relativo Indennizzo mensile corrispondente (in caso di sottoscrizione delle sole opzioni Completa e Single) nonché in base alla fascia d età assicurativa in cui si trova l Assicurato al momento della sottoscrizione della Scheda Contrattuale. La Banca Contraente agisce in nome e per conto dei singoli Richiedenti pertanto il pagamento dei Premi resta a carico degli stessi. Il Premio dovrà essere corrisposto direttamente alla Società mediante SCT (Sepa Credit Transfer). Un illustrazione dettagliata dei costi a carico del Richiedente unitamente all indicazione degli importi trattenuti dalla Società a titolo di spesa di acquisizione e gestione del contratto assicurativo, nonché la quota parte riconosciuta in media dagli intermediari si rimanda alla successiva sezione C. C. INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI E REGIME FISCALE 7. Costi 7.1 Costi gravanti direttamente sul Richiedente Costi Gravanti sul Premio Il costo trattenuto dalla Società a titolo di spesa di acquisizione e gestione del contratto di assicurazione già incluso nei tassi di Premio, a seconda della tipologia di garanzia è pari alla seguente percentuale: Garanzie Decesso e Invalidità Totale Permanente Inabilità Temporanea/Perdita Impiego/Ricovero Costi Totali di acquisizione e gestione del Contratto in % del Premio netto versato 63% 55% Il costo è calcolato sul Premio unico versato al netto delle imposte. I costi per eventuali visite/esami medici richiesti dalla Società in fase assuntiva per la valutazione del rischio, sono a carico del Richiedente a cui è rimessa la scelta della struttura sanitaria a cui rivolgersi. Nella tabella successiva è riportata la quota parte percepita dagli intermediari, per l attività di distribuzione della copertura assicurativa e uguale per tutte le tipologie di copertura: Garanzie Decesso e Invalidità Totale Permanente Inabilità Temporanea/Perdita Impiego/Ricovero Quota parte dei costi percepita in media dagli Intermediari Espressi in % del Espressi in % dei Costi totali Premio netto versato 45% 71,43% 45% 81,82% Si precisa che il 45,00% del Premio unico al netto imposte ( 45,00 per ogni 100,00 di Premio netto imposte) è in media corrisposto agli intermediari a titolo di remunerazione dell attività di distribuzione della copertura assicurativa. 8. Sconti Tenuto conto della durata poliennale del contratto, ai fini della determinazione dei Premi Protezione Reddito CNP Mod A.F Pagina 6/9

8 di cui al precedente punto 3 (Premi) e al punto 4 (Costi), è stata riconosciuta una riduzione pari al 3% del Premio medesimo. Al riguardo si rammenta che, ai sensi dell'art cod. civ., l'esercizio del diritto di recesso non è consentito nei primi 5 anni di durata del contratto fatto salvo il recesso nei 30 giorni dalla sottoscrizione della Scheda contrattuale come dettagliato al successivo punto Regime Fiscale I Premi dei contratti di assicurazione sulla vita non sono soggetti all imposta sulle assicurazioni; invece i Premi delle assicurazioni complementari per i rischi di danni alla persona e quelli per le perdite pecuniarie sono soggetti all imposta del 2,5%. 9.1 Tassazione delle somme assicurate Le somme corrisposte in caso di Sinistro non sono assoggettate a tassazione. 9.2 Detrazione fiscale dei Premi I Premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente da infortunio o malattia superiore al 5%, danno diritto ad una detrazione dall Imposta sul Reddito IRPEF dichiarato dall Assicurato alle condizioni e nei limiti fissati dalla legge. La detrazione di cui sopra è ammessa anche se il Richiedente è diverso dall Assicurato purché quest ultimo sia soggetto fiscalmente a carico del Richiedente stesso. D. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO 10. Modalità di perfezionamento del Contratto Le modalità di perfezionamento del contratto e la decorrenza della copertura assicurativa sono illustrate all'art. 4 delle Condizioni di Assicurazione. 11. Riscatto e riduzione Il contratto non prevede la possibilità di riscatto o di riduzione. 12. Diritto di Recesso La Convenzione è assunta in nome e per conto dei Richiedenti, cui spetta l'onere di pagare il Premio, il Richiedente medesimo ha il diritto di recedere dalla copertura assicurativa entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione della Scheda Contrattuale, dandone comunicazione alla Società e alla Banca Contraente con lettera raccomandata contenente gli elementi identificativi della propria posizione assicurata. La comunicazione di recesso deve essere indirizzata a: CNP Assurances - Ufficio Gestione Portafoglio - Via Albricci, Milano Entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso la Società rimborsa all Assicurato il Premio pagato al netto dell imposta di legge. Nel caso in cui la Società venisse a conoscenza del superamento del limite massimo di cumulo dei capitali assicurati pari a Euro ,00 (cinquecentomila/00) di cui all art. 2 delle Condizioni di Assicurazione, solo dopo la conclusione del contratto, restituirà al Richiedente il Premio di Polizza corrisposto, comprensivo delle imposte e degli eventuali oneri documentabili per l esecuzione degli accertamenti medici richiesti, entro 60 giorni dalla data di decorrenza indicata nella Scheda Contrattuale. 13. Documentazione da consegnare alla Società per la liquidazione delle prestazioni e termini di prescrizione In caso di Sinistro, il denunciante deve contattare tempestivamente l Intermediario per ricevere tutte le specifiche sulle modalità di denuncia. L intermediario consegna al denunciante il Modulo di denuncia sinistro (Allegato 6 e 7) che deve essere compilato e restituito all Intermediario assieme a tutta la documentazione in esso indicata. Si rimanda all'art. 47 delle Condizioni di Assicurazione per gli elementi di dettaglio. I pagamenti dovuti dalla Società vengono effettuati entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa. Protezione Reddito CNP Mod A.F Pagina 7/9

9 Il Codice Civile (art. 2952) dispone che, per le assicurazioni danni (garanzie prestate da CNP IAM S.A.), i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda. Per le assicurazioni sulla vita (garanzie prestate da CNP Assurances S.A.), i diritti si prescrivono nel termine ordinario di prescrizione di dieci anni, decorsi i quali le imprese di assicurazione sono tenute a versare le somme non reclamate a favore dell apposito Fondo istituito dal Ministero dell Economia e delle Finanze, ai sensi della Legge 266 del 23 dicembre 2005 e successive modificazioni ed integrazioni. 14. Legge applicabile al contratto Il contratto è regolato dalla legge italiana. 15. Lingua in cui è redatto il contratto Il contratto ed ogni documento ad esso allegato e le comunicazioni in corso di contratto sono redatti in lingua italiana. 16. Reclami Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a: CNP Assurances Ufficio Reclami Via Albricci, MILANO Fax: 02/ Mail : reclami@cnpitalia.it Qualora l esponente non si ritenga soddisfatto dell esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, 21, Roma, telefono Il reclamo da inviarsi direttamente all IVASS al recapito sopra indicato deve riportare chiaramente i seguenti elementi identificativi: il nome, cognome e domicilio del reclamante; l individuazione dei soggetti di cui si lamenta l operato; la descrizione dei motivi della lamentela e l eventuale documentazione a sostegno della stessa. Al reclamo trasmesso all IVASS dovrà essere allegata copia del reclamo presentato alla Compagnia e dell eventuale riscontro da quest ultima fornito. In caso di liti trasfrontaliere in cui sia parte, il reclamante avente il domicilio in Italia può presentare il reclamo: - direttamente al sistema estero competente (individuabile accedendo al sito internet: chiedendo l attivazione della procedura FIN-NET; - all IVASS, che provvede ad inoltrarlo al suddetto sistema estero competente dandone notizia al reclamante. In caso di divergenze sul diritto all indennizzo, di controversie di natura medica sulle cause ed entità delle lesioni, nonché sui criteri di indennizzabilità, il Richiedente e la Società potranno di comune accordo demandare la questione ad un collegio di tre medici, in conformità a quanto previsto dall art. 19 delle Condizioni di Assicurazione. Resta in ogni caso salva la facoltà di adire l Autorità giudiziaria, previo esperimento del procedimento obbligatorio di mediazione di cui all'articolo 5 del D.Lgs. 4 marzo 2010, n Informativa in corso di Contratto La Società si impegna a comunicare tempestivamente al Richiedente ed alla Contraente qualunque variazione della sua denominazione sociale, forma giuridica e indirizzo. 18. Comunicazioni del Richiedente alla Società L'Assicurato non deve dare comunicazione alla Società in caso di cambiamento di attività o di stato professionale; in caso di Sinistro verrà accertato a quale categoria appartenga l Assicurato per verificare il diritto ad ottenere la prestazione. Protezione Reddito CNP Mod A.F Pagina 8/9

10 19. Conflitti di interesse CNP Assurances S.A. e CNP IAM S.A. sono le Compagnia di Assicurazione appartenente al Gruppo Caisse de Depots, e tra la stessa e la Banca Contraente non sussistono rapporti di partecipazione ovvero rapporti di affari rilevanti ulteriori rispetto alla presente Convenzione. In conformità a quanto descritto nella presente Nota Informativa, la Banca Contraente percepisce una remunerazione per l attività di intermediazione svolta in relazione alle adesioni dei Richiedenti. Ai sensi della vigente normativa, anche in presenza di conflitti di interesse le imprese di assicurazione sono comunque tenute ad operare in modo da non recare pregiudizio ai Richiedenti/Assicurati e ad ottenere per gli Stessi il miglior risultato possibile. CNP Assurances S.A. e CNP IAM S.A. sono responsabile della veridicità, della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa. Il Direttore Marcello Mazzotti Protezione Reddito CNP Mod A.F Pagina 9/9

11 CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE L Assicurazione è disciplinata dalle presenti Condizioni di Assicurazione nonché dalle previsioni contenute nella Scheda Contrattuale. I termini utilizzati nelle seguenti Condizioni di Assicurazione hanno il significato attribuito ai medesimi nel Glossario allegato al Fascicolo Informativo, che forma parte integrante e sostanziale delle presenti Condizioni di Assicurazione. PARTE I: Condizioni Generali di Assicurazione Art. 1 - Garanzie Prestate Con la presente Polizza CNP ASSURANCES S.A. e CNP IAM S.A. si obbligano, nei limiti previsti dalle Condizioni di Assicurazione e in base alla tipologia di copertura sottoscritta dal Richiedente, a corrispondere al Beneficiario le prestazioni assicurative o gli indennizzi, qualora si verifichi in capo all Assicurato: - Decesso a causa di Infortunio o Malattia (copertura prestata da CNP ASSURANCES S.A. Sezione A) - Invalidità Permanente Totale da Infortunio o da Malattia (copertura prestata da CNP IAM S.A. Sezione B) - Inabilità Temporanea Totale al lavoro per Infortunio o Malattia (copertura prestata da CNP IAM S.A. in base alla posizione lavorativa dell Assicurato al momento del Sinistro Sezione C) - Perdita Involontaria d Impiego (copertura prestata da CNP IAM S.A. in base alla posizione lavorativa dell Assicurato al momento del Sinistro Sezione D) - Ricovero Ospedaliero (copertura prestata da CNP IAM S.A. in base alla posizione lavorativa dell Assicurato al momento del Sinistro Sezione E). CNP Assurances S.A agisce in nome proprio e anche per conto di CNP IAM S.A. La Polizza prevede tre diverse tipologie di copertura: Protezione Base : Decesso Invalidità Permanente Totale Protezione Completa : Decesso Invalidità Permanente Totale Inabilità Temporanea Totale Perdita Involontaria d Impiego Ricovero Ospedaliero Protezione Single : Invalidità Permanente Totale Inabilità Temporanea Totale Perdita Involontaria d Impiego Ricovero Ospedaliero Le prestazioni e le relative ipotesi di esclusione relative alle singole garanzie sono dettagliatamente descritte nella Parte II ( Condizioni particolari di Assicurazione ) e Parte III (Esclusioni). Art. 2 - Condizioni di assicurabilità Possono aderire alla copertura assicurativa i Richiedenti persone fisiche, residenti in Italia e titolari di conto corrente della Banca Contraente. Il Richiedente può o meno coincidere con la figura dell Assicurato. L'Assicurato dovrà essere una persona fisica residente in Italia di Età Assicurativa compresa tra i 18 e i 65 anni al momento della sottoscrizione della Scheda Contrattuale. L assunzione del rischio da parte della Compagnia avviene previo accertamento delle condizioni di salute dell assicurando mediante visita medica. Tuttavia, nei casi di seguito indicati, l Assicurando può limitarsi a sottoscrivere semplici dichiarazioni relative al proprio stato di salute (Allegati 2 e 3). In questo caso le garanzie Decesso, Invalidità Totale Permanente, Inabilità Temporanea Totale e Ricovero Ospedaliero derivanti da Malattia non saranno operanti per i primi 60 giorni (periodo di Carenza). Tale limitazione non si applica nel caso in cui la causa del sinistro sia un Infortunio. In particolare l assunzione del rischio da parte della Compagnia avverrà in base alle seguenti modalità: per capitali assicurati fino a Euro ,00 (duecentomila/00) l Assicurando deve essere nella condizione di poter sottoscrivere la Dichiarazione di Buono Stato di Salute (Allegato 2) presente nella Scheda Contrattuale; nel caso in cui l Assicurando non ritenga di poter sottoscrivere la Dichiarazione di Buono Stato di Salute (Allegato 2), provvederà alla compilazione del Questionario Medico (Allegato 3); per capitali assicurati compresi tra Euro ,01 (duecentomila/01) ed Euro Protezione Reddito CNP Mod A.F Pagina 1/31

12 ,00 (trecentomila/00), l Assicurando deve compilare e sottoscrivere il Questionario Medico (Allegato 3); per capitali assicurati compresi tra Euro (trecentomila/01) ed Euro (cinquecentomila/00), l Assicurando deve compilare e sottoscrivere il Questionario Medico (Allegato 3) comprensivo deli accertamenti sanitari (Allegato 4). In questo caso l'adesione potrà essere perfezionata solo dopo che la Società avrà dato il proprio consenso. L Assicurando può richiedere che per le garanzie Decesso - Invalidità Totale Permanente - Inabilità Temporanea Totale - Ricovero Ospedaliero derivanti da Malattia gli venga accordata la piena copertura assicurativa senza l applicazione del periodo di carenza. In questo caso l Assicurando dovrà far compilare dal medico di base il Rapporto di Visita Medica (Allegato 5) ed effettuare gli accertamenti sanitari (Allegato 4). Qualora dalle dichiarazioni fornite dall Assicurando emergano fattori di rischio la Società si riserva la facoltà di richiedere tutti gli accertamenti sanitari ritenuti necessari per una corretta valutazione del rischio e di accettare o rifiutare la richiesta di adesione alla Polizza. Il costo degli accertamenti medici richiesti dalla Compagnia e necessari alla stessa per la valutazione del rischio è sempre a totale carico del Richiedente. Si richiama l attenzione dell Assicurato sulla necessità di leggere le AVVERTENZE contenute nella Scheda Contrattuale relativamente alle dichiarazioni rilasciate dallo stesso sul proprio stato di salute. Nella quantificazione dei suddetti capitali assicurati si fa riferimento alla somma dei capitali assicurati con tutte le coperture assicurative di puro rischio (compresa la presente) in essere tra l Assicurato e la Società. Tale somma non potrà eccedere Euro ,00. (cinquecentomila/00). Qualora il cumulo dei capitali assicurati ecceda il predetto limite massimo di Euro ,00 (cinquecentomila/00) non sarà possibile emettere la Copertura Assicurativa. Nel caso in cui la Società venisse a conoscenza del superamento di detto limite solo dopo la conclusione del contratto, la Società potrà esercitare il diritto di recesso entro 60 giorni dalla data di decorrenza indicata nella Scheda Contrattuale. In questo caso la Società è tenuta a restituire al Richiedente il Premio di Polizza corrisposto, comprensivo delle imposte e degli eventuali oneri documentabili per l esecuzione degli accertamenti medici richiesti. Art. 3 - Modalità di adesione Qualora l Assicurando sia nelle condizioni di salute tali da poter sottoscrivere la Dichiarazione di buono Stato di Salute ovvero il Questionario Medico senza che la Società rilevi la necessità di effettuare alcuna valutazione assuntiva, il contratto si conclude al momento della sottoscrizione della Scheda Contrattuale. Nei casi in cui, invece, la Società debba effettuare la valutazione assuntiva in base alle dichiarazioni dell Assicurando, la richiesta di adesione resta sospesa per un massimo di 90 giorni. Decorso tale termine la stessa decade. L Assicurando dovrà presentare la documentazione medica richiesta entro 60 giorni per consentire alla Compagnia di effettuare la valutazione assuntiva. La Compagnia dopo la ricezione di tutta la documentazione medica prevista, si impegna a comunicare al Richiedente/Assicurando, l esito della valutazione della documentazione entro 15 giorni dalla data di ricezione. In caso di accettazione del rischio da parte della Compagnia il Richiedente/Assicurando ha 15 giorni di tempo dalla data in cui ha ricevuto la comunicazione per sottoscrivere la Scheda Contrattuale. Decorso tale termine la stessa decade. Art. 4 - Decorrenza e termine delle garanzie La copertura assicurativa opera esclusivamente in applicazione della Convenzione che la Banca Contraente ha stipulato con la Società. La durata di tale Convenzione è regolata dagli accordi siglati tra la Banca Contraente e la Società e si rinnova automaticamente di anno in anno salvo disdetta. In caso di mancato rinnovo della Convenzione, le adesioni già in essere rimarranno in vigore fino alla data di scadenza indicata nella Scheda Contrattuale. La copertura assicurativa decorre dalle ore del giorno di sottoscrizione della Scheda Contrattuale da parte del Richiedente e dell Assicurato (se trattasi di soggetti diversi), a condizione che sia stato versato in pari data il Premio di perfezionamento e che il versamento sia andato a buon fine, fatti salvi i periodi di Carenza specificati nelle Condizioni di Assicurazione. Protezione Reddito CNP Mod A.F Pagina 2/31

13 La durata della copertura assicurativa è pari a 5 anni. La copertura assicurativa termina comunque in caso di: - Decesso dell Assicurato nel corso della durata contrattuale; - liquidazione dell indennizzo per Invalidità Totale Permanente ; - esercizio del diritto di recesso. Art. 5 Capitali e Indennizzi mensili assicurati Per le garanzie Decesso e Invalidità Totale Permanente, il Capitale Assicurato è costante per tutta la durata contrattuale ed è scelto dal Richiedente in base ad una delle seguenti opzioni: Euro ,00; Euro ,00; Euro ,00; Euro ,00; Euro ,00; Euro ,00; Euro ,00; Euro ,00; Euro ,00. Per le garanzie Inabilità Temporanea Totale, Perdita di Impiego e Ricovero Ospedaliero (presenti solo nella versione Completa e Single), l indennizzo mensile assicurabile è pari a 1/100 del Capitale Assicurato prescelto con il limite massimo di Euro 2.000,00. La Società liquiderà un massimo di 12 indennizzi mensili per ogni sinistro e un massimo di 24 per l intero periodo di validità contrattuale. Riepilogo delle opzioni disponibili: Capitale Assicurato (Euro) Indennizzo mensile (Euro) Il Capitale Assicurato e l Indennizzo mensile assicurato scelto dal Richiedente sono riportati nella Scheda Contrattuale. Si precisa che: nella quantificazione dei capitali si fa riferimento alla somma di tutte le coperture di rischio (compresa quella in essere) tra l Assicurato e la Società. Tale somma non potrà eccedere Euro ,00 (cinquecentomila/00) per quanto concerne i capitali assicurabili per le garanzie Decesso e Invalidità Permanente Totale; l Indennizzo Mensile massimo assicurabile con il prodotto Protezione Reddito CNP (versione a Premio unico e a Premio annuo), in caso di più coperture assicurative sottoscritte, è pari ad Euro 2.000,00 (duemila/00). Qualora il cumulo rispettivamente dei Capitali Assicurati o degli Indennizzi mensili della presente Polizza ecceda il predetti limiti non sarà possibile emettere la copertura assicurativa. Art. 6 Pagamento del Premio La copertura assicurativa viene prestata con il presente contratto dietro corresponsione da parte del Richiedente di un Premio in unica soluzione anticipato. Poiché la Banca Contraente agisce in nome e per conto dei Richiedenti, il pagamento del Premio resta a carico degli stessi nella misura stabilita. Il Premio è determinato in funzione della tipologia di copertura prescelta (Base Completa Single), del Capitale Assicurato e del relativo Indennizzo mensile corrispondente (in caso di sottoscrizione delle sole opzioni Completa e Single) nonché in base alla fascia d età assicurativa in cui si trova l Assicurato al momento della sottoscrizione della Scheda Contrattuale Il Premio dovrà essere corrisposto direttamente alla Società mediante SCT (Sepa Credit Transfer). I costi che gravano sui Premi sono indicati nella Nota Informativa all art. 7. Art. 7 Sconto di Premio Tenuto conto della durata poliennale del contratto, ai fini della determinazione dei Premi di cui al precedente art. 6 (Pagamento del Premio) e al punto 7 (Costi) della nota informativa, è stata riconosciuta una riduzione pari al 3% del Premio medesimo. Al riguardo si rammenta che, ai sensi dell'art cod. civ., l'esercizio del diritto di recesso non è consentito nei primi 5 anni di durata del contratto, fatto salvo il recesso nei 30 giorni dalla sottoscrizione della Scheda contrattuale come dettagliato all art. 8. Art. 8- Recesso del Richiedente Il Richiedente può recedere dal contratto dandone comunicazione alla Società indirizzata a: CNP Assurances S.A. - Ufficio Gestione Portafoglio - Via Albricci, MILANO Protezione Reddito CNP Mod A.F Pagina 3/31

14 con lettera raccomandata contenente gli elementi identificativi della propria posizione assicurata e dietro consegna dell originale della Scheda Contrattuale, entro 30 giorni dalla data di decorrenza della copertura assicurativa (come risulta dal timbro postale di invio). Il recesso ha l effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore del giorno di spedizione della comunicazione di recesso quale risulta dal timbro postale di invio della relativa raccomandata. Entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso la Compagnia rimborsa al Richiedente il Premio pagato al netto dell imposta di legge. Art. 9 - Recesso della Compagnia Nel caso in cui la Società venisse a conoscenza del superamento del limite massimo di cumulo dei capitali assicurati pari a Euro ,00 (cinquecentomila/00) di cui all art. 2 delle Condizioni di Assicurazione, solo dopo la conclusione del contratto, restituirà al Richiedente il Premio di Polizza corrisposto, comprensivo delle imposte e degli eventuali oneri documentabili per l esecuzione degli accertamenti medici richiesti, entro 60 giorni dalla data di decorrenza indicata nella Scheda Contrattuale Art Beneficiari Per quanto attiene la garanzia Decesso il Richiedente al momento dell adesione alla Polizza indica alla Società i Beneficiari della prestazione, secondo i dettami degli artt e 1921 del Codice Civile. Le eventuali revoche o modifiche del Beneficiario devono essere comunicate per iscritto alla Società, tramite lettera raccomandata o disposte nel testamento. La designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata nei seguenti casi (Art Codice Civile): 1) dopo che il Contraente ed i Beneficiari abbiano dichiarato per iscritto alla Società rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l accettazione del beneficio; 2) dagli eredi, dopo la morte del Contraente; 3) dopo che, verificatosi l evento previsto, i Beneficiari abbiano comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio. Per tutte le altre garanzie (Invalidità Totale Permanente Perdita d Impiego Inabilità temporanea Totale - Ricovero Ospedaliero) Beneficiario delle prestazioni è sempre l Assicurato. Art. 11 Diritto proprio del Beneficiario Ai sensi dell art del Codice Civile il Beneficiario di un Contratto di Assicurazione sulla vita acquisisce, per effetto della designazione fatta a suo favore, un diritto proprio ai vantaggi dell assicurazione. Ciò significa, in particolare, che le somme corrisposte a seguito del decesso dell Assicurato non rientrano nell asse ereditario. In caso di pluralità di Beneficiari, la Società provvederà a liquidare la prestazione in parti uguali, salvo diversa indicazione del Richiedente. Art Cessione del contratto Il Richiedente ha la facoltà di sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti dal presente contratto, secondo quanto disposto dall Art Codice Civile. La richiesta dovrà essere sottoscritta dal Richiedente cedente e dal Richiedente cessionario, previa l identificazione ai fini della vigente normativa antiriciclaggio (D. Lgs. 231/07 e successive modificazioni), ed inviata a CNP Assurances S.A. tramite raccomandata al seguente indirizzo: CNP Assurances S.A. - Ufficio Gestione Portafoglio Via Albricci, MILANO La Società provvederà ad inviare una comunicazione di avvenuta cessione del contratto sia al Richiedente cedente che al Richiedente cessionario. La Società può opporre al cessionario tutte le eccezioni derivanti dal presente contratto, secondo quanto previsto dall Art Codice Civile. In caso di Decesso del Richiedente, a condizione che sia persona diversa dall Assicurato, la contraenza della Polizza si intende trasferita all Assicurato che quindi assume altresì la qualifica di Richiedente del contratto. Art Imposte e tasse Le imposte e le tasse relative alla presente Polizza sono a carico del Richiedente. Eventuali cambiamenti della normativa fiscale applicabile alla tariffa verranno immediatamente recepiti e comunicati al Richiedente. Protezione Reddito CNP Mod A.F Pagina 4/31

15 Art Prescrizione Il Codice Civile (art. 2952) dispone che, per le assicurazioni danni (garanzie prestate da CNP IAM S.A.), i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda. Per le assicurazioni sulla vita (garanzie prestate da CNP Assurances S.A.), i diritti si prescrivono nel termine ordinario di prescrizione di dieci anni, decorsi i quali le imprese di assicurazione sono tenute a versare le somme non reclamate a favore dell apposito Fondo istituito dal Ministero dell Economia e delle Finanze, ai sensi della Legge 266 del 23 dicembre 2005 e successive modificazioni ed integrazioni. Art Modifiche del contratto Eventuali modifiche al contratto di assicurazione devono essere provate per iscritto. Art Foro Competente Per le controversie relative al presente contratto è competente il foro di residenza o domicilio del Richiedente. Art Rinvio alle norme di legge Per quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge in materia. Art. 18 Dichiarazione dell Assicurato relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni dell Assicurato devono essere veritiere, esatte e complete. In caso di dichiarazioni inesatte e reticenti relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo nonché la stessa cessazione delle coperture, ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 del codice civile. Art Arbitrato Le divergenze sul diritto all indennizzo e le controversie di natura medica sulle cause ed entità delle lesioni, nonché sui criteri di indennizzabilità possono essere demandate, su concorde volontà delle parti ad un collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo. In caso di mancato accordo sul nominativo del terzo medico, quest ultimo dovrà essere prescelto tra gli specializzati in Medicina Legale e delle Assicurazioni, dal Presidente dell Ordine dei Medici, avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il collegio dei medici. Il collegio dei medici si riunirà nel comune sede di Istituto di Medicina Legale più vicino al luogo di residenza dell Assicurato. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per metà alle spese e competenze per il terzo medico. Le decisioni del collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti per le parti, le quali rinunciano fin d ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. Resta ferma la facoltà di rivolgersi all Autorità giudiziaria, previo esperimento del procedimento obbligatorio di mediazione di cui all'articolo 5 del D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28. Protezione Reddito CNP Mod A.F Pagina 5/31

16 PARTE II: Condizioni particolari di Assicurazione COPERTURA PRESTATA DA CNP ASSURANCE S.A. SEZIONE A COPERTURA PER IL CASO DI DECESSO Art. 20- Ambito di applicazione La presente garanzia viene prestata per tutti gli Assicurati che hanno scelto una delle seguenti tipologie di copertura: Protezione Base, Protezione Completa. Art Prestazione in caso di Decesso La Società, in caso di Decesso dell Assicurato a seguito di Infortunio o Malattia nel corso della Durata contrattuale, fermo restando le Esclusioni riportate all art. 46 e sempre che sia stato corrisposto regolarmente il Premio dovuto, corrisponderà un importo pari al Capitale Assicurato indicato nella Scheda Contrattuale. Decorso il periodo di validità della copertura senza che il Decesso dell Assicurato si sia verificato, il contratto si estinguerà e i Premi pagati dal Richiedente resteranno acquisiti dalla Società. Tale garanzia cessa la sua efficacia se per lo stesso Assicurato è già stato liquidato un sinistro a causa di Invalidità Totale Permanente. Dette prestazioni operano pertanto in via alternativa. Art Prime Spese per decesso a seguito di Infortunio In caso di decesso dell Assicurato a seguito di Infortunio, qualora sia stato designato come unico Beneficiario della prestazione una sola persona fisica, il Beneficiario stesso ha la facoltà di richiedere la modalità di liquidazione sinistro Prime Spese, inviando alla Società, per il tramite dell Intermediario, l apposito Modulo di Denuncia sinistro modalità Prime Spese (Allegato 8). In questo caso, la Società, entro 48 ore (due giorni lavorativi) dal ricevimento della denuncia comprensiva di tutta la documentazione necessaria per la validazione del sinistro e sempre che la stessa sia in grado di rilevare inequivocabilmente l identità del Beneficiario designato dal Richiedente, corrisponderà al Beneficiario un importo pari ad Euro a titolo di anticipo sulla prestazione totale. Nel caso in cui l evento che ha causato il Decesso dell Assicurato sia escluso oppure il Beneficiario individuato inizialmente non aveva, in tutto o in parte, diritto al Capitale Assicurato indicato nella Scheda Contrattuale, la Società si riserva la facoltà di recuperare l importo erogato a titolo di anticipazione. Art Riscatto La presente assicurazione in caso di decesso non ammette il valore di riscatto. Art Carenza La copertura assicurativa per il caso di Decesso è sottoposta ad un periodo di Carenza di 60 giorni se il Decesso è causato da Malattia. In questo caso, qualora l evento si verifichi entro 60 giorni dalla data di Decorrenza indicata nella Scheda Contrattuale, il Capitale Assicurato non verrà corrisposto. Il Richiedente o l Assicurato se soggetti diversi può richiedere di sottoporsi a visita medica ed effettuare gli esami medici previsti ( Allegati 4 e 5), con costi a proprio carico e in una struttura medica a propria scelta, al fine di certificare il buono stato di salute dell Assicurando e abrogare il periodo di Carenza. COPERTURE PRESTATE DA CNP IAM S.A. Le seguenti coperture, riportate nelle Sezioni B, C, D ed E operano in via alternativa e non sono cumulabili tra loro in relazione al singolo sinistro. Protezione Reddito CNP Mod A.F Pagina 6/31

17 SEZIONE B COPERTURA PER IL CASO DI INVALIDITA TOTALE PERMANENTE Art Ambito di applicazione La presente garanzia viene prestata per tutti gli Assicurati che hanno scelto una delle seguenti tipologie di copertura: Protezione Base, Protezione Completa, Protezione Single. Art Prestazione in caso di Invalidità Totale Permanente La Società, ove l Assicurato subisca un Infortunio o Malattia nel corso della Durata contrattuale da cui derivi un Invalidità Totale Permanente riconosciuta di grado pari o superiore al 60%, fermo restando le Esclusioni all art. 46 e sempre che sia stato corrisposto regolarmente il Premio dovuto, corrisponderà un importo pari al Capitale Assicurato indicato nella Scheda Contrattuale. L Invalidità Totale e Permanente deve essere accertata da un medico legale della Società non prima di 6 mesi dalla data del verificarsi dell Infortunio o della diagnosi della Malattia che l ha provocata ed entro 12 mesi da detta data. Il grado di Invalidità Permanente viene accertato in base alla Tabella di cui al D.P.R. n 1124 del 30/6/65 (Tabella INAIL e successive modificazioni ed integrazioni). Tale garanzia cessa la sua efficacia se per lo stesso Assicurato è già stata liquidata la prestazione in caso di decesso. Dette prestazioni operano pertanto in via alternativa. Nel caso in cui successivamente alla data dell evento che ha determinato l Invalidità Totale Permanente, valutata indennizzabile dalla Società, la stessa abbia corrisposto Indennizzi mensili relativi alle garanzie Inabilità Temporanea Totale o Ricovero Ospedaliero, l importo da riconoscere per Invalidità Totale Permanente verrà ridotto degli Indennizzi mensili eventualmente già corrisposti. Qualora successivamente alla denuncia del Sinistro, prima che la Società abbia accertato lo stato di invalidità, si sia verificato il Decesso dell Assicurato, la Società corrisponderà l importo del Capitale Assicurato per il caso di Decesso, come regolato alla Sezione A. Art. 27 Carenza La copertura assicurativa per il caso di Invalidità Permanente Totale è sottoposta ad un periodo di Carenza di 60 giorni se l Invalidità Permanente Totale è causata da Malattia. In questo caso, qualora l evento si verifichi entro 60 giorni dalla data di Decorrenza indicata nella Scheda Contrattuale, il Capitale Assicurato non verrà corrisposto. Il Richiedente o l Assicurato se soggetti diversi può richiedere di sottoporsi a visita medica ed effettuare gli esami medici previsti (Allegati 4 e 5), con costi a proprio carico e in una struttura medica a propria scelta, al fine di certificare il buono stato di salute dell Assicurando e abrogare il periodo di Carenza. SEZIONE C COPERTURA PER IL CASO DI INABILITA TEMPORANEA TOTALE Art. 28- Ambito di applicazione La presente garanzia viene prestata per gli Assicurati che al momento del Sinistro siano Lavoratori Autonomi o Lavoratori Dipendenti di Ente Pubblico e che abbiano scelto una delle seguenti tipologie di copertura: Protezione Completa, Protezione Single. Art. 29 Prestazione in caso di Inabilità Temporanea Totale La Società, ove l Assicurato subisca un Infortunio o Malattia nel corso della Durata contrattuale da cui derivi un'inabilità Temporanea Totale liquiderà mensilmente, fermo restando le Esclusioni all art. 46 e sempre che sia stato corrisposto regolarmente il Premio dovuto, l' Indennizzo mensile indicato nella Scheda Contrattuale. Art Limite di indennizzo La Società liquiderà l Indennizzo mensile corrispondente all opzione scelta dal Richiedente ed indicato nella Scheda Contrattuale. Il massimo indennizzo per questa garanzia è di 12 Indennizzi mensili consecutivi per ogni Sinistro e 24 Indennizzi mensili per più periodi distinti di Inabilità Temporanea Totale nel corso dell intera Durata contrattuale. Art Carenza La copertura assicurativa per il caso di Inabilità Temporanea Totale è sottoposta ad un Protezione Reddito CNP Mod A.F Pagina 7/31

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