CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE DEL DIPENDENTE PUBBLICO INCARICATO DELLA VERIFICA DEL PROGETTO PRIMA DELL INIZIO DEI LAVORI

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1 CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE DEL DIPENDENTE PUBBLICO INCARICATO DELLA VERIFICA DEL PROGETTO PRIMA DELL INIZIO DEI LAVORI Il presente FASCICOLO INFORMATIVO, contenente: 1. la NOTA INFORMATIVA comprensiva del GLOSSARIO 2. le CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE 3. il MODULO DI PROPOSTA dev essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione. PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA 12N Merloni Validazione Fascicolo informativo 1 0.doc.0 Page 1 of 23

2 NOTA INFORMATIVA La presente Nota Informativa e redatta secondo lo schema predisposto dall ISVAP, ma il suo contenuto non e soggetto alla preventiva approvazione dell ISVAP. IL CONTRAENTE DEVE PRENDERE VISIONE DELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA POLIZZA A. INFORMAZIONI SULL IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. Informazioni generali a. I Lloyd s sono un ente ( Society ) costituito come società costituita per legge da una Legge del Parlamento del Regno Unito di Gran Bretagna del I membri della Society sono per legge assicuratori e possono assumere rischi assicurativi per proprio conto. Gli Assicuratori di questo contratto sono alcuni membri dei Lloyd s che aderiscono ai Sindacati identificati nella Scheda di Polizza (e ogni altro assicuratore identificato nella Scheda di Polizza) La responsabilità di ogni Assicuratore è disgiunta e non solidale con quello degli altri Assicuratori. Ogni Assicuratore è responsabile solo per la quota di rischio che ha assunto. Ogni Assicuratore non è responsabile per la quota di responsabilità assunta da qualsiasi altro Assicuratore. Nel caso di Sindacato, ogni membro del Sindacato (e non il Sindacato stesso) è un Assicuratore. Ogni membro assume una quota di responsabilità dell entità complessiva che viene specificata in relazione al Sindacato (essendo l entità complessiva la somma delle quote di responsabilità assunte da tutti i membri del Sindacato considerati globalmente). La responsabilità di ciascun membro del Sindacato è disgiunta e non solidale. Ogni membro è responsabile solo per la sua quota. Un membro non è responsabile in solido per la quota degli altri membri. Né qualsiasi membro è altrimenti responsabile per qualsiasi obbligazione assunta da ogni altro membro per lo stesso contratto. La quota di responsabilità assunta da un Assicuratore (o, in caso di un Sindacato, l ammontare totale delle quote di tutti gli Assicuratori membri del Sindacato considerati globalmente) è specificata nel contratto e, in mancanza, può essere accertata mediante richiesta scritta da inviarsi presso la sede secondaria italiana dei Lloyd s sotto indicata. Parimenti, mediante richiesta scritta inviata alla medesima 12N Merloni Validazione Fascicolo informativo 1 0.doc.0 Page 2 of 23

3 sede secondaria è possibile accertare i nomi di ciascuno degli Assicuratori del Sindacato e le rispettive quote di responsabilità. b. Lloyd s ha la sua sede legale in Londra (EC3M 7HA), One Lime Street, Inghilterra, che è anche il domicilio di ciascun membro dei Lloyd s.. c. In Italia i Lloyd s hanno sede secondaria in Milano, CAP 20121, Corso Garibaldi, 86. d. Il recapito telefonico, l indirizzo e il sito internet dei Lloyd s sono, rispettivamente: , servizioclienti@lloyds.com e e. I membri dei Lloyd s che assumono rischi assicurativi sono autorizzati all esercizio dell attività assicurativa in forza della legge inglese. L Associazione di Assuntori di rischi assicurativi nota come Lloyd s svolge attività in Italia in regime di libero stabilimento (Iscrizione al n I dell elenco dell Isvap delle imprese di assicurazione con sede legale in un altro Stato Membro ammesse ad operare in Italia in regime di stabilimento) e, nel Regno Unito di Gran Bretagna, è soggetta al controllo della Financial Services Authority, con sede in 25 The North Colonnade, Canary Wharf, London E14 5HS. 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell impresa Come riportato a pag. 55 del Rapporto Annuale di Lloyd s del 2011* il capitale del mercato di Lloyd s ammonta ad EUR milioni** ed è composto dai Fondi dei membri presso Lloyd s di EUR milioni, dai Bilanci dei membri di EUR milioni e da riserve centrali di EUR milioni. Il mercato di Lloyd s ha un indice di solvibilità complessivo, non suddiviso per ramo vita e ramo danni. L indice di solvibilità complessivo del mercato di Lloyd s al era il 2.691%. Tale percentuale è il risultato del rapporto tra il totale degli attivi centrali, ammontanti ad EUR milioni e la somma dei deficit di solvibilità dei singoli membri. Quest ultimo importo è stato determinato tenendo conto del margine minimo di solvibilità, ammontante ad EUR 138 milioni, calcolato in base alla vigente normativa inglese. Gli importi della solvibilità (espressi in sterline inglesi) possono essere letti a pag. 70 del Rapporto Annuale di Lloyd s del 2011*. *Link al Rapporto Anniale di Lloyd s del 2011: 12N Merloni Validazione Fascicolo informativo 1 0.doc.0 Page 3 of 23

4 **Tasso di cambio al : EUR 1,00 = GBP (fonte: L aggiornamento annuale delle informazioni sulla situazione patrimoniale di Lloyd s è consultabile al seguente link: (Art. 37, Regolamento ISVAP n.35/2010). B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO o Il presente contratto viene stipulato senza il tacito rinnovo. AVVERTENZA: l assenza del tacito rinnovo significa che la garanzia assicurativa cessa alla scadenza naturale del contratto senza che le parti debbano dare formale disdetta. Per maggiori dettagli si rimanda al contenuto degli articoli 15 e 16 delle CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE 3. Coperture assicurative offerte Limitazioni ed esclusioni o La Società si obbliga a tenere indenne L Assicurato/Contraente di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento danni (capitale, interessi e spese) per: a) errori e omissioni non intenzionali nell attività di verifica del progetto imputabili ad errori od omissioni dell Assicurato ed in estensione b) alle eventuali richieste di risarcimento derivanti da danni alle Opere o Per maggiori dettagli si rimanda al contenuto degli articoli 1, 3 e 4 delle CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE. AVVERTENZA: LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI DI COPERTURA: L assicurazione è prestata nella forma «CLAIMS MADE» ossia a coprire i reclami fatti per la prima volta contro l Assicurato durante il periodo di costruzione e da lui denunciati agli Assicuratori durante lo stesso periodo, in relazione ad avvenimenti posteriori alla data di inizio effettivo dei lavori e quindi della decorrenza della copertura assicurativa. Emesso il certificato di collaudo provvisorio o il certificato di regolare esecuzione, cessa il periodo di assicurazione, e quindi anche gli obblighi degli Assicuratori e nessuna denuncia potrà essere accolta 12N Merloni Validazione Fascicolo informativo 1 0.doc.0 Page 4 of 23

5 Sono escluse dall assicurazione le richieste di risarcimento riconducibili a comportamenti dolosi o ad attivita abusive. Altre cause di esclusione sono elencate all articolo 4 delle CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE. CONDIZIONI DI SOSPENSIONE DELLA GARANZIA CHE POSSANO DAR LUOGO ALLA RIDUZIONE O AL MANCATO PAGAMENTO DELL INDENNIZZO: Il mancato pagamento del premio sospende la copertura assicurativa Per maggiori dettagli si rimanda al contenuto dell articolo 15 delle CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE AVVERTENZA: PRESENZA DI FRANCHIGIE, SCOPERTI E MASSIMALI: SCOPERTO: costituisce la parte in percentuale di danno che rimane a carico dell assicurato con i relativi valori minimi o massimi. Se prevista, la franchigia o lo scoperto vengono evidenziati nella scheda di copertura Esemplificazione numerica del funzionamento dello SCOPERTO: L assicurato viene condannato a riscarcire ad un cliente EUR Il contratto di assicurazione prevede in questo esempio uno scoperto del 10% del danno con un minimo di EUR L assicurazione paga all assicurato la differenza tra la somma che questo e tenuto a risarcire al cliente (EUR ) e lo scoperto (in questo caso EUR 1,500 che supera il minimo di EUR 1.000). Questa parte di danno rimane pertanto a carico dell assicurato. Per maggiori dettagli si rimanda al contenuto dell articolo 21 delle CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE AVVERTENZA: MASSIMALE O LIMITE DI INDENNIZZO: rappresenta la somma totale che gli Assicuratori mettono a disposizione dei danneggiati per ogni sinistro e per l insieme di tutti i sinistri relativi a uno stesso Periodo di Assicurazione. Per maggiori dettagli si rimanda al contenuto dell articolo 7 delle CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE. 4. Dichiarazioni dell assicurato in ordine alle circostanze del rischio Nullita 12N Merloni Validazione Fascicolo informativo 1 0.doc.0 Page 5 of 23

6 AVVERTENZA: eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio possono comportare la perdita del diritto all indennita. Per maggiori dettagli circa le conseguenze di quanto sopra si rimanda al contenuto dell articolo 10 delle CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE AVVERTENZA: PRESENZA DI CAUSE DI NULLITA Il contratto di assicurazione e nullo quando ricorrono uno o piu presupposti previsti dall articolo 1418 Codice Civile, ad esempio perche l oggetto del contratto e impossibile, indeterminabile o illecito (articolo 1346 Codice Civile) 5. Aggravamento e diminuzione del rischio o L Assicurato deve avvisare gli Assicuratori per iscritto di fatti o circostanze che costituiscano un aggravamento del rischio; parimenti, qualsiasi diminuzione del rischio va segnalato all Assicuratore in quanto potrebbe portare ad una riduzione del premio. o Per maggiori dettagli circa le conseguenze della mancata comunicazione dell aggravamento o diminuzione del rischio si rimanda al contenuto degli articoli 1897 e 1898 del Codice Civile. o Esempio di circostanza che determina la modificazione del rischio: a seguito di un ipotetica modifica della normativa in corso all epoca della stipula del contratto di assicurazione, il massimale di copertura per ciascun progetto viene elevato con effetto retroattivo- al 200% del valore dell opera (esempio indicativo e non corrispondente a realta al momento di preparazione del presente fascicolo). AVVERTENZA: Gli aggravamenti di rischio non accettati o non conosciuti dagli Assicuratori possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione Per maggiori dettagli circa le conseguenze di quanto sopra si rimanda al contenuto degli articoli 1897 e 1898 del Codice Civile 12N Merloni Validazione Fascicolo informativo 1 0.doc.0 Page 6 of 23

7 6. Premi o Le modalita e la tempistica di pagamento del premio sono indicate nella scheda di copertura che forma parte integrante del contratto di assicurazione. 7. Rivalse o Se all Assicurato spettano dei diritti per il recupero dalle persone responsabili, di denaro pagato al terzo danneggiato, gli stessi diritti spetteranno anche all Assicuratore nel caso quest ultimo abbia liquidato il danno al terzo 8. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto o Terminato il periodo di assicurazione, cessa ogni obbligo degli Assicuratori e nessun sinistro potra esser loro denunciato, salvo quanto precisato all art. 16 delle CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE. o Per maggiori dettagli si rimanda al contenuto dell articolo 6 delle CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE. 9. Legge applicabile al contratto o Per l interpretazione del contratto di assicurazione si fa riferimento unicamente alle leggi della Repubblica Italiana (vedasi articolo 20 delle CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE). 10. Regime fiscale o Gli oneri fiscali relativi all assicurazione sono a carico dell assicurato (vedasi articolo 17 delle CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE) C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 11. Sinistri Liquidazione dell indennizzo AVVERTENZA: L Assicurato deve fare denuncia scritta agli Assicuratori di ciascun sinistro entro 3 giorni da quando ne è venuto a conoscenza. Per maggiori dettagli circa le procedure liquidative si rimanda al contenuto dell articolo 14 delle CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE 12N Merloni Validazione Fascicolo informativo 1 0.doc.0 Page 7 of 23

8 12. Reclami Ogni reclamo relativo alla gestione del Contratto d Assicurazione o alla liquidazione dei sinistri dovrebbe essere indirizzato al broker del Contraente per essere a tale fine assistiti. Gli eventuali reclami possono anche essere inoltrati per iscritto al seguente indirizzo: Ufficio Italiano dei Lloyd s All attenzione del Responsabile dell ufficio Regulatory & Compliance Corso Garibaldi, Milano Fax n servizioclienti@lloyds.com Il reclamo dovrà contenere l indicazione del numero del contratto assicurativo cui si riferisce. Qualora il reclamante non si ritenga soddisfatto dell esito del reclamo, oppure decorsi 45 giorni senza che sia stato dato riscontro al reclamo, se il reclamante è un Consumatore o un piccolo imprenditore, intendendosi per tale un imprenditore con un giro d affari inferiore ad ,00 e con meno di 10 dipendenti, potrà anche presentare il proprio reclamo avvalendosi della procedura per liti transfrontaliere Fin-net, trasmettendo il proprio reclamo all ISVAP e facendo richiesta di applicazione di tale procedura oppure rivolgendosi direttamente al sistema competente nel Regno Unito: Financial Ombudsman Service, South Quay Plaza, 183 Marsh Wall, E14 9SR, UK; telefono ;; complaint.info@financial-ombudsman.org.uk. La procedura di reclamo fa salvo il diritto di promuovere azioni legali o iniziare procedure alternative di risoluzione delle controversie, in conformità alle previsioni contrattuali. Gli assuntori di rischi assicurativi dei Lloyd s sono responsabili della veridicita e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa Il Rappresentante Generale per l Italia di Lloyd s Enrico Bertagna. 12N Merloni Validazione Fascicolo informativo 1 0.doc.0 Page 8 of 23

9 GLOSSARIO (le definizioni relative a termini espressi al singolare valgono, con significato al plurale, anche per i medesimi termini espressi al plurale) Assicurato: Assicuratore: le persone fisiche o giuridiche specificate nei singoli Schemi Tipo il membro o membri di Lloyd s, che hanno accettato di assumere il rischio coperto dal Contratto d Assicurazione e, in caso di coassicurazione, le imprese di assicurazione menzionate nel Contratto di Assicurazione; Bilanci dei membri: l utile/(la perdita) da distribuire/(da recuperare) da parte dei Sindacati a favore di/(dai) membri di Lloyd s; Contratto d Assicurazione: il contratto in forza del quale l Assicuratore assume, nei limiti, termini e condizioni ivi previsti, i rischi nello stesso specificati: Contraente: il soggetto che stipula con la Società l assicurazione; Consumatore: la persona fisica che agisce per scopi estranei all attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta; Fondi dei membri presso Lloyd s: Franchigia: i fondi depositati e detenuti in via fiduciaria presso Lloyd s a garanzia dei contraenti e per sostenere l attività assuntiva di rischi complessiva di un membro; la parte di danno espressa in misura fissa che resta a carico dell Assicurato. Indennizzo/risarcimento: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro Decreto Legislativo: art.112 del Decreto Legislativo numero 163 del 12 Aprile N Merloni Validazione Fascicolo informativo 1 0.doc.0 Page 9 of 23

10 Luogo di esecuzione delle Opere: il cantiere-area circoscritta da apposita recinzione o interdetta al libero ingresso, indicata nella Scheda Tecnica- nel quale l Esecutore dei lavori realizza le opere assicurate. Opere: Premio: le opere da costruire oggetto dell appalto e descritte nella Scheda Tecnica somma dovuta dal Contraente alla Società quale controprestazione a fronte del rilascio dell assicurazione Progettista dei lavori: il pubblico dipendente incaricato della progettazione esecutiva dei lavori da appaltare. Regolamento: il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999 n. 554 Scheda Tecnica: la scheda obbligatoria delle condizioni contrattuali delle singole coperture assicurative Scoperto: la parte di danno espressa in misura percentuale che resta a carico dell Assicurato Sinistro: Sindacato: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l assicurazione definito Sindacato il membro dei Lloyd s o il gruppo di membri dei Lloyd s, che assumono rischi attraverso un agente gestore al quale è attribuito un numero di sindacato dal Council dei Lloyd s; Società/Assicuratore: l impresa di assicurazione, o il soggetto regolarmente autorizzato all esercizio dell attività assicurativa ed in particolare del ramo o dei rami di pertinenza, che assume il rischio e rilascia la copertura assicurativa 12N Merloni Validazione Fascicolo informativo 1 0.doc.0 Page 10 of 23

11 Somma assicurata o massimale: l importo massimo della copertura assicurativa Stazione appaltante o Committente: le Amministrazioni aggiudicatici o gli altri enti aggiudicatori o realizzatori, ai sensi della Legge, committenti dei lavori. 12N Merloni Validazione Fascicolo informativo 1 0.doc.0 Page 11 of 23

12 COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITA CIVILE PROFESSIONALE DEL DIPENDENTE PUBBLICO INCARICATO DELLA VERIFICA DEL PROGETTO PRIMA DELL INIZIO DEI LAVORI DEFINIZIONI Ai seguenti termini, le parti attribuiscono il significato qui precisato: Assicurato: Assicurazione: Contraente: Esecutore dei lavori: Franchigia: Indennizzo/risarcimento: il soggetto incaricato dell attività di verifica ai sensi del art.112 del Decreto Legislativo numero 163 del 12 Aprile il contratto di assicurazione. il soggetto che stipula con la Società l assicurazione. il soggetto al quale sono stati dati in affidamento i lavori. la parte di danno espressa in misura fissa che resta a carico dell Assicurato. la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. Legge: il Decreto Legislativo numero 163 del 12 Aprile Luogo di esecuzione delle Opere: Opere: Premio: Progettista dei lavori: Regolamento: Scheda Tecnica: Scoperto: Sinistro: il cantiere-area circoscritta da apposita recinzione o interdetta al libero ingresso, indicata nella Scheda Tecnica- nel quale l Esecutore dei lavori realizza le opere assicurate. le opere da costruire oggetto dell appalto e descritte nella Scheda Tecnica. somma dovuta dal Contraente alla Società quale controprestazione a fronte del rilascio dell assicurazione. il pubblico dipendente incaricato della progettazione esecutiva dei lavori da appaltare. il decreto del Presidente della Repubblica 05 ottobre 2010 n. 207 la scheda obbligatoria delle condizioni contrattuali delle singole coperture assicurative. la parte di danno espressa in misura percentuale che resta a carico dell Assicurato. il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l assicurazione. Società/Assicuratore: l impresa di assicurazione, o il soggetto regolarmente autorizzato all esercizio dell attività assicurativa ed in 12N Merloni Validazione Fascicolo informativo 1 0.doc.0 Page 12 of 23

13 particolare del ramo o dei rami di pertinenza, che assume il rischio e rilascia la copertura assicurativa. Somma assicurata o massimale: l importo massimo della copertura assicurativa. Stazione appaltante o Committente: le Amministrazioni aggiudicatici o gli altri enti aggiudicatori o realizzatori, ai sensi della Legge, committenti dei lavori. Periodo di Assicurazione : il periodo di tempo specificato nella Scheda intercorrente tra la decorrenza e la scadenza della copertura assicurativa. Scheda: quella parte del contratto di assicurazione dove vengono riportati tutti gli estremi del progetto da assicurare. NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE Art. 1 Oggetto dell assicurazione La Società si obbliga a tenere indenne L Assicurato/Contraente di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento danni (capitale, interessi e spese) in conseguenza di errori e omissioni non intenzionali nell attività di verifica del progetto imputabili ad errori od omissioni dell Assicurato. L assicurazione si intende estesa, ai sensi di quanto disposto dalla Legge, alle eventuali richieste di risarcimento derivanti da danni alle Opere Art. 2 Assicurato/Contraente Ai fini della presente copertura assicurativa è considerato Assicurato/Contraente il singolo dipendente pubblico che l Amministrazione abbia incaricato dell attività di verifica del progetto dell opera oggetto dell appalto. Art. 3 Condizioni di validità dell assicurazione La copertura opera esclusivamente in conseguenza di errori od omissioni non intenzionali nell attività di verifica del progetto manifestati e notificati all Assicurato/Contraente durante il medesimo periodo e denunciati alla Società nei modi e nei termini di cui all art. 16 (Obblighi dell Assicurato/Contraente). La presente copertura non è efficace nel caso in cui: a) l attività di verifica del progetto venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla Legge o da incompetenza o da eccesso di potere; b) la realizzazione dell opera progettata venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla Legge o da incompetenza o da eccesso di potere; c) i lavori progettati siano eseguiti da imprese di cui l Assicurato/Contraente, il coniuge, i genitori, i figli, nonché qualsiasi altro parente ed affine se con essi convivente sia proprietario, amministratore, legale rappresentante, socio a responsabilità illimitata. 12N Merloni Validazione Fascicolo informativo 1 0.doc.0 Page 13 of 23

14 In tal caso la Società rimborserà al Contraente il premio pagato al netto delle imposte. Art. 4 Rischi esclusi dall assicurazione L Assicurazione non comprende i danni, le spese e i costi; a) conseguenti a morte o lesioni personali ovvero a deterioramento di cose; b) conseguenti allo svolgimento di attività di direzione lavori; c) conseguenti a mancato rispetto di vincoli urbanistici, di regolamenti edilizi locali e di altri vincoli imposti dalle Pubbliche Autorità; d) relativi alla violazione di norme o vincoli in materia di ambiente e/o conseguenti ad inquinamento di aria, acqua, suolo; conseguenti ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere; di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; derivanti da sviluppo di energia nucleare o radioattività. Art. 5 Durata ed efficacia dell assicurazione a) La durata dell assicurazione è riportata nella scheda tecnica; b) L efficacia della copertura si intende a decorrere dalla data di accettazione dell incarico; c) La copertura cessa, per ciascuna parte dell opera progettata, alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, rilasciati entro 12 mesi dalla ultimazioni dei lavori, purché gli eventi per i quali è prestata la copertura assicurativa si verifichino entro la data prevista per l ultimazione dei lavori indicata nella Scheda Tecnica e siano notificati all Assicurato/Contraente durante il medesimo periodo; d) qualora, per cause non imputabili all incaricato dell attività di verifica, l inizio effettivo dei lavori non sia avvenuto entro 24 mesi dalla data di aggiudicazione della gara, la copertura assicurativa perde automaticamente ogni efficacia. In tal caso il premio pagato verrà rimborsato al netto delle tasse. Art. 6 Estensione territoriale L assicurazione vale per gli incarichi di progettazione relativi ad opere da realizzarsi nell ambito del territorio della Repubblica Italiana. Art. 7 Massimale di assicurazione Il massimale previsto dalla presente copertura assicurativa è quello indicato nella Scheda Tecnica e viene determinato secondo quanto disposto dall art. 57 del Regolamento L assicurazione si intende prestata fino a concorrenza del massimale indicato, che rappresenta la massima esposizione della Società per uno o più sinistri verificatisi nell intero periodo di efficacia dell assicurazione. Art. 8 Vincolo di solidarietà In caso di responsabilità solidale con altri soggetti, l assicurazione vale esclusivamente per la quota parte attribuibile all Assicurato/Contraente. Art. 9 Gestione delle vertenze di danno- Spese legali La Società può assumere la gestione delle vertenze in sede stragiudiziale e giudiziale, civile e penale a nome dell Assicurato/Contraente, designando, ove 12N Merloni Validazione Fascicolo informativo 1 0.doc.0 Page 14 of 23

15 occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all Assicurato/Contraente stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all azione promossa contro l Assicurato/Contraente, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale di assicurazione, riportato nella Scheda Tecnica, per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato/Contraente in proporzione del rispettivo interesse. La Società non riconosce spese sostenute dall Assicurato/Contraente per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale. Art. 10 Dichiarazioni L Assicurato/Contraente dichiara che: a) l Assicurato è abilitato all esercizio della professione ed in regola con le disposizioni di legge per l affidamento dell incarico di verifica del progetto; b) l attività di verifica del progetto descritta nella Scheda Tecnica rientra nelle competenze professionali dell Assicurato; In ogni caso, le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell Assicurato/Contraente, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo, nonché la stessa cessazione dell assicurazione (art. 1892, 1893 e 1894 cod. civ.) Art. 11 Altre Assicurazioni L Assicurato/Contraente deve comunicare per iscritto alla Società l esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio e, in caso di sinistro, deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art codice civile) Art. 12 Premio L Assicurazione ha effetto dalla data indicata all art. 5 (Durata dell Assicurazione) lett. a) semprechè sia stato pagato il relativo premio, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento del suddetto premio. Il premio iniziale e quello relativo alle eventuali proroghe concordate sono riportati nelle rispettive Schede Tecniche. Le somme pagate a titolo di premio rimangono comunque acquisite dalla Società indipendentemente dal fatto che l assicurazione cessi prima della data prevista all art. 6 lett. b). Art. 13 Modifiche dell assicurazione Le eventuali modificazioni dell assicurazione devono essere provate per iscritto. Art. 14 Obblighi dell Assicurato/Contraente L Assicurato/Contraente deve comunicare tempestivamente alla Società la data effettiva di inizio dei lavori ovvero l eventuale mancato inizio dei lavori stessi entro 24 mesi dalla data di approvazione del progetto. In caso di sinistro, l Assicurato/Contraente deve darne avviso scritto all Agenzia/Broker alla quale è assegnata la presente copertura assicurativa oppure alla Società/Assicuratore, entro tre giorni da quando ne hanno avuto conoscenza. In particolare, l Assicurato/Contraente deve dare avviso di ogni comunicazione ricevuta e di ogni riserva formulata dall esecutore dei lavori riconducibile ad errori 12N Merloni Validazione Fascicolo informativo 1 0.doc.0 Page 15 of 23

16 od omissioni a lui imputabili di cui abbia conoscenza, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento della propria responsabilità. Art. 15 Disdetta in caso di sinistro Non si applica alla presente assicurazione. Art. 16 Proroga dell assicurazione Non si applica alla presente assicurazione. Nonostante quanto sopra, qualora, per qualsiasi motivo, il certificato di collaudo provvisorio o il certificato di regolare esecuzione non sia emesso entro i 12 mesi successivi alla data prevista per l ultimazione dei lavori come precisato all art. 5 (Durata dell assicurazione) lett. b), l assicurato/contraente può richiedere una proroga della presente copertura assicurativa, che la Società si impegna a concedere alle condizioni che saranno concordate. Art. 17 Oneri fiscali Gli oneri fiscali relativi all assicurazione sono a carico del contraente. Art. 18 Forma delle comunicazioni Tutte le comunicazioni alle quali è tenuto l Assicurato/Contraente debbono farsi, per essere valide, con lettera raccomandata alla Direzione della Società/Assicuratore ovvero all Agenzia/Corrispondente alla quale è assegnata la presente copertura assicurativa. Art. 19 Foro competente Il Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto. Art. 20 Rinvio alle norme di legge Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge. Art. 21 Scoperto/Franchigia in caso di sinistro Non prevista alcuna franchigia e/o scoperto. Art. 22 Clausola Broker Con la sottoscrizione della presente polizza, 1. il Contraente, anche per conto di ogni altro soggetto assicurato, conferisce al Broker mandatario precisato nella Scheda di Copertura il mandato di rappresentarlo ai fini di questo contratto di assicurazione; 2. gli Assicuratori conferiscono al Corrispondente dei Lloyd s Furness Underwriting Lts l incarico di ricevere e trasmettere la corrispondenza relativa a questo contratto di assicurazione. E convenuto pertanto che : a ) ogni comunicazione fatta al Broker mandatario dal Corrispondente si considererà come fatta al Contraente e all Assicurato; b ) ogni comunicazione fatta dal Broker mandatario al Corrispondente si considererà come fatta dal Contraente o dall Assicurato stesso; c ) ogni comunicazione fatta al Corrispondente si considererà come fatta agli Assicuratori; d ) ogni comunicazione fatta dal Corrispondente si considererà come fatta dagli Assicuratori stessi. Art. 23 Tracciabilità dei flussi 12N Merloni Validazione Fascicolo informativo 1 0.doc.0 Page 16 of 23

17 Le parti assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dalla legge n. 136/ N Merloni Validazione Fascicolo informativo 1 0.doc.0 Page 17 of 23

18 Notifica di Atti in ambito Europeo e clausola di Giurisdizione Si stabilisce che il presente Contratto di Assicurazione sia governato esclusivamente dalla legge e dalla procedura legale vigente in Italia; in virtù di ciò ogni e qualsiasi disputa direttamente derivante, in connessione o comunque inerente al presente contratto di assicurazione sarà assoggettata esclusivamente ad un tribunale Italiano secondo le competenze giurisdizionali previste localmente. Gli Assicuratori di cui al presente contratto accettano che tutte le chiamate in causa, le citazioni o comunque ogni atto la cui notifica precluda l incardinarsi di un procedimento legale nei loro confronti relativamente al presente contratto vengano a loro ricondotte pur notificando i relativi atti al domicilio Rappresentanza Generale per l Italia dei Lloyd s Il Rappresentante Generale per l Italia dei Lloyd s Corso Garibaldi Milano - Italia che possiede tutti i requisiti di legge per accettarne la notifica in loro nome e per loro conto. Resta inteso che gli Assicuratori, nel fornire il suddetto mandato, non rinuncino ad eventuali diritti sull estensione dei termini, qualora questi siano previsti in virtù della loro residenza in Inghilterra. 12N Merloni Validazione Fascicolo informativo 1 0.doc.0 Page 18 of 23

19 CLAUSOLA DI RESPONSABILITÀ DISGIUNTA ATTENZIONE la seguente clausola contiene informazioni importanti SI PREGA LEGGERE ATTENTAMENTE La responsabilità di un assicuratore nell ambito del presente contratto è disgiunta e non solidale con altri assicuratori che partecipano al presente contratto. Un assicuratore è responsabile soltanto per la parte di responsabilità che ha sottoscritto. Un assicuratore non è solidalmente responsabile per la parte di responsabilità sottoscritta da un altro assicuratore. Un assicuratore non è altresì responsabile per qualsiasi responsabilità assunta da un altro assicuratore che possa aver sottoscritto il presente contratto. La parte di responsabilità nell ambito del presente contratto sottoscritta da un assicuratore (oppure, nel caso di un Sindacato dei Lloyd s, il totale delle quote sottoscritte dall'insieme dei membri del Sindacato) è indicata nel presente contratto. Nel caso di un Sindacato dei Lloyd s, ogni membro del Sindacato (e non il Sindacato stesso) è considerato un assicuratore. Ogni membro ha sottoscritto una parte del totale riferito al Sindacato (tale somma corrisponde all ammontare delle parti sottoscritte dalla totalità dei membri del Sindacato stesso). La responsabilità di ogni membro del Sindacato è disgiunta e non solidale con altri membri. Ogni membro risponde soltanto per la parte di cui si è reso responsabile. Ogni membro non è solidalmente responsabile per la parte di qualsiasi altro membro. Ogni membro non è altresì responsabile per la parte di responsabilità di ogni altro assicuratore che possa sottoscrivere il presente contratto. La sede commerciale di ciascun membro è presso i Lloyd s, Lime Street 1, Londra EC3M 7HA. L identità di ciascun membro di un Sindacato dei Lloyd s e l entità della rispettiva partecipazione possono essere richieste al Market Services dei Lloyd s, all indirizzo sopra menzionato. Sebbene in vari punti della presente clausola ci si riferisca al presente contratto al singolare, dove le circostanze lo richiedano tale espressione deve essere letta come riferita a più contratti, quindi in forma plurale. LMA N Merloni Validazione Fascicolo informativo 1 0.doc.0 Page 19 of 23

20 CLAUSOLA DI ESCLUSIONE RISCHI GUERRA E TERRORISMO A rettifica di qualunque norma in senso contrario contenuta nel testo di Polizza o clausole aggiuntive, viene convenuto che il contratto di Assicurazione esclude la copertura di qualunque perdita, Danno, costo o spesa di qualsivoglia natura causati direttamente o indirettamente, oppure risultanti da od in connessione ad uno dei seguenti eventi, indipendentemente da qualunque altra causa o evento che contribuiscano o concorrano agli altri aspetti del Sinistro: 1. guerra, invasione, atti ostili di nemici stranieri, ostilità od atti di guerra (dichiarata o meno), guerra civile, rivolta, insurrezione, agitazione popolare avente dimensione o conseguenze di sommossa, colpo di stato militare o meno; oppure: 2. qualunque atto di terrorismo. Ai fini della presente clausola si intende per atto di terrorismo qualunque atto, inclusi anche e non solo quelli che presuppongano ricorso alla forza o violenza e/o alla minaccia, compiuto da qualunque persona o gruppo di persone, agenti in proprio o per conto o in connessione con qualunque organizzazione o governo ed ispirati da finalità politiche, religiose, ideologiche o simili compreso lo scopo di influenzare le scelte di governo e/o, ancora, di porre in soggezione o timore il popolo o parte di esso. La presente clausola esclude inoltre la copertura di Danni, costi o spese di qualsiasi natura causati direttamente o meno, o risultanti da o in connessione a qualsiasi azione intrapresa al fine di controllare, prevenire, sopprimere o comunque relativamente a quanto elencato ai punti 1. e 2. Nel caso in cui gli Assicuratori eccepiscano l accadimento dei fatti o atti di cui sopra e neghino il risarcimento dei Danni, costi o spese, l onere di provare l insussistenza di quanto deciso dagli Assicuratori graverà sull Assicurato. Qualora parte del contenuto della presente clausola venisse dichiarato nullo o inefficace da parte degli organi giudiziari o amministrativi competenti, tale nullità o inefficacia non pregiudicherà la validità del resto della clausola NMA 2918 Il Corrispondente dei Lloyd s Furness Underwriting Ltd L Assicurato /Contraente Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del C.C., il Contraente dichiara di aver preso conoscenza e di approvare espressamente le seguenti disposizioni contenute nelle Condizioni Generali, Particolari e Speciali descritte nel presente contratto: DICHIARAZIONI DELL ASSICURATO: Art. 1 Oggetto dell Assicurazione Art. 3 Condizioni di validità dell assicurazione Art. 5 Rischi esclusi dall'assicurazione Art. 8 Massimale di assicurazione Art. 12 Dichiarazioni Art. 24 Clausola Broker L Assicurato /Contraente 12N Merloni Validazione Fascicolo informativo 1 0.doc.0 Page 20 of 23

21 Proposta di Assicurazione Merloni Richiesta di Lettera di impegno ex art. 105 comma 4 del Regolamento oppure di Certificato di Assicurazione Merloni per Opere Pubbliche La presente proposta è valida solo se compilata in ogni parte, datata e firmata in originale da un tecnico che possiede i poteri di impegnare il Contraente e/o l Assicurato/i nei confronti degli Assicuratori Alle proposte compilate correttamente sarà data priorità 1. a) Contraente, per ATP/RTP indicare il nominativo del Capogruppo: b) Assicurato, indicare nome, cognome, qualifica professionale e codice fiscal/partita IVA 2. a) Committente: b) Con che modalità è stato affidato l incarico?: 3. a) Oggetto dell Incarico: b) Tipo di Incarico ES. Hotel, Ospedale, etc. 4. a) Attivitá professionali previste ES. Progettazioni preliminary, Progettazioni definitive, Progettazione Esecutiva, 494, Etc.: b) Luogo di esecuzione dell Opera: 5. a) Valore delle opere da progettare:eur b) Valore stimato degli onorari: EURO - per l attivitá di progettazione, preliminare, definitiva ed esecutiva: EURO - per la sola progettaz. esecutiva o in caso di appalto integrato definitivo: EURO 6. Cronoprogramma dei Lavori /Durata dell Assicurazione: fino a 365 giorni (12 mesi) 730 giorni (24 mesi) 1095 giorni (36 mesi) 1460 giorni (48 mesi) Il Cronoprogramma su indicato prevede periodi di interruzione dei lavori? Si No DATA PREVISTA DI INIZIO LAVORI DATA PREVISTA DI FINE LAVORI 7. Se l incarico professionale é giá iniziato, segue tempi e budget prestabiliti dal Committente? Si No Da definire se NO, fornire dettagli 8. Il Proponente dispone di un sistema di gestione qualita? Si No Se Si da quando e con quale organismo di certificazione 12N Merloni Validazione Fascicolo informativo 1 0.doc.0 Page 21 of 23

22 9. Il Proponente svolge sia la funzione di progettista che di direttore dei lavori? Si No 10. Ci sono inusuali Responsabilitá assunte nell incarico professionale dell Assicurato rispetto a quelle previste dalla Legge? Si No Spese sostenute in passato o richieste di sinistro relative a errori, omissioni o negligenze professionali accettate o respinte? Si No Circostanze o eventi che possano dare origine a sinistri per errori, omissioni o negligenze professionali?) Si No Nota bene: Le risposte a queste domande sono considerate di primaria importanza ed alle stesse si dovrà rispondere solo dopo aver esperito un attento e completo esame della propria attività. Si prega pertanto di fornire ogni atto o circostanza anche dubbia anche se tale atto o circostanza possa non essere considerato in buona fede come causa di danno. Firmato da: Data: SOLO IN CASO DI RICHIESTA DI LETTERA DI IMPEGNO EX ART. 105, Comma 5, DPR 554/1999 La lettera di impegno dovrá essere presentata per partecipare ad una gara per l affidamento dei servizi di progettazione: Si No Se SI, indicare il termine ultimo di presentazione: Firmato da: Data: DICHIARAZIONE / DECLARATION Il Sottoscritto/Proponente dichiara per proprio conto e a nome dei suoi Associati a) di non essere alla data odierna a conoscenza di nessuna richiesta di risarcimento fatta negli ultimi 5 anni da terzi b) di non essere a conoscenza di fatti o circostanze che abbiano causato o possano causare danni a terzi o loro richieste di risarcimento c) di non aver ricoperto cariche sociali presso società o enti attualmente in stato di fallimento, liquidazione coatta o simili procedure d) che le informazioni rese sul presente modulo sono conformi a verità e) di non aver sottaciuto alcun elemento rilevante per la valutazione del rischio Firma : Nome e Cognome : Data : POLIZZA DI RESPONSABILITA CIVILE NELLA FORMA CLAIMS MADE La presente proposta è relativa ad una polizza di responsabilità nella forma claims made. Ciò significa che la polizza copre: Le richieste di risarcimento presentate per la prima volta alle Persone Assicurate durante il periodo di validità della polizza e gli eventi dei quali le Persone Assicurate vengano a conoscenza durante il periodo di validità della polizza e che potrebbero originare un Reclamo futuro, a condizione che gli Assicuratori siano informati, durante il periodo di validità della polizza, delle Circostanze relative a tali eventi. Dopo la scadenza della polizza, nessun Reclamo potrà essere avanzato a termini della polizza stessa, anche se l evento che ha originato la richiesta danni si sia verificato durante il periodo di validità della polizza. 12N Merloni Validazione Fascicolo informativo 1 0.doc.0 Page 22 of 23

23 Agli effetti dell art del Codice Civile, il sottoscritto Contraente dichiara: 1. di aver preso atto che questo è un contratto di assicurazione nella forma «claims made» cosi come sopra specificato; 2. di approvare specificatamente tutte le disposizioni contenute in calce al testo di polizza applicabile: Firma OOOOOOOOOOO Data OOOOOOO Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto e preso visione dei documenti componenti il FASCICOLO INFORMATIVO come previsto dall articolo 32 punto 2 del Regolamento No. 35 dell ISVAP. Firma Data OOOOOOOOOOO OOOOOOO 12N Merloni Validazione Fascicolo informativo 1 0.doc.0 Page 23 of 23

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