N. 98/13 R.G. RD n. 71/15 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in

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1 N. 98/13 R.G. RD n. 71/15 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori: - Avv. Carlo VERMIGLIO Presidente f.f. - Avv. Susanna PISANO Segretario f.f. - Avv. Stefano BORSACCHI Componente - Avv. Carla BROCCARDO - Avv. Antonio DAMASCELLI - Avv. Federico FERINA - Avv. Claudio NERI - Avv. Giuseppe PICCHIONI - Avv. Michele SALAZAR - Avv. Ettore TACCHINI con l intervento del rappresentante il P.M. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Umberto Apice ha emesso la seguente SENTENZA sul ricorso presentato dalla dott.ssa M.B. avverso la delibera in data 7/12/12, con la quale il Consiglio dell Ordine degli Avvocati di Novara ha rigettato la sua istanza di iscrizione nella Sezione Speciale dell Albo degli Avvocati stabiliti ; la ricorrente, dott.ssa M.B. non è comparsa; è presente il suo difensore avv. F. T. ; Per il Consiglio dell Ordine, regolarmente citato, nessuno è comparso; Udita la relazione del Consigliere avv. Susanna Pisano; Inteso il P.M., il quale ha concluso chiedendo l accoglimento del ricorso; Inteso il difensore della ricorrente, il quale ha concluso chiedendo l accoglimento. FATTO Con ricorso depositato l l Abogada M.B. ha proposto reclamo avverso la delibera del Consiglio dell Ordine degli Avvocati di Novara del con la quale è stata rigettata la sua richiesta di iscrizione nella Sezione Speciale dell Albo degli Avvocati Stabiliti di Novara. La Abogada M.B., cittadina italiana residente a N., iscritta presso l Ilustre Colegio de Abogados di Madrid dal 03/07/2012, presentava domanda di iscrizione nella sezione 1

2 speciale dell albo degli avvocati stabiliti tenuto dal COA di Novara in data 21/09/2012, allegando copia del certificato di iscrizione presso la competente autorità estera debitamente tradotto in lingua italiana. Il COA con delibera disponeva che la stessa documentasse la propria formazione accademica e l esperienza acquisita all estero, concedendole un termine per la produzione della documentazione e fissando la sua audizione. L Abogada, nella seduta consiliare del 28/11/2012, produceva corposa documentazione e forniva talune precisazioni in merito al percorso di studio seguito all estero; non riteneva invece rilevanti e pertinenti le richieste informative relative al periodo di attività svolto in Spagna ed al settore di attività, reputando di aver fornito già tutti gli elementi sufficienti per la sua iscrizione. Il COA di Novara rigettava la domanda in data 07/12/2012, rinviando espressamente a talune pronunce della Corte di giustizia UE e alla posizione assunta in materia dal CNF, e motivando la sua decisione con la mancata dimostrazione, da parte della richiedente, di aver acquisito conoscenze ulteriori nonché di aver svolto effettivamente attività professionale all estero, ed invocava quindi la situazione di abuso del diritto comunitario. Con il presente ricorso l Abogada B. impugna la delibera di rigetto dell istanza di iscrizione per i seguenti motivi: violazione del diritto di stabilimento: trattandosi di procedimento a carattere vincolato. Richiamando la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE e della Cassazione la ricorrente ritiene di aver diritto ad essere iscritta nella sezione speciale dell albo, poiché il certificato di iscrizione presso la corrispondente Autorità di altro Stato membro è l unica condizione richiesta dalla legge; contraddittorietà ed insufficienza della motivazione, nonché violazione di legge, poiché il rigetto viene motivato con un interpretazione errata ed illegittima (richiama le sentenze C., K., nonché Cass. SS.UU /2011) in quanto l esercizio di un diritto fondamentale non può costituire un abuso del diritto; illegittimità per disparità di trattamento in relazione ai tanti colleghi iscritti in forza delle disposizioni del d.lgs. 96/2001; illegittimità dell accertamento relativo all effettivo esercizio professionale all estero. In subordine, la ricorrente chiede al CNF di investire della questione in via pregiudiziale la Corte di giustizia UE. Conclude con la richiesta di accoglimento del ricorso, affinché venga disposta la sua iscrizione nella sezione speciale dell albo degli avvocati stabiliti tenuto dal COA di Novara con decorrenza dalla data di presentazione della domanda. 2

3 DIRITTO Il Consiglio Nazionale Forense ha sempre ritenuto conforme allo spirito delle norme europee che i Consigli gli Ordini circondariali svolgano un'attività di attenta vigilanza sulle richieste di iscrizione nell'elenco degli avvocati stabiliti al fine di prevenire, in forma non discriminatoria e quindi evitando irragionevoli prassi concrete di verifica e di controllo a carattere sistematico che si rivelino sproporzionate rispetto alle finalità di tutela dell'interesse pubblico al corretto esercizio della professione, casi di abuso del diritto dell'unione Europea. Cosicché, anche a seguito del deposito della sentenza della Cassazione a Sezioni Unite (22 dicembre 2011, n ) invocata dal ricorrente, con la quale si è sostenuto che l interesse pubblico al corretto svolgimento dell attività professionale può tutelarsi adeguatamente attraverso una verifica ex post dell attività esercitata nel triennio da effettuarsi in sede di valutazione della domanda di integrazione e di iscrizione nell Albo ordinario, il CNF, in relazioni a due fattispecie tipiche portate alla sua attenzione, ha proposto il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell Unione europea (cd. casi T.) su due quesiti di interpretazione delle norme comunitarie con riferimento alla problematica in questione, in presenza di fumus di abuso del diritto di libertà di stabilimento. Nel motivare la domanda pregiudiziale il CNF ha sottolineato in modo particolare, ricorrendo alla consolidata giurisprudenza della stessa Corte: - che la direttiva 98/5, in quanto fonte di diritto derivato dell Unione Europea, deve essere a sua volta interpretata alla luce delle fonti che, in tale ordinamento, sono dotate di rango sovraordinato, quali, in particolare, il principio generale del divieto del c.d. abuso del diritto e l obbligo del rispetto delle identità nazionali; - che la nozione di abuso del diritto trae origine dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia e consiste, essenzialmente, in quel principio generale che vieta il comportamento di chi, pur nel rispetto formale delle condizioni poste dal diritto UE, si proponga di ottenere un vantaggio derivante dalle norme UE mediante la creazione artificiosa delle condizioni necessarie per il suo ottenimento, - che l accertamento di un ipotesi di abuso comporta, a seconda dei casi, la non applicazione di una regola di diritto dell Unione alle pratiche abusive, ovvero la giustificazione delle eventuali misure adottate dagli Stati membri per prevenire o porre fine ai casi di abuso, - che lo scopo della direttiva 98/5 è, a norma del suo art. 1, primo comma, quello «di facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello nel quale è stata acquisita la qualifica professionale» e non quello di 3

4 regolare «l accesso alla professione di avvocato» in detto Stato membro (considerando n. 7), né quello di consentire l elusione delle normative nazionali che disciplinano l accesso alla professione forense per il tramite di un serio esame statale di abilitazione, - che la c.d. via spagnola per i cittadini italiani iscritti all albo dei praticanti avvocati e più volte bocciati all esame di Stato per il conseguimento della qualifica di avvocato, si è trasformata in un vero e proprio business che ha generato un provvedimento dell Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato del 23 marzo 2011 con il quale sono state sanzionate alcune organizzazioni commerciali italiane che offrono agli stessi cittadini italiani laureati in giurisprudenza servizi di supporto al riconoscimento dei titoli, proponendo il disbrigo di tutte le pratiche inerenti sia l omologazione della laurea in Spagna, sia l iscrizione al locale collegio degli avvocati al fine di eludere la più rigorosa disciplina nazionale (profilo soggettivo dell abuso). In data 17 luglio 2014 è stata depositata la sentenza della Corte di Giustizia nelle cause riunite C-58/13 e C-59/13 A. A. T. e P. T. / Consiglio dell ordine degli avvocati di Macerata, nella quale si premette anzitutto che, al fine di facilitare l esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello di conseguimento della qualifica professionale, la direttiva sullo stabilimento degli avvocati istituisce un meccanismo di mutuo riconoscimento dei titoli degli avvocati migranti che desiderino esercitare la professione con il titolo di origine. Infatti il legislatore dell Unione ha inteso in tal modo porre fine alle differenze tra i requisiti d iscrizione richiesti a livello nazionale, da cui derivavano ineguaglianze ed ostacoli alla libera circolazione. Precisa quindi la Corte che la direttiva mira proprio ad armonizzare completamente i requisiti applicabili al diritto di stabilimento degli avvocati in tutti gli Stati membri. Premette ancora la Corte di aver già in precedenza statuito (Commissione/Lussemburgo (causa C-193/05) e Wilson (causa C-504/04) come il certificato di iscrizione nello Stato membro di origine sia l unico requisito cui è subordinata l iscrizione dell interessato nello Stato membro ospitante, affinché detto interessato possa esercitarvi facendo uso del proprio titolo professionale di origine. In merito all abuso del diritto comunitario la Corte sottolinea come ai singoli non deve essere consentito di avvalersi fraudolentemente o abusivamente delle norme dell Unione e che uno Stato membro ha il diritto di adottare ogni misura necessaria per impedire un elusione abusiva della normativa nazionale da parte dei suoi cittadini. Peraltro la Corte ricorda che l accertamento dell esistenza di una pratica abusiva richiede la presenza di un elemento oggettivo (lo scopo perseguito dalla normativa dell Unione non 4

5 deve essere stato raggiunto, nonostante il rispetto formale della medesima) e un elemento soggettivo (deve emergere una volontà di ottenere un vantaggio indebito). Nei passaggi fondamentali della decisione la Corte considera che, il diritto dei cittadini di uno Stato membro di scegliere, da un lato, lo Stato membro nel quale desiderano acquisire il loro titolo professionale e, dall altro, quello in cui hanno intenzione di esercitare la loro professione è inerente all esercizio, in un mercato unico, delle libertà fondamentali garantite dai Trattati (Commissione/Spagna, C-286/06). Ed ancora, il fatto che un cittadino di uno Stato membro che ha conseguito una laurea in tale Stato si rechi in un altro Stato membro al fine di acquisirvi la qualifica professionale di avvocato e faccia in seguito ritorno nello Stato membro di cui è cittadino per esercitarvi la professione di avvocato, con il titolo professionale ottenuto nello Stato membro in cui tale qualifica è stata acquisita, costituisce uno dei casi in cui l obiettivo della direttiva 98/5 è conseguito e non può costituire, di per sé, un abuso del diritto di stabilimento risultante dall articolo 3 della direttiva 98/5. Ciò in quanto il fatto che il cittadino di uno Stato membro abbia scelto di acquisire un titolo professionale in un altro Stato membro, diverso da quello in cui risiede, allo scopo di beneficiare di una normativa più favorevole non consente, di per sé,, di concludere nel senso della sussistenza di un abuso del diritto Neppure la circostanza che la domanda di iscrizione all albo degli avvocati sia stata presentata poco tempo dopo il conseguimento del titolo professionale nello Stato membro di origine costituisce un abuso del diritto, poiché la direttiva non prevede in alcun modo che l iscrizione, presso l autorità competente dello Stato membro ospitante, di un avvocato che intende esercitare in uno Stato membro diverso da quello in cui ha acquisito la sua qualifica professionale possa essere subordinata alla condizione che venga svolto un periodo di pratica come avvocato nello Stato membro di origine. La Corte, dunque, concordando con le conclusioni assunte dall Avvocato Generale Whal, conclude dichiarando che: L articolo 3 della direttiva 98/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, volta a facilitare l esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica, dev essere interpretato nel senso che non può costituire una pratica abusiva il fatto che il cittadino di uno Stato membro si rechi in un altro Stato membro al fine di acquisirvi la qualifica professionale di avvocato a seguito del superamento di esami universitari e faccia ritorno nello Stato membro di cui è cittadino per esercitarvi la professione di avvocato con il titolo professionale ottenuto nello Stato membro in cui tale qualifica professionale è stata acquisita. 5

6 Per la decisione del caso in esame, dunque, non resta a questo Consiglio che applicare i principi ricordati dalla Corte di Giustizia nella decisione sopra richiamata con la conseguenza che il certificato di iscrizione presso la corrispondente organizzazione estera presentato dall Abogada B. è l unico documento richiesto per ottenere l iscrizione nella sezione speciale dell Albo degli avvocati stabiliti. Infatti soltanto laddove risulti da un insieme di circostanze oggettive che, nonostante il rispetto formale delle condizioni previste dalla normativa dell Unione, l obiettivo perseguito da tale normativa non è stato raggiunto (elemento oggettivo) e che sussiste una volontà di ottenere un vantaggio indebito derivante dalla normativa dell Unione mediante la creazione artificiosa delle condizioni necessarie per il suo ottenimento (elemento soggettivo) potrà invocarsi l abuso del diritto dell Unione. In assenza di tali presupposti, come nel caso specifico, la domanda di iscrizione dell Abogado nella Sezione Speciale dell Albo degli Avvocati Stabiliti non può essere legittimamente respinta ma deve essere accolta in forza del principio comunitario del mutuo riconoscimento del titolo presentato dal migrante. P.Q.M. Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in Camera di Consiglio; - visti gli artt. 50 e 54 del R.D.L. 27 novembre1933, n e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22 gennaio 1934, n. 37; accoglie il ricorso Così deciso in Roma, lì 29 gennaio IL SEGRETARIO f.f. Avv. Susanna Pisano IL PRESIDENTE f.f. Avv. Carlo Vermiglio Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense, oggi 25 maggio 2015 IL CONSIGLIERE SEGRETARIO Avv. Rosa Capria 6

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