Cass. civ. Sez. V, Sent., , n REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA
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1 Cass. civ. Sez. V, Sent., , n REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ADAMO Mario Presidente Dott. VIRGILIO Biagio Consigliere Dott. GRECO Antonio rel. Consigliere Dott. MELONI Marina Consigliere Dott. IOFRIDA Giulia Consigliere
2 ha pronunciato la seguente: sentenza sul ricorso proposto da: O.M., rappresentato e difeso dall'avv. LEITER HANS PETER presso il quale è elettivamente domiciliato in Brunico (Bolzano), Bastioni 11; ricorrente contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tarpare, rappresentata e difesa dall'avvocatura generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Rema alla via dei Portoghesi n. 12; controricorrente avverso la sentenza della Commissione tributaria di secondo grado di Bolzano n. 1/1/08, depositata il 5 febbraio 2008; Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 31 gennaio 2014 dal Relatore Cons. Antonio Greco; udito l'avvocato dello Stato Marco La Greca per la controricorrente;
3 udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. BASILE Tommaso, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo O.M., avvocato, propone ricorso per cassazione, sulla base di sette motivi, nei confronti della sentenza della Commissione tributaria di secondo grado di Bolzano che, rigettandone l'appello, ha confermato la legittimità degli avvisi di accertamento ai fini dell'irap per gli armi 2002 e L'Agenzia delle entrate resiste con controricorso. Motivi della decisione Con il primo motivo, denunciando violazione della normativa istitutiva dell'irap in relazione al presupposto impositivo costituito dalla sussistenza di autonoma organizzazione, il contribuente censura la decisione, assumendo che tale presupposto non sussista per chi eserciti la professione svolgendo l'attività all'interno di una struttura altrui, dovendo invece l'attività autonomamente organizzata essere direttamente ed esclusivamente collegata al contribuente stesso, e non a soggetti terzi; con il secondo denuncia vizio di motivazione sul punto; con il terzo ed il quinto motivo denuncia sotto profili in parte diversi la violazione della normativa istitutiva dell'irap in relazione al presupposto impositivo costituito dalla sussistenza di autonoma organizzazione; con il quarto ed il sesto motivo critica la sentenza per vizio di motivazione; con il settimo motivo si duole del regolamento delle spese. La ratio decidendi della sentenza impugnata secondo cui l'imposta "non è dovuta soltanto ove in concreto i mezzi personali e materiali di cui si sia avvalso il contribuente costituiscano un mero ausilio alla sua attività personale simile a quello di cui abitualmente dispongono soggetti esclusi dall'applicazione di detta imposta";
4 secondo cui sussiste autonoma organizzazione "quando l'attività abituale ed autonoma del contribuente dia luogo ad una struttura che potenzi ed accresca la capacità produttiva del contribuente stesso. Non è invece di ostacola., il fatto che l'apporto del titolare sia insostituibile"; e secondo cui "il ricorrente, nel dichiarare di utilizzare per il suo lavoro le strutture dello studio di un altro collega, finisce per confermare che, appunto, una struttura che ne supporta l'attività di libero professionista esiste" non è conforme al consolidato principio affermato da questa Corte in materia, secondo cui, a norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, comma 1, primo periodo, e art. 3, comma 1, lett. c), l'esercizio delle attività di lavoro autonomo di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 49, comma 1, è escluso dall'applicazione dell'imposta soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata: il requisito della "autonoma organizzazione", il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'id quod plerunque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui; costituisce poi onere del contribuente che richieda il rimborso fornire la prova dell'assenza delle condizioni anzidette (ex plurimis, Cass. n. 3676, n. 3673, n. 3678, n del 2007). Si è inoltre in particolare affermato che "in base al D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, (come modificato dal D.Lgs. 10 aprile 1998, n. 137, art. 1), ai fini della soggezione ad Irap dei proventi di un lavoratore autonomo (o un professionista) non è sufficiente che il lavoratore si avvalga di una struttura organizzata, ma è anche necessario che questa struttura sia "autonoma", cioè faccia capo al lavoratore stesso, non solo ai fini operativi, bensì anche sotto i profili organizzativi; non sono, pertanto, soggetti ad Irap i proventi che un lavoratore autonomo percepisca come compenso per le attività svolte all'interno di una struttura da altri organizzata" (Cass. n del 2012). Il primo motivo del ricorso va pertanto accolto, assorbito l'esame degli ulteriori motivi, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria di secondo grado di Bolzano, la quale procederà ad un nuovo esame della controversia uniformandosi al principio di diritto sopra enunciato.
5 P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito l'esame degli altri motivi, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria di secondo grado di Bolzano. Così deciso in Roma, il 31 gennaio Depositato in Cancelleria il 8 ottobre 2014
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