SEZIONE TRIBUTARIA. Fallimento Eurogest Forex spa in liquidazione (già Eurogest spa, già Pitsperl srl), in persona del Curatore p.t.

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1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIO SEZIONE TRIBUTARIA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: MENTE DA REGISTRAZIONE Al SENSI DEL D.P.R. 26/ ' N.I3ITAB.ALLB.-N.5 humumuurn~ g4 Dott. Biagio Virgilio Presidente IRPEG-ILOR Dott. Antonio Greco Consigliere Dott. Mario Cigna Consigliere R.G.N.9850/2009 Dott. Giulia Iofrida Consigliere rel. Cron.2G 2-2` Dott. Roberta Crucitti Consigliere Rep. ha pronunciato la seguente: Ud.16/05/2014 SENTENZA sul ricorso proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore p.t., domiciliata in Roma Via dei Portoghesi 12, presso l'avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ex lege - ricorrente - contro Fallimento Eurogest Forex spa in liquidazione (già Eurogest spa, già Pitsperl srl), in persona del Curatore p.t., - intimata - avverso la sentenza n. 141/03/2007 della Commissione Tributaria regionale del Lazio, depositata il 5/03/2008; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/05/2014 dal Consigliere Dott. Giulia 'affida; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Giovanni Giacalone, che ha concluso per l'accoglimento per quanto di ragione. Ritenuto in fatto L'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti

2 del Fallimento Eurogest Forex spa in liquidazione, già Eurogest spa, già Pitsperl srl, in persona del Curatore p.t. (che non resiste), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 141/03/2007, depositata in data 5/03/2008, con la quale, in una controversia concernente l'impugnazione di un avviso di accertamento, emesso per maggiori IRPEG ed ILOR dovute per l'anno d'imposta 1996, a seguito del recupero a tassazione di costi indeducibili derivanti dall'acquisto di immobili riconducibili ad operazioni inesistenti, è stata confermata la decisione di primo grado, che aveva accolto il ricorso della contribuente. In particolare, i giudici d'appello hanno sostenuto che, anche in appello, l'ufficio non aveva indicato "alcun elemento valido a sostenere la tesi della simulazione degli atti di compravendita asseritamente posti in essere "al fine di creare situazioni giuridiche apparenti di fronte ai terzi", simulazione costituente l'elemento cardine sul quale era fondata la presunzione di maggiore capacità contributiva. Considerato in diritto. 1.L'Agenzia delle Entrate ricorrente lamenta, con il primo motivo, ex art.360 n. 3 c.p.c., la violazione degli artt.2697 c.c., 75 (ora 109) DPR 917/1986, 39 DPR 600/1973, avendo i giudici della C.T.R. ritenuto che fosse onere dell'amministrazione finanziaria fornire in giudizio la prova dell'inesistenza dell'operazione contestata, laddove l'onere della prova circa l'esistenza e l'inerenza dei costi, in tema di imposte sul reddito e con riferimento al reddito d'impresa, incombeva al contribuente. Con il secondo motivo, l'agenzia delle Entrate 2

3 -a invoca poi un vizio di insufficienza della motivazione in relazione ad un fatto controverso e decisivo, ex art.360 n. 5 c.p.c., vale a dire la "circostanza che la società Eurogest spa avesse effettivamente acquistato dalla società ISAROM Engineering srl n. 45 unità immobiliari site in Lamezia Terme (CZ) - località Ginepri". 2. Le censure vanno congiuntamente esaminate e sono fondate. Giova richiamare i principi espressi da questa Corte nella sentenza n /2013, con riguardo, in particolare, al tema, che qui interessa, delle fatture emesse per operazioni oggettivamente inesistenti, mera espressione cartolare di operazioni commerciali mai poste in essere da alcuno. Invero, l'amministrazione finanziaria aveva contestato alla società Eurogest che le operazioni, documentate da fatture concernenti l'acquisto dalla Isarom Engineering srl di 45 unità immobiliari con annesso posto auto in Lamezia Terme, erano oggettivamente inesistenti. In detta pronuncia, si è chiarito che, nel caso in cui l'ufficio ritenga che la fattura concerna operazioni oggettivamente inesistenti, e quindi contesti l'indebita detrazione dell'iva e/o la deduzione dei costi, "ha l'onere di fornire elementi probatori del fatto che l'operazione fatturata non è stata effettuata (ad esempio, provando che la società emittente la fattura è una "cartiera") e a quel punto passerà sul contribuente l'onere di dimostrare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate", ma quest'ultima prova "non potrà consistere... nella esibizione della fattura, ne' nella sola dimostrazione della regolarità 3

4 formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, i quali vengono normalmente utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia (tra le altre, Cass. nn del 2001, del 2011)". In caso di accertata assenza dell'operazione, è "escluso che possa configurarsi la buona fede del cessionario o committente (il quale sa bene se una determinata fornitura di beni o prestazione di servizi l'ha effettivamente ricevuta o meno)". 3. Ora, nella fattispecie, i giudici dell'appello, hanno motivato sull'assenza di validi elementi di prova offerti dall'ufficio in ordine all'inesistenza dell'operazione fatturata con espressioni del tutto generiche ed apodittiche, omettendo di analizzare, nel loro complesso, tutti gli elementi, indicati nella motivazione dell'avviso di accertamento e nel processo verbale di constatazione ivi richiamato, richiamati in ricorso dall'agenzia delle Entrate (la coincidenza di sede e, quanto meno in parte, di compagine sociale tra società venditrice e società acquirente; la circostanza relativa all'essere stato realizzato l'aumento di capitale, utilizzato dalla acquirente Eurogest per sopportare l'onere economico derivante dall'operazione, tramite somme provenienti da conti correnti intestati alla società venditrice ed al suo legale rappresentante; il mancato riscontro, in contabilità, del versamento, dalla acquirente Eurogest alla venditrice, del corrispettivo e della sua successiva restituzione, a seguito di risoluzione della compravendita per inadempimento del venditore per effetto di lodo arbitrale; la successiva vendita, da parte della stessa Eurogest, su 4

5 indicazione della originaria alienante, di 42 delle 45 unità immobiliari ad una terza società, senza applicazione dell'iva, ai sensi dell'art.10 coma l lett.8 bis DPR 633/1972; la mancata contabilizzazione di corrispettivi in relazione alla cessione effettuata dalla Eurogest alla Sigeotec Engineering). In effetti, il vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione si configura quando sia riscontrabile nel ragionamento del giudice di merito il mancato o insufficiente esame di un elemento di fatto, controverso e rilevante in funzione della decisione della causa, o una obiettiva deficienza e incoerenza del criterio logico che lo ha condotto alla formazione del proprio convincimento, ovvero se, a fondamento della decisione, siano stati posti apprezzamenti e argomentazioni tra loro contraddittori, tali da non consentire una corretta ricostruzione della ratio decidendi. 4. Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio per nuovo esame alla C.T.R. del Lazio. Il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, nei sensi di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata con rinvio, anche in ordine alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità, ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio. Deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quinta sezione civile, il 16/05/

6 - ESENTE DA REG1STRAZION AI SENSI DEL D.RR. 26/4/19 N. 131 TAB. ALL. B. - N. 5 MATERIA TRIBUTARIA Il Cons 1 ere est. Il Presid nte DEPOSITATO IN CANCELLERIA f Funziona Marcalo 11 Funzion iudiziarlo Marce/! ora

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