REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI ROMA TRENTASETTESIMA SEZIONE SENTENZA

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1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI ROMA TRENTASETTESIMA SEZIONE Riunita con l'intervento dei Signori: TOMEI DOMENICO - Presidente MUSUMECI CLAUDIO - Relatore LOMAZZI VITTORIO - Giudice ha emesso la seguente SENTENZA - sull'appello n. 2324/11 depositato il 29/03/ avverso la sentenza n. 459/63/2010 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di ROMA contro. AG. ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI (Omissis) proposto dal ricorrente: (Omissis) Via (Omissis) (...)(Omissis) difeso da: (Omissis) Via (Omissis) (...)(Omissis) Atti impugnati: AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (...) IRPEF 2005 AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (...) IRPEF 2004 AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (...) IRPEF 2003 AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (...) IRPEF

2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La contribuente riceveva avvisi di accertamento redditi IRPEF per gli anni dal 2001 al 2005 incluso per accertamento sintetico dei redditi, in qualità di acquirente, avendo acquistato avanti Notaio (Omissis) di (Omissis) il 18 marzo 2005 quote di partecipazioni di capitale sociale di aziende agricole dal marito (venditore), non avendo presentato negli anni precedenti l'acquisto alcuna dichiarazione dei redditi a dimostrazione dei redditi percepiti intese quale provvista per l'acquisto delle quote sociali. Avverso tali accertamenti presentava ricorsi eccependo il "mancato pagamento" al marito venditore e che l'atto di compravendita era in effetti "UN CONTRATTO SIMULATO" del marito (venditore) alla moglie (acquirente) ai sensi dell'art commi 1) 2) e che quindi non vi era stato alcun pagamento fra i due soggetti. Contemporaneamente alla "compravendita simulata" la Sig.ra (Omissis) (acquirente) firmava una PROCURA NOTARILE A VENDERE, a fissare ed incassare il prezzo e compiere qualsiasi atto di disposizione e godimento sulle quote sociali, rilasciata al marito stesso Gi.Ce., registrata dallo stesso notaio sul repertorio notarile allo stesso istante della compravendita, già constatato anche dall'agenzia delle Entrate. Di fatto questa era una VENDITA SIMULATA art cod. civ., ove l'acquirente dava procura speciale al venditore (marito) ad incassare l'eventuale vendita del bene in oggetto. Trattasi di fatto del trasferimento di beni tra coniugi senza pagamento di alcun corrispettivo. L'Agenzia ha constatato e verificato dagli estratti conto bancari, che non vi è stata alcuna movimentazione di danaro su quello della moglie (acquirente) sia al momento della compravendita che anche in periodo successivo, ovvero il marito ha trasferito solo la proprietà apparente intestandola ad un altro soggetto, ma disponendo della sua eventuale vendita e ricavato in proprio. Questo significa che non vi è, come erroneamente invece sostiene l'ufficio, UNA CAPACITA' CONTRIBUTIVA O REDDITUALE della contribuente, in quanto inesistente, ovvero priva di reddito degli anni precedenti la compravendita o presente. (vedasi sent. Cassaz. Tributaria n del 17/3/2006). L'Agenzia procedeva all'accertamento redditi per totale Euro che divideva per i 5 anni pregressi all'atto di compravendita quale reddito presunto. La CTP di Roma sez. 63 rigettava il ricorso della contribuente non riconoscendo valida la presunta donazione e non riconosceva inoltre la "procura speciale a vendere della moglie al marito", che invece era un atto di compravendita normale. APPELLA LA CONTRIBUENTE ed insiste nelle motivazioni che trattasi di "CONTRATTO SIMULATO SENZA UN CORRISPETTIVO" fra moglie e marito. NON VI E' STATO ALCUN PASSAGGIO DI DANARO FRA VENDITORE (marito) ED ACQUIRENTE (moglie). Il rapporto fiduciario fra i due era altresì rafforzato dalla "procura speciale a vendere redatta dal notaio ove la moglie delegava il marito ad effettuare eventuale vendita successiva". Altro elemento è che dai conti bancari dei due soggetti non è stata riscontrata alcuna operazione bancaria intesa quale dimostrazione di esborso monetario fra i due coniugi (venditore ed acquirente), a conferma che non è stato pagato alcun prezzo fra i due soggetti, come invece sosterrebbe erroneamente l'agenzia delle Entrate, senza alcuna prova documentale, la quale procedeva ad ACCERTAMENTO SINTETICO ai sensi dell'art. 38 D.P.R. 600/73. Non esisterebbe una "capacità contributiva" della ricorrente o capacità di spesa in quanto non avrebbe pagato alcun prezzo, di conseguenza l'intero nucleo familiare non avrebbe 2

3 una maggiore capacità contributiva ma avrebbe un risultato di neutralità ai fini della determinazione del reddito. La simulazione sarebbe inopponibile ai terzi come negozio giuridico produttivo di conseguenze sostanziali fra i contraenti (sent. cassaz. 973/1971) ma non anche quale mezzo di prova ai fini fiscali di una reale capacità contributiva (sent. cassaz. 1216/1977, 1798/1985, 8500/1996). L'accertamento sintetico sarebbe illegittimo mancando il presupposto impositivo (sent. Cassaz /2000). La CTP non ha esaminato il mancato pagamento in danaro dell'atto di compravendita. La realtà era che la moglie legittimava il marito a disporre e gli conferiva poteri illimitati dello stesso valore della compravendita simulata, senza alcun esborso reale del corrispettivo. Pertanto il reddito accertato dall'agenzia non esiste ai sensi dell'art. 38 D.P.R. 600/73. Di fatto il venditore (marito) non si è mai spogliato della disponibilità dei beni in oggetto (sent. Cassaz. 15/06/2001 n. 8116). L'Ufficio non ha applicato nel calcolare le sanzioni il D.Lgs. 472/97 circa il cumulo delle sanzioni redditi omessi per gli anni dal 2001 al 2005 incluso. Per i motivi suesposti CHIEDE l'accoglimento dell'appello e la condanna alle spese dell'ufficio. CONTRODEDUCE L'AGENZIA DELLE ENTRATE DI (Omissis) che gli accertamenti sono scaturiti ai sensi dell'art. 38 D.P.R. 600/73 dagli atti di compravendita delle quote sociali delle società agricole del marito (venditore) per totale Euro ,00. Non vi sarebbe donazione ma ATTO DI COMPRAVENDITA ove le parti hanno dichiarato di vendere in cambio di un prezzo pattuito, quindi vi è una chiara volontà delle parti, in contrasto con gli art c.c. valutazione del comportamento complessivo artt c.c. e 1369 c.c. dare un senso il più idoneo possibile alla natura del contratto, ecc. L'eccezione sollevata dalla parte sarebbe fuorviante. L'accertamento è scaturito dal rogito notarile di una normale compravendita. L'Ufficio aveva invitato la ricorrente a dimostrare la sua capacità contributiva e già in tale sede, la ricorrente dichiarava che trattasi di un CONTRATTO SIMULATO QUALE PRESTANOME, ovvero di "una sistemazione familiare", pertanto l'ufficio ha agito regolarmente nell'accertare la capacità contributiva della contribuente. Circa le sanzioni contestate, il programma software del ministero è programmato in modo da calcolare direttamente le sanzioni da applicare, in via automatica, pertanto l'ufficio ha applicato le norme tributarie specifiche del caso di specie. CHIEDE la conferma della sentenza di primo grado e condanna alle spese. In pubblica udienza le parti hanno ribadito le tesi suesposte. MOTIVI DELLA DECISIONE Dalla documentazione prodotta dalle parti e dalle argomentazioni presentate si evince che l'origine dell'accertamento in capo alla contribuente, sia stato l'atto di compravendita avanti Notaio del 18 marzo 2005 ove il venditore (marito) vendeva all'acquirente (la moglie) le quote societarie delle aziende agricole, dichiarando che il prezzo era stato pagato precedentemente. Però lo stesso notaio, autenticava una "procura speciale dalla moglie al marito, irrevocabile, rilasciata nell'interesse del mandatario, a vendere le partecipazioni acquistate". 3

4 La parte ha sostenuto che l'atto di compravendita è in effetti un atto simulato, dando anche la prova della simulazione.la prova principe è la procura rilasciata dalla moglie al marito, confermata dal mancato possesso di disponibilità atte al pagamento del prezzo delle compravendite ed al fatto che tutti i finanziamenti alle società per le loro esigenze gestionali siano stati effettuati dal marito (venditore) anche negli anni successivi alle compravendite. L'ufficio ha operato sulla base di una presunzione semplice e non assoluta, ponendo a carico del contribuente l'onere della prova del mancato possesso e pagamento dalla moglie al marito di somme di danaro. La Contribuente non solo ha sempre dichiarato e confermato di non avere mai effettivamente pagato alcuna somma di danaro, ma ha fornito la prova della simulazione del contratto. L'Agenzia si è fermata solo alla lettura formale del contratto di compravendita senza valutare il quadro probatorio prodotto dalla parte, che appare invece essenziale e convincente. E' inoltre pacifica l'opponibilità al Fisco del contratto simulato non essendo il Fisco parte del contratto (vedasi art c.c. comma 1) e Cassaz. Sent. n. 5991/2006 come infra riportata). Se l'agenzia avesse valutato le prove fornite dalla contribuente in ordine alla simulazione dell'atto, non avrebbe proceduto ad accertamento inteso quale capacità reddituale dell'acquirente. In merito all'opponibilità al Fisco della simulazione la Cassazione sopra citata ha riconosciuto l'opponibilità al Fisco del contratto simulato, al fine di vincere la presunzione di capacità reddituale. La Commissione è stata chiamata in questa sede non a fini civilistici a far retrocedere la intestazione dell'atto di compravendita, né il contribuente "... ha esercitato con il ricorso alla Commissione Tributaria un'azione diretta ad ottenere la dichiarazione di nullità del contratto simulato oppure a far valere gli effetti di quello dissimulato... Il Thema decidendum rimane circoscritto alla questione della sufficienza della prova che il contribuente deve offrire, sul fatto che l'elemento posto dal fisco a base della presunzione di reddito non è invece dimostrativo di capacità contributiva" (Cassaz. tributaria sent. n. 5991/2006). In questa sede non hanno alcuna rilevanza le conseguenze di carattere civile. La sentenza Cassaz. Tributaria n del 17/03/2006 ha sancito che una volta dimostrato il mancato pagamento del prezzo "l'effettuata acquisizione dei beni, non denoterebbe una reale disponibilità economica, suscettibile di valutazione ai fini fiscali, poiché il contratto stipulato in ragione della sua natura simulata, avrebbe una causa gratuita anziché quella onerosa apparente" (sent. Cassaz. 8665/2002). In sintesi la ricorrente ha dato prova che il contratto è simulato, dissimulando una intestazione fiduciaria, che nessun prezzo è stato effettivamente pagato, e la prova discende: 4

5 1) dal contestuale rilascio di una procura irrevocabile nell'interesse del mandatario, con la facoltà di vendere, stabilire il prezzo ed incassarlo, con facoltà di intervenire altresì alle assemblee ordinarie e straordinarie, costituire in pegno le quote; 2) da finanziamenti alle società effettuati anche successivamente alla cessione del venditore; 3) dall'esibizione dei propri conti correnti bancari, dai quali non si rilevano pagamenti da parte dell'acquirente a favore del marito e tantomeno disponibilità finanziarie adeguate; Pertanto a questa Commissione il quadro probatorio appare convincente. Ad analoghe conclusioni giungono le sentenze Cassazione n del 22 settembre 2000, la sent. Cassaz dell'11 novembre 2008 ove l'"animus donandi" è da verificare al caso (art. 789 c.c. 769 c.c. 809 c.c.). Circa la donazione dissimulata vedasi articolo de IL SOLE 24 ORE del 20 agosto L'Agenzia non ha subito alcun danno erariale, avendo pagato il passaggio di proprietà quale atto di compravendita e relative imposte liquidate avanti al Notaio rogante. La Commissione ritiene valida la tesi del CONTRATTO SIMULATO per l'atto di compravendita, e la CONTESTUALE PROCURA SPECIALE A VENDERE E DISPORRE DELLA COSA E DEL SUO RICAVATO, tutti e due atti notarili redatti contestualmente avanti lo stesso notaio repertoriati in modo consequenziale. La Commissione si è sincerata del mancato movimento di danaro dell'acquirente (la moglie) verso il venditore (il marito) all'atto della compravendita, confermato dal notaio rogante ed anche dall'ufficio il quale aveva già constatato il conto corrente bancario dell'acquirente, senza aver rilevato alcuna movimentazione di danaro nel periodo in oggetto. La Commissione ritiene valida l'operazione che si sia trattato di un'operazione ove la moglie era solo "PRESTANOME" è null'altro, ed in questa sede non è chiamata a giudicare gli aspetti civili o legali della fattispecie, ma solo quelli fiscali - tributari. La Commissione accoglie l'appello della contribuente ed annulla gli accertamenti dei redditi. Tenuto conto delle difficoltà interpretative delle norme civilistiche e tributarie succedutesi nel corso degli anni in oggetto, la Commissione ritiene sussistano giusti motivi per compensare le spese. P.Q.M. La Commissione accoglie l'appello della contribuente ed annulla gli accertamenti. Spese compensate. Roma, il 26 settembre

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