Cass. civ. Sez. VI - 5, Ord., , n REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE
|
|
- Renato Falco
- 8 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Cass. civ. Sez. VI - 5, Ord., , n REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE T Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CICALA Mario - rel. Presidente - Dott. BOGNANNI Salvatore - Consigliere - Dott. IACOBELLIS Marcello - Consigliere - Dott. DI BLASI Antonino - Consigliere - Dott. CARACCIOLO Giuseppe - Consigliere - ha pronunciato la seguente: ordinanza sul ricorso 10789/2012 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS) in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'avvocatura GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro 1
2 F.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TACITO 64, presso lo studio dell'avvocato DI GIOVANNI NICOLETTA, rappresentato e difeso dall'avvocato DI CARLO FABRIZIO, giusta delega in calce al controricorso; - controricorrente - avverso la sentenza n. 118/09/2011 della Commissione Tributaria Regionale di L'AQUILA - Sezione Staccata di PESCARA del , depositata il 21/04/2011; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/03/2014 dal Presidente Relatore Dott. MARIO CICALA. Svolgimento del processo - Motivi della decisione La Agenzia delle entrate ricorre per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell'abruzzo - Pescara 118/09/11 del 21 aprile 2011, che rigettava l'appello dell'ufficio affermando la spettanza al contribuente del rimborso IRAP per gli anni Il contribuente si è costituito in giudizio. E' stata depositata la seguente relazione: 3. Il ricorso deve essere rigettato. In quanto la Agenzia non contesta adeguatamente la valutazione in fatto del giudice di secondo grado, limitandosi a sottolineare la quantità di spese affrontate dal professionista; fattore di per sè non decisivo se considerato nel suo importo globale, in quanto - ad esempio - le spese per trasferte o per i compensi ai domiciliatali non sono significative ai fini della sussistenza di una autonoma organizzazione. Nè assume valore decisivo la presenza di una segretaria, così come ribadito anche di recente da questa Corte. Il Collegio ha condiviso la proposta del relatore in quanto le modeste spese per personale dipendente non sono sufficienti a determinare, come invece ritiene la sentenza impugnata, l'automatica soggezione del contribuente ad IRAP (sentenza 2020/2013 di questa Corte). Appare opportuno compensare le spese, date le oscillazioni giurisprudenziali sull'argomento. 2
3 P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Compensa fra le parti le spese del presente grado di giudizio. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Sesta Civile, il 5 marzo Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2014 Cass. civ. Sez. VI - 5, Ord., , n REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE T Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CICALA Mario - rel. Presidente - Dott. BOGNANNI Salvatore - Consigliere - Dott. IACOBELLIS Marcello - Consigliere - Dott. DI BLASI Antonino - Consigliere - Dott. CARACCIOLO Giuseppe - Consigliere - ha pronunciato la seguente: ordinanza sul ricorso proposto da: 3
4 L.R.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BALDO DEGLI UBALDI 66, presso lo studio dell'avvocato RINALDI GALLICANI SIMONA, rappresentata e difesa dall'avvocato MOBILIO GIANFRANCO giusta procura a margine del ricorso; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'avvocatura GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente e ricorrente incidentale - - ricorrenti incidentali - avverso la sentenza n. 129/4/2010 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di NAPOLI SEZIONE DISTACCATA di SALERNO dell'1/03/2010, depositata il 23/03/2010; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/03/2014 dal Presidente Relatore Dott. MARIO CICALA. Svolgimento del processo - Motivi della decisione 1. L'avv. L.R.M. ricorre per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale Campania Salerno 129/04/10 del 23 marzo 2010, che accoglieva l'appello dell'ufficio affermando la debenza da parte all'avv.to L. dell'irap relativamente all'anno La Agenzia si è costituita in giudizio proponendo ricorso incidentale condizionato. E' stata depositata la seguente relazione: 3. Il ricorso appare fondato in quanto il giudice di merito non ha adeguatamente motivato in ordine alla sussistenza di una "stabile organizzazione" di supporto all'attività del contribuente. In particolare la sussistenza di spese che il giudice definisce "limitate" "per (non 4
5 meglio precisati) compensi a terzi" nonchè per consumi di energia elettrica e spese telefoniche, ed acquisti, non sono sufficienti a determinare, come invece ritiene la sentenza impugnata, l'automatica soggezione del contribuente ad IRAP (sentenza 2020/2013 di questa Corte). Il ricorso incidentale condizionato deve essere respinto in quanto la Amministrazione non indica da quali elementi probatori il giudice di merito avrebbe potuto dedurre l'intervento della sanatoria L. n. 289 del 2002, ex art. 9. Il Collegio ha condiviso la relazione. P.Q.M. La corte accoglie il ricorso, respinge il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia la controversia ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Campania, che deciderà anche per le spese del presente grado. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile, il 5 marzo Depositato in Cancelleria il 25 marzo 2014 Cass. civ. Sez. VI - 5, Ord., , n Fatto - Diritto P.Q.M. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE T Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 5
6 Dott. CICALA Mario - rel. Presidente - Dott. BOGNANNI Salvatore - Consigliere - Dott. IACOBELLIS Marcello - Consigliere - Dott. DI BLASI Antonino - Consigliere - Dott. CARACCIOLO Giuseppe - Consigliere - ha pronunciato la seguente: ordinanza sul ricorso 3713/2011 proposto da: S.M.P. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA PANETTERIA 15, presso lo studio dell'avvocato AVITABILE MARIA TERESA, rappresentato e difeso dall'avvocato COMINI Stefania, giusta delega a margine del ricorso; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS) - Direzione Provinciale di Caserta in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'avvocatura GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 42/17/2010 della Commissione Tributaria Regionale di NAPOLI del , depositata il 12/02/2010; udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 05/03/2014 dal Presidente Relatore Dott. MARIO CICALA. Svolgimento del processo - Motivi della decisione 6
7 1. Il Dott. S.M.P. ricorre per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale Campania 42/17/10 del 12 febbraio 2010, che accoglieva l'appello dell'ufficio affermando la non spettanza al Dott. S. del rimborso IRAP relativamente agli anni La Agenzia si è costituita in giudizio. E' stata depositata la seguente relazione: 3. Il ricorso appare fondato in quanto il giudice di merito non ha adeguatamente motivato in ordine alla sussistenza di una "stabile organizzazione" di supporto all'attività del contribuente. In particolare le modeste spese per personale dipendente non sono sufficienti a determinare, come invece ritiene la sentenza impugnata, l'automatica soggezione del contribuente ad IRAP (sentenza 2020/2013 di questa Corte). Del resto, per quanto attiene all'attività medica, è oramai jus receptum che: "la disponibilità, da parte dei medici di medicina generale convenzionati con il SSN, di uno studio dotato delle attrezzature indicate nell'art. 22 dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, reso esecutivo con D.P.R. 28 luglio 2000, n. 270, essendo obbligatoria ai fini dell'instaurazione e del mantenimento del rapporto convenzionale, non integra, di per sè, in assenza di personale dipendente, il requisito dell'autonoma organizzazione ai fini del presupposto impositivo dell'irap" (cfr. da ultimo l'ordinanza n del 27 marzo 2012). Il Collegio ha condiviso la relazione. P.Q.M. La corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la controversia ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Campania, che deciderà anche per le spese del presente grado. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 5 marzo
8 Depositato in Cancelleria il 25 marzo 2014 Cass. civ. Sez. VI - 5, Ord., , n REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE T Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CICALA Mario - rel. Presidente - Dott. BOGNANNI Salvatore - Consigliere - Dott. IACOBELLIS Marcello - Consigliere - Dott. CARACCIOLO Giuseppe - Consigliere - Dott. COSENTINO Antonello - Consigliere - ha pronunciato la seguente: ordinanza sul ricorso 5172/2013 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'avvocatura GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - 8
9 contro T.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIACOMO BONI 1, presso lo studio dell'avvocato BELLOCCO FRANCESCA, rappresentato e difeso dall'avvocato COMINI Stefania giusta procura a margine del controricorso; - controricorrente - avverso la sentenza n. 264/08/2012 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di NAPOLI del 20/06/2012, depositata il 14/11/2012; udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 06/03/2014 dal Presidente Relatore Dott. MARIO CICALA. Svolgimento del processo - Motivi della decisione 1. L'Agenzia delle Entrate ricorre per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania 264/8/13 del 14 novembre 2012 che respingeva l'appello dell'ufficio affermando la spettanza al Dott. T. del rimborso IRAP relativamente agli anni Il contribuente si è costituito in giudizio. 3. Il ricorso appare infondato, anche qualora si ritenga di non applicare al processo di cassazione in materia tributaria la recente riforma del ricorso per cassazione; in quanto il giudice di merito ha adeguatamente motivato in ordine alla non sussistenza di una "stabile organizzazione" di supporto all'attività del contribuente. Del resto, per quanto attiene all'attività medica, è oramai jus receptum che "la disponibilità, da parte dei medici di medicina generale convenzionati con il SSN, di uno studio dotato delle attrezzature indicate nell'art. 22 dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, reso esecutivo con D.P.R. 28 luglio 2000, n. 270, essendo obbligatoria ai fini dell'instaurazione e del mantenimento del rapporto convenzionale, non integra, di per sè, in assenza di personale dipendente, il requisito dell'autonoma organizzazione ai fini del presupposto impositivo dell'irap" (cfr. da ultimo l'ordinanza n del 27 marzo 2012). 9
10 Le incertezze giurisprudenziali in materia giustificano la compensazione delle spese. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Compensa fra le parti le spese del presente grado di giudizio. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 6 marzo Depositato in Cancelleria il 19 marzo 2014 Cass. civ. Sez. VI - 5, Ord., , n REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE T Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CICALA Mario - rel. Presidente - Dott. BOGNANNI Salvatore - Consigliere - Dott. IACOBELLIS Marcello - Consigliere - Dott. CARACCIOLO Giuseppe - Consigliere - Dott. COSENTINO Antonello - Consigliere - ha pronunciato la seguente: ordinanza 10
11 sul ricorso 21502/2012 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS) in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'avvocatura GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PREMUDA 6, presso lo studio dell'avvocato MARRAPODI Ivan, che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale a margine del controricorso; - controricorrente - avverso la sentenza n. 85/32/2012 della Commissione Tributaria Regionale di MILANO del , depositata l'11/05/2012; udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 06/03/2014 dal Presidente Relatore Dott. MARIO CICALA. Svolgimento del processo - Motivi della decisione 1. L'Agenzia delle Entrate ricorre per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia 85/32/11 del 11 maggio 2012 che accoglieva l'appello del contribuente affermando la spettanza al Dott. C. del rimborso IRAP relativamente agli anni Il contribuente si è costituito in giudizio. 3. Il ricorso appare infondato in quanto il giudice di merito ha adeguatamente motivato in ordine alla non sussistenza di una "stabile organizzazione" di supporto all'attività del contribuente. Mentre la circostanza che il medico svolga l'attività presso più ambulatori costituisce una comodità per i pazienti e non una "stabile organizzazione" Del resto, per quanto attiene all'attività medica, è oramai jus receptum che "la disponibilità, da parte dei medici di medicina generale convenzionati con il SSN, di uno studio dotato delle attrezzature indicate nell'art. 22 dell'accordo collettivo nazionale per la 11
12 disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, reso esecutivo con D.P.R. 28 luglio 2000, n. 270, essendo obbligatoria ai fini dell'instaurazione e del mantenimento del rapporto convenzionale, non integra, di per sè, in assenza di personale dipendente, il requisito dell'autonoma organizzazione ai fini del presupposto impositivo dell'irap" (cfr. da ultimo l'ordinanza n del 27 marzo 2012). Il Collegio ha condiviso la proposta del relatore. Appare opportuno compensare le spese, date le oscillazioni giurisprudenziali sull'argomento. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Compensa fra le parti le spese del presente grado di giudizio. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 6 marzo Depositato in Cancelleria il 19 marzo 2014 Cass. civ. Sez. VI - 5, Ord., , n REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE T Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CICALA Mario - rel. Presidente - Dott. BOGNANNI Salvatore - Consigliere - Dott. IACOBELLIS Marcello - Consigliere - 12
13 Dott. CARACCIOLO Giuseppe - Consigliere - Dott. COSENTINO Antonello - Consigliere - ha pronunciato la seguente: ordinanza sul ricorso 21476/2012 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS) in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'avvocatura GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro T.A.; - intimata - avverso la sentenza n. 90/50/2011 della Commissione Tributaria Regionale di MILANO del , depositata il 27/06/2011; udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 06/03/2014 dal Presidente Relatore Dott. MARIO CICALA. Svolgimento del processo - Motivi della decisione 1. L'Agenzia delle Entrate ricorre per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia 90/50/11 del 27 agosto 2011 che accoglieva l'appello della contribuente affermando la spettanza alla Dott.sa T. del rimborso IRAP relativamente agli anni La contribuente non si è costituita in giudizio. E' stata depositata la seguente relazione: 13
14 3. Il ricorso appare infondato in quanto il giudice di merito ha adeguatamente motivato in ordine alla non sussistenza di una "stabile organizzazione" di supporto all'attività del contribuente. Mentre la circostanza che il medico svolga l'attività presso due ambulatori costituisce una comodità per i pazienti e non una "stabile organizzazione" Del resto, per quanto attiene all'attività medica, è oramai jus receptum che "la disponibilità, da parte dei medici di medicina generale convenzionati con il SSN, di uno studio dotato delle attrezzature indicate nell'art. 22 dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, reso esecutivo con D.P.R. 28 luglio 2000, n. 270, essendo obbligatoria ai fini dell'instaurazione e del mantenimento del rapporto convenzionale, non integra, di per sè, in assenza di personale dipendente, il requisito dell'autonoma organizzazione ai fini del presupposto impositivo dell'irap" (cfr. da ultimo l'ordinanza n del 27 marzo 2012). Il Collegio ha condiviso la relazione. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 6 marzo Depositato in Cancelleria il 19 marzo 2014 Cass. civ. Sez. VI - 5, Ord., , n REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE T Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 14
15 Dott. CICALA Mario - Presidente - Dott. IACOBELLIS Marcello - Consigliere - Dott. DI BLASI Antonino - rel. Consigliere - Dott. CARACCIOLO Giuseppe - Consigliere - Dott. COSENTINO Antonello - Consigliere - ha pronunciato la seguente: ordinanza sul ricorso proposto da: R.R.A. e H.R. in proprio e quali rappresentanti dello STUDIO ASSOCIATO RIMBL HOZEISEN & PARTNERS, rappresentati e difesi dall'avvocato HOLZEISEN RENATE, elettivamente domiciliati in Roma, presso lo studio dell'avvocato Michela Reggio D'Aci; - ricorrenti - contro AGENZIA ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocatura Generale dello Stato, nei cui Uffici è domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12; - controricorrente - Avverso la sentenza n.47/02/2010 della Commissione Tributaria di Secondo Grado di Bolzano - Sezione n. 02, in data , depositata il 05 agosto 2010; Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del 22 GENNAIO 2014, dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi; Udito, pure, l'avv. M. Reggio D'Aci, per i ricorrenti; 15
16 Non è presente il P.M.. Svolgimento del processo - Motivi della decisione Nel ricorso iscritto a R.G. n.21566/2011 è stata depositata in cancelleria la seguente relazione: 1 - E' chiesta la cassazione della sentenza n. 47/02/2010, pronunziata dalla C.T. di Secondo Grado di Bolzano Sezione n.02, il e DEPOSITATA il Con tale decisione, la Commissione ha respinto l'appello di parte contribuente e confermato quella di primo grado, dichiarando non dovuto il chiesto rimborso dell'irap 2003, 2004 e 2005 e legittima la pretesa fiscale, anche in riferimento alle irrogate sanzioni. Parte contribuente censura l'impugnata sentenza, limitatamente alla inapplicabilità della sanzione tributaria, per violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 10, comma 3, e D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 6, comma 2, nonchè per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su fatto controverso e decisivo. 2) L'Agenzia controricorrente, ha chiesto il rigetto dell'impugnazione. 3)La questione posta dall'unico mezzo va esaminata tenendo conto di principi, espressione di un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale. E'stato deciso che "a norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, primo periodo, e art. 3, comma 1, lett. c), l'esercizio delle attività di lavoro autonomo è escluso dall'applicazione dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) solo qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata; il requisito dell'autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui; costituisce onere del contribuente che chieda il rimborso dell'imposta asseritamente non dovuta dare la prova dell'assenza delle condizioni 16
17 sopraelencate" (Cass. n. 3680/2007, 3678/2007, n. 3676/2007, n. 3672/2007). E' stato, altresì, affermato che "In tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, l'incertezza normativa oggettiva, che costituisce causa di esenzione del contribuente dalla responsabilità amministrativa tributaria, postula una condizione di inevitabile incertezza sul contenuto, sull'oggetto e sui destinatari della norma tributaria, ovverosia l'insicurezza ed equivocità del risultato conseguito attraverso il procedimento d'interpretazione normativa, riferibile non già ad un generico contribuente, o a quei contribuenti che per la loro perizia professionale siano capaci di interpretazione normativa qualificata (studiosi, professionisti legali, operatori giuridici di elevato livello professionale), e tanto meno all'ufficio finanziario, ma al giudice, unico soggetto dell'ordinamento cui è attribuito il poteredovere di accertare la ragionevolezza di una determinata interpretazione. Tale verifica è censurabile in sede di legittimità per violazione di legge, non implicando un giudizio di fatto, riservato all'esclusiva competenza del giudice di merito, ma una questione di diritto, nei limiti in cui la stessa risulti proposta in riferimento a fatti già accertati e categorizzati nel giudizio di merito" (Cass. n /2007). La decisione di che trattasi, sembra in linea con i trascritti principi, posto che sulla questione relativa alla sussistenza del presupposto impositivo IRAP, a far data dal 2007, si è consolidato un orientamento giurisprudenziale, assolutamente inequivoco. 4) Posta la realtà fattuale, caratterizzata dal fatto che il giudizio di che trattasi è stato incoato nel secondo semestre del 2008, quando il trascritto principio era ormai a ritenersi pacifico sin dal 2007, si ritiene che la causa possa essere trattata in camera di consiglio, ai sensi degli artt. 366 e 380 bis c.p.c., proponendosene la definizione, sulla base del trascritto principio, con il rigetto del ricorso, per manifesta infondatezza. Il Consigliere relatore Antonino Di Blasi. La Corte: Vista la relazione, il ricorso e la memoria , nonchè gli altri atti di causa; 17
18 Considerato che, ai fini della residuale questione sanzionatoria, l'incertezza giuridicamente rilevante è quella, di carattere obiettivo, concernente le norme tributarie, la cui violazione da parte del contribuente, determina l'emissione dell'avviso di accertamento e l'irrogazione delle sanzioni (Cass. n /2011); Considerato che si è ritenuto sussistere tale incertezza, quando il complesso normativo di riferimento si articoli in una pluralità di prescrizioni, il cui coordinamento si riveli concettualmente difficoltoso, a causa della relativa equivocità (Cass. n /2011); Considerato, in particolare, che la questione relativa alla rilevanza impositiva IRAP del reddito professionale, è stata oggetto di articolato e complesso dibattito, sia in dottrina come pure in giurisprudenza, e che solo a partire dall'anno 2007 si è delineato l'orientamento giurisprudenziale richiamato in relazione, che ha determinato presupposti e limiti dell'imposizione fiscale IRAP dei redditi professionali; Considerato, quindi, che nel periodo oggetto d'imposizione (dal 2003 al 2005), sussisteva una obiettiva incertezza in ordine al presupposto dell'attività "autonomamente organizzata", e segnatamente in merito al contenuto da dare ai termini "organizzazione" ed "autonomia"; Considerato che tale obiettiva incertezza era desumibile dal lessico utilizzato e dalla difficoltà di darne una lettura inequivoca, anche avuto riguardo all'esigenza dell'indispensabile coordinamento con il complessivo quadro normativo di riferimento, sia fiscale che ordinamentale; Considerato che tale incertezza può ritenersi essere venuta meno solo a partire dall'anno 2007, nel corso del quale questa Corte, con numerose pronunce rese da Collegi, anche in diversa composizione, ha focalizzato le dibattute questioni, individuando i presupposti impositivi ed indicandone anche gli elementi indice( Ex multis Cass. n.3680/2007, n.3678/2007, n.3676/2007); Considerato che l'equivocità del dato normativo e, quindi, la difficoltà della relativa interpretazione, ha trovato elementi di riscontro nelle contrastanti pronunce, emesse dai Giudici di merito e della stessa Corte di Cassazione, prima dell'approdo precitato e proprio nell'arco di tempo relativo ai periodi d'imposta qui in esame; 18
19 Considerato che il ricorso va, per tali ragioni, accolto e che, conseguentemente, va cassata l'impugnata decisione; Considerato che il Giudice del rinvio, che si designa in altra sezione della CT di Secondo Grado di Bolzano, procederà al riesame e quindi, adeguandosi ai richiamati principi desumibili dalle citate pronunce, deciderà nel merito e sulle spese del presente giudizio, offrendo congrua motivazione; Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c.. P.Q.M. Accoglie il ricorso, cassa l'impugnata decisione e rinvia ad altra sezione della CT di Secondo Grado di Bolzano. Così deciso in Roma, il 22 gennaio Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2014 Cass. civ. Sez. V, Sent., , n REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CAPPABIANCA Aurelio - Presidente - Dott. DI IASI Camilla - Consigliere - Dott. CIGNA Mario - rel. Consigliere - Dott. IOFRIDA Giulia - Consigliere - Dott. CRUCITTI Roberta - Consigliere - ha pronunciato la seguente: 19
20 sentenza sul ricorso 26561/2009 proposto da: T.M., U.C., U.A., UR. A. tutti in qualità di eredi di U.C., elettivamente domiciliati in ROMA CORSO D'ITALIA 19, presso lo studio dell'avvocato SED Bruno, che li rappresenta e difende giusta delega in calce; - ricorrenti - contro AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI VICENZA (OMISSIS); - intimato - nonchè da: AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'avvocatura GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; - controricorrente e ricorrente incidentale - contro T.M., U.C., UR.AL., U. A., AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI VICENZA (OMISSIS); - intimati - avverso la sentenza n. 37/2008 della COMM. TRIB. REG. di VENEZIA, depositata il 07/10/2008; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/10/2013 dal Consigliere Dott. MARIO CIGNA; 20
21 udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL CORE Sergio, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale, assorbito l'incidentale. Svolgimento del processo Con sentenza depositata il la CTR Veneto rigettava l'appello proposto da U.C., medico condotto, confermando la sentenza della CPT di Vicenza che aveva rigettato il ricorso del contribuente avverso il silenziorifiuto dell'amministrazione Finanziaria relativo all'istanza di rimborso IRAP per gli anni , presentata il ; in particolare la CTR rilevava che, in presenza di redditi professionali, l'irap si presumeva come dovuta, salva la prova contraria, da parte del contribuente, dell'assenza dell'autonoma organizzazione; nel caso di specie, a detta della CTR, a nulla rilevava che i beni strumentali fossero modesti ed indispensabili per l'attività e che quest'ultima fosse svolta non da personale dipendente; determinante era, invece, la circostanza che per lo svolgimento dell'attività fosse necessario l'utilizzo di beni strumentali ed il coordinamento dello studio medico da parte del professionista. Avverso detta sentenza proponevano ricorso per Cassazione U. A., T.M., U.C. e Ur.Al., tutti quali eredi di U.C. (deceduto IL (OMISSIS)), affidato a tre motivi; resisteva con controricorso l'agenzia, che presentava anche ricorso incidentale condizionato. Motivi della decisione Con il primo motivo di gravame i ricorrenti, denunziando - ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 - violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e art. 118 disp. att. c.p.c., comma 1, deducevano la nullità della sentenza per mancanza o estrema concisione della gravata sentenza, con conseguente impossibilità di individuare le ragioni della decisione. Il motivo è infondato. Per principio già espresso da questa Corte, invero, "in tema di contenuto della sentenza, la concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi in fatto della decisione, richiesta dall'art. 132 cod. proc. civ., comma 2, n. 4, nella versione anteriore alla modifica da parte della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 45, comma 17, non rappresenta un elemento meramente formale, ma un requisito da apprezzarsi esclusivamente in funzione della intelligibilità della 21
22 decisione e della comprensione delle ragioni poste a suo fondamento, la cui mancanza costituisce motivo di nullità della sentenza solo quando non sia possibile individuare gli elementi di fatto considerati o presupposti nella decisione, stante il principio della strumentali della forma, per il quale la nullità non può essere mai dichiarata se l'atto ha raggiunto il suo scopo (art. 156 cod. proc. civ., comma 3), e considerato che lo stesso legislatore, nel modificare l'art. 132 cit., ha espressamente stabilito un collegamento di tipo logico e funzionale tra l'indicazione in sentenza dei fatti di causa e le ragioni poste dal giudice a fondamento della decisione" (Cass /2010). Nel caso di specie la CTR ha esposto, con la necessaria sintesi, sia lo svolgimento del processo sia i motivi della decisione, rendendo intelligibile la decisione (come su riportata) e comprensibili le ragioni poste a suo fondamento (anch'esse su evidenziate). Con il secondo motivo i ricorrenti, denunziando - ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 - violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, deducevano che la CTR aveva automaticamente applicato l'imposta al contribuente solo in quanto libero professionista svolgente un'attività professionale produttiva di ricchezza, senza considerare se l'attività fosse in concreto autonomamente organizzata, e cioè se nell'attività fossero impiegati beni strumentali eccedenti - secondo l'id plerumque accidit - il minimo indispensabile per l'esercizio della stessa o se il contribuente si avvalesse in modo non occasionale di lavoro altrui. Con il terzo motivo i ricorrenti denunziavano - ex art. 360 c.p.c., n. 5 - insufficiente motivazione sotto il profilo dell'eccepita assenza dell'elemento organizzativo nello svolgimento dell'attività professionale, in relazione al fatto controverso e decisivo per il giudizio consistente nella mancanza in capo al contribuente della soggettività passiva ai fini IRAP, per la conclamata assenza di dipendenti e l'evidente inesistenza di apparecchiature, macchinari o beni mobili di particolare valore. Siffatti motivi, da esaminarsi congiuntamente in quanto tra loro strettamente connessi, sono fondati. Per ormai costante e condiviso principio di questa Corte, invero, in tema di IRAP, presupposto per l'applicazione dell'imposta, secondo la previsione del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2 è l'esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni 22
23 ovvero alla prestazione di servizi, che ricorre qualora il contribuente sia il responsabile dell'organizzazione ed impieghi beni strumentali, eccedenti per quantità o valore, il minimo generalmente ritenuto indispensabile per l'esercizio della professione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui; l'esistenza di un'autonoma organizzazione non dev'essere intesa in senso soggettivo, come auto- organizzazione creata e gestita dal professionista senza vincoli di subordinazione, bensì in senso oggettivo, come esistenza di un apparato esterno alla persona del professionista e distinto da lui, frutto dell'organizzazione di beni strumentali e/o di lavoro altrui (v. tra le tante, Cass /2011 e Cass. 3664/2007); in particolare, per quanto concerne l'attività di medico, è stato affermato che "la disponibilità, da parte dei medici di medicina generale convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, di uno studio, avente le caratteristiche e dotato delle attrezzature indicate nell'art. 22 dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, reso esecutivo con D.P.R. 28 luglio 2000, n. 270, rientrando nell'ambito del "minimo indispensabile" per l'esercizio dell'attività professionale, ed essendo obbligatoria ai fini dell'instaurazione e del mantenimento del rapporto convenzionale, non integra, di per sè, in assenza di personale dipendente, il requisito dell'autonoma organizzazione ai fini del presupposto impositivo" (Cass /2010). La CTR, che ha fondato la sua decisione solo sulla utilizzazione, da parte del professionista, di beni strumentali (anche se modesti ed indispensabili) e sul mero coordinamento, ad opera del contribuente medesimo, dello studio medico (anche in accertata assenza di personale dipendente), non ha fatto corretto uso di tali principi, e va quindi cassata, con rinvio, per nuovo esame, alla CTR Veneto, diversa composizione, che provvedere anche alla regolamentazione delle spese di lite relative al presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso; cassa l'impugnata sentenza e rinvia, per nuovo esame, alla CTR Veneto, diversa composizione, che provvederà anche alla regolamentazione delle spese di lite relative al presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 30 ottobre
24 Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2014 Cass. civ. Sez. VI - 5, Ord., , n REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE T Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CICALA Mario - rel. Presidente - Dott. IACOBELLIS Marcello - Consigliere - Dott. DI BLASI Antonino - Consigliere - Dott. CARACCIOLO Giuseppe - Consigliere - Dott. COSENTINO Antonello - Consigliere - ha pronunciato la seguente: ordinanza sul ricorso proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS) in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'avvocatura GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro 24
25 F.F., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA QUINTINO SELLA 23, presso lo studio dell'avvocato VINCENZO CANCRINI, rappresentata e difesa dall'avvocato FRANCESCON MARCO, giusta mandato a margine del controricorso; - controricorrente - avverso la sentenza n. 35/7/2012 della Commissione Tributaria Regionale di VENEZIA-MESTRE, depositata il 12/06/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/12/2013 dal Presidente Relatore Dott. MARIO CICALA. Svolgimento del processo - Motivi della decisione 1. L'Agenzia delle Entrate ricorre per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto 35/07/12 del 12 giugno 2012 che respingeva l'appello dell'ufficio affermando la spettanza alla dott.sa F. del rimborso IRAP relativamente agli anni La contribuente si è costituita in giudizio. 3. Il ricorso appare, secondo il relatore, infondato in quanto il giudice di merito ha adeguatamente motivato in ordine alla non sussistenza di una "stabile organizzazione" di supporto all'attività del contribuente, medico di base del SSN. In particolare utilizzazione di due studi costituisce soltanto uno strumento per il migliore (e più comodo per il pubblico) esercizio della attività professionale autonoma. Il Collegio ha condiviso la proposta del relatore. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese che liquida in Euro 1.000,00. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile, il 4 dicembre
26 Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2014 Cass. civ. Sez. V, Sent., , n REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. DI IASI Camilla - Presidente - Dott. VIRGILIO Biagio - Consigliere - Dott. GRECO Antonio - Consigliere - Dott. FERRO Massimo - rel. Consigliere - Dott. IOFRIDA Giulia - Consigliere - ha pronunciato la seguente: sentenza sul ricorso proposto da: S.F., rappr. e dif. dall'avv. COMELLI Alberto, con elezione di domicilio presso il relativo studio in Roma, Via Quintino Sella, n.23, come da procura a margine dell'atto; - ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore p.t, rappr. e dif. 26
27 dall'avvocatura Generale dello Stato, elett. dom. nei relativi uffici, in Roma, Via dei Portoghesi n. 12; - controricorrente - per la cassazione della sentenza Comm. Tribut. Regionale di Roma ; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del giorno 6 dicembre 2013 dal Consigliere relatore Dott. Massimo Ferro; udito l'avvocato Alberto Comelli per il ricorrente; udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MASTROBERARDINO Paola, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo S.F. impugna la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Roma , che, in riforma della sentenza C.T.P. di Roma n. 261/25/2007, ebbe ad accogliere l'appello dell'ufficio, così riconoscendo la legittimità dei plurimi atti di silenzio-rifiuto opposti dall'amministrazione al contribuente che, per gli anni dal 1998 al 2002, aveva chiesto il rimborso dell'irap, sul presupposto - già ed invece ritenuto dalla C.T.P. - del difetto dei requisiti perchè l'attività professionale espletata (medico convenzionato con il S.S.N.) fosse assoggettabile all'imposta. Ritenne in particolare la C.T.R. che la sentenza riformata aveva trascurato i risultati della verifica condotta in concreto sull'attività del contribuente, svolta con un'organizzazione non indifferente, per via di fattori quali il valore dei beni strumentali, le spese per acquisto di immobili, i compensi a terzi, le spese per lavoro dipendente ed i beni ammortizzabili. Il ricorso è affidato a tre motivi, cui resiste con controricorso Agenzia delle Entrate. Il ricorrente ha depositato memoria. Motivi della decisione Con il primo motivo, si deduce la violazione di legge quanto al D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3 e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62, comma 1, in relazione all'art. 360 cod. proc. civ., n. 3, avendo erroneamente la C.T.R. omesso di valutare che l'organizzazione del medico contribuente era del tutto coerente 27
28 con i parametri imposti secondo la convenzione con il S.S.N. e comunque si trattava di elementi non indizianti di un apporto di beni strumentali eccedenti il minimo, mentre l'apporto di terzi era limitato alle sostituzioni per turno. Con il secondo motivo, si censura il vizio di illogicità della ricostruzione effettuata dalla C.T.R. in relazione all'art. 360 cod. proc. civ., n. 5, avendo la sentenza affermato la riferibilità al contribuente di un modesto impiego di capitali e mezzi finanziari e pur tuttavia ascritto al medesimo la sussistenza dei presupposti di organizzazione autonoma e rilevante ai fini IRAP. Con il terzo motivo, si deduce la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62, comma 2 e art. 24 Cost.. comma 1, in relazione all'art. 360 cod. proc. civ., n. 4, avendo omesso la C.T.R. di dar conto dell'eccezione per cui il contribuente, inserito per via della convenzione con il S.S.N. in un sistema di regole organizzative pubbliche precise della sua attività, non potendo non conformarvisi, ha finito con il configurare un'attività professionale ad autonomia assolutamente ridotta, assimilabile a quella del lavoratore dipendente. 1. I primi due motivi, avvinti da connessione, vanno trattati congiuntamente e sono infondati, accomunati peraltro dall'omessa considerazione puntuale della ratio decidendi della pronuncia, incentrata su un coordinamento di rilevanza tra il requisito dell'autonoma organizzazione e i molteplici elementi puntualmente elencati dalla C.T.R. a sostegno di una ricostruzione dell'attività imperniata su costi sostenuti dal professionista per beni strumentali, spese relative ad immobili e beni ammortizzabili, cui occorre aggiungere sia compensi a terzi (per prestazioni afferenti l'attività esercitata e per altre prestazioni) sia spese per lavoro dipendente (nell'anno d'imposta 2000), sulle quali ultime il ricorrente nulla ha dedotto. Il nucleo essenziale del principio di diritto applicato dal giudice di merito consiste nell'aver individuato, nel D.Lgs. n.446 del 1997, art. 2, una fattispecie astratta per la quale la nozione tributaria di autonoma organizzazione, riferibile all'esercente lavoro autonomo, integra il presupposto impositivo dell'irap allorchè si declini mediante l'impiego di capitali e mezzi finanziari, la cui qualificazione siccome modesti (pag. 6 sentenza) non esprime peraltro, va premesso, un dato di contraddizione del quadro giustificativo generale, bensì la differenziazione organizzativa dell'attività del medicocontribuente quale assunta proprio attraverso le risorse materiali e contrattuali emerse dalle dichiarazioni dei redditi e dai modelli presentati negli anni in esame. 28
29 2. Osserva il Collegio che, anche alla stregua dell'interpretazione costituzionalmente orientata fornita da Corte cost. n. 156/2001, l'assoggettamento ad IRAP dell'attività dei lavoratori autonomi e dei professionisti postula una valutazione complessiva di detta attività, da effettuarsi sulla scorta di tutti gli elementi fattuali che connotano la fattispecie concreta. Ha chiarito il Giudice delle leggi che l'imposizione ha riguardo al valore aggiunto prodotto, cioè la nuova ricchezza creata dalla singola unità produttiva, che viene, mediante l'irap, assoggettata ad imposizione ancor prima che sia distribuita al fine di remunerare i diversi fattori della produzione, trasformandosi in reddito per l'organizzatore dell'attività, i suoi finanziatori, i suoi dipendenti e collaboratori. L'imposta colpisce perciò, con carattere di realità, un fatto economico, diverso dal reddito, comunque espressivo di capacità di contribuzione in capo a chi, in quanto organizzatore dell'attività, è autore delle scelte dalle quali deriva la ripartizione della ricchezza prodotta tra i diversi soggetti che, in varia misura, concorrono alla sua creazione. Nel caso, poi, di un'attività professionale che sia svolta in assenza di elementi di organizzazione - il cui accertamento, in difetto di specifiche disposizioni normative, costituisce questione di mero fatto - risulterà dunque mancante - per gli stessi giudici costituzionali - il presupposto stesso dell'imposta sulle attività produttive, per l'appunto rappresentato, secondo il D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, dall'esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi, con la conseguente inapplicabilità dell'imposta stessa. Poichè inoltre solo l'attività esercitata dalle società e dagli enti, compresi gli organi e le amministrazioni dello Stato, costituisce in ogni caso presupposto di imposta, in base alla seconda parte del citato articolo, si da per ogni altra figura la doverosità di un'analisi caso per caso, con istruttoria concreta e non condotta per tipologie di contribuente. 3. L'esistenza di un'autonoma organizzazione, che costituisce il presupposto per l'assoggettamento ad imposizione dei soggetti esercenti arti o professioni indicati dal D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 49, comma 1, esclusi i casi di soggetti inseriti in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse (come non è il contribuente S., non essendo di per sè nè sufficiente il convenzionamento con il S.S.N., nè accertata la circostanza, stante l'utilizzazione del lavoro di terzi), non dev'essere intesa in senso soggettivo, come auto-organizzazione creata e gestita dal professionista senza vincoli di subordinazione, ma in senso oggettivo, come esistenza di un apparato esterno alla persona del professionista e distinto da lui, risultante dall'aggregazione di beni strumentali e/o di lavoro altrui (Cass. 3673/2007). Significativamente, 29
30 tali indirizzi sono confluiti nell'importante arresto delle Sezioni Unite (12111/2009), per le quali l'esercizio dell'attività (nella specie, di promotore finanziario di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, art. 31, comma 2) è escluso dall'applicazione dell'imposta qualora si tratti di iniziativa complessiva non autonomamente organizzata. Ed effettivamente tale requisito, il cui accertamento si ribadisce spettare al giudice di merito, resta insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorrendo in generale quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'il quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. Costituisce tuttavia onere del contribuente, che chieda il rimborso dell'imposta asseritamente non dovuta, dare la prova dell'assenza delle predette condizioni (Cass. 4490/2012; 8556/2011; 3678/2007). 4. Nel caso di specie, la Corte ritiene che il sopra descritto accertamento, invero, sia stato correttamente espletato dal giudice di merito, in adesione ad un principio assorbente e per il quale, in una lettura conforme a quella consolidata in sede di legittimità della disciplina dell'irap, non erroneamente si è ritenuto che gli utilizzi delle spese di lavoro-terzo autonomo complessivamente affrontate dal professionista (almeno nel 1998 e nel 2001) e di quelle di lavoro dipendente altrui (nel 2000), per la loro modestia ed il solo fatto di non trovare destinazione in un'attività diversa da quella protetta, non per questo esplicherebbero valenza accessoria rispetto a quella primaria e caratteristica, alla stregua di elementi insindacabili dell'organizzazione. Tale indirizzo permette così, anche con riguardo alla vicenda in esame, di superare - proprio perchè non attinente alla fattispecie - l'orientamento esonerativo dall'irap riservato dalla giurisprudenza di legittimità ai medici di medicina generale convenzionati con il Servizio sanitario nazionale e con uno studio, avente le caratteristiche e dotato delle attrezzature indicate nell'art. 22 dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, reso esecutivo con D.P.R. 28 luglio 2000, n. 270, rientrando esso nell'ambito del "minimo indispensabile" per l'esercizio dell'attività professionale, ed essendo obbligatorio ai fini dell'instaurazione e del mantenimento del rapporto convenzionale (Cass /2010), non integrando tale circostanza il requisito dell'autonoma organizzazione, ai fini del presupposto 30
31 impositivo, ma solo in assenza di personale dipendente. Va allora ricordato che, come detto, non compete all'amministrazione l'onere di dare la dimostrazione del citato requisito di autonomia dell'organizzazione, trascurandosi altrimenti che oggetto del giudizio non era - anche nella specie - un atto accertativo della P.A., bensì una richiesta di rimborso da parte del contribuente, dunque onerato della piena prova proprio del difetto del presupposto impositivo, cioè l'esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi. Occorre infatti precisare che ove la controversia tributaria abbia ad oggetto l'impugnazione del rigetto dell'istanza di rimborso di un tributo avanzata dal contribuente, quest'ultimo riveste la qualità di attore in senso non solo formale - come nei giudizi di impugnazione di un atto impositivo - ma anche sostanziale, con la duplice conseguenza che grava su di lui l'onere di allegare e provare i fatti ai quali la legge ricollega il trattamento impositivo rivendicato nella domanda e che le argomentazioni con le quali l'ufficio nega la sussistenza di detti fatti, o la qualificazione ad essi attribuita dal contribuente, costituiscono mere difese, come tali non soggette ad alcuna preclusione processuale, salvo la formazione del giudicato interno o - dove in concreto ne ricorrono i presupposti - l'applicazione del principio di non contestazione (Cass /2011). Il quadro istruttorio emerso se da un lato conferma pertanto il principio per cui costituisce onere del contribuente, che chieda il rimborso dell'imposta asseritamele non dovuta, dare la prova dell'assenza delle predette condizioni (oltre alle citate, Cass. s.u /2009; 13095/2012), dall'altro enuncia il limite di una diversa interpretazione ove fondata su un'inammissibile presunzione di non appartenenza alla organizzazione autonoma, di cui al D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, anche dell'attività del professionista che si sia avvalso di lavoro dipendente (oltre che di lavoro autonomo di terzi ed. inerente), così incrementando le sue opportunità competitive ed infine pone in evidenza che non è affatto necessario che la struttura organizzata sia in grado di funzionare in assenza del titolare, non assumendo rilievo, ai fini dell'esclusione di tale presupposto, la circostanza che l'apporto del titolare sia insostituibile per ragioni giuridiche o che la clientela si rivolga alla struttura in considerazione delle sue particolari capacità, ovvero che vi sia prevalenza dell'opera del professionista su altri fattori produttivi (Cass /2011). 5. Il terzo motivo presenta un'autonoma ragione di inammissibilità, avendo evitato parte ricorrente di riportare, con puntualità e negli esatti termini di originaria deduzione, il motivo di appello che assume pretermesso dalla C.T.R.. Tale insufficienza descrittiva contraddice il principio, cui questo 31
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
ESENTE DA REGISTRAZIONE Al SENSI DEL D.P.R. 26/411956 N. 131 TAB. ALL. B. - N.5 MATERIA TRIBUTARIA REPUBBLICA ITALIANA 2221. 1 5 Oggetto IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE
DettagliCORTE DI CASSAZIONE ORDINANZA 11 02 2014 N 3068
CORTE DI CASSAZIONE ORDINANZA 11 02 2014 N 3068 Immobili classa mento atto di classamento motivazione caratteristiche Immobili classa mento atto di classamento comproprietari litisconsorzio necessario
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. L Num. 16757 Anno 2015 Presidente: VIDIRI GUIDO Relatore: MAISANO GIULIO Data pubblicazione: 12/08/2015 SENTENZA sul ricorso 11235-2014 proposto da: CALVANI MARZIA C.F. CLVMRZ273D68H901V,
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. 1 Num. 15131 Anno 2015 Presidente: LUCCIOLI MARIA GABRIELLA Relatore: CAMPANILE PIETRO Data pubblicazione: 20/07/2015 sul ricorso proposto da: AGENZIA DEL TERRITORIO SENTENZA Rappresentata
DettagliArt. 54 decreto legge
Art. 342 c.p.c. Forma dell appello L appello si propone con citazione contenente l esposizione sommaria dei fatti ed i motivi specifici dell impugnazione nonché le indicazioni prescritte nell articolo
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. 5 Num. 4574 Anno 2015 Presidente: CAPPABIANCA AURELIO Relatore: CRUCITTI ROBERTA Data pubblicazione: 06/03/2015 SENTENZA sul ricorso iscritto proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona
DettagliQUESITO SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
RISOLUZIONE N. 169/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 1 luglio 2009 OGGETTO: Consulenza giuridica - Trattamento IVA applicabile alla gestione del patrimonio immobiliare. Art. 4, primo comma,
DettagliCorte di Cassazione penale: modificazione sostanziale di un impianto di verniciatura industriale
Corte di Cassazione penale: modificazione sostanziale di un impianto di verniciatura industriale Non è più soggetta ad autorizzazione la installazione del singolo impianto che produce emissione in atmosfera,
DettagliSuprema Corte di Cassazione. sezione lavoro. sentenza 5 maggio 2014, n. 9582 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 5 maggio 2014, n. 9582 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
DettagliCORTE DI CASSAZIONE SENTENZA 12 03 2014 N 5691
CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA 12 03 2014 N 5691 Agevolazioni fiscali benefici per l acquisto della prima casa abitazione non di lusso secondo i parametri di cui al D.M. 2/8/1969 disposizione dell art. 10
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha DECISIONE
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente DECISIONE sul ricorso n. 8858/2000, proposto da
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. 5 Num. 2917 Anno 2015 Presidente: MERONE ANTONIO Relatore: MELONI MARINA Data pubblicazione: 13/02/2015 SENTENZA sul ricorso 5632-2010 proposto da: AIPA SPA in persona del Presidente
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. 5 Num. 16952 Anno 2015 Presidente: MERONE ANTONIO Relatore: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI Data pubblicazione: 19/08/2015 SENTENZA sul ricorso n. 16812/09 proposto da: La Dolce Arte S.n.c.
DettagliCORTE DI CASSAZIONE SENTENZA 03 02 2014 N 2261
CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA 03 02 2014 N 2261 Imposta di registro acquisto prima casa acquisto avvenuto a seguito di sentenza sostitutiva di contratto non concluso ex art. 2932 C.C. agevolazioni richiesta
DettagliCassazione: giusta causa di licenziamento per il furto in azienda anche se c'è assoluzione nel giudizio penale sentenza 802/2013 commento e testo
Cassazione: giusta causa di licenziamento per il furto in azienda anche se c'è assoluzione nel giudizio penale sentenza 802/2013 commento e testo Cataldi.it Il giudice del lavoro adito con impugnativa
DettagliCommissione Tributaria Provinciale di Milano, Sez. 46, sent. n. Massima E illegittima l iscrizione a ruolo eseguita da un Ufficio
Commissione Tributaria Provinciale di Milano, Sez. 46, sent. n. 149 del 17.4.2009, dep. il 21.5.2009. Massima E illegittima l iscrizione a ruolo eseguita da un Ufficio dell Agenzia delle Entrate territorialmente
DettagliRISOLUZIONE N. 119 /E
RISOLUZIONE N. 119 /E Direzione Centrale Normativa Roma, 31 dicembre 2014 OGGETTO: Interpello ordinario, art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Tassazione decreto ingiuntivo con enunciazione di fideiussione
DettagliIndagini bancarie aperte a tutti.
Indagini bancarie aperte a tutti. Ok all uso della presunzione in generale sull attività di accertamento che, pertanto, valgono per la rettifica dei redditi di qualsiasi contribuente autonomo pensionato
DettagliCOMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI. RICORSO CON ISTANZA ai sensi dell art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/92
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI RICORSO CON ISTANZA ai sensi dell art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/92 proposto dal sig. (riportare dati identificativi, domicilio fiscale, P. IVA), nato a il, C.F., rappresentato
DettagliLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
kiò REPUBBLICA ITALIANA _ IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 783 44 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Domenico Chindemi Presidente Dott. Liana Zoso
DettagliSentenza n. 6620 del 19 marzo 2009 della Corte Cassazione - Sezione tributaria
Sentenza n. 6620 del 19 marzo 2009 della Corte Cassazione - Sezione tributaria Svolgimento del processo - La C.T.P. di Milano, previa riunione, rigettava i ricorsi proposti dalla s.r.l. G.M. avverso avvisi
DettagliTRIBUNALE DI UDINE. sezione civile
TRIBUNALE DI UDINE sezione civile Successivamente oggi 26.3.2012, ore 10.00, davanti al giudice istruttore, dott. Andrea Zuliani, nella causa civile iscritta al n XXX/12 R.A.C.C., promossa da (A ) con
DettagliCORTE DI CASSAZIONE SENTENZA 05 02 2014 N 2597
CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA 05 02 2014 N 2597 Condono fiscale ex art. 9 legge 289/2002 condono tombale elisione dei debiti fiscali inoperatività sui crediti ha pronunciato la seguente: SENTENZA REPUBBLICA
DettagliCIRCOLARE N. 49/E. 2. Rimborsi dovuti ai sensi dell articolo 68 del d.lgs. n. 546 del 1992...4. 2.1. Tempestiva esecuzione dei rimborsi...
CIRCOLARE N. 49/E Roma, 01 ottobre 2010 Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso OGGETTO: Esecuzione dei rimborsi dovuti per effetto di sentenze nei giudizi tributari INDICE 1. Premessa...2 2. Rimborsi
DettagliCass. civ. Sez. VI - 5, Ord., 13-11-2014, n. 24258 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE
Cass. civ. Sez. VI - 5, Ord., 13-11-2014, n. 24258 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE T Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
DettagliAnche il promotore finanziario è soggetto a fallimento Cassazione civile, sez. VI, ordinanza 18.12.2012 n 23384 commento e testo
Anche il promotore finanziario è soggetto a fallimento Cassazione civile, sez. VI, ordinanza 18.12.2012 n 23384 commento e testo (Leonardo Serra) Altalex.it Con l'ordinanza 18 dicembre 2012, n. 23383 la
DettagliAPPELLO CIVILE - APPELLABILITÀ - SENTENZE SECONDO EQUITÀ.
APPELLO CIVILE - APPELLABILITÀ - SENTENZE SECONDO EQUITÀ. CASS. CIV., SEZ. III, 11 GIUGNO 2012, N. 9432. Ai fini della ammissibilità dell'appello per le sentenze pronunciate dal giudice di pace secondo
DettagliCartelle per posta: prova dell avvenuta notifica
Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 363 09.12.2014 Cartelle per posta: prova dell avvenuta notifica Equitalia deve dimostrare che il plico raccomandato conteneva la cartella esattoriale
DettagliOGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 ALFA Spa Articolo 19-bis del DPR 26 ottobre 1972, n. 633
RISOLUZIONE N. 305/E Roma, 21 luglio 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 ALFA Spa Articolo 19-bis del DPR 26 ottobre
DettagliRISOLUZIONE N. 90 /E
RISOLUZIONE N. 90 /E Direzione Centrale Normativa Roma, 17 ottobre 2014 OGGETTO: Interpello Acquisto per usucapione di beni immobili Applicabilità delle agevolazioni prima casa. Con l interpello in esame,
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. L Num. 17434 Anno 2015 Presidente: ROSELLI FEDERICO Relatore: MANNA ANTONIO Data pubblicazione: 02/09/2015 SENTENZA sul ricorso 4419-2014 proposto da: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA'
DettagliConsiglio di Stato, n. 11/2010 Incentivi alle fonti di energia rinnovabile
Consiglio di Stato, n. 11/2010 Incentivi alle fonti di energia rinnovabile Ai sensi del D.Lgs n. 79/1999, non vi è decadenza dalle incentivazioni previste per le fonti di energia rinnovabile se le autorizzazioni
DettagliASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI COMMISSIONE NORME DI COMPORTAMENTO E DI COMUNE INTERPRETAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA
ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI COMMISSIONE NORME DI COMPORTAMENTO E DI COMUNE INTERPRETAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA NORMA DI COMPORTAMENTO N. 169 Trattamento dei compensi reversibili degli
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente N. 5628/2009 Reg. Dec. N. Reg. Ric. 3179 ANNO 2009 DECISIONE (resa
Dettaglicontro nei confronti di per la riforma
N. 02228/2015REG.PROV.COLL. N. 01754/2015 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Ord. Sez. 6 Num. 18573 Anno 2014 Presidente: PETITTI STEFANO Relatore: D'ASCOLA PASQUALE Data pubblicazione: 03/09/2014 ORDINANZA sul ricorso 14690-2012 proposto da: NAPOLITANO PAOLO NPLPLA78L04L259I,
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna. (Sezione Prima)
N. 00007/2015 REG.PROV.COLL. N. 01072/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
DettagliRisoluzione del 26/08/2009 n. 239 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso RISOLUZIONE N. 239/E
RISOLUZIONE N. 239/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 26 agosto 2009 OGGETTO: Istanza di interpello Regime agevolato per l intrapresa di nuove attività artistiche o professionali ovvero
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) SENTENZA.
N. 00866/2014REG.PROV.COLL. N. 09003/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente SENTENZA
N. 01105/2015REG.PROV.COLL. N. 02829/2013 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul
DettagliRISOLUZIONE N.126/E QUESITO
RISOLUZIONE N.126/E Roma, 16 dicembre 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Consulenza giuridica - Adempimenti contabili degli enti non commerciali ed obbligo di rendicontazione di cui all'art. 20
DettagliRISOLUZIONE N. 8/E. Con l interpello specificato in oggetto, concernente la rettifica di una dichiarazione di successione, è stato esposto il seguente
RISOLUZIONE N. 8/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 13 gennaio 2012 OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 - Rettifica di valore degli immobili inseriti nella dichiarazione
DettagliCorte di Cassazione Sezione Lavoro civile
Corte di Cassazione Sezione Lavoro civile Sentenza 11 dicembre 2013, n. 27651 Integrale Lavoro ed occupazione - licenziamento - individuale REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA
Dettagliwww.unijuris.it R E P U B B L I C A I T A L I A N A
N. /09 R.A.C.C. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Udine, sezione civile, composto dai Signori Magistrati: dott. Alessandra BOTTAN PRESIDENTE dott. Gianfranco
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE - T. Dott. MARIO CICALA - Rel.
12682 2015 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE - T Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MARIO CICALA - Rel. Presidente - Dott.
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO SEZIONE TRIBUTARIA SENTENZA. elettivamente domiciliata in Roma, Via Cicerone n. 28,
4 111-4 02 63 2 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO BSENTEDAREGMR,kM0Mt Al SENSI DEL D.P.R. 26/4/19% N. 131 TAB. ALI,. B. - N.5 MATERIA TRIBUTARIA, LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA
Dettagliper l'accertamento,con contestuale istanza cautelare,
N. 02321/2012 REG.PROV.COLL. N. 01796/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) ha pronunciato
DettagliCIRCOLARE N. 28/E. Roma, 28 maggio 2010
CIRCOLARE N. 28/E Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso Roma, 28 maggio 2010 OGGETTO: IRAP autonoma organizzazione giurisprudenza della Corte di cassazione ulteriori istruzioni operative per la
DettagliRedazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli
Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli 106/2015 Luglio/16/2015 (*) Napoli 29 Luglio 2015 La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia con la Sentenza n 2597 del 16 aprile
DettagliRISOLUZIONE N. 195/E
RISOLUZIONE N. 195/E Roma, 13 ottobre 2003 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Istanza di interpello. Art. 27 del DPR 29 settembre 1973, n. 600 Imputazione soggettiva dei redditi (utili
DettagliCIRCOLARE N. 25/E. Roma, 26 giugno 2006
CIRCOLARE N. 25/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 26 giugno 2006 OGGETTO: Trattamento fiscale delle prestazioni rese da fondi integrativi di previdenza costituiti presso gli enti di cui
Dettagliwww.dirittifondamentali.it - Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale ISSN: 2240-9823
«La riforma forense parla chiaro: il voto numerico non basta più ad assolvere l obbligo di motivazione in sede di correzione degli elaborati all esame di abilitazione per gli avvocati» (Tar Lazio, sez.
DettagliAGEVOLAZIONI PRIMA CASA SE LA PRECEDENTE DIVENTA UFFICIO Cass. Possibilità di usufruire delle agevolazioni della prima casa nell'acquisto di un nuovo
AGEVOLAZIONI PRIMA CASA SE LA PRECEDENTE DIVENTA UFFICIO Cass. 23064/2012 commento e testo Andrea Belotti P&D.IT Possibilità di usufruire delle agevolazioni della prima casa nell'acquisto di un nuovo appartamento
DettagliIL GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA NEL PROCESSO TRIBUTARIO
IL GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA NEL PROCESSO TRIBUTARIO Al fine di garantire la posizione del cittadinocontribuente, il legislatore ha mutuato, nel processo tributario, un istituto tipico di quello amministrativo
Dettagliha pronunciato la presente
N. 00547/2013 REG.PROV.COLL. N. 01978/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta) ha pronunciato
Dettagli«IL PROCESSO D APPELLO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE» www.lexacademy.it
«IL PROCESSO D APPELLO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE» www.lexacademy.it SPECIFICITA DELL APPELLO. Il D. LGS. 546/1992 disciplina le impugnazioni al Capo 3, la cui sezione seconda al suo
DettagliIl gravame è fondato.
Poiché la lett. g) del comma 1 del cit. art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 commina l esclusione dalla gara e la preclusione alla stipulazione del conseguente contratto ai concorrenti che hanno commesso violazioni,
DettagliTRIBUNALE DI ROMA sezione lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
RGAC 5123 del 2015 TRIBUNALE DI ROMA sezione lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Roma, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Flavio Baraschi, nella
Dettaglicontro nei confronti di
N. 02187/2009 REG.SEN. N. 01327/2009 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto 2187/2009 (Sezione Seconda) ha pronunciato
DettagliOrdine di demolizione di opere abusive del giudice penale
Ordine di demolizione di opere abusive del giudice penale CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI sentenza 24 novembre 2015 n. 5324 (sull insussistenza dell obbligo per il Comune di eseguire in via amministrativa
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente
N. 02225/2015 REG.PROV.COLL. N. 02709/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA
DettagliSuprema Corte di Cassazione. sezione lavoro. sentenza 24 aprile 2014, n. 9301
Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 24 aprile 2014, n. 9301 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANOLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott.
Dettaglipresso gli uffici dell Avvocatura comunale, piazza Galileo n. 4;
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'EMILIA-ROMAGNA SEZIONE SECONDA Registro Sentenze:430/2007 Registro Generale: 566/2006 composto
DettagliRISOLUZIONE N. 34/E. Roma 5 febbraio 2008
RISOLUZIONE N. 34/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma 5 febbraio 2008 OGGETTO: IRAP Art. 11, comma 3, del decreto legislativo n. 446 del 1997 Esclusione dalla base imponibile dei contributi
DettagliAi gentili Clienti Loro sedi
Ai gentili Clienti Loro sedi Oggetto: L ASSOGGETTABILITÀ AD IRAP DI PROFESSIONISTI, AGENTI DI COMMERCIO, PROMOTORI FINANZIARI E PICCOLI IMPRENDITORI SCELTE NELLA PROSSIMA DICHIARAZIONE DEI REDDITI Con
DettagliSezione Lavoro. Sentenza n. 21833 del 12 ottobre 2006. (Presidente S. Mattone Relatore V. Di Nubila)
Studio Legale Celotti www.studiolegalecelotti.it CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Sezione Lavoro Sentenza n. 21833 del 12 ottobre 2006 (Presidente S. Mattone Relatore V. Di Nubila) SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
DettagliInfiltrazioni di acqua dalla terrazza di copertura del fabbricato condominiale:
Infiltrazioni di acqua dalla terrazza di copertura del fabbricato condominiale: Anche se di proprietà esclusiva risponde il condominio in persona dell amministratore L art. 1126 cod. civ. Lastrici solari
DettagliUDIENZA 5.11.2008 SENTENZA N. 1153 REG. GENERALE n.22624/08 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La carta da macero che presenta in modo evidente una rilevante quantità di impurità, superiori alla misura dell'1% prescritto dalla normativa vigente in materia (D.M. 05/02/98 Allegato 1 n. 1) costituisce
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
11 6 2 5 4 115 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Sergio Di Amato Presidente IRPEF
DettagliRISOLUZIONE N. 26/E. Roma, 6 marzo 2015
RISOLUZIONE N. 26/E Direzione Centrale Normativa Roma, 6 marzo 2015 OGGETTO: Consulenza giuridica applicabilità delle agevolazioni in materia di piccola proprietà contadina alle pertinenze dei terreni
DettagliCORSO DI AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE DI INTERESSE NOTARILE AGEVOLAZIONI RELATIVE AI BENI IMMOBILI. Giurisprudenza
Sentenza del 17/02/2001 n. 2347 - Corte di Cassazione Sentenza del 17/02/2001 n. 2347 - Corte di Cassazione Intitolazione: ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE - Agevolazioni ex art. 19 legge
DettagliFiscal News N. 111. Cartelle. Eredi obbligati solidali. La circolare di aggiornamento professionale 14.04.2014
Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 111 14.04.2014 Cartelle. Eredi obbligati solidali La notifica è valida ed efficace anche se rivolta a uno soltanto degli eredi Categoria: Accertamento
DettagliIl lavoro autonomo coordinato *** Il lavoro occasionale
Il lavoro autonomo coordinato *** Il lavoro occasionale Il lavoro autonomo coordinato Lavoro autonomo / Lavoro subordinato Lavoro autonomo (art. 2222 cod. civ.) Quando una persona si obbliga a compiere
DettagliSoci amministratori unici con tutela assicurativa INAIL
Ai gentili clienti Loro sedi Soci amministratori unici con tutela assicurativa INAIL Premessa L INAIL, con una nota, in risposta ad un quesito dell Ordine dei Consulenti del lavoro (prot. n. 60010 del
DettagliSENTENZA N. 355 ANNO 2005
SENTENZA N. 355 ANNO 2005 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: - Piero Alberto CAPOTOSTI Presidente - Fernanda CONTRI Giudice - Guido NEPPI MODONA
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO SEZIONE LAVORO SENTENZA I.N.A.I.L - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
AULA 'A' F. d t C V. r 04354. _d MAR. 2015 c. 4.45 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Oggetto LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G.N. 305742011 SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) SENTENZA
N. 01763/2010 REG.SEN. N. 00879/2010 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente
DettagliIl Tribunale di Udine, sezione civile, DECRETO
Il Tribunale di Udine, sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Alessandra Bottan Griselli dott. Francesco Venier Presidente; Giudice dott. Mimma Grisafi Giudice
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente N. Reg.Dec. N. 2172 Reg.Ric. ANNO 2002 DECISIONE sul ricorso in
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
te Civile Sent. Sez. 6 Num. 4891 Anno 2015 Presidente: PETITTI STEFANO Relatore: MANNA FELICE Data pubblicazione: 11/03/2015 SENTENZA sul ricorso 23027-2013 proposto da: BISCARI OTELLO BSCTLL55L01M082B,
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE SENTENZA. SOCIETA' COOPERATIVA LATTERIE VICENTINE in persona
1 3 740 ih REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto *TRIBUTI R.G.N. 10645/2013 cron.,,(3.4
DettagliRISOLUZIONE N. 211/E
RISOLUZIONE N. 211/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,11 agosto 2009 OGGETTO: Sanzioni amministrative per l utilizzo di lavoratori irregolari Principio del favor rei 1. Premessa Al fine
Dettagliha pronunciato la presente
N. 02226/2015REG.PROV.COLL. N. 01681/2015 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater) SENTENZA
N. 10136/2014 REG.PROV.COLL. N. 10666/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) ha pronunciato
DettagliRISOLUZIONE N. 98/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 25/11/2015
RISOLUZIONE N. 98/E Direzione Centrale Normativa Roma, 25/11/2015 OGGETTO: Consulenza giuridica Fatturazione delle prestazioni rese dai medici di medicina generale operanti in regime di convenzione con
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) SENTENZA
N. 05193/2015REG.PROV.COLL. N. 07885/2015 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente
DettagliNews per i Clienti dello studio
News per i Clienti dello studio N. 44 del 24 Marzo 2015 Ai gentili clienti Loro sedi Soci amministratori unici con tutela assicurativa INAIL Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che
DettagliI documenti di: quotidianosanità.it. Quotidiano online di informazione sanitaria
I documenti di: quotidianosanità.it Quotidiano online di informazione sanitaria Dossier Documentazione legislativa Studi e ricerche Interventi e relazioni N. 01486/2015 REG.PROV.CAU. N. 01686/2015 REG.RIC.
DettagliConclusioni del Garante europeo per la protezione dei dati innanzi al Tribunale dell Unione Europea Caso T-343/13 Lussemburgo, 24 Marzo 2015
Conclusioni del Garante europeo per la protezione dei dati innanzi al Tribunale dell Unione Europea Caso T-343/13 Lussemburgo, 24 Marzo 2015 Signori Giudici del Tribunale, Nelle conclusioni di questa mattina,
Dettagliha pronunciato la presente
N. 00405/2014 REG.PROV.COLL. N. 00241/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna sezione staccata di Parma (Sezione Prima)
DettagliIl rapporto di lavoro dipendente non si dimostra con fax e cellulare (Cassazione sez. VI civile, Sentenza 30 luglio 2012 n. 13594) commento e testo
Il rapporto di lavoro dipendente non si dimostra con fax e cellulare (Cassazione sez. VI civile, Sentenza 30 luglio 2012 n. 13594) commento e testo La previdenza:it D.T. ha convenuto la Warsterner Italia
DettagliRISOLUZIONE N. 49/E. Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso. Roma, 11 maggio 2015
RISOLUZIONE N. 49/E Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso Roma, 11 maggio 2015 OGGETTO: Permanenza dell agevolazione prima casa in caso di vendita infraquinquennale e riacquisto nell anno anche
DettagliIMMOBILE COMPRATO E RISTRUTTURATO IN COPPIA, MA LA CONVIVENZA SI CHIUDE: POSSIBILE IL RIMBORSO ALLA DONNA NON
IMMOBILE COMPRATO E RISTRUTTURATO IN COPPIA, MA LA CONVIVENZA SI CHIUDE: POSSIBILE IL RIMBORSO ALLA DONNA NON PROPRIETARIA?Cassazione, sez. II, 18 settembre 2012, n. 15644 commento e testo Diritto e processo.com
DettagliCIRCOLARE N. 8/2007. DESTINATARI: Direzioni Centrali, Direzioni Regionali, Uffici Provinciali CIRCOLARI DELL ENTE MODIFICATE: nessuna
CIRCOLARE N. 8/2007 PROT. n. 49031 ENTE EMITTENTE: Direzione Agenzia del Territorio. OGGETTO: Contenzioso tributario - Riassunzione del giudizio a seguito di sentenze della Corte di Cassazione - Effetti
DettagliREGOLAMENTO PER L ESERCIZIO DEL POTERE DI AUTOTUTELA
REGOLAMENTO PER L ESERCIZIO DEL POTERE DI AUTOTUTELA ESERCIZIO DEL POTERE DI AUTOTUTELA Art. 1 Potere di esercizio dell autotutela 1. Il comune può procedere, in tutto o in parte, all annullamento, alla
DettagliIMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI DONAZIONE DI TITOLI DI STATO 1. SINTESI 2. LEX 3. STUDIO CNN 4. PRASSI 5. GIURISPRUDENZA 6.
IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI DONAZIONE DI TITOLI DI STATO 1. SINTESI 2. LEX 3. STUDIO CNN 4. PRASSI 5. GIURISPRUDENZA 6. ABROGAZIONI 1 1. SINTESI Con la re-istituzione dell imposta sulle successioni
DettagliRiconoscimento delle eccedenze di imposta a credito maturate in annualità per le quali le dichiarazioni risultano omesse Ulteriori chiarimenti
CIRCOLARE N. 21/E Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti Roma, 25 giugno 2013 Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso OGGETTO: Riconoscimento delle eccedenze di imposta a credito maturate in
DettagliRISOLUZIONE N. 46/E QUESITO
RISOLUZIONE N. 46/E Direzione Centrale Normativa Roma, 5 luglio 2013 OGGETTO: Consulenza giuridica Uffici dell Amministrazione finanziaria. Imposta di registro. Determinazione della base imponibile degli
DettagliCassazione Penale, 28 luglio 2011, n. 30071 - Smaltimento di materiali tossici e mancanza di formazione professionale
Cassazione Penale, 28 luglio 2011, n. 30071 - Smaltimento di materiali tossici e mancanza di formazione p Cassazione Penale, 28 luglio 2011, n. 30071 - Smaltimento di materiali tossici e mancanza di formazione
DettagliAlcuni chiarimenti in merito alla qualificazione del servizio di gestione del Centro diurno per anziani
Alcuni chiarimenti in merito alla qualificazione del servizio di gestione del Centro diurno per anziani Per quanto riguarda la richiesta di chiarimenti presentata, relativa alla corretta qualificazione
Dettagli