COMUNE DI GARBAGNATE MONASTERO (PROVINCIA DI LECCO) REGOLAMENTO ALIENAZIONE PATRIMONIO COMUNALE. Garb.Mon.ro regolamento alienazioni vers
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1 COMUNE DI GARBAGNATE MONASTERO (PROVINCIA DI LECCO) REGOLAMENTO ALIENAZIONE PATRIMONIO COMUNALE 1
2 Art. 1 (Finalità ed oggetto) 1. Il presente Regolamento disciplina le procedure per l alienazione dei beni immobili e dei diritti immobiliari appartenenti al Comune di GARBAGNATE MONASTERO. 2. Il presente Regolamento costituisce "lex specialis" per le procedure in esso contemplate e prevale sulle norme eventualmente contrastanti contenute in altri regolamenti comunali. Art. 2 (Beni alienabili) 1. Sono alienabili: a) i beni immobili facenti parte del patrimonio disponibile del Comune; b) i beni immobili facenti parte del patrimonio indisponibile del Comune per i quali sia cessata la destinazione a pubblico servizio; c)i beni immobili facenti parte del demanio del Comune per i quali sia intervenuto o intervenga contestuale motivato provvedimento di sdemanializzazione; d)i diritti reali costituiti sui beni immobili di cui alle precedenti lettere a), b) e c). 2. L'inserimento dei beni di cui alle lettere b) e c) nel Piano delle Valorizzazioni e Alienazioni di cui al successivo art. 3, redatto ai sensi dell art. 58 del D.L , n. 112, convertito con modificazioni nella legge , n. 133 o nella deliberazione di cui all'art. 4, ne determina la sdemanializzaione e la conseguente classificazione come patrimonio disponibile. 3: Per i beni d'interesse storico ed artistico debbono essere preliminarmente osservate le vigenti disposizioni in tema di autorizzazione alla vendita. Restano salvi, inoltre, i vincoli relativi all'alienazione dei beni culturali dettati dal D. Lgs , n. 42. Art. 3 (Programma di vendita) 1: Per l'alienazione degli immobili e dei diritti reali immobiliari di cui al precedente art. 2 il consiglio comunale approva annualmente il Piano delle valorizzazioni e alienazioni, predisposto dalla giunta comunale ai sensi dell art. 58 del D.L , n. 112, convertito con modificazioni nella legge , n. 113 che costituisce documento fondamentale di programmazione delle vendite immobiliari che il Comune intende avviare negli esercizi finanziari di riferimento. 2. Il Piano delle valorizzazioni e alienazioni contiene a) l elencazione dei beni immobili o le categorie di beni immobili che si prevede di alienare; b) la descrizione delle loro caratteristiche principali (ubicazione, destinazione urbanistica ed altri eventuali elementi rilevanti per l'alienazione); c) il valore di massima di ogni singolo bene, d) i termini di validità del programma stesso. 2
3 3. Il Piano delle valorizzazioni e alienazioni può essere modificato o integrato in relazione al cambiamento di classificazione del bene, alle mutate esigenze dell'amministrazione inerenti fini istituzionali, al verificarsi di situazioni contingenti di urgenza e necessità. Art. 4 (Alienazione di beni non compresi nel Piano delle alienazioni) 1. Fermo restando quanto previsto all'articolo precedente, il consiglio comunale può stabilire, in qualsiasi momento, con motivato provvedimento di procedere all'alienazione di un determinato bene ancorché non compreso nel Piano delle alienazioni. Art. 5 (Cessazione della destinazione pubblica del bene) 1. La sottrazione di un bene dal demanio e dal patrimonio indisponibile e la sua inclusione nel patrimonio disponibile del Comune, per una successiva eventuale cessione, è deliberata dal consiglio comunale. 2. In particolare a) i terreni possono assumere una nuova destinazione con specifica deliberazione di variante urbanistica; b) i fabbricati perdono la qualità di bene indisponibile con l'atto che ne muta la destinazione o ne trasferisce l'appartenenza. c) le strade perdono la destinazione pubblica quando non sono più destinate al transito pubblico, con le procedure di cui al successivo art. 7. Art. 6 (Procedura per la dichiarazione di sdemanializzazione e/o cessazione di uso pubblico) 1. La sdemanializzazione e/o la dichiarazione di cessazione dell'uso pubblico è avviata d'ufficio ovvero su istanza di parte. In tale secondo caso, il soggetto interessato deve presenta apposita richiesta al Comune corredata di documentazione fotografica del bene interessato e di estratto di mappa catastale. 2. L'Ufficio verifica la possibilità di trasferire il bene dal patrimonio indisponibile a quello disponibile valutando se il bene oggetto della richiesta abbia perso la destinazione pubblica, tenuto conto della identificazione catastale e della destinazione urbanistica prevista dallo strumento urbanistico generale. 3. Nel caso in cui il bene mantenga ancora una destinazione pubblica, l'ufficio respingerà la richiesta e provvederà all'archiviazione del fascicolo; in caso contrario avvierà l'istruttoria della pratica per i provvedimenti di competenza del consiglio comunale. 3
4 Art. 7 (Sdemanializzazione e/o cessazione dell'uso pubblico delle strade) 1. Il provvedimento dichiarativo di cessazione della destinazione pubblica del demanio stradale può essere promosso d'ufficio ovvero ad istanza di parte. 2. La valutazione che sottende il provvedimento dovrà accertare che: a) la strada non sia più destinata alla viabilità pubblica e non sia più inclusa, secondo la destinazione dello strumento urbanistico generale, in detta viabilità o sia stata surrogata. b) l'area interessata non costituisca via d'accesso a fabbricati o a fondi privati; c)la domanda sia inoltrata da soggetto avente diritto, nella fattispecie dal frontista la strada. 3. In particolare il Comune dovrà garantire, con idonee forme di pubblicità, il diritto di prelazione all'acquisto da parte dei frontisti, curando che gli stessi siano posti a conoscenza del corrispettivo. 4. Gli aventi diritto che intendano far valere la prelazione, dovranno far pervenire la loro accettazione entro il termine perentorio loro assegnato, decorso il quale i frontisti saranno considerati rinunciatari e sarà immediatamente disposta la vendita a terzi o a colui che ha inoltrato la richiesta. 5.Nel caso in cui ricorrano i requisiti di cui all'art. 5, il bene dovrà essere preventivamente sdemanializzato e venduto totalmente, senza residui. Art. 8 (Prezzo di vendita) 1. Il valore base di vendita dei beni da alienare è determinato con apposita perizia estimativa resa dall'ufficio Tecnico o dall Agenzia del Territorio o da professionisti esterni appositamente incaricati e redatta con riferimento ai valori correnti di mercato per i beni di caratteristiche analoghe usufruendo di ogni possibile riferimento ivi compresa la consultazione di agenzie immobiliari e sulla base delle metodologie e delle tecniche estimative più coerenti alla natura del bene da valutare. 2 Per i beni di cui all art. 6 il prezzo di vendita sarà determinato avendo a riferimento A. per le aree edificabili, aree produttive, di completamento, ecc., i valori di mercato stabiliti ai fini dell'applicazione dell imposta comunale sugli immobili; B. per le zone agricole e quelle di valenza ambientale i valori agricoli medi per il tipo di coltura dei terreni compresi nelle regioni agrarie della Provincia di Lecco. 3. Nel caso in cui la gara per asta pubblica o la trattativa privata, previo esperimento di gara informale, espletate con il prezzo base d'asta ricavato dalla perizia estimativa, vadano deserte per mancanza di offerte, prima di addivenire all'esperimento di una nuova gara, sia essa per asta pubblica o per trattativa privata, si potrà procedere ad una revisione del prezzo base di gara. 4. Il prezzo base iniziale di vendita degli immobili sui quali siano già pervenute offerte per iniziativa dei privati non può essere comunque inferiore al miglior prezzo offerto. 4
5 Art. 9 (Procedure di vendita) 1. Alla vendita dei beni immobili, in connessione al grado di appetibilità del bene e con le procedure di cui agli articoli seguenti, si procede mediante: a. - asta pubblica; b. - trattativa privata previo esperimento di gara informale; c. - trattativa privata senza il preventivo esperimento di gara informale. Art. 10 (Prelazione) 1. Prima dell'avvio delle procedura di alienazione il Servizio competente accerta se il bene può essere oggetto di diritti di prelazione. Tale circostanza dovrà risultare nel bando o nell'avviso pubblico e comunque portata a conoscenza dei possibili acquirenti nel caso di trattativa privata diretta. 2. L'esercizio della prelazione sarà consentito al titolare del diritto sulla base della migliore offerta comunque presentata ed alle medesime condizioni, nel termine perentorio di 60 giorni dalla comunicazione della proposta contrattuale nei termini sopraindicati e contenente ogni informazione utile per l'interessato. 3. Il titolare del diritto di prelazione non può proporre modificazioni né integrazioni all'offerta. La mancata accettazione nel termine di cui al precedente comma fa decadere ogni diritto di prelazione sul bene.. Art. 10 (Asta pubblica) 1. E' adottato il sistema dell'asta pubblica quando il potenziale interesse all'acquisto del bene offerto è, per la natura del bene stesso, per la sua potenziale utilizzazione e/o il valore venale, riconducibile ad un mercato vasto, a livello provinciale, regionale o nazionale. 2. Alla gara è data ampia pubblicità mediante i canali ritenuti più idonei, di volta in volta individuati nella deliberazione di vendita, tenuto conto dell'effettiva loro penetrazione nel mercato, al fine di raggiungere tutti i potenziali acquirenti. 3. I canali di pubblicità utilizzabili sono, in via esemplificativa: le edizioni dei bollettini immobiliari o riviste specializzate, i giornali a diffusione locale e nazionale, l'utilizzazione di siti Internet, la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, all'albo Pretorio e l'affissione di manifesti nel territorio del Comune. 4. La presentazione delle offerte deve avvenire nel termine fissato dall'avviso d'asta che non può essere comunque inferiore ai 20 giorni né superiore ai 50 giorni dalla data dell'avviso stesso. 5 Sono ammesse offerte per procura anche per persona da nominare. Le procure devono essere speciali, conferite per atto pubblico e prodotte in originale. Qualora le offerte vengano presentate in nome di più persone, queste si intendono solidalmente obbligate. 5
6 5. L'offerente per persona da nominare deve dichiarare per iscritto entro tre giorni dall'aggiudicazione, la persona per la quale ha agito. In caso di mancanza di comunicazione del nome entro il termine sopra indicato o di mancata accettazione da parte della persona nominata l'aggiudicazione ha luogo a favore dell'offerente 6. Per partecipare alla gara dovrà essere prodotta insieme all'offerta scritta incondizionata del prezzo espresso in cifre ed in lettere, la cauzione provvisoria, pari al 10% del valore posto a base della gara e costituita in uno dei modi previsti dalle vigenti disposizioni. Ai partecipanti alla gara, può essere richiesta l'allegazione di ulteriori documenti. 7. Non si procederà all'apertura del plico, contenente l'offerta e i documenti allegati, che non risulti pervenuto entro le ore 12,00 del giorno precedente non festivo a quello fissato per la gara, o sul quale non sia stato apposto il mittente e l'oggetto della gara, non sia chiuso e controfirmato sui lembi di chiusura. 8.. L'aggiudicazione viene deliberata a favore di chi ha presentato l'offerta più alta. 9. in caso di offerte uguali si procederà a richiedere in sede di gara ai relativi offerenti, ove essi siano presenti all'asta, un'offerta migliorativa in busta chiusa; se risultassero ancora migliori offerte uguali, ovvero nessuno di coloro che fecero offerte uguali sia presente, o i presenti non vogliano migliorare l'offerta, si procederà mediante estrazione a sorte, 10. Si procederà pure mediante estrazione a sorte in presenza di più soggetti aventi lo stesso diritto di prelazione su un bene in caso di mancato accordo tra gli stessi. 11. Le offerte hanno natura di proposta irrevocabile e sono pertanto immediatamente vincolanti per l'offerente mentre ogni effetto giuridico nei confronti del Comune consegue alla stipula del contratto a seguito dell'aggiudicazione definitiva 12. Le operazioni della gara sono oggetto di specifici verbali approvati del responsabile del Servizio interessato che provvede pure all aggiudicazione definitiva. 13. La cauzione è sollecitamente svincolata per i concorrenti non aggiudicatari. La cauzione prodotta dagli aggiudicatari è svincolata dopo la firma del contratto. E' data facoltà all'acquirente di utilizzare in conto prezzo la cauzione. 14. Il contratto è stipulato nel termine di 180 giorni, decorrenti dalla comunicazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento dell'intervenuta aggiudicazione, previo versamento dell'intero corrispettivo dovuto. Il termine predetto potrà essere motivatamente prorogato dal responsabile del Servizio interessato Art. 12 (Aste deserte) 1. Se la prima asta è andata deserta, possono essere indetti ulteriori esperimenti pubblici anche riducendo il prezzo originario fino ad un massimo del 20%. 2. Nel caso in cui, nei trenta giorni successivi all'espletamento di un'asta andata deserta, dovessero pervenire una o più richieste, il bene può essere venduto a trattativa privata, previo confronto tra i richiedenti, e ad un prezzo comunque non inferiore a quello fissato a base dell'incanto deserto. 6
7 3. In caso di completa assenza di interesse, si può procedere all indizione di un nuovo esperimento previa motivata rideterminazione in ribasso del prezzo oppure sospendere la procedura di alienazione Art. 13 (Trattativa privata preceduta da gara ufficiosa) 1. Alle alienazioni immobiliari contemplate dal presente regolamento si procede mediante procedura negoziata (trattativa privata) preceduta da gara ufficiosa nel caso di alienazione di beni immobili di modeste dimensioni e valore (massimo ) per i quali si possa dimostrare un interesse di natura circoscritta alla zona di ubicazione dell'immobile o a determinate categorie di soggetti.. 2. In tale ipotesi l'alienazione del bene avviene a trattativa privata previa valutazione delle offerte acquisite a seguito di avviso pubblico di vendita e con le procedure di cui al precedente art La vendita non può in ogni caso avvenire ad un prezzo inferiore a quello di mercato determinato ai sensi del precedente art. 8, posto a base delle offerte da presentare. Art. 14 (Trattativa privata senza esperimento di gara informale) 1. Si procede alla vendita con il sistema della trattativa privata senza il preventivo esperimento di gara informale nel caso di a) alienazione di beni immobili a favore di enti pubblici o enti morali con finalità sociali e/o di pubblico interesse; b) alienazione di beni immobili a favore di società o consorzi a prevalente partecipazione pubblica per la realizzazione di impianti o servizi pubblici o di pubblico interesse o per conferimento capitali; c) alienazione di beni immobili finalizzata ad operazioni di permuta con altri beni che il Comune ritenga utile acquisire per motivati fini istituzionali; d) alienazione di strade o porzione di esse per le quali i frontisti hanno ex lege un diritto di prelazione e) fondi interclusi ed altri immobili per evidenti ragioni strutturali (ubicazione, conformazione ecc.), tecnicamente dimostrabili, rivestano esclusivo interesse per un'unica ditta catastale ed abbiano, comunque, un valore massimo di f) aste andate deserte secondo quanto stabilito all'art In tutte le suddette ipotesi l'alienazione del bene avviene sulla base di trattative direttamente condotte con l'acquirente ad un prezzo non inferiore a quello determinato ai sensi dei precedente articolo 8 e deve essere approvata con deliberazione della giunta comunale, anche se già prevista nel Piano delle alienazioni. Art. 15 (Permuta) 7
8 1. Quando concorrano speciali circostanze di convenienza o utilità generale, è possibile la permuta a trattativa privata con enti e privati di beni immobili patrimoniali disponibili. 2. La permuta, sempre che sia compresa nel Piano delle alienazione o nella deliberazione del consiglio comunale di cui agli articoli 3 e 4 del presente regolamento, deve essere approvata con deliberazione della giunta comunale, nella quale devono essere evidenziati i motivi particolari ed eccezionali che sono alla base della scelta e, in particolare, l'interesse prevalente che giustifica l'acquisizione da parte del Comune del bene di proprietà altrui ed il carattere recessivo del bene pubblico destinato ad essere trasferito ad altri. 3. La permuta degli immobili potrà avvenire con conguaglio in denaro. In ogni caso, il prezzo di vendita dei beni deve essere stabilito ai sensi dell'art. 8 del presente regolamento. Art. 16 (Spese) 1. Sono a carico dell acquirente, in aggiunta al prezzo di vendita, le spese per la stipula dell atto notarile, di registrazione, trascrizione nonché le spese tecniche sostenute e da sostenere (accatastamento, frazionamento, perizia, di pubblicazione del bando;.). In caso di permuta le spese saranno proporzionalmente ripartite. Art. 17 (Esito delle gare esperite) 1. Gli esiti delle gare sono pubblicati per estratto con le medesime forme adottate per la pubblicazione dei relativi avvisi e bandi di gara. 2. L' avviso di gara esperita deve contenere il numero delle offerte pervenute per ciascun lotto, l'aggiudicatario ed il prezzo di aggiudicazione. Art. 18 (Disposizioni finali) Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni del R.D. 827/1924 Lege 127/97 D.L. 112/2008 Tutte le funzioni del presente regolamento sono assegnate al Responsabile del settore Patrimonio con il supporto dell ufficio tecnico comunale. Il presente regolamento entro in vigore nei termini fissati dall art.13 del vigente statuto comunale. 8
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