Distribuzione del gas naturale Il percorso per l indizione delle gare d Atem. Parte IV. Il Valore di Rimborso (VIR) e la RAB

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1 Distribuzione del gas naturale Il percorso per l indizione delle gare d Atem Parte IV Il Valore di Rimborso (VIR) e la RAB Corso pratico per Amministratori locali, Stazioni Appaltanti, Funzionari pubblici, Funzionari delle società di gestione 2015

2 Indice dei contenuti I flussi economici delle gare I riferimenti base : RAB e VIR RAB e le tariffe del gas VIR e il confronto con la Rab 2

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4 Focus : cosa incassa la Stazione Appaltante? Il gestore aggiudicatario riconosce alla Stazione Appaltante: 1 un corrispettivo annuale pari all 1% della somma della remunerazione del capitale di località relativi ai servizi di distribuzione e misura e della relativa quota di ammortamento annuale, a titolo di rimborso forfettario degli oneri per lo svolgimento delle attività di controllo e vigilanza 2 un corrispettivo una tantum per la copertura degli oneri della gara, ivi inclusi gli oneri di funzionamento della commissione di gara di cui una quota destinata agli EE.LL. 4

5 Focus: Quali, in sintesi, le entrate per i Comuni? Entrate da ricavi da concessione 1 Remunerazione del capitale investito netto relativo alle eventuali quote di impianto di proprietà comunale + ammortamenti a fine periodo 2 3 Fino al 10% della quota parte della remunerazione del capitale di località di distribuzione e misura e della relativa quota di ammortamento (soggetto a gara) Quota di copertura oneri gara (una tantum) da Stazione Appaltante Altre entrate 4 5 COSAP/TOSAP Eventuale valore dei Titoli di Efficienza Energetica (soggetto a gara) 5

6 Focus: Quali, in sintesi, i vantaggi per i cittadini? Qualità e sicurezza del servizio 1 Standard di sicurezza superiori a quelli già indicati dalla regolazione 2 Standard di qualità superiori a quelli già indicati dalla regolazione 3 Efficienza energetica Vantaggi economici 4 Sconto sulle tariffe di distribuzione 5 Sconto sui prezzi delle prestazioni 6

7 Focus: e i Gestori? GESTORI USCENTI Incassano il VIR per le quote di impianto di loro proprietà Anticipano le coperture delle spese di gara GESTORE AGGIUDICATARIO Incassa la tariffa regolata a copertura dei costi del servizio per 12 anni a fronte di: Rimborso spese di gara Rimborsi VIR al/ai gestori uscenti Oneri offerta Piano di sviluppo degli impianti 7

8 I riferimenti dei flussi economici: RAB e VIR RAB (Regulatory Asset Based) è il valore delle immobilizzazioni nette di località riconosciuto dalla regolazione tariffaria. Le immobilizzazioni nette di località sono alla base della determinazione delle componenti tariffarie che fanno da riferimento per la determinazione delle entrate alla SA e agli EELL VIR è ii valore di rimborso al gestore uscente ( VIR) Le norme sulle gare (art 5 DM 226/11;art 1, comma 16, del decreto-legge 145/13 prevedono un confronto di congruità tra RAB e VIR La verifica è collegata all articolo 24, del al decreto legislativo 93/11( art 24) ove si prevede che l'autorità, limitatamente al primo periodo di esercizio delle concessioni assegnate per ambiti territoriali minimi, riconosca in tariffa al gestore entrante l'ammortamento della differenza tra il valore di rimborso e il valore delle immobilizzazioni nette, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località RAB e LE TARIFFE DEL GAS IL VIR E IL CONFRONTO CON LA RAB 8

9 Cenni sulle tariffe del gas/a A partire dal III periodo di regolazione si hanno: - Tariffe obbligatorie applicate ai clienti finali su 6 ambiti tariffari (riflettono il livello medio dei costi del servizio delle imprese che operano in ciascun ambito); - Tariffe di riferimento (non applicate ai clienti) che definiscono il ricavo ammesso per ciascuna impresa distributrice a copertura dei costi di esercizio e di capitale riconosciuti. Un meccanismo di perequazione, gestito dalla Cassa Conguaglio per il Servizio Elettrico (CCSE), consente alle imprese di coprire gli squilibri tra i ricavi derivanti dall applicazione ai clienti serviti della tariffa obbligatoria di ambito e i ricavi ammessi dalla tariffa di riferimento. Nord-occidentale Valle d Aosta, Piemonte, Liguria, Sardegna Nord-orientale Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna Centrale Toscana, Umbria e Marche Centro-sud occidentale Lazio, Campania Centro-sud orientale Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata Meridionale Calabria, Sicilia 9

10 Cenni sulle tariffe del gas/ b Gennaio 2015 Servizi di rete 17,99% I trimestre 2015 Prezzo lordo = 81,73 c /m 3 c /m³ % Imposte 29,72 36,36 Servizi di rete 14,70 17,99 Imposte 36,36% Servizi di vendita 45.65% Comp. approvvigionamento e comp. rischio 38,59% Gradualità Vendita 1,04% al dettaglio 6,02% Comp. approvvigionamento e comp. rischio 31,54 38,59 86,23 86, ,01 77,76 82,00 81,73 Gradualità 0,85 1,04 Vendita al dettaglio 4,92 6,02 cent /Smc ,40 30,41 4,89 0,85 4,89 0,85 15,90 14,54 29,91 4,89 2,05 14,70 29,12 4,89 2,05 14,74 29,76 29,72 4,89 0,85 4,92 0,85 14,75 14,7 Totale al lordo delle imposte 81,73 100, ,18 35,58 31,45 26,96 31,74 31,54 IV 2013* I 2014 II 2014 III 2014 IV 2014 I 2015 Materia Prima Oneri aggiuntivi compresi oneri di gradualità Imposte Costi Infrastrutturali Componente di vendita

11 Cenni sulle tariffe del gas: i costi riconosciuti La tariffa regolata copre i costi riconosciuti ;Il costo riconosciuto determinato dall Autorità comprende: i costi operativi, costituiti principalmente dai costi per servizi esterni, dai costi di personale e dagli acquisti di materiali; gli ammortamenti delle immobilizzazioni; la remunerazione del capitale investito riconosciuto. La remunerazione del capitale investito, in particolare, è determinata come prodotto tra il capitale investito netto (CIN) e il WACC (Weighted Average Cost of Capital), media ponderata tra il costo del capitale proprio e il costo del capitale di debito Per il biennio : 6,9% per la distribuzione 7,2% per la misura 11

12 Cenni sulle tariffe del gas: il capitale investito riconosciuto ai fini tariffari Ai fini regolatori, il capitale investito si distingue per funzione in: capitale investito centralizzato; capitale investito centralizzato relativo al servizio di misura; capitale investito di località relativo al servizio di distribuzione; capitale investito di località relativo al servizio di misura. Base per determinare la RAB di località In relazione alla natura del capitale, con riferimento al capitale investito di località, si distingue tra: a) immobilizzazioni nette di località (assunte con segno positivo); b) immobilizzazioni in corso di località (assunte con segno positivo); c) contributi pubblici in conto capitale e contributi privati (assunti con segno negativo); d) capitale circolante netto riferito alle immobilizzazioni di località, calcolato in misura pari allo 0,8% del valore delle immobilizzazioni materiali lorde (assunto con segno positivo); e) quota parte delle poste rettificative, comprendenti il trattamento fine rapporto, assegnata ai cespiti di località (assunta con segno negativo). a+b-c+d- e = CIN 12

13 Cenni sulle tariffe del gas: le tariffe di riferimento 13

14 Cenni sulle tariffe del gas. Le tariffe di riferimento Le componenti su cui si calcolano le entrate per SA ed EELL: pesano, con larga approssimazione, per circa il 50% della tariffa di riferimento del servizio di distribuzione (VRT) (e per ca. il 6-7% sulla tariffa totale del servizio gas applicata agli utenti); aumentano in caso di nuovi investimenti sulla rete, pertanto sono indicatori della sostenibilità del documento guida per gli interventi di estensione, manutenzione e potenziamento messo a gara; formano la base di calcolo degli importi che il gestore riconosce alla Stazione appaltante e ai comuni (DM 226/11 art. 8 c. 2 e 4); nel caso in cui la rete sia di proprietà del Comune, spettano al Comune per la porzione di rete di cui è proprietario: la parte di remunerazione del Capitale, annualmente; gli ammortamenti alla fine della concessione); Nella Tabella seguente sono riportati alcuni esempi di quote tariffarie relative al capitale di località di alcuni comuni della Lombardia. Tali valori moltiplicati per il n. di PdR attivi determinano l importo su cui calcolare le percentuali citate dal bando: Comune Pdr τ(dis) rem+amm τ(mis) rem+amm Totale 1% art /11 5% art /11* /PdR/anno /PdR/anno /anno /anno /anno Comune , , , , ,93 Comune , , , , ,98 Comune ,1954 8, , , ,73 Comune , , , , ,42 * Il contributo ai comuni di cui all art. 8.4 del DM 226/11 è soggetto a gara fino a un massimo del 10%.( modifica dm 226) 14

15 IL VIR VALORE DI RIMBORSO AL GESTORE USCENTE E DOVUTO PER LE SOLE PARTI DI IMPIANTO DI PROPRIETA DEL GESTORE RAPPRESENTA IL VALORE CHE IL GESTORE SUBENTRANTE, AGGIUDICATARIO DELLA GARA D AMBITO, DEVE RICONOSCERE AL GESTORE USCENTE PER ACQUISIRNE LA PROPRIETA LE MODALITA E I CRITERI DI CALCOLO SONO DEFINITI AGLI ARTT. 5 E 6 DEL D.M. 226/2011, l art 5 verrà in parte modificato nel nuovo DM per essere allineato alle norme successive: PRIMO PERIODO Il Valore di Rimborso da riconoscere al Gestore Uscente si calcola: -nel rispetto delle modalità e dei criteri di calcolo previsti nel documento contrattuale o convenzione attualmente in essere tra le parti; - negli altri casi, in base alle linee guida ministeriali detraendo in ogni caso, contributi pubblici e privati; da segnalare all AEEGSI i rimborsi > del 10% le immobilizzazioni nette da metodologia tariffa (art 1, c 16 L9/14) 15

16 IL VIR- Metodo generale di calcolo Il VALORE DI RIMBORSO AL GESTORE USCENTE E determinato: in base al costo di ricostruzione a nuovo dell impianto partendo dallo stato di consistenza dell impianto applicando i prezziari indicati dalla concessione o dalle linee guida ridotto in base al degrado proporzionalmente alla vita utile di ciascun cespite, dei contributi pubblici e privati 16

17 VIR Linee guida MISE Lo scopo del documento e definire le modalità operative da seguire nella valutazione del valore di rimborso degli impianti al termine della concessione nel primo periodo, ai sensi dell articolo 5 del DM 12 novembre 2011, n. 226, in assenza di specifiche differenti previsioni contenute negli atti delle singole concessioni stipulati precedentemente all entrata in vigore del DM 226/2011 (11 febbraio 2012), tenendo conto delle specifiche caratteristiche sia dei componenti dell impianto e sia del contesto territoriale in cui e installato, qualora tali caratteristiche siano significative per la loro valorizzazione. Non si applicano -a regime, per cui vale, ai sensi dell articolo 14, comma 8,del DLgs. 164/00, come modificato dall articolo 24, comma 1, del DLgs 93/2011, la metodologia della regolazione tariffaria; - nei casi di concessioni affidati tramite gara dopo il 20 giugno 2000, in cui la concessione preveda una metodologia da applicare per il calcolo del valore di rimborso diversa dai criteri del regio decreto 2578/

18 VIR Linee guida MISE Il documento ministeriale, fornisce gli elementi per la ricostruzione a nuovo della rete dettagliando i singoli cespiti (condotte, derivazioni d utenza, terreni e fabbricati, misuratori) con indicazione delle diverse voci (materiali, opere, altre spese) da valorizzare Analizza sulla base di un benchmarking i relativi prezziari di riferimento (CCIAA, Regioni, AEEGSI per contatori) con indicazioni sul loro utilizzo (ad es. coefficienti per depurare oneri generali e utile di impresa ) affronta il tema del degrado e del trattamento dei contributi e dei premi prevede la documentazione informativa che deve essere presentata all Ente locale per consentire la verifica metodologica, eventuali scostamenti dalle indicazioni delle linee guida, l esito dei risultati nonché il confronto con i dati tariffari. In allegato è fornita una tabella riassuntiva dei parametri di calcolo del VIR. 18

19 Tabella 18 Foglio riassuntivo calcolo valore di rimborso Comune Cod. ISTAT Impianto n. Ambito Caratteristiche principali dell'impianto condotte Lunghezza Lunghezza aerea Anno numero di pdr pdr/idu medio Larghezza Larghezza tappeto di (m) interrata IDU medio (m) tappeto d'usura di usura condotte prima totali di cui AP Anno di realizzazione impianto Parte impianto la cui proprietà del gestore uscente è ceduta al gestore entrante Parte impianto la cui proprietà del gestore uscente è ceduta all'ente locale seguendo art. 5 comma 14 b Metodologia di calcolo del valore di rimborso regolamento criteri gara Conforme con Dati o Parte impianto di proprietà del gestore uscente art.5 commi 9-13 metodi ceduta all'ente locale a devoluzione completamente regol. criteri gara e differenti gratuita a fine concessione Linee guida previsti nei Altri input per valore Parte impianto già di proprietà dell'ente locale prezzario Vite utili cespiti Sezioni di scavo ricostruzione a nuovo Totale Altri input per calcolo degrado Altro Parte impianto la cui proprietà è ceduta al gestore entrante Parte impianto la cui proprietà è ceduta all'ente locale seguendo art. 5 comma 14 b Parte impianto già dell'ente locale o ceduta all'ente locale a devoluzione completamente gratuita a fine concessione Dati economici valutazioni VIR Totale Condotte IDU Altro Totale Condotte IDU Altro Totale Condotte IDU VRN Valore di ricostruzione a nuovo VI Valore industriale (VRN con degrado) Valore residuo Contributi pubblici Valore residuo Contributi privati Valore residuo Premi VIR Valore di rimborso Parte impianto la cui proprietà è ceduta al gestore entrante Parte impianto già dell'ente locale o ceduta all'ente in devoluzione gratuita o per art.5 comma 14 b Dati economici valutazioni RAB Totale Condotte IDU Altro Totale Condotte IDU Altro Valore immobilizzazioni lorde (CIL) Valore immobilizzazioni nette (CIN) Valore residuo contributi pubblici tariffe Valore residuo contributi privati tariffe RAB di località Dati economici RAB soggetti a modifica conformemente a quanto sarà previsto dall'autorità nel provvedimento per la propria verifica ai sensi dell'articolo 1, comma 16 del DL 145/2013 L.9/14 Tabella 18 Foglio riassuntivo calcolo valore di rimborso (continua) Parte impianto la Indicatori e componenti importanti Rapporto VI/VRN % Rapporto CIN/CIL % (VRN-CIL)/CIL % (VI-CIN)/CIN % (VIR-RAB loc)/rabloc % cui proprietà è Parte impianto la cui proprietà è ceduta al gestore entrante (dati relativi a VRN) Costo medio costruzione Costo medio/ IDU Costo medio Identificazione sezione scavo tipo e tipologia posa di condotte che contribuiscono più Sez scavo Tipologia posa % Costi per opere civili per metro di tubazione IDU interrata relativa alla sezione di scavo tipo 1 e posa su strada asfaltata comunale ( /m) Scavi (inclusa demolizione e smaltimento pavimentazione stradale) Rinterri e rinfianco tubazione (fino a riempimento provvisorio cassonetto stradale) Ripristino binder (inclusa asportazione e smaltimento dell'inerte di riempimento provvisorio del cassonetto) Ripristino tappeto di usura (inclusa eventuale fresatura pavimentazione) 19

20 VIR :Il confronto tra gestore ed Ente locale Il VIR da mettere nel bando deve essere concordato tra Ente Concedente e Gestore uscente per la quota di proprietà del gestore uscente. E opportuno quindi che si pervenga al confronto con le rispettive stime. Nella parte IV delle Linee guida si legge : Ai fini della verifica dell ente locale il gestore deve presentare le valutazioni in cui per ciascuna lavorazione deve riportare le quantità derivate da eventuale computo metrico, il prezzo unitario originario derivato dal prezzario di riferimento, il prezzo utilizzato nelle valutazioni in seguito al trattamento su spese generali ed utile di impresa, in conformità con il paragrafo 7.2 e 7.3, e l identificazione della voce del prezzario di riferimento utilizzata. omissis Al comma 16 dell art 5 del DM 226/11 si legge Qualora, (omissis) si manifesti un disaccordo tra l Ente locale concedente e il gestore uscente( omissis), il bando di gara riporta, (omissis) oltre alla stima dell Ente locale concedente e la stima del gestore uscente, un valore di riferimento da utilizzare ai fini della gara ( omissis) determinato come il più grande fra i seguenti valori: a. la stima dell Ente locale concedente; b. il valore delle immobilizzazioni nette di località, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località, riconosciuto dal sistema tariffario ( RAB) (omissis) 20

21 VIR: disparità di valutazioni A titolo puramente indicativo, e per sottolineare la variabilità delle situazioni concrete: 21

22 Il confronto VIR - RAB : norme e regolazione L articolo 5, comma 14, del decreto 226/11 prevedeva che, qualora VIR superi di oltre il 25% il valore della RAB, l Ente locale concedente trasmetta le relative valutazioni di dettaglio all Autorità; eventuali osservazioni dell Autorità sono rese pubbliche ; L articolo 1, comma 16, del decreto-legge 145/13, prevede, tra l altro, che: - qualora il VIR risulti maggiore del 10% del valore delle immobilizzazioni nette di località calcolate nella regolazione tariffaria, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località, l'ente locale concedente trasmetta le relative valutazioni di dettaglio del VIR all'autorità per la verifica prima della pubblicazione del bando di gara; -la stazione appaltante tiene conto delle eventuali osservazioni dell'autorità ai fini della determinazione del valore di rimborso da inserire nel bando di gara. L Aeegsi con Delibera 310/2014 e Determina 1/15 ( la 17/14 è stata abolita) ha definito modalità e procedure per effettuare le verifiche precisando che le due grandezze (VIR e RAB) devono: a) essere riferite al solo perimetro oggetto di trasferimento a titolo oneroso tra gestore uscente e gestore entrante; b) risultare omogenee sul piano degli elementi del capitale investito netto e dei contributi considerati (immobilizzazioni di località) c) essere riferite allo stesso orizzonte temporale (anno precedente alla gara) Le analisi sugli scostamenti tra VIR e RAB vengono effettuate per singolo Comune. 22

23 Il confronto VIR-RAB la procedura L AEEGSI ha messo a disposizione delle SA i valori della RAB allo stato di verifica ed elaborazione ( ripartite o totali, concordate o meno) Il valore della RAB (come indicato nella legenda della stessa AEEG allegata ai dati) è espresso nelle colonne CIN dis 2014 del 573/13 e CIN mis 2014 del 573/13, che vanno sommate. Se il VIR è > del 10% della RAB, occorre procedere secondo quanto disposto dalla AEEGSI (delibera 310/14 e determina 1/15 con la quale è stata istituita una piattaforma informatica per l'acquisizione della documentazione relativa all'analisi degli scostamenti VIR RAB con manuale d usao) In sintesi: Sulla base della documentazione (sez. III, art. 9 del. 310/14) e dei dati forniti dall EL, la SA compila i prospetti previsti dalla piattaforma la compilazione della documentazione e i dati da raccogliere sono a carico dell'ente Locale che è anche il responsabile ultimo delle informazioni comunicate; su questo aspetto la SA svolge un ruolo meramente operativo di trasferimento di atti e documenti formati e prodotti dall'ente locale concedente; l AEEGSI si riserva un periodo di 90 gg per le verifiche (7 passaggi); le verifiche definiscono il VIR idoneo o non idoneo al riconoscimento tariffario; se non idoneo il valore del VIR è rivisto (art. 19/20 del. 310/14: VIR da linee guida / VIR da calcolo paramtrico). 23

24 Confronto VIR- RAB: Le verifiche dell Aeegsi L iter procedurale comprende i seguenti stadi: a) verifica formale di completezza della documentazione trasmessa; b) test parametrico di congruità del VIR; ed eventualmente: c) riallineamento vite utili e nuova verifica dello scostamento tra VIR e RAB; d) analisi per indici; e) verifica applicazione Linee Guida 7 aprile 2014; f) verifica formale sussistenza condizioni per non applicazione Linee Guida 7 aprile 2014; g) esame giustificazioni trasmesse dagli Enti locali concedenti. 24

25 Confronto VIR-RAB- Revisione del calcolo della RAB nella procedura Secondo la regolazione tariffaria vigente il capitale investito netto per ciascuna località è determinato come somma algebrica delle seguenti componenti: a) immobilizzazioni nette di località (assunte con segno positivo); b) immobilizzazioni in corso di località (assunte con segno positivo); c) contributi pubblici in conto capitale e contributi privati (assunti con segno negativo); d) capitale circolante netto riferito alle immobilizzazioni di località, calcolato in misura pari allo 0,8% del valore delle immobilizzazioni materiali lorde (assunto con segno positivo); e) quota parte delle poste rettificative, comprendenti il trattamento fine rapporto, assegnata ai cespiti di località (assunta con segno negativo). Ai fini del confronto con il VIR dovranno essere considerate le sole voci riportate alle lettere a), b) e c). 25

26 Il confronto RAB VIR: perché ci sono differenze di stima? La differenza tra VIR e RAB è solitamente generata dal metodo di determinazione dei due valori in coerenza con lo scopo per cui sono determinati. RAB (Regulatory Asset Base) è finalizzata a determinare una componente tariffaria regolata esprime il valore del capitale investito netto con riferimento alle categorie di cespite utilizza per il calcolo degli ammortamenti una vita tecnica dei cespiti fissata dall AEEG tiene conto di voci di bilancio VIR è finalizzato a determinare il valore di riscatto dell impianto è determinato in base al costo di ricostruzione a nuovo dell impianto, ridotto in base al degrado proporzionalmente alla vita utile di ciascun cespite la vita utile dei cespiti è fissata dal ministero (decreto 226/11) ed è più lunga di quella usata per le tariffe In generale il VIR ha un valore superiore alla RAB anche - detraendo i contributi privati dal VIR - alzando il valore RAB In considerazione di tali differenze nelle modalità di calcolo, uno scostamento tra VIR e RAB è da considerarsi pertanto strutturale, il tema è quanto? 26

27 IL confronto VIR-RAB : perché la soglia del 10% Secondo il legislatore la differenza tra VIR e RAB, a volte superiore al 50%, deve essere contenuta per non creare turbative in sede di accesso dei concorrenti alla gara o incrementi tariffari: come prevede il D. Lgs. n. 93/11 (art. 24 comma 3), nella tariffa pagata dagli utenti sarà prevista una componente costituita dalla differenza tra VIR e RAB. Per questo le più recenti norme (L. 9/2014; DM 22/05/2014 Linee guida per il calcolo del valore di rimborso) hanno introdotto meccanismi per il calmieramento del VIR (soglia di scostamento 10%;detrazione contributi privati ) 27

28 Sul tema del VIR : le indicazioni ministeriali ( FAQ) D. Chiarimento sull art. 1 comma 16 del DL n. 145/2013 (conv. in L. 9/2014) nella parte in cui recita In ogni caso, dal rimborso di cui al presente comma sono detratti i contributi privati relativi ai cespiti di località valutati secondo la metodologia della regolazione tariffaria vigente.. R. il disposto normativo si deve intendere prevalente rispetto ad eventuali accordi contrattuali tra Ente Locale e concessionario aventi contenuto diverso. La ratio della norma risulta, infatti, quella di evitare un ingiustificato arricchimento del concessionario uscente che si vedrebbe riconosciuti i contributi già pagati dai privati per i loro allacciamenti alla rete di distribuzione. 28

29 Sul tema del VIR : le indicazioni ministeriali ( FAQ) D. Reti realizzate a scomputo degli oneri di urbanizzazione. Come interpretare l art. 18 delle Linee guida del MiSE? R. Le Linee Guida, all art. 18 comma 1, prevedono che gli impianti che sono stati realizzati direttamente dai lottizzanti debbano ritenersi di proprietà del comune, a meno di differenti disposizioni previste espressamente negli atti di concessione. Nel caso in cui il gestore ha costruito direttamente il tratto di rete con il contributo del lottizzante, per la proprietà occorrerà verificare la concessione. Le Linee guida specificano che, qualora la proprietà è attribuita al Comune, tale tratto di rete non contribuisce al valore di rimborso e il relativo contributo versato dal lottizzante non è considerato nella detrazione dei contributi privati, indipendentemente se compreso o meno nel valore comunicato precedentemente all AEEGSI; la nota di cui al capitolo 19 lettera d) dovrà evidenziare e giustificare tale differenza. Le Linee Guida specificano anche che, nel caso in cui la proprietà del tratto di rete costruito con il contributo del lottizzante sia attribuita al gestore, occorre detrarre nel calcolo del valore di rimborso anche il contributo versato dai lottizzanti, valutato con le regole fissate dalla regolazione tariffaria e riportate nel capitolo 3 dell Allegato 2 alle Linee guida. 29

30 Sul tema del VIR : le indicazioni ministeriali ( FAQ) D. Chiarimento circa l obbligo del concessionario di fornire agli Enti locali e alla Stazione appaltante i dati necessari per l effettuazione della perizia riguardante la determinazione del VIR. R. Si fa presente che vige uno specifico obbligo in capo ai gestori del servizio di fornire, all Ente locale o alla Stazione appaltante, i dati di cui all art. 4 del DM n. 226/2011; detto obbligo, se disatteso, comporta ritardo nell avvio della procedura di gara per tutto l ATEM di riferimento, con le conseguenze di cui all art. 4 comma 5 del D.L. n. 69/2013 (conv. in l. n. 98/2013) a carico dei singoli Enti locali, laddove vengano superati i termini perentori per la pubblicazione del bando di gara. A questo riguardo si ricorda peraltro che in numerose circostanze l Autorità garante della concorrenza e del mercato ha sanzionato operatori della distribuzione che si sono rifiutati di fornire i dati al proprio concessionario. Inoltre, ai gestori che rifiutano o ritardano l invio di tali dati è applicabile l art. 4, comma 6 del DM n.226/2011 e l art.25 comma 7 del D.L. n.1 /2012 (conv. in l. n. 27/2012). I dati relativi allo stato di consistenza devono essere forniti con il canale di trasmissione PEC e nel formato previsto dalla delibera AEEGSI 532/2012/R/gas. Gli altri dati devono essere forniti con lo stesso canale di informazione PEC anche in formato editabile (es. Word, Excel, senza protezione) in modo da facilitare la stesura dei documenti di gara. 30

31 Sul tema del VIR : le indicazioni ministeriali ( FAQ) D. Chiarimento per gli Enti locali che lamentano di dover rifare completamente le perizie sul VIR eseguite prima dell entrata in vigore delle Linee guida. R. A questo riguardo si fa presente che il Ministero, come evidente, non può esprimersi in contrasto con la legge. L art. 30 bis comma 1 del D.L. 91/2014 (convertito con modificazioni in legge n. 116/2014) prevede la validità degli accordi sulla determinazione del VIR stipulati tra le parti prima dell entrata in vigore del DM 226/2011; dopo la data di entrata in vigore del DM 226/2011 si applicano le Linee guida di cui all allegato al DM 22 maggio Le perizie effettuate conservavano comunque un loro valore in quanto devono solo essere aggiornate alla data della predisposizione del bando di gara per renderle congruenti con la previsione della detrazione dei contributi privati e per l applicazione di quanto previsto dalle Linee guida; non si tratta quindi di un rifacimento totale delle perizie ma di un loro aggiornamento in congruità con le previsioni di norme primarie di legge. 31

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