COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE

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1 FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO LEGA NAZIONALE DILETTANTI DELEGAZIONE PROVINCIALE LECCE Via E. M. Buccarelli, LECCE TEL TEL / FAX PRONTO AIA CASARANO 348/ PRONTO AIA LECCE - 370/ SITO INTERNET : mail: cplnd.lecce@figc.it Stagione Sportiva 2015/2016 Comunicato Ufficiale N 12 del 5 Novembre 2015 COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE ORARI UFFICI DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LECCE Si comunica che gli uffici di questa Delegazione Provinciale saranno aperti dal lunedì al venerdì dalle ore alle 13.15, e dalle alle Il giovedì pomeriggio la Delegazione non riceverà.

2 Comunicato Ufficiale n. 12 pag. 2 di COMUNICAZIONI F.I.G.C (STRALCIO CIRCOLARE N UFFICIO STUDI TRIBUTARI) Oggetto: "Decreto Legislativo n. 147 del 14 settembre 2015 recante misure per la crescita e l'internazionalizzazione delle imprese - Modifiche alla disciplina fiscale delle spese di rappresentanza" - Il decreto in oggetto, pubblicato sulla G.U. n. 220 del 22 settembre 2015, ha recato sostanziali modifiche in materia di fiscalità internazionale. In particolare sono state introdotte importanti modifiche alla disciplina dei costi "black list'' passando da una loro indeducibilità presunta legalmente ad una automatica deduzione purché nel limiti del valore normale è relativi ad operazioni effettivamente intercorse. E' prevista la tassazione integrale dei dividendi provenienti da società "black list" soltanto In presenza di specifiche situazioni, quali il riconoscimento del credito d'imposta per le imposte pagate dalla società controllata "black list'. E' rivisitata la disciplina sul credito di imposta estero. Infatti, viene estesa a tutti i contribuenti la facoltà di detrarre il credito nell'anno di competenza del reddito estero ma solo se il versamento dell'imposta avviene entro n termine del modello Unico relativo all'esercizio successivo. In materia di perdite su crediti è previsto che la deduzione fiscale si effettui già nell'anno in cui la società contabilizza la perdita nel e/economico. Queste ed altre disposizioni che interessano l'operatività in campo internazionale necessitano di ulteriori approfondimenti tecnici. Si porta, invece, all'attenzione delle società il disposto dell'art. 9 del decreto n. 147 /2015 che recando modifiche alla disciplina delle spese di rappresentanza di cui all'art. 108, comma 2 del TUIR, innalza il plafond dei ricavi e proventi sui quali devono essere calcolate le percentuali di deducibilità delle spese in argomento. In particolare, le spese di rappresentanza sono deducibili nel periodo d'imposta di sostenimento se rispondenti ai requisiti d'inerenza stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e vanno commisurate, a far tempo dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto( 7 ottobre 2015), all'ammontare dei ricavi e proventi della gestione caratteristica dell'impresa In misura pari: a) all'1,5% dei ricavi e altri proventi fino ad euro 10 milioni (attualmente la percentuale è dell'1,3%); b) allo 0,6% dei ricavi ed altri proventi per la parte eccedente euro 10 milioni e fino a 50 milioni (attualmente la percentuale è dello 0,5%); e) allo 0,4% dei ricavi ed altri proventi per la parte eccedente l 50 milioni di euro (attualmente la percentuale è dello 0,1%). Restano deducibili, in quanto comunque spesabili, i costi relativi a beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a 50 euro. Tuttavia, la misura della detta deducibilità può essere stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

3 Comunicato Ufficiale n. 12 pag. 3 di AFFILIAZIONI Si informa che il Presidente Federale, ha accettato la seguente domanda di ammissione alla F.I.G.C. denominazione sociale matricola comune di residenza REAL GALATONE A.S.D Galatone A.S.D. FOOTBALL PARABITA Parabita A.S.D. STERNATIA Sternatia A.S.D. NEW TEAM SQUINZANO Squinzano REAL LECCE 2015 A.S.D Lecce Il timbro che verrà utilizzato dalle società dovrà riportare esattamente la denominazione sociale ed il comune di residenza sopra indicato 1.3. (STRALCIO NOTA DELLA SEGRETERIA FEDERALE DEL 27 MARZO 2015) Oggetto: Decisione del Tribunale Antidoping. Per opportuna informazione e per quanto di competenza, si rende nota la decisione del Tribunale Nazionale Antidoping del CONI Prima Sezione assunta, in data 3 Novembre 2015, nei confronti del Sig. Moritz Paltrinieri. Con detta decisione è stata inflitta al Sig. Paltrinieri la sanzione della inibizione a vita a decorrere dal 3/11/ COMUNICAZIONI L.N.D (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 159 DEL 4 NOVEMBRE 2015) La Commissione Accordi Economici, nella riunione tenuta a Roma il 15 Ottobre 2015, accertati gli adempimenti previsti dalla normativa vigente ed esaminati gli atti, ha assunto le seguenti decisioni: Collegio composto dai Sigg.: Avv. Fabio GALLI - Presidente; Avv. Francesco CARUSO; Avv. Carlo GRECO; Avv. Roberta LI CALZl; Dr. Ermanno MAROTA; Avv. Davide PALLOTTINO; Dr. Salvatore VENTORINO; Componenti; Sig. Enrico ClUFFA Segretario 7) RICORSO DEL CALCIATORE Giuseppe MALLARDO/U.S.D.SAN SEVERO Con reclamo datato , inoltrato a mezzo raccomandata a.r. tanto alla società controinteressata quanto alla Commissione Accordi Economici, il sig. Mallardo Giuseppe chiedeva la condanna della U.S.D; San Severo al pagamento della somma di 6.100,00 quale residuo del Compenso globale annuo previsto nell'accordo Economico sottoscritto; accludeva, altresì, la relativa tassa prescritta dall'art. 25 bis, comma 4 1 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, pari a 100,00. La società ha controdedotto assumendo l'intervenuto integrale pagamento del compenso globale annuo, tramite diversi versamenti, in parte in assegni bancari, in parte in contanti, senza tuttavia

4 Comunicato Ufficiale n. 12 pag. 4 di 21 mai ottemperare all'invito della Commissione di produrre le prove dei pagamenti, mediante documentazione in originale, posto il disconoscimento esercitato dal reclamante rispetto alla documentazione prodotta in copia. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti - cfr accordo allegato - offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato, La società controinteressa nulla a dedotto nel merito. P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la LN:D., accoglie il reclamo, condannando U.S.D. San Severo a corrispondere al sig. Maliardo Giuseppe la somma di 6.100,00 quale residuo del compenso globale annuo previsto nell'accordo Economico sottoscritto. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it. Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni {trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F. 3. COMUNICAZIONI C.R CONSIGLIO DIRETTIVO PLAY-OFF-PLAY-OUT=MODALITÀ DI PROMOZIONE AMMISSIONE RETROCESSIONE DEI CAMPIONATI REGIONALI E PROVINCIALI STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 Premesso che il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Puglia nel Comunicato Ufficiale N. 11 del 1 settembre 2015: ha deliberato che nella Stagione Sportiva l organico del Campionato di Eccellenza sarà composto da N. 18 squadre, mentre nella Stagione Sportiva l organico ritornerà al format originario di N. 16 squadre; nel Comunicato Ufficiale N. 14 del 9 settembre 2015: ha deliberato, di confermare l organico del Campionato di Promozione nelle Stagioni Sportive e 2016/2017 pari a N. 32 Squadre; nel Comunicato Ufficiale N. 16 del 11 settembre 2015: ha deliberato che nella Stagione Sportiva l organico del Campionato di Prima Categoria sarà composto da N. 49 Squadre, mentre nella Stagione Sportiva 2016/2017 l organico ritornerà al format originario di N.48 Società; ha deliberato che nella Stagione Sportiva l organico del Campionato di Seconda Categoria sarà composto da N. 48 Squadre; nella riunione del 9 ottobre 2015, ai sensi dell art. 49, comma 2) delle N.O.I.F., all unanimità, ha deliberato la effettuazione di gare Play-off e Play-out per la determinazione di promozioni e retrocessioni, fatti salvi i seguenti principi: a) la squadra prima classificata di ogni girone dei singoli Campionati acquisisce il titolo sportivo per richiedere l ammissione al Campionato di categoria superiore; b) la squadra ultima classificata di ogni girone dei Campionati, fino alla 2^ Categoria compresa, retrocede automaticamente al Campionato di categoria inferiore; c) la squadra seconda classificata nel girone unico del Campionato di Eccellenza, che acquisirà il diritto a disputare le gare di spareggio-promozione al Campionato Nazionale Serie D, sarà determinata dalle gare di play-off;

5 Comunicato Ufficiale n. 12 pag. 5 di 21 d) in caso di parità di punteggio tra 2 squadre nel medesimo campionato, il titolo sportivo in competizione (promozione diretta in serie D, in Promozione, in Prima Categoria, in Seconda Categoria o retrocessione diretta in Promozione, Prima Categoria, Seconda Categoria e Terza Categoria) verrà assegnato o sarà decretata la retrocessione, mediante spareggio in campo neutro, con eventuali tempi supplementari e tiri di rigore; (art comma 6 -); in caso di parità di punteggio tra 3 o più squadre al termine di ogni campionato si procederà preliminarmente alla compilazione di una graduatoria (c.d. classifica avulsa ) fra le squadre interessate (art comma 6 -), successivamente con spareggio in gara unica su campo neutro con eventuali tempi supplementari e tiri di rigore tra le due squadre meglio classificate, se si tratta di promozione o tra le due squadre peggio classificate se si tratta di retrocessione. La Lega Nazionale Dilettanti con lettera del 27 Ottobre 2015 protocollo n. Segr./AC/MC/mde/2614 ha concesso al Comitato Regionale Puglia l autorizzazione allo svolgimento dei Play-off e Play-out per la Stagione Sportiva , limitatamente: ai Campionati di Eccellenza, Promozione, Prima Categoria, Seconda Categoria, Terza Categoria, per quanto concerne i Play-Off e ai Campionati di Eccellenza, Promozione, Prima Categoria, Seconda Categoria, per quanto concerne i Play-Out ; a condizione che vengano rispettate le norme di cui agli artt. 49 comma 2 e 51 comma 6, delle N.O.I.F. GARE DI PLAY-OFF a) Partecipano alle gare dei Play-Off nei Campionati di Eccellenza, Promozione, Prima Categoria, Seconda Categorie, Terza Categoria, le società classificate al 2, 3, 4 e 5 posto in ciascun girone. Nella ipotesi in cui la fase di play-off dia diritto ad accedere ad una fase nazionale per la promozione ad un Campionato Nazionale (Campionato Eccellenza), qualora una delle 4 società inserite nella griglia dei play-off abbia già acquisito il diritto di partecipare al Campionato Nazionale di riferimento, disputerà i Play-Off, al posto di quest ultima, la società 6 classificata del girone unico del Campionato in oggetto, la quale dovrà occupare l ultimo posto della graduatoria delle 4 partecipanti. b) In caso di parità di punteggio tra 2 o più squadre al termine del campionato, AL SOL FINE DI INDIVIDUARE LE SQUADRE CHE HANNO TITOLO A PARTECIPARE AI PLAY-OFF, si procederà, ALLA COMPILAZIONE DI UNA GRADUATORIA (cd. Classifica avulsa ) fra le squadre interessate, tenendo conto, nell ordine: a. Dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre; b. Della differenza tra le reti segnate e subite nei medesimi incontri; c. Della differenza tra reti segnate e subite nell intero campionato; d. Del maggior numero di reti segnate nell intero campionato; e. Del sorteggio c) Nelle gare del primo turno, le 4 società partecipanti ai Play-Off si incontreranno fra loro in gara unica sul campo delle società che al termine del campionato avranno occupato nei rispettivi gironi la migliore posizione in classifica, secondo i seguenti accoppiamenti: a. Seconda classificata Quinta classificata; b. Terza Classificata Quarta classificata; d) Se il distacco tra le squadre 2 e 5 classificata, è pari o superiore a 7 punti l incontro di Play-Off non verrà disputato e la società 2 classificata passerà al turno successivo; e) Se il distacco tra le squadre 3 e 4 classificata, è pari o superiore a 7 punti l incontro di Play-Off non verrà disputato e la società 3 classificata passerà al turno successivo; f) Nelle gare del primo turno, in caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati i tempi supplementari e in caso di ulteriore parità, accederà al secondo turno, la società meglio classificata al termine del campionato; g) Le società vincitrici dei due accoppiamenti disputeranno la gara di finale dei play-off. Tale gara sarà disputata in casa della società meglio classificata al termine del campionato. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati i tempi supplementari e, in caso di ulteriore parità, verrà considerata vincente la società in migliore posizione in classifica al termine del campionato. h) Ai soli fini della individuazione delle squadre seconde classificate che hanno accesso a successive fasi nazionali dell attività di competenza (SOLO ED ESCLUSIVAMENTE PER IL CAMPIONATO REGIONALE DI ECCELLENZA), se il distacco tra le squadre 2 e 3 classificata, è pari o superiore a 7 punti, gli incontri di Play- Off non verranno disputati e la società 2 classificata accede direttamente alla fase successiva;

6 Comunicato Ufficiale n. 12 pag. 6 di 21 AMMISSIONI AL CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA Premesso che: le Società 1^ classificate di ciascun girone - acquisiscono il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al Campionato Regionale di Seconda Categoria stagione sportiva 2016/2017 Per l eventuale ammissione al campionato di Seconda Categoria, verranno formulate le seguenti graduatorie di merito tenendo presente le seguenti priorità: Società vincenti 2 turno gare dei play-off. Società perdenti 2 turno gare play-off. Società perdenti 1 turno gare play-off. Società non partecipanti al 1 turno gare play-off. (vedi distacco pari o superiore ai 7 punti) Per la formazione della graduatoria si terrà conto nell ordine: della posizione nella classifica del Campionato di competenza 2015/2016, con priorità per le squadre che hanno perso lo spareggio per il 1 posto. In caso di parità si terrà conto: della maggiore anzianità Federale come Società di Settore Dilettantistico. In caso di persistente parità si terrà conto: del miglior punteggio nella Coppa Disciplina al termine del campionato di competenza 2015/2016. SI PRECISA CHE ESAURITE LE PREVISTE GRADUATORIE DI MERITO VALIDE PER L EVENTUALE AMMISSIONE AI CAMPIONATI DI ECCELLENZA - PROMOZIONE - PRIMA SECONDA CATEGORIA - TUTTE - LE SOCIETÀ CHE AVANZERANNO DOMANDA DI COMPLETAMENTO ORGANICO VERRANNO SELEZIONATE MEDIANTE LE SOTTOELENCATE GRADUATORIE DI MERITO: - SOCIETÀ RETROCESSE AL CAMPIONATO INFERIORE N.B. la suddetta graduatoria tra le società retrocesse verrà formulata tenendo conto delle seguenti priorità: posizione di classifica anzianità federale come società di settore dilettantistico - SOCIETÀ NON AVENTI DIRITTO OVVERO NON RIENTRANTI TRA LE PRIMARIE GRADUATORIE DI MERITO N.B. la suddetta graduatoria tra le società non aventi diritto ovvero non rientranti tra le primarie graduatorie di merito retrocesse verrà formulata tenendo conto delle seguenti priorità: posizione di classifica anzianità federale come società di settore dilettantistico PERSISTENDO ULTERIORE PARITÀ DI POSIZIONE NELLE GRADUATORIE SI PROCEDERÀ ALLA DETERMINAZIONE DELLE STESSE CONSIDERANDO IL SEGUENTE ED ULTERIORE PARAMETRO: del miglior punteggio nella Coppa Disciplina al termine del Campionato di competenza 2015/ COMUNICAZIONI SEGRETERIA COMUNICAZIONE ALLE SOCIETÀ

7 Comunicato Ufficiale n. 12 pag. 7 di 21 Al fine di una migliore organizzazione del servizio, si invitano le Società a inviare la posta relativa ai tesseramenti indicando sulla busta le seguenti diciture in base al settore di competenza, come di seguito indicato: FIGC LND C.R. Puglia Via N. Pende, Bari 1. per tesseramento calciatori Ufficio tesseramento 2. per tesseramento dirigenti e allenatori Ufficio affari generali Il referente di questo Comitato per ulteriori informazioni è il geom. Giuseppe GIALLUISI, Tel. 080/ DISPOSIZIONI GENERALI SUL TESSERAMENTO a) Art. 316 del Codice Civile Patria Potestà si riporta il testo dell'art. 316 del Codice Civile, così come modificato con il c.d. Nuovo Diritto di Famiglia, attualmente vigente: Il figlio è soggetto alla potestà dei genitori sino all'età maggiore od all'emancipazione. La potestà è esercitata di comune accordo da entrambi i genitori...". Poichè il consenso circa la scelta dell'ambiente e della Società presso la quale praticare l'attività sportiva ed utilizzare il tempo libero deve essere espresso, come prescrive la norma, da entrambi i genitori di comune accordo, è necessario, ai fini del doveroso rispetto della disposizione di Legge e per evitare l'insorgenza di situazioni contenziose (purtroppo già emerse in qualche Regione) che la richiesta di tesseramento dei calciatori "Giovani" venga sottoscritta, appunto, da entrambi i genitori. Ovviamente, i Comitati accetteranno le richieste di tesseramento sottoscritte da uno solo dei genitori laddove venga allegata una dichiarazione dalla quale risulti che l'altro genitore è emigrato, oppure che v'è regime di separazione dei coniugi ed il genitore con il quale il giovane calciatore non convive risiede in altra località TESSERAMENTO CALCIATORI DILETTANTI Continuano a pervenire in Comitato pratiche di tesseramento dilettanti prive della distinta accompagnatoria. Si ricorda che a norma dell Art.39 comma 2 delle N.O.I.F qualsiasi pratica di tesseramento deve essere perentoriamente accompagnata dalla distinta di presentazione tesseramento. La modalità per ottenere tale accompagnatoria è la seguente: dal menù principale del tesseramento DL scegliere pratiche tesseramento aperte selezionare distinta di presentazione tesseramento comparirà l elenco dei nominativi degli atleti movimentati ai quali si dovrà apporre il segno di spunta unicamente nel riquadro a sinistra dei nominativi da depositare o spedire. Si rappresenta infine che tale mancanza comporta la mancata convalida del tesseramento con conseguente impiego irregolare del giocatore in attività ufficiale da parte della Società. Pertanto la pratica di tesseramento sprovvista della distinta o diversa da quella telematica non verrà convalidata, consentendo alla Società di visualizzare l inadempienza nelle pratiche di tesseramento con errore TESSERAMENTO LND - ANNULLAMENTO PRATICHE

8 Comunicato Ufficiale n. 12 pag. 8 di 21 Si ricorda alle Società che qualora volessero annullare una pratica di tesseramento LND resa definitiva e non ancora trasmessa al Comitato Regionale, devono farne richiesta scritta all Ufficio Tesseramento Regionale ricordandosi di indicare obbligatoriamente i dati anagrafici dell atleta ed il numero della pratica di tesseramento (es. DL ). Le richieste sprovviste di tali informazioni non verranno evase TESSERAMENTO LND - VALIDITÀ DELLE PRATICHE Dalla stagione sportiva 2013/2014 la procedura informatica prevede che qualsiasi pratica di tesseramento abbia una validità temporale: - la pratica LND può essere depositata, per la convalida, entro 60 giorni dalla data di creazione; trascorso tale termine la pratica viene cancellata definitivamente dall archivio della Società. Si invitano le stesse ad osservare attentamente tali scadenze TESSERAMENTO ON-LINE IMPIEGO DEGLI ATLETI Riceviamo continue richieste, da parte delle Società, per l impiego in attività ufficiale degli atleti con cittadinanza Italiana. La normativa in materia non è cambiata; l art.39 delle NOIF riporta che la data di deposito o di spedizione del plico postale contenente le richieste di tesseramento e trasferimento, stabilisce a tutti gli effetti la decorrenza del tesseramento. Ne consegue che l utilizzo del giocatore è ammesso dal giorno successivo a quello del deposito o spedizione del tesseramento. Si precisa infine che questa norma non ha valore nel caso il tesseramento o il trasferimento si riferisca ad un atleta straniero (comunitario e/o extracomunitario); in questo caso il tesseramento decorre dalla data di autorizzazione da parte del competente Ufficio. DELEGAZIONE DI LECCE CORSO INFORMATIVO DI RESPONSABILE TECNICO ATTIVITA' DI BASE Si comunica che il terzo, quarto e quinto incontro si effettueranno presso Direzione Didattica IV Circolo Sala Teatro Via Cantobelli GIOVEDI 12 novembre ORE 16,00 Centro Sportivo Oratorio Don Pasquale Via M.Buonarroti Lecce LUNEDI 16 NOVEMBRE 2015 ORE 17,30 Centro Sportivo Oratorio Don Pasquale Via M.Buonarroti Lecce LUNEDI 23 NOVEMBRE 2015 ORE 17,30 - Tutte le scuole Calcio che richiedono la conferma di Scuola Calcio o Calcio Elite o i C.C.di Base che richiedono la qualifica di Scuola Calcio, per la stagione calcistica 2015/2016, dovranno obbligatoriamente partecipare all'incontro dimostrativo sulle attività da svolgere durante la manifestazione del "Sei bravo a..".

9 Comunicato Ufficiale n. 12 pag. 9 di 21 - L'incontro è previsto per il 23 novembre alle ore 17:30 presso l'impianto sportivo "Oratorio don Pasquale di Lecce RIUNIONE CHIARIFICATRICE AL C.U. N 1 - Il responsabile delle attività di base, Prof. Antonio Zaminga, ha incontrato le seguenti società, al fine di chiarire i C.U e la relativa documentazione da presentare: A.S.D- Salento Football, Gioventu' Trepuzzi, Azzurra Trepuzzi, S. Giovanni Bosco, Gioventu' Campi. IL RESPONSABILE ALL ATTIVITA DI BASE E REPERIBILE AL SEGUENTE INDIRIZZO TEL antoniozaminga@libero.it RICEVE IL GIOVEDI NON FESTIVO DALLE ORE 16,30 ALLE ORE 19,30 ISCRIZIONE AI TORNEI PROVINCIALI FAIR PLAY PER LE CATEGORIE ESORDIENTI PULCINI e PICCOLI AMICI STAGIONE SPORTIVA Si comunica che al termine dei controlli amministrativi su alcune società, si procederà alla formazione dei gironi dei Tornei Pulcini ed Esordienti e saranno stilati i relativi calendari. Alle Società non in regola con i tesseramenti dei calciatori,verrà inibita la partecipazione alla gara programmata. Si rammenta che la non partecipazione ad una gara, comporterà la sanzione per rinuncia come prevede il C.U. N 1 del SGS.. ALLEGATO AL PRESENTE COMUNICATO Modalità di gioco Categoria Piccoli Amici 8che dovranno disputare le gare a raggruppamenti) - Pulcini Esordienti a 9 Fase Autunnale CAMPIONATI PROVINCIALI ALLIEVI e GIOVANISSIMI STAGIONE SPORTIVA

10 Comunicato Ufficiale n. 12 pag. 10 di 21 MODALITÀ E NORME GENERALI PER LO SVOLGIMENTO DEI CAMPIONATI PROVINCIALI ALLIEVI E GIOVANISSIMI. TESSERAMENTO DEI DIRIGENTI II tesseramento dei dirigenti e dei collaboratori nella gestione sportiva avviene all atto dell iscrizione al Campionato della società di appartenenza A tal fine le società sono tenute a comunicare i nominativi dei dirigenti e dei collaboratori, precisandone le qualifiche e gli incarichi. Ogni variazione deve essere comunicata entro venti giorni dal suo verificarsi e, agli effetti federali, ha efficacia a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione. I dirigenti per poter scendere in campo devono essere muniti di tessera valida per la stagione in corso. ASSISTENZA MEDICA E' opportuno che le Società ospitanti che partecipano ai Campionati Provinciali facciano presenziare per ciascuna gara un loro medico, munito di un documento che attesti la sua idoneità personale e l'attività professionale esercitata, che possa contemporaneamente essere a disposizione sia della squadra ospitante, sia della squadra ospitata. Rimane comunque, l'obbligo delle visite mediche per attività agonistiche effettuate presso i Centri di Medicina dello Sport. SERVIZIO D'ORDINE PUBBLICO E' fatto obbligo alle Società ospitanti di provvedere alla tempestiva richiesta del servizio d'ordine pubblico. La copia della documentazione relativa alla richiesta della forza pubblica, inoltrata alla competente Autorità, dovrà essere consegnata prima della gara all'arbitro che provvederà ad allegarla al referto. La stessa Società, in assenza di Forza Pubblica, dovrà mettere a disposizione del Direttore di gara due dirigenti, i cui nominativi dovranno risultare nell elenco dei Componenti il Consiglio Direttivo della Società medesima. Questi ultimi dovranno essere indicati sul modulo distinta dei calciatori quali addetti all'ordine pubblico sostitutivo. Eventuali inadempienze saranno perseguite disciplinarmente in applicazione delle disposizioni vigenti. REGOLARITÀ CAMPI DI GIUOCO La Società ospitante è responsabile della perfetta efficienza del campo di giuoco dichiarato per il regolare svolgimento delle gare interne. Tale principio si applica anche alle gare disputate in orario serale.

11 Comunicato Ufficiale n. 12 pag. 11 di 21 TENUTE DI GIUOCO DEI CALCIATORI (ART. 72 N.O.I.F.) 1. I calciatori sin dall inizio della gara debbono indossare maglie recanti sul dorso la seguente numerazione progressiva: n. 1 il portiere; dal n. 2 al n. 11 i calciatori degli altri ruoli; dal n. 12 in poi i calciatori di riserva. 2. Il Capitano deve portare, quale segno distintivo, un bracciale di colore diverso da quello della maglia. 3. Alla squadra ospitante compete cambiare maglia nei casi in cui i colori siano confondibili. 4. Non è consentito apporre sugli indumenti di giuoco distintivi o scritte di natura politica o confessionale. E' consentito, invece, apporre sugli stessi non più di due marchi pubblicitari, della natura e delle dimensioni fissate dal Consiglio Federale e con la preventiva autorizzazione dei competenti organi delle Leghe e del Settore per l Attività Giovanile e Scolastica. 4.BIS L indumento eventualmente indossato sotto la maglia di giuoco potrà recare esclusivamente il marchio dello sponsor tecnico di dimensioni non superiori alle misure regolamentari. La mancata osservanza di questa disposizione, risultante dal referto degli ufficiali di gara, comporterà l applicazione dell ammenda. Per le sole gare della Lega Nazionale Professionisti (Campionati di Serie A, Serie B, Coppa Italia, Supercoppa di Lega) i calciatori devono indossare per tutta la durata di una stagione sportiva una maglia recante sempre lo stesso numero. Inoltre, ogni maglia deve essere personalizzata sul dorso col cognome del calciatore che la indossa. La Lega Nazionale Professionisti detta le relative disposizioni applicative." Qualora le squadre avessero maglie di colore confondibile, spetta alla squadra ospitante cambiare la propria maglia. La squadra ospite conserverà i propri colori. I portieri dovranno indossare maglie di colori diversi dagli altri calciatori in campo. RICHIESTE ANTICIPAZIONE E POSTICIPAZIONE DELLE GARE Eventuali richieste di anticipazione, posticipazione della data di effettuazione o dell'ora di inizio della gara, dovranno essere inoltrate dalla Società ospitante, direttamente interessata, la quale dovrà allegare il consenso scritto della società ospitata. Tali richieste dovranno pervenire alla Delegazione Provinciale, corredate di quanto richiesto, entro cinque giorni precedenti la gara. Non saranno tenute in considerazione le richieste giunte intempestivamente e quelle relative alle ultime quattro giornate di campionato. DICHIARAZIONE DI RINUNCIA La eventuale dichiarazione di rinuncia alla disputa di una gara, deve pervenire a questa Delegazione provinciale entro il Lunedì precedente la gara alla quale s'intende rinunciare. Tale dichiarazione deve essere estesa, per conoscenza, alla Società interessata alla gara. DISCIPLINA SPORTIVA La funzione disciplinare è esercitata, in prima istanza dal Giudice Sportivo Territoriale di questa Delegazione Provinciale con recapito presso la Delegazione Provinciale FIGC - Via E.M. Buccarelli LECCE ed in seconda istanza, dalla Commissione Disciplinare Territoriale

12 Comunicato Ufficiale n. 12 pag. 12 di 21 con recapito presso il Comitato Regionale Puglia F.I.G.C. - L.N.D. Via N. Pende BARI. FORMALIZZAZIONE PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI A CARICO DEI CALCIATORI Così come disposto nella passata stagione sportiva, si informano le Società partecipanti ai Campionati Provinciali Allievi e Giovanissimi che questa Delegazione, in presenza di squalifiche per più ammonizioni (art. 19 comma 9 C.G.S.) non provvederà a formalizzare il provvedimento disciplinare a mezzo telegramma. Il provvedimento disciplinare in argomento avrà efficacia, a seguito dell informatizzazione del sistema di registrazione delle sanzioni, automaticamente dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul relativo Comunicato Ufficiale. INVIO TELEGRAMMI PREANNUNCI RECLAMI Per l'inoltro dei reclami, il telegramma di preannuncio dovrà essere inviato al Giudice Sportivo Territoriale di questa Delegazione Provinciale con recapito presso la Delegazione Provinciale FIGC - Via E.M. Buccarelli LECCE e, in seconda istanza, alla Commissione Disciplinare Territoriale con recapito presso il Comitato Regionale Puglia F.I.G.C. - L.N.D. Via N. Pende BARI. SALUTO Si invitano i Dirigenti ed i Tecnici delle società a fare in modo che, sia all inizio che alla fine di ogni gara, i partecipanti, incluso il Direttore di gara, salutino il pubblico e si salutino fra loro, stringendosi la mano. Si rammenta che in caso di mancato adempimento saranno irrogate sanzioni pecuniarie ad entrambe le società inadempienti IDENTIFICAZIONE DEI CALCIATORI L arbitro, prima di ammettere nel recinto di gioco i calciatori, deve controllare che i dati dei documenti di identificazione corrispondano a quelli trascritti nell elenco di gara. Deve altresì provvedere ad identificarli in uno dei seguenti modi: attraverso la propria personale conoscenza; mediante un documento di riconoscimento ufficiale rilasciato dalle Autorità competenti; mediante una fotografia autenticata dal Comune di residenza o da altra Autorità all uopo legittimata o da un Notaio; mediante apposite tessere rilasciate dalle Leghe, dal Settore per l Attività Giovanile e Scolastica e da questa Delegazione. ASSISTENTI DELL ARBITRO E CALCIATORI IMPIEGATI COME ASSISTENTI DELL ARBITRO Nelle gare in cui non è prevista la designazione di assistenti dell arbitro, le Società devono mettere a disposizione dell arbitro, un dirigente oppure, un calciatore tesserato incaricato di svolgere funzioni di assistente all arbitro.

13 Comunicato Ufficiale n. 12 pag. 13 di 21 Tale calciatore dovrà essere inserito nella distinta che viene presentata all arbitro prima dell inizio della gara, in cui vanno indicati, inoltre, i calciatori di riserva (non più di sei nel caso in cui il calciatore utilizzato come assistente dell arbitro da considerare anch esso riserva). Soltanto i calciatori inseriti nella distinta di gara, indipendentemente dalla funzione ricoperta, (calciatore di riserva o assistente dell arbitro), possono sostituire i calciatori impiegati all inizio della gara, fermo restando il limite delle sette sostituzioni. Un calciatore inizialmente schierato in campo può, nel prosieguo della gara, essere impiegato come assistente dell arbitro purché non sia stato espulso. Ferma restando l assoluta impossibilità, da parte dell arbitro, di far disputare la gara qualora la Società o le Società a tanto non provvedano (nel qual caso viene inflitta la sanzione della perdita della gara con il risultato di 0-3), l eventuale affidamento di compiti di assistente dell arbitro a soggetti squalificati, inibiti o, comunque non aventi titolo, comporta la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3 ovvero il riconoscimento del risultato conseguito sul campo dalla squadra avversaria se migliore agli effetti della differenza reti. SOSTITUZIONE DEI CALCIATORI Le Società, nel corso delle gare ufficiali del Settore Giovanile e Scolastico, hanno la facoltà di sostituire sette calciatori indipendentemente dal ruolo ricoperto. Ferme restando le disposizioni di cui alle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., si stabiliscono le seguenti modalità per la sostituzione: nella distinta che viene presentata all arbitro prima dell inizio della gara possono essere indicati non più di 7 calciatori di riserva compreso il calciatore tesserato incaricato di svolgere funzioni di assistente dell arbitro, nel caso in cui è previsto il suo utilizzo durante la gara. Soltanto i calciatori inseriti nella distinta di gara, indipendentemente dalla funzione ricoperta (calciatore di riserva o assistente dell arbitro), possono sostituire i calciatori impiegati all inizio della gara nel rispetto delle modalità illustrate nel paragrafo specifico, fermo restando il limite delle sette sostituzioni. L inosservanza di tale disposizione comporta l applicazione della sanzione della perdita della gara con il risultato di 0-3 o con il risultato eventualmente conseguito sul campo dalla squadra avversaria, se migliore agli effetti della differenza reti. FORMAZIONE DELLE CLASSIFICHE - ART. 51 DELLE N.O.I.F. 1. I Campionati sono disputati con gare di andata e ritorno. 2. La classifica è stabilita per punteggio, con attribuzione di tre punti per la gara vinta, di un punto per la gara pareggiata. Per la gara perduta non vengono attribuiti punti. 3. Al termine di ogni Campionato, in caso di parità di punteggio tra due squadre, il titolo sportivo in competizione è assegnato mediante spareggio da effettuarsi sulla base di una unica gara in campo neutro, con eventuali tempi supplementari e calci di rigore con le modalità stabilite dalla regola 7 delle Regole del Giuoco e Decisioni Ufficiali. 4. Nelle competizioni della Lega Nazionale Professionisti, salvo deroghe disposte dalla Lega stessa per specifiche esigenze di calendario, lo spareggio deve essere disputato, previo sorteggio della squadra ospitante per prima, con gare di andata e ritorno sui rispettivi campi. In tale caso, si applicano le seguenti regole: si aggiudica lo spareggio la squadra che ha realizzato, nelle due partite, il maggior numero di reti o, a parità di reti, il maggior

14 Comunicato Ufficiale n. 12 pag. 14 di 21 numero di reti in trasferta. In caso di parità anche nelle reti in trasferta, si disputano due tempi supplementari di 15 minuti ciascuno, nel corso dei quali le reti segnate in trasferta hanno valore doppio. Se nessuna rete viene segnata nel corso dei tempi supplementari, si eseguono i calci di rigore con le modalità stabilite dalla suddetta regola In caso di parità di punteggio fra tre o più squadre al termine di ogni Campionato si procede preliminarmente alla compilazione di una graduatoria (c.d. classifica avulsa ) fra le squadre interessate tenendo conto nell'ordine: Qualora vi sia in competizione un unico titolo sportivo, esso è disputato mediante gara di spareggio tra le due squadre meglio classificate, se si tratta di titolo vincente di campionato di girone, ovvero di titolo di promozione o di qualificazione; o mediante gara di spareggio tra le squadre peggio classificate se si tratta di retrocessione. Qualora vi siano in competizione più titoli sportivi, essi sono assegnati direttamente in base alla graduatoria risultante dalla classifica avulsa, salvo l'ultimo titolo disponibile, che è disputato, mediante gara di spareggio, fra le due squadre che seguono immediatamente nella stessa classifica avulsa. Nel caso in cui due o più squadre interessate permangano in parità anche nella classifica avulsa, e ai soli fini della compilazione della relativa graduatoria, si tiene conto, nell'ordine: della differenza tra reti segnate e subite negli incontri diretti fra le squadre interessate; della differenza fra reti segnate e subite nell'intero Campionato; del maggior numero di reti segnate nell'intero Campionato; del sorteggio. PERSONE AMMESSE NEL RECINTO DI GIUOCO ART. 66 DELLE N.O.I.F... O M I S S I S.. Per le gare organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti in ambito regionale e dal Settore per l'attività Giovanile e Scolastica sono ammessi nel recinto di giuoco, per ciascuna delle squadre interessate, purché muniti di tessera valida per la stagione in corso: a) un dirigente accompagnatore ufficiale; b) un medico sociale; c) un allenatore ed un operatore sanitario ausiliario designato dal medico sociale, ovvero, in mancanza, uno o due dirigenti d) i calciatori di riserva. Tutte le persone ammesse nel recinto di giuoco debbono essere identificate dall'arbitro mediante documento di riconoscimento personale. Il dirigente indicato come accompagnatore ufficiale rappresenta, ad ogni effetto, la propria società. Le persone ammesse nel recinto di giuoco debbono prendere posto sulla panchina assegnata a ciascuna squadra e hanno l'obbligo di mantenere costantemente un corretto comportamento. L'arbitro esercita nei loro confronti i poteri disciplinari a lui conferiti. ASSENZA DELL'ARBITRO DESIGNATO - ART. 67 DELLE N.O.I.F. 1. Se all'ora ufficialmente fissata per l'inizio di una gara, l'arbitro designato non è presente in campo, le due squadre debbono attenderlo per un periodo limite pari alla durata di un tempo previsto per la gara che deve essere disputata ovvero per un tempo minore disposto

15 Comunicato Ufficiale n. 12 pag. 15 di 21 da questa Delegazione (Il tempo di attesa per la Categoria ALLIEVI è stata ridotta a 30 ). Nel caso che l'assenza perduri oltre tale termine, le due società interessate debbono affidare la direzione della gara ad altro arbitro effettivo la cui ricerca deve essere attivata a partire dall'ora fissata per l'inizio della gara, secondo i seguenti inderogabili criteri: - un arbitro a disposizione della C.A.N. può essere sostituito da un arbitro che sia quantomeno a disposizione della C.A.N.C., - un arbitro a disposizione della C.A.N.C. può essere sostituito da un arbitro che sia quantomeno a disposizione della C.A.N.D., - un arbitro a disposizione della C.A.N.D. può essere sostituito da un arbitro che sia quantomeno a disposizione di un C.R.A.; 2. un arbitro a disposizione di un C.R.A. può essere sostituito da altro arbitro effettivo. 3. L'obbligo di ricercare un arbitro cui affidare la direzione della gara incombe tanto sulla società ospitante quanto su quella ospitata. 4. Qualora non sia reperito un altro arbitro con i requisiti di cui al comma 1 la gara non viene disputata. Qualora siano reperiti più arbitri tra i quali uno a disposizione dello stesso organo tecnico dell'arbitro designato compete a questo dirigere la gara. Ove invece siano reperiti più arbitri a disposizione di diverso organo tecnico la direzione della gara è affidata all'arbitro a disposizione dell'organo superiore tecnico. Nel caso in cui siano reperiti più arbitri a disposizione dello stesso organo tecnico e non si raggiunga tra le società un accordo, la scelta è effettuata per sorteggio. 5. La sostituzione deve essere formalizzata in un documento redatto dall'arbitro supplente e sottoscritto dal medesimo e dai capitani e contenente eventualmente la motivazione del rifiuto di taluno a sottoscriverlo. Il documento, unicamente al rapporto, deve essere inoltrato dall'arbitro supplente alla Lega, al Settore per l'attività Giovanile e Scolastica o al Comitato organizzatore della gara. 6. La società che rifiuti di accettare la direzione di un arbitro scelto con le modalità di cui ai precedenti commi del presente articolo è considerata ad ogni effetto rinunciataria a disputare la gara. 7. Spetta comunque all'arbitro designato, giunto in ritardo sul campo e disponibile per dirigere la gara che non ha ancora avuto inizio, la direzione della stessa. Restano validi gli adempimenti relativi al controllo ed alla identificazione dei calciatori, dei tecnici e degli accompagnatori eseguiti dall'arbitro supplente. AMMENDE A CARICO DI SOCIETÀ PER INFRAZIONI DISCIPLINARI Gli Organi Disciplinari infliggono alle Società, per infrazioni disciplinari, le sanzioni pecuniarie commisurando le stesse alla gravità dei singoli casi. A) RINUNCE A GARE Per la corrente stagione sportiva a carico delle Società che rinunciano a gare vengono applicate le sotto indicate ammende ed eventuali indennizzi: AMMENDE (IN EURO): Campionati Nazionali Campionati Regionali Campionati Provinciali Tornei Esordienti e Pulcini 1^ Rinuncia 516,00 103,00 25,00 10,00

16 Comunicato Ufficiale n. 12 pag. 16 di 21 2^ Rinuncia 1.032,00 180,00 51,00 25,00 3^ Rinuncia 1.549,00 361,00 77,00 46,00 4^ Rinuncia 2.852,00 516,00 103,00 61,00 N.B. A norma dell art. 53, comma 5 delle N.O.I.F. le società che rinunciano per la quarta volta a disputare gare sono escluse dal Campionato o dalla manifestazione ufficiale. A norma dell art. 53 comma 8 delle N.O.I.F., alle Società che si ritirino o siano escluse dal Campionato o da altre Manifestazioni Ufficiali sono irrogate sanzioni pecuniarie in misura decuplicata rispetto a quelle previste per la prima rinuncia. CONCOMITANZA DI GARE SULLO STESSO CAMPO In caso di concomitanza di più gare sullo stesso campo di giuoco valgono i seguenti criteri di priorità nello svolgimento delle stesse: Campionato Nazionale Dilettanti ; Campionato Nazionale Calcio Femminile Serie "A"; Campionato Nazionale Calcio Femminile Serie "A/2 "; Campionato Nazionale Calcio Femminile Serie "B"; Campionato di Eccellenza; Campionato Nazionale " Juniores "; Campionato Nazionale Allievi"; Campionato Regionale " Juniores "; Campionato Regionale Calcio Femminile Serie "C"; Torneo Primavera Under 20 Femminile; Campionato Regionale "Allievi"; Campionato Regionale "Giovanissimi "; Campionato di 3^ Categoria ; Campionato di "3^ Categoria - Under 21"; Campionato di " 3^ categoria - Under 18"; Campionato Provinciale "Juniores"; Campionato Provinciale Calcio Femminile Serie "D"; Campionato Provinciale e Locale Settore Giovanile ; Attività Amatori. RICHIESTA MINUTO DI RACCOGLIMENTO PER LUTTO Si ribadisce, che solo la FIGC di Roma, per il tramite della Lega Nazionale Dilettanti e del Comitato Regionale Puglia, è autorizzata a concedere l'autorizzazione per l'esecuzione del minuto di raccoglimento. Pertanto, si invitano i Dirigenti delle Società Dilettantistiche Pugliesi ad evitare di telefonare ai Rappresentanti del Comitato Regionale Arbitri, nelle giornate di sabato e domenica, per essere autorizzati ad effettuare un minuto di raccoglimento, per commemorare un defunto, in quanto gli stessi non sono autorizzati in materia.

17 Comunicato Ufficiale n. 12 pag. 17 di 21 Si confida nello spirito di collaborazione da parte di tutte le Società interessate. DECORRENZA VALIDITÀ COMUNICATI UFFICIALI Si trascrive, qui di seguito, l art. 13 delle N.O.I.F. e il punto 2 dell art. 22 del Codice di Giustizia Sportiva: Art. 13 N.O.I.F. Pubblicazione delle decisioni 1. Le decisioni adottate dagli organi e dagli enti operanti nell'ambito federale sono pubblicate mediante comunicati ufficiali, firmati dal Presidente e dal Segretario. La pubblicazione dei comunicati ufficiali avviene mediante pubblicazione sul sito internet (box Comunicati e tasto Archivio Comunicati) ed affissione all albo di questa Delegazione.. Le decisioni si presumono conosciute dal giorno della pubblicazione dei relativi comunicati ufficiali. Salvo le decisioni per le quali sono espressamente previste particolari modalità di notifica, la data di pubblicazione costituisce ad ogni effetto termine di decorrenza. Art. 22 Codice di Giustizia Sportiva Esecuzione delle sanzioni 2. Omissis Le sanzioni che comportano squalifiche dei tesserati devono essere scontate a partire dal giorno immediatamente successivo a quello di pubblicazione del comunicato ufficiale, salvo quanto previsto dal comma 11 del presente articolo e dall'art. 45, comma 2, del presente Codice. omissis ART. 29 PUNTO 7 GIUDICI SPORTIVI NAZIONALI E TERRITORIALI E ART. 46 PUNTO 1 e 3 NORME PROCEDURALI Si trascrive, qui di seguito, l art. 29 punto 7 Giudici Sportivi Nazionali e Territoriali e art. 46 punto 1 e 3 norme procedurali: Art. 29 Codice di Giustizia Sportiva comma 7 Giudici Sportivi Nazionali e Territoriali I Giudici sportivi giudicano in prima istanza sulla posizione irregolare dei calciatori e/o degli assistenti di parte impiegati in gare, ai sensi dell art. 17, comma 5.

18 Comunicato Ufficiale n. 12 pag. 18 di 21 Art. 46 Codice di Giustizia Sportiva Norme procedurali I ricorsi avverso la regolarità dello svolgimento delle gare previsti dall art. 29, commi 2 e 3, devono essere pronunciati con le modalità di cui all art. 38, al Giudice Sportivo entro le ore 24,00 del giorno feriale successivo a quello della gara alla quale si riferiscono. La motivazione del reclamo e la relativa tassa devono essere trasmessi entro il settimo giorno successivo allo svolgimento della gara stessa. Copia del ricorso deve essere inviata alla società controparte, con lettera raccomandata o mezzo equipollente, ai sensi dell art. 38, comma 7. L attestazione dell invio alla controparte deve essere allegata alla documentazione originale del reclamo, da rimettersi al Giudice Sportivo. I reclami avverso la posizione di tesserati che abbiano preso parte ad una gara, anche con l utilizzo quali assistenti di parte, sono proposti al Giudice Sportivo nel termine di sette giorni dallo svolgimento della gara stessa. Nelle gare di play-off e play-out il reclamo con la tassa e le relative motivazioni deve essere effettuato entro le ore 24,00 del giorno feriale successivo alla gara. CLASSIFICA DISCIPLINA Vedere Tabella pubblicata sul C.U. 1 del S.G.S. Roma. SOCIETA ISCRITTE AL CAMPIONATO PROVINCIALE ALLIEVI DOMANDE PERVENUTE N 18 Si riporta, di seguito, l elenco delle Società iscritte al Campionato Provinciale ALLIEVI per la stagione sportiva : MATRICOLA SIGLA DENOMINAZIONE SOCIETÀ POL.D. CALCIO SOLETO A.S.D. CALIMERA FUORI CLASSIFICA A.S.D. CITY LECCE P.G.S. DON BOSCO A.S.D. CORIGLIANO D OTRANTO A.S.D. FULCIGNANO GALATONE A.S.D. FUTURA MONTERONI U.S. GALATONE A.S.D A.S.D. NOVOLI FUORI CLASSIFICA A.S.D. ORATORIO DON PASQUALE FUORI CLASSIFICA A.S.D. RUFFANO (COPERTINO) A.C.D. SALENTO FOOTBALL A.S.D. SALENTUM LECCE A.S.D. SALESIANI LECCE U.S.D. SALICE

19 Comunicato Ufficiale n. 12 pag. 19 di A.S.D. SOCCER GREEN SURBO A.S.D. SPORTING CLUB LECCE FUORI CLASSIFICA A.S.D. SPORTINSIEME SOGLIANO A.S.D. VEGLIE FORMAZIONI GIRONI GIRONE A GIRONE B 1 A.S.D. CALIMERA (Fuori Classifica) 1 A.S.D. CITY LECCE POL.D. CALCIO SOLETO 2 A.S.D. FUTURA MONTERONI 3 P.G.S. DON BOSCO A.S.D. CORIGL 3 A.S.D. ORATORIO D. PASQUAL(F:C.) 4 U.S. GALATONE ASD 4 A.S.D. SALENTUM LECCE 5 A.S.D. FULCIGNANO GALATONE 5 A.S.D. SALESIANI LECCE 6 A.S.D. NOVOLI (Fuori Classifica) 6 U.S.D. SALICE 7 A.S.D. RUFFANO (COPERTINO) 7 A.S.D. SOCCER GREEN SURBO 8 A.C.D. SALENTO FOOTBALL 8 A.S.D. SPORTING CLUB LECCE(F:C.) 9 A.S.D. SPORTINSIEME SOGLIANO 9 A.S.D. VEGLIE NON E AMMESSO RECLAMO AVVERSO LA FORMAZIONE DEI GIRONI CALENDARI GARE I Calendari gare del Campionato Provinciale ALLIEVI, stagione sportiva 2015/2016, saranno resi noti GIOVEDI 12 NOVEMBRE 2015 con c.u. n 13. Detti Calendari, dopo la suddetta data, verranno pubblicati e potranno anche essere scaricati sulla home page del sito web: alla voce Calendari NON E AMMESSO RECLAMO AVVERSO LA COMPILAZIONE DEI CALENDARI GARE. INIZIO CAMPIONATO Il Campionato Provinciale ALLIEVI, stagione sportiva 2015/2016, avrà inizio Domenica 22 NOVEMBRE 2015 con le gare in calendario nella prima giornata di andata. LIMITI DI ETA Possono prendere parte all attività Allievi i calciatori che abbiano compiuto anagraficamente il quattordicesimo anno di età e che, anteriormente al 1 gennaio dell anno in cui ha inizio la stagione sportiva, non abbiano compiuto il sedicesimo (anni 1999 e 2000) NORME PER LO SVOLGIMENTO DEL TORNEO DURATA DELLE GARE Due tempi della durata di 40 cadauno.

20 Comunicato Ufficiale n. 12 pag. 20 di 21 TEMPO D ATTESA Viene fissato in 30. PARTECIPAZIONE DELLE SOCIETA ASD CALIMERA A.S.D. NOVOLI A.S.D. ORATORIO DON PASQUALE SPORTING CLUB LECCE Le suddette Società prendono parte all'attività senza diritto di classifica; pertanto, le gare disputate dalle stesse ed i relativi risultati acquisiti non avranno alcun valore ai fini della classifica finale, sia per le Società medesime che per tutte le altre incluse nello stesso girone, ferma restando, in ogni caso, la piena efficacia dei provvedimenti disciplinari, in deroga a quanto disposto dall'art.17 comma 4) del C.G.S. SOCIETA ISCRITTE AL CAMPIONATO PROVINCIALE GIOVANISSIMI DOMANDE PERVENUTE N 29 ISCRIZIONI Si riporta, di seguito, l elenco definitivo delle Società iscritte al Campionato Provinciale Giovanissimi per la stagione sportiva : MATRICOLA SIGLA DENOMINAZIONE SOCIETÀ A.S.D. ATLETICO COPERTINO A.S.D. BIRBANTELLI A.S.D. CALIMERA FUORI CLASSIFICA A.S.D. CAMPI SALENTINA A.S.D. CASTROMEDIANO P.G.S. DON BOSCO A.S.D A.S.D. EUROPA SPORT A.S.D FABRIZIO MICCOLI FUORI CLASSIFICA A.S.D. FABRIZIO MICCOLI SQ. B FUORI CLASSIFICA A.S.D. FULCIGNANO A.S.D. FUTURA MONTERONI A.S.D. FUTURA MONTERONI SQ.B FUORI CLASSIFICA U.S. GALATONE A.S.D A.S.D. GIOVENTU TREPUZZI U.S. LECCE SPA FUORI CLASSIFICA PGS LUPIAE LECCE A.S.D A.S.D. NOVOLI FUORI CLASSIFICA A.S.D. ORATORIO DON PASQUALE FUORI CLASSIFICA A.S.D. PRO ITALIA GALATINA A.S.D. PRO ITALIA GALATINA SQ.B FUORI CLASSIFICA U.S.D. ROSSOVERDE COPERTINO U.S.D. SALICE FUORI CLASSIFICA A.C.D. SALENTO FOOTBALL FUORI CLASSIFICA

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