REGOLAMENTO GENERALE DELL UNIVERSITÀ CAMPUS BIO-MEDICO DI ROMA TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI. Art. 1 Finalità. Art. 2 Attività istituzionali

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "REGOLAMENTO GENERALE DELL UNIVERSITÀ CAMPUS BIO-MEDICO DI ROMA TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI. Art. 1 Finalità. Art. 2 Attività istituzionali"

Transcript

1 REGOLAMENTO GENERALE DELL UNIVERSITÀ CAMPUS BIO-MEDICO DI ROMA TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 Finalità Il presente Regolamento Generale d Ateneo (di seguito Regolamento) disciplina le modalità di applicazione delle norme legislative e statutarie e le modalità di funzionamento degli organi e delle strutture dell Università Campus Bio-Medico di Roma (di seguito Università CBM). Art. 2 Attività istituzionali 1. Ai sensi dell art. 1 dello Statuto, l Università CBM promuove strutture tra di loro integrate di insegnamento universitario, di ricerca scientifica e di assistenza medico sanitaria, che siano rispondenti alla dignità della persona umana, al suo diritto alla vita e alla salute. 2. L Università CBM non persegue fini di lucro. TITOLO II GOVERNO DELL UNIVERSITÀ Capo I Organi istituzionali Art. 3 Organi istituzionali 1. Ai sensi dell art. 6 dello Statuto gli organi dell Università CBM sono: il Consiglio di Amministrazione; il Comitato Esecutivo; il Presidente; il Rettore; il Senato Accademico; il Nucleo di Valutazione; il Collegio dei Revisori dei Conti. Art. 4 Consiglio di Amministrazione 1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da: a) il Rettore; b) un rappresentante del Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca; c) cinque rappresentanti dell Associazione Campus Bio-Medico;

2 d) cinque rappresentanti della CBM S.p.A.; e) il Direttore Generale dell Università CBM; f) il Direttore Generale del Policlinico Universitario Campus Bio-Medico. 2. Tra i membri di cui alle lettere c) e d), il Consiglio di Amministrazione, su proposta degli Enti promotori, elegge il Presidente dell Università CBM, ai sensi dell art. 8, comma 2, lettera a) dello Statuto dell Università CBM. 3. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili. 4. In caso di cessazione anticipata di un componente, il subentrante resta in carica per il periodo mancante al completamento del mandato precedente. 5. Il Consiglio di Amministrazione decade in caso di dimissioni della maggioranza dei suoi membri. 6. Il Consiglio di Amministrazione s intende regolarmente costituito quando il numero dei presenti non sia inferiore alla metà dei membri in carica; per la validità delle deliberazioni occorre il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti: in caso di parità prevale il voto del Presidente. 7. Le riunioni si possono svolgere anche in modalità telematica a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire oralmente e in tempo reale durante la trattazione degli argomenti, nonché di ricevere, trasmettere o visionare documenti; il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo dove è stato convocato. 8. La funzione di Segretario con compito di redigere il verbale spetta al Direttore Generale dell Università CBM, se presente nel luogo ove si svolge la riunione, altrimenti al componente designato dal Consiglio. 9. Al Consiglio di Amministrazione competono i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il governo dell Università CBM, al fine di assicurare il perseguimento degli obiettivi istituzionali, in particolare il Consiglio di Amministrazione è competente in ordine alle questioni di cui all art. 8 dello Statuto. Art. 5 Documentazione della seduta e accesso alle informazioni del Consiglio di Amministrazione 1. Il Presidente, attraverso gli Uffici dell Università, rende disponibile ai componenti del Consiglio di Amministrazione la documentazione utile ad acquisire gli opportuni elementi di giudizio sugli argomenti in discussione con un anticipo congruo rispetto alla data e alla consistenza del materiale predisposto per la seduta. 2. I membri del Consiglio di Amministrazione hanno diritto di accedere alle informazioni in possesso degli uffici e delle strutture dell Università, purché attinenti al loro mandato e con l esclusivo fine di utilizzarle nell esercizio delle loro funzioni e nel rispetto della normativa vigente. Art. 6 Comitato Esecutivo 1. Il Consiglio di Amministrazione nomina nel suo seno un Comitato Esecutivo formato al massimo da sette membri, composto dal Presidente, dal Vice-Presidente se nominato, dal Rettore, dal Direttore Generale dell Università CBM, dal Direttore Generale del Policlinico Universitario Campus Bio-Medico e da altri Consiglieri, scelti tra quelli di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell art. 7 dello Statuto. Pag. 2 di 26

3 2. Al Comitato Esecutivo competono l adozione di tutti i provvedimenti urgenti e le attribuzioni appositamente demandate dal Consiglio di Amministrazione. Art. 7 Presidente 1. Il Presidente dell Università CBM: a) ha la legale rappresentanza dell Università CBM verso i terzi ed in giudizio; b) rappresenta l Università CBM nei rapporti istituzionali; c) vigila sul buon andamento e sul clima dell Università, nonché sul funzionamento dei suoi Organi; d) convoca e presiede le sedute del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo; e) verifica l attuazione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, fatte salve le competenze del Rettore in materia scientifica e didattica. 2. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Presidente, può delegare parte delle funzioni del Presidente al Vice-Presidente, se nominato. 3. In caso di assenza o di impedimento, le funzioni del Presidente sono esercitate dal Vice- Presidente, se nominato, altrimenti dal Consigliere più anziano per carica e, in caso di parità, per età, tra i membri di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell art. 7 dello Statuto. Art. 8 Rettore 1. Il Rettore è nominato dal Consiglio di Amministrazione fra i professori di prima fascia a tempo pieno; dura in carica un triennio accademico e può essere riconfermato una sola volta. Mentre svolge l incarico di Rettore fa parte del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo. 2. Il Rettore: a) sovrintende all attività didattica e scientifica e cura l osservanza delle relative disposizioni; b) provvede all esecuzione delle deliberazioni di sua competenza del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo; c) riferisce con relazione annuale al Consiglio di Amministrazione sul funzionamento didattico e scientifico dell Università; d) rappresenta l Università nelle cerimonie ufficiali e nel conferimento dei titoli accademici; e) convoca e presiede il Senato Accademico; f) ha la rappresentanza scientifica della comunità accademica nei contesti nazionali e internazionali, con facoltà di stipulare gli accordi relativi, salvaguardando la competenza del Direttore Generale dell Università in presenza di impegni economici; g) adotta i provvedimenti disciplinari nei confronti degli studenti; h) censura il comportamento di professori e ricercatori e, per le infrazioni più gravi della censura, avvia il procedimento disciplinare a loro carico con motivata proposta al Collegio di Disciplina; i) può conferire a professori di ruolo dell Università la delega per particolari questioni; j) esercita tutte le altre funzioni che gli sono demandate dal presente Statuto e dalle leggi sull istruzione universitaria in quanto applicabili, salva la competenza degli altri Organi statutari. Pag. 3 di 26

4 3. Sentito il Rettore, il Consiglio di Amministrazione può nominare tra i professori di prima fascia a tempo pieno dell Università CBM, un Prorettore alla Formazione Universitaria e un Prorettore alla Ricerca, di cui uno può essere nominato Prorettore Vicario, sostituendo il Rettore in caso di impedimento o di assenza, ad eccezione della carica di Consigliere. I Prorettori durano in carica fino alla conclusione del triennio accademico del mandato del Rettore e possono essere riconfermati, ai sensi della lettera g) del comma 2 dell art. 8 dello Statuto. Art. 9 Senato Accademico 1. Il Senato Accademico è composto: a) dal Rettore, che lo presiede; b) dal Prorettore alla Formazione Universitaria, se nominato; c) dal Prorettore alla Ricerca, se nominato; d) dai Presidi delle Facoltà dipartimentali attivate e in caso di impedimento dai Vice- Presidi; e) dal Direttore Generale dell Università CBM, con voto consultivo 2. Il Direttore Generale dell Università CBM o altro Dirigente Amministrativo a ciò delegato, esercita le funzioni di segretario verbalizzante della seduta. 3. L ordine del giorno delle sedute del Senato Accademico è comunicato al Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale, ove per la trattazione di particolari questioni lo ritenga opportuno, può intervenire personalmente alla seduta o farvi intervenire un suo delegato. 4. Nel rispetto delle finalità istituzionali dell Università CBM, il Senato Accademico è organo di impulso e di coordinamento delle attività didattiche e scientifiche, esercita tutte le attribuzioni che ad esso sono demandate dalla normativa vigente e dallo Statuto; in particolare formula pareri e proposte al Consiglio di Amministrazione in ordine alla questioni di cui all art. 12 dello Statuto. 5. Il Senato Accademico è allargato al Presidente del Consiglio degli Studenti, che vi partecipa con diritto di voto, per i seguenti argomenti all ordine del giorno: - i Regolamenti relativi alla didattica; - la determinazione di contributi e tasse a carico degli studenti; - gli interventi di attuazione del diritto allo studio; - ogni altro argomento ritenuto dal Rettore di interesse primario per gli studenti. Art. 10 Documentazione della seduta e accesso alle informazioni del Senato Accademico 1. Il Rettore, attraverso gli Uffici dell Università, rende disponibile ai componenti del Senato Accademico la documentazione utile ad acquisire gli opportuni elementi di giudizio sugli argomenti in discussione con un anticipo congruo rispetto alla data e alla consistenza del materiale predisposto per la seduta. 2. I membri del Senato Accademico hanno diritto di accedere alle informazioni in possesso degli uffici e delle strutture dell Università, purché attinenti al loro mandato e con l esclusivo fine di utilizzarle nell esercizio delle loro funzioni e nel rispetto della normativa vigente. Pag. 4 di 26

5 Art. 11 Nucleo di Valutazione 1. Ferma l autonomia e la libertà della ricerca e della didattica, fatta salva la competenza che in tema di valutazione scientifica e didattica spetta alle Facoltà Dipartimentali, è costituito apposito Nucleo di Valutazione di Ateneo per la valutazione scientifica e didattica, composto ed operante secondo le modalità contenute nel presente Regolamento, nel rispetto della normativa vigente e in raccordo con l attività dell Agenzia Nazionale per la Valutazione dell Università e la Ricerca (ANVUR). 2. Sentito il Senato Accademico, il Consiglio di Amministrazione nomina il Nucleo di Valutazione, designandone il Presidente. 3. Il Nucleo di Valutazione è composto da soggetti di elevata qualificazione professionale in prevalenza esterni all'università, il cui curriculum è reso pubblico nel sito internet dell'università CBM. 4. Il Nucleo di Valutazione dura in carica tre anni accademici ed è composto da cinque membri rinominabili. Art. 12 Convocazione e ordine del giorno del Nucleo di Valutazione 1. Il Nucleo di Valutazione, di cui all art. 14 dello Statuto dell Università Campus Bio- Medico di Roma, è convocato dal Presidente con un preavviso di almeno tre giorni. Il preavviso può essere ridotto a quarantotto ore in caso di sopravvenuta urgenza. 2. L ordine del giorno è formulato dal Presidente. 3. La convocazione deve indicare esplicitamente gli argomenti all ordine del giorno. Art. 13 Svolgimento delle riunioni del Nucleo di Valutazione 1. Le riunioni sono valide quando vi partecipa la maggioranza dei componenti. 2. I membri del Nucleo di Valutazione, se assenti per cinque sedute consecutive, sono dichiarati decaduti dalla carica. 3. Il Presidente del Nucleo di Valutazione è sostituito dal componente più anziano in caso di assenza, impedimento o vacanza della carica. 4. Il componente che si trova in situazione di conflitto di interessi rispetto a uno degli argomenti all ordine del giorno, è tenuto a dichiararne l esistenza e a non partecipare alla discussione e alla votazione dello stesso. 5. I membri del Nucleo di Valutazione scelgono fra loro un Segretario. 6. Le sedute non sono pubbliche; il Presidente può invitare alla riunione soggetti esterni. 7. Qualora il Nucleo di Valutazione debba deliberare entro una scadenza stabilita e non sia possibile riunire in tempo i componenti in seduta fisica, il Presidente può convocare una seduta telematica, nel corso della quale ciascun componente trasmette per posta elettronica il proprio parere e voto su una specifica proposta di deliberazione. Art. 14 Delibere del Nucleo di Valutazione 1. Le delibere sono assunte a maggioranza dei presenti, salvo che una diversa maggioranza sia richiesta da specifiche disposizioni di legge, dallo Statuto o da regolamenti. Pag. 5 di 26

6 2. Le delibere sono immediatamente esecutive, salvo che il Nucleo di Valutazione ne differisca l esecutività. 3. I pareri e le delibere adottati in merito a provvedimenti di competenza di altri organi o strutture, vengono trasmessi, a cura del Segretario, all'organo o struttura competente. Art. 15 Documentazione della seduta e accesso alle informazioni del Nucleo di Valutazione 1. Il Presidente del Nucleo di Valutazione, a mezzo dell Ufficio competente, rende disponibile ai componenti del Nucleo di Valutazione la documentazione utile ad acquisire gli opportuni elementi di giudizio sugli argomenti in discussione con un anticipo congruo rispetto alla data e al materiale predisposto per la seduta. 2. I membri del Nucleo di Valutazione hanno diritto di accedere alle informazioni in possesso degli uffici e delle strutture dell Università, purché attinenti al loro mandato e con l esclusivo fine di utilizzarle nell esercizio delle loro funzioni e nel rispetto della normativa vigente. 3. Il Nucleo di Valutazione, nell esclusivo esercizio delle proprie funzioni, può richiedere qualsiasi atto o informazione e può effettuare verifiche e accertamenti diretti. Art. 16 Collegio dei Revisori dei Conti 1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e da due supplenti scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili. 2. Il Presidente e i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti sono nominati dal Consiglio di Amministrazione, su proposta degli Enti promotori, e durano in carica tre anni. Capo II Altri Organismi Art. 17 Comitato Etico 1. Il Comitato Etico dell'università CBM è un organismo indipendente i cui membri sono nominati dal Consiglio di Amministrazione che ne approva altresì il Regolamento. 2. Il Presidente del Comitato svolge le seguenti funzioni: a) promuove e coordina le attività assicurando il rispetto delle disposizioni del presente Regolamento, delle procedure operative e del corretto svolgimento dell attività del Comitato; b) sottoscrive i pareri del Comitato; c) rappresenta il Comitato presso l'università e presso gli organismi esterni; d) convoca e presiede le sedute fissandone l'ordine del giorno. 3. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si rinvia al Regolamento del Comitato Etico dell Università CBM. 1. Il Presidio di Qualità è composto da: Art. 18 Presidio di Qualità Pag. 6 di 26

7 - un Professore Ordinario autorevole e competente per interagire con l ANVUR, il MIUR e le Commissioni di Esperti della Valutazione, con funzioni di Presidente; - un Dirigente Amministrativo con specifiche competenze nel campo della valutazione; - una risorsa tecnico amministrativa, con funzioni di Segretario, che sostenga l organizzazione e l implementazione dei processi. 2. Il Presidio di Qualità: - promuove strumenti comuni per l Assicurazione della Qualità dell Ateneo e attività formative per la loro applicazione; - supervisiona lo svolgimento delle procedure di Assicurazione della Qualità; - fornisce supporto ai Corsi di Studio, ai loro Referenti per le attività comuni concernenti l Assicurazione della Qualità; - ha la responsabilità di allineare le procedure a tutela della qualità con le deliberazioni degli organi di governo dell Ateneo. Capo III Amministrazione Generale Art. 19 Direttore Generale dell Università CBM 1. Ai sensi dell art. 15 dello Statuto il Direttore Generale dell Università CBM è nominato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta degli Enti promotori; dura in carica tre anni e può essere riconfermato. 2. Il Direttore Generale dell Università CBM esercita le funzioni previste dall ordinamento universitario, dalla legge e dallo Statuto. 3. Ha un ruolo tecnico-giuridico nelle determinazioni degli organi di governo, negli atti e nei provvedimenti dell'amministrazione Generale; è responsabile del funzionamento dell Amministrazione Generale dell Università CBM, compresa l Amministrazione del Policlinico Universitario Campus Bio-Medico; sovrintende, verifica e coordina le attività dell Amministrazione Generale e ne risponde nei confronti degli organi di governo. 4. Definisce e assicura i flussi informativi che garantiscano al Consiglio di Amministrazione e al Comitato Esecutivo la piena conoscenza della gestione amministrativa, finanziaria e patrimoniale dell Università CBM. 5. È responsabile della gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell Ateneo. 6. Per quanto di sua competenza, coadiuva il Rettore nella gestione e nello sviluppo delle attività didattiche e scientifiche dell Ateneo. Art. 20 Organizzazione dell Amministrazione Generale 1. L Amministrazione Generale dell Università CBM è organizzata in Aree, Servizi e Uffici, le cui attribuzioni, funzioni e competenze sono definite dal Direttore Generale dell Università CBM. 2. L organizzazione dell Amministrazione Generale viene approvata dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore Generale dell Università CBM. Pag. 7 di 26

8 TITOLO III STRUTTURE DIDATTICHE, DI RICERCA E DI ASSISTENZA SANITARIA Capo I Strutture didattiche e di ricerca Art. 21 Strutture didattiche e di ricerca Ai sensi dell art. 17 dello Statuto le strutture per la didattica e la ricerca dell Università CBM sono: a) le Facoltà Dipartimentali; b) il Centro Integrato di Ricerca; c) le Scuole; d) gli Istituti. Sezione I Facoltà Dipartimentale Art. 22 Facoltà Dipartimentale 1. Alla Facoltà Dipartimentale sono attribuite le funzioni finalizzate allo svolgimento della ricerca scientifica, delle attività didattiche e formative, nonché delle attività rivolte all esterno ad esse correlate o accessorie. 2. La Facoltà Dipartimentale è costituita tenendo conto dell omogeneità e/o dell affinità dei propri Corsi di Studio. 3. Alla singola Facoltà Dipartimentale afferisce il personale docente che opera in aree scientifiche disciplinari omogenee e/o affini, che condivide una prospettiva didattica comune o gli stessi interessi di ricerca. 4. Ai fini dell immissione nei ruoli dell Università, il personale docente è incardinato nella Facoltà Dipartimentale per la quale è stato approvato il procedimento di chiamata. Il passaggio ad altra Facoltà Dipartimentale è autorizzato dal Senato Accademico, su richiesta del singolo docente. 5. Il governo della Facoltà Dipartimentale è articolato nel Consiglio della Facoltà Dipartimentale e nella Giunta della Facoltà Dipartimentale. Art. 23 Preside della Facoltà Dipartimentale 1. Il Preside è nominato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Rettore, scegliendolo tra i professori di prima fascia a tempo pieno della rispettiva Facoltà Dipartimentale, ai sensi della lettera n) del comma 2 dell art. 8 dello Statuto. 2. Il Preside dura in carica tre anni accademici e può essere riconfermato. 3. Il Preside rappresenta la Facoltà Dipartimentale negli atti accademici propri, cura l attuazione delle delibere di propria competenza, ha il compito di vigilare sulle attività didattiche, le attività scientifiche e i servizi che fanno capo alla Facoltà Dipartimentale. 4. Il Preside esprime il parere al Consiglio di Amministrazione per la nomina del Vice- Preside, scegliendolo tra i professori a tempo pieno della Facoltà Dipartimentale medesima. 5. Il Preside della Facoltà Dipartimentale: Pag. 8 di 26

9 a) rappresenta la Facoltà Dipartimentale, convoca il Consiglio e la Giunta della Facoltà Dipartimentale e li presiede; b) cura l attuazione delle delibere relative al piano dell offerta formativa e alla programmazione didattica; c) vigila sulle attività didattiche, scientifiche e sui servizi che fanno capo alla Facoltà Dipartimentale; d) propone al Consiglio della Facoltà Dipartimentale i criteri generali per l assegnazione delle risorse destinate all attività di ricerca e li applica ai fini della loro ripartizione; e) è responsabile dell utilizzo e della gestione delle attrezzature, degli spazi e delle altre risorse assegnate alla Facoltà Dipartimentale; f) svolge ogni altro compito connesso all esercizio delle sue funzioni. 6. In caso di vacanza della carica di Preside della Facoltà Dipartimentale, il Decano della Facoltà Dipartimentale ne assume le funzioni fino all'entrata in carica del nuovo Preside. Art. 24 Consiglio della Facoltà Dipartimentale 1. Il Consiglio della Facoltà Dipartimentale è composto dal Preside che lo presiede e da: a) tutti i professori di prima fascia; b) tutti i professori di seconda fascia; c) tre Ricercatori - siano essi a tempo indeterminato, ai sensi della Legge 230/2005, ovvero a tempo determinato, ai sensi della Legge 240/2010 art. 24, comma 3, lettera a) e lettera b) -, eletti secondo le modalità previste dal Regolamento per l elezione delle rappresentanze dei Ricercatori. 2. Il Preside, sentiti i corrispondenti Delegati di Corso di Studio, può invitare alle sedute del Consiglio della Facoltà Dipartimentali uno o più titolari di insegnamenti dei Corsi di Studio afferenti alla Facoltà Dipartimentale, con voto consultivo, per le materie riguardanti tali insegnamenti. 3. Limitatamente alle materie di preminente interesse degli studenti, il Preside invita alle adunanze del Consiglio della Facoltà Dipartimentale, con diritto di parola e di proposta, i rappresentanti degli studenti dei Corsi di Studio afferenti alla Facoltà Dipartimentale. 4. Le riunioni del Consiglio non sono pubbliche; il Preside può invitare alle riunioni soggetti esterni. 5. Il Consiglio della Facoltà Dipartimentale: a) cura la programmazione delle attività didattiche e scientifiche nonché la verifica del loro svolgimento e la valutazione dei risultati; b) organizza la didattica e, d intesa con il Centro Integrato di Ricerca, le attività di ricerca della Facoltà Dipartimentale; c) verifica l assolvimento degli impegni didattici e di ricerca del personale docente; d) propone al Senato Accademico l assegnazione dei posti di ruolo per la Facoltà Dipartimentale; e) approva le proposte di bando per il conferimento delle supplenze, degli incarichi e dei contratti di insegnamento, predisposti dalla Giunta della Facoltà Dipartimentale. 6. Le disposizioni per il funzionamento del Consiglio della Facoltà Dipartimentale sono: a) le funzioni di Segretario del Consiglio della Facoltà Dipartimentale sono esercitate dal professore di ruolo di prima fascia con la minore anzianità di servizio e, in caso di pari anzianità di servizio, più giovane di età; in caso di sua assenza il Preside nomina, seduta stante, il Segretario per la riunione; Pag. 9 di 26

10 b) dal calcolo per la definizione del quorum costitutivo sono esclusi gli assenti giustificati, che abbiano trasmesso al Preside una motivazione scritta della propria assenza con congruo anticipo; c) le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto al voto; d) qualora l ordine del giorno preveda un argomento che pone uno dei componenti in condizione di conflitto di interessi, questi è tenuto a dichiararne l esistenza e a non partecipare alla discussione e alla votazione dello stesso. Art. 25 Giunta della Facoltà Dipartimentale 1. La Giunta della Facoltà Dipartimentale è nominata dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi della lettera n) del comma 2 dell art. 8 dello Statuto. 2. I componenti sono scelti tra i professori a tempo pieno della Facoltà Dipartimentale, durano in carica tre anni accademici e sono rieleggibili. 3. La Giunta della Facoltà Dipartimentale è composta da: il Preside, che presiede e convoca le sedute; il Vice-Preside, chiamato a sostituire il Preside in caso di impedimento o di assenza; il Coordinatore degli Studi; il Coordinatore della Ricerca. Alle sedute della Giunta della Facoltà Dipartimentale partecipa il Delegato di Corso di Studio, con voto consultivo, per le materie di interesse del singolo Corso di Studio. 4. La Giunta della Facoltà Dipartimentale: a) predispone e aggiorna l offerta formativa dei diversi Corsi di Studio secondo le norme vigenti e le indicazioni degli Organi di Governo dell Università; b) sulla base di valutazione comparativa tra i candidati, propone al Senato Accademico il conferimento degli incarichi e dei contratti di insegnamento previsti nei bandi; c) approva i piani di studio; d) propone al Senato Accademico la nomina dei Delegati di Corso di Studio, che rispondono alla Giunta della Facoltà Dipartimentale; e) propone al Senato Accademico la nomina dei Tutor e dei Coordinatori del Tutorato, i quali rispondono ai Delegati di Corso di Studio f) dà pareri al Senato Accademico sul numero massimo di studenti da ammettere per ciascun anno accademico e sulle relative modalità; g) approva e propone agli organi superiori la stipula di contratti e convenzioni per il finanziamento delle attività di ricerca della Facoltà Dipartimentale da parte di soggetti pubblici e privati; h) su proposta del Preside o su mandato del Consiglio della Facoltà Dipartimentale cura ogni altra questione rilevante per il funzionamento della Facoltà Dipartimentale. 5. Le disposizioni per il funzionamento della Giunta della Facoltà Dipartimentale sono: a) le funzioni di Segretario della Giunta sono esercitate dal professore di ruolo di prima fascia con la minore anzianità di servizio e, in caso di pari anzianità di servizio, più giovane di età; in caso di sua assenza il Preside nomina, seduta stante, il Segretario per la riunione; b) le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto al voto; Pag. 10 di 26

11 c) qualora l ordine del giorno preveda un argomento che pone uno dei componenti in condizione di conflitto di interessi, questi è tenuto a dichiararne l esistenza e a non partecipare alla discussione e alla votazione dello stesso. Art. 26 Coordinatore degli Studi 1. La responsabilità del coordinamento delle attività di didattica e di tutorato all interno della Facoltà Dipartimentale è affidata alla Giunta della Facoltà Dipartimentale, che opera a tal fine per mezzo della figura del Coordinatore degli Studi della Facoltà Dipartimentale. 2. Il Coordinatore degli Studi della Facoltà Dipartimentale ha la responsabilità di: a) coordinare le attività dei Delegati di Corso di Studio per quanto concerne la didattica, il tutorato e la promozione della internazionalizzazione; b) garantire un adeguato e continuo interfacciamento con il Rettore o con il Prorettore alla Formazione Universitaria, se nominato, e comunque con gli organi e le altre strutture dell Ateneo competenti in materia di didattica; c) svolgere ogni altra funzione delegata dalla Giunta della Facoltà Dipartimentale. Art. 27 Delegato di Corso di Studio 1. Il Consiglio di Amministrazione, previa delibera del Senato Accademico, su proposta delle Giunte delle Facoltà Dipartimentali, nomina i Delegati di Corso di Studio, che rispondono alle Giunte delle Facoltà Dipartimentali. 2. Il Delegato di Corso di Studio resta in carica tre anni, corrispondenti a quelli di durata della Giunta della Facoltà Dipartimentale. 3. Il Delegato di Corso di Studio ha la responsabilità della gestione ordinaria delle attività didattiche e tutoriali del Corso di Studio. 4. Il Delegato di Corso di Studio ha una funzione consultiva e propositiva nei confronti della Giunta della Facoltà Dipartimentale per tutto quanto concerne l organizzazione del Corso di Studio. 5. Il Delegato di Corso di Studio partecipa alle riunioni della Giunta della Facoltà Dipartimentale, con voto consultivo, per le materie di interesse del singolo Corso di Studio. 6. Per le materie di carattere generale, il Preside può convocare anche congiuntamente i Delegati di Corso di Studio alle sedute della Giunta della Facoltà Dipartimentale. Art. 28 Gruppo di Assicurazione della Qualità della didattica (AQD) 1. Il gruppo di Assicurazione della Qualità della didattica (AQD) è nominato per ogni Corso di Studio dal Senato Accademico su proposta del Consiglio della Facoltà Dipartimentale cui afferisce il Corso. 2. È presieduto dal Delegato di Corso di Studio ed è composto da almeno altri due docenti con incarico di insegnamento nell ambito del Corso di Studio e da un assistente amministrativo afferente alla Segreteria Didattica. 3. Il Delegato di Corso di Studio invita alle riunioni dell AQD il Rappresentante degli studenti del Corso di Studio per le materie di preminente interesse degli studenti e per la redazione del Rapporto di Riesame. Pag. 11 di 26

12 4. L AQD resta in carica per tre anni accademici corrispondenti a quelli del Delegato di Corso di Studio. I suoi membri possono essere rinominati. 5. Il Gruppo AQD ha il compito di: - coadiuvare il Delegato del Corso di Studio nella formulazione alla Facoltà Dipartimentale della proposta di definizione degli obiettivi e delle relative azioni correttive e/o di miglioramento; - supportare il Delegato del Corso di Studio nelle attività connesse alla gestione del Sistema di AQ del Corso stesso; - redigere il Rapporto di Riesame Annuale e Ciclico del Corso di Studio. Art. 29 Commissione Tecnica di Programmazione didattico-pedagogica (CTP) 1. La Giunta di Facoltà Dipartimentale, su proposta del Delegato di Corso di Studio, può istituire per ogni Corso di Studio una Commissione Tecnica di Programmazione didattico-pedagogica (CTP). 2. La CTP è presieduta dal Delegato di Corso di Studio ed è composta da un numero massimo di altri docenti pari al numero degli anni del Corso di Studio. 3. La CTP resta in carica per tre anni accademici corrispondenti a quelli del Delegato di Corso di Studio. I suoi membri possono essere rinominati. 4. La CTP svolge una funzione consultiva nei confronti del Delegato di Corso di Studio per la programmazione didattico-pedagogica. Art. 30 Coordinatori del Tutorato e Tutor 1. La Giunta della Facoltà Dipartimentale è responsabile delle attività di Tutorato e della verifica delle stesse per tutti i Corsi di Studio ad essa afferenti, attraverso il Coordinatore degli Studi. 2. Il Coordinatore degli Studi verifica la programmazione e l attuazione delle attività di Tutorato di ciascun Corso di Studio, attraverso i Delegati di Corso di Studio. 3. Il Consiglio di Amministrazione, previa delibera del Senato Accademico, su proposta della Giunta della Facoltà Dipartimentale, designa i Coordinatori del Tutorato, i quali rispondono del loro operato al Delegato di Corso di Studio. 4. Per ciascun Corso di Studio vengono designati uno o più Coordinatori del Tutorato, in dipendenza dalle esigenze specifiche e dal numero degli studenti. I Coordinatori del Tutorato organizzano, coordinano e verificano l attività svolta dai singoli Tutor del Corso di Studio. 5. I Tutor del Corso di Studio sono designati dal Senato Accademico, su proposta della Giunta della Facoltà Dipartimentale di afferenza. Sezione II Coordinamento della Formazione Universitaria Art. 31 Commissione della Formazione Universitaria 1. Al fine di promuovere la qualità e l efficacia dell Offerta Formativa dell Ateneo, delle attività di tutorato e in generale di tutte le attività formative rivolte agli studenti dell Università CBM, è istituita la Commissione della Formazione Universitaria. Pag. 12 di 26

13 2. La Commissione della Formazione Universitaria è formata dal Rettore o dal Prorettore alla Formazione Universitaria, se nominato, e dai Coordinatori degli Studi delle Facoltà Dipartimentali. 3. Su proposta del Coordinatore degli Studi, il Rettore o il Prorettore alla Formazione Universitaria, se nominato, può invitare alle riunioni della Commissione il Delegato di Corso di Studio, per tutte le materie concernenti la formazione universitaria, la didattica e il tutorato relative al singolo Corso di Studio. 4. La Commissione ha compiti propositivi e consultivi nei confronti degli organi di governo dell Ateneo. Art. 32 Direzione Formazione Universitaria (DFU) 1. Le funzioni deliberative per tutte le questioni relative alla Formazione Universitaria e alla vita studentesca, che non richiedano l approvazione del Senato Accademico e/o di altri organi d Ateneo, sono affidate alla Direzione della Formazione Universitaria. 2. La Direzione della Formazione Universitaria è composta da: Rettore; Direttore Generale dell Università CBM; Prorettore alla Formazione Universitaria, se nominato; Responsabile Area Servizi Accademici. 3. La Direzione della Formazione Universitaria è competente a deliberare, in particolare, sui seguenti argomenti: a) programmazione annuale delle borse di studio; b) contratti e accordi per il finanziamento di borse di studio e/o attività didattiche; c) richieste di esonero e/o rateizzazione del contributo unico e delle tasse universitarie; d) convenzioni per tirocini curriculari ed extracurriculari dei corsi di studi; e) rinnovo accordi nell ambito del LLP Erasmus; f) definizione ed approvazione di iniziative extracurriculari rivolte agli studenti; g) ogni altro argomento proposto dal Rettore, dal Prorettore alla Formazione Universitaria, se nominato, o dal Direttore Generale dell Università CBM, nel limite delle deleghe a loro spettanti. Sezione III Centro Integrato di Ricerca Art. 33 Centro Integrato di Ricerca (CIR) 1. Ai sensi dell art. 22 dello Statuto vigente, presso l Università CBM è istituito il Centro Integrato di Ricerca (CIR). 2. Il CIR è la struttura interfacoltà dipartimentale di riferimento per la promozione e il sostegno delle attività di ricerca e delle collaborazioni scientifiche, nonché per la gestione amministrativo-finanziaria a servizio dei programmi di ricerca delle Facoltà Dipartimentali. 3. Il CIR assicura la corretta gestione dei fondi per le attività di ricerca, per le pubblicazioni e per le collaborazioni scientifiche. 4. Le Unità di Ricerca dell Ateneo appartengono alle Facoltà Dipartimentali, come di seguito descritto nel presente Regolamento. Pag. 13 di 26

14 5. Nell ambito del CIR possono essere costituiti e finanziati ulteriori Unità, Gruppi e Programmi di ricerca aperti alla partecipazione di studiosi e di ricercatori di altre istituzioni universitarie, di ricerca e culturali, nazionali, comunitarie e internazionali. 6. La Direzione del CIR è affidata al Rettore o al Prorettore alla Ricerca, se nominato. 7. Il raccordo tra le Giunte delle Facoltà Dipartimentali e il CIR avviene attraverso la Commissione Scientifica della Ricerca Universitaria (CSRU), di cui al presente Regolamento. 8. La supervisione della gestione e le funzioni autorizzative del CIR sono collegiali ed affidate alla Direzione della Ricerca Universitaria (DRU), di cui al presente Regolamento. Art. 34 Unità di Ricerca (UR) 1. L attività di ricerca dell Ateneo è organizzata all interno delle Facoltà Dipartimentali e si svolge in stretto raccordo con le ulteriori strutture dell Ateneo aventi competenza, ai sensi dello Statuto e del presente Regolamento, in materia di ricerca. 2. All interno delle Facoltà Dipartimentali possono essere attivate Unità di Ricerca (UR) dedicate al coordinamento e allo svolgimento delle attività di ricerca in specifici ambiti riconducibili a uno o più settori scientifico-disciplinari. 3. Ogni UR è posta sotto la responsabilità di un docente della Facoltà Dipartimentale e deve essere composta da almeno una ulteriore unità di personale di ricerca della stessa Facoltà Dipartimentale appartenente alle categorie dei docenti, degli assegnisti o dei dottorandi di ricerca. 4. Alla singola UR può afferire anche personale a contratto o assegnatario di borse di studio, personale di ricerca di un altra Facoltà Dipartimentale dell Ateneo o di altre Università o centri di ricerca, in visita per periodi limitati o con frequenza regolare presso le strutture dell Ateneo nell ambito di specifici accordi o convenzioni. 5. Alla singola UR può afferire anche personale non universitario della Università CBM in possesso di adeguato curriculum scientifico. Art. 35 Coordinatore della Ricerca della Facoltà Dipartimentale 1. La responsabilità del coordinamento delle attività di ricerca all interno della Facoltà Dipartimentale è affidata alla Giunta della Facoltà Dipartimentale, che opera a tal fine per mezzo della figura del Coordinatore della Ricerca della Facoltà Dipartimentale. 2. Il Coordinatore della Ricerca della Facoltà Dipartimentale ha la responsabilità di: a) contribuire alla identificazione delle strategie di sviluppo della ricerca della Facoltà Dipartimentale e alla definizione degli obiettivi di ricerca triennali e annuali della Facoltà Dipartimentale, anche ai fini dell aggiornamento delle banche dati ministeriali; b) garantire il perseguimento degli obiettivi di ricerca triennali e annuali della Facoltà Dipartimentale, come definiti dal MIUR per il periodo di riferimento, monitorando l andamento delle attività delle UR e proponendo azioni correttive, ove opportuno; c) supportare il processo periodico di raccolta delle informazioni necessarie per la Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR); d) garantire il corretto funzionamento del sistema di Assicurazione della Qualità della ricerca (AQR) all interno della Facoltà Dipartimentale, in stretto raccordo con le altre articolazioni del sistema AQ di Ateneo; Pag. 14 di 26

15 e) raccogliere e coordinare le istanze delle UR afferenti alla Facoltà Dipartimentale, segnalare situazioni di difficoltà e rappresentarle alla Giunta della Facoltà Dipartimentale; f) garantire un adeguato e continuo interfacciamento con il Rettore o con il Prorettore alla Ricerca, se nominato, e comunque con gli organi e le altre strutture dell Ateneo competenti in materia di ricerca. Art. 36 Commissione Scientifica della Ricerca Universitaria (CSRU) 1. Il raccordo tra le Giunte delle Facoltà Dipartimentali e il CIR avviene attraverso i Coordinatori della Ricerca delle Facoltà Dipartimentali. 2. La Commissione Scientifica della Ricerca Universitaria (CSRU) è composta dal Rettore o dal Prorettore alla Ricerca, se nominato, e dai Coordinatori della Ricerca delle Giunte delle Facoltà Dipartimentali. 3. La CSRU ha compiti propositivi e consultivi. In particolare la CSRU opera al fine di: a) identificare linee di indirizzo per lo sviluppo della ricerca di Ateneo, contribuendo periodicamente all'elaborazione dei documenti richiesti in merito ai sensi della normativa vigente in materia; b) monitorare l attività di ricerca delle Facoltà Dipartimentali con riferimento alle linee di indirizzo strategico, alla Carta delle Finalità e alle politiche di qualità dell Ateneo; c) identificare azioni atte a favorire le collaborazioni interfacoltà dipartimentali e con le Scuole e gli Istituti dell Ateneo; d) esprimere pareri consultivi su accordi di collaborazione con altre università ed enti di ricerca, regolamenti in materia di ricerca, domande per l ottenimento, il rinnovo e l estensione dei brevetti, domande di accreditamento di società spin-off della ricerca, relazioni scientifiche per il rinnovo di assegni di ricerca e ogni altra questione sottoposta alla CSRU. Art. 37 Gruppo di Assicurazione della Qualità della ricerca (AQR) 1. Il gruppo di Assicurazione della Qualità della ricerca (AQR) è costituito dalla Commissione Scientifica della Ricerca Universitaria (CSRU). 2. Il Gruppo AQR ha il compito di: - garantire il funzionamento del sistema interno di Assicurazione della Qualità della ricerca (AQR), anche mediante audizioni dirette delle UR e il suggerimento di azioni di miglioramento continuo alle Facoltà Dipartimentali; - redigere il Rapporto di Riesame Annuale e Ciclico delle attività di ricerca. 3. Le Giunte di Facoltà Dipartimentali, su proposta del Coordinatore della Ricerca, possono nominare ulteriori Commissioni consultive volte al raggiungimento degli obiettivi di miglioramento delle attività di ricerca. Art. 38 Direzione della Ricerca Universitaria (DRU) 1. La supervisione della gestione e le funzioni autorizzative del CIR sono collegiali e affidate alla Direzione per la Ricerca Universitaria (DRU) composta da: Rettore; Pag. 15 di 26

16 Direttore Generale dell Università CBM; Prorettore alla Ricerca, se nominato; Responsabile Area Ricerca. 2. La DRU sovraintende dal punto di vista strategico, gestionale e organizzativo alle attività del CIR. La DRU, in particolare: a) autorizza, per quanto di propria competenza, la stipula di accordi, contratti e convenzioni con soggetti esterni in materia di ricerca; b) autorizza impegni di spesa inerenti l attività di ricerca. A tale scopo, la DRU può delegare il Prorettore alla Ricerca, se nominato, e\o il Responsabile Area Ricerca ad autorizzare direttamente impegni di spesa e svolgere, secondo criteri e soglie predeterminati, altre attività di carattere gestionale della ricerca che non richiedano ulteriori autorizzazioni di altri organi di Ateneo; c) supervisiona il funzionamento del sistema AQ della ricerca; d) fornisce indirizzi e orientamenti alle Facoltà Dipartimentali e agli organi di Ateneo per favorire il miglioramento continuo delle attività di ricerca; e) propone e coordina l attuazione, su mandato degli organi di governo di Ateneo, di iniziative per la promozione, la valorizzazione e il finanziamento della ricerca e per la sua internazionalizzazione; f) promuove e coordina azioni di miglioramento continuo dell'organizzazione e delle modalità di erogazione dei servizi di supporto alla ricerca forniti dal CIR alle Facoltà Dipartimentali; g) propone al Senato Accademico, su proposta della Commissione Dottorati di Ricerca o, se istituito, del Consiglio della Scuola di Dottorato, previa informativa al Nucleo di Valutazione, l attivazione di Corsi di Dottorato di Ricerca; h) monitora l andamento dei corsi di Dottorato di Ricerca; i) promuove attività formative per il personale di ricerca di carattere interdisciplinare e sulle tematiche della valorizzazione dei risultati di ricerca, in stretto raccordo con la Direzione Formazione Universitaria; j) monitora l andamento delle sperimentazioni cliniche che coinvolgono le UR delle Facoltà Dipartimentali dell Ateneo; k) garantisce il necessario raccordo con la Direzione del Policlinico Universitario Campus Bio-Medico per ogni questione pertinente la ricerca che preveda il coinvolgimento di personale con incarichi assistenziali e/o lo svolgimento di attività all interno delle strutture del Policlinico Universitario Campus Bio-Medico. 3. La DRU invia regolarmente alle Giunte di Facoltà Dipartimentali l elenco delle proprie deliberazioni al fine di assicurare un costante flusso informativo alle Facoltà Dipartimentali in ordine alle attività delle UR afferenti alle stesse. Sezione IV Scuole Art. 39 Scuole 1. Le Scuole sono strutture per la formazione post lauream, l alta formazione e la specializzazione. 2. L attivazione o la disattivazione delle Scuole sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Senato Accademico. Pag. 16 di 26

17 Art. 40 Master e Corsi di Perfezionamento 1. Presso l Università CBM possono essere istituiti: - Master Universitari di I e di II Livello, ai sensi dell art. 3 del D.M. 270/04 e successive modifiche e integrazioni; - Corsi di Perfezionamento, ai sensi dell art. 6 della L. 341/1990 e successive modifiche e integrazioni. 2. Per Master Universitario si intende un corso di alta formazione permanente e ricorrente che rilascia 60 CFU e ha durata di almeno un anno accademico. Il Master può prevedere un organizzazione part-time della didattica ed avere conseguentemente una durata superiore ad un anno accademico. 3. Per Corso di Perfezionamento si intende un corso post-lauream che si prefigge un perfezionamento o un approfondimento specialistico. 4. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si rinvia al Regolamento per la disciplina dei Master Universitari e dei Corsi di Perfezionamento dell Università CBM. Art. 41 Corsi di Educazione Continua in Medicina (ECM) 1. L ECM è il processo attraverso il quale il professionista della salute si aggiorna per rispondere ai bisogni dei pazienti, alle esigenze del Servizio sanitario nazionale e al proprio sviluppo professionale. La formazione continua in medicina comprende l acquisizione di nuove conoscenze, abilità e attitudini utili a una pratica competente ed esperta. 2. L Università CBM è provider per i Corsi ECM ai sensi del D.Lgs. 502/1992, integrato dal D.Lgs. 229/1999 e successive modifiche e integrazioni e dell Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, concernente "Riordino del sistema di Formazione continua in medicina", art. 4 del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n Il Direttore Generale dell Università è il legale rappresentante e il Rettore è il Coordinatore Scientifico del Provider ECM. 4. Su proposta del Direttore Generale dell Università e del Rettore, il Consiglio di Amministrazione nomina i responsabili delle altre funzioni previste dalla normativa in materia. 5. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si rinvia alle norme vigenti in materia. Art. 42 Scuole di Specializzazione di area sanitaria 1. Le Scuole di Specializzazione di area sanitaria di cui al presente Regolamento afferiscono alla Facoltà Dipartimentale di Medicina e Chirurgia. 2. Le Scuole di Specializzazione di area sanitaria sono istituite con Decreto del Rettore su proposta del Consiglio della Facoltà Dipartimentale, approvata dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, previa relazione favorevole del Nucleo di valutazione dell'università. 3. L istituzione delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria segue la normativa vigente in materia. Pag. 17 di 26

18 4. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si rinvia al Regolamento Generale delle Scuole di Specializzazione dell Università CBM. Art. 43 Scuola e Corsi di Dottorato 1. Il Consiglio di Amministrazione dell Università CBM, su proposta del Senato Accademico, può istituire una Scuola di Dottorato allo scopo di organizzare e coordinare le attività dei Corsi di Dottorato di Ricerca. 2. In mancanza dell attivazione della suindicata Scuola di Dottorato, tutte le funzioni del Direttore della Scuola di Dottorato sono svolte dal Rettore o, se nominato, dal Prorettore alla Ricerca; le funzione del Consiglio della Scuola di Dottorato sono svolte dalla Commissione Dottorati composta dal Rettore o, se nominato, dal Prorettore alla Ricerca, dai Coordinatori della Ricerca delle Facoltà Dipartimentali e dai Coordinatori dei Corsi di Dottorato di Ricerca attivati. 3. Il Consiglio di Amministrazione dell Università CBM, ai sensi dell art. 8, comma 2, lettera t) dello Statuto e della normativa vigente in materia, sentito il Senato Accademico, delibera l attivazione e l istituzione dei Corsi di Dottorato di Ricerca al fine di fornire le competenze utili all esercizio di attività di ricerca di alta qualificazione presso soggetti pubblici e privati e qualificanti per l esercizio delle libere professioni, contribuendo alla realizzazione dello Spazio Europeo dell Alta Formazione e della Ricerca. 4. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si rinvia al Regolamento del Dottorato di Ricerca dell Università CBM. Sezione V Istituti Art. 44 Istituti 1. Ai sensi dell art. 24 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Senato Accademico, delibera l attivazione degli Istituti. 2. Gli Istituti, fatte salve le competenze delle Facoltà Dipartimentali, sono strutture interfacoltà dipartimentali delegati a orientare, coordinare e promuovere le attività didattiche e di ricerca svolte dal personale docente afferente alle Facoltà Dipartimentali nei settori scientifico-disciplinari identificati come strategici per il perseguimento dei fini istituzionali dell Università. 3. Il Direttore d Istituto riferisce al Rettore. L organizzazione e il funzionamento degli Istituti sono disciplinati dai relativi Regolamenti degli Istituti, approvati dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Senato Accademico. Capo II Strutture di assistenza sanitaria Art. 45 Policlinico Universitario Campus Bio-Medico 1. Il Policlinico Universitario Campus Bio-Medico, ai sensi dell art. 25 dello Statuto, costituisce parte integrante dell Università CBM e le sue attività sono strettamente collegate a quelle della Facoltà Dipartimentale di Medicina e Chirurgia. Pag. 18 di 26

19 2. Il Policlinico Universitario Campus Bio-Medico è una gestione speciale dell Università CBM soggetto al governo del Consiglio di Amministrazione tramite le direttive indicate al Direttore Generale del Policlinico Universitario Campus Bio-Medico. 3. La composizione e il funzionamento della Direzione del Policlinico e la gestione dello stesso sono disciplinati dal Regolamento del Policlinico. Art. 46 Direttore Generale del Policlinico Universitario Campus Bio-Medico 1. Ai sensi dell art. 16 dello Statuto il Direttore Generale del Policlinico Universitario Campus Bio-Medico è nominato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta degli Enti Promotori; dura in carica tre anni e può essere riconfermato. 2. È responsabile della gestione e dell organizzazione del Policlinico Universitario Campus Bio-Medico e del personale ad esso afferente, incluso il personale universitario, per tutto quanto riguarda l attività clinico-assistenziale. 3. L affidamento e la revoca degli incarichi assistenziali al personale docente e non docente richiede il parere vincolante del Direttore Generale del Policlinico, che sintetizza la valutazione di tutta la Direzione del Policlinico. Per assicurare l armonica integrazione tra attività didattiche, di ricerca e di assistenza sanitaria, nonché la loro sostenibilità economica, vengono disciplinate, con appositi atti regolamentari, le modalità di interazione tra la Direzione del Policlinico e gli organi accademici. 4. Esercita le relative funzioni manageriali nel rispetto delle direttive di programmazione e indirizzo del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo e dei principi organizzativi e funzionali da essi dettati. 5. È coadiuvato, nelle sue funzioni, dalla Direzione del Policlinico, nominata dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi della dell art. 8, comma 2, lettera p) dello Statuto. 6. Si avvale dell Amministrazione Generale dell Università CBM, coordinandosi con il Direttore Generale dell Università CBM. 7. Definisce e assicura i flussi informativi che garantiscano al Consiglio di Amministrazione e al Comitato Esecutivo la piena conoscenza delle attività del Policlinico Universitario Campus Bio-Medico. TITOLO IV PROFESSORI E RICERCATORI, PERSONALE NON DOCENTE, STUDENTI Art. 47 Commissione Paritetica docenti-studenti 1. L Università CBM costituisce una Commissione Paritetica docenti-studenti per ciascuna Facoltà Dipartimentale. 2. Ciascuna Commissione Paritetica docenti-studenti è costituita con Decreto del Rettore, su delibera del Consiglio di Amministrazione, previa delibera del Senato Accademico, su proposta del Consiglio della Facoltà Dipartimentale. 3. Ciascuna Commissione Paritetica docenti-studenti è composta da: - un Docente per ciascun Corso di Studio afferente alla Facoltà Dipartimentale, fatta eccezione per il Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia per il quale è previsto un docente per il primo triennio e un docente per il secondo triennio; - il Rappresentante degli studenti di ciascun Corso di Studio afferente alla Facoltà Dipartimentale, fatta eccezione per il Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia Pag. 19 di 26

20 per il quale è previsto il rappresentante per il primo triennio e il rappresentante per il secondo triennio. Tutti i rappresentanti sono eletti secondo le modalità previste dal Regolamento per l elezione delle rappresentanze degli studenti dell Università Campus Bio-Medico di Roma. 4. La Commissione Paritetica docenti-studenti, nell ambito delle attività di monitoraggio dell offerta formativa e della qualità della didattica e dell attività di servizio agli studenti - L. 240/2010, art. 2, c. 2 lett. g) - ha il compito di: - formulare una proposta per il miglioramento della qualità e dell efficacia delle strutture didattiche e inviarla al Nucleo di Valutazione, al Presidio di Qualità e alle Giunte di Facoltà Dipartimentali; - svolgere attività divulgativa delle politiche di qualità dell Ateneo nei confronti degli studenti; - monitorare gli indicatori che misurano il grado di raggiungimento degli obiettivi della didattica a livello delle singole strutture; - redigere la Relazione Annuale contenente il resoconto delle attività sopra descritte e in cui formula la sua valutazione e proposte per il miglioramento della qualità delle attività di formazione da accludere alle SUA-CdS (Scheda Unica Annuale di Corso di Studio). Art. 48 Collegio di Disciplina 1. Il Collegio di Disciplina, di cui all art. 27 dello Statuto, è composto da: - tre Professori Ordinari, di cui uno designato Presidente dal Consiglio di Amministrazione; - due Professori Associati; - due Ricercatori Universitari a tempo indeterminato. 2. I componenti, nominati con Decreto Rettorale, restano in carica tre anni accademici e sono rieleggibili. 3. Il Collegio di Disciplina è competente a svolgere la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari a carico del personale docente dell Università e ad esprimere in merito parere vincolante con riguardo ai fatti che possono dar luogo all irrogazione delle sanzioni più gravi della censura. 4. Secondo quanto previsto dall art. 27 dello Statuto e dall art. 10 della Legge 240 del 30 gennaio 2010, la partecipazione al Collegio di Disciplina non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese. Art. 49 Funzionamento del Collegio di Disciplina 1. Il Collegio di Disciplina opera nel rispetto del contraddittorio e con la garanzia del diritto di difesa. 2. Le delibere del Collegio sono assunte a maggioranza dei componenti. 3. Ciascun componente del Collegio ha l obbligo di astenersi nel caso in cui abbia legami di parentela o affinità sino al 4 grado ovvero di coniugio con il docente sottoposto a procedimento disciplinare. 4. In caso di astensione del Presidente, le relative funzioni sono svolte dal professore ordinario con la maggiore anzianità di ruolo. 5. Il Presidente del Collegio rappresenta l organo. Spetta al Presidente convocare il Collegio e organizzarne i lavori. Pag. 20 di 26

Regolamento del Dipartimento di Economia, Ingegneria, Società e Impresa (D.E.Im.) Art. 1 Oggetto della disciplina

Regolamento del Dipartimento di Economia, Ingegneria, Società e Impresa (D.E.Im.) Art. 1 Oggetto della disciplina Regolamento del Dipartimento di Economia, Ingegneria, Società e Impresa (D.E.Im.) Art. 1 Oggetto della disciplina Il presente Regolamento, in conformità ai principi, alle disposizioni dello Statuto e della

Dettagli

Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale

Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale PARTE I DISPOSIZIONI GENERALI... 2 Articolo 1 (Oggetto del Regolamento)... 2 Articolo 2 (Funzioni e principi del Dipartimento)...

Dettagli

TITOLO II ORGANI DEL DIPARTIMENTO. Art. 5 (Organi del Dipartimento) Art. 6 (Direttore di Dipartimento Attribuzioni)

TITOLO II ORGANI DEL DIPARTIMENTO. Art. 5 (Organi del Dipartimento) Art. 6 (Direttore di Dipartimento Attribuzioni) TITOLO II ORGANI DEL DIPARTIMENTO 1. Sono Organi del Dipartimento: a) il Direttore; b) il Consiglio; c) la Giunta; d) la Commissione paritetica docenti-studenti. Art. 5 (Organi del Dipartimento) Art. 6

Dettagli

DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANISTICHE E SOCIALI REGOLAMENTO

DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANISTICHE E SOCIALI REGOLAMENTO UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANISTICHE E SOCIALI REGOLAMENTO (ai sensi dell art. 2 comma 2 della legge 240/2010 e degli artt. 36 e seguenti dello Statuto dell Autonomia)

Dettagli

Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche

Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE E CHIRURGICHE (emanato con D.R. n. 1083 2013, prot. n. 25735 I/3 del 22.10.2013) CAPO I NORME GENERALI Art. 1 Funzioni del Dipartimento

Dettagli

REGOLAMENTO DEL CENTRO LINGUISTICO DI ATENEO. Art. 1 Costituzione

REGOLAMENTO DEL CENTRO LINGUISTICO DI ATENEO. Art. 1 Costituzione REGOLAMENTO DEL CENTRO LINGUISTICO DI ATENEO Emanato con D.R. n. 446 del 16.6.2008 Art. 1 Costituzione 1. È costituito presso l'università Ca Foscari di Venezia il Centro Linguistico di Ateneo, d ora in

Dettagli

DISCIPLINA ORGANIZZATIVA DEL CENTRO DI ECCELLENZA IN DIRITTO EUROPEO. Art. 1 Finalità del regolamento

DISCIPLINA ORGANIZZATIVA DEL CENTRO DI ECCELLENZA IN DIRITTO EUROPEO. Art. 1 Finalità del regolamento DISCIPLINA ORGANIZZATIVA DEL CENTRO DI ECCELLENZA IN DIRITTO EUROPEO Art. 1 Finalità del regolamento Il Regolamento del Centro di Eccellenza in Diritto Europeo disciplina il funzionamento degli organi

Dettagli

Oggetto: Modificazioni al Regolamento di funzionamento dei corsi di studio interfacoltà. IL RETTORE

Oggetto: Modificazioni al Regolamento di funzionamento dei corsi di studio interfacoltà. IL RETTORE UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PAVIA Decreto n.792-2006 Prot. 12395 Titolo: I Classe: 3 Pavia, 5 aprile 2006 Oggetto: Modificazioni al Regolamento di funzionamento dei corsi di studio interfacoltà. IL RETTORE

Dettagli

REGOLAMENTO DELLE STRUTTURE DIDATTICHE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI (DISB)

REGOLAMENTO DELLE STRUTTURE DIDATTICHE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI (DISB) REGOLAMENTO DELLE STRUTTURE DIDATTICHE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI (DISB) (emanato con Decreto Rettorale n.17/2016 del 20 gennaio 2016) in vigore dal 21 gennaio 2016 INDICE Articolo 1 - Principi

Dettagli

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA SEDE DECENTRATA DI RAGUSA STRUTTURA DIDATTICA SPECIALE DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA SEDE DECENTRATA DI RAGUSA STRUTTURA DIDATTICA SPECIALE DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE. UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA SEDE DECENTRATA DI RAGUSA STRUTTURA DIDATTICA SPECIALE DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE Ordinamento Art. 1 Oggetto Il presente ordinamento, ai sensi dell art. 23 dello

Dettagli

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI SASSARI

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI SASSARI REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE (art. 31 dello Statuto) (Regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione e dal Senato Accademico e rispettivamente nelle sedute del 24

Dettagli

REGOLAMENTO DEL CENTRO SCUOLA DI STUDI INTERNAZIONALI

REGOLAMENTO DEL CENTRO SCUOLA DI STUDI INTERNAZIONALI REGOLAMENTO DEL CENTRO SCUOLA DI STUDI INTERNAZIONALI Emanato con D.R. N. 113 del 13 febbraio 2013 INDICE Titolo I Premessa... 2 Art. 1 - Istituzione, natura e obiettivi della Scuola di Studi Internazionali...

Dettagli

REGOLAMENTO DEL CENTRO AGRICOLTURA ALIMENTI AMBIENTE (C3A)

REGOLAMENTO DEL CENTRO AGRICOLTURA ALIMENTI AMBIENTE (C3A) REGOLAMENTO DEL CENTRO AGRICOLTURA ALIMENTI AMBIENTE (C3A) INDICE TITOLO I PREMESSA... 2 ART. 1 - FINALITÀ... 2 ART. 2 AMBITO DI APPLICAZIONE... 2 ART. 3 DEFINIZIONI... 2 TITOLO II ORGANI DEL CENTRO E

Dettagli

SEDE DECENTRATA DI SIRACUSA STRUTTURA DIDATTICA SPECIALE DI ARCHITETTURA. Ordinamento. Art. 1 Oggetto

SEDE DECENTRATA DI SIRACUSA STRUTTURA DIDATTICA SPECIALE DI ARCHITETTURA. Ordinamento. Art. 1 Oggetto SEDE DECENTRATA DI SIRACUSA STRUTTURA DIDATTICA SPECIALE DI ARCHITETTURA Ordinamento Art. 1 Oggetto Il presente ordinamento, ai sensi dell art. 23 dello Statuto di Ateneo, disciplina l organizzazione e

Dettagli

REGOLAMENTO TIPO DEGLI ISTITUTI DELLA SCUOLA SUPERIORE SANT ANNA

REGOLAMENTO TIPO DEGLI ISTITUTI DELLA SCUOLA SUPERIORE SANT ANNA REGOLAMENTO TIPO DEGLI ISTITUTI DELLA SCUOLA SUPERIORE SANT ANNA Emanato con D.P. n. 218 del 23/03/2011. Art. 1 (Ambito di applicazione) 1. Il presente Regolamento tipo disciplina le competenze, la composizione

Dettagli

REGOLAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI SOCIOLOGIA E RICERCA SOCIALE

REGOLAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI SOCIOLOGIA E RICERCA SOCIALE REGOLAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI SOCIOLOGIA E RICERCA SOCIALE Emanato con D.R. n. 112 del 13 febbraio 2013 INDICE TITOLO I - PREMESSA... 2 ART. 1 FINALITÀ... 2 ART. 2 AMBITO DI APPLICAZIONE... 2 ART. 3

Dettagli

REGOLAMENTO. Consiglio di Facoltà di Scienze Mediche - Corso di Laurea quadriennale in Fisioterapia L.U.de.S Foundation H.E.I.

REGOLAMENTO. Consiglio di Facoltà di Scienze Mediche - Corso di Laurea quadriennale in Fisioterapia L.U.de.S Foundation H.E.I. REGOLAMENTO Consiglio di Facoltà di Scienze Mediche - Corso di Laurea quadriennale in Fisioterapia L.U.de.S Foundation H.E.I. Malta Indice Articolo 1 Finalità del regolamento Articolo 2 Organi del Consiglio

Dettagli

Emanato con Decreto Rettorale n. 339/AG del 01 febbraio 2013 e modificato con Decreto Rettorale n. 475/AG del 04 febbraio 2016

Emanato con Decreto Rettorale n. 339/AG del 01 febbraio 2013 e modificato con Decreto Rettorale n. 475/AG del 04 febbraio 2016 Emanato con Decreto Rettorale n. 339/AG del 01 febbraio 2013 e modificato con Decreto Rettorale n. 475/AG del 04 febbraio 2016 REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI FISICA

Dettagli

Università degli Studi della Tuscia Facoltà di Scienze Politiche Regolamento di Facoltà. Articolo 1 Oggetto della disciplina

Università degli Studi della Tuscia Facoltà di Scienze Politiche Regolamento di Facoltà. Articolo 1 Oggetto della disciplina Università degli Studi della Tuscia Facoltà di Scienze Politiche Regolamento di Facoltà Articolo 1 Oggetto della disciplina 1. Il presente Regolamento, in conformità ai principi e alle disposizioni dello

Dettagli

Decreto n prot LA RETTRICE

Decreto n prot LA RETTRICE Decreto n. 283.15 prot. 7777 LA RETTRICE - Viste le Leggi sull istruzione Universitaria; - Vista la Legge 9.051989 n. 168; - Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante Norme in materia di organizzazione

Dettagli

Regolamento. Corso di Dottorato di ricerca in Scienze Giuridiche. Art. 1. Ambito di applicazione

Regolamento. Corso di Dottorato di ricerca in Scienze Giuridiche. Art. 1. Ambito di applicazione Regolamento Corso di Dottorato di ricerca in Scienze Giuridiche Art. 1 Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento disciplina, in accordo con il Regolamento di Ateneo dei Corsi di Dottorato di ricerca,

Dettagli

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL PRESIDIO DELLA QUALITA DI ATENEO (PQ)

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL PRESIDIO DELLA QUALITA DI ATENEO (PQ) REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL PRESIDIO DELLA QUALITA DI ATENEO (PQ) INDICE Art.1 Ambito di applicazione Art. 2 Composizione, nomina e durata del mandato Art. 3 Incompatibilità Art. 4 Revoca dell incarico

Dettagli

REGOLAMENTO DI DIPARTIMENTO. Dipartimento di Medicina - DIMED

REGOLAMENTO DI DIPARTIMENTO. Dipartimento di Medicina - DIMED REGOLAMENTO DI DIPARTIMENTO Dipartimento di Medicina - DIMED Approvato dal Senato Accademico Emanato con D.R. n..del. 1 Indice Art. 1 Finalità Art. 2 Afferenze Art. 3 - Organi del Dipartimento Art. 4 -

Dettagli

REGOLAMENTO DEL PRESIDIO DI QUALITÀ DELLA LUISS GUIDO CARLI

REGOLAMENTO DEL PRESIDIO DI QUALITÀ DELLA LUISS GUIDO CARLI REGOLAMENTO DEL PRESIDIO DI QUALITÀ DELLA LUISS GUIDO CARLI (Proposta deliberata dal Senato Accademico nella seduta del 26 settembre 2017 e approvata dal Comitato Esecutivo nella seduta del 5 ottobre 2017)

Dettagli

IL RETTORE. VISTO il vigente Statuto ed, in particolare, l art. 35;

IL RETTORE. VISTO il vigente Statuto ed, in particolare, l art. 35; DR/2017/3015 del 06/09/2017 Firmatari: MANFREDI Gaetano U.S.R. IL RETTORE VISTO il vigente Statuto ed, in particolare, l art. 35; VISTO VISTO il D.R. n. 4238 del 31/12/2001 con il quale è stato istituito

Dettagli

REGOLAMENTO DEL TEAM QUALITA DI ATENEO

REGOLAMENTO DEL TEAM QUALITA DI ATENEO REGOLAMENTO DEL TEAM QUALITA DI ATENEO ART. 1 Ambito di applicazione del Regolamento 1. Il presente regolamento, definito coerentemente con le previsioni del D.M. n. 47 del 30 gennaio 2013, disciplina

Dettagli

Regolamento del CENTRO DI SERVIZI POLO UNIVERSITARIO SISTEMI LOGISTICI DI LIVORNO

Regolamento del CENTRO DI SERVIZI POLO UNIVERSITARIO SISTEMI LOGISTICI DI LIVORNO Regolamento del CENTRO DI SERVIZI POLO UNIVERSITARIO SISTEMI LOGISTICI DI LIVORNO D.R. 21 dicembre 2016, n.62814 - Emanazione Articolo 1 Costituzione e sede del Centro di servizi Polo Universitario Sistemi

Dettagli

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II UFFICIO SEGRETERIA DEL DIRETTORE GENERALE DR/2019/2648 del 01/07/2019 Firmatari: De Vivo Arturo

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II UFFICIO SEGRETERIA DEL DIRETTORE GENERALE DR/2019/2648 del 01/07/2019 Firmatari: De Vivo Arturo DR/2019/2648 del 01/07/2019 Firmatari: De Vivo Arturo U.S.R. IL RETTORE VISTO il vigente Statuto dell Ateneo e, in particolare, l art 35; VISTO il D.R. n. 2480 del 20.06.2003 con il quale è stato istituito

Dettagli

REGOLAMENTO COLLEGIO DEI DOCENTI UNIVERSITARI DI DISCIPLINE IGIENISTICHE

REGOLAMENTO COLLEGIO DEI DOCENTI UNIVERSITARI DI DISCIPLINE IGIENISTICHE REGOLAMENTO COLLEGIO DEI DOCENTI UNIVERSITARI DI DISCIPLINE IGIENISTICHE APPROVATO DALL ASSEMBLEA GENERALE DEL COLLEGIO IL 21.5.2016 Art. 1 (Definizione) Tra gli iscritti alla Società Italiana di Igiene,

Dettagli

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE E SOCIALI

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE E SOCIALI Emanato con Decreto Rettorale n. 23, prot. n. 2464/A3 del 16 marzo 2012 e s.m. e i. (D.R. n. 52, prot. n. 4810/A3 del 30 maggio 2012) REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE E SOCIALI

Dettagli

emanato con D.R. n del CENTRO LINGUISTICO INTERFACOLTÀ REGOLAMENTO Art. 1. Istituzione Il Centro Linguistico Interfacoltà (CLI) è

emanato con D.R. n del CENTRO LINGUISTICO INTERFACOLTÀ REGOLAMENTO Art. 1. Istituzione Il Centro Linguistico Interfacoltà (CLI) è emanato con D.R. n.. 321 del 20.4.1999 CENTRO LINGUISTICO INTERFACOLTÀ REGOLAMENTO Art. 1. Istituzione Il Centro Linguistico Interfacoltà (CLI) è istituito ai sensi dell art. 90 del D.P.R. 11.7.1980, n.

Dettagli

REGOLAMENTO DI DIPARTIMENTO

REGOLAMENTO DI DIPARTIMENTO REGOLAMENTO DI DIPARTIMENTO TITOLO I PRINCIPI GENERALI ART. 1 FINALITA DEL DIPARTIMENTO 1. Il presente Regolamento, previsto dall art. 5 c. 5, Statuto dell Università degli Studi di Trieste (di seguito

Dettagli

REGOLAMENTO DELLA SCUOLA IN MANAGEMENT ED ECONOMIA. Art. 1 (Istituzione) Art. 2 (Compiti della Scuola)

REGOLAMENTO DELLA SCUOLA IN MANAGEMENT ED ECONOMIA. Art. 1 (Istituzione) Art. 2 (Compiti della Scuola) REGOLAMENTO DELLA SCUOLA IN MANAGEMENT ED ECONOMIA Art. 1 (Istituzione) 1. La Scuola di Management ed Economia è istituita ai sensi dello Statuto dell'università di Torino, art. 24 e seguenti. Ad essa

Dettagli

IL RETTORE. la Legge 30/12/2010 n. 240 ed, in particolare, l art. 2 comma 2 lett. a) e b);

IL RETTORE. la Legge 30/12/2010 n. 240 ed, in particolare, l art. 2 comma 2 lett. a) e b); U.S.R. DR/2013/102 del 11/01/2013 Firmatari: MASSIMO MARRELLI IL RETTORE la Legge 30/12/2010 n. 240 ed, in particolare, l art. 2 comma 2 lett. a) e b); lo Statuto dell Ateneo emanato con Decreto Rettorale

Dettagli

Indice. Articolo 1 Finalità del regolamento

Indice. Articolo 1 Finalità del regolamento REGOLAMENTO Consiglio di Facoltà di Scienze Umane - Corso di Laurea Triennale in Scienze Criminologiche Investigative e della Sicurezza LUDES Foundation HEI Malta Indice Articolo 1 Finalità del regolamento

Dettagli

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI. Presidio della Qualità di Ateneo Polo Centrale. Regolamento

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI. Presidio della Qualità di Ateneo Polo Centrale. Regolamento UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI Presidio della Qualità di Ateneo Polo Centrale Regolamento per l organizzazione e il funzionamento del Presidio della Qualità di Ateneo Sommario Art. 1 - Ambito di applicazione

Dettagli

REGOLAMENTO DEL CENTRO INTERDIPARTIMENTALE MENTE/CERVELLO (CIMEC)

REGOLAMENTO DEL CENTRO INTERDIPARTIMENTALE MENTE/CERVELLO (CIMEC) REGOLAMENTO DEL CENTRO INTERDIPARTIMENTALE MENTE/CERVELLO (CIMEC) INDICE TITOLO I - PREMESSA... 2 ART. 1 - FINALITÀ... 2 ART. 2 AMBITO DI APPLICAZIONE... 2 ART. 3 DEFINIZIONI... 2 TITOLO II ORGANI DEL

Dettagli

REGOLAMENTO DEL CENTRO DI BIOLOGIA INTEGRATA CIBIO

REGOLAMENTO DEL CENTRO DI BIOLOGIA INTEGRATA CIBIO REGOLAMENTO DEL CENTRO DI BIOLOGIA INTEGRATA CIBIO INDICE Titolo I - Premessa... 2 Art. 1 Finalità... 2 Art. 2 Ambito di applicazione... 2 Art. 3 Definizioni... 2 Titolo II Organi del Centro e procedure

Dettagli

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO DIREZIONE GENERALE SERVIZIO SUPPORTO AGLI ORGANI COLLEGIALI Decreto Rettorale n. ';;'(;31 del ).J, 0

Dettagli

REGOLAMENTO DEL DIPARTIMENTO FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA

REGOLAMENTO DEL DIPARTIMENTO FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA REGOLAMENTO DEL DIPARTIMENTO FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA Emanato con D.R. n. 212 del 11 aprile 2013 INDICE Art. 1 Finalità e norme generali... 2 Art. 2 Organi e sedi della Facoltà... 2 Art. 3 Il Preside...

Dettagli

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO DI AREA DIDATTICA DELLA MATEMATICA

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO DI AREA DIDATTICA DELLA MATEMATICA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA" FACOLTA' DI SCIENZE MATEMATICHE FISICHE E NATURALI REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO DI AREA DIDATTICA DELLA MATEMATICA Regolamento del Consiglio di Area Didattica

Dettagli

STATUTO DELLA STRUTTURA SPECIALE CENTRO UNIVERSITARIO DI STUDI PER LA FORMAZIONE E LA RICERCA IN DIRITTO PRIVATO EUROPEO (CENTRO EURODIP S.

STATUTO DELLA STRUTTURA SPECIALE CENTRO UNIVERSITARIO DI STUDI PER LA FORMAZIONE E LA RICERCA IN DIRITTO PRIVATO EUROPEO (CENTRO EURODIP S. STATUTO DELLA STRUTTURA SPECIALE CENTRO UNIVERSITARIO DI STUDI PER LA FORMAZIONE E LA RICERCA IN DIRITTO PRIVATO EUROPEO (CENTRO EURODIP S.PUGLIATTI) Art. 1 E istituita nell Università di Messina, ai sensi

Dettagli

VISTO il vigente Statuto dell Ateneo e, in particolare, l art. 14, comma, 2 lett. b) e l art. 29, comma 6;

VISTO il vigente Statuto dell Ateneo e, in particolare, l art. 14, comma, 2 lett. b) e l art. 29, comma 6; DR/2016/2851 del 21/09/2016 Firmatari: De Vivo Arturo U.S.R. IL RETTORE VISTO il vigente Statuto dell Ateneo e, in particolare, l art. 14, comma, 2 lett. b) e l art. 29, comma 6; VISTO il Regolamento di

Dettagli

Emanato con Decreto Rettorale n. 1654/AG del 06 giugno 2013

Emanato con Decreto Rettorale n. 1654/AG del 06 giugno 2013 Emanato con Decreto Rettorale n. 1654/AG del 06 giugno 2013 REGOLAMENTO DELLA SCUOLA DI INGEGNERIA EDILE-ARCHITETTURA SCHOOL OF ARCHITECTURAL ENGINEERING (secondo gli Art.li 24,25,26,27,28 dello Statuto

Dettagli

REGOLAMENTO DEL CENTRO INTERATENEO DI INTERESSE REGIONALE PER LA FORMAZIONE DEGLI INSEGNANTI SECONDARI. Art. 1 Istituzione

REGOLAMENTO DEL CENTRO INTERATENEO DI INTERESSE REGIONALE PER LA FORMAZIONE DEGLI INSEGNANTI SECONDARI. Art. 1 Istituzione REGOLAMENTO DEL CENTRO INTERATENEO DI INTERESSE REGIONALE PER LA FORMAZIONE DEGLI INSEGNANTI SECONDARI Art. 1 Istituzione È istituito, ai sensi dell art. 20 del vigente Statuto dell Università degli Studi

Dettagli

REGOLAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DEL FARMACO

REGOLAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DEL FARMACO REGOLAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DEL FARMACO (art. 15, comma 12, dello Statuto di Ateneo) Art. 1 Oggetto, denominazione e sede Il presente regolamento disciplina l'organizzazione e le modalità di

Dettagli

AMMINISTRAZIONE AREA AFFARI GENERALI SETTORE STRUTTURE ISTITUZIONALI

AMMINISTRAZIONE AREA AFFARI GENERALI SETTORE STRUTTURE ISTITUZIONALI Testo Coordinato del Regolamento di funzionamento del Dipartimento delle Arti (emanato con D.R. n. 851/31278 del 05/07/2012 e successivamente modificato con D.R. n. 1387/51438 del 09/11/2012) PARTE GENERALE

Dettagli

Regolamento della Commissione Paritetica Docenti- Studenti del Dipartimento di Fisica dell'università di Trieste

Regolamento della Commissione Paritetica Docenti- Studenti del Dipartimento di Fisica dell'università di Trieste Regolamento della Commissione Paritetica Docenti- Studenti del Dipartimento di Fisica dell'università di Trieste Il presente regolamento integra e specifica quanto già previsto dalle Norme di Legge, dallo

Dettagli

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II UFFICIO SEGRETERIA DEL DIRETTORE GENERALE DR/2018/5396 del 27/12/2018 Firmatari: MANFREDI Gaetano

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II UFFICIO SEGRETERIA DEL DIRETTORE GENERALE DR/2018/5396 del 27/12/2018 Firmatari: MANFREDI Gaetano DR/2018/5396 del 27/12/2018 Firmatari: MANFREDI Gaetano U.S.R. IL RETTORE VISTO il vigente Statuto e, in particolare, l art. 35; VISTO il D.R. n. 4238 del 31/12/2001 con il quale è stato istituito il Centro

Dettagli

Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Scienze Politiche

Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Scienze Politiche Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Scienze Politiche PARTE I DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 1 (Oggetto del Regolamento) 1. Il presente Regolamento disciplina l organizzazione e il funzionamento

Dettagli

Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Interpretazione e Traduzione DIT PARTE GENERALE

Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Interpretazione e Traduzione DIT PARTE GENERALE Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Interpretazione e Traduzione DIT PARTE GENERALE Articolo 1 (Oggetto del Regolamento) Il presente Regolamento concerne l assetto organizzativo e il funzionamento

Dettagli

REGOLAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI MATEMATICA E INFORMATICA

REGOLAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI MATEMATICA E INFORMATICA REGOLAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI MATEMATICA E INFORMATICA (art. 15, comma 12, dello Statuto di Ateneo) Art. 1 Oggetto, denominazione e sede Il presente regolamento disciplina l'organizzazione e le modalità

Dettagli

IL RETTORE. la Legge 30/12/2010 n. 240 ed, in particolare, l art. 2 comma 2 lett. a) e b);

IL RETTORE. la Legge 30/12/2010 n. 240 ed, in particolare, l art. 2 comma 2 lett. a) e b); U.S.R. DR/2013/105 del 11/01/2013 Firmatari: MASSIMO MARRELLI IL RETTORE la Legge 30/12/2010 n. 240 ed, in particolare, l art. 2 comma 2 lett. a) e b); lo Statuto dell Ateneo emanato con Decreto Rettorale

Dettagli

Regolamento del Consiglio dell'area Didattica in Matematica

Regolamento del Consiglio dell'area Didattica in Matematica Regolamento del Consiglio dell'area Didattica in Matematica Art. 1 Finalità del Regolamento Il presente Regolamento disciplina, ai sensi del Regolamento Didattico di Ateneo e del Regolamento della Facoltà

Dettagli

d) durata della carica di rettore per un unico mandato di sei anni, non rinnovabile;

d) durata della carica di rettore per un unico mandato di sei anni, non rinnovabile; LEGGE Norme in materia di organizzazione delle universita`, di personale accademico e reclutamento, nonche delega al Governo per incentivare la qualita` e l efficienza del sistema universitario ORGANI

Dettagli

REGOLAMENTO INTERNO DELL'ISTITUTO DI ECONOMIA DELLA SCUOLA SUPERIORE SANT'ANNA

REGOLAMENTO INTERNO DELL'ISTITUTO DI ECONOMIA DELLA SCUOLA SUPERIORE SANT'ANNA REGOLAMENTO INTERNO DELL'ISTITUTO DI ECONOMIA DELLA SCUOLA SUPERIORE SANT'ANNA Emanato con D.P. n. 696 del 26/10/2011. Art. 1 (Ambito di applicazione) 1. Il presente Regolamento disciplina le competenze,

Dettagli

Regolamento di Dipartimento di Ingegneria Chimica e Alimentare

Regolamento di Dipartimento di Ingegneria Chimica e Alimentare Regolamento di Dipartimento di Ingegneria Chimica e Alimentare ARTICOLO 1 (Ambito di applicazione) Il presente Regolamento, predisposto ai sensi dell articolo 18 dello Statuto e in conformità alle norme

Dettagli

3.4) REGOLAMENTO FACOLTA DI ECONOMIA DELIBERA

3.4) REGOLAMENTO FACOLTA DI ECONOMIA DELIBERA ESTRATTO DEL SENATO ACCADEMICO SEDUTA DEL 18 OTTOBRE 2016 DIREZIONE II DIVISIONE 4 3.4) REGOLAMENTO FACOLTA DI ECONOMIA OMISSIS DELIBERA Di approvare il Regolamento della Facoltà di Economia proposto dai

Dettagli

IL RETTORE. la Legge 30/12/2010 n. 240 ed, in particolare, l art. 2 comma 2 lett. a) e b);

IL RETTORE. la Legge 30/12/2010 n. 240 ed, in particolare, l art. 2 comma 2 lett. a) e b); U.S.R. DR/2013/121 del 11/01/2013 Firmatari: MASSIMO MARRELLI IL RETTORE la Legge 30/12/2010 n. 240 ed, in particolare, l art. 2 comma 2 lett. a) e b); lo Statuto dell Ateneo emanato con Decreto Rettorale

Dettagli

REGOLAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE E TECNOLOGIE PER L'AGRICOLTURA, LE FORESTE, LA NATURA E L'ENERGIA (DAFNE)

REGOLAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE E TECNOLOGIE PER L'AGRICOLTURA, LE FORESTE, LA NATURA E L'ENERGIA (DAFNE) REGOLAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE E TECNOLOGIE PER L'AGRICOLTURA, LE FORESTE, LA NATURA E L'ENERGIA (DAFNE) Art. 1 Oggetto della disciplina Il presente regolamento disciplina gli uffici, l organizzazione

Dettagli

IL RETTORE. la Legge 30/12/2010 n. 240 ed, in particolare, l art. 2 comma 2 lett. a) e b);

IL RETTORE. la Legge 30/12/2010 n. 240 ed, in particolare, l art. 2 comma 2 lett. a) e b); U.S.R. DR/2013/115 del 11/01/2013 Firmatari: MASSIMO MARRELLI IL RETTORE la Legge 30/12/2010 n. 240 ed, in particolare, l art. 2 comma 2 lett. a) e b); lo Statuto dell Ateneo emanato con Decreto Rettorale

Dettagli

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DEI CORSI DI STUDIO IN INGEGNERIA MECCANICA SCUOLA DI INGEGNERIA

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DEI CORSI DI STUDIO IN INGEGNERIA MECCANICA SCUOLA DI INGEGNERIA REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DEI CORSI DI STUDIO IN INGEGNERIA MECCANICA SCUOLA DI INGEGNERIA (approvato dal Consiglio della Scuola del 16.10.2013) emanato con PdD n. 207 del 18.10.2013 Art.

Dettagli

CENTRO DI RICERCA INTERDIPARTIMENTALE SUL DIRITTO EUROPEO DELLA BANCA E DELLA FINANZA. Paolo Ferro-Luzzi. Regolamento. Titolo I

CENTRO DI RICERCA INTERDIPARTIMENTALE SUL DIRITTO EUROPEO DELLA BANCA E DELLA FINANZA. Paolo Ferro-Luzzi. Regolamento. Titolo I CENTRO DI RICERCA INTERDIPARTIMENTALE SUL DIRITTO EUROPEO DELLA BANCA E DELLA FINANZA Paolo Ferro-Luzzi Regolamento Titolo I Costituzione e finalità Art. 1 (Denominazione, costituzione e sede) 1. È costituito

Dettagli

PARTE GENERALE. Il Dipartimento ha autonomia organizzativa, gestionale e finanziaria secondo le norme vigenti, lo Statuto e i Regolamenti d Ateneo.

PARTE GENERALE. Il Dipartimento ha autonomia organizzativa, gestionale e finanziaria secondo le norme vigenti, lo Statuto e i Regolamenti d Ateneo. Allegato 32 al Decreto Rettorale n. 851/2012 del 5.7.2012 Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Storia e Metodi per la Conservazione dei Beni Culturali Articolo 1 (Oggetto del Regolamento) PARTE

Dettagli

IL RETTORE DECRETA. Art.1

IL RETTORE DECRETA. Art.1 IL RETTORE - Vista la L. 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell'università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica e successive modifiche ed integrazioni; - vista la legge 30 dicembre 2010,

Dettagli

REGOLAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI LETTERE E FILOSOFIA

REGOLAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI LETTERE E FILOSOFIA REGOLAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI LETTERE E FILOSOFIA Emanato con D.R. n. 533 del 21 novembre 2012, modificato con D.R. n. 284 del 11 maggio 2017 INDICE TITOLO I - PREMESSA... 2 ART. 1 FINALITÀ... 2 ART.

Dettagli

AMMINISTRAZIONE AREA AFFARI GENERALI SETTORE STRUTTURE ISTITUZIONALI

AMMINISTRAZIONE AREA AFFARI GENERALI SETTORE STRUTTURE ISTITUZIONALI Testo Coordinato del Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali (emanato con D.R. n. 851/31278 del 05/07/2012 e successivamente modificato con D.R. n.

Dettagli

Università degli Studi di Ferrara

Università degli Studi di Ferrara Università degli Studi di Ferrara UFFICIO COORDINAMENTO NORMATIVA DI ATENEO, POLITICHE PARI OPPORTUITA E DISABILITA Repertorio n. 1665/2017 Prot n. 151053 del 30/11/2017 I.3.81 Decreto Rettorale OGGETTO:

Dettagli

Università degli Studi di Ferrara

Università degli Studi di Ferrara Università degli Studi di Ferrara REGOLAMENTO DEI CENTRI DI ATENEO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 28 ottobre 1998 SENATO ACCADEMICO 21 ottobre 1998 D.R. 12 novembre 1998 n. 61 Entrata in vigore: 12 novembre

Dettagli

Università degli Studi di Ferrara

Università degli Studi di Ferrara Università degli Studi di Ferrara RIPARTIZIONE RICERCA Ufficio Ricerca Nazionale Rep. n. 759-2006 Prot. n. 11083 del 15/05/2006 Titolo VI Classe 5 Fasc. 10 IL RETTORE VISTO lo Statuto dell Università degli

Dettagli

Centro di LOGICA, LINGUAGGIO E COGNIZIONE. Università di Torino REGOLAMENTO. Art. 1: Istituzione

Centro di LOGICA, LINGUAGGIO E COGNIZIONE. Università di Torino REGOLAMENTO. Art. 1: Istituzione Centro di LOGICA, LINGUAGGIO E COGNIZIONE Università di Torino REGOLAMENTO Art. 1: Istituzione È istituito, ai sensi dell art. 20 del vigente Statuto di Ateneo, e su iniziativa del Dipartimento di Filosofia

Dettagli

STATUTO DEL CENTRO STUDI DIPARTIMENTALE DIRITTO E SOCIETA PLURALE - LAW AND PLURALISM. BiLaP (BicoccaLaw and Pluralism) Art.

STATUTO DEL CENTRO STUDI DIPARTIMENTALE DIRITTO E SOCIETA PLURALE - LAW AND PLURALISM. BiLaP (BicoccaLaw and Pluralism) Art. STATUTO DEL CENTRO STUDI DIPARTIMENTALE DIRITTO E SOCIETA PLURALE - LAW AND PLURALISM BiLaP (BicoccaLaw and Pluralism) Art. 1 Denominazione Ai sensi del Regolamento per l istituzione e il funzionamento

Dettagli

Alma Mater Studiorum-Università di Bologna NormAteneo - sito di documentazione sulla normativa di Ateneo vigente presso l Università di Bologna -

Alma Mater Studiorum-Università di Bologna NormAteneo - sito di documentazione sulla normativa di Ateneo vigente presso l Università di Bologna - Testo Coordinato del REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE (emanato con D.R. n. 743/25835 del 05/06/2012 e successivamente modificato con D.R. n. 3/311 del 07/01/2013) Art. 1 Le scuole propongono il

Dettagli

(Emanato con D.R. n. 721 del )

(Emanato con D.R. n. 721 del ) All. n. 1 REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CENTRO PER I SERVIZI LINGUISTICI DI ATENEO DENOMINATO CENTRO LINGUISTICO DI ATENEO (CLA). (Emanato con D.R. n. 721 del 15.11.2018) REGOLAMENTO

Dettagli

REGOLAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA E SCIENZA DELL INFORMAZIONE

REGOLAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA E SCIENZA DELL INFORMAZIONE REGOLAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA E SCIENZA DELL INFORMAZIONE Emanato con D.R. n. 211 del 11 aprile 2013 e modificato con D.R. n. 196 del 10 marzo 2016 Indice Art. 1 Funzioni e organi del Dipartimento...

Dettagli

REGOLAMENTO DEI CENTRI EX ART. 61 DELLO STATUTO DI ATENEO

REGOLAMENTO DEI CENTRI EX ART. 61 DELLO STATUTO DI ATENEO REGOLAMENTO DEI CENTRI EX ART. 61 DELLO STATUTO DI ATENEO (emanato con D.R. n. 442 del 30 marzo 2015) INDICE Pag. Art. 1 Oggetto 2 Art. 2 Finalità 2 Art. 3 Istituzione del Centro 2 Art. 4 Soggetti proponenti

Dettagli

CENTRO DI RICERCA INTERDIPARTIMENTALE PER GLI STUDI POLITICO-COSTITUZIONALI E DI LEGISLAZIONE COMPARATA GIORGIO RECCHIA. Regolamento. Art.

CENTRO DI RICERCA INTERDIPARTIMENTALE PER GLI STUDI POLITICO-COSTITUZIONALI E DI LEGISLAZIONE COMPARATA GIORGIO RECCHIA. Regolamento. Art. CENTRO DI RICERCA INTERDIPARTIMENTALE PER GLI STUDI POLITICO-COSTITUZIONALI E DI LEGISLAZIONE COMPARATA GIORGIO RECCHIA Regolamento Art. 1 (Denominazione, costituzione e sede) 1. È stato costituito con

Dettagli

Decreto prot. n /I/003 AA/ Oggetto: Decreto rettorale di modifica del Regolamento dei Centri di ricerca e di servizio.

Decreto prot. n /I/003 AA/ Oggetto: Decreto rettorale di modifica del Regolamento dei Centri di ricerca e di servizio. Decreto prot. n. 10772/I/003 AA/ Oggetto: Decreto rettorale di modifica del Regolamento dei Centri di ricerca e di servizio. IL RETTORE RICHIAMATO il Regolamento dei Centri di ricerca e di servizio già

Dettagli

Con D.R. n del è stato emanato il Regolamento del Centro in parola.

Con D.R. n del è stato emanato il Regolamento del Centro in parola. Oggetto: REGOLAMENTO DEL CENTRO LINGUISTICO DI ATENEO: PROPOSTA DI MODIFICA Il Centro Linguistico di Ateneo è stato costituito il 1 giugno del 2000 ed è stato cofinanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo

Dettagli

Centro di Servizi InfoSapienza Regolamento Organizzativo (DR n del 29/07/2011)

Centro di Servizi InfoSapienza Regolamento Organizzativo (DR n del 29/07/2011) Centro di Servizi InfoSapienza Regolamento Organizzativo (DR n. 2498 del 29/07/2011) Art. 1 - Costituzione Il Centro InfoSapienza, di seguito richiamato Centro, è un Centro di spesa ad ordinamento speciale,

Dettagli

RISORSE UMANE ORGANISMI DELL ISTITUTO

RISORSE UMANE ORGANISMI DELL ISTITUTO RISORSE UMANE ORGANISMI DELL ISTITUTO Gli organismi dell Istituto previsti sono i seguenti: dirigente scolastico e staff di direzione dell Istituto, collegio dei docenti, consigli di classe, dipartimenti

Dettagli

Regolamento della Conferenza Universitaria Italiana del Design - CUID

Regolamento della Conferenza Universitaria Italiana del Design - CUID Conferenza Nazionale Universitaria del Design - CUID Nuovo regolamento - redatto in base alle modifiche contenute nella Legge 240/2010 - ratificato dalla Giunta nella seduta del 20 febbraio 2013 a Firenze

Dettagli

Regolamento del Consiglio dell'area Didattica in Scienze e Tecnologie Fisiche, Scienze Fisiche e Scienze dell Universo

Regolamento del Consiglio dell'area Didattica in Scienze e Tecnologie Fisiche, Scienze Fisiche e Scienze dell Universo Regolamento del Consiglio dell'area Didattica in Scienze e Tecnologie Fisiche, Scienze Fisiche e Scienze dell Universo Art. 1 Finalità del Regolamento Il presente Regolamento disciplina, ai sensi del Regolamento

Dettagli

AMMINISTRAZIONE AREA AFFARI GENERALI SETTORE STRUTTURE ISTITUZIONALI

AMMINISTRAZIONE AREA AFFARI GENERALI SETTORE STRUTTURE ISTITUZIONALI Testo Coordinato del Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali (emanato con D.R. n. 851/31278 del 05/07/2012 e successivamente modificato con D.R. n. 1387/51438 del 09/11/2012)

Dettagli

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO ACCADEMICO DELL ISTITUTO SUPERIORE PER LE INDUSTRIE ARTISTICHE DI FAENZA

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO ACCADEMICO DELL ISTITUTO SUPERIORE PER LE INDUSTRIE ARTISTICHE DI FAENZA REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO ACCADEMICO DELL ISTITUTO SUPERIORE PER LE INDUSTRIE ARTISTICHE DI FAENZA TITOLO I COMPOSIZIONE, FUNZIONI, DURATA, SEDE, COMPENSI Articolo 1 Composizione 1. E costituito il Consiglio

Dettagli

REGOLAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI SOCIOLOGIA E RICERCA SOCIALE

REGOLAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI SOCIOLOGIA E RICERCA SOCIALE REGOLAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI SOCIOLOGIA E RICERCA SOCIALE Emanato con D.R. n. 145 del 8 marzo 2018 INDICE TITOLO I - PREMESSA... 2 ART. 1 FINALITÀ... 2 ART. 2 AMBITO DI APPLICAZIONE... 2 ART. 3 DEFINIZIONI...

Dettagli

STATUTO DELL UNIVERSITA DI PISA adottato dal Senato accademico nella seduta del 27 luglio 2011

STATUTO DELL UNIVERSITA DI PISA adottato dal Senato accademico nella seduta del 27 luglio 2011 STATUTO DELL UNIVERSITA DI PISA adottato dal Senato accademico nella seduta del 27 luglio 2011 Ai sensi dell art.2, comma 5, della legge n. 240/2010, lo Statuto dell Università di Pisa è stato predisposto

Dettagli

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA REGOLAMENTO del CENTRO UNIVERSITARIO DI STUDI SUI TRASPORTI EUROMEDITERRANEI ELIO FANARA (CUST Euromed ELIO FANARA ) (Emanato con D.R. n. 1664 del 04 Agosto 2017) ART.

Dettagli

Regolamento di funzionamento del Centro di Ricerca sul Dolore Animale (CeRiDA) dell Università degli Studi di Perugia

Regolamento di funzionamento del Centro di Ricerca sul Dolore Animale (CeRiDA) dell Università degli Studi di Perugia Regolamento di funzionamento del Centro di Ricerca sul Dolore Animale (CeRiDA) dell Università degli Studi di Perugia Art. 1 Oggetto del Regolamento 1. Il presente Regolamento disciplina le finalità, l

Dettagli

REGOLAMENTO DEL CENTRO LINGUISTICO DI ATENEO. Emanato con Decreto Rettorale rep. n. del

REGOLAMENTO DEL CENTRO LINGUISTICO DI ATENEO. Emanato con Decreto Rettorale rep. n. del REGOLAMENTO DEL CENTRO LINGUISTICO DI ATENEO Emanato con Decreto Rettorale rep. n. del Indice Art. 1 - Ambito di applicazione... 3 Art. 2 Finalità e servizi del Centro... 3 Art. 3 Risorse...... 3 Art.

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA CHIAMATA DEI PROFESSORI DI PRIMA E SECONDA FASCIA IN ATTUAZIONE DELL ART. 18 DELLA LEGGE 240/2010

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA CHIAMATA DEI PROFESSORI DI PRIMA E SECONDA FASCIA IN ATTUAZIONE DELL ART. 18 DELLA LEGGE 240/2010 REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA CHIAMATA DEI PROFESSORI DI PRIMA E SECONDA FASCIA IN ATTUAZIONE DELL ART. 18 Titolo I Ambito applicativo e modalità di attivazione della copertura di posti di ruolo

Dettagli

CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI ATENEO NRD-UNISS Nucleo Ricerca Desertificazione REGOLAMENTO

CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI ATENEO NRD-UNISS Nucleo Ricerca Desertificazione REGOLAMENTO CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI ATENEO NRD-UNISS Nucleo Ricerca Desertificazione REGOLAMENTO Articolo 1 Istituzione del Centro 1. Il Centro Interdipartimentale di Ateneo NRD Nucleo di Ricerca sulla Desertificazione

Dettagli

DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE, SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE

DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE, SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE, SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE E INGEGNERIA DELL'INFORMAZIONE Indice degli articoli: Art. 1 Oggetto e finalità. pag. 2 Art. 2 Natura e

Dettagli

Parte seconda: Organi e struttura organizzativa

Parte seconda: Organi e struttura organizzativa Parte seconda: Organi e struttura organizzativa Organi statutari del Consiglio di classe: 1. Il Consiglio di classe 2. Il Coordinatore di classe e/o del corso 3. La Giunta (se costituita) 4. La commissione

Dettagli

SETTORE AFFARI GENERALI, STRUTTURE E STAFF D AREA UFFICIO STRUTTURE ISTITUZIONALI

SETTORE AFFARI GENERALI, STRUTTURE E STAFF D AREA UFFICIO STRUTTURE ISTITUZIONALI Testo Coordinato del Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Fisica e Astronomia (emanato con D.R. n. 851/31278 del 05/07/2012 e successivamente modificato con D.R. n. 1387/51438 del 09/11/2012

Dettagli

Scuola superiore della magistratura

Scuola superiore della magistratura Scuola superiore della magistratura N. 129/2012 ID SSM del 30.10.2012 Statuto della Scuola superiore della magistratura (adottato dal Comitato direttivo in data 6 febbraio 2012; modificato dal Comitato

Dettagli