ASSOCIAZIONE ITALIANA ALLEVATORI. (Ente Morale D.P.R. n del ) REGOLAMENTO
|
|
- Silvestro Bini
- 8 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 ASSOCIAZIONE ITALIANA ALLEVATORI (Ente Morale D.P.R. n del ) REGOLAMENTO per lo svolgimento dei controlli della produttività dei bovini da carne (D.M )
2 Il Ministro Segretario di Stato PER L AGRICOLTURA E PER LE FORESTE DIREZ. GEN. PRODUZIONE AGRICOLA.-DIV. 1 a PROD. VISTO l art. 1 della legge organica sulla produzione zootecnica 29 giugno 1929, n. 1366; VISTO l art. 2 della legge 3 febbraio 1963, n. 126, sulla disciplina della riproduzione bovina, che riconosce compito delle Associazioni Nazionali Allevatori giuridicamente riconosciute l Istituzione e la tenuta del Libri Genealogici; VISTO l art. 71 let. b) del D.P.R. 16 luglio 1977, n. 616 che demanda alla competenza statale l ordinamento e la tenuta dei Libri Genealogici e dei relativi controlli funzionali; VISTA la nota n del 4 febbraio 1983 con la quale l Associazione Italiana Allevatori ha chiesto l approvazione del Regolamento per lo svolgimento dei controlli dalla produttività dei bovini da carne; VISTO Il parere del Consiglio Superiore del Ministero dell Agricoltura e delle Foreste con il quale il Consiglio medesimo nella riunione del 5 giugno 1984 si è favorevolmente espresso sull istituzione del Regolamento dei controlli della produttività dei bovini da carne; RITENUTA la necessità di adeguare le norme tecnico-organizzative per la tenuta dei Libri Genealogici e l esecuzione. dei controlli funzionali alle esigenze del lavoro di sistematico perfezionamento qualitativo e produttivo delle razze bovine; CONSIDERATA l opportunità di tenere distinta l attività selettiva delle singole razze, della quale i rispettivi Libri Genealogici rappresentano lo strumento di sviluppo e perfezionamento, da quella attinente i controlli della produzione alla quale sono interessati allevatori di razze diverse a similare attitudine produttiva, indipendentemente dalla iscrizione o meno ai Libri Genealogici predetti; TENUTA presente l attuale situazione organizzativa del settore degli allevatori, caratterizzata dall esistenza di Associazioni nazionali di razza e dell Associazione Italiana Allevatori alla quale le prime aderiscono anche per l esercizio dell attività in questione; DECRETA: Art. 1 - E approvato il Regolamento per lo svolgimento dei controlli della produttività dei bovini da carne, costituito da 18 articoli, costituente parte integrante del presente decreto. L Associazione Italiana Allevatori è autorizzata ad esercitare i controlli della produzione della carne nella specie bovina, secondo le norme contenute nel Regolamento dl cui al precedente art. 1. Roma, 28 agosto 1984 Il Ministro PANDOLFI
3 REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEI CONTROLLI DELLA PRODUTTIVITA DEI BOVINI DA CARNE CAPITOLO I ORGANIZZAZIONE DEI CONTROLLI Art. 1 Ai sensi dell art. 2 della legge 3 febbraio 1963 n. 126, delle Norme del Decreto del Ministero dell Agricoltura e delle Foreste in data 24 maggio 1967 (Gazzetta Ufficiale del 10 giugno 1967) e dell art. 71 lett. d) del D.P.R. 26 luglio 1977 n. 616, i controlli funzionali della produttività per la carne nella specie bovina previsti dal citato art. 2 della legge 126/63, sono esercitati dall Associazione italiana Allevatori, Ente giuridicamente riconosciuto con D.P.R. n del 27 ottobre 1950 e disciplinati dai presente Regolamento. I controlli hanno lo scopo di realizzare in modo sistematico il rilevamento, la registrazione, l elaborazione, la pubblicazione e la divulgazione dei dati tecnici occorrenti per l attività di Incremento e di miglioramento della produttività animale e per la valorizzazione economica delle produzioni. L espletamento di tali compiti è svolto dall Associazione italiana Allevatori sotto la vigilanza del Ministero dell Agricoltura e delle Foreste, fermo restando il disposto dell art. 4. Art. 2 All attività del controlli l Associazione Italiana Allevatori provvede mediante: a) il Comitato Tecnico Centrale; b) l Ufficio Centrale; c) gli Uffici Provinciali dei Controlli. Art. 3 Il Comitato Tecnico Centrale studia il piano di lavoro e determina i relativi programmi e propone eventuali modifiche del presente Regolamento. Fanno parte del Comitato: n. 1 funzionario del Ministero dell Agricoltura e delle Foreste dallo stesso Ministero nominato;
4 n. 4 funzionari tecnici esperti in zootecnia rappresentanti delle Regioni a statuto ordinario e speciale e delle province di Trento e di Bolzano nelle quali il numero delle fattrici bovine sottoposte a controlli funzionali per la produzione della carne abbia maggiore consistenza. La nomina di tali funzionari viene fatta dai competenti Assessorati all Agricoltura; n. 1 rappresentante del Ministero della Sanità Servizi Veterinari, dallo stesso Ministero nominato; n. 10 rappresentanti delle Associazioni Nazionali Allevatori delle razze bovine da carne, nominati dalle Associazioni stesse, facendo salva la rappresentanza di ogni singola razza. Il rimanente numero dei rappresentanti di ciascuna Associazione Nazionale viene stabilito dall Associazione italiana Allevatori in base al numero dei capi controllati per ciascuna razza secondo quanto previsto dall art. 6, comma b; n. 3 esperti in zootecnia, di cui due a livello universitario ed uno sperimentatore dell istituto Sperimentale per la Zootecnia, nominati dal Ministero dell Agricoltura e delle Foreste su proposta dell Associazione Italiana Allevatori che terrà conto anche dei suggerimenti delle Associazioni di razza interessate; il Presidente, o suo delegato, dell Associazione Italiana Allevatori; il Direttore dell Associazione Italiana Allevatori. Partecipa con voto deliberativo alle riunioni del Comitato Tecnico Centrale Il funzionario del Ministero dell Agricoltura incaricato di vigilare. con carattere di continuità, sull attività dei controlli. Le funzioni di segretario sono svolte dal Direttore dell Associazione Italiana Allevatori o da un suo delegato. Il Comitato può essere integrato per la trattazione di specifiche materie, da altri esperti con voto consultivo, su invito dei Presidente. Il Comitato elegge nel proprio ambito il Presidente e due Vice Presidenti. I componenti del Comitato rimangono in carica per un triennio e possono esser riconfermati. La convocazione del Comitato è fatta almeno 15 giorni prima del giorno fissato per le riunioni a mezzo lettera raccomandata ai singoli componenti. Le riunioni sono valide con la presenza di almeno un terzo del componenti. Le deliberazioni vanno prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente. Di ogni adunanza è redatto apposito verbale che sarà firmato dal Presidente e dal Segretario. Art. 4 Il funzionamento degli Uffici provinciali, a norma dell art. 77 dei D.P.R: 26 luglio 1977 n. 616 è sottoposto alla vigilanza degli Assessorati Regionali dell Agricoltura, svolta secondo le direttive impartite dal Ministero dell Agricoltura e delle Foreste a norma dell art. 4 del D.P.R. 26 luglio 1977 n. 616.
5 CAPITOLO II FINANZIAMENTO Art. 5 Al finanziamento dell attività si provvede: a) in sede centrale con: quote versate dalle Associazioni Provinciali Allevatori; proventi derivanti dall utilizzazione del fondo di cui all art. 7 della legge n. 126 del 3 febbraio 1963 sulla disciplina della riproduzione bovina; contributi statali in applicazione di leggi in materia zootecnica secondo le determinazioni del Ministero dell Agricoltura e delle Foreste; proventi derivanti da interventi CEE o Nazionali per servizi quali marcatura, ecc.; eventuali altri proventi; b) in sede provinciale con: quote versate direttamente dagli allevatori per ciascun capo sottoposto ai controlli; proventi derivanti dall utilizzazione del fondo di cui all art. 7 della legge n. 126 del 3 febbraio 1963 sulla disciplina della riproduzione bovina; contributi in applicazione di leggi in materia zootecnica secondo le determinazioni dei competenti Organi della Pubblica Amministrazione; proventi derivanti da interventi CEE o Nazionali per servizi quali marcatura, ecc.; eventuali altri proventi. CAPITOLO III COMPITI DELL UFFICIO CENTRALE E DEGLI UFFICI PROVINCIALI Art. 6 L Ufficio centrale, strutturato secondo quanto previsto all art. 6 del Regolamento dei controlli per i bovini da latte (D.M. 24 maggio 1967) e successive modificazioni, provvede: a) a predisporre i moduli, le schede e documenti necessari per l espletamento dell attività secondo quanto previsto dall art. 10; b) alla raccolta dei dati statistici sul numero dei soggetti controllati; c) all elaborazione periodica dei dati di controllo trasmessi dagli Uffici Provinciali e alla comunicazione dei risultati agli Uffici Provinciali e agli Uffici Centrali dei Libri Genealogici delle razze interessate;
6 d) alla predisposizione, alla fine di ciascun anno, del riepilogo del risultati dei controlli d intesa con gli Uffici centrali dei Libri Genealogici; nel rapporto annuale devono essere sinteticamente illustrati i dati conseguiti attraverso l effettuazione dei controlli; e) a stabilire l intesa con gli Uffici Centrali dei Libri Genealogici per una funzionale integrazione dei dati dei controlli con quelli dei Libri Genealogici al fine della migliore efficienza dell attività da svolgere; f) a mettere a disposizione dei Libri Genealogici la propria attrezzatura di elaborazione per la creazione di una banca dati, e per realizzare, su richiesta delle singole Associazioni Nazionali di Razza, la valutazione genetica dei riproduttori; g) all impostazione, d intesa con i singoli Libri Genealogici di Razza, di indagini e ricerche atte ad illustrare aspetti particolari dell allevamento bovino; h) a vigilare, a mezzo dei propri ispettori, sui controlli e sulle attività degli Uffici Provinciali onde coordinare il lavoro ed assicurare uniformità, regolarità e tempestività di esecuzione di quanto previsto dal presente Regolamento; i) a concordare con gli Uffici Centrali dei singoli Libri Genealogici delle razze interessate al controllo della carne le norme tecnico-organizzative per la pratica attuazione dei controlli ed eventuali compiti nel campo della divulgazione e della organizzazione che di comune intesa si ritenesse opportuno delegare all Ufficio centrale dei controlli. Art. 7 Gli Uffici provinciali dei controlli provvedono: a) ad organizzare i controlli della produzione della carne; b) a tenere contatti con l Ufficio Centrale, per la trasmissione dei dati dei controlli, con gli allevatori interessati per la comunicazione dei risultati per i soggetti sottoposti a controllo; c) a compilare e aggiornare i moduli ed i documenti la cui tenuta, a norma del presente Regolamento, rientra nelle competenze degli Uffici stessi. Le Associazioni provinciali Allevatori, giuridicamente riconosciuta ed associate all Associazione italiana Allevatori, provvedono all organizzazione ed al funzionamento degli Uffici provinciali dei controlli. Qualora non si verifichi il caso previsto dal comma precedente, l Associazione italiana Allevatori provvederà ad espletare direttamente in via temporanea, le attività anzidette. Qualora le condizioni dell allevamento e l assetto organizzativo funzionale lo richiedano, l Associazione Italiana Allevatori può unificare presso l Ufficio Provinciale di una sola Associazione Provinciale Allevatori l attività di due o più Uffici Provinciali dei controlli.
7 CAPITOLO IV ADESIONE ED OBBLIGHI DEGLI ALLEVATORI Art. 8 L adesione degli allevatori ai controlli è volontaria. L allevatore che aderisce si impegna: 1) ad osservare le prescrizioni del presente Regolamento e tutte le istruzioni degli Uffici Provinciali e dell Ufficio Centrale; 2) ad osservare le norme riguardanti la marcatura degli animali, la tenuta di eventuali registri di stalla e comunque le documentazioni prescritte per la regolare effettuazione dei controlli; 3) l allevatore ha l obbligo di fornire al personale addetto ai controlli e ai tecnici dell Ufficio Provinciale e Centrale tutte le informazioni sul suo allevamento che possono essergli richieste ai fini dei controlli; 4) a concorrere finanziariamente al pagamento delle quote stabilite dalle competenti Associazioni Provinciali Allevatori. Per le infrazioni alle norme del presente Regolamento, l allevatore è passibile dei seguenti provvedimenti: a) segnalazione della mancanza o ammonimento; b) annullamento dei risultati dei controlli di determinati soggetti; c) sospensione o esclusione dai controlli; d) denuncia all Autorità Giudiziaria nel caso di comprovata frode. Il provvedimento di cui al punto a) è di competenza dell Associazione Provinciale Allevatori provvedimenti di cui ai punti b), c), d) sono deliberati dalla Associazione Italiana Allevatori su proposta o sentito il parere dell Associazione Provinciale Allevatori competente per territorio. Per i casi di cui ai punti b) c) d) è ammesso ricorso da parte dell allevatore al Comitato Tecnico Centrale. CAPITOLO V MARCATURA DEI SOGGETTI SOSSTOPOSTI AI CONTROLLI Art. 9 Nel quadro di quanto previsto dall art. 9 primo comma, per i bovini appartenenti a razze per le quali non esiste corrispondente Associazione Nazionale Allevatori giuridicamente riconosciuta e associata all Associazione Italiana Allevatori e per i bovini appartenenti a popolazioni non definite si provvede all identificazione mediante apposizione all orecchio sinistro di contrassegni del quale l Associazione Italiana Allevatori detiene il brevetto per il marchio collettivo, ai sensi ed agli effetti del brevetto per marchio d impresa, contraddistinto con il n /80 depositato il 10 novembre Tale contrassegno porta impressi su un lato la dicitura ASSOC. ITAL. ALLEVATORI, sull altro la sigla della provincia ed il numero di matricola.
8 I numeri di contrassegno devono essere progressivi nell ambito provinciale. E in ogni caso obbligatoria una individuazione sussidiaria dei soggetti, mediante l adozione di sistemi quali tatuaggio, rilevamento grafico delle pezzature. fotografie. La sostituzione delle marche perdute o alterate va fatta con marche dello stesso tipo e riportanti lo stesso numero. Agli effetti dell identificazione dei bovini sottoposti a controllo, appartenenti a razze per le quali esiste Libro Genealogico tenuto dalla corrispondente Associazione Nazionale Allevatori giuridicamente riconosciuta ed associata all Associazione Italiana Allevatori è valida l identificazione effettuata mediante il contrassegno brevettato e depositato dalla Associazione Nazionale interessata. Il compito di provvedere alla marcatura dei soggetti iscritti o non al L.G., è affidato, con apposita normativa, dalle Associazioni Nazionali agli Uffici Provinciali dei Controlli, i quali rispondono a tutti gli effetti agli Uffici centrali dei rispettivi Libri Genealogici. CAPITOLO VI REGISTRI E MODULI Art. 10 Per l organizzazione dei controlli funzionali delle razze bovine interessate alla produzione della carne, sono prescritti i registri ed i moduli all uopo predisposti dall Ufficio Centrale ed approvati dal Comitato Tecnico Centrale. Opportune intese possono intervenire tra Ufficio Centrale dei Controlli e Uffici Centrali del LG. per l adozione di moduli comuni. CAPITOLO VII QUALIFICAZIONE E COMPITI DEI CONTROLLORI Art. 11 L effettuazione presso gli allevamenti delle varie operazioni relative ai controlli funzionali, è demandata ai controllori zootecnici, o a persone qualificate e all uopo incaricate con la collaborazione dell allevatore, sulla base delle norme di cui ai successivi articoli e delle disposizioni impartite dagli Uffici provinciali dei controlli. Prima di assumere servizio i controllori o le altre persone devono essere adeguatamente preparati a cura dell Associazione Italiana Allevatori all assolvimento dei compiti ad essi affidati. Ai controllori sono affidati i seguenti compiti: a) raccogliere i dati relativi agli interventi fecondativi e ai parti: b) provvedere alle marcature dei vitelli ed eventualmente del bestiame adulto, effettuando anche se previsto il tatuaggio; c) effettuare i prescritti controlli del peso e la compilazione del modulo dei controlli ponderali; d) effettuare altri controlli e svolgere altri eventuali compiti affidati dall Ufficio provinciale.
9 Art. 12 I controllori, oltre ad osservare ai compiti loro spettanti, devono segnalare ogni anormalità o qualsiasi infrazione al presente regolamento. Qualsiasi Inadempienza nell esercizio dei propri compiti può essere oggetto di provvedimenti disciplinari ed eventualmente, secondo la natura dell infrazione, di denuncia all Autorità Giudiziaria da parte dell Associazione Provinciale Allevatori o dell Associazione Italiana Allevatori. CAPITOLO VIII MODALITA DI ESECUZIONE DEI CONTROLLI Art. 13 I controlli ed i rilevamenti di cui ai precedenti e successivi articoli, si eseguono su tutti i soggetti iscritti al Libro Genealogico presenti nell allevamento, destinati alla riproduzione, per tutta la loro carriera. Art. 14 I controlli ponderali riguardano: a) la prima pesata, che deve essere eseguita dall allevatore entro cinque giorni dalla nascita: negli allevamenti bradi il peso alla nascita può essere stimato; b) le pesate successive da effettuare, secondo quanto disposto dalle norme tecniche del Libro Genealogico delle rispettive razze, segnalando eventuali modifiche all Ufficio Centrale dei Controlli; c) i pesi in età adulta secondo quanto disposto dalle norme tecniche del Libro Genealogico. Deroghe, compatibili con la validità dei controlli, possono essere stabilite esclusivamente dall Ufficio Centrale del Libro Genealogico per la razza di competenza. Art. 15 Le modalità di esecuzione dei controlli sono così stabilite: a) ogni pesata deve essere fatta annotando la data in cui viene eseguita; b) il peso rilevato deve essere indicato in kg; c) la pesata deve essere effettuata con bilancia aziendale o con un mezzo messo a disposizione dall Ufficio provinciale dei controlli: d) la sensibilità della bilancia deve essere di almeno un kg; e) i tipi di bilancia utilizzati e le modalità del loro impiego saranno oggetto di studio da parte del Comitato Tecnico Centrale, che potrà impartire istruzione sulle modalità di impiego delle stesse.
10 CAPITOLO IX ELABORAZIONE DEI DATI DI CONTROLLO Art. 16 L elaborazione di dati relativi a ciascun soggetto riguarda: a) il peso e l incremento medio giornaliero alle età tipiche stabilite dal Regolamento del Libro Genealogico di ciascuna razza determinati mediante interpolazione tra pesate precedenti e successive. I limiti entro i quali possono essere usati i controlli per l interpolazione e l estrapolazione dei pesi saranno stabiliti dall Ufficio Centrale del Libro Genealogico per ciascuna razza, tenuto conto della specifica curva di accrescimento derivante dai controlli effettuati. In via temporanea rimane in vigore la metodica di calcolo sin qui adottata e depositata presso l Ufficio Centrale dei Controlli. L incremento medio giornaliero all età tipica si calcola nel seguente modo: dove: Pet Pn ig = ig = incremento medio giornaliero in grammi Pet = peso in età tipica Pn = peso alla nascita et = età tipica espressa i giorni. L elaborazione per ciascuna vacca deve riguardare: b. 1) l età al parto b. 2) il periodo tra il parto e la fecondazione (periodo del servizio) b. 3) l intervallo interparto et b. 4) la frazione di vitello prodotto. Ai fini di una migliore conoscenza delle attitudini produttive dei singoli animali e degli allevamenti sottoposti a controllo, si eseguono altre elaborazioni per mettere in evidenza alcuni aspetti dell allevamento.
11 CAPITOLO X NORME GENERALI Art.17 Registri, certificati e moduli di cui al precedente art. 10 hanno valore ufficiale. Chiunque sottragga, alteri o contraffaccia tali documenti, nonché i contrassegni metallici di cui all art. 9 è perseguito a norma di legge. Le modifiche al presente Regolamento, d iniziativa del Ministero dell Agricoltura e delle Foreste oppure proposte dalla Associazione Italiana Allevatori su conforme parere del Comitato Tecnico Centrale, entrano in vigore dopo l emanazione del relativo decreto di approvazione. Art. 18 I pesi all età tipiche e gli incrementi medi giornalieri calcolati fino all emanazione del presente Regolamento in base alla metodica sin qui adottata rimangono validi a tutti gli effetti.
ASSOCIAZIONE ITALIANA ALLEVATORI. (Ente Morale D.P.R. n del ) ROMA VIA G. TOMASSETTI, 9 REGOLAMENTO
ASSOCIAZIONE ITALIANA ALLEVATORI (Ente Morale D.P.R. n. 1051 del 27-10-1950) 00161 ROMA VIA G. TOMASSETTI, 9 REGOLAMENTO per lo svolgimento dei controlli della produzione del latte nella specie bovina
DettagliDirezione Generale delle Politiche Agricole ed Agroindustriali Nazionali
,/0,1,6752'(//(5,6256($*5,&2/($/,0(17$5,()25(67$/, Direzione Generale delle Politiche Agricole ed Agroindustriali Nazionali '(&5(721 9,672 l art. 71 lettera d) del D.P.R. 26 luglio 1977, n. 616 che demanda
DettagliDISCIPLINARE DEL LIBRO GENEALOGICO DEL GATTO DI RAZZA
DISCIPLINARE DEL LIBRO GENEALOGICO DEL GATTO DI RAZZA Art. 1 1. Ai sensi dell art. 2 del decreto legislativo del 29 dicembre 1992 n. 529, il libro genealogico dei gatti di razza è istituito e gestito dall
DettagliDisciplinare del Registro Anagrafico delle popolazione bovine autoctone e gruppo etnici a limitata diffusione
ASSOCIAZIONE ITALIANA ALLEVATORI (ENTE MORALE D.P.R. N. 1051 DEL 27 10 1950) Disciplinare del Registro Anagrafico delle popolazione bovine autoctone e gruppo etnici a limitata diffusione D.M. 9-12-1999
DettagliDISCIPLINARE DEL LIBRO GENEALOGICO DEL CAVALLO PUROSANGUE ARABO ART. 1
DISCIPLINARE DEL LIBRO GENEALOGICO DEL CAVALLO PUROSANGUE ARABO ART. 1 Ai sensi dell Art. 3 della legge 15 gennaio 1991 n. 30, sulla disciplina della riproduzione animale, il libro genealogico del cavallo
DettagliDISCIPLINARE DEL LIBRO GENEALOGICO
DISCIPLINARE DEL LIBRO GENEALOGICO Associazione ORGANIZZAZIONE DEL LIBRO GENEALOGICO Art.1 Il Libro genealogico rappresenta lo strumento per il miglioramento genetico delle razze Huacaya e Suri al fine
DettagliFONDAZIONE INIZIATIVE ZOOPROFILATTICHE E ZOOTECNICHE BRESCIA S T A T U T O
FONDAZIONE INIZIATIVE ZOOPROFILATTICHE E ZOOTECNICHE BRESCIA S T A T U T O depositato in data 09.08.2004 presso il Registro Prefettizio delle Persone Giuridiche ART. 1 E' costituita per iniziativa dell'istituto
DettagliDisciplinare per lo svolgimento dei controlli della produzione nella specie ovina e caprina
ASSOCIAZIONE ITALIANA ALLEVATORI (Ente Morale D.P.R. n. 1051 del 27-10-1950) Disciplinare per lo svolgimento dei controlli della produzione nella specie ovina e caprina (D.M. 8-1-1996) Ministero delle
Dettagliuntitled Legge 15 gennaio 1991, n. 30 (in Gazz. Uff., 29 gennaio, n. 24). Disciplina della riproduzione animale. Art.
Legge 30/1991 untitled Legge 15 gennaio 1991, n. 30 (in Gazz. Uff., 29 gennaio, n. 24). Disciplina della riproduzione animale. Art. 1. 1. In attuazione delle direttive comunitarie, la presente legge individua,
DettagliI Controlli Funzionali (1)
I Controlli Funzionali (1) La più tradizionale delle attività dell Associazione di razza verte nell'ambito della selezione con l'effettuazione dei controlli funzionali e la tenuta dei libri genealogici.
DettagliDisciplinare del programma genetico della razza: Cavallo Agricoli Italiano da Tiro Pesante Rapido - CAITPR.
Disciplinare del programma genetico della razza: Cavallo Agricoli Italiano da Tiro Pesante Rapido - CAITPR. Art. 1 Ai sensi del Regolamento UE 1012/2016 e del D.lgs. n. 52 del 11/05/2018 l'associazione
DettagliMinistero delle politiche agricole alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE DISR VII Produzioni animali DM di impegno n. 10937 del 28/05/2015 IL DIRETTORE GENERALE
DettagliDISCIPLINARE DEL LIBRO GENEALOGICO DEL CAVALLO DI RAZZA MURGESE
DISCIPLINARE DEL LIBRO GENEALOGICO DEL CAVALLO DI RAZZA MURGESE (D.M. 8 Ottobre 2008) ART. 1 1. Il libro genealogico del cavallo di razza Murgese, è gestito, ai sensi dell art. 3 della Legge 15 gennaio
DettagliDELIBERAZIONE N. 25/9 DEL
Oggetto: Contributi alle Associazioni Interprovinciali e Provinciali degli Allevatori per l anno 2017. Trasferimenti all Agenzia LAORE per la gestione e l erogazione delle attività di cui all art. 1 della
DettagliLEGGE REGIONALE N. 1 DEL REGIONE CAMPANIA
LEGGE REGIONALE N. 1 DEL 3-01-1985 REGIONE CAMPANIA Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 39 del 9 agosto 1974 - Istituzione dell' Ente regionale per lo sviluppo e la valorizzazione dell' artigianato
DettagliC I T T À D I P O T E N Z A
C I T T À D I P O T E N Z A REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO LOCALE Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 304 del 15/12/2010 INDICE TITOLO I-ISTITUZIONE
DettagliMinistero delle politiche agricole alimentari e forestali
D.M. di impegno 7411 del 3/04/2015 IL DIRETTORE GENERALE VISTA la legge 15 gennaio 1991, n.30 concernente la Disciplina della riproduzione animale e successive modificazioni ed integrazioni; VISTO il decreto
DettagliASSOCIAZIONE ITALIANA ALLEVATORI (Ente morale D.P.R. n del )
ASSOCIAZIONE ITALIANA ALLEVATORI (Ente morale D.P.R. n. 1051 del 27.10.1950) ----------------------------- COMITATO TECNICO CENTRALE DEI CONTROLLI DELLA PRODUTTIVITA DEI BOVINI DA CARNE Notiziario n. 3
DettagliREGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO
REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO Parte I Attribuzioni, struttura e organizzazione del Settore Tecnico Art. 1 Attribuzioni e funzioni 1. Il Settore Tecnico della F.I.G.C., tenuto anche conto delle esperienze
DettagliDisciplinare del Libro genealogico del Cavallo Agricolo Italiano da Tiro Pesante Rapido
Disciplinare del Libro genealogico del Cavallo Agricolo Italiano da Tiro Pesante Rapido Art. 1 Ai sensi dell'art. 9 della legge 29 giugno 1929, n. 1366 e delle disposizioni di cui all'art. 71 del DPR 24
DettagliREGOLAMENTO INTERNO DELLA COMMISSIONE PER LA GESTIONE DELL INTESA E DEL GRUPPO TECNICO
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO REGIONE DEL VENETO INTESA TRA LA REGIONE DEL VENETO E LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Per la disciplina del migliore esercizio delle funzioni amministrative inerenti i settori
DettagliCONFAGRICOLTURA PIEMONTE FEDERAZIONE ITALIANA IMPRESA AGRICOLA FAMILIARE FEDERAZIONE REGIONALE DEL PIEMONTE S T A T U T O ART. 1
CONFAGRICOLTURA PIEMONTE FEDERAZIONE ITALIANA IMPRESA AGRICOLA FAMILIARE FEDERAZIONE REGIONALE DEL PIEMONTE S T A T U T O ART. 1 COSTITUZIONE DENOMINAZIONE SEDE E costituita, con sede in Torino, Corso
DettagliMinistero delle politiche agricole alimentari e forestali
DG DISR - DISR 07 - Prot. Uscita N.0021216 del 05/07/2018 Pos. 7637/2018 D.M. Impegno controlli funzionali IL DIRETTORE GENERALE VISTO il decreto legislativo 4.6.1997, n.143 che ha trasferito alle Regioni
DettagliIl Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
Disposizioni per la gestione informatizzata dei programmi annuali di produzione vegetale, zootecnica, d acquacoltura, delle preparazioni e delle importazioni con metodo biologico e per la gestione informatizzata
DettagliIl Presidente della Repubblica
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 novembre 1993 Regolamento interno del Consiglio dei Ministri (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 15 novembre 1993, n. 268.) ----------------------------------------------------------------------------------------
DettagliSTATUTO Statuto FASDAC - sottoscritto dalle Parti il 13/10/2015
STATUTO Articolo 1 Costituzione del FASDAC 1. Ai sensi dell art. 46 primo comma della legge n. 833 del 23.12.1978, è costituito in Roma (con sede in Via E. Duse, 14/16) il Fondo Assistenza Sanitaria per
DettagliOggetto: Regolamento della Commissione della Biblioteca IL RESPONSABILE DI SETTORE
C.C. Oggetto: Regolamento della Commissione della Biblioteca IL RESPONSABILE DI SETTORE RICHIAMATA la propria proposta n. 49 del 16.04.09, di approvazione da parte del Consiglio Comunale del Nuovo Regolamento
DettagliBollettino Giuridico Ambientale n. 25
LEGGE REGIONALE 15 marzo 2001, n. 5 Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni normative per l attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento
DettagliSTATUTO. Articolo 1. Costituzione del FASDAC
Statuto STATUTO Articolo 1 - Costituzione del FASDAC Articolo 2 - Fini istituzionali Articolo 3 - Iscrizione delle aziende e dei dirigenti Articolo 4 - Organi del Fondo Articolo 5 - Nomina e poteri Articolo
DettagliMinistero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo
DG DISR - DISR 07 - Prot. Uscita N.0027095 del 01/07/2019 Pos. 7637/2019 D.M. Impegno controlli funzionali DIREZIONE GENERAL IL DIRETTORE GENERALE VISTO il Decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52, recante
DettagliMinistero delle politiche agricole alimentari e forestali
DG DISR - DISR 07 - Prot. Uscita N.0026972 del 20/10/2017 D.M. di impegno IL DIRETTORE GENERALE VISTA la legge 15 gennaio 1991, n.30 concernente la Disciplina della riproduzione animale e successive modificazioni
DettagliREGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO
REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO Parte I Parte I Attribuzioni, struttura e organizzazione del Settore Tecnico Art. 1 Attribuzioni e funzioni 1. Il Settore Tecnico della F.I.G.C., tenuto anche conto delle
DettagliREGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE DEI PUBBLICI ESERCIZI
COMUNE DI BUSSERO (Provincia di Milano) REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE DEI PUBBLICI ESERCIZI Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 23/07/2010 1 INDICE:
DettagliMinistero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo
DG DISR - DISR 07 - Prot. Uscita N.0036223 del 19/12/2018 Pos. 7715/2018 III stralcio D.M. di impegno Cap. 7715 IL DIRETTORE GENERALE VISTA la legge n.499 del 23.12.1999 recante razionalizzazione degli
DettagliDecreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. del 18 maggio 1998, n. 429
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 maggio 1998, n. 429 Regolamento concernente norme per l'organizzazione e il funzionamento della Commissione nazionale per la previsione e le prevenzione
DettagliREGOLAMENTO PER L ORGANIZZAZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO DI DIREZIONE DELL A.S.L. TO3
REGOLAMENTO PER L ORGANIZZAZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO DI DIREZIONE DELL A.S.L. TO3 INDICE Articolo 1 (Oggetto)...3 Articolo 2 (Composizione del Collegio di Direzione)...3 Articolo 3 (Funzioni
DettagliMinistero delle politiche agricole alimentari e forestali
D.M. di impegno 10710 del 25/05/2015 IL DIRETTORE GENERALE VISTA la legge 15 gennaio 1991, n.30 concernente la Disciplina della riproduzione animale e successive modificazioni ed integrazioni; VISTO il
DettagliComune di ALTAMURA (Provincia di Bari) Statuto della Consulta Comunale Giovanile
Comune di ALTAMURA (Provincia di Bari) Statuto della Consulta Comunale Giovanile Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del n. Art. 1 ISTITUZIONE E istituita dal Comune di ALTAMURA, con deliberazione
DettagliTechnogym S.p.A. Regolamento del comitato controllo e rischi
Technogym S.p.A. Regolamento del comitato controllo e rischi 1 CAPO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI Art. 1 Ambito di applicazione Il presente regolamento (di seguito il Regolamento ) disciplina i compiti e
DettagliCOMUNITA MONTANA VALLE TROMPIA REGOLAMENTO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO
COMUNITA MONTANA VALLE TROMPIA REGOLAMENTO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO approvato con delibera Assembleare n. 57 del 22.10.1992 del e modificato con delibera Assembleare n. 12 del 6 aprile 1998 INDICE ART.
DettagliCOMUNE DI VILLASOR Provincia di Cagliari REGOLAMENTO COMUNALE DELLA CONSULTA DELLE DONNE
COMUNE DI VILLASOR Provincia di Cagliari REGOLAMENTO COMUNALE DELLA CONSULTA DELLE DONNE Approvato con Delibera del C.C. n. 5 del 26.02.2009 ART. 1 ISTITUZIONE DELLA CONSULTA DELLE DONNE Nell ambito delle
DettagliREGOLAMENTO. Articolo 1 Istituzione
REGOLAMENTO Articolo 1 Istituzione Nella ferma convinzione che la musica sia un bene socialmente rilevante, è istituita, per iniziativa dell Amministrazione Comunale, la Civica Accademia Musicale Sperimentale
DettagliDISCIPLINARE DEL LIBRO GENEALOGICO DELLA RAZZA BOVINA PIEMONTESE
DISCIPLINARE DEL LIBRO GENEALOGICO DELLA RAZZA BOVINA PIEMONTESE ART. 1 1. Ai sensi dell'art. 3 della Legge 15 gennaio 1991 n 30 e dell'art.1 della Legge 3 agosto 1999 n.280, il Libro Genealogico della
DettagliDisciplinare dei Controlli dell attitudine produttiva per la produzione del latte. Art.1
Disciplinare dei Controlli dell attitudine produttiva per la produzione del latte Art.1 All. A 1. Ai sensi dell art.3, comma 2, della Legge 15 gennaio 1991, n.30, così come modificato dalla Legge 3 agosto
DettagliREGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE AGRICOLTURA
REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE AGRICOLTURA Art. 1 Istituzione e Denominazione E' istituita nel Comune di Treviglio la Commissione Comunale Agricoltura, di
DettagliDa quante persone deve essere composto il Consiglio Direttivo? Il Consiglio Direttivo è composto in genere da un numero dispari di membri
Organi sociali Quali sono gli organi obbligatori in una struttura organizzativa di una associazione? - Il consiglio direttivo - L assemblea dei soci, che è l organo sovrano e deliberativo Quale è la funzione
DettagliAGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA PROD. AGR. ZOOT., TRASF., COMM. DIV. ATT. AGRIC. DETERMINAZIONE. Estensore CARBONETTI ALFONSO
REGIONE LAZIO Direzione Regionale: Area: AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA PROD. AGR. ZOOT., TRASF., COMM. DIV. ATT. AGRIC. DETERMINAZIONE N. G13467 del 24/09/2014 Proposta n. 15887 del 22/09/2014
DettagliREGOLAMENTO REGIONALE
MOVIMENTO ADULTI SCOUT CATTOLICI ITALIANI SEGRETERIA REGIONALE BASILICATA PARCO BADEN POWELL POTENZA REGOLAMENTO REGIONALE Articolo 1 Finalità Il presente Regolamento definisce gli organismi regionali
DettagliRegolamento del Dipartimento di Economia, Ingegneria, Società e Impresa (D.E.Im.) Art. 1 Oggetto della disciplina
Regolamento del Dipartimento di Economia, Ingegneria, Società e Impresa (D.E.Im.) Art. 1 Oggetto della disciplina Il presente Regolamento, in conformità ai principi, alle disposizioni dello Statuto e della
DettagliSISTEMA BIBLIOTECARIO INTERCOMUNALE DEL LODIGIANO CONVENZIONE
SISTEMA BIBLIOTECARIO INTERCOMUNALE DEL LODIGIANO CONVENZIONE ART. 1 - ISTITUZIONE E FINALITA 1. La Provincia di Lodi e i Comuni di concorrono all organizzazione bibliotecaria regionale ai sensi della
DettagliBOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 55 DEL 22 OTTOBRE 2007
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 28 settembre 2007 - Deliberazione N. 1703 - Area Generale di Coordinamento N. 13 - Sviluppo Attività Settore Terziario - Proposta al Consiglio regionale
DettagliRegolamento di amministrazione
Regolamento di amministrazione Approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.4 del 17.02.2011 e successive modifiche e integrazioni adottate con deliberazioni n.11/2012;n.18/2012;n.6/2013
DettagliPROVINCIA DI GORIZIA
PROVINCIA DI GORIZIA REGOLAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI Approvato con deliberazione consiliare n. 9 dd. 17 marzo 2005. In vigore dal 6 aprile 2005 1 Art. 1 Costituzione 1. Il Consiglio
DettagliREGOLAMENTO PER LA CHIAMATA DEI PROFESSORI DI PRIMA E SECONDA FASCIA IN ATTUAZIONE DEGLI ARTT.LI 18 E 24 DELLA LEGGE
REGOLAMENTO PER LA CHIAMATA DEI PROFESSORI DI PRIMA E SECONDA FASCIA IN ATTUAZIONE DEGLI ARTT.LI 18 E 24 DELLA LEGGE 240/2010 (EMANATO CON D.R. N. 638/2012 DEL 5 DICEMBRE 2012 ED INTEGRATO CON D.R. N.202/2013
DettagliAgenzia per i servizi pubblici locali del Comune di Torino. REGOLAMENTO INTERNO [approvato dalla Conferenza dei Capigruppo del 13 novembre 2007]
Agenzia per i servizi pubblici locali del Comune di Torino REGOLAMENTO INTERNO [approvato dalla Conferenza dei Capigruppo del 13 novembre 2007] Oggetto del regolamento 1.1. Il presente regolamento definisce
Dettaglipubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 13 agosto 1999
Legge 3 Agosto 1999, n. 280 " Modifiche ed integrazioni alla legge 15 gennaio 1991, n. 30, recante disciplina della riproduzione animale, anche in attuazione della direttiva 94/28/CE del Consiglio, del
DettagliCOMUNE DI LIVORNO. Articolo 1 Principi e Finalità
COMUNE DI LIVORNO Articolo 1 Principi e Finalità 1. Il Comitato Unico di Garanzia (CUG) del Comune di Livorno, costituito con atto del Segretario Generale n. 940 del 22/03/2011, promuove azioni positive
DettagliMinistero delle politiche agricole alimentari e forestali
DG DISR - DISR 07 - Prot. Uscita N.0021888 del 11/07/2018 Pos. 2285/2018 II stralcio D.M. di impegno Cap. 2285 IL DIRETTORE GENERALE VISTA la legge n.244 del 24 dicembre 2007 recante disposizioni per la
DettagliDISCIPLINARE MOSTRE E CONCORSI ART. 1
DISCIPLINARE MOSTRE E CONCORSI ART. 1 Le mostre ufficialmente riconosciute dal Libro Genealogico nazionale dei bufali di razza mediterranea italiana sono: Provinciali quando vi partecipano esclusivamente
DettagliMISURE PER GARANTIRE LA QUALITÀ DEI PRODOTTI E DEI SERVIZI ED ADOZIONE DEL MARCHIO DI QUALITÀ CON INDICAZIONE D ORIGINE QUALITÀ VENETO
Legge regionale 23 luglio 2013, n. 17 (BUR n. 63/2013) MISURE PER GARANTIRE LA QUALITÀ DEI PRODOTTI E DEI SERVIZI ED ADOZIONE DEL MARCHIO DI QUALITÀ CON INDICAZIONE D ORIGINE QUALITÀ VENETO Art. 1 - Finalità.
DettagliREGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE PARI OPPORTUNITA, LA VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI LAVORA E CONTRO LE
REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE PARI OPPORTUNITA, LA VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI LAVORA E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI DEL COMUNE DI CUSANO MILANINO. Approvato
DettagliDISCIPLINARE PER LE PROVE IN STAZIONE DELLA SPECIE SUINA
DISCIPLINARE PER LE PROVE IN STAZIONE DELLA SPECIE SUINA (Art. 18 del Disciplinare per l attuazione dei programmi genetici della specie suina) CAPITOLO 1 - TITOLARITA E SCOPO DELLE PROVE Art. 1 L'Associazione
DettagliL ALLEVAMENTO OVINO E CAPRINO IN UMBRIA (Aggiornato al 31 dicembre 2015)
1 UMBRIA: ALLEVAMENTO OVINO E CAPRINO L ALLEVAMENTO OVINO E CAPRINO IN UMBRIA (Aggiornato al 31 dicembre 2015) Le aziende zootecniche in cui vengono allevati animali delle specie ovina e caprina ai sensi
DettagliCOMUNE DI PALMARIGGI Provincia di Lecce REGOLAMENTO DELLA CONSULTA COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI
COMUNE DI PALMARIGGI Provincia di Lecce REGOLAMENTO DELLA CONSULTA COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 27.11.2015. INDICE ART. 1: Oggetto del regolamento
DettagliCOMUNE DI SONNINO REGOLAMENTO COMMISSIONI CONSILIARI
COMUNE DI SONNINO REGOLAMENTO COMMISSIONI CONSILIARI Approvato con deliberazione n 3 del 25/01/2000 Modificato con deliberazione n 32 del 24/7/2007. Modificato con Deliberazione n 25 del 07/11/2013 1 INDICE
DettagliCOMUNE DI CASOREZZO. Provincia di Milano
COMUNE DI CASOREZZO Provincia di Milano REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA DELL AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CASOREZZO Approvato dal Comitato in data 16/09/2011 con atto nr.
DettagliREGOLAMENTO ORGANIZZATIVO DEL COMITATO CONTROLLO E RISCHI. DI ENEL S.p.A.
REGOLAMENTO ORGANIZZATIVO DEL COMITATO CONTROLLO E RISCHI DI ENEL S.p.A. Documento approvato dal Consiglio di Amministrazione di Enel S.p.A. nella riunione del 19 dicembre 2006 e successivamente modificato
DettagliMINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
Pagina 1 di 6 MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Regolamento concernente le modalita' di funzionamento del Consiglio interministeriale di coordinamento e di consultazione per i
DettagliREGOLAMENTO DELLE SEZIONI TERRITORIALI REGIONALI
REGOLAMENTO DELLE SEZIONI TERRITORIALI REGIONALI DISCIPLINA DELLE SEZIONI TERRITORIALI REGIONALI ART. 1: Sezioni territoriali regionali" 1) Nell ambito dell Unione sono individuati all interno della singola
DettagliCONSORZIO PER LO STUDIO DEI METABOLITI SECONDARI NATURALI (Co.S.Me.Se.) Statuto Articolo 1 Oggetto e Sede E costituito ai sensi dell articolo 91 del D.P.R. 382/80 un Consorzio Interuniversitario tra le
DettagliREGOLAMENTO GENERALE DELLA BORSA MERCI DI VERCELLI
REGOLAMENTO GENERALE DELLA BORSA MERCI DI VERCELLI MERCATO DELL EFFETTIVO CAPO I Istituzione, scopo e vigilanza Art. 1 La Borsa per la contrattazione in merci di Vercelli, istituita con decreto del presidente
DettagliREGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA DELL AZIENDA USL DI MODENA
REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA DELL AZIENDA USL DI MODENA Art. 1 Oggetto del Regolamento Il presente Regolamento disciplina l'attività del Comitato Unico di Garanzia (di
DettagliDISCIPLINA ORGANIZZATIVA DEL CENTRO DI ECCELLENZA IN DIRITTO EUROPEO. Art. 1 Finalità del regolamento
DISCIPLINA ORGANIZZATIVA DEL CENTRO DI ECCELLENZA IN DIRITTO EUROPEO Art. 1 Finalità del regolamento Il Regolamento del Centro di Eccellenza in Diritto Europeo disciplina il funzionamento degli organi
DettagliGli enti Pubblici di ricerca: attività e processi amministrativi
Gli enti Pubblici di ricerca: attività e processi amministrativi Dott.ssa Melissa Valentino Direzione generale per il coordinamento la promozione e la valorizzazione della ricerca UFFICIO V Coordinamento,
DettagliCittà Metropolitana di Roma Capitale REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE CONSILIARE DI CONTROLLO E GARANZIA
Città Metropolitana di Roma Capitale REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE CONSILIARE DI CONTROLLO E GARANZIA Adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 21 dicembre 2015 INDICE Art. 1 Oggetto
DettagliSVILUPPO ECONOMICO ISERNIA (Azienda Speciale C.C.I.A.A. Isernia) STATUTO. Articolo 1 (Denominazione e sede)
\ SVILUPPO ECONOMICO ISERNIA (Azienda Speciale C.C.I.A.A. Isernia) STATUTO Articolo 1 (Denominazione e sede) E costituita dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Isernia (in
DettagliALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 44 DEL
ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 44 DEL 30.04.2015 Comune di Pompiano REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA (CUG) Approvato dal Comitato unico di garanzia
DettagliRCF GROUP S.P.A. REGOLAMENTO DELLE ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI
RCF GROUP S.P.A. REGOLAMENTO DELLE ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI Articolo 1.) Ambito di applicazione Il presente regolamento (il Regolamento ) disciplina lo svolgimento delle assemblee ordinarie e straordinarie
DettagliTerziario Donna. Regolamento. (approvato il 16 ottobre 2013)
Terziario Donna Regolamento (approvato il 16 ottobre 2013) STATUTO CONFCOMMERCIO.omissis Art. 16 Gruppo Terziario Donna 1. Presso Confcommercio-Imprese per l Italia è costituito il Gruppo Terziario Donna,
DettagliASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI ROMA - 19 APRILE 2018
ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI ROMA - 19 APRILE 2018 RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ai sensi dell articolo 125-ter del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 SUL PUNTO 2. DELL ORDINE DEL
DettagliRegolamento Consigli di Facoltà
Regolamento Consigli di Facoltà (Approvato dal Senato Accademico nelle seduta dell 1.06.1998 B/2 e 14.09.1998 B/1) Norme Generali Lo Statuto dell Università degli Studi di Palermo (Art. 17 comma 3 punto
DettagliCOMUNE DI SARNICO (provincia di Bergamo) REGOLAMENTO DI ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO
COMUNE DI SARNICO (provincia di Bergamo) Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 in data 22.11.2011 SOMMARIO Art. 1 Oggetto del Regolamento...1 Art. 2 Funzioni del Consiglio Tributario...1
DettagliREGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CONFERENZA DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DELLA PROVINCIA DI COMO
REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CONFERENZA DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DELLA PROVINCIA DI COMO Art. 1 Enti locali partecipanti e funzioni 1. Fanno parte della Conferenza dei Comuni
DettagliMinistero delle politiche agricole alimentari e forestali
DG DISR - DISR 07 - Prot. Uscita N.0016239 del 22/05/2018 Pos. 2285/2018 I stralcio D.M. di impegno Cap. 2285 IL DIRETTORE GENERALE VISTA la legge 15 gennaio 1991, n.30 concernente la Disciplina della
DettagliREGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE BIBLIOTECA
REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE BIBLIOTECA TESTO INTEGRATO approvato con delibera di consiglio comunale n. 41 del 13.10.2009; modificato con delibera di consiglio comunale n. 9 del 19/03/2015
DettagliCOMUNE DI VILLANOVA MONDOVI
COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI Provincia di Cuneo Allegato alla deliberazione della Giunta Municipale n. 57 in data 16/03/1999 1 ART. 1 DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE 1. I dieci rappresentanti
DettagliComune di Como CRITERI GENERALI DEL REGOLAMENTO SULL ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI
Comune di Como CRITERI GENERALI DEL REGOLAMENTO SULL ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI INTRODOTTI con D.C.C. n. 23 del 22 aprile 1999 MODIFICATI con D.C.C. n. 59 del 20 dicembre 2010 INTEGRATI con
DettagliREGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA Approvato all unanimità nella seduta del
Istituto in tecnologie avanzate e modelli assistenziali in oncologia Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico Arcispedale S. Maria Nuova COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE PARI OPPORTUNITA, LA
Dettaglistatuto approvato dalla XX^ Assemblea Generale del 5 dicembre 2014
statuto approvato dalla XX^ Assemblea Generale del 5 dicembre 2014 1 ART. 1 E' istituita l'unione delle Province Piemontesi (U.P.P.), Associazione senza fine di lucro. L'Unione aderisce all'unione Province
DettagliCITTÀ DI FOLIGNO. Regolamento della Giunta Comunale
CITTÀ DI FOLIGNO Regolamento della Giunta Comunale Approvato con: D.G.C. n. 934 del 03/11/1995 Modificato con: D.G.C. n. 145 del 20/04/2005 D.G.C. n. 192 del 12/06/2006 TITOLO 1 - Funzionamento della Giunta
DettagliREGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO PER LE PARI OPPORTUNITA
REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO PER LE PARI OPPORTUNITA Adottato con deliberazione di C.C. n. 4 del 29.01.2007 ad oggetto: Regolamento per il funzionamento del Comitato per le pari opportunità
DettagliBonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi.
L. 9 giugno 1964, n. 615 (1). Bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi. (1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 31 luglio 1964, n. 187. 1. Nello stato di previsione della spesa
DettagliRegolamento del Comitato per le Nomine
Regolamento del Comitato per le Nomine 1. Oggetto 1.1. Il presente Regolamento disciplina il funzionamento e le competenze del Comitato per le Nomine (il Comitato ) istituito in seno al Consiglio di Amministrazione
DettagliSERVIZIO SANITARIO REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA Azienda per la tutela della salute
SERVIZIO SANITARIO REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA Azienda per la tutela della salute 294 11/05/2017 DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N DEL STRUTTURA/AREA PROPONENTE: DIREZIONE AZIENDALE Direttore
DettagliREGOLAMENTO GRUPPO GIOVANI AGENTI RACCOMANDATARI E MEDIATORI MARITTIMI
REGOLAMENTO GRUPPO GIOVANI AGENTI RACCOMANDATARI E MEDIATORI MARITTIMI (Modificato nelle assemblee del 20/2/1997, 30/5/2000, 10/11/2000, 24/5/2005, 10/5/2006) Art. 1 Ad iniziativa dell Associazione Agenti
Dettagli