COMUNE DI SARNICO (provincia di Bergamo) REGOLAMENTO DI ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO
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- Elena Piccinini
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1 COMUNE DI SARNICO (provincia di Bergamo) Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 in data
2 SOMMARIO Art. 1 Oggetto del Regolamento...1 Art. 2 Funzioni del Consiglio Tributario...1 Art. 3 Composizione e durata...1 Art. 4 Organizzazione e funzionamento...2 Art. 5 Doveri dei componenti...2 Art. 6 Compensi dei componenti...3 Art. 7 Locali e mezzi del Consiglio Tributario...3 Art. 8 Decadenza dall incarico...3 Art. 9 Prima convocazione...3 Art. 10 Entrata in vigore...3
3 Art. 1 Oggetto del Regolamento. 1. Il presente regolamento adottato ai sensi dell articolo 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché dell articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l istituzione e il funzionamento del Consiglio Tributario. 2 Il Consiglio Tributario viene istituito secondo le disposizioni e per le finalità di cui all art. 18, comma 2, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché dell art. 1, commi da 12-bis a 12-quater, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n Art. 2 Funzioni del Consiglio Tributario. 1. Il Consiglio Tributario svolge le seguenti funzioni: a) supporta l Amministrazione Comunale nelle scelte inerenti l attività di collaborazione con l Agenzia delle Entrate relativamente all accertamento dell evasione fiscale e contributiva; b) analizza le liste di contribuenti fornite dall Agenzia delle Entrate e programma le attività di controllo e verifica finalizzate dell emersione dell evasione tributaria e previdenziale; c) effettua le segnalazioni all Agenzia delle Entrate dei dati, fatti ed elementi rilevanti ai fini della determinazione degli imponibili fiscali e contributivi in caso di potenziali situazioni di evasione; d) analizza le proposte di accertamento inoltrate dall Agenzia delle Entrate, comunicando alla stessa, entro i termini stabiliti in convenzione, ogni elemento utile alla corretta determinazione del reddito complessivo del contribuente; e) relaziona all Amministrazione Comunale circa le attività svolte ed i risultati conseguiti; f) propone all Amministrazione Comunale eventuali misure per implementare l efficienza delle attività effettuate. Art. 3 Composizione e durata. 1. Il Consiglio Tributario è composto da un minimo di tre componenti; per composizioni più ampie il numero di componenti deve essere comunque in numero dispari fino ad un massimo di 7 componenti. 2. I componenti del Consiglio Tributario sono nominati, con deliberazione della Giunta Comunale, tra: funzionari che ricoprano o abbiano ricoperto posizioni organizzative o dirigenziali enti pubblici per un periodo non inferiore a 5 anni; soggetti laureati o di comprovata esperienza decennale in campo fiscale, economico, tributario o legale. In ogni caso sono richiesti i requisiti previsti per la elezione a consigliere comunale e che il soggetto non abbia contenziosi a carattere tributario con il Comune; 3. I componenti del Consiglio Tributario rimangono in carica fino alla scadenza del mandato amministrativo del Consiglio Comunale nel corso del quale sono stati nominati. La carica si intende prorogata fino alla data di esecutività della delibera della Giunta Comunale che provvede al rinnovo del 1
4 Consiglio Tributario. Per motivate e comprovate esigenze organizzative è sempre ammessa la sostituzione di singoli componenti del Consiglio Tributario. 4. Per le finalità attuative proprie del presente regolamento, alle sedute del Consiglio Tributario possono essere invitati funzionari di enti o istituzioni pubbliche o altri esperti al solo fine di acquisire elementi utili a definire questioni puntuali di particolare complessità. Art. 4 Organizzazione e funzionamento. 1. Il Consiglio Tributario si riunisce, almeno due volte l anno, su convocazione del Presidente o, in sua assenza, del Vice Presidente. L avviso di convocazione va comunicato ai singoli componenti almeno cinque giorni prima della seduta e deve contenere l ordine del giorno. La riunione può essere promossa anche a seguito di richiesta scritta del Sindaco o di almeno un terzo dei componenti in carica. In tal caso il Presidente dovrà provvedere in modo che la seduta abbia luogo entro dieci giorni dalla richiesta stessa. In sede di prima convocazione, successiva alla nomina, si applica l art. 9 del presente regolamento. Il Consiglio Tributario è validamente riunito, anche in assenza di formale convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi componenti. 2. Il Consiglio Tributario si considera validamente riunito in presenza della maggioranza dei propri componenti. Le votazioni avvengono a maggioranza assoluta dei presenti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente. 3. Nel corso della prima riunione i componenti del Consiglio Tributario: a) designano mediante votazione separata, a maggioranza di voti, un Presidente ed un Vice Presidente. Al presidente spettano i compiti di convocare e presiedere le sedute. In assenza del Presidente detti compiti sono svolti dal Vice-Presidente e, in caso di assenza anche di quest ultimo, dal Segretario Comunale; b) possono nominare un Segretario scelto tra i dipendenti comunali; 4. Le riunioni del Consiglio Tributario vengono svolte in appositi locali messi a disposizione dal Comune, con facoltà di utilizzare le dotazioni strumentali dell ente. 5. Il Presidente del Consiglio Tributario ha facoltà di richiedere agli uffici comunali qualsiasi dato e/o documentazione che ritenga necessari al fine dell espletamento delle funzioni di cui all articolo Le riunioni del Consiglio Tributario non sono pubbliche e ad esse non può intervenire il contribuente. Può invece presenziarvi, senza voto deliberativo, il Sindaco o un Assessore da lui delegato. 7. Di ciascuna seduta o riunione, a cura del Segretario o da un componente del Consiglio Tributario appositamente incaricato dal Presidente con funzioni di Segretario, deve essere redatto il verbale. Il verbale deve essere sottoscritto sia dal Presidente che dal Segretario e conservato, a cura del Presidente, unitamente al registro cronologico dei verbali. Art. 5 Doveri dei componenti. 1. I componenti del Consiglio Tributario e chiunque dovesse presenziare alle riunioni dello stesso sono tenuti al rispetto del segreto d ufficio per tutto quello che attiene la conoscenza degli elementi, dei dati e delle notizie riguardanti i contribuenti, acquisita nell esercizio delle proprie funzioni. 2. È fatto obbligo a ciascun componente del Consiglio Tributario di allontanarsi dalla seduta in occasione dell esame di posizioni fiscali o contributive che direttamente o indirettamente li riguardano o che riguardano il coniuge, il convivente, i parenti fino al 4 grado e gli affini entro il 3 grado, coloro che hanno rapporti di credito o debito, coloro che hanno rapporti gerarchici di lavoro e di dipendenza. L inosservanza di tale obbligo comporta l invalidità della relativa deliberazione adottata con il loro voto determinante. 2
5 Art. 6 Compensi dei componenti. 1. La funzione di componente del Consiglio Tributario è svolta a titolo gratuito. 2. Ai componenti del Consiglio Tributario non può essere riconosciuto alcun compenso, nemmeno sotto forma di gettoni di presenza 3. Ai componenti del Consiglio Tributario dovrà essere rimborsato il costo vivo delle spese eventualmente sostenute e debitamente documentate nell espletamento delle funzioni d istituto. Art. 7 Locali e mezzi del Consiglio Tributario 1. Il Consiglio Tributario ha sede presso l ufficio del suo Presidente. 2. Per quanto disposto dall articolo 18, comma 2 bis dell articolo 18 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, gli adempimenti organizzati sono svolti con le risorse umane, finanziarie e strumentali a legislazione vigente. Art. 8 Decadenza dall incarico. 1. I componenti del Consiglio Tributario decadono dalla nomina nei seguenti casi: a) sopraggiunta causa di incompatibilità; b) violazione di uno dei doveri di cui all art. 5. c) tre assenze ingiustificate anche non consecutive Art. 9 Prima convocazione 1. Il Segretario Comunale provvede alla convocazione della prima riunione del Consiglio Tributario. 2. Nella prima riunione funge da Presidente temporaneo il componente più anziano per età. Il Segretario Comunale è incaricato di verbalizzare e di assicurare l osservanza delle norme previste dal presente regolamento. Art. 10 Entrata in vigore. 1. Il presente regolamento entra in vigore decorso il termine di pubblicazione per l esecutività della delibera consiliare di approvazione dello stesso. 3
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