CITTÀ DI TORREMAGGIORE Provincia di Foggia NUOVO REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO
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1 CITTÀ DI TORREMAGGIORE Provincia di Foggia NUOVO REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO Approvato con Delibera del Commissario Straordinario n.60 del
2 Art. 1 Istituzione e finalità del Consiglio tributano 1. Il Comune di Torremaggiore, in conformità a quanto disposto dall art. 44, comma terzo, del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, che disciplina la partecipazione del Comune all accertamento dei redditi delle persone fisiche e dell art. 18 del D.L. n.78/2010, istituisce il Consiglio tributario. 2. Il Consiglio tributario supporta la Giunta comunale nello svolgimento dei compiti di partecipazione all accertamento dei redditi assoggettabili alle imposte previste dalle vigenti norme di legge, con lo scopo di combattere l evasione fiscale. Art. 2 Compiti del consiglio tributario 1. Il Consiglio tributario provvede annualmente ad esaminare le copie delle dichiarazioni, trasmesse al comune dall Agenzia delle entrate, relative alle persone fisiche residenti nel territorio del comune, per l eventuale integrazione degli elementi contenuti nelle medesime, da comunicare alla stessa Agenzia delle entrate, alla Guardia di finanza e all INPS, per la determinazione di maggiori imponibili fiscali e contributivi. A tal fine il Consiglio tributario indica fatti, dati ed elementi rilevanti e fornisce ogni idonea documentazione atta a comprovare l integrazione. Nel caso di omissione della dichiarazione, il Consiglio tributario può segnalare dati, fatti ed elementi rilevanti, quando siano provati da idonea documentazione. 2. Il Consiglio tributario esamina le segnalazioni dell Agenzia delle entrate che devono precedere l emissione degli avvisi di cui all articolo 38, quarto comma e seguenti, del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 relativi a persone fisiche residenti nel territorio del comune, comunicando all Agenzia delle entrate, entro sessanta giorni dal ricevimento delle segnalazioni, ogni elemento utile alla determinazione del reddito complessivo. 3. Il Consiglio tributario collabora con l Agenzia del territorio indicando dati, fatti ed elementi utili per l individuazione di ulteriori fabbricati che non risultino dichiarati in catasto. 4. In occasione della prima seduta, il Consiglio tributario delibera in ordine alle forme di collaborazione con l Agenzia del territorio ai fini dell attuazione del comma 12 dell articolo 19 del D.L.n.78/2010. Art. 3 Componenti e criteri di nomina 1. Il Consiglio tributario è composto da tre componenti, eletti dal Consiglio comunale, con votazione a schede segrete, scelti secondo criteri che rispettino contemporaneamente l esigenza di assicurare la competenza dei suoi partecipanti, nonché quella di una rappresentatività della minoranza consiliare. 2. Ciascun consigliere può votare due candidati. 3. Non sono previste nomine di supplenti. 2
3 4. Un consigliere decade dall incarico nel caso di assenza ingiustificata per tre sedute consecutive o per sei sedute anche non consecutive nel corso di un anno ovvero nel caso di violazione dell obbligo di mantenere il segreto d ufficio di cui al successivo art.9. Art. 4 Requisiti di eleggibilità e cause di incompatibilità 1. Per accedere alla nomina di consigliere tributario i requisiti specifici sono i seguenti: a) godere dei diritti civili e politici; b) possedere i requisiti per essere eletti alla carica di consigliere comunale; c) essere in possesso del diploma di scuola media superiore; d) avere competenza tecnica, giuridica o amministrativa adeguata alle specifiche caratteristiche della carica, attestata da curriculum formativo e professionale. 2. Non possono far parte del consiglio tributario: a) i parlamentari; b) i consiglieri regionali e provinciali; c) i componenti del consiglio comunale; d) i soggetti che si trovino nelle condizioni di incompatibilità di cui all art.63 del D.Lgs. n.267/2000; e) i dipendenti dell Agenzia delle entrate al cui distretto appartiene il Comune di Torremaggiore; f) i componenti e i segretari delle commissioni tributarie di qualsiasi grado; g) coloro che esercitano professionalmente funzioni di assistenza e rappresentanza in materia tributaria - sia professionalmente che come funzionari di associazioni di categoria - ; h) i magistrati in attività di servizio; i) i contribuenti morosi al pagamento di imposta erariale o locale definitivamente accertate, finché dura lo stato di morosità; j) i condannati per violazioni delle leggi finanziarie costituenti delitto; k) i dipendenti comunali. 3. Non possono inoltre far parte del Consiglio tributario persone legate fra loro da rapporto di parentela entro il quarto grado o di affinità entro il terzo grado. 3
4 Art. 5 Durata del Consiglio Tributario e organizzazione interna 1. I Consiglieri Tributari restano in carica tre anni a far tempo dalla data della loro nomina e comunque fino all'insediamento dei successori anche oltre il triennio. Essi sono rieleggibili per non più di due mandati consecutivi. 2. All'insorgere di una delle cause di decadenza di cui agli art.3 e 9 ovvero di una delle cause di incompatibilità o della perdita dei requisiti di eleggibilità di cui all art.4, come pure nel caso di morte o di dimissioni volontarie, il Consiglio comunale, nel prenderne atto procede alla sostituzione del componente con la votazione a schede segrete di cui al precedente art. 3. Art. 6 Nomina del presidente, del vice presidente e del segretario 1. Il consiglio tributario nomina fra i suoi componenti un presidente e un vice presidente. 2. Provvede, altresì, alla nomina di un segretario al proprio interno. Normalmente le funzioni di segretario sono svolte dal componete più giovane di età. Art. 7 Sedute del Consiglio tributario 1. Le sedute del Consiglio tributario non sono pubbliche e ad esse non può intervenire il contribuente. 2. Di ciascuna seduta deve essere redatto il verbale a cura del segretario. Art. 8 Convocazione e validità della sedute 1. Il Consiglio tributario si riunisce su convocazione del presidente o in sua assenza del vice presidente, oppure la stessa può essere promossa a seguito di richiesta scritta del sindaco odi almeno due dei componenti in carica. 2. L avviso di convocazione va comunicato ai componenti per iscritto almeno tre giorni prima della seduta e deve contenere l ordine del giorno. 3. Le sedute avvengono ordinariamente nei locali del Comune. 4. La riunione del Consiglio Tributario è valida quando sono presenti almeno due dei suoi componenti. 5. Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente. 6. Di ogni seduta è redatto verbale a cura del segretario. 7. Il verbale stesso deve essere firmato dal presidente della seduta e dal segretario. 4
5 Art. 9 Segreto d ufficio 1. I consiglieri tributari sono tenuti al rispetto più scrupoloso del segreto d'ufficio per quanto riguarda la conoscenza di qualsiasi elemento, dato e notizia riguardante i contribuenti e per tutto quanto abbiano avuto modo di conoscere in virtù del loro ufficio. A tal fine nessun documento d'ufficio o copia di esso, oggetto di esame da parte del Consiglio tributario, potrà essere affidato al consigliere tributario per essere utilizzato fuori dalle sedute del Consiglio stesso. La violazione del segreto d'ufficio importa tutte le conseguenze di legge. È fatto obbligo ai consiglieri tributari di allontanarsi dalla seduta in occasione dell'esame di posizioni fiscali che direttamente o indirettamente li riguardano. In particolare salvo altri casi, l'obbligo predetto interessa l'esame di posizioni fiscali che riguardano il coniuge, i parenti fino al 4 grado e gli affini entro il 3, coloro che hanno con essi rapporti di debito e credito, coloro che hanno rapporti gerarchici di lavoro e di dipendenza. 2. La violazione delle prescrizioni di cui al precedente comma comporta la decadenza dall incarico di componente del Consiglio tributario. Art. 10 Rapporti con l Amministrazione comunale e le altre amministrazioni pubbliche 1. Il Consiglio tributario, per tutto quanto concerne l attività amministrativa connessa con le sue funzioni può ricevere dagli uffici comunali, tramite motivata richiesta del presidente al sindaco, copia dei documenti ed elementi in loro possesso ritenuti utili allo svolgimento delle sue funzioni. 2. Il Consiglio tributario per gli adempimenti previsti dal presente regolamento può richiedere dati e notizie alle amministrazioni ed enti pubblici che hanno l obbligo di rispondere gratuitamente. 3. I consiglieri tributari hanno diritto a percepire 10,00 per ogni giorno in cui si svolgono le sedute del consiglio. 5
C I T T À D I P O T E N Z A
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