CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO CONDIZIONI GENERALI

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1 DIREZIONE AMMINISTRATIVA SERVIZIO GARE E APPALTI SERVIZI ASSICURATIVI PER L UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PADOVA - CODICE C.I.G.: F60 CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO CONDIZIONI GENERALI SOMMARIO Definizioni art. 1. Oggetto dell appalto art. 2. Assegnazione dell appalto art. 3. Importo stimato a base di gara art. 4. Stipula del contratto art. 5. Documenti che formano parte integrante del contratto art. 6. Interpretazione del contratto art. 7. Cessione del credito, divieto di cessione del contratto e di intermediazione art. 8. Periodo contrattuale di assicurazione - decorrenza della garanzia art. 9. Pagamento del premio art. 10. Termine comunicazione dati per regolazione premi art. 11. Accettazione del rischio art. 12. Aggravamento o diminuzione del rischio art. 13. Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio art. 14. Conservazione delle tracce del sinistro art. 15. Esonero dall esibizione di documenti contabili art. 16. Gestione delle vertenze di danno - spese legali art. 17. Rinuncia al diritto di surroga art. 18. Scheda sinistri art. 19. Forma delle comunicazioni art. 20. Rapporti contrattuali art. 21. Tracciabilità dei flussi finanziari art. 22. Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro art. 23. Tutela dei dati personali art. 24. Procedura concorsuale, scioglimento o trasformazione dell Assicuratore art. 25. Garanzia definitiva art. 26. Penale art. 27. Risoluzione per inadempimento, recesso e nullità art. 28. Recesso in caso di sinistro art. 29. Controversie art. 30. Normativa di riferimento Definizioni Nel testo che segue si intendono per: ASSICURAZIONE: Il contratto di assicurazione. POLIZZA: Il documento che prova l assicurazione. CONTRAENTE: L'Università degli Studi di Padova. ASSICURATORE: Il soggetto assicuratore o il Mandatario assicuratore nel caso di R.T.I.. ASSICURATO: Persona fisica o giuridica il cui interesse è tutelato dall'assicurazione. Pagina 1 di 8

2 PREMIO: La somma, al lordo delle imposte, dovuta dal Contraente all Assicuratore per il singolo rischio. SINISTRO: Il fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. RISCHIO: La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne. INDENNIZZO o INDENNITA': La somma dovuta dall Assicuratore in caso di sinistro. GARANZIA: La copertura assicurativa prevista in polizza per ciascun singolo rischio. TERRORISMO E SABOTAGGIO: Un atto (incluso anche l uso o la minaccia dell uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione per scopi politici, religiosi o ideologici, inclusa l intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte Art. 1 Oggetto dell appalto 1. L appalto ha per oggetto l affidamento di servizi assicurativi per il Contraente nei termini e con le modalità stabilite nel presente Capitolato Speciale d Appalto e nel Capitolato Speciale d Appalto - Polizze. Art. 2 Assegnazione dell appalto 1. L appalto viene assegnato a mezzo di procedura aperta. 2. Le modalità di presentazione e di formulazione dell offerta e le procedure di aggiudicazione sono descritte nel Bando di Gara e nella Documentazione d Appalto. Art. 3 Importo stimato a base di gara 1. L importo stimato per l appalto in oggetto risulterà da quanto offerto in gara, senza oneri per l attuazione dei piani di sicurezza, ed esente I.V.A. ex art. 10, comma 2, del D.P.R. 633/ Il corrispettivo di contratto sarà in ogni caso riferito a quanto effettivamente e regolarmente eseguito dall Assicuratore ed accertato dal Contraente. Art. 4 Stipula del contratto 1. A tutela del Contraente ed ai sensi di legge, l efficacia dell assegnazione è subordinata all esito positivo delle verifiche sul rispettivo 1 classificato circa i requisiti dichiarati in gara, con riguardo alla capacità partecipativa e circa la validità e congruità dell offerta. 2. Il Contraente, nel caso in cui le verifiche avessero esito negativo, avrà facoltà di revocare l assegnazione e di indire una nuova procedura a spese del 1 classificato ovvero di assegnare il contratto ad altro concorrente, utilmente collocato in graduatoria, ove ciò sia considerato vantaggioso per il Contraente, fatta salva comunque la rivalsa ai sensi di legge. 3. L Assicuratore è tenuto alla formalizzazione del contratto nelle forme di legge, entro il termine stabilito ed alle condizioni di aggiudicazione. La mancata osservanza delle predette disposizioni comporta la revoca dell aggiudicazione ed il risarcimento dei conseguenti danni. 4. Tutte le spese inerenti la stipula contrattuale sono a carico dell Assicuratore. 5. Le condizioni e le modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali sono quelle indicate nel presente Capitolato, nel Capitolato Speciale d Appalto - Polizze e nell Offerta presentata in sede di gara. Art. 5 Documenti che formano parte integrante del contratto 1. Costituiscono parte integrante del contratto, quand anche non allegati, i seguenti documenti: - Capitolato Speciale d Appalto - Condizioni generali; - Capitolato Speciale d Appalto - Polizze; - Bando di Gara e Documentazione allegata; - Offerta dell aggiudicatario; - Provvedimento di aggiudicazione del Contraente. 2. Sono esclusi i contratti-tipo delle Società assicuratrici. Art. 6 Interpretazione del contratto 1. In caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali, verrà data l interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione. 2. Qualora, per effetto di un sinistro, potessero essere attivate due o più garanzie previste dal contratto per la liquidazione del danno, si terrà conto della garanzia più favorevole al Contraente/Assicurato. Si conviene Pagina 2 di 8

3 altresì tra le parti che quanto non espressamente escluso nei singoli rischi, si intende compreso e/o garantito. Art. 7 Cessione del credito, divieto di cessione del contratto e di intermediazione 1. In riferimento alla cessione dei crediti derivanti dal contratto, si applicherà quanto espressamente disposto dall art. 117 del D.L.vo n. 163/2006 e s.m.i.. 2. E vietata, da parte dell Assicuratore, la cessione, anche parziale, del contratto, fatti salvi i casi di cessione di azienda ed atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese per i quali si applicano le disposizioni di cui all art. 51 del D.L.vo n. 163/2006 e s.m.i.. 3. In caso di inosservanza da parte dell Assicuratore degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto del Contraente al risarcimento del danno, il contratto si intende risolto di diritto. 4. Il Contraente avrà rapporti diretti ed esclusivi con l Assicuratore anche attraverso agenzie dallo stesso indicate ai sensi del successivo art Sono pertanto esclusi broker ed intermediari sia durante il procedimento di gara, che durante l esecuzione del contratto. Art. 8 Periodo contrattuale di assicurazione - decorrenza della garanzia 1. L Assicurazione ha validità a partire dalle ore 24:00 del 30/09/2012, sino alle ore 24:00 del 30/09/ Le annualità assicurative per tutti i rischi compresi nel presente Capitolato Speciale d Appalto, decorreranno dalle ore 24:00 del 30/09, fino alle ore 24:00 del 30/09 dell anno successivo. 3. Viene escluso il patto di tacita proroga. Il contratto cesserà alla sua scadenza senza obbligo di disdetta, salva facoltà del Contraente di ripetizione del servizio nei termini di legge, da effettuarsi con comunicazione scritta all Assicuratore almeno 30 (trenta) giorni dalla scadenza contrattuale. 4. Non si applica l art del Codice Civile, pertanto, in caso di mancato pagamento della prima rata di premio o di quelle successive, l assicurazione ha comunque effetto e non resta sospesa, purché entro i 60 (sessanta) giorni dalle scadenze siano pagati i relativi premi. 5. Trascorsi 60 (sessanta) giorni da quello di scadenza del premio, senza che lo stesso sia stato pagato, l Assicurazione rimane sospesa e l Assicuratore potrà chiedere, con lettera raccomandata, la risoluzione contrattuale della polizza relativa al rischio per il quale il premio non è stato pagato, fermo il diritto alla riscossione dei premi scaduti. Art. 9 Pagamento del premio 1. I premi per i singoli rischi saranno pagati all Assicuratore o all Agenzia alla quale è assegnata la polizza. 2. Per i rischi A-B-C-E-F, i premi e le relative regolazioni del primo periodo assicurativo saranno determinati sulla base di 12 (dodici) mesi. Il pagamento, anche ai fini della regolazione del premio, ove non emergano eccezioni sui servizi e sulle relative fatture, avverrà entro 60 (sessanta) giorni f.m.d.r.f. - fine mese data ricevimento fattura - emessa con cadenza annuale, a mezzo mandato di pagamento a favore dell Assicuratore, sulla base di quanto regolarmente eseguito ed accertato dal Contraente, previa verifica dell adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali, assicurativi e fiscali. 3. Le fatture, redatte secondo le norme fiscali in vigore, saranno intestate a: Università degli Studi di Padova - Servizio Bilancio e Contabilità A.C., Riviera Tito Livio n Padova (PD) - (C.F.: P.IVA: ) e riporteranno le modalità di pagamento comprensive del codice IBAN. 4. L Assicuratore non potrà pretendere interessi per l eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora questo dipenda dall espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo. Art. 10 Termine comunicazione dati per regolazione premi 1. Il termine per la presentazione dei dati per la regolazione del premio è pari a 120 (centoventi) giorni decorrenti dalla data di scadenza della singola annualità. Art. 11 Accettazione del rischio 1. L Assicuratore si impegna ad accettare ogni modificazione del rischio intervenuta successivamente alla conclusione del contratto a condizioni economiche e normative da concordare, salvo quanto già previsto nelle singole polizze. Art. 12 Aggravamento o diminuzione del rischio 1. In deroga all art del Codice Civile, le variazioni del rischio contrattuale andranno a regolazione annuale sia per l Assicuratore, che per il Contraente, perciò, nel periodo intermedio, non potranno costituire Pagina 3 di 8

4 motivo da parte dell Assicuratore per negare o limitare in qualsiasi modo il diritto del Contraente/Assicurato all indennizzo in caso di sinistro. Art. 13 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio 1. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente/Assicurato relative a circostanze, che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare, solo se dovute a dolo, la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo in deroga all art del Codice Civile, salvo quanto specificato nei singoli rischi. 2. L Assicuratore può richiedere la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui è venuto a conoscenza della circostanza aggravante; è tuttavia diritto del Contraente recedere dal contratto o dalla polizza relativa al singolo rischio, qualora non dovesse accettare l aumento del premio richiesto. In tal caso, l Assicuratore rimborserà la parte di premio imponibile pagata e non dovuta. Art. 14 Conservazione delle tracce del sinistro 1. In attesa del perito incaricato, il Contraente si impegna a conservare le tracce del sinistro fino al limite di 20 (venti) giorni dalla comunicazione del sinistro all Assicuratore. Art. 15 Esonero dall esibizione di documenti contabili 1. Il Contraente è esonerato dall obbligo di esibire all Assicuratore documenti contabili di qualsiasi tipo. Art. 16 Gestione delle vertenze di danno - spese legali 1. L Assicuratore, qualora richiesto dal Contraente, assume, a nome dello stesso o degli assicurati, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, designando, in accordo con il Contraente, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti e le azioni spettanti al Contraente stesso. 2. L Assicuratore si impegna a proporre il nominativo del legale entro 10 (dieci) giorni lavorativi e del tecnico entro 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta del Contraente/Assicurato e, in caso di mancata indicazione del nominativo entro tale termine, si impegna a rimborsare le spese sostenute dall Assicurato calcolate sulla base delle tariffe professionali. 3. L Assicuratore si impegna a proseguire nella difesa penale delle persone interessate, fino allo esaurimento del procedimento penale pendente nei confronti delle stesse, a prescindere dall eventuale tacitazione delle parti lese. 4. Sono a carico dell Assicuratore le spese sostenute per resistere all azione promossa contro il Contraente/Assicurato. Art. 17 Rinuncia al diritto di surroga 1. L Assicuratore si impegna a rinunciare, salvo il caso di dolo, al diritto di surroga derivante dall art del Codice Civile nei confronti dei terzi responsabili del sinistro, anche se trattasi di persone delle quali il Contraente debba rispondere, a condizione che il Contraente stesso non eserciti l azione di rivalsa. Art. 18 Scheda sinistri 1. L Assicuratore si impegna a fornire al Contraente, in formato di foglio elettronico alle scadenze annuali, i dati dettagliati dei sinistri del periodo assicurativo concluso, con le seguenti informazioni da rendere per ogni singolo sinistro: a) numero di sinistro attribuito dall Assicuratore; b) struttura del Contraente ove il sinistro è accaduto; c) data della denuncia del sinistro; d) valore del danno denunciato; e) stato del sinistro espresso come: denunciato, pendente, liquidato; f) causali del sinistro; g) valore degli scoperti applicati dall Assicuratore in sede di liquidazione; h) data della liquidazione se esistente. 2. Gli obblighi appena descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento della situazione, con le informazioni sopra specificate, anche in data diversa da quella della fine del periodo assicurativo. Art. 19 Forma delle comunicazioni 1. Tutte le comunicazioni fra le parti devono avvenire, pena la loro invalidità, a mezzo di lettera raccomandata o telegramma o telefax o posta elettronica certificata (P.E.C.). Pagina 4 di 8

5 Art. 20 Rapporti contrattuali 1. L Assicuratore ed il Contraente provvederanno a comunicare alla controparte l agenzia/ufficio competente per tutte le indicazioni ed informazioni, relative al contratto, e per la gestione delle pratiche di sinistro. 2. In caso di R.T.I., l Assicuratore dovrà indicare una agenzia del soggetto capogruppo. 3. Salvo diverse disposizioni, il Contraente, di norma, effettuerà e riceverà tutte le dichiarazioni e, in generale, le comunicazioni inerenti alle attività tecniche del contratto attraverso il Direttore dell esecuzione del contratto. 4. Le indicazioni tecniche per l espletamento delle attività saranno impartite dal Direttore dell esecuzione del contratto. Detto soggetto avrà il compito di controllare che l appalto sia eseguito tecnicamente secondo i tempi, le modalità ed i programmi contenuti nel Contratto e nei documenti di riferimento, di controllare, in accordo con i competenti uffici del Contraente, che tutti gli atti amministrativi e contabili inerenti alle attività siano corretti e comunque conformi a nome e consuetudini del Contraente. 5. L Assicuratore dovrà fare in modo che all interno della propria organizzazione vi sia un unico centro di riferimento al quale il Contraente possa rivolgersi per le richieste, le informazioni, le segnalazioni di disservizi o di anomalie ed ogni altra comunicazione, anche relativa all esecuzione del rapporto contrattuale. 6. In tal senso, l Assicuratore si impegna a designare, a suo totale carico ed onere, una persona responsabile della esecuzione del contratto (Responsabile del servizio per conto dell Assicuratore), costantemente reperibile, il cui nominativo sarà indicato al Contraente per iscritto all atto della firma del contratto. 7. Il Responsabile del servizio provvederà, per conto dell Assicuratore, a vigilare affinché ogni fase dell appalto risponda a quanto stabilito dai documenti contrattuali e sarà il naturale corrispondente del Direttore dell esecuzione del contratto per conto del Contraente. Art. 21 Tracciabilità dei flussi finanziari 1. L Assicuratore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., a pena di nullità assoluta del contratto. 2. La predetta Legge n. 136/2010 e s.m.i. trova applicazione anche ai movimenti finanziari relativi ad eventuali crediti ceduti. 3. L Assicuratore si obbliga ad utilizzare, ai fini dei pagamenti relativi al presente contratto, uno o più conti correnti bancari o postali accesi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A. dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche. 4. L Assicuratore è tenuto a dichiarare gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i bancario/i o postale/i dedicato/i, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica in oggetto, nonché le generalità e il codice fiscale della/e persona/e delegata/e ad operare su di essi. Tale dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., sarà rilasciata dal Rappresentante Legale dell Appaltatore entro 7 (sette) giorni dall accensione del predetto conto o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica. Il medesimo soggetto è obbligato a comunicare eventuali modifiche ai dati trasmessi, entro 7 (sette) giorni dal verificarsi delle stesse. 5. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal contratto, si conviene che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero, degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione dello stesso. 6. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall Assicuratore, il seguente Codice Identificativo Gara (C.I.G.): xxxxxxxxxx. Art. 22 Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro 1. L Assicuratore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. 2. L Assicuratore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti, occupati nelle attività contrattuali, le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati fra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative applicabili, alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni. 3. L Assicuratore si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i sopra indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Pagina 5 di 8

6 4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro, di cui ai commi precedenti, vincolano l Assicuratore per tutto il periodo di validità del contratto, anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse. 5. L Assicuratore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta del Contraente, l adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti. Ai fini di cui sopra, il Contraente acquisirà, ex art. 16-bis della L. n. 2/2009, il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) attestante la posizione contributiva e previdenziale dell Assicuratore nei confronti dei propri dipendenti. 6. Nelle ipotesi di ottenimento del D.U.R.C. che segnali un inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell esecuzione del contratto, il Contraente trattiene dal pagamento di quanto dovuto l importo corrispondente all inadempienza e lo versa direttamente agli Enti previdenziali e assicurativi. 7. In caso di ottenimento del D.U.R.C. negativo per due volte consecutive, si fa luogo alla risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti ed assegnazione di un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni. 8. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell Assicuratore, impiegato nell esecuzione del contratto, il Contraente invita per iscritto il soggetto inadempiente a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e, ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, il Contraente può pagare, anche in corso d opera, direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all Assicuratore inadempiente. Nel caso di formale contestazione delle richieste, il Contraente provvede all inoltro delle richieste e delle contestazioni alla Direzione Provinciale del Lavoro per i necessari accertamenti. 9. Il Contraente, inoltre, si riserva di chiedere all Assicuratore l immediato allontanamento del personale, che non ritenga idoneo all espletamento del lavoro, motivandone tale giudizio. Art. 23 Tutela dei dati personali 1. Le parti si impegnano altresì a trattare eventuali dati personali e sensibili nel rispetto della normativa vigente in materia, in particolare del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e sue successive modificazioni e integrazioni. Art. 24 Procedura concorsuale, scioglimento o trasformazione dell Assicuratore 1. L assoggettamento a procedure concorsuali consente il recesso anticipato da parte del Contraente. 2. Qualora l Assicuratore sia un Raggruppamento di Imprese, in caso di procedura concorsuale nei confronti del soggetto mandatario, il Contraente ha la facoltà di proseguire il contratto con altro assicuratore del raggruppamento ovvero altro assicuratore, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrato nel raggruppamento in dipendenza di una delle cause predette, che sia designato mandatario ovvero di recedere dal contratto. In caso invece di procedura concorsuale nei confronti di un soggetto mandante, il mandatario assicuratore, qualora non indichi altro assicuratore subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto all esecuzione della prestazione direttamente o a mezzo delle altri mandanti assicuratori. 3. Ai sensi dell art. 140 del D.L.vo n. 163/2006 e s.m.i., in caso di sottoposizione a procedura concorsuale dell Assicuratore, il Contraente si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento delle prestazioni oggetto dell appalto. Si procederà all interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente, escluso l originario aggiudicatario. L affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall originario aggiudicatario in sede di offerta. 4. In caso di scioglimento o cambiamento di ragione sociale dell Assicuratore, il Contraente si riserva la facoltà di sciogliere il contratto o di proseguire il rapporto contrattuale con la Società subentrante. Art. 25 Garanzia definitiva 1. L Assicuratore, prima della stipula del contratto, sarà tenuto a prestare idonea garanzia definitiva, in misura pari al 10% (dieci %) dell importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d asta superiore al 10% (dieci %), la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci %); ove il ribasso sia superiore al 20% (venti %), l aumento è di 2 (due) punti percentuali per ogni punto di ribasso, superiore al 20% (venti %). Il deposito in questione si intende a garanzia dell adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta comunque salva la risarcibilità del maggior danno. Pagina 6 di 8

7 2. L importo della garanzia è ridotto del 50% (cinquanta %) per gli operatori economici in possesso della Certificazione del Sistema di Qualità conforme alle norme europee. 3. Per fruire di tale beneficio, l operatore economico affidatario dovrà allegare al deposito definitivo la relativa certificazione di qualità. 4. Si precisa che, in caso di R.T.I., si applicano la disposizioni di cui all art. 15 del Disciplinare di Gara. 5. L importo del deposito cauzionale sarà precisato nella lettera di comunicazione dell aggiudicazione. 6. La garanzia definitiva va costituita mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa. 7. La cauzione viene presentata a garanzia dell adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall eventuale inadempimento delle obbligazioni. 8. La garanzia definitiva avrà efficacia anche nel caso di contestazione del contratto. 9. Prima della consegna, l Assicuratore dovrà produrre bozza della stessa ai fini dell accettazione da parte del Contraente. 10. La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all eccezione di cui all articolo 1957, comma 2, del Codice Civile e la sua operatività entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante. Inoltre, deve prevedere che, in caso di controversie, il Foro competente sia quello di Padova. 11. Le fideiussioni/polizze dovranno essere prestate a favore del Contraente. 12. La garanzia dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte del Contraente, con la quale verrà attestata l assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell esecuzione del contratto. 13. La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta del Contraente qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell Assicuratore. In caso di inadempimento a tale obbligo, il Contraente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto. Art. 26 Penale 1. In caso di mancato rispetto dei termini di liquidazione dell indennizzo, è previsto il pagamento di una penale per ogni giorno di ritardo, pari a 1% (uno %) dell importo liquidabile e non superiore al 50% (cinquanta %) dell indennizzo da liquidare. 2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali, che daranno luogo all applicazione della penale di cui al precedente comma, verranno contestati all Assicuratore per iscritto dal Direttore dell esecuzione del contratto. 3. L Assicuratore dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni al Direttore dell esecuzione del contratto nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non possano essere accolte a giudizio del Contraente, ovvero, non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potrà essere applicata la penale sopra indicata. 4. L applicazione della penale non esonera l Assicuratore dall adempimento dell obbligazione per la quale si è reso inadempiente. 5. L applicazione della penale non pregiudica il risarcimento di eventuali danni oppure ulteriori oneri sostenuti dal Contraente. Art. 27 Risoluzione per inadempimento, recesso e nullità 1. Il Contraente si riserva il diritto di risolvere il contratto relativamente ad uno o a tutti i rischi assicurati nel caso in cui l ammontare complessivo delle penali superi il 10% (dieci %) dell ammontare netto contrattuale, ovvero, nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell Assicuratore. In tal caso il Contraente avrà facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all esecuzione in danno dell Assicuratore. 2. In ogni caso, si conviene che il Contraente, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l adempimento, potrà risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell art C.C., previa dichiarazione da comunicarsi all Assicuratore con raccomandata A.R., nei seguenti casi: a) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dall art. 38 del D.L.vo n. 163/2006 e s.m.i.; b) nei casi di cui agli articoli concernenti la seguente intestazione: obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, cessione del credito e divieto di cessione del contratto. 3. Costituisce, altresì, causa di risoluzione di diritto del contratto, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento, ai sensi dell art. 3, comma 9-bis della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.i.. 4. In caso di risoluzione del contratto, l Assicuratore si impegnerà a fornire al Contraente tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere all esecuzione dello stesso. Pagina 7 di 8

8 5. Il Contraente si riserva altresì la facoltà di recedere dal contratto per sopravvenuti motivi di pubblico interesse con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, da comunicarsi all Assicuratore con lettera raccomandata A.R.. In tal caso, il Contraente sarà tenuto al pagamento delle sole prestazioni eseguite e ritenute regolari al momento in cui viene comunicato l atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dal Contraente. 6. L Assicuratore, nel caso in cui il Contraente si avvalga della facoltà di risoluzione del contratto, si impegna comunque a mantenere attive tutte le garanzie, sino al momento in cui l Assicurato avrà ricollocato sul mercato assicurativo tutti i rischi e, comunque, non oltre i 150 (centocinquanta) giorni successivi alla data di invio dell atto di risoluzione. Art. 28 Recesso in caso di sinistro 1. Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell indennizzo, l Assicuratore ed il Contraente possono recedere dalla polizza, che assicura il relativo rischio, con preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni. In tal caso, l Assicuratore, entro 30 (trenta) giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell importo, relativa al periodo di rischio non corso. 2. La facoltà di recesso può essere esercitata anche alla scadenza del periodo annuo di assicurazione in corso, a condizione che il recesso sia comunicato almeno 90 (novanta) giorni prima di detta scadenza. 3. L Assicuratore, nel caso in cui il Contraente si avvalga della facoltà di recesso, si impegna comunque a mantenere attive tutte le garanzie, sino al momento in cui l Assicurato avrà ricollocato sul mercato assicurativo tutti i rischi e, comunque, non oltre 150 (centocinquanta) giorni successivi alla data di invio dell atto di disdetta. Art. 29 Controversie 1. Viene esclusa la competenza arbitrale per la definizione delle eventuali controversie, fatta salva la perizia contrattuale prevista nel Rischio D: Infortuni studenti e nel Rischio F: Infortuni personale autorizzato a servirsi del mezzo di trasporto per missioni o per adempimenti di servizio fuori dall ufficio. 2. In caso di contestazione derivante dal rapporto contrattuale, l Assicuratore non potrà in nessun caso assumere decisioni unilaterali, quali la sospensione, la riduzione o la modificazione dell appalto. 3. E eletto competente, in via esclusiva, il Foro di Padova. Art. 30 Normativa di riferimento 1. Salvo quanto disposto in contratto, si richiamano anche le seguenti norme di osservanza, a cui si rinvia: - D.L.vo n. 163/2006 e s.m.i., Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture ; - D.P.R. n. 207/2010, Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 ; - Normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori; - Codice Civile; - Normativa antimafia e L. n. 136/2010 e s.m.i.; - Normativa sulla Privacy; - Normativa in materia di Retribuzioni, Previdenza, Assicurazioni e Sicurezza dei dipendenti e dei collaboratori; - Regolamento per l Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell Università degli Studi di Padova; - D.L.vo n. 205/2005 e s.m.i., Codice delle Assicurazioni Private. Pagina 8 di 8

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