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1 Polizza Convenzione infortuni e I.P. da Malattia Vittoria Assicurazioni S.p.A. A.N.D.I. Veneto edizione 01/12/2006

2 POLIZZA CONVENZIONE N PER LA COPERTURA ASSICURATIVA INFORTUNI E MALATTIA DELL'ESERCENTE L'ATTIVITA' ODONTOIATRICA Tra la Società VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A. - di seguito denominata Impresa - e l'associazione NAZIONALE DENTISTI ITALIANI - REGIONE VENETO - di seguito denominata ANDI VENETO - si stipula la presente Convenzione per la copertura dei seguenti rischi: - Morte da infortunio; - Invalidità permanente da infortunio; - Diaria giornaliera per applicazione di apparecchio immobilizzante a seguito di infortunio; - Rimborso delle spese mediche a seguito di infortunio; - Contagio da H.I.V.; - Invalidità permanente da malattia. Il Presidente in carica di ANDI VENETO, Dr. Alessandro Zovi, sottoscrive la presente Convenzione nell'interesse dei Singoli Medici Dentisti aderenti. ANDI VENETO anticipa un premio annuo convenzionale, comprensivo di imposte, pari ad 50,00, premio minimo annuo comunque dovuto all'impresa. La copertura assicurativa è da intendersi prestata in favore degli Associati e loro familiari che ne faranno richiesta, secondo quanto previsto al Capitolo 2 Norme Amministrative e di copertura. 1

3 Informativa al Contraente (art. 123 del Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 175) 1 - Informazioni relative all'impresa Vittoria Assicurazioni S.p.A. Cap. Soc. Euro int. vers. Registro Imprese Milano e C.F R.E.A. Milano n Sede e Direzione: Italia, Milano, Via Caldera n. 21. Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 65 del R.D.L N Informazioni generali relative al contratto A - Legislazione applicabile La legislazione applicabile al contratto, in base all'art. 122 del D. Lgs. 175/95, è quella italiana. Tuttavia le parti hanno la facoltà di concordare l'applicazione di una diversa legislazione, fatta salva in ogni caso la prevalenza delle norme imperative di diritto italiano oltre che, per le assicurazioni obbligatorie, delle disposizioni specifiche dettate dalla legge italiana. B - Termini della prescrizione I diritti dell'assicurato derivanti dal contratto si prescrivono in un anno dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Nell'assicurazione della responsabilità civile il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione. C - Regole relative all'esame dei reclami Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Vittoria Assicurazioni S.p.A. - Servizio Clienti - via Caldera n MILANO (tel. 02/ fax 02/ servizioclienti@vittoriaassicurazioni.it). Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo, o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all'isvap, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Nel caso in cui la legislazione scelta dalle parti sia diversa da quella italiana, gli eventuali reclami in merito al contratto dovranno essere rivolti all'autorità di vigilanza del paese la cui legislazione è stata prescelta. In tal caso l'isvap faciliterà le comunicazioni tra l'autorità competente e il Contraente. 3 Informazioni specifiche relative alle singole polizze Invalidità Permanente da Malattia (ai sensi delle Circolari ISVAP n. 303 del 2 giugno 1997 e n. 417/D del 28 settembre 2000). Le seguenti informazioni hanno lo scopo di richiamare l'attenzione su taluni aspetti fondamentali della garanzia e non hanno natura di pattuizioni contrattuali. Per le condizioni di contratto si rinvia al testo delle Condizioni di Assicurazione. D Durata del contratto In mancanza di disdetta data da una delle Parti con lettera raccomandata almeno 90 giorni prima della scadenza, la polizza di durata non inferiore ad un anno è prorogata una o più volte, per una durata di 1 anno per ciascuna proroga. In caso di disdetta regolarmente inviata, la garanzia cesserà alla scadenza pattuita e non troverà applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall'art. 1901, secondo comma, del Codice civile. 2

4 I D Durata del contratto In mancanza di disdetta data da una delle Parti con lettera raccomandata almeno 90 giorni prima della scadenza, la polizza di durata non inferiore ad un anno è prorogata una o più volte, per una durata di 1 anno per ciascuna proroga. In caso di disdetta regolarmente inviata, la garanzia cesserà alla scadenza pattuita e non troverà applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall'art. 1901, secondo comma, del Codice civile. E Dichiarazioni del Contraente e degli Assicurati in ordine alle circostanze del rischio, rese ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile Le dichiarazioni rese dal Contraente in sede di conclusione del contratto, sono determinanti ai fini sia dell'accettazione del rischio sia dell'operatività della garanzia. Pertanto è indispensabile che tali dichiarazioni siano esatte, veritiere ed esaurienti. F Recesso in caso di sinistro Il recesso non può essere esercitato dall'impresa. IMPORTANTE False o ingannevoli dichiarazioni, rese dall'assicurato allo scopo di trarre un ingiusto profitto in occasione della stipulazione del contratto e/o in occasione del sinistro, legittimeranno Vittoria a respingere il danno o a riconoscerlo in misura ridotta, fatta salva la facoltà di Vittoria di perseguire anche in sede penale la tutela dei propri interessi. 3

5 INFORMATIVA EX ART. 13 D. LGS /6/03 CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI In applicazione della normativa sulla privacy, La informiamo sull'uso dei Suoi dati personali e sui Suoi diritti. Trattamento dei dati personali per finalità assicurative (1) Al fine di fornirle i servizi e/o i prodotti assicurativi richiesti o in suo favore previsti, la nostra Società deve disporre di dati personali che La riguardano dati raccolti presso di Lei o presso altri soggetti (2) e/o dati che devono essere forniti da Lei o da terzi per obblighi di legge (3) e deve trattarli, nel quadro delle finalità assicurative, secondo le ordinarie e molteplici attività e modalità operative dell'assicurazione. Le chiediamo, di conseguenza, di esprimere il consenso per il trattamento dei Suoi dati strettamente necessari per la fornitura dei suddetti servizi e/o prodotti assicurativi. Il consenso che Le chiediamo riguarda anche gli eventuali dati sensibili (4) strettamente inerenti alla fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi citati, il trattamento dei quali, come il trattamento delle altre categorie di dati oggetto di particolare tutela (5), è ammesso, nei limiti in concreto strettamente necessari, dalle relative autorizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante per la protezione dei dati personali. Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate, i dati, secondo i casi, possono e debbono essere comunicati ad altri soggetti appartenenti al settore assicurativo o correlati con funzione meramente organizzativa o aventi natura pubblica che operano - in Italia o all'estero come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. catena assicurativa (6). Il consenso che Le chiediamo riguarda, pertanto, oltre alle nostre comunicazioni e trasferimenti, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni e trasferimenti all'interno della catena assicurativa effettuati dai predetti soggetti. Precisiamo che senza i Suoi dati non potremmo fornirle, in tutto o in parte, i servizi e/o i prodotti assicurativi citati. Modalità di uso dei dati personali I dati sono trattati (7) dalla nostra Società titolare del trattamento solo con modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, strettamente necessarie per fornirle i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o in Suo favore previsti; sono utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando i dati vengono comunicati in Italia o all'estero per i suddetti fini ai soggetti in precedenza già indicati nella presente informativa, i quali a loro volta sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa e conformi alla normativa. Nella nostra Società, i dati sono trattati da tutti i dipendenti e collaboratori nell'ambito delle rispettive funzioni e in conformità delle istruzioni ricevute, sempre e solo per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati. Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia operanti talvolta anche all'estero che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica od organizzativa (8); lo stesso fanno anche i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati. Il consenso sopra più volte richiesto comprende, ovviamente, anche le modalità, procedure, comunicazioni e trasferimenti qui indicati. Diritti dell'interessato Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati presso i singoli titolari di trattamento, cioè presso la nostra Società o presso i soggetti sopra indicati a cui li comunichiamo, e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne il blocco e di opporsi al loro trattamento (9). Per l'esercizio dei Suoi diritti potrà contattare la Vittoria Assicurazioni S.p.A. Servizio clienti, Via Caldera n Milano (fax 02/ , tel. 02/ , servizioclienti@vittoriaassicurazioni.it) (10). 4

6 INOTE 1) La finalità assicurativa richiede necessariamente, tenuto conto anche della raccomandazione del Consiglio d'europa REC (2002) 9, che i dati siano trattati per: predisposizione e stipulazione di polizze assicurative; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; costituzione, esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi; gestione e controllo interno; attività statistiche. 2) Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che La riguarda (contraenti di assicurazioni in cui Lei risulti assicurato, beneficiario ecc.; coobbligati); altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, imprese di assicurazione ecc.); soggetti che, per soddisfare le Sue richieste (quali una copertura assicurativa, la liquidazione di un sinistro ecc.), forniscono informazioni commerciali; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo (v. nota 6); 3) Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio di denaro. 4) Sono i dati di cui all'art. 4, comma 1, lett. d), del Codice, cioè quelli relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche, sindacali, religiose. 5) Ad esempio i dati relativi a procedimenti giudiziari o indagini. 6) Secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti: - assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori, ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, sim; legali; periti ; - società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, tra cui centrale operativa di assistenza, clinica convenzionata; società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela); società di revisione e di consulenza (indicata egli atti di bilancio); società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti; - società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); - ANIA Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (Via della Frezza, 70 Roma), per la raccolta, elaborazione e reciproco scambio con le imprese assicuratrici, alle quali i dati possono essere comunicati, di elementi, notizie e dati strumentali all'esercizio dell'attività assicurativa e alla tutela dei diritti dell'industria assicurativa rispetto alle frodi; - organismi consortili propri del settore assicurativo che operano in reciproco scambio con tutte le imprese di assicurazione consorziate, alle quali i dati possono essere comunicati -, quali : assicurazioni incendio: Pool Italiano per l'assicurazione dei Rischi Atomici (Via dei Giuochi Istmici, 40 Roma), per la valutazione dei rischi atomici e/o assunzione e conseguente ripartizione degli stessi in riassicurazione e/o retrocessione tra le imprese assicuratrici consorziate; assicurazioni r.c. generale: Pool per l'assicurazione R.C. Inquinamento (Via Fatebenefratelli, 10 Milano), per la valutazione dei rischi da inquinamento e/o assunzione e conseguente ripartizione degli stessi in riassicurazione tra le imprese assicuratrici consorziate; - CONSAP Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici (Via Paisiello, 33 Roma), la quale, in base alle specifiche normative, gestisce lo stralcio del Conto consortile r.c. auto, il Fondo di garanzia per le vittime della strada, Il Fondo di garanzia per le vittime della caccia, gli aspetti amministrativi del Fondo di solidarietà per le vittime dell'estorsione e altri Consorzi costituiti o da costituire, la riassicurazione dei rischi agricoli, le quote delle cessioni legali delle assicurazioni vita; - commissari liquidatori di imprese di assicurazione poste in liquidazione coatta amministrativa (provvedimenti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale), per la gestione degli impegni precedentemente assunti e la liquidazione dei sinistri; - ISVAP Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo (Via del Quirinale, 21 Roma), ai sensi della legge 12 agosto 1982, n. 576, e della legge 26 maggio 2000, n.137; - nonché altri soggetti, quali: UIC Ufficio Italiano dei Cambi (Via IV Fontane, 123 Roma), ai sensi della normativa antiriciclaggio di cui all'art. 13 della legge 6 febbraio 1980, n. 15; Casellario Centrale Infortuni (Via Santuario Regina degli Apostoli, 33 Roma), ai sensi del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38; - CONSOB Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Via G.B. Martini, 3 Roma), ai sensi della legge 7 giugno 1974, n. 216; 5

7 - Ministero del lavoro e della previdenza sociale (Via Flavia, 6 Roma), ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS (Via Ciro il Grande, 21 Roma), IMPDAI (Viale delle Provincie, 196 Roma), INPGI (Via Nizza, 35 Roma) ecc.; Ministero dell'economia e delle finanze Anagrafe tributaria (Via Carucci, 99 Roma), ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605; - Consorzi agricoli di difesa dalla grandine e da altri eventi naturali, i quali, in base alle leggi sui rischi agricoli, possono operare come delegatari delle imprese assicuratrici consorziate per l'assicurazione dei danni prodotti dalla grandine e dal gelo (il consorzio a cui aderisce l'assicurato); - Magistratura; Forze dell'ordine (P.S.; C.C.; G.d.F.; VV.FF; VV.UU.); altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria. 1) Il trattamento può comportare le seguenti operazioni previste dall'art. 4, comma 1, lett. a), del Codice: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, distruzione di dati; è invece esclusa l'operazione di diffusione di dati. 2) Questi soggetti sono società o persone fisiche nostre dirette collaboratrici e svolgono le funzioni di responsabili del nostro trattamento dei dati. Nel caso invece che operino in autonomia come distinti titolari di trattamento rientrano, come detto, nella c.d. catena assicurativa con funzione organizzativa (si rimanda alla nota 6). 3) Tali diritti sono previsti e disciplinati dagli artt del Codice. La cancellazione e il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. Per l'integrazione occorre vantare un interesse. L'opposizione può essere sempre esercitata nei riguardi del materiale commerciale pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato; negli altri casi l'opposizione presuppone un motivo legittimo. 4) L'elenco completo e aggiornato dei soggetti ai quali i dati sono comunicati e quello dei responsabili del trattamento, nonché l'elenco delle categorie dei soggetti che vengono a conoscenza dei dati in qualità di incaricati del trattamento, sono disponibili gratuitamente chiedendoli al Servizio indicato in informativa. 6

8 CAPITOLO 1 - DEFINIZIONI A.N.D.I. VENETO Associazione Nazionale Dentisti Italiani - Regione Veneto. ASSICURATO Ogni Associato A.N.D.I. Veneto (che svolge attività di odontoiatra), oppure ogni suo familiare (che non svolge attività manuali), aderenti alla Convenzione mediante la stipula di singole polizze di assicurazione. E' il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione. CONTRAENTE L'Associato che sottoscrive la singola polizza di assicurazione. SINGOLA POLIZZA DI ASSICURAZIONE Il documento emesso dall'impresa contenente i dati di ogni singola copertura e le condizioni della presente Convenzione. ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI Le indagini diagnostiche effettuate durante il ricovero oppure in poliambulatori diagnostici. ATTIVITA' PROFESSIONALE Odontosto-matologia e/o attività, precisata nella singola polizza, del familiare che aderisce alla presente Convenzione. BROKER Sigma Studi Assicurativi S.r.l.. COASSICURATRICE Reale Mutua Assicurazioni. GESSATURA L'applicazione di apparecchiatura gessata, oppure la contenzione con fasce rigide o apparecchi ortopedici immobilizzanti, escluso il collare di Vacchelli, la necessità dei quali venga stabilita da Medici Chirurghi. IMPRESA VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A ed eventuali Coassicuratrici. INDENNIZZO La somma dovuta dall'impresa in caso di sinistro. INFORTUNIO E' considerato infortunio l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche oggettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte o una invalidità permanente, un ricovero in istituto di cura, una gessatura. INVALIDITA' PERMANENTE DA MALATTIA La perdita o la diminuzione definitiva ed irrimediabile, a seguito di malattia, della capacità dell'assicurato di svolgere qualsiasi generica attività lavorativa, indipendentemente dalla sua professione. 7

9 ISTITUTO DI CURA L'ospedale pubblico, la clinica e la casa di cura, regolarmente autorizzati al ricovero dei malati, esclusi stabilimenti termali, case di riposo e di soggiorno. MALATTIA Ogni alterazione evolutiva dello stato di salute non dipendente da infortunio e oggettivamente riscontrabile. MALFORMAZIONE, DIFETTO FISICO Alterazione organica, congenita o acquisita durante lo sviluppo fisiologico, che sia evidente o sia clinicamente diagnosticabile prima della stipulazione della polizza. MODULO DI ADESIONE Il documento compilato dagli Associati che intendono aderire alla Convenzione. PERIODO DI ASSICURAZIONE Il periodo, riportato nelle singole polizze, della durata di un anno (annualità assicurativa) più l'eventuale frazione di anno che precede o segue un'annualità intera. RICOVERO La degenza in istituto di cura che comporti almeno un pernottamento. SINISTRO Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione. VISITA SPECIALISTICA Visita effettuata da medico-chirurgo in possesso di titolo di specializzazione, per diagnosi e per prescrizione di terapie cui tale specializzazione è destinata. 8

10 CAPITOLO 2 - NORME AMMINISTRATIVE E DI COPERTURA ART DURATA E PROROGA La presente Convenzione è stipulata per la durata di un anno con effetto il... e scadenza il... ed è tacitamente rinnovabile. In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 90 giorni prima della scadenza, la Convenzione si intende prorogata di un anno e così successivamente. La presente norma si intende applicabile anche alle singole polizze. ART VARIAZIONI Le variazioni o modificazioni della presente Convenzione devono risultare da apposita pattuizione contrattuale sottoscritta da ANDI VENETO e dall'impresa. ART COMUNICAZIONI Tutte le comunicazioni da parte di ANDI VENETO o del Contraente/Assicurato di ciascuna singola polizza devono essere fatte con lettera raccomandata all'indirizzo dell'impresa o del Broker che gestisce la polizza, così come ogni comunicazione dell'impresa deve essere fatta con lettera raccomandata all'indirizzo del Presidente dell'associazione e/o del Broker. ART DELEGA ALLA GESTIONE ANDI VENETO dichiara di aver affidato la gestione della presente Convenzione e delle singole polizze al Broker Sigma Studi Assicurativi S.r.l., e gli assicuratori hanno convenuto di affidarne la delega alla Vittoria Assicurazioni S.p.A.. Di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente Assicurazione saranno svolti per conto di ANDI VENETO dal Broker, il quale tratterà con la Compagnia Delegataria informandone le Compagnie Coassicuratrici. Queste saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci, anche nei propri confronti, tutti gli atti di ordinaria gestione compiuti dalla Compagnia Delegataria per conto comune, fatta soltanto eccezione per l'incasso dei premi di polizza, la cui regolazione verrà effettuata direttamente dal Broker nei confronti di ogni Compagnia. ART ADESIONI. L'Associato interessato all'assicurazione che forma oggetto della presente Convenzione, trasmetterà al Broker una comunicazione di adesione su apposito modulo prestampato. ART SINGOLE POLIZZE : DECORRENZA E DURATA La garanzia assicurativa decorrerà, alle condizioni tutte della presente Convenzione, con effetto dalle ore 24 della data del pagamento del premio effettuato dal Contraente al Broker. A riprova della validità della garanzia assicurativa, la Compagnia Delegataria emetterà una regolare polizza in tre esemplari, contenente i dati relativi alla copertura e l'indicazione del premio da pagare alla firma e quello previsto per le rate successive. Ad ogni singola polizza sarà accluso un estratto della presente convenzione. La prima rata di premio deve essere pagata alla consegna della polizza; le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze, contro il rilascio di quietanze che devono riportare la data del pagamento e recare la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30 giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze, ai sensi dell'art del C.C. Ogni polizza avrà la durata di un anno, più l'eventuale frazione di anno necessaria per far coincidere la scadenza della polizza stessa con quella della Convenzione, anche se, nel frattempo, per qualsiasi motivo, la Convenzione venisse a cessare. 9

11 In tal caso, ogni singola polizza cesserà dalla prima data di scadenza annuale successiva alla data di cessazione della Convenzione, senza obbligo di preventiva disdetta. ART. 2.7 SINGOLE POLIZZE : DETERMINAZIONE DEL PREMIO. Il premio di ogni singola polizza verrà determinato in base alle condizioni previste dal Capitolo 8 Capitali assicurati e condizioni di premio. ART ESCLUSIVA Le Condizioni Generali, Particolari e Speciali della presente Convenzione sono riservate esclusivamente agli associati ANDI VENETO. Solo dopo il consenso di ANDI VENETO, queste saranno concesse dall'impresa anche ai soci ANDI delle Regioni Trentino e Friuli Venezia Giulia che ne dovessero fare richiesta. 10

12 CAPITOLO 3 - SINGOLE POLIZZE CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE PREMESSA LE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE A STAMPA SUI MODELLI : PB , LIMITATAMENTE ALLE SINGOLE POLIZZE INFORTUNI DI CUI AL CAPITOLO 4 PB , LIMITATAMENTE ALLE SINGOLE POLIZZE INVALIDITÀ PERMANENTE DA MALATTIA DI CUI AL CAPITOLO 7 SI INTENDONO ABROGATE E PRIVE DI EFFETTO. QUALSIASI RIFERIMENTO, SULLA SINGOLA POLIZZA, AD EVENTUALI NORMATIVI PRESTAMPATI DIVERSI DA QUELLI RIPORTATI NELLA PRESENTE CONVENZIONE NON HA EFFETTO ANCHE SE SOTTOSCRITTO DALL'ASSICURATO. ART DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO Le dichiarazioni inesatte o le reticenze relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione della polizza, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del C.C. ART DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE L'assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30 giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze, ai sensi dell'art del C.C. I premi devono essere pagati al Broker che gestisce la polizza. ART PROROGA DELL'ASSICURAZIONE. In mancanza di disdetta, data da una delle Parti mediante lettera raccomandata spedita almeno 90 giorni prima della scadenza dell'assicurazione, quest'ultima è prorogata una o più volte, per la durata di un anno per ciascuna proroga. ART ONERI FÌSCALI Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, alla polizza e agli altri atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dall'impresa. ART FORO COMPETENTE Foro competente è quello di residenza o domicilio del Contraente e/o dell'assicurato. ART RINVIO ALLE NORME DI LEGGE Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. ART. 3.7 ESTENSIONE TERRITORIALE L'assicurazione viene prestata per tutto il mondo. 11

13 ART ASSICURAZIONE PER CONTO ALTRUI Se la presente assicurazione è stipulata per conto altrui, gli obblighi derivanti dalla polizza devono essere adempiuti dal Contraente, salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'assicurato, così come disposto dall'art.1891 del Codice Civile. ART VARIAZIONE DELLE PERSONE ASSICURATE L'assicurazione vale per le persone identificate in polizza. Le variazioni delle persone da assicurare devono essere comunicate all'impresa od al Broker che gestisce la polizza. L'assicurazione, per le nuove persone per le quali il Contraente e l'impresa concordano che sia prestata la garanzia, decorre dalle ore 24 del giorno di perfezionamento dell'appendice relativa (firma dell'appendice e pagamento del premio dovuto). La cessazione dell'assicurazione relativa ai singoli Assicurati, non contemporanea all'inclusione in garanzia di altri Assicurati, dà luogo a corrispondente riduzione di premio soltanto a partire dalla scadenza anniversaria successiva alla data di comunicazione. Le condizioni di premio indicate nei documenti contrattuali non impegnano l'impresa per le variazioni in aumento di somme assicurate che dovessero essere richieste nel corso della polizza. 12

14 CAPITOLO 4 - SINGOLE POLIZZE INFORTUNI NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INFORTUNI ART OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE. L'assicurazione vale per gli infortuni che l'assicurato subisca nello svolgimento: - delle attività professionali principali e secondarie dichiarate in polizza; - di ogni altra attività che l'assicurato svolga senza carattere di professionalità. A titolo esemplificativo e non limitativo, sono compresi gli infortuni: - subiti in stato di malore od incoscienza; - derivanti da imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi; - sofferti in stato di ubriachezza, purché l'assicurato non si trovi alla guida di mezzi di locomozione. Sono considerati infortuni anche: - l'asfissia non di origine morbosa; - gli avvelenamenti acuti da ingestione accidentale o da assorbimento accidentale di sostanze; - gli avvelenamenti del sangue e infezioni escluso HIV sempreché il germe infettivo si sia introdotto nell'organismo attraverso una lesione esterna contemporaneamente al verificarsi della lesione stessa; - l'annegamento; - l'assideramento o il congelamento; - i colpi di sole,di calore, di freddo e le influenze termiche e/o atmosferiche; - le infezioni conseguenti a morsi di animali e punture di insetti; - le lesioni muscolari da sforzo di origine traumatica diretta; - gli infortuni subiti durante la pratica non professionale di qualsiasi sport, eccettuati il paracadutismo e gli sport aerei in genere; - gli infortuni derivanti da aggressioni, rapine, attentati, atti di terrorismo e vandalismo a condizione che l'assicurato non vi abbia preso parte attiva e volontaria; -conseguenti ad atti compiuti o tentati per dovere di solidarietà umana. 4.2 INFORTUNI CAUSATI DA COLPA GRAVE TUMULTI POPOLARI RISCHIO GUERRA L'assicurazione comprende, a parziale deroga: dell'art.1900 del Codice Civile, gli infortuni derivanti da colpa grave dell'assicurato; dell'art.1912 del Codice Civile, gli infortuni derivanti da tumulti popolari, a condizione che l'assicurato non vi abbia preso parte attiva nonchè gli infortuni avvenuti all'estero (fatta eccezione per il territorio della Città del vaticano e della Repubblica di San Marino) derivanti da stato di guerra, guerra civile, invasione, atti nemici, ostilità (sia che la guerra sia dichiarata o non), per il periodo massimo di 14 giorni dall'inizio delle ostilità, se ed in quanto l'assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trova all'estero. 13

15 ART. 4.3 INFORTUNI CAUSATI DA CALAMITÀ NATURALI A parziale deroga dell'art.1912 del Codice Civile, l'assicurazione è estesa agli infortuni derivanti da movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, alluvioni o inondazioni. Resta però convenuto che in caso di movimento tellurico, eruzione vulcanica, alluvione o inondazione, che colpisca, in un unico evento (intendendosi per evento tutti gli infortuni avvenuti in un arco di tempo della durata di 72 ore consecutive), più Assicurati con l'impresa, l'esborso massimo di quest'ultima non potrà comunque superare la somma di Euro ,00 per tutti gli indennizzi. Qualora gli indennizzi complessivamente dovuti eccedano il limite sopra indicato, gli indennizzi spettanti a ciascun Assicurato saranno ridotti in proporzione al rapporto che intercorre fra detto limite e il totale degli indennizzi dovuti. La presente garanzia non è valida nel caso di polizze con durata inferiore ad 1 anno. ART. 4.4 INFORTUNI AERONAUTICI - CONDIZIONE NON VALIDA PER IL PERSONALE AERONAVIGANTE La garanzia è estesa agli infortuni che l'assicurato subisca durante i viaggi in aereo, turistici o di trasferimento, effettuati in qualità di passeggero su velivoli od elicotteri da chiunque eserciti, tranne che: da Enti/Società/Aziende di lavoro aereo in occasione di voli diversi da trasporto pubblico di passeggeri; da aeroclubs. Se più Assicurati subiscono un infortunio nello stesso evento, l'esborso a carico dell'impresa non potrà superare la somma di Euro ,00, complessivamente per aeromobile, relativamente al rischio volo, restando inteso che in detti limiti rientrano anche gli indennizzi riferentisi ad altri Assicurati per lo stesso rischio con altre eventuali polizze stipulate dallo stesso Contraente con la Vittoria Assicurazioni S.p.A.. Pertanto, qualora i predetti indennizzi calcolati per le singole polizze dovessero eccedere, nel totale, tale importo, gli stessi verranno ridotti con imputazione proporzionale ai capitali previsti sulle singole polizze stipulate con la Vittoria Assicurazioni S.p.A. Agli effetti della garanzia, il rischio aereo inizia nel momento in cui l'assicurato sale a bordo dell'aeromobile per intraprendere un viaggio e cessa quando ne è disceso. Il rischio di salita e discesa è considerato rischio aereo. La presente garanzia è estesa agli infortuni derivanti da aggressioni o atti violenti che abbiano movente politico o sociale, ferme restando le esclusioni e le estensioni a questo riguardo previste dagli artt. 4.2 e 4.5. La presente garanzia non è valida nel caso di polizze con durata inferiore ad 1 anno. ART. 4.5 RISCHI NON ASSICURATI Salvo patto speciale, non sono compresi nell'assicurazione gli infortuni derivanti, in modo diretto o indiretto, da: - intossicazione cronica alcolica, tossicodipendenza, epilessia, schizofrenie, forme maniaco-depressive o stati paranoici, infermità mentali caratterizzate da sindromi organiche cerebrali, A.I.D.S. (per quest'ultima, fermo il disposto degli artt.li 6.1 usque 6.4 delle Condizioni Speciali di Assicurazione Infortuni); - uso, anche come passeggero, di veicoli o natanti a motore in competizione non di regolarità pura e nelle relative prove; - guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l'assicurato è privo dell'abilitazione prescritta dalle disposizioni vigenti, salvo il caso di guida con patente scaduta, ma a condizione che l'assicurato abbia, al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo; - uso di allucinogeni, dall'uso non terapeutico di stupefacenti o di psicofarmaci; - azioni dolose compiute o tentate dall'assicurato; - guerra ed insurrezioni, salvo quanto disposto dall'art

16 Sono altresì esclusi gli infortuni : - che siano conseguenza diretta o indiretta di trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.); - derivanti, in modo diretto o indiretto, dallo svolgimento delle attività tipiche del servizio svolto nelle Forze Armate o dell'ordine; - derivanti, in modo diretto o indiretto, da qualsiasi atto di terrorismo, non limitato al solo uso della forza o violenza e/o minaccia da parte di una singola persona o da gruppi di persone, che includa una delle seguenti azioni indipendentemente da qualsiasi altra causa o evento che contribuisca al sinistro: - la diffusione o la minaccia di diffusione di germi, malattie o altri contagi o contaminanti chimici o biologici ; - l'uso o la minaccia d'uso di qualsiasi dispositivo nucleare o di sostanze radioattive. Le conseguenze di operazioni chirurgiche e di accertamenti e cure mediche, non resi necessari da infortunio, non rientrano nella garanzia prestata. ART RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA L'Impresa rinuncia, a favore dell'assicurato o dei Suoi aventi diritto, al diritto di rivalsa di cui all'art del C.C. verso i terzi responsabili dell'infortunio. ART ATTIVITÀ DIVERSE DA QUELLA DICHIARATA Se nel corso del contratto si verifica un cambiamento delle attività professionali o delle altre attività dichiarate senza che il Contraente o l'assicurato ne abbia dato comunicazione all'impresa od al Broker che gestisce la polizza, in caso di infortunio che avvenga nello svolgimento delle diverse attività: - l'indennizzo sarà corrisposto integralmente se le diverse attività non aggravano il rischio; - l'indennizzo sarà corrisposto nella ridotta misura ai sensi dell'art del C.C. se le diverse attività aggravano il rischio. ART CRITERI DI INDENNIZZABILITÀ L'Impresa corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette, esclusive ed oggettivamente constatabili dell'infortunio. Se al momento dell'infortunio l'assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l'infortunio avesse colpito una persona perfettamente integra e sana. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali previste dalle Tabelle di cui all'art sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente. ART CASO DI MORTE DA INFORTUNIO Se l'infortunio ha come conseguenza la morte, l'impresa corrisponde la somma assicurata ai beneficiari designati, o in difetto di designazione, agli eredi dell'assicurato in parti uguali. L'indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per invalidità permanente. ART INVALIDITÀ PERMANENTE DA INFORTUNIO Se l'infortunio ha come conseguenza la invalidità permanente totale, l'impresa corrisponde la somma assicurata. Se l'infortunio ha come conseguenza una invalidità permanente parziale, l'indennizzo viene calcolato sulla somma assicurata in proporzione al grado di invalidità permanente che va accertata facendo riferimento : 15

17 - ai valori indicati nella Tabella Specifica di Supervalutazione di cui all'art. 4.11, qualora l'assicurato sia un Associato ANDI Veneto che svolge attività di odontoiatra ; - ai valori indicati nella Tabella annessa al Testo Unico sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni Industria approvata con D.P.R. 30/6/1965, n 1124 : - per le invalidità non rientranti nella predetta Tabella Specifica di Supervalutazione oppure - qualora l'assicurato sia un familiare non Associato ANDI Veneto. Si precisa che, in tal caso, la liquidazione ed il pagamento dell'indennizzo verranno effettuati in capitale. Per le menomazioni degli arti superiori, in caso di mancinismo, le percentuali di invalidità previste per il lato destro varranno per il lato sinistro e viceversa. La perdita assoluta ed irrimediabile della funzionalità di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso. Se la lesione comporta una minorazione, anziché la perdita totale, le percentuali indicate vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta. In caso l'infortunio determini menomazioni a più di uno dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procederà alla valutazione con criteri aritmetici fino a raggiungere al massimo il valore corrispondente alla perdita anatomica totale dell'arto stesso. La perdita totale o parziale, anatomica o funzionale di più organi od arti comporta l'applicazione di una percentuale di invalidità pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna lesione, fino a raggiungere al massimo il valore del. Nei casi di invalidità permanente non specificati nelle tabelle di cui sopra, l'indennizzo è stabilito in riferimento ai valori ed ai criteri sopra indicati, tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità generica lavorativa, indipendentemente dalla professione dell'assicurato. ART TABELLA SPECIFICA DI SUPERVALUTAZIONE PER INVALIDITA' PERMANENTE DA INFORTUNIO - OPERANTE SOLO PER ASSOCIATI ANDI VENETO Qualora l'assicurato sia un Associato ANDI Veneto che svolge attività di odontoiatra, il grado di invalidità permanente parziale viene accertato in base ai valori indicati nella tabella sotto riportata : Tipo di Lesione Per la perdita totale della facoltà visiva di un occhio Per la perdita totale, anatomica di un arto superiore Per la perdita totale, anatomica di un avambraccio Per la perdita totale, anatomica di una mano Per la perdita totale, anatomica del pollice Per la perdita totale, anatomica dell indice Per la perdita totale, anatomica del medio Per la perdita totale, anatomica dell anulare Per la perdita totale, anatomica del mignolo Per la perdita totale della falange ungueale del pollice Per la perdita totale della falange ungueale dell indice Per la perdita totale della falange ungueale del medio Per la perdita totale o parziale contemporanea di due dita della stessa mano sino al massimo del Per la sordità totale bilaterale Per la sordità totale sordità di un orecchio Per la perdita totale di un piede Per la perdita della voce Destro Sinistro 20% 20% 20% 20% 60% 20% 15% 30% 70% 50% 16

18 ART LESIONI MUSCOLARI DA SFORZO L'assicurazione è estesa, limitatamente ai casi di Invalidità permanente da infortunio, alle lesioni muscolari da sforzo, esclusi gli infarti, comprese le ernie addominali determinate da sforzo con l'intesa che: - qualora l'ernia risulti operabile, verrà corrisposta solamente l' indennità da ricovero da infortunio e malattia, se assicurata; - qualora l'ernia, anche se bilaterale, non risulti operabile secondo parere medico, verrà corrisposta un'indennità non superiore al 20% della somma assicurata per il caso di Invalidità permanente da infortunio totale. Qualora insorga contestazione circa l'operabilità o meno dell'ernia, la decisione potrà essere rimessa al Collegio Medico di cui al successivo art Controversie,arbitrato irrituale. ART GRANDI INVALIDITÀ Si conviene fra le Parti che, in caso di infortunio che determini per l'assicurato un'invalidità permanente da infortunio accertata di grado superiore al 50% della totale, l'impresa liquiderà, a titolo d'indennizzo, il della somma assicurata. ART RIPARAZIONE DANNI ESTETICI Per l'assicurato che non abbia superato il cinquantesimo anno di età, in caso di infortunio rientrante nella garanzia prestata che abbia per conseguenza sfregi o deturpazioni al viso di carattere estetico non altrimenti indennizzabili, in quanto non determinanti un'invalidità permanente, l'impresa rimborsa - fino ad un importo massimo di Euro 6.000,00 (seimila) - le spese documentate sostenute dall'assicurato entro due anni dalla data del sinistro per cure ed applicazioni, effettuate allo scopo di eliminare o ridurre il danno estetico, nonché per interventi di chirurgia plastica ed estetica. FRANCHIGIE ART FRANCHIGIA SULLA INVALIDITÀ PERMANENTE DA INFORTUNIO Resta convenuto che l'indennità per Invalidità Permanente Parziale verrà corrisposta in base ai seguenti criteri: sulla parte di somma assicurata fino a Euro ,00 l'indennità per Invalidità Permanente Parziale verrà corrisposta senza applicazione di alcuna franchigia; sulla parte di somma assicurata eccedente Euro ,00 non è dovuto alcun indennizzo per Invalidità Permanente Parziale pari od inferiore al 5% della Totale; se l'invalidità Permanente Parziale supera il 5% della Totale, viene corrisposto l'indennizzo solo per la parte eccedente tale percentuale. Le franchigie si applicano sulla somma assicurata per il caso di Invalidità Permanente al momento del sinistro NORME CHE REGOLANO IL CASO DI SINISTRO ART DENUNCIA DELL'INFORTUNIO ED OBBLIGHI RELATIVI La denuncia dell'infortunio, con una dettagliata descrizione dello stesso e delle sue cause e conseguenze, corredata di certificato medico in originale, deve essere fatta all'impresa od al Broker che gestisce la polizza nel termine di 15 giorni dall'infortunio, oppure dal momento in cui l'assicurato (od i suoi aventi diritto) ne abbiano avuto la possibilità, oppure dal momento in cui il Contraente ne abbia avuto conoscenza. Avvenuto l'infortunio, l'assicurato deve ricorrere alle cure di un medico e seguirne le prescrizioni, nonché informare periodicamente l'impresa sul decorso delle lesioni. 17

19 L'Assicurato, i suoi familiari od aventi diritto devono consentire alla visita di medici dell'impresa ed a qualsiasi indagine che questa ritenga necessaria, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato o curato l'assicurato stesso. Le spese di cura e quelle relative ai certificati sono a carico dell'assicurato. In caso di assicurazione presso diversi assicuratori (art.1910 del Codice Civile), il Contraente deve darne avviso a ciascuno di essi. ART CONTROVERSIE, ARBITRATO IRRITUALE In caso di disaccordo sulla causa o sulla natura delle lesioni o sulla valutazione delle conseguenze attribuibili all'infortunio, le parti possono concordemente conferire, per iscritto, mandato di decidere, a norma e nei limiti delle condizioni di polizza, ad un collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell'ordine dei medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il collegio. Il Collegio medico risiede nel comune, sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell'assicurato. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per metà delle spese e competenze per il terzo medico. Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazioni di patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. Le decisioni del Collegio medico sono vincolanti per le parti anche se uno dei medici si rifiuti di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli arbitri nel verbale definitivo. ART MORTE PRESUNTA Qualora, a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza, il corpo dell'assicurato non venga ritrovato e si presuma sia avvenuto il decesso, l'impresa liquiderà ai beneficiari indicati nel contratto il capitale previsto per il caso di morte. La liquidazione non avverrà prima che siano trascorsi sei mesi dalla presentazione dell'istanza per la dichiarazione di morte presunta a termini degli artt. 60 e 62 del C.C. Qualora dopo il pagamento dell'indennità l'assicurato risultasse in vita, la Impresa avrà diritto alla restituzione della somma pagata. A restituzione avvenuta l'assicurato potrà far valere i propri diritti per l'invalidità permanente da infortunio eventualmente subita. ART PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO Il pagamento dell'indennizzo è eseguito, con moneta legalmente in corso in Italia al momento del sinistro, presso la sede dell'impresa o del Broker che gestisce la polizza, entro 15 giorni dalla data della liquidazione. Nel caso in cui il rischio relativo alla polizza sia ripartito per quote fra più Imprese, ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dalla polizza, esclusa ogni responsabilità solidale. ART CUMULO DI INDENNIZZI L'indennizzo per Diaria giornaliera per applicazione di apparecchio immobilizzante e Rimborso delle Spese mediche da infortunio è cumulabile con quello per Morte o Invalidità Permanente. Inoltre, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, ma entro 2 anni dal giorno dell'infortunio ed in conseguenza di questo, l'assicurato muore, l'impresa corrisponde ai beneficiari designati o, in difetto, agli eredi dell'assicurato in parti uguali, la differenza tra l'indennizzo pagato e quello da corrispondere per il caso di morte, ove questo sia superiore; non chiede il rimborso nel caso contrario. Il diritto all'indennizzo per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l'assicurato muore per causa indipendente dall'infortunio dopo che l'indennizzo sia stato liquidato o comunque offerto in misura determinata, l'impresa paga agli eredi dell'assicurato l'importo liquidato o offerto, secondo le norme della successione testamentaria o legittima. 18

20 CAPITOLO 5 - CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE INFORTUNI (VALIDE SOLO SE RICHIAMATE IN POLIZZA) 5.A) DIARIA GIORNALIERA PER APPLICAZIONE DI APPARECCHIO IMMOBILIZZANTE A SEGUITO DI INFORTUNIO Qualora l'assicurato, in conseguenza di un infortunio rientrante nella garanzia prestata con la presente polizza, anche se non determinante un'invalidità permanente, sia portatore: - di apparecchio gessato; - di qualsiasi altro mezzo di contenimento immobilizzante, comunque esterno e applicato da personale medico, escluso il collare di Vacchelli l'impresa riconosce una indennità giornaliera pari alla somma assicurata risultante in polizza, fino alla rimozione dell'apparecchio gessato o del mezzo di contenimento immobilizzante. In nessun caso l'impresa liquiderà la diaria per un periodo superiore a 60 giorni per infortunio. In caso di sinistro, l'assicurato o gli aventi diritto, oltre ad essere tenuti agli adempimenti dell'art Denuncia dell'infortunio e obblighi relativi, devono presentare copia integrale della cartella clinica o un documento equivalente, in originale, rilasciato dal Centro Medico che ha effettuato l'intervento di gessatura e della sua rimozione. 5.B) RIMBORSO DELLE SPESE MEDICHE A SEGUITO DI INFORTUNIO L'Impresa, in caso di infortunio rientrante nella garanzia prestata, anche se non determinante la morte o un'invalidità permanente da infortunio, rimborsa all'assicurato, fino a concorrenza dell'importo convenuto con il massimo di Euro ,00 per anno assicurativo, le spese sostenute per: - onorari dei medici e dei chirurghi, degli assistenti e degli anestesisti; - diritti di sala operatoria, materiali di intervento, accertamenti diagnostici (radioscopie, radiografie, esami di laboratorio); - rette di degenza in ospedale o clinica a seguito di ricovero prescritto dal medico curante; - spese di trasporto all'ospedale o clinica su ambulanze e/o mezzi speciali di soccorso; - spese fisioterapeutiche in genere; - accertamenti diagnostici e visite mediche specialistiche; - cure odontoiatriche e protesi dentarie. Il rimborso viene effettuato a cura ultimata, su presentazione della cartella clinica completa (in caso di ricovero), della documentazione medica relativa alle cure, nonchè degli originali delle relative notule, distinte e ricevute debitamente quietanzate. 5.C) FRANCHIGIA ASSOLUTA PER INVALIDITÀ PERMANENTE DA INFORTUNIO (VALIDA SOLO PER ASSOCIATI ANDI VENETO CHE SVOLGONO ATTIVITÀ DI ODONTOIATRA) Limitatamente agli Associati ANDI Veneto che svolgono attività di odontoiatra, l'impresa, nel caso di infortunio che abbia determinato una Invalidità Permanente Parziale, liquida l'indennizzo secondo i seguenti criteri: - per Invalidità Permanente Parziale di grado pari od inferiore al 5% della Totale, non si farà luogo ad alcun indennizzo; - per Invalidità Permanente Parziale di grado superiore al 5% ed entro il 14% della Totale, l'indennizzo verrà corrisposto solamente per la parte eccedente i primi cinque punti di invalidità; - per Invalidità Permanente Parziale di grado pari o superiore al 15% della Totale, l'indennizzo verrà corrisposto senza applicazione di alcuna franchigia. 19

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