PROGRAMMA OPERATIVO DI MISURA

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1 PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (P.S.R ) Reg. (CE) del Consiglio n. 1698/2005 Titolo IV, Capo I, Sezione 2, Articolo 36 lettera a) punto i) - Sottosezione 1 Articolo 37 Misura 211 Indennità a favore degli agricoltori delle zone montane PROGRAMMA OPERATIVO DI MISURA AVVISO PUBBLICO PER L ACCOGLIMENTO DI NUOVE DOMANDE

2 PREMESSA Con il presente Programma Operativo di Misura la Provincia di Modena dà attuazione agli interventi previsti nel Programma di Sviluppo Rurale per la Misura 211 "Indennità a favore degli agricoltori delle zone montane". Il presente Programma Operativo definisce i criteri e le procedure di attuazione della Misura. Riferimenti normativi Il Reg. (CE) n. 1290/05 Il Reg. (CE) n. 1698/05 Il Reg. (CE) n. 1974/06 Il Reg. (CE) n. 1975/06 Il Programma di Sviluppo Rurale approvato in data 30 gennaio 2007 dall Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna, con proprio atto n. 99. La Delibera di Giunta Regionale n. 168/2008 e n. 363/2008 di approvazione del Programma Operativo regionale dell'asse 2 Miglioramento dell ambiente e dello spazio rurale e delle modalità di attuazione e di presentazione delle domande di contributo; Il Programma Rurale Integrato Provinciale (PRIP) di Modena approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale di Modena n. 165/2007, successivamente modificato dalla Deliberazione 200/2007 La Delibere del Consiglio Provinciale n. 41 del 12 marzo 2008 che approva uno schema tipo di convenzione della gestione associata; La Determinazione del Dirigente della Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA) n del 21/2/2008 che adotta la procedura operativa per la presentazione delle domande sulle misure del PSR Ulteriori norme di carattere comunitario, nazionale e regionale che regolano la materia. OBIETTIVI La Misura contribuisce all obiettivo specifico dell Asse 2 Mantenere le attività agricole sostenibili nelle aree svantaggiate montane e collinari. La prosecuzione dell attività agricola nelle zone svantaggiate di montagna, garantendo il mantenimento di una gestione attiva delle superfici agricole, in particolare attraverso l attuazione della condizionalità, risulta difatti un elemento indispensabile per tutelare l ambiente e gli spazi naturali. Inoltre, attraverso la priorità attribuita alle aree agricole ad alto valore naturalistico la Misura concorre all obiettivo specifico dell Asse 2 Salvaguardare e valorizzare la biodiversità di specie e habitat dei territori agricoli e forestali, favorire una corretta gestione delle aree della Rete Natura 2000, tutelare e sviluppare i sistemi agricoli e forestali ad alto valore naturalistico (AVN). La Misura contribuisce altresì a compensare il deficit di reddito a carico degli agricoltori che esercitano la propria attività nelle aree montane caratterizzate da svantaggi naturali. BENEFICIARI Possono beneficiare delle indennità di cui alla Misura 211 gli imprenditori agricoli ai sensi dell articolo 2135 del Codice Civile con età inferiore a 65 anni, con priorità per gli Imprenditori Agricoli Professionali, di cui al D.Lgs. n. 99/04. Possono accedere al pagamento dell indennità compensativa gli imprenditori agricoli iscritti all'anagrafe delle Aziende Agricole con situazione dei dati debitamente validata conformemente a

3 quanto previsto dal R.R. 17/2003, in possesso di partita IVA agricola o combinata e inseriti, se ne ricorre l obbligo in base alle caratteristiche aziendali, al registro delle imprese agricole della C.C.I.A.A., che conducono terreni agricoli nel territorio regionale montano, classificato svantaggiato ai sensi dell art. 3, paragrafo 3 della Direttiva 75/268/CEE, che ricade nelle aree di cui all art. 50, paragrafo 2 del Reg. (CE) n. 1698/2005. Al fine di definire la condizione anagrafica sopra richiamata, in caso di corresponsabilità nella conduzione di aziende agricole, si specifica che: A. nelle società di persone l età inferiore a 65 anni, dovrà essere posseduta da almeno uno dei soci che esercitano mansioni tecnico-gestionali; B. nelle società di capitale l età inferiore a 65 anni dovrà essere posseduta da un Amministratore. Nelle cooperative, sempre al fine di definire la condizione anagrafica, si applicheranno le disposizioni prescritte per le società di capitale. CARATTERISTICHE DELLA MISURA L indennità per ettaro di superficie agricola utilizzata (S.A.U.) viene corrisposta agli agricoltori delle zone svantaggiate delle aree montane. La Misura è orientata a sostenere le aziende agricole indipendentemente dal loro orientamento produttivo e, ai fini della sostenibilità delle attività agricole, richiede esclusivamente il rispetto delle norme della Condizionalità di cui al Reg. (CE) n. 1782/03. Il sostegno concesso è differenziato in funzione del tipo di destinazione colturale delle superfici e viene ridotto in funzione della classe di estensione aziendale. In ogni caso per la concessione degli aiuti gli impegni e le condizioni devono essere mantenute dall'agricoltore per almeno cinque anni. I sostegni vengono erogati in base ad un criterio per il quale le aziende di grandi estensioni vengono sostenute meno rispetto a quelle più piccole. E ampia la tipologia aziendale che può avere accesso al regime di sostegno che comunque dovrà garantire una minima disponibilità di SAU e il rispetto della sola condizionalità. Per l'adesione alla Misura è concesso un sostegno di durata annuale. REQUISITI E IMPEGNI Per beneficiare delle indennità gli imprenditori agricoli devono rispettare le condizioni di ammissibilità definite nel P.S.R I requisiti soggettivi definiti al paragrafo 3 Beneficiari dovranno essere mantenuti per l'intero periodo di impegno quinquennale. I requisiti di accesso e il computo delle indennità dovute faranno riferimento alla totalità delle particelle condotte dal richiedente alla data di presentazione della domanda ed alla consistenza dei capi allevati alla medesima data. A) Condizioni di ammissibilità per le aziende - il beneficiario deve essere titolare di una superficie minima di 5 Ha di SAU; nel periodo di impegno la SAU condotta in area svantaggiata non può risultare inferiore a 2,5 ettari. Il beneficiario si impegna a non ridurre la SAU oggetto di pagamento condotta in zone svantaggiate con riferimento alla domanda iniziale. Tuttavia è ammissibile una riduzione senza alcun obbligo di restituzione fino ad un massimo di 2,5 ettari. Oltre tale riduzione il beneficiario è tenuto alla restituzione dei pagamenti percepiti sulle superfici ridotte, fatto salvo il caso di subentro nell impegno come da specifico paragrafo. - almeno il 50% della SAU deve ricadere in area svantaggiata

4 - l attività agricola deve essere mantenuta per i 5 anni successivi alla presentazione della domanda Nel caso di presentazione di più domande di pagamento di indennità nel periodo di impegno, la decorrenza dei termini per l impegno di mantenimento dell attività agricola è da assumere in riferimento alla data di scadenza del bando relativo alla prima domanda di indennità riferita alla Misura l attività agricola deve essere svolta nel rispetto delle norme previste in applicazione della Condizionalità di cui agli articoli 3, 4 e 5 del Regolamento (CE) n. 1782/03. In particolare, coerentemente con quanto stabilito per la Condizionalità in regione per il rispetto della Direttiva 91/676/CEE "Nitrati", il carico massimo di UBA ammissibile è pari a 2 UBA/Ha nelle aree vulnerabili ai nitrati (corrispondente a 170 unità di azoto annue per ettaro) e di 4 UBA (corrispondente a 340 unità di azoto annue per ettaro) per le superfici ricadenti all'esterno delle aree vulnerabili Le prescrizioni previste per la Condizionalità devono essere rispettate per l intero periodo di impegno quinquennale. Poiché la Misura 211 del P.S.R prevede l impegno a mantenere l attività agricola in zona svantaggiata per i 5 anni successivi alla domanda relativa al primo pagamento di indennità, sarà cura del richiedente garantire l ottemperanza all impegno medesimo a prescindere dalla durata dei titoli di possesso sussistenti all atto di presentazione della stessa. Pertanto, fatta eccezione per le cause di forza maggiore non prevedibili al momento della presentazione della prima domanda, il mancato proseguimento dell attività agricola comporta il recupero delle indennità corrisposte nel periodo di impegno ai sensi dell art. 73 del Reg. (CE) 796/2006 e dell art. 2 del Reg. (CE) 1975/2006, fatto salvo il caso di subentro nell impegno come da specifico paragrafo. B) Condizioni di ammissibilità per le superfici Con riferimento alle tipologie suscettibili di essere riconosciute per il computo delle indennità da corrispondere di cui al successivo paragrafo Indennità concedibili si specificano le seguenti condizioni di ammissibilità per le superfici: - le superfici devono essere ricadenti in aree svantaggiate; - le superfici a castagneto devono essere accatastate come castagneto da frutto e governate a frutto; - i prati-pascoli devono essere sfalciati almeno una volta all'anno e/o pascolati almeno due mesi all anno. - per i pagamenti connessi all'attività zootecnica, il rapporto tra le U.B.A. allevate e la superficie foraggera (superfici a silomais escluse) non deve essere inferiore a 0,5 nell annualità di riferimento dell indennità ; - l effettiva situazione aziendale, con particolare riferimento alle superfici foraggere, deve essere coerente con quanto indicato in domanda e con la documentazione catastale; - la conduzione dei terreni e l'attività zootecnica devono essere conformi alla legislazione vigente in materia ambientale e di identificazione e registrazione degli animali.

5 Annualità di riferimento dell indennità: periodo, di durata ANNUALE, calcolato dal giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle domande di indennità cui è da riferire il pagamento delle medesime Indennità Periodo di impegno: periodo, di durata QUINQUENNALE, calcolato dal giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle domande cui è da riferire la decorrenza degli adempimenti connessi all impegno di proseguire l attività agricola per almeno 5 anni a decorrere dal primo pagamento (art. 37, comma 2, del Reg. (CE) 1698/05) PRESCRIZIONI GENERALI Tutti i requisiti e le condizioni per l'accesso devono essere posseduti all atto di presentazione della domanda. La mancanza anche di uno solo dei requisiti sopra elencati costituisce motivo di non ammissibilità della domanda. Si intende per mancanza anche il conseguimento del requisito in un momento successivo alla presentazione della domanda. E' fatto obbligo alle aziende che presentano domanda per la Misura 211 di comunicare per iscritto all Ufficio istruttore competente, qualunque evento (causa di forza maggiore, momentaneo spostamento non programmato dei capi dall azienda per alpeggio o transumanza) che possa comportare l impossibilità oggettiva di rispettare i requisiti e gli impegni presi. Tale comunicazione deve essere effettuata: - entro 10 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui sia possibile procedervi - come stabilito dall art. 47, secondo comma, del Reg. (CE) 1974/06 - in caso di impossibilità per causa di forza maggiore; - 48 ore prima dello spostamento dei capi aziendali, con indicazione precisa della sede sostitutiva. Per i richiedenti che siano già stati ammessi a beneficiare dell'indennità compensativa con riferimento alla Misura 2.e del P.R.S.R , l assunzione di impegni riferibili alla Misura 211 del P.S.R comporta l automatico trasferimento di eventuali impegni ancora da concludere relativi alla Misura 2e in impegni a valere sulla Misura 211. Il nuovo impegno decorrerà per 5 anni dal giorno successivo alla scadenza del termine di presentazione della prima domanda di indennità relativa alla Misura 211. Nel P.S.R per beneficiare della corresponsione delle indennità compensative, sia per la Misura 211 che per la Misura 212, è indicata quale condizione per l ammissibilità la prevalenza della SAU in area svantaggiata: almeno il 50% della SAU deve ricadere in area svantaggiata. In considerazione del fatto che non vengono fornite ulteriori specificazioni sull accezione del termine area svantaggiata, al fine di corrispondere più propriamente agli obiettivi perseguiti delle Misure in questione, per area svantaggiata si intende l'accezione estensiva e si dispone quanto segue. Il computo della percentuale della SAU in area svantaggiata terrà sempre in considerazione la somma delle estensioni delle particelle ricadenti in entrambe le aree svantaggiate (sia quelle inerenti all attuazione della Misura 211 che quelle inerenti all attuazione della Misura 212), anche per il caso in cui venga presentata o sia ammissibile a contributo una sola domanda relativa a una sola delle due Misure. Ne consegue che risulta possibile per gli imprenditori agricoli che conducono Aziende nelle quali più del 50% della SAU ricade in area svantaggiata (considerando sia quella inerente all attuazione

6 della Misura 211 che quella inerente all attuazione della Misura 212) presentare distinta domanda per entrambe le Misure, richiedendo a pagamento distintamente le particelle di rispettiva competenza. Nei casi per i quali risultino finanziabili, per uno stesso beneficiario, nella stessa annualità, sia una domanda per indennità di cui alla Misura 211 che una domanda per indennità di cui alla Misura 212, la riduzione percentuale prevista per la modulazione è da applicare computando comunque l intera SAU aziendale. AREE DI APPLICAZIONE La Misura si applica su tutto il territorio regionale montano, classificato svantaggiato ai sensi dell art. 3, paragrafo 3 della Direttiva 75/268/CEE, che ricade nelle aree di cui all art. 50, paragrafo 2 del Reg. (CE) del Consiglio n. 1698/2005, con priorità nelle aree agricole ricadenti nella Rete Natura 2000 ai sensi delle Direttive n. 79/409/CEE e n. 92/43/CEE, nelle Zone Vulnerabili ai sensi della Direttiva n. 91/676/CEE Nitrati e in quelle ad alto valore naturalistico. Inoltre, è data priorità alle ulteriori aree preferenziali secondo quanto stabilito dal P.S.R , dal Programma Operativo dell Asse 2, dal P.R.I.P. e secondo i criteri approvati con delibera di Giunta Provinciale. Ai fini della delimitazione e dell individuazione delle aree si farà riferimento alle zonizzazioni di cui al paragrafo del P.S.R e ulteriormente specificate con Delibera di Giunta R.E.R. n. 363/2008, nonché a quanto previsto nel P.R.I.P. Per essere ammessi al pagamento delle indennità almeno il 50% della S.A.U. aziendale dovrà essere compresa in area svantaggiata. Per le particelle agricole ricadenti nelle aree della Rete Natura 2000 di cui alle Direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE si applicano le disposizioni relative alla valutazione di incidenza contenute nella L.R. 14 aprile 2004, n. 7 e nei provvedimenti attuativi vigenti al momento della presentazione della domanda di aiuto, se gli impegni e/o gli interventi sono rilevanti ai fini dell applicazione della normativa in questione. Attualmente la L.R. 7/2004 ha trovato attuazione, per la parte di riferimento, nella deliberazione regionale n. 1191/2007. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE Le domande di aiuto per l assunzione iniziale di impegni dovranno essere presentate nel periodo compreso dal 10 aprile 2008 al 15 maggio 2008 secondo le modalità definite da A.G.R.E.A. nella propria Procedura operativa per la presentazione delle domande approvata con Determinazione n del 21/02/2008, utilizzando la modulistica e i supporti informativi messi a disposizione. Allegata alla domanda dovrà essere presentata una dichiarazione integrativa utilizzando il Modello Integrativo Ente riportato in appendice al presente Avviso Pubblico. Le domande potranno essere ammesse al pagamento anche qualora pervengano con un ritardo non superiore a 25 gg. complessivi (festivi compresi) rispetto alla scadenza del termine fissato o dall'eventuale proroga. In caso di ritardo sarà applicata una riduzione dell Indennità pari ad un punto percentuale per ogni giorno feriale di ritardo accumulato, come previsto nell'art. 21 del Regolamento (CE) n. 796/2004; sarà inoltre disposto il controllo in loco obbligatorio per le domande che dovessero pervenire in data successiva a quella di Estrazione del campione relativo alle domande da controllare in loco.

7 La presentazione delle domande potrà avvenire esclusivamente mediante una delle seguenti modalità: A. Modalità di compilazione delle domande Le domande relative alla misura 211 del PSR della Regione Emilia - Romagna potranno essere compilate esclusivamente mediante l utilizzo del sistema informatico di AGREA; è esclusa la compilazione manuale su supporto cartaceo. I soggetti abilitati alla compilazione sono: 1) i Centri Assistenza Agricola (CAA) convenzionati con AGREA che possono compilare domande per qualunque soggetto conferisca loro un mandato a tale scopo. 2) i singoli beneficiari (Utenti Internet), limitatamente alle domande relative al proprio CUAA. (a tal fine gli interessati dovranno richiedere il rilascio di un identificativo utente ed una password ad AGREA utilizzando le procedure e la modulistica messe a disposizione sul sito Condizione necessaria per poter compilare una domanda sul sistema di AGREA è l iscrizione in Anagrafe Regionale con validazione della posizione del beneficiario. Per l iscrizione in Anagrafe Regionale (L.R. n. 15/1997) vale quanto disposto dal Regolamento Regionale di attuazione n. 17 del 15 settembre 2003 (e successive eventuali modificazioni e integrazioni). I dati inseriti in anagrafe e rilevanti ai fini delle domande, saranno automaticamente importati in esse e non saranno modificabili. B. Modalità di presentazione delle domande La presentazione delle domande potrà avvenire esclusivamente mediante una delle seguenti modalità: 1) PRESENTAZIONE ELETTRONICA CON PROTOCOLLAZIONE SU SOP PRESSO UN CAA: la domanda compilata da un Centro di Assistenza Agricola (CAA) convenzionato con AGREA per conto dei beneficiari che abbiano rilasciato apposito mandato. In tal caso, la domanda è compilata, presentata e protocollata sul sistema operativo pratiche (SOP) di AGREA. L incaricato del CAA al momento della sottoscrizione della domanda provvede ad identificare il richiedente mediante acquisizione della copia di valido documento d identità e quindi effettua la protocollazione su SOP. Agli effetti delle scadenze disposte dai bandi o dagli atti di concessione, la data di presentazione della domanda compilata dal CAA consiste nella data del protocollo di sistema SOP di AGREA attribuito dal CAA alla domanda. Il numero di protocollo assegnato dal sistema SOP di AGREA deve essere riportato dal CAA sulla domanda e su tutti gli allegati (dovrà esservi piena corrispondenza tra gli allegati indicati in domanda e quelli effettivamente presenti). La stampa cartacea della domanda, firmata dal beneficiario e riportante numero e data di protocollo di sistema (SOP) di AGREA, deve essere fatta pervenire dal CAA con lettera d accompagnamento (anche cumulativa), insieme al suo fascicolo di allegati, entro il terzo giorno feriale successivo a quello di protocollazione, alla Provincia di Modena, Assessorato Agricoltura e Alimentazione Via Rainusso Modena o alle Comunità Montane: Appennino Modena Est (Via Tesi n. 1209, Zocca), Appennino Modena Ovest (Via Rocca n.1 Montefiorino) o alla Comunità Montana del Frignano (Via Giardini n. 15, Pavullo nel Frignano) in base alla competenza territoriale. I CAA potranno trasmettere domande alla Provincia di Modena o alle Comunità montane modenesi solo se protocollate sul sistema di AGREA. La ricezione da parte di detti Enti di domande compilate dai CAA e non protocollate sul sistema di AGREA non sostituisce la

8 protocollazione. Tali domande non potranno pertanto ritenersi utilmente presentate nei termini se la protocollazione da parte del CAA avviene in ritardo rispetto alla scadenza del bando. 2) PRESENTAZIONE SEMI ELETTRONICA CON PROTOCOLLAZIONE PRESSO LA PROVINCIA DI MODENA O UNA DELLE TRE COMUNITA MONTANE IN BASE ALLA COMPETENZA DEFINITA AL PARAGRAFO 16: tale modalità è riservata ai beneficiari che non intendano avvalersi di un CAA per la presentazione della domanda e che sono in possesso di un identificativo e una password come Utente Internet per l accesso al Sistema Operativo Pratiche (SOP) di AGREA. Il beneficiario Utente Internet, compilerà la domanda su SOP, eseguirà il controllo di compilazione con l apposita funzione per escludere la presenza di anomalie bloccanti affinché la domanda raggiunga sul sistema lo stato di presentata, Il beneficiario dovrà produrre quindi una stampa definitiva della domanda, firmarla e farla pervenire, con fotocopia di valido documento di identità e completa di tutti gli eventuali allegati, direttamente all ente territoriale competente indicato dal bando della misura (con riferimento agli orari di apertura degli uffici preposti alla ricezione), che apporrà la data di ricezione presso i propri uffici ed il numero di protocollo del proprio sistema di protocollazione, riportandolo anche su tutti gli allegati. In relazione alle scadenze indicate nel bando o nell atto di concessione, la data di presentazione della domanda compilata dall Utente Internet coincide con la data di ricezione attribuita alla domanda dall ente territoriale competente. L Ente registrerà poi sul sistema di AGREA tale data e il numero di protocollo attribuito, utilizzando l apposita funzione protocollo manuale. In sintesi, a seconda della modalità di presentazione scelta, agli effetti delle scadenze disposte dai bandi o dagli atti di concessione, la data di ricevimento dell istanza corrisponde con: - data del protocollo di sistema attribuito dal CAA con la funzione di protocollazione nel caso di scelta della modalità: PRESENTAZIONE ELETTRONICA CON PROTOCOLLAZIONE SU SOP PRESSO UN CAA ; - data di ricezione presso l Ente competente nel caso di scelta della modalità: PRESENTAZIONE SEMI ELETTRONICA CON PROTOCOLLAZIONE PRESSO L ENTE COMPETENTE C. Casi di non ricevibilità Qualora pervengano domande: - compilate manualmente su supporto cartaceo; - compilate da utenti internet solo parzialmente, senza il completamento delle fasi di controllo di coerenza (stati di sistema precedenti quello di presentata ); - compilate da CAA senza il completamento delle fasi di compilazione e protocollazione (stati di sistema precedenti quello di protocollata ); saranno dichiarate non ricevibili e la Provincia di Modena comunicherà ai richiedenti il provvedimento di diniego. Entro i termini di scadenza dei bandi o degli atti di concessione, tuttavia, è fatta salva la possibilità di regolarizzare le domande completando le suddette fasi sul sistema. Eventuali modifiche e integrazioni alla determinazione 1729/2008, dovranno essere rispettate dal beneficiario anche in assenza di adeguamento della presente Deliberazione in quanto tali modalità si riportano esclusivamente per offrire una lettura coordinata. Successivamente per ognuna delle annualità di attuazione della Misura 211, sarà definita una scadenza unica per la presentazione delle domande con apposito atto della Direzione Generale Agricoltura, con valenza per l intero territorio regionale.

9 Nel caso in cui le superfici per le quali è richiesta l indennità siano ubicate in territori di più Amministrazioni competenti, i requisiti di accesso faranno riferimento alla totalità delle particelle condotte dal richiedente alla data di presentazione della domanda. La Misura 211 intende sostenere e promuovere uno sviluppo sostenibile del territorio delle aree svantaggiate della Regione, pertanto non sono da ritenersi finanziabili particelle ricadenti in territori di altre Regioni. I beneficiari di indennità compensative, successivamente al primo pagamento, se non presentano domanda di indennità anche per le altre annualità del periodo di impegno, sono comunque tenuti all aggiornamento dei dati nel fascicolo aziendale in caso di variazioni. COMPETENZA La domanda di indennità per la Misura 211 è unica, anche se le particelle agricole condotte nella relativa zona svantaggiata ricadono in territori di più Amministrazioni competenti. Per i casi di domande le cui particelle ricadenti in area svantaggiata siano comprese in territori di differenti Amministrazioni, la competenza relativa alla selezione delle stesse e al loro eventuale finanziamento spetta ad ogni Amministrazione coinvolta, per i territori di rispettiva competenza. Pertanto, ad ogni Amministrazione competerà la totalità delle particelle per le quali è richiesto il pagamento delle indennità nell ambito del proprio territorio di competenza. Nei casi in questione si procederà come di seguito indicato: Verrà individuata una Amministrazione definita titolare, rappresentata dalla Amministrazione in cui è ubicata la maggior parte della SAU oggetto di domanda ed una o più Amministrazioni definite cointeressate. Successivamente l Ente pagatore AGREA segnalerà alle Amministrazioni titolari, attraverso un apposito report, quali sono le domande che hanno superfici ricadenti anche in altre Amministrazioni e scaricherà i dati di tali domande alle rispettive Amministrazioni cointeressate. Le Amministrazioni cointeressate comunicheranno l esito dell'istruttoria in ordine al diritto o meno al pagamento alla Amministrazione titolare prima che questa adotti l atto di concessione, che sarà comunque unico per singola domanda anche se afferente a superfici ricadenti in territori di più Amministrazioni competenti. Le specifiche risorse assegnate a ogni singola Amministrazione competente sono destinate alla totalità delle particelle agricole per le quali è dovuta la corresponsione dell indennità ricadenti nel proprio territorio; ciò anche se, per i casi di domande riferibili a più ambiti territoriali, la titolarità della domanda fosse attribuita ad altra Amministrazione. La sommatoria degli importi degli atti di concessione di ciascuna Amministrazione potrà quindi differire dall entità delle risorse complessivamente assegnate, in ragione della maggiore o minore incidenza di superfici fuori territorio selezionate da altre Amministrazioni. SELEZIONE DELLE DOMANDE Graduatorie La Provincia provvederà, entro 45 giorni dal ricevimento delle domande e fatto salvo ritardi giustificati, nell ambito della convenzione per la gestione associata delle domande, ad approvare specifica graduatoria unica per azioni applicando il Meccanismo di selezione, approvato dalla Delibera di Giunta Regionale n. 363/2008 e basato sui Criteri di Selezioni Misura 211 approvati dalla Giunta Provinciale, tenuto conto delle disponibilità finanziarie previste dal PRIP per questa Misura.

10 Criteri operativi di selezione Nell elaborazione dei criteri di selezione per la Misura 211, così come previsto dal PSR, sono state individuate delle priorità che agiscono in modo subordinato fra di loro. Queste priorità sono distinte in Priorità Territoriali e Priorità Soggettive. La graduatoria è determinata in base alla valenza ambientale degli interventi. La valenza ambientale degli interventi è determinata in coerenza con quanto stabilito dal P.S.R., dal P.O.A. Asse 2 e dal P.R.I.P. sulla base di: 1. concentrazione della superficie oggetto di impegno nelle aree vulnerabili ai nitrati, definite ai sensi della Direttiva 91/676/CEE, nelle aree della Rete Natura 2000, definite ai sensi delle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE, nelle aree preferenziali a prevalente Tutela Naturalistica (Parchi nazionali, Regionali, Riserve, ecc..); 2. alla concentrazione della superficie oggetto di impegno nelle altre aree preferenziali; 3. alle priorità territoriali (incluse le sovrapposizioni di aree preferenziali) della superficie oggetto di impegno e alla loro estensione; 4. alle priorità soggettive (solo per casi ex-equo). Pertanto, tenuto conto delle priorità territoriali sopraccitate, al fine della definizione della graduatoria delle domande si terrà conto del peso attribuito alle singole aree preferenziali così come previsto nella tabella 1 sottostante. Tabella 1 Peso territoriale attribuito alle singole aree preferenziali Codice AP Peso attribuito Codice AP Peso attribuito ** , , ,12 alle aree ad Alto Valore Naturalistico (corrispondenti al gruppo delle aree a prevalente tutela naturalistica definito dal P.S.R.) viene attribuito un peso territoriale uguale alle Aree Vulnerabili e alle Aree Rete Natura ** l area preferenziale Reti Ecologiche individuata con il codice AP 14 assume un valore pari a 0 non viene applicata in quanto, così come previsto nella Delibera di Giunta Provinciale n. 105 del 11/03/2008, l area non risulta ancora essere stata cartografata e recepita negli strumenti di pianificazione territoriale dell Ente.

11 Tabelle di descrizione dei codici aree Codice Area Descrizione Codice Area 1 Aree Rete Natura Aree Vulnerabili 11 Parchi nazionali e Regionali e riserve 12 Oasi di protezione della fauna e Az. faunistica venatorie 13 Zona di tutela naturalistica 14 Reti ecologiche Zone di Rispetto dei punti di captazione/derivazioni delle acque sotterranee e superficiali destinate al consumo umano, come individuate dagli strumenti 15 di pianificazione urbanistica, (art.42 Titolo III delle Norme del Piano di Tutela delle Acque Zone di protezione delle acque sotterranee (aree di ricarica ed emergenze naturali della falda) in territorio pedecollinare e di pianura come delimitate, 16 ai sensi dell art. 44, lett. a delle Norme del PTA, dalla cartografia parte integrante del Piano di Tutela delle Acque (Tavola 1) e dai Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale (PTCP) Zone di protezione delle acque sotterranee (aree di ricarica ed emergenze naturali della falda) in territorio collinare montano come delimitate, ai sensi 17 dell art.44, lett. c) delle Norme del Piano di Tutela delle Acque, dai Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale (PTCP) 18 Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei 19 Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua 20 Pertinenze idrauliche dei principali canali di bonifica 21 Zone di particolare interesse paesaggistico e ambientale Aree a rischio di erosione idrica e di franosità così come delimitate nella 22 carta del rischio di erosione idrica e gravitativa di cui all Allegato 1 del PSR Qualora la graduatoria definita dall applicazione dei criteri territoriali determini delle posizioni di ex-equo tra le domande, si procederà ad applicare i criteri soggettivi secondo il seguente ordine: 1. Accordi agroambientali locali: viene riconosciuta priorità alle aziende aderenti ad Accordi agroambientali. (Attualmente la priorità non è operativa in quanto la Regione non ha predisposto le specifiche applicative) 2. Agricoltura e zootecnia biologica, secondo l ordine definito tenuto conto di quanto previsto al successivo punto 3 : a. aziende zootecniche certificate BIO in introduzione destinate alla produzione di Parmigiano Reggiano DOP e carne Bovina; b. aziende zootecniche certificate BIO in mantenimento destinate alla produzione di Parmigiano Reggiano DOP e carne Bovina; c. altre aziende zootecniche certificate BIO in introduzione, d. altre aziende zootecniche certificate BIO in mantenimento; e. aziende vegetali (non foraggere) certificate BIO in introduzione; f. aziende vegetali (non foraggere) certificate BIO in mantenimento; g. aziende foraggere certificate BIO in introduzione; h. aziende foraggere certificate BIO in mantenimento;

12 i. aziende zootecniche in introduzione destinate alla produzione di Parmigiano Reggiano DOP e carne Bovina; j. aziende zootecniche in mantenimento destinate alla produzione di Parmigiano Reggiano DOP e carne Bovina; k. altre aziende zootecniche in introduzione, l. altre aziende zootecniche in mantenimento; m. aziende vegetali (no foraggere) in introduzione ; n. aziende vegetali (no foraggere) in mantenimento; o. aziende foraggere in introduzione; p. aziende foraggere in mantenimento; 3. Comparto produttivo: le aziende zootecniche avranno priorità rispetto alle altre, e nell ambito delle aziende zootecniche è riconosciuta priorità a quelle destinate alla produzione di Parmigiano Reggiano DOP e carne Bovina; 4. Imprenditoria giovanile e femminile secondo il seguente ordine : Imprenditore Agricolo Professionale: 1. donne < 40 anni con 1 insediamento; 2. uomini < 40 anni con 1 insediamento; 3. donne < 40 anni; 4. uomini < 40 anni; 5. donne > 40 anni; 6. uomini > 40 anni Imprenditore Agricolo: 1. donne < 40 anni; 2. uomini < 40 anni; 3. donne > 40 anni; 4. uomini > 40 anni Si stabilisce inoltre che qualora l applicazione dei criteri soggettivi non sia sufficiente a dirimere i casi di domande ex equo, verrà data priorità alle domande con il beneficiario avente età anagrafica inferiore. GESTIONE FINANZIARIA Con riferimento alla gestione finanziaria del P.S.R , sono state assunte le seguenti deliberazioni regionali: n dell'1 ottobre 2007 recante "Reg. (CE) 1698/2005 e Decisione C(2007) 4161 del 12 settembre Programma di Sviluppo Rurale Articolazione spesa pubblica per Asse a livello territoriale e ripartizione per Misura delle risorse destinate a interventi di competenza della Regione"; n del 22 ottobre 2007 recante "Reg. (CE) 1698/2005 e Decisione C(2007) 4161 del Programma di Sviluppo Rurale Definizione strategie finanziarie, modalità di attribuzione riserva di premialità e di effettuazione compensazioni finanziarie a livello territoriale provinciale" n. 101 del 28 gennaio 2008 recante "Reg. (CE) 1698/2005 e Decisione C(2007) 4161 Programma Sviluppo Rurale Modifiche pianificazione finanziaria per misura, aggiornamento deliberazioni 1441/2007 e 1559/2007 e contestuale definizione obiettivi finanziari per territorio provinciale.

13 Con tali atti sono state ripartite e attribuite, per ogni singolo ambito territoriale provinciale, le risorse destinate nel periodo di applicazione del P.S.R e sono stati definiti i relativi obiettivi finanziari. La Provincia di Modena, sulla base di quanto stabilito nella deliberazione di Giunta Regionale n. 100/2008 e dalla Delibera di Giunta Provinciale d adozione del Programma Operativo di Asse 2 parte generale nella quale si sono confermate le % di risorse disponibili indicate dalla Regione, stabilisce che per l anno 2008 l ammontare delle risorse disponibili all accoglimento di nuove domande per la Misura 211 è pari a ,38 pari al 16,50% delle risorse assegnate. INDENNITA CONCEDIBILI E CUMULABILITÀ DEI SOSTEGNI EROGABILI PER SUPERFICIE Per l'adesione alla Misura è concesso un sostegno di durata annuale. Pertanto la collocazione in posizione utile per il finanziamento, nelle specifiche graduatorie, di una domanda relativa alla Misura 211, conferisce titolo al pagamento per la sola annualità di riferimento dell indennità, ciò anche se il periodo di impegno si estende ad annualità successive (senza quindi conferire alcun diritto al pagamento di indennità per tali annualità successive). Indennità corrisposta per tipologia di coltura L aiuto concesso per ettaro di superficie coltivata è diversificato in funzione del tipo di coltura praticata, secondo il seguente schema: COLTURA Sostegno massimo ( /ha) Fruttiferi, Orti, Frutti minori, Piante officinali 150 Ulivo, Castagno da frutto, Vite 100 Praticoltura avvicendata + zootecnia 200 Pascolo Prato permanente + zootecnia 150 Seminativi 150 Praticoltura avvicendata 100 Pascolo Prato permanente di montagna 100 Gli aiuti destinati alle superfici connesse all attività zootecnica sono determinate, per ogni azienda, sulla base di un rapporto UBA/superficie foraggiera pari o superiore a 0,5 (con esclusione delle superfici a silo-mais). Con riferimento alla tabella precedente sono da considerare: praticoltura avvicendata, le colture foraggere corrispondenti alla classificazione D/18 1 di cui al Reg. (CE) 1444/2002, prato permanente e pascolo (praticoltura non avvicendata), le colture foraggere corrispondenti alla classificazione F/1 e F/2 2, limitatamente al solo punto I, di cui al Reg. (CE) 1444/ Dal Reg. (CE) 1444/2002 D/18 Piante foraggiere I. Tutte le coltivazioni erbacee seminative destinate all'alimentazione animale, coltivate in avvicendamento con altre colture, che occupano la stessa superficie per meno di cinque anni (coltivazioni foraggiere annuali o pluriennali). II. Queste coltivazioni erbacee (in contrapposizione a quelle per granella secca) vengono di norma utilizzate per il pascolo animale o raccolte verdi, ma possono anche essere raccolte essiccate, come il fieno secco. In generale è la pianta intera, eccettuate le radici, che viene raccolta e utilizzata come foraggio. Sono comprese le coltivazioni non utilizzate dall'azienda che vengono vendute. ad altre aziende per uso diretto o all'industria. Sono compresi i cereali, le piante industriali e altre coltivazioni per seminativi raccolti e/o consumati verdi. Sono escluse le piante sarchiate da foraggio (D/12). 2 Dal Reg. (CE) 1444/2002 F/1 Prati e pascoli, esclusi i pascoli magri I. Pascoli permanenti su terreni di buona o media qualità. Di norma queste superfici si possono utilizzare per il pascolo intensivo. II. Sono esclusi:. i pascoli magri, utilizzati periodicamente o permanentemente (F/02),

14 Modulazione dell indennità L indennità è commisurata alla superficie di cui dispone l azienda. E prevista, pertanto, una modulazione del premio corrisposto all imprenditore agricolo, secondo i seguenti criteri: - per aziende con estensione inferiore o uguale a 20 ha di S.A.U., erogazione del sostegno massimo/ha di S.A.U. previsto; - per aziende con estensione superiore a 20 ha di S.A.U. e inferiore o uguale a 30 ha di S.A.U., il sostegno massimo/ha previsto è ridotto del 20% per ettaro; - per aziende con estensione superiore a 30 ha di S.A.U. il sostegno massimo/ha previsto è ridotto del 30% per ettaro; - in tutti i casi, il sostegno non è erogato per superfici eccedenti i 50 ha di S.A.U. aziendale. Ai fini dell applicazione della modulazione, al momento della presentazione della domanda, il richiedente di indennità che conduce più di 50 ha in zona svantaggiata indicherà quali particelle fra quelle condotte si intendono da considerare per il computo dell indennità. Il tetto deve considerarsi unico per beneficiario anche qualora egli richieda l aiuto sia sulla misura 211 che sulla 212; i 50 ettari di SAU aziendale massima a premio saranno quindi valutati come somma degli ettari richiesti a premio nelle domande delle due Misure. Cumulabilità dei sostegni erogabili per superficie Il cumulo dei sostegni erogabili sulle medesime superfici in applicazione della Misura 211 Indennità a favore degli agricoltori delle zone montane o della Misura 212 Indennità a favore degli agricoltori delle zone caratterizzate da svantaggi naturali, diverse dalle zone montane con la Misura 214 Pagamenti agroambientali, non può mai essere superiore ai massimali di sostegno disposti in allegato dal Regolamento (CE) n. 1698/05 per l applicazione della Misura 214 Pagamenti agroambientali. Inoltre, le superfici coltivate a foraggio o condotte a prato/pascolo sono oggetto di specifico tetto, pari a 385 euro per ettaro, in riferimento ai cumuli realizzabili con l applicazione delle sopraindicate Misure. In tutti i casi nei quali siano da applicare delle riduzioni di importi dovuti al cumulo di premi su diverse Misure si procederà con i criteri di seguito elencati: 1) qualora il periodo cui si riferisce la corresponsione di sostegni (indennità o pagamenti agroambientali) sia differente, la riduzione dell importo sarà da effettuare a carico della domanda la cui decorrenza del periodo di riferimento è posteriore all altra; 2) qualora il periodo cui si riferisce la corresponsione di sostegni (indennità o pagamenti agroambientali) sia coincidente, la riduzione dell importo sarà da effettuare a carico della domanda il cui periodo di riferimento è più breve; 3) se per errore materiale (o in seguito a istruttoria e/o controllo) si dovessero determinare diminuzioni di estensioni e di importo dei sostegni relativamente alla Misura alla quale non era stata applicata la riduzione, ciò non potrà comunque in nessun caso determinare il ricalcolo in aumento dei sostegni relativi alla Misura originariamente oggetto di riduzione; 4) qualora infine si verificasse la necessità di ridurre importi in conseguenza della contestuale richiesta di pagamenti di indennità per entrambe le Misure 211 e 212, la riduzione sarà sempre a. prati e pascoli non utilizzati (H/1). F/2 Pascoli magri I. Pascoli permanenti a bassa resa, di norma su terreno di scarsa qualità, ad esempio collinare e ad alta quota, in genere non concimato, coltivato, seminato o drenato. Queste superfici vengono abitualmente utilizzate solo per il pascolo estensivo, non possono alimentare un numero elevato di animali e in genere non vengono falciate.

15 carico della Misura non prevalente in termini di estensione delle superfici ricadenti nella specifica area svantaggiata. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE Il responsabile del Procedimento è individuato nel Dirigente del Servizio Agro-Ambiente Dott.ssa Maria Paola Vecchiati vecchiati.p@provincia.modena.it. SUBENTRO NEGLI IMPEGNI Ai sensi dell art. 44 del Reg. (CE) 1974/06, se nel corso del periodo di impegno un beneficiario trasferisce totalmente o parzialmente la sua azienda ad un altro soggetto, quest ultimo può subentrare nell impegno per il restante periodo. Ai sensi del medesimo articolo se non avviene il subentro il beneficiario è tenuto a rimborsare il sostegno ricevuto e pertanto nel caso in cui il subentro negli impegni non abbia luogo, salvo i documentati casi di forza maggiore previsti dal citato regolamento e notificati all Amministrazione competente nei termini previsti dall'art. 47 del Reg. (CE) 1974/06, il beneficiario che cessa gli impegni sarà soggetto al procedimento di restituzione delle indennità percepite. Tale restituzione non è dovuta per i casi di riduzione dell estensione nella conduzione di SAU oggetto di pagamento in area svantaggiata inferiori a 2,5 ha rispetto alla prima domanda di indennità. In ogni caso, in relazione al trasferimento si dovrà procedere come di seguito indicato: - il soggetto subentrante deve darne comunicazione al CAA al quale ha conferito mandato per l Anagrafe delle aziende agricole dell Emilia-Romagna, fornendo la documentazione relativa nei termini prescritti dall'art. 5 del Regolamento regionale n. 17 del 15 settembre Il soggetto subentrante deve inoltre sottoscrivere e inviare all Amministrazione competente per territorio una domanda di trasferimento di impegno, secondo le procedure rese disponibili da AGREA e le cui informazioni sono disponibili sul sito internet entro i medesimi termini di cui all'art. 5 del R.R. 17/2003 ovvero, in alternativa: - il cedente ed il cessionario, congiuntamente, devono dichiarare all Amministrazione competente, e per conoscenza ad AGREA, entro gli stessi termini di cui all'art. 5 del R.R. 17/2003, che il cessionario medesimo non intende subentrare negli impegni in atto. Il soggetto subentrante acquisisce il diritto di presentare le successive domande di indennità se possiede i requisiti prescritti. Il soggetto subentrante dovrà inoltre specificare se le precedenti domande siano depositate presso altra Amministrazione. Resta inteso che, per non incorrere nelle sanzioni previste, l'impegno deve essere mantenuto obbligatoriamente dal subentrante fino al completamento del periodo d'impegno. Il subentrante che, fatti salvi i casi di forza maggiore, non porti a termine l impegno originariamente assunto è tenuto alla restituzione di tutte le indennità erogate anche se percepite dal precedente beneficiario. Nel caso l azienda, in virtù dell applicazione di normative comunitarie, nazionali e regionali, sia oggetto di programmi di riordino fondiario e si verifichino pertanto variazioni aziendali tali da non permettere la prosecuzione degli impegni assunti, il beneficiario è tenuto a darne tempestivamente comunicazione all Amministrazione competente.

16 In tal caso l Amministrazione competente adotta gli opportuni provvedimenti atti a disciplinare la nuova situazione intervenuta. CONTROLLI Le attività di gestione e controllo sono condotte in conformità a quanto riportato nel Reg. (CE) 1975/06 - in particolare gli articoli della Parte II Norme in materia di gestione e di controllo, Titolo I Sostegno allo sviluppo rurale per determinate Misure contemplate dall Asse 2 e dall Asse 4 - e nel paragrafo 11 del P.S.R Come da paragrafo del P.S.R compete all Organismo Pagatore Regionale (AGREA) l effettuazione dei controlli previsti dalla normativa comunitaria. PERDITA DEI REQUISITI E INADEMPIMENTI Irregolarità 1. Perdita dei requisiti che condizionano l ammissibilità del pagamento dell indennità I requisiti richiesti per beneficiare del pagamento di indennità per la Misura 211 sono definiti nel P.S.R e dettagliati nel precedente paragrafo Requisiti e Impegni. Gli stessi devono essere rispettati per l intero periodo di impegno e/o per l annualità di riferimento dell indennità, pena l applicazione delle riduzioni ed esclusioni previste dall art. 18 del Reg. (CE) 1975/06 e/o il recupero degli aiuti come da art. 2 del medesimo Regolamento. Difformità di superficie e Difformità di UBA Si configura difformità di superficie e/o di UBA qualora le superfici e/o i capi dichiarati siano superiori o inferiori a quelli accertati. Si ricade nella fattispecie di cui al precedente punto 1 Perdita dei requisiti che condizionano l ammissibilità del pagamento dell indennità nei casi in cui tali difformità siano rilevanti in relazione ai requisiti di accesso. Per i casi di difformità di superficie e/o delle UBA si rimanda in particolare agli artt. 16 e 17 del Reg. (CE) 1975/ Inadempimenti Gli impegni connessi al pagamento di indennità sono definiti nel P.S.R e dettagliati nel precedente paragrafo 4. Gli stessi devono essere rispettati per l intera annualità di riferimento dell Indennità e/o per l intero periodo di impegno. In particolare, nei casi in cui il beneficiario di indennità compensative non prosegua l attività agricola in zona svantaggiata per il periodo prescritto, ovvero nel periodo di impegno la SAU condotta in dette aree risulti inferiore al limite definito nel paragrafo Requisiti e Impegni, viene pregiudicato il raggiungimento dell obiettivo della Misura e viene meno l impegno di cui al comma 2 dell art. 37 del Reg. (CE) 1698/05. In tale evenienza si procederà al recupero dei pagamenti effettuati ai sensi dell art. 73 del Reg. (CE) 796/2006 e dell art. 2 del Reg. (CE) 1975/2006. La Regione Emilia-Romagna, ad avvenuta definizione del sistema sanzionatorio di cui al comma 2 art. 18 del Reg. (CE) 1975/06, con successivo atto disciplinerà gli specifici inadempimenti, per i quali si procederà all applicazione delle riduzioni ed esclusioni previste dal medesimo art. 18 (si richiama quanto previsto dal comma 2 del medesimo articolo per quanto riguarda l individuazione degli importi). Sono in ogni caso fatti salvi i casi di forza maggiore.

17 CONDIZIONALITA I beneficiari di indennità per la Misura 211, sono tenuti - nel periodo corrispondente al periodo di impegno e su qualsiasi superficie agricola condotta, inclusi i terreni in relazione ai quali non percepiscono alcun aiuto - al rispetto degli atti e delle norme di cui al quadro regolamentare nazionale e regionale relativo al regime di condizionalità in applicazione degli articoli 4 e 5 e degli Allegati III e IV del Regolamento (CE) n. 1782/2003. Ai fini del controllo del rispetto della Condizionalità per l'anno 2008 si richiamano inoltre gli artt. 19, 20 e 21 del Reg. (CE) 1975/06 nonché la deliberazione regionale n del 27 dicembre Per quanto concerne le annualità successive al 2008, dovranno essere applicate le disposizioni concernenti la Condizionalità relative all'anno di riferimento. Con riguardo alle norme di condizionalità relative alla Buona conduzione agronomica e ambientale, si evidenziano quelle relative: all obbligo di proteggere il pascolo permanente, che comporta l'impossibilità di convertire ad altri usi le superfici a pascolo permanente; a tale proposito si evidenzia l importanza per la biodiversità di mantenere tali superfici, contrastando l avanzamento naturale del bosco e pertanto conservando habitat per l alimentazione e la riproduzione di specie di interesse comunitario; all obbligo di gestire le superfici ritirate dalla produzione con finalità di tutela della biodiversità, in particolare, attraverso il mantenimento durante tutto l anno di una copertura vegetale, naturale o artificiale e da sfalciare o trinciare almeno una volta all anno ma al di fuori del periodo importante per la riproduzione della fauna selvatica (compreso fra il 1 marzo e il 31 luglio nella Rete Natura 2000 e tra il 15 marzo e il 15 luglio nelle altre aree); al divieto di eliminare i terrazzamenti esistenti e di effettuare livellamenti se non sono autorizzati. ACCORDI AGROAMBIENTALI LOCALI Il P.S.R al paragrafo specifica che l applicazione degli Accordi riguarda in particolare impegni sottoscritti da imprenditori agricoli relativi alle Misure 214, 216 e 221. Pertanto, non è escluso che possano essere attribuite ai terreni interessati dai medesimi Accordi, se vigenti all atto della presentazione delle domande di indennità, specifiche priorità per la Misura 211 qualora previste dai P.R.I.P. Per la Misura 211 non possono essere riconosciuti sostegni aggiuntivi in caso di contestuale attivazione di Accordi Agroambientali Locali (vedi l articolo 27 del Reg. (CE) 1974/06). INDICAZIONE DEL FORO COMPETENTE Per tutte le controversie che si dovessero verificare si elegge quale foro competente quello di Modena. INFORMATIVA E TUTELA DELLA PRIVACY Tutti i dati personali di cui l Amministrazione venga in possesso in occasione dell espletamento del presente procedimento verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/03 Codice in materia di protezione dei dati personali. Si informa che il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall interessato è la Provincia di Modena, con sede in Modena, Viale Martiri della Liberta n. 34, e che il Responsabile dei medesimi dati è il Direttore dell Area Agricoltura Industria e Servizi Dott. Sergio Formenti. Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell art.13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nel Documento Privacy di cui l interessato potrà prendere visione presso la segreteria dell Area Agricoltura Industria e Servizi della Provincia di Modena e nel sito internet dell Ente:

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