PROPOSTA DI LEGGE NAZIONALE N.5

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1 PROPOSTA DI LEGGE NAZIONALE N.5 presentata dai consiglieri Piccin, Violino, Ziberna il 4 marzo 2015 <<Attribuzione della tassa automobilistica alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia>> Presentata il 4 marzo 2015

2 Signor Presidente, egregi colleghi, La seguente proposta di legge nazionale è figlia di una consapevolezza maturata nel tempo che la nostra Regione, ancora formalmente autonoma, non possa più tollerare competenze inferiori a quelle delle Regioni ordinarie, in particolare in materia tributaria, nonché non possa più sopportare l incapacità di adeguare le entrate tributarie erariali riscosse nel territorio della Regione, alle esigenze del territorio. Il percorso che ha portato a tale presa di coscienza ha un preciso inizio: il 1 gennaio 1993, quando la tassa automobilistica, tributo proprio dello Stato, fu attribuita solamente alle Regioni ordinarie ai sensi dell art. 23 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n Nemmeno in occasione della legge per la stabilizzazione della finanza pubblica del 1997 (l. 27 dicembre 1997, n. 449), con la quale è stata demandata alle Regioni ordinarie la riscossione, l accertamento, il recupero, i rimborsi e il contenzioso amministrativo del tributo in oggetto, ci furono spazi per l attribuzione della tassa automobilistica alle Regioni autonome in un disegno dell allora Governo nazionale impegnato al ripristino della salute economica del Paese, al fine di portarlo entro i rigidi parametri del sistema monetario europeo. Con la riforma costituzionale del 2001 che ha visto l approvazione di un dettato maggiormente favorevole agli enti territoriali, la questione è andata assopendosi in quanto le Regioni autonome già paghe del risultato costituzionale, non potevano o non avrebbero potuto vantare alcuna pretesa in materia tributaria e fiscale nel rapporto con lo Stato. Tale tregua è durata per tutti questi anni fino al primo gennaio di quest anno quando è entrata in vigore la nuova disciplina nazionale sul tema del trattamento fiscale delle automobili, contenuta nella Legge di stabilità statale (Legge n.190 del 23 dicembre 2014) che, nel caso specifico, modificando i commi 2 e 3 dell art. 63 della Legge 342/2000, ha eliminato l esenzione dal pagamento della tassa automobilistica per i veicoli di anzianità compresa tra i 20 e i 29 anni. Tale episodio, seppur marginale, è andato a colpire un nervo scoperto della questione: le Regioni autonome, non avendo l attribuzione della tassa automobilistica, non possono operare, autonomamente, alcun tipo di manovra sulla tassa in questione. Nonostante nell ambito dei lavori delle Commissioni tecniche della Conferenza delle Regioni si stia valutando la legittimità di eventuali interventi legislativi regionali volti, nel caso, a reintrodurre l esenzione, si ha una nutrita giurisprudenza costituzionale che riserva allo Stato la disciplina degli elementi costitutivi del tributo e rimette alla competenza legislativa regionale la disciplina delle esenzioni, detrazioni e riduzioni solo nei limiti e secondo i criteri fissati dalla legislazione statale. In particolare, la Corte Costituzionale ha precisato il fatto che tale tributo non può definirsi tributo proprio della Regione ai sensi dell art. 119, comma 2, della Costituzione ma al contrario tributo proprio dello Stato; si tratta infatti di tributo istituto con legge statale e rientrante nella competenza esclusiva dello Stato in materia di tributi erariali ai sensi I

3 dell art. 117, comma 2, lettera e), della Costituzione, pur avendo lo Stato attribuito alle Regioni ordinarie il relativo gettito, alcuni limitati poteri attuativi ed un limitato potere di variazione dell importo originariamente stabilito. Ma il combinato disposto di quanto fin qui esposto e del comma 1 dell articolo 1 del D. Lgs. 11 agosto 2014, n. 129 (Norme di attuazione concernenti l articolo 51, comma 4, dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in materia di tributi erariali), il quale permette alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia con riferimento ai tributi erariali il cui gettito sia ad essa interamente devoluto, ove la legge statale consenta una qualsiasi manovra su aliquote, esenzioni di pagamento, detrazioni d imposta o deduzioni dalla base imponibile, di compiere una qualsiasi di tali manovre, ci permette di affermare che con l attribuzione dell intero gettito della tassa automobilistica al Friuli Venezia Giulia, si realizzerebbero i due obiettivi sottesi alla proposta di legge: da un lato, riconoscere alla nostra Regione il gettito della tassa, ingiustamente non attribuito per oltre vent anni, ristabilendo un piano di parità con le altre Regioni italiane, dall altro, permetterci, in virtù della norma di attuazione dello Statuto appena richiamata, di operare qualsiasi manovra sull imposta che risponda alle esigenze del territorio, sostanziando l autonomia di cui ancora godiamo. La proposta di legge nazionale <<Attribuzione della tassa automobilistica alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia >> si compone di un unico articolo con il quale si dispone l attribuzione della tassa automobilistica alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia. In particolare: - Al comma 1 si prevede l attribuzione alla Regione, a decorrere dal 1 gennaio 2016, dell intera tassa automobilistica, della sovrattassa annuale su taluni autoveicoli azionati con motore diesel e della tassa speciale per i veicoli alimentati a G.P.L. o gas metano; - Il comma 2 demanda alla Regione, a decorrere dal 1 gennaio 2016, la riscossione, l accertamento, il recupero, i rimborsi, l applicazione delle sanzioni ed il contenzioso amministrativo relativo alle tasse di cui al comma 1; - Il comma 3 riguarda la nuova denominazione dei tributi; - Il comma 4 definisce le esclusioni dall ambito di applicazione; - I commi 5 e 6 prevedono disposizioni tecniche. Si confida nella più ampia condivisione della proposta di legge da parte di codesto Consiglio Regionale. PICCIN VIOLINO ZIBERNA II

4 Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia XI Legislatura - Atti consiliari Art. 1 (Attribuzione della tassa automobilistica alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia) 1. A decorrere dall 1 gennaio 2016 alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, con riferimento ai pagamenti effettuati dall anzidetta data, spettano le entrate riscosse nel territorio della Regione stessa relative: a) all intera tassa automobilistica disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 (Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche), e successive modifiche; b) alla sovrattassa annuale istituita con il decreto legge 8 ottobre 1976, n. 691 (Modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi e del gas metano per autotrazione), convertito, con modificazioni, dalla legge 786/1976 e successive modifiche, per le autovetture e per gli autoveicoli destinati al trasporto promiscuo di persone e di cose azionati con motore diesel; c) alla tassa speciale per i veicoli alimentati a gas di petrolio liquefatto o gas metano, istituita dalla legge 21 luglio 1984, n. 362 (Modifica delle aliquote di imposta sui gas di petrolio liquefatti e sul gas metano per uso autotrazione, nonché istituzione di una tassa speciale per le autovetture e gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose alimentati con gas di petrolio liquefatti o con gas metano e altre disposizioni fiscali) e successive modifiche. 2. A decorrere dall 1 gennaio 2016 l accertamento, la riscossione, il recupero, i rimborsi, l applicazione delle sanzioni ed il contenzioso amministrativo relativo alle tasse di cui al comma 1 sono demandati alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e sono svolti con le modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze sentita la Commissione paritetica di cui all articolo 65 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia), da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Con lo stesso o con separato decreto è approvato lo schema tipo di convenzione con la quale la Regione può affidare a terzi, mediante procedure ad evidenza pubblica, l attività di riscossione e controllo delle tasse di cui al comma 1. La riscossione coattiva è svolta a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 (Istituzione del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657). 3. I tributi di cui al comma 1 assumono rispettivamente la denominazione di tassa automobilistica regionale, sovrattassa annuale regionale e tassa speciale regionale e si applica ai veicoli ed agli autoscafi per effetto della loro iscrizione nei rispettivi pubblici registri delle provincie. La tassa automobilistica regionale si applica altresì ai ciclomotori, agli autoscafi, diversi da quelli da diporto, non iscritti nei pubblici registri ed ai motori fuoribordo applicati agli stessi autoscafi, che appartengono a soggetti residenti nella Regione. Sono comprese nel suddetto tributo regionale anche le tasse fisse previste dalla

5 Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia XI Legislatura - Atti consiliari legge 21 maggio 1955, n. 463 (Provvedimenti per la costruzione di autostrade e strade e modifiche alle tasse automobilistiche) e successive modifiche. 4. Dall ambito di applicazione del presente articolo è esclusa la disciplina concernente la tassa automobilistica relativa ai veicoli ed autoscafi in temporanea importazione i quali restano ad ogni effetto soggetti alle norme statali che regolano la materia. 5. Continua ad essere acquisito al bilancio dello Stato il gettito relativo alla tassa speciale erariale annuale istituita con l articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 151 (Provvedimenti urgenti per la finanza pubblica), convertito, con modifiche, dalla legge 12 luglio 1991, n Sono a carico della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia i rimborsi relativi ai tributi regionali di cui al precedente comma 1. Le istanze vanno prodotte ai competenti uffici della Regione che disporranno il rimborso, ferma restando la competenza delle Intendenze di Finanza per i tributi erariali.

6 Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia XI Legislatura - Atti consiliari Avvertenza NOTE Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall articolo 85, comma 1, della legge regionale 30/1992, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all articolo 1 Il testo dell articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito con modifiche nella legge 12 luglio 1991, n. 202 è il seguente: Art L importo annuo della tassa automobilistica erariale dovuta per i motocicli con potenza fiscale superiore a 6 CV è stabilito in L COMMA SOPPRESSO DALLA L. 12 LUGLIO 1991, N Per gli autocaravan, in aggiunta alla tassa automobilistica, è dovuta una tassa speciale erariale per i seguenti importi: a) LETTERA ABROGATA; b) LETTERA ABROGATA. 3-bis. COMMA ABROGATO 4. Alla tassa speciale di cui al comma 3 si applicano le disposizioni in materia di tasse automobilistiche, escluse quelle riguardanti l addizionale del 5 per cento di cui all articolo 25 della legge 24 luglio 1961, n Per i veicoli per i quali sono state pagate le tasse automobilistiche per periodi fissi che terminano successivamente al 31 maggio 1991, l integrazione della tassa automobilistica per i motocicli e la tassa speciale erariale per i fuoristrada e gli autocaravan devono essere corrisposte in ragione di tanti dodicesimi quanti sono i mesi intercorrenti tra quello di entrata in vigore del presente decreto, compreso, fino a quello di scadenza di validità della tassa automobilistica pagata; il pagamento deve essere effettuato nei termini e con le modalità da stabilirsi con decreto del Ministro delle finanze. Per gli autocaravan per i quali la tassa automobilistica scade nel mese di maggio 1991, anche la tassa speciale erariale relativa a tale mese deve essere corrisposta all atto del rinnovo della tassa automobilistica stessa e congiuntamente a questa.

7 Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia XI Legislatura - Atti consiliari 5-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai veicoli fuoristrada di associazioni di volontariato, che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, risultano iscritte nei ruoli di protezione civile presso le rispettive prefetture, e che esercitano gratuitamente il servizio di protezione civile.

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