firma elettronica e comunicazione elettronica giudiziaria, amministrativa e notarile in Svizzera - basi legali di Niccolò Salvioni, Locarno,
|
|
- Lamberto Fabbri
- 8 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 firma elettronica e comunicazione elettronica giudiziaria, amministrativa e notarile in Svizzera - basi legali di Niccolò Salvioni, Locarno, assemblea OATi, Lugano, il 21 maggio 2014
2 1- Firma elettronica qualificata fondata su un certificato qualificato di un prestatore riconosciuto di servizi di certificazione Legge federale sulla certificazione nel campo della firma elettronica (Legge sulla firma elettronica, FiEle) / RS del i.v. dal , stato Ordinanza sui servizi di certificazione nel campo della firma elettronica (Ordinanza sulla firma elettronica, OFiEle o OSCFel) / RS del i.v , stato Ordinanza dell'ufcom sui servizi di certificazione nel campo della firma elettronica / RS , del i.v. il stato Direttiva 1999/93 CE del parlamento europeo e del consiglio relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche del
3 1.1 - Legge federale sulla certificazione nel campo della firma elettronica (Legge sulla firma elettronica, FiEle) / RS del i.v. dal , stato Base Legale: Art Cost. fed. La Confederazione può emanare prescrizioni dell esercizio dell attività economica privata e Art Cost. fed La legislazione nel campo del diritto civile e della procedure civile compete alla Confederazione. Tipologie di firme elettroniche (art. 2 Fiele): Firma elettronica - Dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici ed utilizzati per la loro autentificazione. Firma elettronica avanzata connessa esclusivamente al titolare; idonea ad identificare il titolare, creata con mezzi sui quali il titolare ha il controllo esclusivo. Firma elettronica qualificata si tratta di una firma elettronica avanzata fondata su un dispositivo sicuro e su un certificato qualificato valido al momento della creazione della firma. Attualmente non esiste una di firma elettronica che sia ad uso di persone giuridiche o di istituzioni.
4 1.2 - Dal 1 giugno 2005, Codice delle obbligazioni: Forma scritta richiesta dalla legge firma elettronica qualificata fondata su un certificato di un prestatore riconosciuto Art. 14.2bis Codice delle Obbligazioni / RS 220: La firma elettronica qualificata fondata su un certificato qualificato di un prestatore riconosciuto di servizi di certificazione ai sensi della legge del 19 dicembre 2003 sulla firma elettronica è equiparata alla firma autografa. Sono fatte salve le disposizioni legali o contrattuali contrarie.
5 1.3 - Messaggio di revisione totale della Legge sulla firma elettronica, del 15 gennaio 2014 FF 2013 pag. 913 ss: introduzione, parallelamente, dei nuovi istituti: firma elettronica regolamentata, con requisiti ridotti, rispetto alla firma elettronica qualificata, sigillo elettronico regolamentato, accessibile anche a persone giuridiche in base all IDI, o ad autorità. Sistema marcatempo elettronico e del Sistema marcatempo elettronico qualificato : conferma l esistenza di dati digitali in un determinato momento. La firma elettronica qualificata rimarrà alla base della firma elettronica ex art. 14 cpv. 2bis CO, con l aggiunta di un sistema marcatempo qualificato.
6 2.1 - La firma elettronica e l attività dell avvocato svizzero Codice di procedura civile svizzero (CPC) Codice di diritto processuale civile svizzero CPC, RS 272 del , i.v. il , stato : Ex art. 130 CPC, gli atti devono essere trasmessi al giudice in forma cartacea o elettronica. Devono essere firmati. Se la trasmissione avviene per via elettronica, il documento contenente l atto scritto e i suoi allegati deve essere munito di una firma elettronica riconosciuta del mittente. Il Consiglio federale determina in quale formato il documento va trasmesso. Ex art. 139 CPC con il consenso del diretto interessato, ogni notificazione può essere fatta per via elettronica. Il CF emana disposizioni di dettaglio. Ex art CPC in caso di trasmissione elettronica, il termine è osservato se il sistema informatico corrispondente al recapito elettronico del tribunale conferma la ricezione al più tardi l ultimo giorno del termine Ex art. 400 CPC il CF emana le nome di attuazione e può delegare al DFGP l emanazione di norme amministrative e tecniche.
7 2.2 - La firma elettronica e l attività dell avvocato svizzero Codice di procedura penale svizzero (CPP) Codice di diritto processuale penale svizzero CPP, RS i.v. il , stato : Ex art. 110 CPP, le memorie possono essere presentate per scritto oppure oralmente, datate e firmate. Se la trasmissione avviene per via elettronica, le memorie e istanze devono recare una firma elettronica riconosciuta. Il CF ne determina il formato. Ex art. 445 CPP il CF e, quando ne hanno la competenza, i Cantoni, emanano le disposizioni d esecuzione necessarie.
8 2.3 - La firma elettronica e l attività dell avvocato svizzero Legge Esecuzione e Fallimento (LEF) Legge esecuzione e fallimento (LEF), RS 282.1, , stato Art 15.5 LEF i.v. il Il CF coordina la comunicazione elettronica tra UEF, URF e URC, nonché tra tribunali e pubblico. Art. 33a LEF, uno scritto può essere fatto pervenire in forma elettronica agli uffici dei fallimenti, nonché alle autorità di vigilanza. Il documento contenente l atto deve essere munito della firma elettronica riconosciuta del mittente. Il CF definisce i particolari. Art. 34 LEF, la notificazione potrà avvenire in via elettronica se il destinatario vi acconsente. Il CF stabilisce i particolari.
9 La firma elettronica e l attività dell avvocato svizzero (CPC, CPP e LEF) trasmissione (elettronica) della firma elettronica tramite piattaforma di trasmissione riconosciuta: Ordinanza sulla comunicazione per via elettronica nell'ambito di procedimenti civili e penali nonché di procedure d'esecuzione e fallimento (OCE-PCPE), RS del Stato il Art. 2 OCE-PCPE Piattaforme per la trasmissione sicura riconosciute se: per la firma e il criptaggio applica codici rilasciati da un prestatore di servizi di certificazione riconosciuto. Rilascia senza indugio una ricevuta indicante il momento della ricezione di un atto scritto sulla piattaforma di trasmissione o il momento della consegna al destinatario confermato da un sistema marcatempo sincronizzato. Attesta quali documenti sono stati trasmessi. Protegge gli atti scritti da accesso non autorizzato. Garantisce il criptaggio conforme agli standard dell amministrazione È in grado di comunicare con le autorità federali Garantisce la comunicazione con altre piattaforme di trasmissione riconosciute.
10 La firma elettronica e l attività dell avvocato svizzero (CPC, CPP e LEF) trasmissione (elettronica) della firma elettronica tramite piattaforma di trasmissione riconosciuta: (continuazione) Art. 4 OCE-PCPE, gli scritti destinati ad un autorità sono inviati all indirizzo indicato sulla piattaforma di trasmissione riconosciuta da essa utilizzata. Art. 5 OCE-PCPE, La cancelleria federale pubblica su internet la lista degli indirizzi delle autorità indicando: indirizzo elettronico; indirizzo per la trasmissione per via elettronica; l indirizzo al quale figurano i certificati da utilizzare per la verifica della firma elettronica dell autorità. Art. 6 OCE-PCPE, la parti trasmettono gli scritti ed allegati in formato PDF. Art. 9 OCE-PCPE, chi intende ricevere comunicazioni per via elettronica deve registrarsi in una piattaforma di trasmissione. Le comunicazioni possono essere notificate in forma elettronica alle parti registrate in una piattaforma elettronica che hanno acconsentito a tale tipo di notificazione per il procedimento in questione o in generale per tutti i procedimenti dinnanzi ad un autorità. Art. 11 OCE-PCPE, il momento della notificazione corrisponde al momento in cui questa è scaricata sala piattaforma di trasmissione. Se la notificazione è indirizzata alla casella di posta elettronica del destinatario, installata previa identificazione personale del titolare su una piattaforma riconosciuta, sono applicabili per analogia le disposizioni del CPC e del CPP in caso di invio raccomandato (art a CPC; 85.4 CPP presunzione di avvenuta notifica il settimo giorno dal tentativo infruttuoso di consegna).
11 lista degli indirizzi delle autorità:
12 lista degli indirizzi delle autorità: lista degli indirizzi delle autorità civili e penali del Cantone Ticino:
13 lista degli indirizzi delle autorità: lista degli indirizzi delle autorità civili e penali del Cantone Ticino:
14 2.6 - La firma elettronica e l attività dell avvocato svizzero nel Cantone Ticino in ambito civile, penale e LEF cosa manca all utilizzazione della firma elettronica in ambito legale nel Cantone Ticino? Un ordinanza e/o un Regolamento di applicazione del CPC, CPP, LEF? Cantonale o federale? Problema di identificare le rispettive competenze tra quelle procedurali (federali) e organizzative (cantonali). La mozione inoltrata al Consiglio federale il 12 dicembre 2012 dal Consigliere agli Stati Pirmin Bischof sull introduzione unitaria del «traffico legale elettronico» («elektronische Rechtsverkehr» (ERV) nella Confederazione permetterà di chiarire i punti ancora aperti? Una sufficiente massa critica di avvocati pronti a trasmettere e ricevere e dunque a partecipare attivamente al traffico legale elettronico. Strutture hardware, software e disponibilità della pubblica amministrazione ad indirizzare e gestire e il progressivo passaggio al traffico legale elettronico.
15 3.1 - La firma elettronica e l attività dell avvocato svizzero Legge federale sulla procedura amministrativa (LPA) trasmissione (elettronica) della firma elettronica tramite piattaforma di trasmissione riconosciuta Legge federale sulla procedura amministrativa (LPA) RS del stato Art. 11b LPA - Le parti possono indicare un recapito elettronico. Art. 11c LPA - Trasmissione elettronica Art. 34 LPA Notifica per via elettronica
16 La firma elettronica e l attività dell avvocato svizzero Ordinanza sulla comunicazione per via elettronica nell'ambito dei procedimenti amministrativi (OCE-PA) Ordinanza sulla comunicazione per via elettronica nell'ambito dei procedimenti amministrativi (OCE-PA), RS del stato Art. 2 - Piattaforme riconosciute ex OCE-PCPE Art. 3 - Comunicazione di atti scritti a TFA, TPF, o autorità Federale decentralizzata se: autorità nella lista e autorità ha dichiarato ammissibile la comunicazione elettronica. Art. 4 - Lista: la cancelleria federale pubblica su Internet una lista degli indirizzi delle autorità. Art. 5 7 Formati degli scritti Art. 8 Notificazione delle decisioni, consenso necessario. Art. 9 Modalità, piattaforma di trasmissione riconosciuta Art Cambiamento di supporto.
17 3.2 - La firma elettronica e l attività dell avvocato svizzero Legge Cantonale sulla procedura amministrativa (LPAmm) La trasmissione (elettronica) della firma elettronica tramite piattaforma di trasmissione riconosciuta Legge (cantonale) sulla Procedura Amministrativa (LPAmm), RL del i. v stato ; Art. 10 LPamm Istanze e ricorsi trasmissione elettronica. Il Consiglio di Stato regola tramite Regolamento. Art. 11 LPamm Recapito le parti indicano un recapito elettronico. Art. 18 LPamm Notifica per via elettronica. Quid relativamente alla LOC ed i Comuni? Procedura elettronica di ricorso applicabile di riflesso ex art. 213 cpv. 2 LOC che rinvia alla LPAmm? Procedura ordinaria?
18 2.6 - La firma elettronica e l attività dell avvocato svizzero Legge sul Tribunale Federale (LTF) trasmissione (elettronica) della firma elettronica tramite piattaforma di trasmissione riconosciuta: Legge sul Tribunale federale (LTF), RS del stato : Art LTF In caso di trasmissione per via elettronica la parte munisce il documento di una firma elettronica riconosciuta. Art. 48 LTF Osservanza termini. Art. 60 LTF previo assenso la notifica può avvenire in via elettronica.
19 La firma elettronica e l attività dell avvocato svizzero Regolamento del Tribunale federale sulla comunicazione elettronica con le parti e autorità inferiori (RCETF) Regolamento del Tribunale federale sulla comunicazione elettronica con le parti e autorità inferiori (RCETF), RS , del : Art. 1 Comunicazione con il TF Art. 2 Definizioni: - Atti giudiziari - Piattaforma di distribuzione riconosciuta -Casella postale elettronica -Firma elettronica riconosciuta Art. 4 formato atti: PDF con XLM Art. 5 Indirizzo elettronico TF Art. 7 Notificazione atti giudiziari
20 3 - La firma elettronica e il notaio Art. 55a Disp. Fin. CCS, i.v I Cantoni possono autorizzare i pubblici ufficiali rogatori a realizzare copie elettroniche degli atti pubblici da loro redatti. 2 Possono inoltre autorizzare i pubblici ufficiali rogatori a certificare elettronicamente la conformità agli originali cartacei di copie da loro realizzate in forma elettronica nonché l autenticità di firme. 3 Il pubblico ufficiale rogatore deve utilizzare una firma elettronica qualificata fondata su un certificato qualificato di un prestatore di servizi di certificazione riconosciuto ai sensi della legge del 19 dicembre 2003 sulla firma elettronica. 4 Il Consiglio federale emana disposizioni di esecuzione atte a garantire l interoperabilità dei sistemi informatici nonché l integrità, l autenticità e la sicurezza dei dati.
21 3.1 - La firma elettronica e il notaio Avanprogetto federale di modifica dell art. 55 a Disp. Fin CCS, del dicembre 2012 Estensione della facoltà del notaio di allestire direttamente il rogito originale sotto forma elettronica, esulando dalla carta.
22 Ordinanze federali in ambito di notariato a) Ordinanza sugli atti pubblici in forma elettronica (OAPuE), RS del stato Copia elettronica di atto originale. Copia elettronica certificata di un documento elettronico. Stampa certificata di un documento elettronico. Certificazione elettronica di una firma autografa su un documento cartaceo. Certificazione elettronica di una firma elettronica.
23 Ordinanze federali in ambito di notariato b) Ordinanza del DFGP sugli atti pubblici in forma elettronica (OAPuE- DFGP), RS del i.v. il Stato il Documento notarile elettronico: Pagina di verbale alla fine con: «Firma del pubblico ufficiale rogatore» Conferma di ammissione dell ufficiale rogatore dal Registro svizzero dei pubblici rogatori (attualmente affiliati: BE, UR e VD)
24 Ordinanze federali in ambito di notariato - Conferma di ammissione dell ufficiale rogatore dal registro svizzero dei pubblici rogatori (art. 8 OAPuE- DFGP)
25 3.3 - Firma elettronica e notaio del Cantone Ticino La nuova Legge Cantonale sul Notariato LN del entrerà in vigore con il relativo Regolamento in fase di elaborazione. Art nln - Copie di atti pubblici - Copie elettroniche di atti pubblici disciplinate dal Regolamento Art nln - Autentica di firma - Confezione e legalizzazione di firme digitali disciplinate dal Regolamento Art nln - Certificato di conformità - la certificazione di atti in forma elettronica è disciplinato dal Regolamento Art. 85 nln - L'archiviazione elettronica è stabilita dal Regolamento (Quid re tariffe relative ad atti elettronici notarili nella LTN?)
26 Firma elettronica e notaio del Cantone Ticino Ordinanza del Registro di Commercio (ORC) - La trasmissione (elettronica) della firma elettronica tramite piattaforma di trasmissione riconosciuta Ordinanza sul registro di Commercio (ORC), RS del , stato : Art. 12a ORC Autenticazioni dell ORC Art. 12b ORC Comunicazione elettronica: rinvio alle normative applicabili ex CPC Art. 12c ORC Modalità di trasmissione Art. 12d ORC Certificati qualificati FiEle Art. 12e ORC Estratti elettronici Art. 14 ORC Consultazione ZEFIX gratuita Art. 15b e 16 ORC Notifica elettronica Art ORC Firma elettronica Qualificata Art. 20 ORC Documenti giustificativi in forma elettronica Art. 21 ORC Firma elettronica di persona autorizzata Art Trasmissioni elettroniche UR - UFRC
27 Firma elettronica e notaio del Cantone Ticino Ordinanza del Registro Fondiario (ORF) - La trasmissione (elettronica) della firma elettronica tramite piattaforma di trasmissione riconosciuta Ordinanza sul registro Fondiario (ORF), RS del stato Art. 3 ORF Equivalenza delle forme Forma scritta Atto Pubblico Autenticazione Notificazione Art. 40 ORF Trasmissione Art. 41 ORF Modelli Art. 42 ORF - Consegna all URF di diversi formati Art. 43 ORF Momento della ricezione Art. 44 ORF Notifiche all URF Art. 45 ORF momento della notifica
28 Firma elettronica e notaio del Cantone Ticino L C sul registro fondiario, RL del , stato La trasmissione (elettronica) della firma elettronica tramite piattaforma di trasmissione riconosciuta L C sul registro fondiario, RL , del , stato Art. 45a - Transazioni elettroniche e diffusione dei dati del registro fondiario mediante piattaforme riconosciute conformemente alle prescrizioni federali Regolamento. R C concernente il registro fondiario, RL , del , stato Art. 76 Richiesta di d iscrizione nel RF mediante sistema informatico direttive
29 3.5 - Firma elettronica e notaio del Cantone Ticino cosa manca all utilizzazione della firma elettronica in ambito notarile nel Cantone Ticino? Il Regolamento di applicazione della nln. Un atto normativo (regolamento, direttiva?) sulla trasmissione elettronica con gli Uffici del Registro fondiario e il Registro di commercio (analogo al modello dell Ordinanza Bernese del 23 gennaio 2013)? Strutture hardware e software della pubblica amministrazione in grado di gestire ed archiviare il traffico elettronico di dati.
30 Tomorrow s lawyers un introduzione al vostro futuro Richard Susskind, Oxford University Press, 2013 I tre stadi del cambiamento nel mercato giuridico elettronico: 1. Rifiuto. 2. Dotare risorse. 3. Interruzione (perturbazione).
31 fine
del 18 giugno 2010 (Stato 1 gennaio 2017)
Ordinanza sulla comunicazione per via elettronica nell ambito di procedimenti civili e penali nonché di procedure d esecuzione e fallimento (OCE-PCPE) 1 272.1 del 18 giugno 2010 (Stato 1 gennaio 2017)
DettagliOrdinanza sulla comunicazione per via elettronica nell ambito di procedimenti civili e penali nonché di procedure d esecuzione e fallimento
Ordinanza sulla comunicazione per via elettronica nell ambito di procedimenti civili e penali nonché di procedure d esecuzione e fallimento del 18 giugno 2010 Il Consiglio federale svizzero, visti gli
DettagliOrdinanza sulla comunicazione per via elettronica nell ambito di procedimenti amministrativi
Ordinanza sulla comunicazione per via elettronica nell ambito di procedimenti amministrativi (OCE-PA) 1 172.021.2 del 18 giugno 2010 (Stato 1 gennaio 2017) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli
DettagliOrdinanza sulla comunicazione per via elettronica nell ambito di procedimenti amministrativi
Ordinanza sulla comunicazione per via elettronica nell ambito di procedimenti amministrativi (OCE-PA) 1 del 18 giugno 2010 (Stato 1 gennaio 2016) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 11b
Dettagli(Legge federale sulla firma elettronica, FiEle)
Proposta della Commissione del Consiglio nazionale del 22.10.2015: adesione Legge federale sui servizi di certificazione nel campo della firma elettronica e di altre applicazioni di certificati digitali
DettagliLegge federale sui servizi di certificazione nel campo della firma elettronica e di altre applicazioni di certificati digitali
Termine di referendum: 7 luglio 2016 Legge federale sui servizi di certificazione nel campo della firma elettronica e di altre applicazioni di certificati digitali (Legge sulla firma elettronica, FiEle)
DettagliOrdinanza sui servizi di certificazione nel campo della firma elettronica e di altre applicazioni di certificati digitali
Ordinanza sui servizi di certificazione nel campo della firma elettronica e di altre applicazioni di certificati digitali (Ordinanza sulla firma elettronica, OFiEle) del 23 novembre 2016 Il Consiglio federale
DettagliComunicazione UFRC 4/14 22 dicembre 2014
Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP Ufficio federale di giustizia UFG Ambito direzionale Diritto privato Ufficio federale del registro di commercio UFRC 22 dicembre 2014 Documenti da fornire
DettagliOrdinanza sulla realizzazione di atti pubblici e autenticazioni in forma elettronica
Ordinanza sulla realizzazione di atti pubblici e autenticazioni in forma elettronica (OAPuE) dell 8 dicembre 2017 (Stato 1 febbraio 2018) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 48 capoverso
DettagliOrdinanza sugli atti pubblici in forma elettronica
Ordinanza sugli atti pubblici in forma elettronica (OAPuE) del 23 settembre 2011 (Stato 1 gennaio 2017) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 55a capoverso 4 del titolo finale del Codice civile
DettagliOrdinanza sulla realizzazione di atti pubblici e autenticazioni in forma elettronica
Ordinanza sulla realizzazione di atti pubblici e autenticazioni in forma elettronica (OAPuE) dell 8 dicembre 2017 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 48 capoverso 5 del Codice civile 1 e
DettagliOrdinanza sulla realizzazione di atti pubblici in forma elettronica e di
[Signature] [QR Code] Ordinanza sulla realizzazione di atti pubblici in forma elettronica e di certificazioni elettroniche (OAPuE) del Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 48 capoverso 5
DettagliOrdinanza sui servizi di certificazione nel campo della firma elettronica e di altre applicazioni di certificati digitali
Ordinanza sui servizi di certificazione nel campo della firma elettronica e di altre applicazioni di certificati digitali (Ordinanza sulla firma elettronica, OFiEle) del 23 novembre 2016 (Stato 1 gennaio
DettagliOrdinanza concernente la comunicazione per via elettronica nell ambito di processi civili e penali nonché di procedure d esecuzione e fallimento
Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP Ufficio federale di giustizia UFG Ordinanza concernente la comunicazione per via elettronica nell ambito di processi civili e penali nonché di procedure
DettagliOrdinanza del DFGP sulla realizzazione di atti pubblici e autenticazioni in forma elettronica
Ordinanza del DFGP sulla realizzazione di atti pubblici e autenticazioni in forma elettronica (OAPuE-DFGP) dell 8 dicembre 2017 (Stato 1 febbraio 2018) Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP),
DettagliComunicazione di atti scritti a un autorità
Ordinanza Avamprogetto concernente la comunicazione per via elettronica nell ambito di processi civili e penali nonché di procedure d esecuzione e fallimento del Il Consiglio federale svizzero, visti gli
DettagliNormative di riferimento per il progetto archivio sostitutivo
Normative di riferimento per il progetto archivio sostitutivo NORME QUADRO... 2 NORME SULL'ARCHIVIAZIONE... 2 NORME SULL'ARCHIVIAZIONE ELETTRONICA... 3 LEGISLAZIONE SUI DOCUMENTI ELETTRONICI E RELATIVI
DettagliAutorizzazione generale a togliere il segreto professionale a scopo di ricerca nei campi della medicina e della sanità pubblica
Autorizzazione generale a togliere il segreto professionale a scopo di ricerca nei campi della medicina e della sanità pubblica La Commissione peritale del segreto professionale in materia di ricerca medica,
DettagliOrdinanza sui servizi di certificazione elettronica
Ordinanza sui servizi di certificazione elettronica (OSCert) 784.103 del 12 aprile 2000 (Stato 23 maggio 2000) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 28, 62 e 64 della legge federale del 30
DettagliOrdinanza sui servizi di elenchi della Confederazione gestiti dall UFIT
Ordinanza sui servizi di elenchi della Confederazione gestiti dall UFIT (OSEIC) 172.010.59 del 6 dicembre 2013 (Stato 1 gennaio 2014) Il Consiglio federale svizzero, vista la legge del 21 marzo 1997 1
Dettagliottobre 2009 ISTITUZIONI
6279 6 ottobre 2009 ISTITUZIONI Denuncia di alcuni concordati in materia di procedura civile e di procedura penale Signor Presidente, signore e signori deputati, con il presente messaggio ci pregiamo sottoporre
DettagliIl punto sul processo civile telematico
Il punto sul processo civile telematico Prof. Avv. Giusella Finocchiaro Università degli studi di Bologna www.studiolegalefinocchiaro.it www.blogstudiolegalefinocchiaro.it Il quadro generale di riferimento
DettagliOrdinanza sul Foglio ufficiale svizzero di commercio
Ordinanza sul Foglio ufficiale svizzero di commercio (Ordinanza FUSC) Modifica del 22 novembre 2017 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza FUSC del 15 febbraio 2006 1 è modificata come segue:
DettagliOrdinanza sul registro di commercio
Ordinanza sul registro di commercio (ORC) Modifica del 24 agosto 2005 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 7 giugno 1937 1 sul registro di commercio è modificata come segue: Perdita
DettagliINDICE. Parte I PROCESSO CIVILE TELEMATICO, DOCUMENTO INFORMATICO E FASCICOLO INFORMATICO
INDICE Parte I PROCESSO CIVILE TELEMATICO, DOCUMENTO INFORMATICO E FASCICOLO INFORMATICO CAPITOLO 1 DOCUMENTO INFORMATICO ED INFORMATIZZAZIONE DEL PROCESSO A) Premessa......................................
DettagliLegge federale sulla collaborazione con le autorità straniere e sulla tutela della sovranità svizzera
Avamprogetto Legge federale sulla collaborazione con le autorità straniere e sulla tutela della sovranità svizzera (Legge sulla collaborazione e la tutela della sovranità, LCTS) del... L Assemblea federale
DettagliAutorizzazione generale a togliere il segreto professionale per scopi di ricerca nei campi della medicina e della sanità pubblica
Autorizzazione generale a togliere il segreto professionale per scopi di ricerca nei campi della medicina e della sanità pubblica La Commissione peritale del segreto professionale in materia di ricerca
DettagliOrdinanza concernente gli emolumenti per la distribuzione di pubblicazioni della Confederazione
Ordinanza concernente gli emolumenti per la distribuzione di pubblicazioni della Confederazione (Ordinanza sugli emolumenti per le pubblicazioni) 172.041.11 del 23 novembre 2005 (Stato 13 dicembre 2005)
DettagliLegge federale sui servizi di certificazione nel campo della firma elettronica
Legge federale sui servizi di certificazione nel campo della firma elettronica (Legge sulla firma elettronica, FiEle) del 19 dicembre 2003 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli
DettagliORDINE DEGLI AVVOCATI DI NOVARA
ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NOVARA VADEMECUM NOTIFICHE A MEZZO PEC INTRODUZIONE La notifica a mezzo PEC costituisce un'alternativa alla notifica mediante Ufficiale Giudiziario ed è una forma di notifica in
DettagliLa PEC e le sue applicazioni nel mondo della giustizia Comunicazioni e notifiche telematiche di cancelleria
Le notifiche degli avvocati tramite PEC La PEC e le sue applicazioni nel mondo della giustizia Comunicazioni e notifiche telematiche di cancelleria Roma, 20 marzo 2018 Avv. Maurizio Reale COMPONENTE GRUPPO
DettagliModifica del 17 settembre 2007 dell Ordinanza del DFF concernente la trasmissione elettronica di dati e di informazioni (OelDI)
Dipartimento federale delle finanze DFF Amministrazione federale delle contribuzioni AFC Modifica del 17 settembre 2007 dell Ordinanza del DFF concernente la trasmissione elettronica di dati e di informazioni
Dettaglidel... Art. 1 Approvazione e attuazione della Convenzione sull assistenza amministrativa
Avamprogetto Decreto federale concernente l approvazione e l attuazione della Convenzione del Consiglio d Europa e dell OCSE sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale del... L Assemblea
DettagliLegge federale sulla tassa d esenzione dall obbligo militare
[Signature] [QR Code] Legge federale sulla tassa d esenzione dall obbligo militare (LTEO) Avamprogetto del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale
DettagliQuestioni teoriche e prassi operativa nel PCT
Questioni teoriche e prassi operativa nel PCT Prof. Avv. Giusella Finocchiaro www.studiolegalefinocchiaro.it www.blogstudiolegalefinocchiaro.it Il documento informatico Il quadro normativo (1/2) Percorso
DettagliOrdinanza sull assistenza amministrativa secondo le convenzioni per evitare le doppie imposizioni
Ordinanza sull assistenza amministrativa secondo le convenzioni per evitare le doppie imposizioni (OACDI) del 1 settembre 2010 (Stato 1 ottobre 2010) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 1
DettagliLegge federale sulla nuova disciplina del condono dell imposta
Legge federale sulla nuova disciplina del condono dell imposta (Legge sul condono dell imposta) Disegno del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale
DettagliAutorizzazione generale a togliere il segreto professionale a scopo di ricerca nei campi della medicina e della sanità pubblica
Autorizzazione generale a togliere il segreto professionale a scopo di ricerca nei campi della medicina e della sanità pubblica La Commissione peritale del segreto professionale in materia di ricerca medica,
DettagliLegge federale sul principio di trasparenza dell amministrazione
Legge federale sul principio di trasparenza dell amministrazione (Legge sulla trasparenza, LTras) del 17 dicembre 2004 (Stato 19 agosto 2014) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l
Dettaglidel 29 marzo 1950 (Stato 13 giugno 2006)
Legge federale sulle imprese filoviarie del 29 marzo 1950 (Stato 13 giugno 2006) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 23, 26, 36, 37 bis, 41 bis, 64 e 64 bis della Costituzione
Dettagliun particolare tipo di firma elettronica qualificata basata su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro,
un particolare tipo di firma elettronica qualificata basata su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e
Dettaglisemplice e sicuro IncaMail
semplice e sicuro IncaMail Descrizione prodotto Raccomandata Indice 1 Descrizione breve... 3 2 Descrizione dettagliata... 3 2.1 Procedura... 3 2.2 Spedizione... 4 2.2.1 Scelta del destinatario... 4 2.3
DettagliAutorizzazione generale a togliere il segreto professionale a scopo di ricerca nei campi della medicina e della sanità pubblica
Autorizzazione generale a togliere il segreto professionale a scopo di ricerca nei campi della medicina e della sanità pubblica La Commissione peritale del segreto professionale in materia di ricerca medica,
DettagliOrdinanza tecnica del DFGP e del DDPS sul registro fondiario
Ordinanza tecnica del DFGP e del DDPS sul registro fondiario (OTRF) del 28 dicembre 2012 (Stato 1 febbraio 2013) Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) e il Dipartimento federale della
Dettaglifirma digitale tra sicurezza per l utente ed esigenza della Rete
E Privacy 2003 Firenze, Palazzo Vecchio 14 giugno 2003 firma digitale tra sicurezza per l utente ed esigenza della Rete Presidente Centro Studi di Informatica Giuridica www.csig.it presidente@csig.it Cos
Dettaglisulle procedure elettroniche in ambito fiscale
[Signature] [Codice QR] Legge federale sulle procedure elettroniche in ambito fiscale Avamprogetto Modifica del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale
Dettaglidel 17 ottobre 2007 (Stato 1 gennaio 2012)
Ordinanza sul registro di commercio (ORC) del 17 ottobre 2007 (Stato 1 gennaio 2012) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 929, 929a, 931 capoverso 2 bis, 936, 936a e 938a del Codice delle
DettagliLegge federale sull adeguamento delle misure collaterali alla libera circolazione delle persone
Legge federale sull adeguamento delle misure collaterali alla libera circolazione delle persone del 15 giugno 2012 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale
DettagliOrdinanza del DFGP sulla comunicazione per via elettronica nel settore esecuzione e fallimento
Ordinanza del DFGP sulla comunicazione per via elettronica nel settore esecuzione e fallimento del 9 febbraio 2011 (Stato 1 gennaio 2018) Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), visto l
DettagliOrdinanza concernente la convenzione svizzero-norvegese di doppia imposizione
Ordinanza concernente la convenzione svizzero-norvegese di doppia imposizione del 19 ottobre 2005 (Stato 8 novembre 2005) Il Consiglio federale svizzero visto il decreto federale 22 giugno 1951 1 concernente
DettagliOrdinanza sul sistema di trattamento dei dati concernenti le prestazioni di sicurezza private
Ordinanza sul sistema di trattamento dei dati concernenti le prestazioni di sicurezza private (ODPSP) 935.412 del 12 agosto 2015 (Stato 1 settembre 2015) Il Consiglio federale Svizzero, visto l articolo
DettagliLa sicurezza informatica nello studio del professionista Riservatezza e integrità dei dati giuridici alla luce delle nuove tecnologie
La sicurezza informatica nello studio del professionista Riservatezza e integrità dei dati giuridici alla luce delle nuove tecnologie Silvano Marioni, CISSP TECNOLOGIA E DIRITTO Informatica giuridica Scuola
Dettagli14. Produzione degli atti e dei documenti probatori su supporto informatico.
D.P.R. 13-2-2001 n. 123 Regolamento recante disciplina sull uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo dinanzi alle sezioni giurisdizionali
Dettaglifirme elettroniche (artt. 1) documento informatico (artt. 1, 20-25) Posta elettronica certificata (artt. 1 e 6,48) Pagamenti con modalità telematiche
ART. 15 Rilevanza non più solo a documento cartaceo, ma a documento informatico stabilendone la rilevanza a tutti gli effetti di legge Demanda a successiva emanazione regolamentare le modalità di applicazione
DettagliLa trasmissione del documento
Dal cartaceo al digitale: la dematerializzazione degli a1 La PEC e la trasmissione del documento informatico Notaio Gea Arcella garcella@notariato.it Mantova, 17 maggio 2013 1 La trasmissione del documento
DettagliApprovato dal Consiglio nazionale il
Approvato dal Consiglio nazionale il 16.9.2015 Decreto federale concernente l approvazione e l attuazione della Convenzione del Consiglio d Europa e dell OCSE sulla reciproca assistenza amministrativa
DettagliCodice penale svizzero
Termine di referendum: 20 aprile 2000 Codice penale svizzero (Istituzione di nuove competenze procedurali della Confederazione nei settori della criminalità organizzata e della criminalità economica) Modifica
DettagliLe attestazioni di conformità nel processo telematico aggiornate al 27.06.2015
Le attestazioni di conformità nel processo telematico aggiornate al 27.06.2015 Cosa devi fare? Attestazione occorrente Vedi il fac simile Notificare via Pec un documento scansionato Attestazione ex art.
Dettaglidel 6 ottobre 1995 (Stato 20 giugno 2006)
Legge federale sul mercato interno (LMI) 943.02 del 6 ottobre 1995 (Stato 20 giugno 2006) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 94 e 95 1 della Costituzione federale 2
DettagliLa notificazione via PEC da parte dell avvocato: istruzioni per l uso
La notificazione via PEC da parte dell avvocato: istruzioni per l uso Avv. Andrea Ricuperati (ultimo aggiornamento: 21 aprile 2016) 1 Le tre modalità di notifica secondo la nuova L. n. 53/1994 Tramite
DettagliTraduzione 1. (Stato 11 aprile 2013)
Traduzione 1 Trattato tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein concernente la prassi in materia di circolazione transfrontaliera di armi da fuoco Concluso l 8 dicembre 2011 Approvato
DettagliLegge federale sul principio di trasparenza dell amministrazione
Legge federale sul principio di trasparenza dell amministrazione (Legge sulla trasparenza, LTras) del 17 dicembre 2004 (Stato 1 gennaio 2009) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l
Dettaglidel 6 ottobre 1995 (Stato 1 gennaio 2007)
Legge federale sul mercato interno (LMI) 943.02 del 6 ottobre 1995 (Stato 1 gennaio 2007) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 94 e 95 1 della Costituzione federale 2
DettagliLegge federale sull applicazione di sanzioni internazionali
Legge federale sull applicazione di sanzioni internazionali (Legge sugli embarghi, LEmb) del 22 marzo 2002 (Stato 26 novembre 2002) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli
Dettaglisulle raccolte del diritto federale e sul Foglio federale
Legge federale Avamprogetto sulle raccolte del diritto federale e sul Foglio federale (Legge sulle pubblicazioni ufficiali, LPubl) Modifica del... L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto
Dettaglisulle raccolte del diritto federale e sul Foglio federale
Legge federale Avamprogetto sulle raccolte del diritto federale e sul Foglio federale (, LPubl) Modifica del... L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale
DettagliLegge federale sui documenti d identità dei cittadini svizzeri
Legge federale sui documenti d identità dei cittadini svizzeri (Legge sui documenti d identità, LDI) Disegno del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l articolo 38 capoverso 1 della
DettagliAutorizzazione generale a togliere il segreto professionale a scopo di ricerca nei campi della medicina e della sanità pubblica
Autorizzazione generale a togliere il segreto professionale a scopo di ricerca nei campi della medicina e della sanità pubblica La Commissione peritale del segreto professionale in materia di ricerca medica,
DettagliPESARO 18 SETTEMBRE 2017 PROCESSO CIVILE TELEMATICO
PESARO 18 SETTEMBRE 2017 PROCESSO CIVILE TELEMATICO SESSIONE APERTA DI APPROFONDIMENTO: DEPOSITI TELEMATICI, ATTESTAZIONI DI CONFORMITA E NOTIFICHE IN PROPRIO A MEZZO PEC LA FIRMA DIGITALE Art. 1 lettera
Dettagli1.2 Normativa in vigore Il 1 gennaio 2012 è entrata in vigore l ordinanza sugli atti pubblici in forma elettronica (OAPuE) 3.
Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP Ufficio federale di giustizia UFG Ambito direzionale Diritto privato Ufficio federale per il diritto del registro fondiario e del diritto fondiario Settembre
DettagliLegge federale sulla tassa d esenzione dall obbligo militare
Legge federale sulla tassa d esenzione dall obbligo militare (LTEO) Disegno Modifica del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 6 settembre 2017
DettagliLegge federale sul numero d identificazione delle imprese
Legge federale sul numero d identificazione delle imprese (LIDI) del 18 giugno 2010 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 59 capoverso 4, 61 capoverso 4, 65 capoverso 2,
DettagliPCT DALLA NORMATIVA ALLA REALTÀ APPLICATIVA. GUIDA BREVE ALLE NOTIFICHE A MEZZO PEC a cura dell Avv. Antonio Tesoro
PCT DALLA NORMATIVA ALLA REALTÀ APPLICATIVA GUIDA BREVE ALLE NOTIFICHE A MEZZO PEC a cura dell Avv. Antonio Tesoro Dal 24 maggio 2013 gli Avvocati possono procedere alle notificazioni in proprio a mezzo
DettagliOrdinanza sul Foglio ufficiale svizzero di commercio
Ordinanza sul Foglio ufficiale svizzero di commercio (Ordinanza FUSC, OFUSC) 1 del 15 febbraio 2006 (Stato 1 luglio 2018) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 931 capoversi 2 bis e 3 del Codice
DettagliAttestazione occorrente. Attestazione ex art. 3 bis, co. 2, L. 53/1994
A v v. R o b e r t o D i P i e t r o Patrocinante in Cassazione via Gramsci n. 41-67051 AVEZZANO AQ Tel e fax 0863 414530 0863 22278 www.studiodipietro.it Email studiodipietro@gmail.com Le attestazioni
DettagliDichiarazione di affiliazione per società di persone e persone giuridiche
Selbstregulierungsorganisation des Schweizerischen Anwaltsverbandes und des Schweizerischen Notarenverbandes Organisme d autoréglementation de la Fédération Suisse des Avocats et de la Fédération Suisse
DettagliOrdinanza sulla gestione elettronica degli affari nell Amministrazione federale
Ordinanza sulla gestione elettronica degli affari nell Amministrazione federale (Ordinanza GEVER) del 30 novembre 2012 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 57h capoverso 3 della legge del 21
DettagliOrdinanza concernente l importazione, il transito e l esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi
Ordinanza concernente l importazione, il transito e l esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi (OITE-PT) Modifica del 3 marzo 2017 Il Consiglio federale svizzero ordina:
DettagliOrdinanza sul registro dell autorità di controllo per la lotta contro il riciclaggio di denaro
Ordinanza sul registro dell autorità di controllo per la lotta contro il riciclaggio di denaro (Oreg-LRD) del 20 agosto 1998 L autorità di controllo per la lotta contro il riciclaggio di denaro (autorità
DettagliA B C. V. Le Leggi del Comune; lo svolgimento di compiti comunali attraverso soggetti esterni all amministrazione comunale. 1 Le leggi del Comune
V. Le Leggi del Comune; lo svolgimento di compiti comunali attraverso soggetti esterni all amministrazione comunale 1 Approfondimenti: SCHEDA V.A SCHEDA V.B Regolamenti comunali Ordinanze municipali 2
DettagliE' stabilito: 6. L'attestazione di conformita' di cui ai commi precedenti puo' anche riferirsi a piu' documenti informatici.».
FINALMENTE LE REGOLE TECNICHE SULLA CONFORMITA' DEGLI ATTI E SULLE NOTIFICHE A MEZZO PEC In Gazzetta Ufficiale del 07/01/2016 (http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/01/07/15a09812/sg) sono state
Dettaglidel 17 ottobre 2007 (Stato 1 febbraio 2018)
Ordinanza sul registro di commercio (ORC) 221.411 del 17 ottobre 2007 (Stato 1 febbraio 2018) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 929, 929a, 931 capoverso 2 bis, 936, 936a, capoverso 3,
DettagliOrdinanza sulla medicina della procreazione
Ordinanza sulla medicina della procreazione (OMP) Modifica del 31 ottobre 2012 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 4 dicembre 2000 1 sulla medicina della procreazione è modificata
DettagliLegge federale su un adeguamento della LIFD e della LAID alle disposizioni generali del CP
Legge federale su un adeguamento della LIFD e della LAID alle disposizioni generali del CP Disegno del... L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del
DettagliPresentazione a cura dell avv. Andrea Ricuperati 10 giugno 2014
Presentazione a cura dell avv. Andrea Ricuperati 10 giugno 2014 1 Quesito n. 1: Può l avvocato validamente notificare in proprio, a mezzo posta elettronica certificata, la copia informatica di un atto
DettagliLegge federale sull assicurazione contro gli infortuni
Termine di referendum: 14 gennaio 2016 Legge federale sull assicurazione contro gli infortuni (LAINF) (Organizzazione e attività accessorie dell INSAI) Modifica del 25 settembre 2015 L Assemblea federale
DettagliLegge federale sull organizzazione dell azienda delle poste della Confederazione
Legge federale sull organizzazione dell azienda delle poste della Confederazione (Legge sull organizzazione delle poste, LOP) 783.1 del 30 aprile 1997 (Stato 13 marzo 2001) L Assemblea federale della Confederazione
DettagliLegge federale sul principio di trasparenza dell amministrazione
Legge federale sul principio di trasparenza dell amministrazione (Legge sulla trasparenza, LTras) del 17 dicembre 2004 (Stato 20 giugno 2006) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l
DettagliPROCESSO TELEMATICO. Lo stato dell arte della normativa e le regole generali
PROCESSO TELEMATICO Lo stato dell arte della normativa e le regole generali TUTTO INIZIA DODICI ANNI FA. art. 4 del d.p.r. 123/2001 Tutti gli atti e i provvedimenti del processo possono essere compiuti
DettagliOrdinanza concernente gli emolumenti per l acquisto di pubblicazioni della Confederazione
Ordinanza concernente gli emolumenti per l acquisto di pubblicazioni della Confederazione (Ordinanza sugli emolumenti per le pubblicazioni, OEm-Pub) del 19 novembre 2014 Il Consiglio federale svizzero,
DettagliLegge federale sul sistema d informazione per il settore degli stranieri e dell asilo
Legge federale sul sistema d informazione per il settore degli stranieri e dell asilo (LSISA) Disegno del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l articolo 121 capoverso 1 della Costituzione
DettagliOrdinanza sullo stato civile
Ordinanza sullo stato civile (OSC) Modifica del Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 28 aprile 2004 1 sullo stato civile è modificata come segue: Art. 5 cpv. 1 frase introduttiva e
DettagliLegge federale sugli stranieri
Legge federale sugli stranieri (LStr) Disegno Modifica del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 1, decreta: I La legge federale del 16 dicembre
Dettagli