IL RETTORE DECRETA. di stabilire che il Regolamento di cui all art. 1 entri in vigore alla data del presente Decreto;

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1 DIREZIONE GENERALE AREA AFFARI GENERALI Servizio Atti normativi, Affari istituzionali e Partecipate Decreto Rep. 439/2016 Prot. n Anno 2013 Tit. I Cl. 3 Fasc. 4 OGGETTO Regolamento dei corsi per Master universitari - Modifica Visto l art. 9 dello Statuto di Ateneo; IL RETTORE Visto il Regolamento dei corsi per Master universitari emanato con D.R. n dell 8 novembre 2001 e successive modifiche; Viste le delibere del Consiglio di Amministrazione, Rep. n. 457 in data 28 settembre 2015, e del Senato Accademico, rep. n. 103 in data 12 ottobre 2015, con le quali è stata approvata una modifica all art. 4 del Regolamento dei corsi per Master universitari DECRETA art. 1. art. 2. art. 3. di modificare il Regolamento dei corsi per Master universitari, il cui testo fa parte integrante del presente Decreto, come da delibere del Consiglio di Amministrazione Rep. n. 457 in data 28 settembre 2015 e del Senato Accademico Rep. n. 103 in data 12 ottobre 2015; di stabilire che il Regolamento di cui all art. 1 entri in vigore alla data del presente Decreto; di incaricare il Servizio Atti normativi, Affari istituzionali e Partecipate ed il Servizio Formazione Post Lauream dell esecuzione del presente provvedimento, che verrà registrato nel Repertorio Generale dei Decreti. Padova, 08/02/2016 Il Rettore Prof. Rosario Rizzuto Il Dirigente Dott.ssa Rosaria Falconetti Il Responsabile del procedimento amministrativo ai sensi dell art 5 della L.241/1990 e succ. mod. Caterina Rea

2 REGOLAMENTO DEI CORSI PER MASTER UNIVERSITARI ART. 1 CORSI PER MASTER UNIVERSITARI 1. L Università promuove secondo la normativa vigente corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, alla conclusione dei quali sono rilasciati i titoli di Master universitari di primo e di secondo livello. 2. E ammesso ai Master di primo livello chi abbia conseguito un titolo universitario di durata almeno triennale o un altro titolo rilasciato all estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente. E ammesso ai Master di secondo livello chi abbia conseguito una laurea specialistica/magistrale o una laurea del vecchio ordinamento o un altro titolo rilasciato all'estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente. Non è ammesso ai Master chi è contemporaneamente iscritto a corsi di laurea del vecchio ordinamento, a corsi di laurea o laurea specialistica/magistrale, a scuole di specializzazione, a corsi di dottorato di ricerca, a Tirocini formativi attivi, a corsi di formazione per il sostegno e ai corsi di perfezionamento per l insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera. Non è consentita la contemporanea iscrizione a più Master. 3. La denominazione Master dell Università degli Studi di Padova si applica esclusivamente ai corsi istituiti ai sensi dell art. 3, commi 9 e 10, dell art. 5 e dell art. 7, comma 4 del Decreto del Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 22 ottobre 2004, n. 270 Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 12 dicembre L anno accademico dei Master coincide con l anno solare, salvo nel caso di accordi nazionali o internazionali approvati dal Senato Accademico. 5. E fatto divieto di mutuazione tra la didattica dei Master e quella erogata nei corsi di laurea, laurea magistrale, scuole di specializzazione, corsi di perfezionamento, scuole di dottorato. 6. I Master comprendono attività didattica frontale (eventualmente erogabile, in misura non superiore al 30% complessivo, con modalità a distanza e-learning), per non meno di 300 ore complessive distribuite di norma nell arco di almeno sei mesi, nonché un periodo obbligatorio dedicato a stages e/o alla redazione di un progetto o di un elaborato, organicamente inseriti nel progetto formativo. I Master a distanza, ovvero i corsi nei quali oltre all attività didattica in presenza siano previste attività didattiche a distanza in misura superiore al 30% delle attività complessive, sono regolati da apposito regolamento. 7. All insieme delle suddette attività, integrate con l impegno da riservare allo studio e alla preparazione individuale, per un totale di 1500 ore, corrisponde l acquisizione da parte degli iscritti di 60 crediti formativi universitari (di seguito CFU) complessivi, oltre a quelli acquisiti per conseguire la laurea o la laurea specialistica/magistrale. 8. Ad integrazione dell art.1, comma 2 del presente Regolamento, l ammissione a Master universitari di area medica e sanitaria che prevedano nel programma formativo attività cliniche, diagnostiche e/o strumentali su pazienti è subordinata anche al possesso dell abilitazione professionale. 9. Gli insegnamenti dei Master universitari possono essere offerti nella forma di insegnamenti singoli. L elenco degli insegnamenti per i quali è possibile accettare singole iscrizioni è indicato in sede di proposta di istituzione; per ciascuno di essi è anche indicato il periodo in cui sono previste le lezioni. È altresì indicato il numero massimo di studenti iscrivibili ai singoli insegnamenti offerti; tale numero può essere aumentato in sede di attivazione del Master subordinatamente alla disponibilità di posti non coperti, e sino a concorrenza del numero massimo previsto dall avviso di selezione. In caso di mancata attivazione del Master non possono essere attivati insegnamenti singoli. Gli iscritti possono frequentare, all interno dello stesso Master, insegnamenti singoli fino ad un massimo di 20 CFU per anno. La domanda di iscrizione agli insegnamenti singoli è redatta secondo quanto stabilito nell avviso di selezione. Possono iscriversi agli insegnamenti singoli di un Master sia coloro che sono in possesso del titolo di studio richiesto per l accesso al Master sia coloro che non siano in possesso del titolo di studio richiesto. 1

3 Gli iscritti agli insegnamenti singoli, in possesso del titolo di studio richiesto per l accesso al Master, possono sostenere le relative verifiche di profitto e ottenere per ciascuno di essi la certificazione dell esame sostenuto, corredata dell indicazione dei CFU e di sintetico programma dell insegnamento. Le verifiche non comportano votazioni, ma soltanto un giudizio di esame superato, eventualmente con merito, o non superato. Gli iscritti agli insegnamenti singoli di un Master non in possesso del titolo richiesto possono ottenere solo l attestazione di frequenza. L importo minimo del contributo di iscrizione a ciascun singolo insegnamento è determinato moltiplicando il valore del credito per il numero di CFU dell insegnamento. Il valore del credito è determinato come rapporto tra il contributo di iscrizione del Master e il numero complessivo di CFU in cui esso è articolato. Il Comitato ordinatore del Master, di cui al successivo art. 4, può incrementare tale importo in relazione alla peculiarità dell insegnamento. Per ogni iscritto l Ateneo trattiene un contributo determinato annualmente dal Consiglio di Amministrazione. ART. 2 RICONOSCIMENTO DI CREDITI PREGRESSI 1. Il Comitato ordinatore del Master può riconoscere attività formative e di perfezionamento precedentemente conseguite, documentate e coerenti con le caratteristiche del Master, quali CFU utili ai fini del completamento del Master, fino ad un massimo di 20 CFU. Il Comitato ordinatore può riconoscere inoltre fino ad un massimo di 12 CFU per esperienze professionali documentate. I CFU di cui sopra sono cumulabili fino ad un massimo di 20. ART. 3 VERIFICHE. PROVA FINALE. RINUNCIA 1. Il conseguimento dei CFU per le varie attività di cui all art. 1, comma 6, è subordinato a verifiche di accertamento. 2. Il conseguimento del titolo è subordinato all acquisizione dei CFU previsti, inclusi quelli relativi alla prova finale di accertamento delle competenze complessivamente acquisite. 3. Le verifiche e la prova finale sono superate con le seguenti valutazioni: sufficiente, buono, ottimo. In caso di giudizio negativo è possibile ripetere la prova finale una sola volta; le modalità, anche temporali, della ripetizione sono definite dal Comitato ordinatore di cui all articolo Il corsista può presentare in qualsiasi momento istanza di rinuncia, irrevocabile, con espressa e formale dichiarazione di volontà. Salvo i casi previsti dalla legge, l interruzione nella partecipazione alle attività formative del Master, comporta il mancato riconoscimento dell attività già svolta. ART. 4 COORDINAMENTO DEI CORSI PER MASTER 1. Le responsabilità del coordinamento di ciascun Master sono assunte da un Direttore e da un Comitato ordinatore, composto da almeno cinque membri, la maggioranza dei quali deve essere costituita da docenti di ruolo dell Ateneo. Possono far parte del Comitato ordinatore docenti in servizio presso altre Università, anche estere, ed esperti esterni. Nelle votazioni del Comitato ordinatore in caso di parità di voti prevale il voto del Direttore. Il Direttore del Master è nominato dal Consiglio di Dipartimento cui afferisce il Master, tra i docenti di ruolo, a tempo pieno, dell Ateneo che fanno parte del Comitato ordinatore, contestualmente all approvazione del progetto di Master. In casi motivati dal Dipartimento proponente, il Direttore del Master può essere un docente non di Ateneo, purché dipendente di un ente convenzionato con l Ateneo. Ciascun docente può essere titolare di una sola direzione Master. Il Direttore del Master, qualora non ricopra anche la carica di Direttore di Dipartimento, può essere anche direttore di un altro Corso di Perfezionamento e/o Aggiornamento, o di Corso di Alta Formazione. La funzione di Direttore del Master è compatibile con quella di Direttore di Dipartimento, qualora non abbia fatto richiesta di riduzione del carico didattico e di Coordinatore di un Corso di Dottorato. Il Direttore, ferma restando la sua responsabilità nei confronti dell Ateneo, può nominare un Vicedirettore, se di Ateneo docente a tempo pieno, all interno del Comitato ordinatore con funzioni di supporto nella gestione del Master. 2

4 ART. 5 COMMISSIONI ESAMINATRICI: ESAME DI AMMISSIONE ED ESAME FINALE 1. Il Comitato ordinatore nomina la Commissione esaminatrice per l esame di ammissione composta da tre membri, di cui almeno due sono docenti dell Ateneo di Padova o degli Atenei consorziati. 2. Il Comitato ordinatore nomina la Commissione per l esame finale composta da almeno tre membri scelti tra i docenti del Master. ART. 6 TUTORI 1. Il Comitato ordinatore del Master può individuare uno o più tutori, in relazione ai contenuti, alle modalità e alle finalità del corso, per svolgere attività di supporto organizzativo, sostegno alla didattica attiva e coordinamento delle attività di tirocinio. ART. 7 ISTITUZIONE DEI CORSI PER MASTER 1. Le proposte di istituzione dei Master sono avanzate annualmente da uno o più Dipartimenti, fermo restando che solo uno è Dipartimento di riferimento. 2. Le proposte vengono sottoposte all'approvazione del Consiglio di Dipartimento o dei Consigli di Dipartimento interessati. Successivamente sono portate all approvazione del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, previo parere del Nucleo di valutazione. L insieme delle proposte approvate costituisce l offerta formativa annuale Master dell Università degli Studi di Padova. 3. Le proposte vanno deliberate dagli organi con scadenze definite da apposito Decreto Rettorale. 4. Ciascuna proposta di istituzione di un Master deve indicare: a) i componenti del Comitato ordinatore, il Direttore e il Dipartimento di riferimento del Master; b) gli obiettivi formativi del Master e i risultati di apprendimento espressi tramite i 5 descrittori di Dublino; c) le competenze professionali acquisibili e i potenziali sbocchi occupazionali; d) il progetto generale di articolazione delle attività formative e dei tirocini e la suddivisione dei relativi CFU con l'indicazione dei settori scientifico-disciplinari, i programmi degli insegnamenti, nonché le modalità di svolgimento delle verifiche periodiche e della prova finale; e) la sede o le sedi di svolgimento delle attività; f) il numero massimo degli ammessi, comunitari ed extracomunitari. Il numero minimo di iscritti e le modalità di ammissione; nel caso in cui il Master non raggiunga il numero minimo di iscritti previsti nel bando esso non potrà essere attivato dall Ateneo. Il numero di iscritti minimo affinché un Master possa essere attivato è di 5; g) i titoli di studio richiesti per l ammissione; h) le modalità di frequenza e le eventuali forme di controllo; i) l elenco dei docenti dell Ateneo disponibili che devono assicurare almeno il 50% delle attività didattiche frontali e dei principali docenti esterni selezionati con le modalità previste all art. 8, con l indicazione delle relative competenze; solo per casi motivati e per Master con caratteristiche particolari, tale percentuale può essere derogata purché deliberata dal Senato Accademico su proposta dei relativi Dipartimenti; ai soli fini del rispetto della predetta percentuale sono ricompresi tra la docenza interna: - i docenti che abbiano tenuto insegnamenti in corsi di laurea e laurea magistrale/specialistica nel triennio precedente alla richiesta di istituzione del Master; - i docenti dell Ateneo in quiescenza; - i docenti degli Atenei consorziati; - i docenti appartenenti ad enti pubblici con i quali l Ateneo abbia stipulato convenzioni di carattere didattico, scientifico o assistenziale; j) le collaborazioni interne ed esterne di supporto alla didattica e all organizzazione del corso; k) gli enti e soggetti esterni disposti a collaborare a vario titolo allo svolgimento del corso, alle attività di tirocinio e alla ricerca di sbocchi occupazionali; l) il piano finanziario, consistente in un prospetto analitico delle entrate previste nell ipotesi del numero minimo di iscritti e delle uscite per la docenza, la direzione, l organizzazione e il funzionamento del Master comprese le eventuali nuove attrezzature; m) le eventuali agevolazioni previste per i partecipanti meritevoli; 3

5 n) le modalità di valutazione dell attività svolta nell ambito del corso da parte degli iscritti; o) per i Master di area medica e sanitaria che prevedano, nel programma formativo, attività cliniche, diagnostiche e/o strumentali su pazienti, l avvenuta comunicazione alla direzione generale delle strutture ospedaliere pubbliche o private, con opportuno riferimento agli atti convenzionali che rendono possibile tale attività; p) l elenco degli insegnamenti singoli, ove previsti, corredati dalle indicazioni di cui all art. 1, comma L approvazione degli organi competenti è subordinata alla garanzia preventiva della copertura finanziaria dei corsi. 6. Concluso il corso, il Direttore redige una relazione sulle attività svolte, contenente anche un consuntivo delle entrate e delle uscite, che deve essere approvata dal Dipartimento che ha gestito il Master. La relazione viene trasmessa al Rettore che la rende disponibile al Nucleo di valutazione. 7. Dopo tre anni di attivazione del Master, il Nucleo di valutazione provvede a redigere una relazione che ne evidenzi l utilità sul piano delle ricadute professionali. ART. 8 CONTRIBUTO DI ISCRIZIONE. DOTAZIONE. COMPENSI 1. Il contributo minimo richiesto per l iscrizione a un Master non può essere inferiore alla media dell Ateneo per l iscrizione ai corsi di studio dell anno accademico precedente maggiorata dal 50%, ed è fissato annualmente dal Consiglio di Amministrazione. 2. Le eventuali borse di studio vengono assegnate secondo l ordine di graduatoria, redatta in base alla tipologia di selezione prescelta dal Comitato ordinatore. L assegnazione delle borse avverrà in due rate: all inizio e a metà del corso. 3. Può essere prevista la concessione di premi di studio alla fine del corso a favore dei corsisti in accordo con i criteri fissati dal Comitato ordinatore e resi pubblici nell avviso di selezione per l ammissione al Master. Un iscritto non può beneficiare di più agevolazioni nello stesso Master. 4. Al Dipartimento che gestisce il Master l Ateneo riconosce una dotazione che deve essere destinata esclusivamente al funzionamento del corso. Tale dotazione è composta: a) dall'85% dei contributi degli iscritti, salvo diversa percentuale approvata dal Consiglio di Amministrazione; b) dal 92% di eventuali erogazioni a ciò finalizzate di enti e soggetti esterni. 5. Di norma il finanziamento necessario allo svolgimento del corso è assicurato dai punti a) e b) del comma Il Dipartimento può prevedere eventuali trattenute all interno della dotazione del Master per le spese generali che sostiene per l attivazione del Master. 7. Gli eventuali residui, a conclusione del corso, dovranno essere utilizzati per le edizioni successive o comunque per le attività istituzionali della struttura proponente. 8. L attribuzione delle attività di docenza è effettuata dai Consigli di Dipartimento. Gli impegni didattici dei docenti dell Ateneo sono effettuati al di fuori del monte orario di impegno definito dall Ateneo e possono essere retribuiti con compenso orario da stabilirsi da parte del Comitato ordinatore nei limiti della dotazione prevista dal budget del Master e nel rispetto dei limiti fissati dall Ateneo. Il Comitato ordinatore definisce anche i compensi dei docenti esterni sempre nel rispetto dei limiti fissati dall Ateneo. I compensi dei docenti e l eventuale compenso del Direttore sono deliberati dal Dipartimento all atto dell approvazione della proposta di istituzione del Master. 9. Ai tutori dei Master non può essere attribuita attività di docenza. 10. Il compenso del Direttore è stabilito in sede di presentazione della proposta di istituzione del Master nella misura massima di 8.000,00 euro. Il compenso del Direttore può essere rideterminato in sede di consuntivo del Bilancio del Master, ferma restando la misura massima di 8.000,00 euro. 11. Il Comitato ordinatore può prevedere un compenso anche per il Vicedirettore. In questo caso la somma tra il compenso del Direttore e del Vicedirettore del Master non potrà superare l importo di 8.000,00 euro. 4

6 12. Ai fini dell attribuzione degli affidamenti e della stipula dei contratti di diritto privato, per l insegnamento nei corsi Master i docenti proponenti o il Comitato ordinatore predetermina una specifica procedura di selezione, indicando altresì i criteri adottati per la valutazione comparativa tra i candidati. Il verbale del Comitato ordinatore, relativo a quanto sopra e contenente i nominativi dei docenti scelti, deve essere sottoposto all approvazione del Consiglio di Dipartimento. 13. Al personale tecnico-amministrativo in servizio presso l Ateneo che collabori, previa autorizzazione del Direttore della struttura di appartenenza e al di fuori dell orario di lavoro, allo svolgimento di un Master può essere riconosciuto il pagamento delle ore straordinarie sostenute per il Master. ART. 9 RIMBORSO CONTRIBUTO 1. Il contributo di iscrizione ad un Master non è restituibile. Il Magnifico Rettore, sentito il Direttore del Corso, può accogliere in via eccezionale domande di rimborso parziale dei contributi di iscrizione giustificate dalla sopravvenienza di impreviste e documentate cause di forza maggiore che rendano impossibile la frequenza. In tali casi il rimborso non potrà comunque superare il 60% della contribuzione versata. Non possono essere accolte domande di rimborso trascorsi trenta giorni dall inizio delle attività formative. ART 10 CONSORZI 1. I Master possono essere organizzati anche in forma consorziata, previe convenzioni con enti e soggetti esterni, anche stranieri. ART 11 NORME FINALI Le deroghe al presente regolamento relative ai Master in convenzione con altre università italiane o straniere sono soggette all approvazione del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione. 5

2. La frequenza da parte degli iscritti alle varie attività del corso è obbligatoria per almeno i 2/3 delle attività didattiche.

2. La frequenza da parte degli iscritti alle varie attività del corso è obbligatoria per almeno i 2/3 delle attività didattiche. REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CORSI DI MASTER UNIVERSITARI E DEI CORSI DI PERFEZIONAMENTO E DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE Emanato con Decreto Rettorale n. 330/07 del 16 aprile 2007 Art. 1 Corsi di

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