Area Formazione Post Laurea

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1 D.R. n. 15 Teramo, 24 gennaio 2017 IL RETTORE VISTO VISTO VISTO VISTO l art. 3, comma 9, del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, nel quale si prevede che le università possono attivare, disciplinandoli nei regolamenti didattici di ateneo, corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della laurea o della laurea magistrale, alla conclusione dei quali sono rilasciati i master universitari di primo e di secondo livello; lo Statuto dell Università degli Studi di Teramo emanato con D.R. n. 361 del e s.m.; il Regolamento didattico di Ateneo emanato con D.R. n. 411 del e s.m.; l attuale Regolamento per l istituzione e l attivazione dei master di I e di II livello, dei corsi di aggiornamento, perfezionamento e di formazione professionale emanato con D.R. n. 252 del ; ATTESA la necessità di conferire alla predetta regolamentazione un articolazione strutturale più organica e coerente con il generale complesso di norme di riferimento; VISTE le delibere adottate dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione in data , con le quali è stata approvata l emanazione del nuovo Regolamento per l istituzione e l attivazione dei master di I e di II livello, dei corsi di aggiornamento, perfezionamento e di formazione professionale, con la sola modifica inerente l art. 6, comma 2, dal quale viene cassato l inciso stabilita annualmente dal Consiglio di Amministrazione ; DECRETA l emanazione del Regolamento per l istituzione e l attivazione dei master di I e di II livello, dei corsi di aggiornamento, perfezionamento e di formazione professionale nel testo in calce al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul sito web dell Università degli Studi di Teramo, e si applica ai corsi da attivare successivamente alla sua entrata in vigore. 1

2 Regolamento per l istituzione e l attivazione dei master di I e di II livello, dei corsi di aggiornamento, perfezionamento e di formazione professionale SEZIONE I - Disposizioni generali SEZIONE II- Master universitari di I e di II livello SEZIONE III Corsi di aggiornamento, perfezionamento e di formazione professionale SEZIONE IV Norme finali Sezione I Disposizioni generali Art. 1 Oggetto Il presente regolamento disciplina le modalità di istituzione, attivazione e organizzazione di: a. corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente di cui all art. 3, comma 9, e all art. 7, comma 4, del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, alla conclusione dei quali sono rilasciati i master universitari di primo e di secondo livello; b. corsi di aggiornamento, di perfezionamento e di formazione professionale di cui agli artt. 16 e 17 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, e all art. 6, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n I Master possono essere: Sezione II Master universitari di I e II livello Art. 2 Tipologie di Master a) di primo livello, quando presuppongono il possesso della laurea; di secondo livello, quando presuppongono il possesso della laurea magistrale o equivalente dei precedenti ordinamenti; b) in presenza, se le lezioni sono impartite frontalmente; a distanza, se le lezioni sono impartite per via telematica; misti, se le due tecniche sono usate congiuntamente; c) di Facoltà, se l iniziativa per l istituzione del Master è assunta da una sola struttura didattica; interfacoltà se l iniziativa è comune a più Facoltà dell Ateneo; d) in convenzione, quando concordati con altri Atenei e/o con enti esterni. 2

3 Art. 3 Obiettivi formativi 1. I Master universitari sono corsi di perfezionamento scientifico e di alta qualificazione formativa finalizzati allo sviluppo e all addestramento di competenze e capacità di livello superiore, che hanno l obiettivo di: a) preparare i laureati al mondo del lavoro, fornendo loro competenze e approfondimenti utili all inserimento in ambito professionale e lavorativo; b) fornire gli strumenti necessari a chi già lavora e ha necessità di aggiornamento e approfondimento. 2. I corsi per master sono comprensivi di attività didattica frontale e di altre forme di addestramento, di studio guidato e di didattica interattiva, di livello adeguato al grado di formazione che si intende perseguire, per un numero di ore complessivamente non inferiore a 1500, distribuite di norma nell arco di almeno sei mesi e comunque in modo da garantire un efficace apprendimento, accompagnate da un periodo di tirocinio, funzionale, per durata e per modalità di svolgimento, ai medesimi obiettivi. 3. E previsto il divieto di contemporanea iscrizione con altri corsi di laurea, dottorati e scuole di specializzazione, della stessa o di altra università; è tuttavia consentita una deroga per gli studenti iscritti ad altri corsi di studio in difetto del solo esame finale e pertanto laureandi nella sessione straordinaria dell anno accademico di riferimento, purché espressamente previsto dal bando del master. L ammissione al master è relativa all anno accademico di attivazione, per cui non può essere congelata l iscrizione in attesa che l ammesso concluda altri corsi. 4. La frequenza da parte degli iscritti alle varie attività di pertinenza dei corsi è obbligatoria, con una tolleranza del 30% di assenze, secondo modalità coerenti con la tipologia dell insegnamento e specificate preventivamente dal Consiglio scientifico del master. Art. 4 Istituzione e attivazione 1. Le proposte di istituzione e di attivazione dei Master universitari di primo e di secondo livello, sono avanzate dalle singole facoltà, o da più facoltà (anche in collaborazione con altri Atenei italiani o stranieri, previa convenzione) nell anno accademico antecedente a quello di svolgimento, di norma entro il mese di marzo. 2. Ciascuna proposta di istituzione è corredata da un formulario, allegato e parte integrante della delibera del Consiglio della Facoltà proponente, che deve indicare: a. gli obiettivi formativi e le finalità dei master, anche in relazione al particolare settore occupazionale al quale si riferiscono, nonché gli sbocchi professionali; b. il progetto generale di articolazione delle singole attività formative, con l indicazione per ciascuna di esse del numero di crediti che lo studente deve acquisire e del numero complessivo di ore di lavoro (frontale e ore di studio individuali, con la specificazione delle ore di attività assistita previste) nonché i rispettivi contenuti formativi, tenuto conto che: ogni credito equivale a 25 ore di lavoro/studio (art.5 c. 1 D.M. 270/2004); per conseguire il master universitario lo studente deve aver acquisito almeno 60 crediti oltre quelli acquisiti per conseguire la laurea o la laurea magistrale (art. 7 c. 4 D.M. 270/2004); la quantità media di impegno complessivo di apprendimento svolto in un anno da uno studente a tempo pieno è convenzionalmente fissata in 60 crediti (art. 5 c. 2 D.M. 270/2004); 3

4 c. la Facoltà proponente; d. le altre Facoltà dell Ateneo aderenti; e. eventuali altri Atenei e/o enti convenzionati; f. il numero massimo degli ammessi, nonché il numero minimo di iscritti indispensabile ai fini dell attivazione del corso; g. la data di inizio dell attività didattica; h. le modalità e i requisiti di ammissione degli iscrivendi; i. le quote di iscrizione; j. l indicazione del Coordinatore nominato dal Consiglio della Facoltà proponente nella delibera di approvazione del formulario contenente il progetto del corso; k. la composizione del Consiglio scientifico del master indicata dal Consiglio della Facoltà proponente nella delibera di approvazione del formulario contenente il progetto del master. Il Consiglio è composto dai docenti della/e Facoltà proponente/i che partecipano alle attività didattiche del master, in misura non inferiore a tre, oltre che da eventuali docenti esterni; l. l indicazione del profilo delle competenze dei docenti del master; m. la sede o le sedi di svolgimento delle attività e il periodo previsto; n. le modalità di svolgimento di eventuali tirocini e i relativi crediti formativi; o. le modalità di svolgimento delle eventuali verifiche periodiche e della prova o delle prove finali; p. le modalità di svolgimento della didattica (in presenza, a distanza, multimediale, integrata); q. il piano finanziario che indichi il contributo richiesto ai frequentanti, gli eventuali costi per la docenza e le spese di funzionamento, nonché le eventuali richieste per strumentazioni ed attrezzature. 3. In caso di proposta di rinnovo sarà necessario allegare, ad integrazione del prescritto formulario, una relazione contenente gli esiti della precedente edizione del corso. 4. Il Rettore, viste le proposte avanzate da una o, congiuntamente, da più Facoltà, emana con proprio decreto il bando di ammissione ai master, previa acquisizione dell approvazione da parte del Senato Accademico e del parere obbligatorio del Consiglio di Amministrazione e del Nucleo di Valutazione dell Ateneo. 5. Ciascun coordinatore può ricoprire tale carica per non più di un master contemporaneamente, fatte salve le deroghe concesse dagli organi di governo su motivata proposta. 6. La procedura di attivazione dovrà concludersi entro il 31 dicembre. 7. Le attività didattiche dovranno essere espletate, indicativamente, nel periodo febbraio ottobre dell anno accademico di riferimento, fatte salve le deroghe concesse dagli organi di governo su motivata proposta del coordinatore. Art. 5 Uditori 1. Nella proposta di istituzione dei master, compatibilmente con le capacità delle strutture disponibili, è possibile prevedere la frequenza, in qualità di uditori, in percentuale di un uditore ogni quattro iscritti. 2. Gli uditori saranno tenuti al pagamento di un contributo di iscrizione calcolato in misura proporzionale alla frequenza prevista e indicato nel bando di ammissione. 3. Agli uditori può essere rilasciato esclusivamente un attestato di frequenza. 4. Il Consiglio scientifico del master determina il titolo di studio previsto per l accesso degli uditori, che per i master universitari di I e di II livello non può essere inferiore al diploma di Scuola media superiore. 4

5 Art. 6 Finanziamento 1. La copertura finanziaria delle spese necessarie per l attivazione e lo svolgimento dei master è assicurata dai contributi degli iscritti e/o frequentanti in qualità di uditori e da eventuali erogazioni di Enti e soggetti esterni. 2. Una quota delle entrate del master è trattenuta sul bilancio dell Ateneo, a copertura delle spese di gestione, nella misura massima del 15%. 3. In caso di riduzione delle entrate, il Consiglio del master può proporre al Rettore la rimodulazione del piano finanziario prima dell avvio dell attività didattica, salvaguardando la qualità dell offerta formativa approvata e la quota destinata all Ateneo. 4. In nessun caso la gestione patrimoniale/contabile può comportare oneri per l Ateneo. Art. 7 Convenzioni 1. I master possono essere organizzati anche in collaborazione con altri Enti, previa stipula di convenzioni da attuare in fase di programmazione e non oltre l inizio dei corsi. All atto della presentazione del formulario, alla Facoltà proponente sarà sufficiente una nota di intenti. 2. Per i master istituiti in collaborazione con altre Università ed Enti, oltre alle disposizioni di cui al presente regolamento, valgono quelle previste nelle singole convenzioni. 3. Il Senato accademico può prevedere deroghe alle disposizioni del presente Regolamento in relazione a master in collaborazione che presentino particolari esigenze o specificità. 4. Le convenzioni per l attivazione dei corsi interuniversitari disciplinano tutti gli aspetti della collaborazione, in compatibilità con il piano finanziario approvato e senza oneri per il bilancio dell Ateneo. Esse definiscono in particolare: a) la tipologia del titolo o dell attestato rilasciato, che può essere doppio o congiunto, e le modalità di rilascio; b) la responsabilità della gestione amministrativa delle carriere degli studenti; c) la responsabilità della gestione amministrativa e la definizione tra le parti degli aspetti finanziari, compresa l eventuale quota spettante all Ateneo per la copertura dei costi generali di gestione; d) la sede o le sedi didattiche; e) i responsabili scientifici per ciascuna delle sedi coinvolte; f) ogni altra utile regolamentazione relativa alla gestione del corso. 5. Le collaborazioni con altri soggetti pubblici e privati che concorrano, a vario titolo, alla realizzazione dei corsi possono prevedere: a) contributi per l istituzione di premi e/o borse di studio, finalizzati ad agevolare l iscrizione e la frequenza dei corsi; b) contributi per sostenere finanziariamente lo svolgimento dei corsi, secondo le voci di spesa previste dal relativo piano finanziario; c) risorse strutturali e/o strumentali e/o umane, sia a titolo gratuito, sia a fronte di pagamento da imputare sul piano finanziario dei corsi; d) altre tipologie, secondo quanto stabilito dalla specifica convenzione. 6. L offerta di collaborazione da parte dei soggetti esterni viene comunicata con lettera di intenti, alla quale segue la stipula della relativa convenzione. 5

6 L Ateneo e il soggetto esterno stipulano una convenzione redatta sulla base di uno schema predisposto dagli uffici competenti o comunque concordato tra le parti. La convenzione viene stipulata successivamente all approvazione della proposta del corso da parte degli organi competenti. Alla convenzione è allegata la proposta di cui al precedente articolo 4. Art. 8 Titoli per l accesso 1. I Master universitari di I livello sono aperti ai possessori di: laurea conseguita ai sensi del D.M. 509/99 e del D.M. 270/2004; titolo di studio universitario di durata almeno triennale (secondo gli ordinamenti precedenti il D.M. 509/99); titoli equipollenti ai sensi della normativa vigente. 2. I Master universitari di II livello sono aperti ai possessori di: laurea specialistica conseguita ai sensi del D.M. 509/99 e laurea magistrale ai sensi del D.M. 270/2004; laurea conseguita secondo gli ordinamenti precedenti il D.M. 509/99; titoli equipollenti ai sensi della normativa vigente. Art. 9 Iscrizione ai corsi 1. Nel caso in cui i master prevedano un numero di posti illimitato, l ammissione avviene per iscrizione diretta. 2. Nel caso in cui i master prevedano un numero di posti limitato (numero chiuso) l ammissione avviene attraverso l espletamento di una procedura di selezione secondo le modalità indicate al successivo art. 10, ovvero attraverso una procedura di iscrizione ad esaurimento posti. Art. 10 Prove di ammissione 1. Qualora le modalità di ammissione prevedano lo svolgimento di prove o di esame di titoli, il Consiglio scientifico del master delibera la nomina di un apposita Commissione, composta da non meno di tre membri scelti tra professori e ricercatori, almeno uno dei quali di ruolo nell Ateneo. Possono essere aggiunti non più di due esperti, scelti nell'ambito di ogni Ente o soggetto esterno di cui all art. 4, comma 2, lettera e). 2. Espletate le prove di concorso, la commissione compila la graduatoria generale di merito. Art. 11 Bando di ammissione 1. Il bando di concorso per l ammissione ai master è emanato dal Rettore dell Università di Teramo, con proprio decreto, e contiene: gli obiettivi formativi, le finalità e gli sbocchi professionali; il monte ore totale, la suddivisione per singole attività e i relativi CFU; 6

7 l indicazione dei titoli richiesti per l ammissione; il contributo richiesto agli iscritti, da dividersi in un massimo di due rate; i termini di scadenza della domanda di ammissione/iscrizione; il numero complessivo dei candidati da ammettere, specificando il numero dei posti eventualmente riservato agli uditori, come previsto dal precedente art. 5, nonché l eventuale numero minimo di iscritti indispensabile per l attivazione del corso; l articolazione delle attività formative e di perfezionamento e dei tirocini e la suddivisione dei relativi crediti, nonché le modalità di svolgimento delle verifiche periodiche e della prova o delle prove finali; i crediti eventualmente riconosciuti secondo quanto previsto dal successivo art. 16; la sede (o le sedi) e il periodo previsto per lo svolgimento delle attività; le collaborazioni interne ed esterne di supporto alla didattica e all organizzazione del corso; la disciplina di svolgimento delle eventuali prove di ammissione; i criteri per la formulazione della eventuale graduatoria di merito; l indicazione del divieto di contemporanea iscrizione ad altro corso di studio, corsi di laurea, dottorati e scuole di specializzazione, della stessa o di altra Università; l eventuale numero e l ammontare delle borse di studio di cui al successivo art. 12; il nome del Coordinatore del master ed altri referenti e contatti utili. 2. Su richiesta motivata del Coordinatore, previa approvazione dei competenti organi di governo, è possibile prorogare una sola volta i termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione qualora non venga raggiunto il numero minimo degli iscritti. 3. L'amministrazione può richiedere un contributo per spese di selezione iniziale, previa delibera del Consiglio di amministrazione. Art. 12 Borse di studio 1. Oltre alle borse di studio eventualmente previste dall Ateneo, possono essere attribuite borse di studio provenienti da soggetti esterni. 2. L importo e le modalità di conferimento di queste ultime sono stabilite nelle relative convenzioni. Art. 13 Verifiche periodiche e Prova finale 1. Le eventuali verifiche periodiche del profitto verranno effettuate nei modi e nei tempi, preventivamente stabiliti dal Consiglio scientifico del master e indicati nel bando di ammissione. 2. L acquisizione dei crediti formativi corrispondenti alle varie attività formative previste nel corso di master è subordinato al superamento di un esame o di altra forma di verifica del profitto, con valutazione espressa in centesimi, con eventuale lode, che deve essere riportata nel verbale della prova finale. 3. Il conseguimento del titolo può essere subordinato al superamento di una o più prove finali. 7

8 4. La commissione giudicatrice per l esame finale è proposta e nominata dal Consiglio scientifico del master ed è composta da tre componenti, scelti tra i professori e i ricercatori appartenenti al Consiglio didattico, di cui almeno uno docente di ruolo nell Ateneo. Potranno inoltre essere aggiunti non più di due membri esperti scelti nell ambito degli enti convenzionati di cui all art. 4, comma 2, lett. e), del presente regolamento. Art. 14 Titolo finale 1. Allo studente che concluda i corsi è riconosciuto il titolo di Master universitario di I o di II livello e su richiesta dell interessato viene rilasciato, solo per i master di I e II livello, il relativo Diploma di master universitario di I o II livello, che comprende, oltre all indicazione del titolo acquisito e secondo la normativa vigente: il totale dei crediti conseguiti; il totale delle ore complessive del master. 2. Sarà cura del Consiglio del master depositare presso il competente ufficio, assieme al verbale dell esame finale del master, i dati relativi alla didattica di ogni singolo studente, richiesti dal modello di diploma supplement. Nei master internazionali il diploma viene rilasciato in lingua italiana e in lingua inglese, con l indicazione del titolo internazionale eventualmente previsto nel bando di ammissione. 3. Il titolo è rilasciato dal Rettore e deve essere sottoscritto dal Coordinatore. Art. 15 Organi 1. Gli organi del master sono: il Coordinatore; il Consiglio scientifico; il Consiglio didattico. 2. Il Coordinatore è nominato dal Consiglio della Facoltà proponente nella delibera di approvazione del formulario, contenente il progetto del corso, fra i docenti componenti il Consiglio di Corso. Egli presiede e convoca il Consiglio scientifico e il Consiglio didattico ed è responsabile dell organizzazione del master e del regolare svolgimento delle attività didattiche. Per i master di I e di II livello il Coordinatore può essere un professore di ruolo incardinato nell Ateneo, un Ricercatore o un esterno specificamente qualificato nelle discipline attinenti alle aree a cui si riferisce il corso. 3. Il Consiglio scientifico è composto dal Coordinatore e dai soggetti indicati nel formulario di cui all art. 4, c. 2 lettera k). Al Consiglio spettano le funzioni di coordinamento e di organizzazione dell attività didattica del master, ivi comprese quelle di cui al successivo art. 16 e ogni altra attività ritenuta congruente con le finalità del master. 4. Il Consiglio didattico, composto da tutti i docenti che svolgono attività didattica nel master stesso, è organo consultivo del Consiglio scientifico sulle problematiche relative alla didattica. 8

9 Art. 16 Riconoscimento crediti 1. Possono essere riconosciute come crediti acquisiti ai fini del completamento del corso per master, con corrispondente riduzione del carico formativo dovuto, le attività eventualmente svolte in corsi di perfezionamento, e sempre che i relativi crediti non siano già compresi tra quelli acquisiti per il conseguimento del titolo che dà accesso al Master. 2. Il Consiglio scientifico e/o didattico del master verifica la congruità e determina la misura dei crediti riconoscibili, anche in seguito a specifiche convenzioni con Enti o Istituzioni. Il riconoscimento non può superare il 50% dei CFU del corso. Art. 17 Monitoraggio A conclusione del corso di master il Coordinatore trasmette al Rettore e ai Presidi delle Facoltà di riferimento una relazione sulle attività svolte e sui risultati conseguiti, nonché il relativo rendiconto finanziario, dei quali gli Organi accademici dovranno tener conto in sede di esame della eventuale proposta di rinnovo. Nel caso in cui venga richiesta l attivazione del medesimo corso in un anno successivo, la relazione integra il formulario di cui all art. 4. Sezione III Corsi di aggiornamento, perfezionamento e formazione professionale Art. 18 Tipologie di corsi 1. I Corsi di aggiornamento, perfezionamento e formazione professionale possono essere istituiti da una o più Facoltà in relazione ad una esigenza di formazione permanente e ricorrente avanzata da Enti pubblici o privati. 2. Gli Enti richiedenti possono collaborare all attivazione dei corsi, secondo rapporti di collaborazione regolati da apposite convenzioni. 3. I corsi possono essere in presenza, se le lezioni sono impartire frontalmente; a distanza, se le lezioni sono impartite per via telematica; misti, se le due tecniche sono usate congiuntamente. Art. 19 Obiettivi formativi 1. I Corsi di aggiornamento, perfezionamento e formazione professionale rispondono ad esigenze culturali di approfondimento in determinati settori di studio o ad esigenze di aggiornamento o riqualificazione professionale e di educazione permanente. 2. I Corsi di perfezionamento sono aperti ai possessori di titolo di studio universitario: diploma universitario, laurea, laurea specialistica. 3. I Corsi di aggiornamento e di formazione professionale sono aperti ai possessori di diploma di scuola media superiore. 9

10 Art. 20 Istituzione e attivazione 1. Su proposta dei Consigli di Facoltà e nel rispetto della normativa vigente, il Senato Accademico può deliberare, con il parere obbligatorio del Consiglio di Amministrazione e del Nucleo di Valutazione dell Ateneo, l istituzione e l attivazione di corsi di aggiornamento, perfezionamento e formazione professionale, di norma entro il mese di marzo. 2. La proposta è corredata da un formulario allegato e parte integrante della delibera della Facoltà proponente ove sono indicati: la tipologia del corso e i suoi obiettivi formativi; la struttura organizzativa; la programmazione delle attività formative; le risorse finanziarie disponibili o attese e il piano delle spese; il numero massimo degli ammessi e il numero minimo di iscritti indispensabile ai fini dell attivazione del corso; le quote di iscrizione; l indicazione del Coordinatore nominato dal Consiglio della Facoltà proponente nella delibera di approvazione del formulario contenente il progetto del corso; la composizione del Consiglio scientifico; l eventuale frequenza, in qualità di uditori, in percentuale di un uditore ogni quattro iscritti, compatibilmente con le capacità delle strutture disponibili. 3. Per esigenze formative particolari, legate a innovazioni normative, giurisprudenziali, scientificotecniche o in altri campi comunque rilevanti gli Organi di Governo potranno valutare se accogliere proposte di istituzione dei corsi oggetto del presente regolamento anche al di fuori della tempistica sopra indicata. 4. I corsi sono istituiti con decreto del Rettore. Art. 21 Attività e crediti 1. I corsi di aggiornamento, perfezionamento e di formazione professionale sono comprensivi di attività didattica frontale e di altre forme di addestramento, di studio guidato e di didattica interattiva, di livello adeguato al grado di perfezionamento aggiornamento, e di formazione che si intende perseguire. 2. Le attività possono essere accompagnate da un periodo di tirocinio. 3. All insieme delle attività suddette, integrate con l impegno da riservare allo studio e alla preparazione individuale, può corrispondere l acquisizione da parte degli iscritti del numero di eventuali crediti stabiliti nel relativo progetto di istituzione. I corsi hanno un numero di crediti complessivi inferiore a 60 per anno. 4. L acquisizione dei crediti avviene previo superamento delle prove previste, stabilite dal Consiglio del corso e indicate sul bando. 5. I crediti ottenuti per il conseguimento del titolo di aggiornamento e formazione professionale potranno essere riconosciuti e convalidati ai fini della prosecuzione degli studi nei corsi di laurea attivati nell Ateneo, secondo quanto stabilito dai singoli Consigli di corso. 6. I crediti ottenuti per il conseguimento del titolo di perfezionamento potranno essere riconosciuti e convalidati ai fini della prosecuzione degli studi nei corsi di laurea, laurea specialistica/magistrale e nei Master di primo e secondo livello attivati presso l Ateneo, secondo quanto stabilito dai singoli Consigli di corso. 7. Non è previsto il divieto di contemporanea iscrizione in altri corsi di studio, qualora il corso di aggiornamento, perfezionamento e formazione professionale preveda l acquisizione di un numero di CFU non superiore a 10 o un massimo di 100 di ore complessive di didattica frontale. La struttura didattica competente può comunque proporre tale divieto qualora lo ritenga opportuno. 10

11 8. La frequenza da parte degli iscritti alle varie attività di pertinenza dei corsi è obbligatoria, secondo modalità coerenti con la tipologia dell insegnamento. Il rispetto dell obbligo di frequenza è accertato dal Coordinatore, con la collaborazione dei docenti del Consiglio didattico. Art. 22 Finanziamento 1. La copertura finanziaria delle spese necessarie per l attivazione e lo svolgimento dei corsi è assicurata dai contributi degli iscritti e/o frequentanti in qualità di uditori e da eventuali erogazioni di Enti e soggetti esterni. 2. Una quota delle entrate del corso, stabilita annualmente dal Consiglio di Amministrazione, è trattenuta sul bilancio dell Ateneo, a copertura delle spese di gestione, nella misura massima del 15%. 3. In caso di riduzione delle entrate, il Consiglio del corso può proporre al Rettore la rimodulazione del piano finanziario prima dell avvio dell attività didattica, salvaguardando la qualità dell offerta formativa approvata e la quota destinata all Ateneo. 4. In nessun caso la gestione patrimoniale/contabile può comportare oneri per l Ateneo. Art. 23 Convenzioni 1. I corsi di aggiornamento, perfezionamento e formazione professionale possono essere organizzati anche in collaborazione con altri Enti, previa stipula di convenzioni da attuare in fase di programmazione e non oltre l inizio dei corsi. All atto della presentazione del formulario, alla Facoltà proponente sarà sufficiente una nota di intenti. 2. Per i corsi istituiti in collaborazione con altre Università ed Enti, oltre alle disposizioni di cui al presente regolamento, valgono quelle previste nelle singole convenzioni. 3. Il Senato accademico può prevedere deroghe alle disposizioni del presente Regolamento in relazione a corsi in collaborazione che presentino particolari esigenze o specificità. 4. Le convenzioni per l attivazione dei corsi interuniversitari disciplinano tutti gli aspetti della collaborazione, in compatibilità con il piano finanziario approvato e senza oneri per il bilancio dell Ateneo. Esse definiscono in particolare: a) la tipologia dell attestato rilasciato, che può essere doppio o congiunto, e le modalità di rilascio; b) la responsabilità della gestione amministrativa delle carriere degli studenti; c) la responsabilità della gestione amministrativa e la definizione tra le parti degli aspetti finanziari, compresa l eventuale quota spettante all Ateneo per la copertura dei costi generali di gestione; d) la sede o le sedi didattiche; e) i responsabili scientifici per ciascuna delle sedi coinvolte; f) ogni altra utile regolamentazione relativa alla gestione del corso. 5. Le collaborazioni con altri soggetti pubblici e privati che concorrano, a vario titolo, alla realizzazione dei corsi possono prevedere: a) contributi per l istituzione di premi e/o borse di studio, finalizzati ad agevolare l iscrizione e la frequenza dei corsi; 11

12 b) contributi per sostenere finanziariamente lo svolgimento dei corsi, secondo le voci di spesa previste dal relativo piano finanziario; c) risorse strutturali e/o strumentali e/o umane, sia a titolo gratuito, sia a fronte di pagamento da imputare sul piano finanziario dei corsi; d) altre tipologie, secondo quanto stabilito dalla specifica convenzione. 6. L offerta di collaborazione da parte dei soggetti esterni viene comunicata con lettera di intenti, alla quale segue la stipula della relativa convenzione. L Ateneo e il soggetto esterno stipulano una convenzione redatta sulla base di uno schema predisposto dagli uffici competenti o comunque concordato tra le parti. La convenzione viene stipulata successivamente all approvazione della proposta del corso da parte degli organi competenti. Alla convenzione è allegata la proposta di cui al precedente articolo 20. Art. 24 Iscrizione ai corsi 1. Nel caso in cui i corsi prevedano un numero di posti illimitato, l ammissione avviene per iscrizione diretta. 2. Nel caso in cui i corsi prevedano un numero di posti limitato (numero chiuso) l ammissione avviene attraverso l espletamento di una procedura di selezione secondo le modalità indicate al successivo art. 25, ovvero attraverso una procedura di iscrizione ad esaurimento posti. Art. 25 Prove di ammissione 1. Qualora le modalità di ammissione prevedano lo svolgimento di prove o di esame di titoli, il Consiglio scientifico del corso delibera la nomina di un apposita Commissione, composta da non meno di tre membri scelti tra professori e ricercatori, almeno uno dei quali di ruolo nell Ateneo. Possono essere aggiunti non più di due esperti, scelti nell'ambito di ogni Ente o soggetto esterno di cui all art Espletate le prove di concorso, la commissione compila la graduatoria generale di merito. Art. 26 Bando di ammissione 1. Il bando di concorso per l ammissione ai corsi di aggiornamento, perfezionamento e formazione professionale è emanato dal Rettore dell Università di Teramo, con proprio decreto, e contiene: gli obiettivi formativi, le finalità e gli sbocchi professionali; il monte ore totale, la suddivisione per singole attività e i relativi CFU; l indicazione dei titoli richiesti per l ammissione; il contributo richiesto agli iscritti, da dividersi in un massimo di due rate; i termini di scadenza della domanda di ammissione/iscrizione; il numero complessivo dei candidati da ammettere, specificando il numero dei posti eventualmente riservato agli uditori, come previsto dal successivo art. 28, nonché l eventuale numero minimo di iscritti indispensabile per l attivazione del corso; l articolazione delle attività formative e i relativi crediti formativi, nonché le modalità e la sede di svolgimento delle attività didattiche; le collaborazioni interne ed esterne di supporto alla didattica e all organizzazione del corso; 12

13 la disciplina di svolgimento delle eventuali prove di ammissione; i criteri per la formulazione della eventuale graduatoria di merito; l eventuale numero e l ammontare delle borse di studio di cui al successivo art. 27; il nome del Coordinatore del corso ed altri referenti e contatti utili. 2. Su richiesta motivata del Coordinatore, previa approvazione dei competenti organi di governo, è possibile prorogare una sola volta i termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione qualora non venga raggiunto il numero minimo degli iscritti. 3. L'amministrazione può richiedere un contributo per spese di selezione iniziale, previa delibera del Consiglio di amministrazione. Art. 27 Borse di studio 1. Oltre alle borse di studio eventualmente previste dall Ateneo, possono essere attribuite borse di studio provenienti da soggetti esterni. 2. L importo e le modalità di conferimento di queste ultime sono stabilite nelle relative convenzioni. Art. 28 Uditori 1. Nella proposta di istituzione dei corsi di aggiornamento, perfezionamento e formazione professionale, compatibilmente con le capacità delle strutture disponibili, è possibile prevedere la frequenza, in qualità di uditori, in percentuale di un uditore ogni quattro iscritti. 2. Gli uditori saranno tenuti al pagamento di un contributo di iscrizione calcolato in misura proporzionale alla frequenza prevista e indicato nel bando di ammissione. 3. Agli uditori può essere rilasciato esclusivamente un attestato di frequenza. 4. Il Consiglio scientifico del corso determina il titolo di studio previsto per l accesso degli uditori. Art. 29 Organi 1. Gli organi del corso di perfezionamento, aggiornamento e formazione professionale sono: il Coordinatore; il Consiglio scientifico; il Consiglio didattico. 2. Il Coordinatore è nominato dal Consiglio della Facoltà proponente nella delibera di approvazione del formulario, contenente il progetto del corso, fra i docenti componenti il Consiglio di Corso. Egli presiede e convoca il Consiglio scientifico e il Consiglio didattico ed è responsabile dell organizzazione del corso e del regolare svolgimento delle attività didattiche. Il Coordinatore può essere un professore di ruolo incardinato nell Ateneo, un Ricercatore o un esterno specificamente qualificato nelle discipline attinenti alle aree a cui si riferisce il corso. 3. Il Consiglio scientifico è composto dal Coordinatore e dai soggetti indicati nel formulario contenente la proposta istitutiva. Al Consiglio spettano le funzioni di coordinamento e di organizzazione delle attività didattiche e ogni altra attività ritenuta congruente con le finalità del corso. 4. Il Consiglio didattico, composto da tutti i docenti che svolgono attività didattica nel corso è organo consultivo del Consiglio scientifico sulle problematiche relative alla didattica. 13

14 Art. 30 Monitoraggio A conclusione dei corsi di aggiornamento, perfezionamento e formazione professionale il Coordinatore trasmette al Rettore e ai Presidi delle Facoltà di riferimento una relazione sulle attività svolte e sui risultati conseguiti, nonché il relativo rendiconto finanziario, dei quali gli Organi accademici dovranno tener conto in sede di esame della eventuale proposta di rinnovo. Nel caso in cui venga richiesta l attivazione del medesimo corso in un anno successivo, la relazione integra il formulario contenente la proposta istitutiva. Sezione IV Art. 31 Norme finali 1. Per quanto non previsto nel presente regolamento valgono, in quanto applicabili, le disposizioni del Regolamento didattico di Ateneo. 2. Il presente regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione e si applica ai corsi da attivare successivamente alla sua entrata in vigore. f.to Il Rettore Luciano D Amico Responsabile dell Area: dott.ssa Daniela Garelli Ha collaborato: Sandra Sabatino 14

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