REGOLAMENTO PER L ATTIVAZIONE DI MASTER DI I E II LIVELLO

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1 REGOLAMENTO PER L ATTIVAZIONE DI MASTER DI I E II LIVELLO ARTICOLO 1 - Principi generali e requisiti del Master 1. Il presente regolamento disciplina le procedure per l'attivazione annuale e la gestione dei corsi di alta formazione permanente e ricorrente, previsti dall'articolo 3, comma 9 del Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004 n. 270, alla conclusione dei quali sono rilasciati i Master universitari di primo e di secondo livello (di seguito Master). 2. I Master universitari della Scuola sono finalizzati a fornire un alta qualificazione scientifica e professionale in un contesto di forte interazione con il mondo delle professioni. La presenza di studenti e docenti di estrazione internazionale è prevista come ulteriore elemento qualificante dei corsi. Sono caratterizzati da aree culturali multidisciplinari, sviluppando programmi innovativi e tematiche avanzate, modulabili annualmente in funzione dell evoluzione del sapere e delle esigenze esterne di riferimento. 3. I Master di I e di II livello aventi la stessa denominazione si devono diversificare, oltre che per i requisiti di accesso, anche per il livello di approfondimento delle materie trattate, da evidenziare adeguatamente nel progetto formativo al momento dell'attivazione del corso. 4. I corsi di Master sono attivati nel quadro delle risorse disponibili nel bilancio unico di previsione annuale autorizzatorio per corrispondere a precise esigenze di formazione superiore e di competenze avanzate anche del mondo professionale e produttivo. 5. I Master universitari possono essere attivati dalla Scuola anche in collaborazione con altre Università, italiane o straniere, Istituti universitari ed Enti esterni, pubblici o privati, sulla base di apposite convenzioni. 6. In ogni caso l attivazione di un Master tiene conto anche alla definizione di criteri di valutazione relativi a: a. indici di qualità espressi da studenti e partner b. indici di collocazione post-diploma. 7. Oltre ai corsi di Master possono essere attivate anche altre iniziative di alta formazione, quali corsi di formazione superiore rivolti a chi intenda aggiornare le proprie conoscenze in settori di alta specializzazione ed in rapida evoluzione. Le attività di Master possono collegarsi ad altre attività di formazione alla ricerca e di ricerca in aree culturalmente omogenee. ARTICOLO 2 - Procedura per l attivazione dei Master 1. Ciascun docente o ricercatore della Scuola può proporre l attivazione di un Master universitario. 2. La proposta di attivazione è approvata dal Consiglio Direttivo previo parere obbligatorio vincolante del Consiglio Accademico sui contenuti del progetto formativo con esplicito riferimento all organizzazione della didattica. 3. La proposta di attivazione di un Master deve contenere, oltre alla denominazione del corso e al livello:

2 a. i requisiti richiesti per l'ammissione; b. il progetto formativo con analisi dei settori occupazionali di riferimento e degli obiettivi; come dettagliato all articolo successivo; c. il numero minimo di allievi necessario per l attivazione; d. il numero minimo di crediti riservati alle attività di tirocinio; e. l'indicazione degli eventuali enti (atenei, enti di ricerca, soggetti pubblici o privati) che si intende coinvolgere e la forma di coinvolgimento prevista; f. l'indicazione se trattasi di prima attivazione e, nel caso di Master già attivato, l indicazione delle eventuali modifiche rispetto alla precedente edizione; g. la struttura che costituisce la sede didattica e la sede amministrativa, che possono non coincidere, nel caso in cui quest ultima sia individuata all esterno della Scuola tramite apposite convenzioni con enti pubblici e privati o nell ambito di un apposito percorso generale di formazione; h. l indicazione dei componenti del Comitato di Indirizzo; i. una descrizione delle esigenze logistico-organizzative; j. le bozze di convenzione, concordate con soggetti esterni, qualora rappresentino condizione imprescindibile per l attivazione del Master o incidano sull articolazione della didattica o sul rilascio del titolo finale; k. le eventuali borse di studio e le facilitazioni previste; l. il numero minimo e massimo di allievi iscrivibili ed il numero massimo di uditori; m. le risorse e il piano finanziario. ARTICOLO 3 - Progetto formativo 1. Il Progetto formativo deve contenere: a. la descrizione del corso e gli obiettivi formativi e scientifici; b. le funzioni del corso in relazione allo specifico ambito occupazionale; c. la durata del Master con l'indicazione dell'inizio delle attività formative; d. il totale dei crediti che si acquisiscono al momento del conseguimento del titolo; e. l'elenco delle attività formative indicando per ciascuna: I. la caratteristica (lezioni frontali, seminari, tirocinio, laboratorio, prova finale ecc.), II. le modalità di verifica, III. il numero di crediti associati, IV. i settori scientifico-disciplinari associati e i relativi obiettivi formativi, V. le ore di didattica frontale per credito; f. l indicazione del periodo di tirocinio di studio e ricerca o stage previsto, concordato con aziende ed istituzioni partner attraverso appositi accordi o convenzioni; g. la ripartizione percentuale indicativa delle ore di docenza interna ed esterna; h. le modalità di svolgimento della prova finale. ARTICOLO 4 - Organi del Master 1. Sono organi del Master il Comitato di Indirizzo e il Coordinatore, che lo presiede. 2. Il Comitato di Indirizzo è composto da professori, ricercatori, dipendenti di enti pubblici o privati e professionisti, italiani e stranieri, attivi nei settori scientifico-disciplinari di pertinenza. Esso si compone di almeno cinque membri. Qualora il Master sia attivato in convenzione, possono far parte del Comitato anche i rappresentanti degli enti convenzionati.

3 3. I componenti del Comitato di Indirizzo sono indicati in sede di approvazione della proposta di attivazione del Master. 4. Il Comitato di Indirizzo del Master: a. promuove, indirizza, coordina ed organizza le attività del corso; b. garantisce il rispetto del progetto formativo e la qualità scientifica del programma; c. definisce le attività didattiche e individua i docenti; d. elegge il Coordinatore fra i suoi membri; e. definisce le procedure di selezione dei candidati e designa la Commissione Giudicatrice per le selezioni; f. delibera su questioni inerenti il percorso formativo dell'allievo, quali ad esempio le istanze relative agli atti di carriera; g. delibera sulla ammissibilità alla prova finale; h. approva la valutazione finale per l ottenimento del titolo; i. individua i Tutor, interni od esterni, ove necessario; j. espleta tutte le altre valutazioni inerenti all'organizzazione didattica del corso. 5. Il Coordinatore del Master: a. convoca e presiede il Comitato di Indirizzo; b. assicura l organizzazione e il funzionamento complessivo del corso e dei percorsi formativi previsti; c. monitora le attività formative, ai fini di consentire il conseguimento degli obiettivi formativi prefissati; d. assicura il costante e puntuale flusso di informazioni nei confronti dell amministrazione della Scuola; e. presenta, al termine di ogni edizione del Master, una relazione dalla quale sia possibile evincere la qualità e l efficacia dell'offerta didattica, che riferisca circa le prospettive occupazionali e contenga una rendicontazione della gestione finanziaria, in relazione al piano finanziario formulato al momento della proposta di attivazione del master. 6. Per compiti di coordinamento e pianificazione, nonché di supporto alle attività didattiche, può essere attivata la figura del Tutor. ARTICOLO 5 - Ammissione e Iscrizione 1. Ai Master di primo livello si accede con diploma universitario, laurea triennale o titolo equipollente. Ai Master di secondo livello si accede con laurea vecchio ordinamento, laurea specialistica, laurea magistrale o titolo equipollente conseguito all estero. 2. Può essere consentita l ammissione con riserva agli studenti che prevedono di conseguire il titolo di studio richiesto prima della data di inizio del corso stabilita nel bando. 3. Ai fini dell'ammissione possono essere richiesti anche altri requisiti curriculari esplicitati nel bando. 4. L idoneità dei candidati per l ammissione ai corsi è stabilita da una Commissione Giudicatrice designata dal Comitato di Indirizzo competente ed è composta da almeno tre membri facenti parte del Comitato stesso.

4 5. La selezione avviene per titoli o per titoli ed esami. L idoneità viene stabilita valutando i titoli presentati dal candidato in relazione al curriculum degli studi e all eventuale attività lavorativa. Possono essere richieste ulteriori prove volte ad accertare specifiche conoscenze, anche di tipo linguistico. Possono altresì essere effettuati colloqui, anche in forma telematica. 6. Al termine del processo di valutazione, la Commissione stila una graduatoria di merito degli idonei fino ad esaurimento dei posti disponibili. I candidati ammessi decadono qualora non esprimano la loro accettazione entro il termine fissato. In corrispondenza di eventuali rinunce degli aventi diritto prima dell inizio dei corsi, subentreranno altrettanti candidati secondo l ordine della graduatoria fino ad esaurimento degli idonei. 7. L iscrizione ai Master è soggetta al pagamento di una contribuzione la cui entità viene stabilita dal Consiglio Direttivo in sede di approvazione della proposta di attivazione del corso. Tale contribuzione sarà restituita esclusivamente nel caso in cui il Master non venga avviato. 8. Non è ammessa l iscrizione ad un Master già frequentato avente la stessa denominazione e per il quale lo studente abbia già ottenuto il titolo. 9. Se previsto nella proposta di attivazione, è possibile iscriversi a un Master come uditore. In questo caso non è necessario essere in possesso del titolo di studio richiesto per l ammissione. 10. L uditore può frequentare, anche parzialmente, le attività didattiche del Master, ma non può sostenere le verifiche intermedie, né frequentare le attività di tirocinio. La partecipazione come uditore non consente in ogni caso l acquisizione del titolo né il conseguimento di crediti formativi. Non è in ogni caso consentito nella stessa edizione di Master il passaggio da uditore ad allievo ordinario. L uditore ottiene un attestato di partecipazione per le attività didattiche frequentate. ARTICOLO 6 - Riconoscimento del percorso formativo 1. I crediti acquisiti con il conseguimento di Master universitari possono essere complessivamente riconosciuti per un altro Master, su delibera del Comitato di Indirizzo di quest ultimo, nel limite massimo deliberato dal medesimo Comitato. 2. Le attività formative del corso di Master possono essere riconosciute per l ammissione a un corso di dottorato di ricerca laddove vi sia congruenza scientifica del percorso formativo, affinità e comparabilità delle attività didattiche previste dai due programmi di studio e dalle forme di accertamento delle competenze acquisite. 3. Il riconoscimento delle attività formative può essere totale o parziale in base alla congruità e comparabilità delle attività svolte, e delle relative verifiche di apprendimento, rispetto al livello di conoscenze e competenze che si intendono conseguire con il dottorato di ricerca. Tale riconoscimento è deliberato dal Collegio dei Docenti del corso di Dottorato su proposta del 4. responsabile del curriculum interessato. ARTICOLO 7 - Diritti e doveri degli iscritti 1. Gli iscritti ai corsi di Master devono svolgere le attività previste dal programma formativo, superando le prove di valutazione previste.

5 2. Gli iscritti ai corsi di Master sono parte del processo di valutazione dalla Scuola attraverso la compilazione di appositi questionari. 3. Un iscritto può essere escluso dal Master su proposta del Comitato di Indirizzo per gravi e documentati motivi. 4. Gli iscritti possono chiedere la sospensione alla frequenza di un corso di Master, per comprovati e giustificati motivi indicati nell istanza dell interessato. La sospensione è concessa dal Comitato di Indirizzo e non garantisce la continuità didattica del corso negli anni accademici successivi. In caso di sospensione non sono previsti rimborsi delle quote già versate. 5. Agli iscritti in qualità di allievo ordinario o uditore che rinuncino prima dell inizio del corso spetta il rimborso della quota versata. In caso di rinuncia successiva all inizio del Master con lezioni frequentate saranno comunque dovute alla Scuola le quote di contribuzione scadute. ARTICOLO 8 - Conseguimento del titolo finale 1. Il conseguimento del titolo è subordinato all acquisizione di tutti i crediti previsti dal progetto formativo e al superamento di una prova finale che tenga conto dei risultati conseguiti durante l intero percorso formativo. 2. Al termine del periodo di tirocinio e/o stage, gli iscritti devono redigere una dissertazione scritta che costituisce la Tesi di Master ai fini dell ottenimento del titolo. 3. Le modalità di svolgimento delle verifiche intermedie e della valutazione finale sono stabilite nel progetto formativo. 4. Lo studente che, trascorso il termine ultimo per la prova finale, non avrà conseguito il titolo, decade dalla possibilità di conseguirlo. 5. Il Comitato di Indirizzo, sulla base di comprovati e giustificati motivi indicati nell istanza dell'interessato, può autorizzare il rinvio della prova finale per il conseguimento del titolo per un periodo non superiore ad un anno. 6. Il diploma di Master viene rilasciato a firma del Direttore della Scuola. ARTICOLO 9 - Master in convenzione 1. Conformemente a quanto previsto dall art. 3, comma 10 del Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004 n. 270, la Scuola può rilasciare, sulla base di apposite convenzioni, il titolo di Master anche congiuntamente con altri Atenei italiani o stranieri, e/o Enti di Ricerca. 2. Per i Master con titolo congiunto vale quanto disposto dal presente regolamento, salvo diverse disposizioni previste in specifici accordi di cooperazione.

6 3. Le convenzioni di cui all art. 2 comma 3, lettera j del presente regolamento, sono firmate dal Direttore della Scuola, previa approvazione degli organi accademici competenti. ARTICOLO 10 - Copertura finanziaria e Competenze amministrative 1. La copertura finanziaria delle spese di attivazione e svolgimento dei Master universitari è assicurata dalle quote di iscrizione dei partecipanti, da eventuali erogazioni di enti e soggetti esterni a ciò finalizzate e da eventuali stanziamenti approvati dal Consiglio Direttivo. 2. Sono compiti degli Uffici competenti della Scuola gli adempimenti amministrativi relativi alla procedura per la presentazione del progetto formativo dei Master, alle procedure di ammissione e iscrizione, alla riscossione della contribuzione, all individuazione degli iscritti beneficiari delle agevolazioni, all organizzazione e alla gestione delle attività didattiche e alla divulgazione delle relative informazioni, al rilascio del titolo finale nonché alla ripartizione dei fondi residui derivanti dalla contribuzione degli iscritti ai soggetti gestori. 3. Sono inoltre di competenza degli Uffici competenti della Scuola tutte le altre attività di gestione, ivi incluse la retribuzione dei docenti, la contribuzione e le relative modalità di erogazione quando queste si sostanzino in rimborsi. Queste e altre attività derivanti dalla particolare tipologia del corso possono essere affidati, in tutto o in parte, agli enti esterni coinvolti tramite apposita convenzione ai sensi all art. 2, comma 3, lettera j del presente regolamento. ARTICOLO 11 - Norme transitorie e finali 1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data della sua emanazione. 2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le norme di legge, lo Statuto della Scuola e le altre fonti interne, in quanto compatibili.

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