Federazione Italiana Giuoco Calcio Lega Nazionale Dilettanti COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA

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1 Federazione Italiana Giuoco Calcio Lega Nazionale Dilettanti COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA Viale Alcide De Gasperi, BOLOGNA Tel. 051/ Fax 051/ Sito Web: Mail: facebook youtube DILETTANTI Stagione Sportiva 2015/2016 Comunicato Ufficiale N 50 del 22/06/ COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C. (nessuna comunicazione) 2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. Circolare n 77 del Variazioni di attività ex art. 118 N.O.I.F - Stagione Sportiva 2016/17 3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 3.1. Comunicazioni del Consiglio Direttivo (nessuna comunicazione)

2 Comunicazioni della Segreteria COPPA DISCIPLINA 2015/2016 A causa di un refuso nel C.U. precedente si ripubblica l elenco delle società classificatesi al primo posto della Coppa Disciplina Categorie Allievi e Giovanissimi Provinciali Campionato/Torneo Categoria Società Del. Materiale Provinciale Allievi BO OPEN BO 10 palloni Provinciale Allievi FE MASSESE FE 10 palloni Provinciale Allievi FC VIRTUS CESENA FC 10 palloni Provinciale Allievi MO ROSSELLI MUTINA MO 10 palloni Provinciale Allievi PR ARSENAL PR 10 palloni Provinciale Allievi PC ALSENESE PR 10 palloni Provinciale Allievi RA SPARTA CASTELBOLOGNESE RA 10 palloni Provinciale Allievi RE BORZANESE RE 10 palloni Provinciale Allievi RN ASAR 1972 RN 10 palloni Provinciale Giovanissimi BO MVR BO 10 palloni Provinciale Giovanissimi FE STELLA ALPINA FE 10 palloni Provinciale Giovanissimi FC SPORTING VALBIDENTE FC 10 palloni Provinciale Giovanissimi MO ROSSELLI MUTINA MO 10 palloni Provinciale Giovanissimi PR VALTARESE PR 10 palloni Provinciale Giovanissimi PC LUGAGNESE PC 10 palloni Provinciale Giovanissimi RA BIANCOROSSO BAGNACAV. RA 10 palloni Provinciale Giovanissimi RE BOIARDO MAER RE 10 palloni Provinciale Giovanissimi RN RIVAZZURRA RN 10 palloni 7.TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE RIUNIONE DEL 20 GIUGNO 2016 Tribunale composto dai signori: TATTINI (Presidente), CESARI e DI GIOVANNI (Componenti); CAVALLINI (A.I.A.) e con l assistenza della Dr.ssa Caterina SANDOLO del CRER - LND DEFERIMENTI 48 DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO a carico della società A.S.D. SIEPELUNGA BELLARIA Con nota , n , il Procuratore Federale Aggiunto, - ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale la parte sopra indicata, perché risponda: - la società ASD SIEPELUNGA BELLARIA a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell articolo 4 comma 2 per la violazione ascritta al proprio tesserato GAVIOLI SAURO [articolo 1 bis del C.G.S. (inosservanza di norme federali e comportamento contrario ai principi di lealtà, correttezza e probità nei rapporti comunque riferibili all attività sportiva) e articolo 38 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico (secondo il quale i Tecnici inquadrati nell Albo e nei ruoli del Settore Tecnico sono tenuti al rispetto dello Statuto e delle norme federali)], Effettuate ritualmente le notifiche, la società deferita ha inoltrato richiesta di audizione ed è presente all odierno dibattimento in persona del proprio Presidente.

3 1212 dei fatti contestati, conclude la propria requisitoria sostenendo che si debba affermare la responsabilità della parte deferita e richiedendo che sia comminata l'ammenda di 150 a carico della stessa società ASD SIEPELUNGA BELLARIA. -ascoltate le argomentazioni difensive addotte dal Presidente della ASD SIEPELUNGA BELLARIA; - valutato che nel caso di specie possa affermarsi la responsabilità oggettiva della società deferita, ma che la stessa responsabilità vada considerata di un grado particolarmente lieve; - visto l articolo 18 numero 1. Lettera A del C.G.S., - di infliggere alla società ASD SIEPELUNGA BELLARIA la sanzione dell ammonizione. 49. DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO a carico del Sig. ANGELO BERNARDONI (Presidente della società ASD SAN PAOLO), Sig.ra STEFANIA PIERSANTI (calciatrice società ASD SAN PAOLO), Sig. FRANCO MARTELLI (dirigente società ASD SAN PAOLO), Sig.ra MANUELA MARVERTI (dirigente società SAN PAOLO), società ASD SAN PAOLO (campionato di Calcio Femminile Serie C). Con nota , n , il Sostituto Procuratore Federale Aggiunto, - ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti sopra indicate, perché rispondano: - il sig. BERNARDONI ANGELO, Presidente A.S.D. San Paolo, della violazione dell art. 1 bis, comma 1 del C.G.S. in relazione agli artt. 10,comma 2, del C.G.S., 39 delle N.O.I.F. e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., e 34 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico, per avere al momento della commissione dei fatti, omesso di provvedere al regolare tesseramento della calciatrice. Piersanti Stefania, e di far sottoporre la stessa agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e di dotarla di specifica copertura assicurativa, nonché per aver consentito l utilizzo della stessa, nel corso di 6 gare del Campionato di calcio Femminile Serie C di cui una come allenatore (CORREGGESE ASD SAN PAOLO del , laddove la Piersanti figura come allenatore; PIANORO ASD SAN PAOLO del ; FEMM.LE RICCIONE ASD SAN PAOLO del ; PARMA CALCIO 1913 ASD SAN PAOLO del ; ASD SAN PAOLO VIRTUS ROMAGNA del ; OLIMPIA FORLI ASD SAN PAOLO del ); - la calciatrice PIERSANTI STEFANIA, della violazione degli artt. 1 bis commi 1 e 5 del C.G.S. in relazione agli artt. 10 comma 2 del C.G.S., art.38 comma 1 e 39 delle N.O.I.F. e 43, comma 1 e 6 delle N.O.I.F. per avere preso parte a 6 gare del Campionato di Calcio Femminile Serie C di cui una come allenatore (CORREGGESE ASD SAN PAOLO del , laddove la Piersanti figura come allenatore; PIANORO ASD SAN PAOLO del ; FEMM.LE RICCIONE ASD SAN PAOLO del ; PARMA CALCIO 1913 ASD SAN PAOLO del ; ASD SAN PAOLO VIRTUS ROMAGNA del ; OLIMPIA FORLI ASD SAN PAOLO del ); nelle fila dell ASD San Paolo, senza averne titolo perché non tesserata e senza essersi sottoposta agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotata di specifica copertura assicurativa e neanche tesserata come allenatore al momento della disputa della gara, laddove invece figurava in tale veste. Condotta tanto più grave non solo per aver rivestito, appunto, il ruolo di allenatore nella gara del , ma anche di vice capitano in due delle altre gare in questione;

4 il sig. MARTELLI FRANCO, Dirigente Accompagnatore Ufficiale dell ASD SAN PAOLO, per rispondere della violazione di cui all art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., in relazione agli artt. 61, commi 1 e 5, 39 e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., per aver svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società in occasione di n 5 gare del Campionato di Calcio Femminile Serie C, in cui è stata impiegata in posizione irregolare, in quanto non tesserata anche quale allenatore in occasione della gara del , la calciatrice Piersanti Stefania sottoscrivendo le relative distinte ufficiali consegnate all arbitro, con attestazione di regolare tesseramento della calciatrice stessa, consentendo così che la stessa partecipasse alle citate gare senza essersi sottoposta agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotata di specifica copertura assicurativa; - la sig.ra MARVERTI MANUELA, Dirigente Accompagnatore Ufficiale dell ASD SAN PAOLO, per rispondere della violazione di cui all art. 1 bis, comma 1 e 5, del C.G.S., in relazione agli artt. 61, commi 1 e 5, 39 e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., per aver svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società in occasione di n 1 gare del Campionato di calcio Femminile Serie C, in cui è stata impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserata la calciatrice Piersanti Stefania, sottoscrivendo le relative distinte ufficiali consegnate all arbitro, con attestazione di regolare tesseramento della calciatrice stessa consentendo così che la stessa partecipasse alla citata gara senza essersi sottoposta agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotata di specifica copertura assicurativa; - la società A.S.D. SAN PAOLO, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ex art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S., per gli illeciti disciplinari ascritti al proprio Presidente, dirigenti, calciatrice e/o soggetti che hanno svolto attività nel suo interesse, ai sensi dell art. 1 bis, comma 5, del C.G.S., realizzati in occasione delle suddette gare. Effettuate ritualmente le notifiche, le parti deferite hanno inoltrato richiesta di audizione e sono presenti all'odierno dibattimento. dei fatti contestati, conclude la propria requisitoria chiedendo che si debba affermare la responsabilità delle parti deferite con : 18 mesi di inibizione per il Presidente Angelo BERNARDONI, 18 mesi di inibizione per il dirigente Franco MARTELLI, 18 mesi di inibizione per la dirigente Manuela MARVERTI, 5 giornate di squalifica per la calciatrice Stefania PIERSANTI, ammenda di e 9 punti di penalizzazione, da scontare nella prossima stagione calcistica e nel campionato di pertinenza, a carico della società ASD SAN PAOLO. Il dirigente Franco MARTELLI, in nome e per conto della società di appartenenza, deposita agli atti la certificazione medica attestante gli avvenuti accertamenti medici ai quali è stata sottoposta la calciatrice Piersanti e dai quali risulta l idoneità sportiva della stessa nel periodo in cui ha partecipato alle gare senza essere regolarmente tesserata. La Procura Federale contesta la tardività di tali produzioni, ma non la loro veridicità. Il sig. Martelli assume a carico proprio e dell atra dirigente accompagnatrice sig.ra Marverti ogni responsabilità in merito all impiego della calciatrice non tesserata nelle gare in questione precisando che il Presidente della società, Don Angelo Bernardoni, è del tutto estraneo alla vicenda anche perché non svolge incarichi prettamente operativi all interno della società. - ascoltate le argomentazioni difensive addotte dalle parti deferite; - valutato che il comportamento messo in atto dalle stesse parti deferite integra le violazioni come sopra alle stesse attribuite eccetto che per il Presidente della Società San Paolo, la cui responsabilità personale e diretta nell impiego in gare ufficiali di una calciatrice non tesserata, non risulta provata e il cui deferimento da parte della Procura Federale appare pleonastico e non

5 1214 conforme al modo di procedere più consueto di norma adottato dalla Procura stessa in casi analoghi; - di infliggere: ai dirigenti FRANCO MARTELLI e MANUELA MANVERTI l inibizione di 6 mesi, alla calciatrice STEFANIA PIERSANTI la squalifica di 5 giornate, e alla società A.S.D. SAN PAOLO l'ammenda di 400 e 5 punti di penalizzazione in classifica da scontare nella stagione sportiva 2016/2017 nel Campionato di competenza. Di prosciogliere da ogni addebito il Presidente della Società San Paolo Don ANGELO BERNARDONI. Manda alla Segreteria del C.R.E.R. per le comunicazioni di rito 50. DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO a carico dei Sig.ri OSCAR BERTUZZI, MARCO POGGI e GIUSEPPE ARCANGELI (dirigenti della società AC TOZZONA PEDAGNA) del Sig. XHKURTI XHEVIT (calciatore della società AC TOZZONA PEDAGNA), e della società AC TOZZONA PEDAGNA (campionato Allievi Provinciali) Con nota n , il Sostituto Procuratore Federale Delegato, - ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti sopra indicate, perché rispondano: - il calciatore XHKURTI XHEVIT, della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1 e 5 del C.G.S., in relazione agli artt. 10 comma 2 del C.G.S. e art. 39 delle N.O.I.F., e art. 43 commi 1 e 6 delle N.O.I.F per aver disputato le seguenti gare del Campionato Allievi Provinciali CRER: FUNO TOZZONA, FOSSOLO TOZZONA, TOZZONA S.LAZZARO, VALSANTERNO TOZZONA, PERSICETO TOZZONA, TOZZONA SIEPELUNGA, IMOLESE TOZZONA, TOZZONA OSTERIA GRANDE, SIEPELUNGA TOZZONA, VALSANTERNO TOZZONA, TOZZONA FOSSOLO, TOZZONA REAL CASALECCHIO, FOSSOLO TOZZONA, REAL CASALECCHIO TOZZONA, IMOLA 2004 TOZZONA, nelle file della Società AC Tozzona Pedagna senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa; - il sig. BERTUZZI OSCAR, all epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale della Società AC TOZZONA PEDAGNA, della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del C.G.S., in relazione agli artt. 61 comma 1 e 5, 39 e 43 commi 1 e 6 delle N.O.I.F., per avere svolto le funzioni di accompagnatore ufficiale della squadra della stessa Società in occasione delle gare disputate dal al del Campionato Allievi Provinciali, in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore XHKURTI XHEVIT, sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare tesseramento del calciatore consegnata al direttore di gara e consentendo così che lo stesso partecipasse alle predette gare senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa ; - il sig. POGGI MARCO, all epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale della Società AC TOZZONA PEDAGNA, della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del C.G.S., in relazione agli artt. 61 comma 1 e 5, 39 e 43 commi 1 e 6 delle N.O.I.F., per avere svolto le funzioni di accompagnatore ufficiale della squadra della stessa Società in occasione delle gare disputate in data , , , e del Campionato Allievi Provinciali, in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore XHKURTI XHEVIT, sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare tesseramento del calciatore consegnata al direttore di gara e consentendo così che lo stesso partecipasse alle

6 1215 predette gare senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa ; - il sig. ARCANGELI GIUSEPPE, all epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale della Società AC TOZZONA PEDAGNA, della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del C.G.S., in relazione agli artt. 61 comma 1 e 5, 39 e 43 commi 1 e 6 delle N.O.I.F., per avere svolto le funzioni di accompagnatore ufficiale della squadra della stessa Società in occasione della gara IMOLESE TOZZONA PEDAGNA disputata in data , del Campionato Allievi Provinciali, in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore Xhkurti Xhevit, sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare tesseramento del calciatore consegnata al direttore di gara e consentendo così che lo stesso partecipasse alle predette gare senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa ; - la società AC TOZZONA PEDAGNA, a titolo di responsabilità oggettiva, ex art. 4, comma 2, del C.G.S., per i comportamenti posti in essere dai signori Bertuzzi Oscar, Poggi Marco, Arcangeli Giuseppe e Xhkurti Xhevit, alla quale appartenevano al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l attività sopra contestata, ai sensi dell art. 1 bis, comma 5, del C.G.S. Effettuate ritualmente le notifiche, le parti deferite hanno inoltrato richiesta di audizione e sono presenti all'odierno dibattimento assistite da persona di fiducia e dopo ad aver fatto pervenire una memoria difensiva. dei fatti contestati, conclude la propria requisitoria chiedendo che si debba affermare la responsabilità delle parti deferite con: 3 giornate di squalifica per il calciatore XHKURTI XHEVIT, 40 giorni di inibizione per il dirigente OSCAR BERTOZZI, 3 mesi di inibizione per il dirigente MARCO POGGI, 1 mese di inibizione per il dirigente GIUSEPPE ARCANGELI e 8 punti di penalizzazione, da scontare nella stagione 2016/17 campionato di pertinenza, più l ammenda di 500 a carico della società AC TOZZONA. La società AC Tozzona, in persona di un proprio procuratore speciale munito di valido mandato, si riporta alla memoria difensiva sottolineando in particolare di avere impiegato il proprio calciatore in posizione irregolare solo in sei partite, posto che il giorno 11 dicembre 2014 è stata inviata regolare richiesta di tesseramento corredata da tutta la documentazione necessaria sicché dalla suddetta data il ragazzo risultava in regola ai sensi dell articolo 39 delle NOIF. A supporto di quanto precede deposita relativa documentazione probatoria. La società precisa inoltre che nelle 6 gare disputate il proprio calciatore, seppure non tesserato, disponeva della idoneità sportiva avendo la società proceduto a richiedere preventivamente la necessaria documentazione medica. - ascoltate le argomentazioni difensive addotte dalle parti deferite; sopra alle stesse attribuite; di infliggere: al calciatore XHEVIT XHKURTI 6 giornate di squalifica, al sig. OSCAR BERTUZZI 40 giorni di inibizione, al sig. MARCO POGGI 3 mesi di inibizione, al sig. GIUSEPPE ARCANGELI 1 mese di inibizione, alla società AC TOZZONA 6 punti di penalizzazione da scontare nella stagione sportiva 2016/2017 nel Campionato Allievi Provinciali, oltre a un ammenda di 400.

7 DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO a carico del Sig. Francesco Valli (Presidente della società ASD FC CASTELBOLOGNESE) e della società ASD FC CASTELBOLOGNESE ora denominata ASD FC SPARTA CSTELBOLOGNESE. Con nota n , il Procuratore Federale Aggiunto, - ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti sopra indicate, perché rispondano: - il sig. VALLI FRANCESCO, Presidente della ASD FC Castelbolognese nella stagione 2014/2015 per rispondere della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del C.G.S., in riferimento agli artt. 38 comma 1 delle N.O.I.F. ed in relazione all art. 36, comma 1, del vigente regolamento per il Settore Tecnico, per avere: - consentito al Sig. Morelli Nicola, tecnico abilitato, di svolgere attività tecnica a favore dell ASD FC Castelbolognese non in costanza di tesseramento con la stessa, sino all , in assenza di regolare tesseramento; - consentito al Sig. Piraccini Claudio, tecnico abilitato, di svolgere attività tecnica a favore dell ASD FC Castelbolognese non in costanza di tesseramento con la stessa, sino all , in assenza di regolare tesseramento; - consentito al Sig. Malpezzi Matteo, tecnico abilitato, di svolgere attività tecnica a favore dell ASD FC Castelbolognese non in costanza di tesseramento con la stessa, sino all , in assenza di regolare tesseramento; - consentito al Sig. Malpezzi Matteo, tecnico abilitato, di essere inserito nelle distinte ufficiali di gara dell ASD FC Castebolognese con la qualifica di dirigente accompagnatore, in assenza di un suo tesseramento e, comunque, omettendo ogni necessaria vigilanza sulla circostanza che il tecnico avesse attivato la necessaria istanza sospensiva al settore tecnico, come richiesto dalla normativa di riferimento; - la società ASD FC CASTELBOLOGNESE ora ASD FC SPARTA CASTELBOLOGNESE, a titolo di responsabilità diretta e oggettiva per le condotte ascrivibili al Presidente Sig. valli Francesco ed ai tecnici Morelli Nicola, Piraccini Claudio e Malpezzi Matteo, il tutto ai sensi dell art. 4, commi 1 e 2 del C.G.S. Effettuate ritualmente le notifiche, le parti deferite hanno inoltrato richiesta di audizione e sono presenti all'odierno dibattimento in persona del sig. Francesco VALLI, Presidente della società deferita. dei fatti contestati, conclude la sua requisitoria chiedendo che si debba affermare la responsabilità delle parti deferite con: 6 mesi di inibizione a carico di Francesco VALLI e un ammenda di 600 a carico della società ASD FC SPARTA CASTELBOLOGNESE. Il sig. Valli ammette sostanzialmente i fatti che gli sono contestati facendo presente l inziale propria buona fede per aver inviato la richiesta di tesseramento del primo allenatore a Coverciano, anziché presso il Comitato Regionale dell Emilia Romagna, e sottolineando come le difficoltà operative incontrate dalla società assieme alla volontà di concludere comunque il campionato, abbiano determinato le violazioni in cui è incorsa la propria società e di cui si assume la personale responsabilità.

8 ascoltate le argomentazioni difensive addotte dalle parti deferite; sopra alle stesse attribuite; di infliggere: al sig. FRANCESCO VALLI 6 mesi di inibizione e alla società ASD FC SPARTA CASTELBOLOGNESE un ammenda di DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO a carico del Sig. MOUFAKIR BRAIHM (calciatore società Pianorese Calcio), Sig. CLAUDIO NALDI (Presidente della società Pianorese Calcio), Sig. STEFANO VESTRUCCI (dirigente della società Pianorese Calcio) e della società PIANORESE CALCIO SSDRL. Con nota , n , il Sostituto Procuratore Federale Aggiunto, - ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti sopra indicate, perché rispondano: - il sig. NALDI CLAUDIO, Presidente della Società PIANORESE, della violazione dell art. 1 bis, comma 1, del C.G.S. in relazione agli artt. 10,comma 2, del C.G.S., 39 delle N.O.I.F. e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., per avere omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore Moufakir Braihm, di far sottoporre lo stesso agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e di dotarlo di specifica copertura assicurativa, nonché per aver consentito l utilizzo dello stesso, nel corso delle gara OZZANESE PIANORESE del Cat. Juniores Provinciali; - Il calciatore MOUFAKIR BRAIHM della violazione degli artt. 1 bis commi 1 e 5 del C.G.S. in relazione agli artt. 10 comma 2 del C.G.S., art. 39 delle N.O.I.F. e 43, comma 1 e 6 delle N.O.I.F. per avere disputato la gara OZZANESE PIANORESE del Categoria Juniores Provinciali in posizione irregolare di tesseramento in quanto non tesserato per la Società Pianorese nelle cui fila ha partecipato alla gara; - il sig. VESTRUCCI STEFANO, Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Società Pianorese, per rispondere della violazione di cui all art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., in relazione agli artt. 61, commi 1 e 5, 39 e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., per aver svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società in occasione della gara OZZANESE PIANORESE del Categoria Juniores Provinciali, in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato il calciatore Moufakir Braihm, sottoscrivendo la relativa distinta ufficiale consegnata all arbitro, nella quale risultava inserito il calciatore stesso, con ciò attestando la regolarità del tesseramento del predetto calciatore, consentendo così che lo stesso partecipasse alla suddetta gara senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa; - la società PIANORESE CALCIO, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ex art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S., per gli illeciti disciplinari ascritti al proprio Presidente, dirigente, calciatore e/o soggetti che hanno svolto attività nel suo interesse, ai sensi dell art. 1 bis, comma 5, del C.G.S., realizzate in occasione della suddetta gara. Effettuate ritualmente le notifiche, le parti deferite hanno inoltrato richiesta di audizione e sono presenti all'odierno dibattimento in persona del sig. Claudio Naldi, Presidente della società deferita.

9 1218 dei fatti contestati, conclude la sua requisitoria chiedendo che si debba affermare la responsabilità delle parti deferite con: 1 giornata di squalifica per il calciatore MOUFAKIR BRAIHM, 18 mesi di inibizione a carico del sig. CLAUDIO NALDI e del sig. STEFANO VESTRUCCI, 1 punto di penalizzazione, da scontare nella stagione sportiva 2016/2017 e nel campionato di pertinenza, più un ammenda di 500 a carico della società PIANORESE CALCIO Il sig. Naldi in sede di audizione ammette sostanzialmente i fatti che gli sono contestati facendo presente di aver impiegato per mera distrazione il calciatore non tesserato in una sola gara e assumendosi la personale responsabilità per l errore commesso. - ascoltate le argomentazioni difensive addotte dalle parti deferite; sopra alle stesse attribuite; di infliggere: al calciatore MOUFAKIR BRAIM 1 giornata di squalifica, ai signori CLAUDIO NALDI e STEFANO VESTRUCCI 3 mesi di inibizione e alla società PIANORESE CALCIO un punto di penalizzazione da scontare nel campionato Juniores Provinciale della stagione sportiva 2016/2017 o in analogo campionato di pertinenza, oltre all ammenda di DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO a carico del Sig. ANTONIO GENTILE (Presidente della Società ASD VIRTUS LIBERTAS), del Sig. DANIELE OLIVI (calciatore ASD VIRTUS LIBERTAS), dei Signori ANDREA DI MARTINO e RAFFAELE TROTTA (dirigenti della società ASD VIRTUS LIBERTAS) e della societ ASD VIRTUS LIBERTAS (campionato 1^ Categoria CRER). Con nota , n , il Sostituto Procuratore Federale Delegato, - ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti sopra indicate, perché rispondano: - il sig. GENTILE ANTONIO, Presidente della Società ASD Virtus Libertas, della violazione dell art. 1 bis, comma 1, del C.G.S. in relazione agli artt. 10,comma 2, del C.G.S., 39 delle N.O.I.F. e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., per avere omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore Daniele Olivi, di far sottoporre lo stesso agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e di dotarlo di specifica copertura assicurativa, nonché per aver consentito l utilizzo dello stesso, nelle fila della ASD Virtus Libertas, nel corso delle gare POL. RAVARINO VIRTUS LIBERTAS del , ASD VIRTUS LIBERTAS FC PERSICETO 85 del , ASD VIRTUS LIBERTAS USD VIRTUS MANDRIO del e VIRTUS CIBENO ASD VIRTUS LIBERTAS del del Campionato 1 Categoría Gir. C, CRER; - Il calciatore OLIVI DANIELE della violazione degli artt. 1 bis commi 1 e 5 del C.G.S. in relazione agli artt. 10 comma 2 del C.G.S., art. 39 delle N.O.I.F. e 43, comma 1 e 6 delle N.O.I.F. per avere egli disputato le gare POL. RAVARINO VIRTUS LIBERTAS del , ASD VIRTUS LIBERTAS FC PERSICETO 85 del , ASD VIRTUS LIBERTAS USD VIRTUS MANDRIO del e VIRTUS CIBENO ASD VIRTUS LIBERTAS del del Campionato 1 Categoria Gir. C, CRER, in posizione irregolare di tesseramento in quanto non

10 1219 tesserato per la Società ASD Virtus Libertas nelle cui fila ha partecipato alle suddette gare, senza averne titolo e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa; - il sig. DI MARTINO ANDREA, Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Società ASD Virtus Libertas, per rispondere della violazione di cui all art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., in relazione agli artt. 61, commi 1 e 5, 39 e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., per aver svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società in occasione delle gare POL RAVARINO ASD VIRTUS LIBERTAS del , ASD VIRTUS LIBERTAS VIRTUS MANDRIO del del Campionato 1 Categoria Gir. C, CRER in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato il calciatore Olivi Daniele, sottoscrivendo la relativa distinta ufficiale consegnata all arbitro, con ciò attestando la regolarità del tesseramento del predetto calciatore, consentendo così che lo stesso partecipasse alle suddette gare senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa; - il sig. TROTTA RAFFAELE, Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Società ASD Virtus Libertas, per rispondere della violazione di cui all art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., in relazione agli artt. 61, commi 1 e 5, 39 e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., per aver svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società in occasione della gara VIRTUS CIBENO ASD VIRTUS LIBERTAS del del Campionato 1 Categoria Gir. C, CRER in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato il calciatore Olivi Daniele, sottoscrivendo la relativa distinta ufficiale consegnata all arbitro, con ciò attestando la regolarità del tesseramento del predetto calciatore, consentendo così che lo stesso partecipasse alle suddetta gara senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa; - la società ASD VIRTUS LIBERTAS, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ex art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S., per gli illeciti disciplinari ascritti al proprio Presidente, dirigente, calciatore e/o soggetti che hanno svolto attività nel suo interesse, ai sensi dell art. 1 bis, comma 5, del C.G.S., realizzate in occasione delle suddette gare. Effettuate ritualmente le notifiche, le parti deferite hanno inoltrato richiesta di audizione, ma per impedimenti personali non sono presenti all'odierno dibattimento pur avendo inviato una breve memoria difensiva. dei fatti contestati, conclude la propria requisitoria chiedendo che si debba affermare la responsabilità delle parti deferite con: 18 mesi di inibizione a carico del sig. ANTONIO GENTILE, 4 giornate di squalifica al calciatore DANIELE OLIVI, 18 mesi di inibizione al sig. ANDREA DI MARTINO, 6 mesi di inibizione al sig. RAFFAELE TROTTA, 4 punti di penalizzazione da scontare nella stagione sportiva 2016/2017 e nel campionato di pertinenza e un ammenda di 800 a carico della società VIRTUS LIBERTAS. - preso atto delle argomentazioni difensive addotte dalla società Virtus Libertas nella memoria presentata; sopra alle stesse attribuite eccetto che per il presidente della società, sig. Antonio Gentile, la cui responsabilità personale e diretta nei fatti sopra descritti non è provata rispondendo di essi fatti la società a titolo di responsabilità oggettiva;

11 1220 di infliggere: al calciatore DANIELE OLIVI 4 giornate di squalifica, al sig. ANDREA DI MARTINO 6 mesi di inibizione, al sig. RAFFAELE TROTTA 2 mesi di inibizione e alla società ASD VIRTUS LIBERTAS 4 punti di penalizzazione, da scontare nel campionato di 1^ Categoria o altro eventuale campionato di pertinenza della stagione sportiva 2016/2017, oltre all ammenda di 400. Proscioglie il sig. ANTONIO GENTILE da ogni addebito. 54. DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO a carico del calciatore GUENDE GANIYOU (ASD FC REAL SAN PROSPERO), del sig. BENITO ESEMPLARE (dirigente società ASD FC SAN PROSPERO) e della società ASD FC REAL SAN PROSPERO (campionato Allievi Provinciali). Con nota n , il Sostituto Procuratore Federale Delegato, - ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti sopra indicate, perché rispondano: - il calciatore GUENDE GANIYOU, della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1 e 5 del C.G.S., in relazione agli artt. 10 comma 2 del C.G.S. e art. 39 delle N.O.I.F., e art. 43 commi 1 e 6 delle N.O.I.F per aver disputato la gara FALK REAL S.PROSPERO del , Campionato Allievi Provinciali,nelle file della Società FC ASD Real San Prospero, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa - il sig. ESEMPLARE BENITO, all epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale della Società ASD FC Real San Prospero, della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del C.G.S., in relazione agli artt. 61 comma 1 e 5, 39 e 43 commi 1 e 6 delle N.O.I.F., per avere svolto le funzioni di accompagnatore ufficiale della squadra della stessa Società in occasione della gara FALK REAL S.PROSPERO del , Campionato Allievi Provinciali, in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore Guende Ganiyou, sottoscrivendo la relativa distinta consegnata al direttore di gara e consentendo così che lo stesso partecipasse alla predetta gara senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa; - la società ASD FC REAL SAN PROSPERO, a titolo di responsabilità oggettiva, ex art. 4, comma 2, del C.G.S., per i comportamenti posti in essere dai signori Esemplare Benito e Guende Ganiyou, alla quale appartenevano al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l attività sopra contestata, ai sensi dell art. 1 bis, comma 5, del C.G.S. Effettuate ritualmente le notifiche, le parti deferite non hanno inoltrato richiesta di audizione e non sono presenti all'odierno dibattimento e nemmeno hanno inviato alcuna memoria difensiva. dei fatti contestati, conclude la propria requisitoria chiedendo che si debba affermare la responsabilità delle parti deferite con: 1 giornata di squalifica a carico del calciatore GUENDE GANIYOU, 8 mesi di squalifica a carico del dirigente accompagnatore BENITO ESEMPLARE, 1 punto di penalizzazione da scontare nel campionato di pertinenza della stagione sportiva 2016/2017 e un ammenda di 400 a carico della società FC REAL SAN PROPSPERO.

12 1221 sopra alle stesse attribuite; di infliggere: al calciatore GUENDE GANIYOU 1 giornata di squalifica, al sig. BENITO ESEMPLARE 2 mesi di inibizione, e alla società FC REAL SAN PROSPERO 1 punto di penalizzazione, da scontare nel campionato Allievi Provinciali della stagione sportiva 2016/2017, oltre all ammenda di DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO a carico del calciatore EL FATRI KHALID (Royal Club Crevalcorese), del sig. CHEKRI HAMID (Presidente Royal Club Crevalcorese), del sig. ZARROUK OUALID (dirigente accompagnatore della società Royal Club Crevalcorese,) e della società ASD ROYAL CLUB CREVALCORESE (Campionato 3^ Categoria Delegazione Provinciale di Bologna). Con nota n , il Sostituto Procuratore Federale Delegato, - ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti sopra indicate, perché rispondano: - il sig. CHEKRI HAMID, Presidente della Società ASD Royal Club Crevalcorese per rispondere della violazione della violazione dell art. 1 bis, comma 1, del C.G.S. in relazione agli artt. 10, comma 2, del C.G.S., 39 delle N.O.I.F., per avere omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore EL Fatri Khalid (già tesserato per la POL. Chignolese del C.R. Lombardia dal ), e per aver consentito l utilizzo dello stesso nella gara ROYAL CLUB CREVALCORESE SANTO STEFANO BOLOGNA del , Campionato di 3^ Categoria, Delegazione Provinciale di Bologna; - Il calciatore EL FATRI KHALID della violazione degli artt. 1 bis commi 1 e 5 del C.G.S. in relazione agli artt. 10 comma 2 del C.G.S., per la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per aver disputato la gara ROYAL CLUB CREVALCORESE SANTO STEFANO BOLOGNA del , Campionato di 3^ Categoria, Delegazione Provinciale di Bologna, in posizione irregolare di tesseramento in quanto non era tesserato per l ASD Royal Club Crevalcorese, nelle cui fila ha partecipato alla gara, ma bensì per la Pol. Chignolese del C.R. Lombardia dal ; - il sig. ZARROUK OUALID, Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Società ASD Royal Club Crevalcorese, per rispondere della violazione di cui all art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., in relazione agli artt. 10 comma 2 del C.G.S e 61, commi 1 e 5,, per aver svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società in occasione delle gara ROYAL CLUB CREVALCORESE SANTO STEFANO BOLOGNA del , Campionato di 3^ Categoria, Delegazione Provinciale di Bologna,in cui è stato impiegato in posizione irregolare di tesseramento in quanto non era tesserato per l ASD Royal Club posizione irregolare, in quanto non tesserato il calciatore El Fatri Khalid, sottoscrivendo la relativa distinta ufficiale consegnata all arbitro, con ciò attestando la regolarità del tesseramento del predetto calciatore, consentendo così che lo stesso partecipasse alla suddetta gara; - la società ASD ROYAL CLUB CREVALCORESE, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ex art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S., per gli illeciti disciplinari ascritti al proprio Presidente, dirigente, calciatore e/o soggetti che hanno svolto attività nel suo interesse, ai sensi dell art. 1 bis, comma 5, del C.G.S., realizzate in occasione della suddetta gara.

13 1222 Effettuate ritualmente le notifiche, le parti deferite non hanno inoltrato richiesta di audizione e non sono presenti all'odierno dibattimento e nemmeno hanno inviato alcuna memoria difensiva. dei fatti contestati, conclude la propria requisitoria chiedendo che si debba affermare la responsabilità delle parti deferite con: 1 giornata di squalifica a carico del calciatore EL FATRI KHALID, 3 mesi di squalifica a carico del sig. CHEKRI HAMID - presidente della società deferita -, 40 giorni di inibizione a carico del sig. ZARROUK OUALID dirigente accompagnatore -, 1 punto di penalizzazione da scontare nel campionato di 3^ categoria della stagione 2016/2017 oltre a un ammenda di 400 a carico della società ASD ROYAL CLUB CREVALCORESE sopra alle stesse attribuite, eccetto che per il presidente della società, sig. CHEKRI HAMID, la cui responsabilità personale e diretta nei fatti sopra descritti non è provata rispondendo di essi fatti la società a titolo di responsabilità oggettiva; di infliggere: al calciatore EL FATRI KHALID 1 giornata di squalifica, al sig. ZARROUK OUALID 2 mesi di inibizione, e alla società ASD ROYAL CLUB CREVALCORESE 1 punto di penalizzazione, da scontare nel campionato 3^ categoria della stagione sportiva 2016/2017, oltre all ammenda di 200. Proscioglie il sig. CHEKRI HAMID da ogni addebito. 56. DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO a carico del calciatore AYANA ABU MORO (Libertas San Corrado), del sig. LODOVICO COVIGLIONI (dirigente accompagnatore della Libertas San Corrado) e della società ASD FC LIBERTAS SAN CORRADO (Campionato 3^ Categoria). Con nota n , il Sostituto Procuratore Federale Delegato, - ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti sopra indicate, perché rispondano: - il calc. AYANA ABU IMORO, della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1 e 5 del C.G.S., in relazione agli artt. 10 comma 2 del C.G.S. e art. 39 delle N.O.I.F., e art. 43 commi 1 e 6 delle N.O.I.F per aver disputato la gara LIBERTAS SAN CORRADO - PRIMOGENITA del , Campionato di Terza Categoria, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa - il sig. COVIGLIONI LODOVICO, all epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale della Società ASD Libertas San Corrado, della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del C.G.S., in relazione agli artt. 61 comma 1 e 5, 39 e 43 commi 1 e 6 delle N.O.I.F., per avere svolto le funzioni di accompagnatore ufficiale della squadra della stessa Società in occasione della gara LIBERTAS SAN CORRADO - PRIMOGENITA del , Campionato di Terza Categoria, in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calc. Ayana Abu Imoro, sottoscrivendo la relativa distinta consegnata al direttore di gara e consentendo così che lo stesso partecipasse alla predetta gara senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;

14 la società ASD LIBERTAS SAN CORRADO, a titolo di responsabilità oggettiva, ex art. 4, comma 2, del C.G.S., per i comportamenti posti in essere dai signori Coviglioni Lodovico e Ayana Abu Imoro, alla quale appartenevano al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l attività sopra contestata, ai sensi dell art. 1 bis, comma 5, del C.G.S. Effettuate ritualmente le notifiche, le parti deferite non hanno inoltrato richiesta di audizione e non sono presenti all'odierno dibattimento e nemmeno hanno inviato alcuna memoria difensiva. dei fatti contestati, conclude la propria requisitoria chiedendo che si debba affermare la responsabilità delle parti deferite con: 1 giornata di squalifica a carico del calciatore AYANA ABU IMORO, 18 mesi di squalifica a carico del sig. LODOVICO COVIGLIONI - dirigente accompagnatore della società deferita -,1 punto di penalizzazione, da scontare nel campionato di 3^ categoria della stagione 2016/2017, oltre a un ammenda di 400 a carico della società ASD FC LIBERTAS SAN CORRADO. sopra alle stesse attribuite; di infliggere: al calciatore AYANA ABU IMORO 1 giornata di squalifica, al sig. COVIGLIONI LODOVICO 2 mesi di inibizione, e alla società ASD FC LIBERTAS SAN CORRADO 1 punto di penalizzazione, da scontare nel campionato 3^ categoria della stagione sportiva 2016/2017, oltre all ammenda di DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO a carico del calciatore VLADIMIR PRALEA (USD Lesignano), del sig. MARIO MORI (dirigente accompagnatore USD Lesignano) e della società USD LESIGNANO (Campionato Juniores Provinciale). Con nota n , il Sostituto Procuratore Federale Delegato, - ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti sopra indicate, perché rispondano: - il calciatore PRALEA VLADIMIR (nato il ), della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1 e 5 del C.G.S., in relazione agli artt. 10 comma 2 del C.G.S. e art. 39 delle N.O.I.F., e art. 43 commi 1 e 6 delle N.O.I.F per aver disputato le seguenti gare del Campionato Juniores Provinciale CRER : LUGANESE USD LESIGNANO del e USD LESIGNANO SORAGNA del senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa - il sig. MARIO MORI, all epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale della Società USD Lesignano, della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del C.G.S., in relazione agli artt. 61 comma 1 e 5, 39 e 43 commi 1 e 6 delle N.O.I.F., per avere svolto le funzioni di accompagnatore ufficiale della squadra della stessa Società in occasione delle gare del

15 1224 Campionato Juniores Provinciale CRER : LUGANESE USD LESIGNANO del e USD LESIGNANO SORAGNA del in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore Pralea Vladimir, sottoscrivendo le relative distinte consegnate al direttore di gara e consentendo così che lo stesso partecipasse alla predetta gara senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa; - la società USD LESIGNANO, a titolo di responsabilità oggettiva, ex art. 4, comma 2, del C.G.S., per i comportamenti posti in essere dai signori Mario Mori e Vladimir Pralea, alla quale appartenevano al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l attività sopra contestata, ai sensi dell art. 1 bis, comma 5, del C.G.S. Effettuate ritualmente le notifiche, le parti deferite non hanno inoltrato richiesta di audizione e non sono presenti all'odierno dibattimento e nemmeno hanno inviato alcuna memoria difensiva. dei fatti contestati, conclude la propria requisitoria chiedendo che si debba affermare la responsabilità delle parti deferite con: 2 giornate di squalifica a carico del calciatore VLADIMIR PRALEA IMORO, 8 mesi di inibizione a carico del sig. MARIO MORI - dirigente accompagnatore della società deferita -, 2 punti di penalizzazione, da scontare nel campionato di 3^ categoria della stagione 2016/2017, oltre a un ammenda di 500 a carico della società USD LESIGNANO. sopra alle stesse attribuite; di infliggere: al calciatore VLADIMIR PRALEA 2 giornate di squalifica, al sig. MARIO MORI 4 mesi di inibizione, e alla società USD LESIGNANO 2 punti di penalizzazione, da scontare nel campionato Juniores Provinciale della stagione sportiva 2016/2017, oltre all ammenda di ALLEGATI ************* Circolare n 77 del inerente variazioni di attività ex art. 118 N.O.I.F - Stagione Sportiva 2016/17 Pubblicato in BOLOGNA ed affisso all albo del C.R.E.R. il 22/06/2016. Il Segretario (Fiorella Lambertini) Il Presidente (Paolo Braiati)

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