Contratto di Assicurazione malattia/emva malattia
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1 Contratto di Assicurazione malattia/emva malattia
2 E MVA M alattia INDICE Definizioni e Precisazioni... Oggetto e delimitazione del rischio... Sinistri Diritti e doveri delle Parti... Altri diritti e doveri delle Parti... Disposizioni varie... Estratto dello Statuto... PAGINE Il presente fascicolo è redatto in base alle disposizioni dell art.166 comma 2 del nuovo Codice delle Assicurazioni private (Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n.209), secondo il quale le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazione delle garanzie ovvero oneri a carico del contraente e dell assicurato sono riportate con caratteri di particolare evidenza. X /2010
3 DEFINIZIONI E PRECISAZIONI Nel testo che segue si intendono: per Assicurato: per Contraente: per Polizza: per Società: per Contributo: per Rischio: per Sinistro: per Indennizzo: il soggetto il cui interesse è protetto dall assicurazione; il soggetto che stipula il contratto; il documento che prova il contratto di assicurazione; ITAS MUTUA; la somma dovuta dal Contraente alla Società; la possibilità che si verifichi il sinistro; il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l assicurazione; la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. Inoltre alle seguenti espressioni le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui di seguito riportato: Malattia Malattie coesistenti Malattie concorrenti Invalidità permanente ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio intendendo per tale ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche oggettivamente constatabili. malattie o invalidità presenti nel soggetto, che non determinano alcune influenza peggiorativa sulla malattia denunciata e sulla invalidità da essa causata, in quanto interessano sistemi organo-funzionali diversi. malattie o invalidità presenti nel soggetto, che determinano una influenza peggiorativa sulla malattia denunciata e sulla invalidità da essa causata, in quanto interessano uno stesso sistema organo-funzionale. la definitiva impossibilità per l Assicurato, di svolgere qualsiasi attività che, a seguito di infortunio o malattia indennizzabile ai sensi di polizza, abbia comportato all Assicurato medesimo una perdita, non inferiore al 30% della totale. 2
4 OGGETTO E DELIMITAZIONE DEL RISCHIO Art. 1 Rischio assicurato L assicurazione vale per il caso di invalidità permanente conseguente a malattia manifestatasi successivamente alla data di effetto del contratto stesso e non oltre la data della sua cessazione. Art. 2 - Decorrenza della garanzia - Termini di aspettativa La garanzia vale per le invalidità permanenti conseguenti a malattia manifestatasi dopo il 60 giorno successivo al momento in cui, ai sensi dell art.13 - Pagamento del contributo - ha effetto l assicurazione. Art. 3 - Esclusioni L assicurazione non è operante per le invalidità conseguenti a: 1) le malattie e/o le invalidità permanenti preesistenti e note all Assicurato; 2) malattie, malformazioni e stati patologici, preesistenti alla stipulazione della polizza, noti all Assicurato e da questi sottaciuti alla Società con dolo o colpa grave all atto della stipulazione suddetta; 3) eliminazione o correzione di difetti fisici preesistenti alla stipulazione della polizza; 4) malattie mentali e disturbi psichici in genere; 5) intossicazioni causate da abuso di alcol e di psicofarmaci, nonché dall uso di stupefacenti e allucinogeni; 6) stati patologici correlati alla infezione da HIV; 7) trattamenti e cure aventi finalità esclusivamente dietologiche o estetiche; 8) di trasformazioni o assestamenti energetici dell atomo, naturali o provocati, e da accelerazione di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.), salvo che non siano causate da radiazioni utilizzate per terapie mediche; 9) reati dolosi compiuti o tentati dall Assicurato (sono invece comprese in garanzia le conseguenze della colpa grave dell Assicurato); 10) guerre e insurrezioni. Art. 4- Limiti di età Persone non assicurabili L assicurazione vale per le persone di età non superiore a 75 anni. Le persone che raggiungono il limite di età durante il periodo di assicurazione, questa mantiene la sua validità fino alla successiva scadenza annuale del contributo. Non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, le persone affette da alcolismo, tossicodipendenza, A.I.D.S. e sindromi ad essa correlate, epilessia, o da infermità mentali. Di conseguenza l assicurazione cessa con il loro manifestarsi. 3
5 SINISTRI DIRITTI E DOVERI DELLE PARTI Art. 5 - Denuncia della malattia e obblighi relativi L Assicurato o i suoi aventi diritto devono denunciare per iscritto la malattia - all Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società - entro tre giorni da quando, secondo parere medico vi sia motivo di ritenere che la malattia stessa, per le sue caratteristiche e presumibili conseguenze, possa interessare la garanzia prestata e comunque non oltre un anno dalla cessazione dell assicurazione, sempreché la malattia si sia manifestata durante il periodo di validità dell assicurazione. L Assicurato deve sottoporsi in Italia agli accertamenti e controlli medici disposti dalla Società, fornire alla stessa ogni informazione e produrre copia delle eventuali cartelle cliniche complete e di ogni altra informazione sanitaria, a tal fine sciogliendo qualsiasi medico dal segreto professionale. L inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del sinistro può comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo, ai sensi dell art.1915 del Codice Civile. Art. 6 - Criteri di indennizzabilità La Società corrisponde l indennizzo per le conseguenze dirette causate dalla singola malattia denunciata. Qualora la malattia colpisca un soggetto già affetto da altre patologie, fermo quanto disposto dall art.1 - Rischio assicurato -, è comunque ritenuto non indennizzabile il maggior pregiudizio derivante da condizioni menomative coesistenti (vedi definizioni). Nel corso dell assicurazione, le invalidità permanenti da malattia già accertate non potranno essere oggetto di ulteriore valutazione sia in caso di loro aggravamento, sia in caso di loro concorrenza con nuove malattie (vedi definizioni). Nel caso quindi la malattia colpisca un soggetto la cui invalidità sia già stata accertata per una precedente malattia, la valutazione dell ulteriore validità andrà effettuata in modo autonomo, senza tenere conto del maggior pregiudizio arrecato dalla preesistente condizione menomativa. Art. 7 - Liquidazione dell indennità La liquidazione dell indennizzo per invalidità permanente da malattia avviene con le seguenti modalità: non si fa luogo ad indennizzo per invalidità permanente quando questa è di grado inferiore al 30% della totale; nel caso di invalidità permanente di grado compresa tra il 30% ed il 60% della totale, la Società liquida un indennizzo pari al 60%; nel caso di invalidità permanente di grado superiore al 60% della totale, la Società liquida un indennizzo pari al 100% della totale. 4
6 Per la determinazione del grado di invalidità permanente si seguono i seguenti criteri: A) La percentuale di invalidità permanente viene accertata in un periodo compreso fra i 6 e i 18 mesi dalla data di denuncia della malattia. B) Se la malattia ha come conseguenza la invalidità permanente definitiva totale, ovverosia la perdita definitiva totale della capacità dell Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione, la Società corrisponde la somma assicurata. C) Se la malattia ha come conseguenza una invalidità permanente - come definita al precedente punto B) - definita parziale, il grado di invalidità permanente va accertato facendo riferimento ai valori riportati nella Tabella Allegato 1 (Industria) al D.P.R. 30 giugno 1965, n D) Nei casi, e per le percentuali, di invalidità permanente non specificati in tale Tabella, la percentuale di invalidità è accertata prendendo come riferimento i parametri e i criteri di valutazione ivi indicati, tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità dell Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione, e indipendentemente dalla prassi e dalla criteriologia valutativa dell INAIL. Art. 8 - Determinazione dell indennizzo - Perizia contrattuale L indennizzo è determinato in base a quanto stabilito dagli articoli 6 Criteri di indennizabilità e 7 Liquidazione dell indennità -. In caso di controversie di natura medica sul grado di invalidità permanente riportata nonché sull applicazione dei criteri di indennizzabilità previsti all art. 6 - Criteri di indennizzabilità - il Presidente dell Ordine dei Medici di Bolzano nomina un terzo medico. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per metà delle spese e competenze per il terzo medico. E data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l opportunità, l accertamento definitivo dell invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisionale sull indennizzo. Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. Le decisioni del Collegio medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici rifiuti di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri arbitri nel verbale definitivo. 5
7 Art. 9 - Rinuncia al diritto di surrogazione La Società rinuncia, a favore dell Assicurato o dei suoi aventi diritto, al diritto di surrogazione di cui all art.1916 del Codice Civile verso gli eventuali terzi responsabili dell infortunio o della malattia dell Assicurato. Art Disdetta in caso di sinistro Premesso che il recesso non può essere esercitato dalle Parti decorsi due anni dalla data di stipulazione del contratto, dopo ogni sinistro, denunciato a termini di polizza, e fino al 60 giorno dal pagamento o dal rifiuto dell indennizzo, ciascuna delle Parti può recedere dall assicurazione dandone comunicazione all altra Parte mediante lettera raccomandata. Il recesso ha effetto dalla data di invio della comunicazione da parte dell Assicurato; il recesso da parte della Società ha effetto trascorsi 30 giorni dalla data di invio della raccomandata. La Società, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte del contributo, al netto della imposta, relativa al periodo di assicurazione non corso. 6
8 ALTRI DIRITTI E DOVERI DELLE PARTI Art Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo, nonché la stessa cessazione dell assicurazione (Artt.1892, 1893 e 1894 del Codice Civile). Art Aggravamento del rischio Fermo quanto disposto dall art.11 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio -, e ferme altresì tutte le esclusioni di polizza e di legge, non trova applicazione, in questo contratto, quanto disposto dall 1898 del Codice Civile in ordine all aggravamento del rischio, per quanto attiene le attività professionali e non professionali dell Assicurato, nonché lo stato di salute dell Assicurato medesimo. Correlativamente, non si applica quanto disposto dall art.1897 del Codice Civile sulla diminuzione del rischio. Art Pagamento del contributo L assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il contributo o la prima rata di contributo sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i contributi o le rate di contributo successivi, l assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30 giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze, ai sensi dell art.1901 del Codice Civile. I contributi devono essere pagati all agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società. Art Proroga dell assicurazione In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno due mesi prima della scadenza dell assicurazione, quest ultima è prorogata per un anno e così successivamente. Nei confronti di ITAS Mutua debbono peraltro essere osservate le modalità di disdetta stabilite dall art. 8 dello Statuto Sociale. Art Validità territoriale L assicurazione vale in tutto il mondo. Art Altre assicurazioni Il Contraente è esonerato dall obbligo di denunciare gli eventuali contratti malattia individuali che gli Assicurati avessero stipulato o stipulassero per proprio conto. 7
9 DISPOSIZIONI VARIE Art Modifiche dell assicurazione Le eventuali modifiche dell assicurazione devono essere provate per iscritto. Art. 18- Oneri fiscali Gli oneri fiscali relativi all assicurazione sono a carico dell Assicurato. Art Legge applicabile e rinvio alle norme di legge. Il presente contratto di assicurazione è regolato dalla legge italiana. Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. 8
10 CONDIZIONI PARTICOLARI VALEVOLI PER I SOCI - ASSICURATI DELL ITAS MUTUA ESTRATTO DELLO STATUTO Art. 1 - Costituzione e Sede È costituita la Società di Mutua Assicurazione a responsabilità limitata, con la denominazione ITAS Istituto Trentino-Alto Adige per Assicurazioni società mutua di assicurazioni o anche ITAS Mutua, già eretta il 5 ottobre 1821 con la denominazione Istituto Provinciale Incendi. La denominazione tedesca è ITAS - Landesversicherungsanstalt Trentino- Südtirol V.V.a.G. o anche ITAS Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit ovvero «ITAS V.V.a.G.». L ITAS Mutua ha sede in Trento, Via Mantova, 67. Esso può esercitare la sua attività sia in Italia che all estero. Art. 3 - Contribuzioni Art. 8 - Vincolo sociale A tale scopo i Soci-Assicurati si obbligano di contribuire con gli occorrenti mezzi, secondo le disposizioni del presente Statuto. La responsabilità dei Soci-Assicurati è limitata al solo pagamento dei contributi annui stabiliti dallo Statuto e finisce col cessare dell assicurazione. La responsabilità dei Soci sovventori è limitata alle quote sottoscritte. È esclusa ogni garanzia sussidiaria. Le obbligazioni della Società sono garantite dal patrimonio sociale. Il vincolo sociale nei confronti del Socio-Assicurato è obbligatorio per il periodo indicato nella polizza di assicurazione dallo stesso stipulata e si rinnova tacitamente, unitamente al contratto di assicurazione, per il periodo sancito per quest ultimo dalle norme di legge, qualora il Socio non dia formale disdetta almeno sei mesi prima della scadenza e così successivamente. Di regola tale durata è stipulata per periodi decennali. La dichiarazione di disdetta deve essere data dal Socio-Assicurato personalmente a verbale presso l Agenzia che amministra la polizza stessa, oppure tramite un suo legale rappresentante munito di mandato con autentica notarile. La dichiarazione di disdetta non diventa operativa finché il Socio-Assicurato non abbia regolato le proprie obbligazioni verso la Società in dipendenza del rapporto sociale. Esistendo in polizza vincoli a favore di terzi, il Socio-Assicurato dovrà inoltre produrre l atto di consenso da parte di questi alla disdetta dell assicurazione, senza di che la disdetta è considerata nulla. Ogni altra forma di disdetta dalla Società è nulla. Salvo il caso in cui la morte del Socio-Assicurato comporti necessariamente la cessazione del rischio, gli eredi del Socio-Assicurato subentrano solidalmente nel rapporto sociale, rispettivamente nell assicurazione. Nel caso in cui la legge o le Condizioni Generali di assicurazione stabiliscano il trasferimento dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto 9
11 di assicurazione, il subentrante acquista la qualità di Socio-Assicurato. La mora del Socio-Assicurato non risolve da sola il vincolo sociale, ferme rimanendo le conseguenze dell inadempimento. Art Rappresentanza La rappresentanza legale dell ITAS Mutua spetta al Presidente ed in sua assenza od impedimento ai Vicepresidenti del Consiglio di amministrazione. La firma sociale spetta al Presidente o ai Vicepresidenti; può essere delegata anche ad un Amministratore e, per gli atti di ordinaria amministrazione ed in genere per quelli di assicurazione, al Direttore Generale o ad altre persone designate dal Consiglio di amministrazione. La rappresentanza giudiziaria spetta ai rappresentanti legali, oltre che ai Dirigenti, ai quali sia demandata dal Consiglio di amministrazione. Copia integrale dello Statuto è a disposizione dei Soci - Assicurati presso la sede dell E.M.V.A. 10
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13 12 ITAS MUTUA Società capogruppo Via Mantova, Trento - Italia - Tel Fax gruppoitas.it - itas.direzione@gruppoitas.it Fondo di garanzia euro P. Iva / C. F. / Registro Imprese di Trento n Impresa autorizzata all esercizio delle assicurazioni a norma dell art. 65 del R.D.L. n 966 del Iscritta all albo gruppi assicurativi al n 010 ed all albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n
14 Contratto di Assicurazione malattia /Emva malattia NOTA INFORMATIVA Emva malattia/mod. X Edizione 12/2010
15 NOTA INFORMATIVA Emva malattia/mod. X Edizione 12/2010 edizione 06/2013 Assicurazione malattia/emva Malattia La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall ISVAP (ora IVASS), ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell IVASS. Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza. A. INFORMAZIONI SULL IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. Informazioni generali Il contratto è concluso con la sede legale dell'istituto Trentino Alto Adige per Assicurazioni o, più brevemente, ITAS Mutua, sita in Trento - Italia - Via Mantova, 67 Telefono itas.direzione@gruppoitas.it. ITAS Mutua è autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa a norma dell'art. 65 del R.D.L. 29 aprile 1923, n. 966, è iscritta all albo ISVAP delle Imprese di assicurazione e riassicurazione al n e fa parte del Gruppo ITAS Assicurazioni, iscritto al n. 010 dell apposito albo IVASS. 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell impresa Il patrimonio netto ammonta a 262 milioni di euro, di cui 85 milioni di euro relativi al Fondo di Garanzia e 174 milioni di euro relativi alle riserve patrimoniali. L indice di solvibilità è di 3,75 e rappresenta il rapporto tra l ammontare del margine di solvibilità disponibile e l ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente. B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO Il contratto può essere stipulato con tacito rinnovo o a scadenza automatica, a scelta del Contraente/Assicurato. La scelta effettuata risulta chiaramente indicata sul frontespizio del contratto. Se il contratto è stipulato con tacito rinnovo, in mancanza di disdetta mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza, l assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente. Se il contratto è stipulato senza tacito rinnovo (cioè a scadenza automatica), lo stesso cessa alle ore 24 del giorno della scadenza, senza necessità di disdetta. 3. Coperture assicurative offerte Limitazioni ed esclusioni Il contratto copre la garanzia di invalidità permanente conseguente a malattia (art.1). Relativamente alla garanzia sono previste alcune esclusioni alle coperture assicurative, elencate nel seguente articolo del Fascicolo delle Condizioni: Art. 3 Esclusioni La Società liquida un indennizzo calcolato sulla somma assicurata in base alle percentuali riportate nella tabella di cui all art.7 del Fascicolo delle Condizioni. Illustrazione meccanismi di limitazioni all indennizzo Franchigia fissa La parte di indennizzo che resta a carico dell assicurato: Somma assicurata per l invalidità permanente da malattia Invalidità riconosciuta Indennizzo 20% Nessun indennizzo Pagina 2 di 5
16 NOTA INFORMATIVA Emva malattia/mod. X Edizione 12/2010 edizione 06/ % ,00 si liquida il 60% 70% ,00 si liquida il 100% Limite di età; 75 anni. Se l assicurato raggiunge tale età durante il periodo di assicurazione, questo mantiene la sua validità fino alla successiva scadenza annuale del contratto. 4. Periodi di carenza contrattuali L assicurazione ha effetto dopo il periodo di carenza di 60 giorni (art.2). 5. Dichiarazioni dell Assicurato in ordine alle circostanze del rischio Nullità Eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare effetti sulla prestazione come indicato agli artt. 4 e 11 del Fascicolo delle Condizioni. Il Contraente /assicurato deve rispondere in maniera precisa e veritiera alle domande previste dal questionario medico che forma parte integrante del contratto stesso. 6. Premi Il contratto può avere durata annuale, poliennale e il premio può avere frazionamento annuale, semestrale, quadrimestrale. In caso di frazionamento non sono previsti oneri aggiuntivi. I mezzi di pagamento previsti dalla Società sono: assegno bancario o circolare non trasferibile, bonifico, vaglia postale o similare, nonché denaro contante entro i limiti previsti dalla normativa in vigore. Presso gli intermediari dotati degli specifici sistemi sono accettate anche carte di credito e/o pos. 7. Diritto di recesso Diritto di recesso In caso di contratto annuale o poliennale le parti hanno facoltà di recedere dal contratto previa comunicazione, mediante lettera raccomandata, spedita almeno sessanta giorni prima della scadenza. Nel caso in cui il contratto poliennale superi i cinque anni, l'assicurato, trascorso il quinquennio, ha facoltà di recedere dal contratto, mediante lettera raccomandata, con preavviso di almeno sessanta giorni e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata. In caso di recesso non sono previsti oneri aggiuntivi. Recesso per sinistro Dopo ogni sinistro denunciato a termini di polizza e fino al 60 giorno dal pagamento o rifiuto dell indennizzo entrambe le parti Contraente/assicurato e Itas Mutua - hanno facoltà di recedere dal contratto previa comunicazione, mediante lettera raccomandata. Il recesso non è possibile trascorsi due anni dalla stipulazione del contratto (art.10). Relativamente alle garanzie malattia Itas Mutua rinuncia alla facoltà di recesso. 8. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda ai sensi dell'art del codice civile. 9. Legge applicabile al contratto L assicurazione è regolata dalla legge italiana. Per tutto quanto non è regolato dal contratto, valgono le norme di legge. 10. Regime fiscale Al contratto viene applicata l imposta sulle assicurazioni con aliquota del 2,50% sui premi imponibili. Il premio è detraibile dall imposta sul reddito delle persone fisiche nei limiti indicati dal Testo unico delle imposte sui redditi. Pagina 3 di 5
17 NOTA INFORMATIVA Emva malattia/mod. X Edizione 12/2010 edizione 06/2013 c. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 11. Sinistri Liquidazione dell indennizzo Il sinistro deve essere denunciato all agenzia o alla direzione di ITAS MUTUA entro 3 giorni da quando, secondo parere medico, si ritiene che la malattia interessi la garanzia prestata come stabilito all art.5. La denuncia della malattia viene sempre valutata con visita medica, a spese di Itas Mutua, e viene accertata in un periodo compreso fra i 6 e i 18 mesi dalla data della denuncia. 12. Reclami Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società: ITAS MUTUA Servizio Reclami Via Mantova, 67 CAP Trento (TN) Fax reclami@gruppoitas.it. I reclami devono contenere: a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con recapito telefonico; b) numero della polizza e nominativo del contraente; c) numero dell eventuale sinistro oggetto del reclamo; d) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l operato; e) breve descrizione del motivo di lamentela; f) ogni documento utile per descrivere le circostanze. Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni potrà rivolgersi all'ivass ( Servizio Tutela degli Utenti, via del Quirinale, Roma Italia, fax o , corredando l esposto con la copia del reclamo presentato alla Società e con l eventuale riscontro fornito dalla stessa. Inoltre, per la risoluzione di liti transfrontaliere, il reclamante avente il domicilio in Italia, può presentare il reclamo all IVASS, seguendo le indicazioni sopra descritte, o direttamente al sistema estero competente chiedendo l attivazione della procedura FIN-NET, accedendo al sito internet: In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. 13. Arbitrato Eventuali controversie di orgine medica saranno demandate, per iscritto, ad un Collegio medico riunito nel comune, sede dell ordine dei Medici, nel cui territorio di competenza risiede l assicurato. Tale procedura non esclude la possibilità di rivolgersi all Autorità giudiziaria. ITAS MUTUA è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa. IL RAPPRESENTANTE LEGALE Il Direttore Generale Ermanno Grassi Pagina 4 di 5
18 NOTA INFORMATIVA Emva malattia/mod. X Edizione 12/2010 edizione 06/2013 Assicurato il soggetto il cui interesse è protetto dall assicurazione. Contraente il soggetto che stipula il contratto. Indennizzo la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. Polizza il documento che prova l assicurazione. Premio la somma dovuta dal Contraente alla Società. GLOSSARIO DEFINIZIONI COMUNI A TUTTI I CONTRATTI Sinistro il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l assicurazione. Società la Società del Gruppo ITAS (ITAS Mutua, ITAS Assicurazioni S.p.A., Assicuratrice Val Piave S.p.A.) che presta l assicurazione, quale risulta dalla polizza sottoscritta dalle Parti. DEFINIZIONI SPECIFICHE PER LA POLIZZA MALATTIA Invalidità permanente da malattia la perdita definitiva, a seguito di malattia, in misura totale o parziale, della capacità generica dell Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione. Malattia ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio. Pagina 5 di 5
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