Votazione cantonale del 5 giugno Iniziativa popolare. Modifica della legge. Modifica della legge. Iniziativa popolare

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1 Opuscolo informativo Votazione cantonale del 5 giugno Iniziativa popolare Rafforziamo la scuola media Per il futuro dei nostri giovani Modifica della legge sui trasporti pubblici Modifica della legge sull Ente Ospedaliero Cantonale Iniziativa popolare Giù le mani dagli ospedali! Pagine Pagine Pagine 3 Pagine 3 38

2 Iniziativa popolare Rafforziamo la scuola media Per il futuro dei nostri giovani La domanda che figura sulla scheda è la seguente: Volete accettare l iniziativa popolare legislativa elaborata del agosto 0 Rafforziamo la scuola media Per il futuro dei nostri giovani? Consiglio di Stato e Gran Consiglio raccomandano di respingere l iniziativa. L iniziativa popolare legislativa elaborata del agosto 0 Rafforziamo la scuola media Per il futuro dei nostri giovani è stata sottoscritta da cittadine e cittadini. Il 5 novembre 05 il Gran Consiglio l ha respinta con 57 voti contro e astensioni.

3 Oggetto della votazione Attraverso l iniziativa popolare Rafforziamo la scuola media Per il futuro dei nostri giovani gli iniziativisti intendono migliorare l organizzazione della scuola media, per disporre di un istituzione di qualità, adattata alla società che diventa sempre più eterogenea e complessa, e in grado di garantire un futuro alle nuove generazioni. Nello specifico, essi chiedono classi meno affollate e maggior sostegno agli allievi così da permettere loro di raggiungere gli obiettivi formativi al termine della scuola dell obbligo. Nel contempo, viene chiesta la generalizzazione di mense e doposcuola nelle scuole medie di tutto il Cantone per rispondere ai bisogni delle famiglie. L iniziativa intende raggiungere gli obiettivi dichiarati con una serie di modifiche della Legge sulla scuola media del ottobre 974 che toccano molteplici aspetti, tra i quali la collaborazione fra Cantone e Comuni nell organizzazione e nel finanziamento della scuola media, il potenziamento dei servizi di orientamento, di sostegno pedagogico e della figura del docente di classe, così come la riorganizzazione territoriale degli istituti e l abbassamento del numero massimo di allievi ospitati dalle sedi di scuola media. 3

4 Le argomentazioni del Comitato d iniziativa Meno allievi per classe, maggiore qualità Mense e doposcuola in tutte le scuole Rafforzare l orientamento scolastico e professionale Minori spese per le famiglie e la società Sì, perché nella scuola media vi è un impellente bisogno di classi più piccole, per raggiungere gli obiettivi scolastici, come stabilito dalla Legge. Un minore numero di allievi per classe permette un efficace insegnamento personalizzato e differenziato con migliori risultati nell apprendimento. L insegnamento differenziato persegue un duplice obiettivo: consente agli allievi con difficoltà di apprendimento di raggiungere un livello scolastico adeguato e permette a quelli più dotati di poter progredire al loro ritmo nell acquisizione delle conoscenze. Sì, per avere mense e doposcuola in tutte le sedi di scuola media, a disposizione dei ragazzi e delle famiglie che ne hanno bisogno. Non è un lusso, ma sono servizi indispensabili per affrontare gli odierni bisogni delle famiglie e le accresciute esigenze del mondo del lavoro. L iniziativa popolare inoltre propone l apertura delle biblioteche scolastiche sull arco di tutta la giornata. Con il potenziamento di questi servizi si favorisce il benessere degli allievi e si concilia meglio il lavoro e la famiglia. Sì, per potenziare l orientamento scolastico e professionale degli allievi all interno della scuola media in modo da aiutarli nelle scelte fondamentali per il loro futuro scolastico e professionale. Solamente grazie ad una buona qualità nell orientamento dei giovani si favorisce un adeguato inserimento nel mondo scolastico e professionale e si riducono bocciature ed insuccessi, che sono costosi per il giovane, per lo Stato e per la società. Sì, perché una scuola media rafforzata è un investimento basilare per tutti, che farà risparmiare ingenti spese alle famiglie, al Cantone e ai Comuni: si pensi ai costi della disoccupazione giovanile, ai costi dei giovani in assistenza sociale, ai costi delle riqualifiche scolastiche e professionali, ecc. - tutte spese che spesso sono generate dall insuccesso scolastico dell allievo nella scuola media. 4

5 Per il futuro dei nostri giovani Sì, per il futuro dei nostri giovani e quindi del Ticino. Il nostro Cantone è in ritardo nelle spese per la scuola rispetto agli altri Cantoni, perché da anni effettua dei tagli miopi in questo importante settore. Occorre quindi voltare pagina ed investire in modo intelligente nel futuro dei nostri giovani, guardando avanti con coraggio. Rinunciare al rafforzamento della formazione degli allievi per motivi finanziari contingenti non è saggio, né dal profilo economico, né da quello sociale, né tanto meno da quello culturale. Per queste ragioni, raccomandiamo di votare SÌ all iniziativa popolare legislativa elaborata Rafforziamo la scuola media Per il futuro dei nostri giovani. 5

6 Le argomentazioni di Governo e Parlamento Premessa La scuola che verrà e la riforma della scuola dell obbligo Partecipazione dei Comuni al finanziamento della scuola media Gli intenti dell iniziativa sono indubbiamente condivisibili: la scuola deve proporre agli allievi un sistema educativo di qualità e ai docenti condizioni di lavoro adeguate, che permettano loro di svolgere il mandato educativo in modo ottimale. Allo stesso tempo la scuola deve evolversi e adattarsi a un mondo in continuo mutamento. Le modalità indicate dall iniziativa per raggiungere questi obiettivi limitatamente alla realtà della scuola media pongono tuttavia alcuni problemi. Il Dipartimento dell educazione, della cultura e dello sport (DECS) sta elaborando un progetto di riforma della scuola dell obbligo La scuola che verrà che già si sta occupando di buona parte delle tematiche affrontate dall iniziativa: l introduzione della differenziazione pedagogica, della collaborazione tra docenti, il potenziamento del ruolo del docente di classe, alcuni aspetti dell architettura scolastica. Il progetto di riforma si trova in uno stadio avanzato di elaborazione e, rispetto all iniziativa, propone di intervenire sull insieme della scuola dell obbligo, nell intento di migliorare la qualità dell insegnamento e le condizioni di lavoro degli insegnanti della scuola dell infanzia, della scuola elementare e della scuola media (considerando allo stesso tempo gli aspetti legati alla transizione degli allievi verso le formazioni postobbligatorie). Se l iniziativa venisse accettata, questo processo di riforma e di adattamento della scuola dell obbligo alle nuove esigenze educative, culturali e socio-economiche verrebbe in parte compromesso, a scapito soprattutto dei settori dell educazione primaria. L iniziativa prevede la ripartizione dei costi generati dai servizi dalle mense scolastiche tra Cantone e Comuni, e la partecipazione di questi ultimi al finanziamento degli stipendi dei docenti della scuola media. Questa misura implica il trasferimento di costi pari a 7,5 milioni di franchi dal Cantone ai Comuni, 6

7 senza che tuttavia a questi ultimi siano attribuite nuove competenze decisionali (se non la partecipazione a titolo consultivo alla commissione scolastica, come previsto dalla modifica proposta dagli iniziativisti all art. 4 della Legge sulla scuola media del ottobre 974). Risorse necessarie Dal punto di vista finanziario l implementazione e la sostenibilità dell iniziativa risultano problematiche. Una stima dei costi aggiuntivi generati dalle modifiche apportate dall iniziativa per quanto riguarda i costi di esercizio tocca i 37,5 milioni di franchi l anno (cui si aggiungono i 7,5 milioni a carico dei Comuni). Sul piano degli investimenti invece, si tratterebbe di mettere a disposizione, scaglionati nel tempo, circa 3 milioni di franchi per le mense e 00-0 milioni di franchi per l edificazione di sedi scolastiche supplementari. Per queste ragioni, raccomandiamo di votare NO all iniziativa popolare legislativa elaborata Rafforziamo la scuola media Per il futuro dei nostri giovani. 7

8 Votazione cantonale del 5 giugno 06 Testo sottoposto alla votazione Iniziativa popolare elaborata presentata il agosto 0 per la modifica della Legge sulla scuola media del ottobre 974 IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO - vista l iniziativa popolare agosto 0 denominata «Rafforziamo la scuola media Per il futuro dei nostri giovani» presentata nella forma elaborata e tendente a introdurre nella Legge sulla scuola media del ottobre 974 modifiche del seguente tenore: Art. cpv. 3 lett. c) (nuova) La scuola media obbligatoria ha come scopo: c) di garantire una crescita dell allievo con coscienza critica, autonoma, responsabile, nel rispetto della diversità di genere. 8 Gratuità della scuola Trasporto Mense e doposcuola Finanziamento Art. 3 Nella scuola media pubblica l insegnamento, il materiale scolastico e i trasporti per allievi sono gratuiti. Art. 3a (nuovo) Il trasporto degli allievi è organizzato dal Cantone presso ogni sede scolastica. Art. 3b (nuovo) Le mense, il doposcuola per l aiuto allo studio e il doposcuola per altre attività che interessano gli allievi sono organizzati dal Cantone presso ogni sede scolastica, previa consultazione dei Comuni. Il Regolamento definisce gli scopi e il funzionamento del doposcuola, nonché le necessarie qualifiche del personale che vi opera. 3 Un offerta di doposcuola è creata su base regionale nei periodi di chiusura dell attività scolastica. Art. 3c (nuovo) I Comuni partecipano alla metà del disavanzo d esercizio di mense e doposcuola in base al numero di allievi che frequentano tali strutture. Il Regolamento stabilisce le modalità di applicazione. Per il finanziamento del doposcuola e delle mense è richiesta una partecipazione ai costi da parte delle famiglie degli allievi, ritenuto che l ammontare di tale contributo non deve impedire l accesso a questi servizi da parte di allievi di famiglie con redditi bassi. 3 I Comuni finanziano il 5% degli stipendi dei docenti della scuola media in base alla loro forza finanziaria e al numero di allievi provenienti dai singoli Comuni. Il Regolamento stabilisce le modalità d applicazione.

9 Art. 4 cpv. Il Regolamento stabilisce le eccezioni. Art. 7 cpv. 4 4 Il Cantone organizza un servizio d orientamento scolastico e professionale con una dotazione di personale sufficiente e qualificato per fornire un adeguata consulenza collettiva e individuale agli allievi di terza e quarta media. Gli orientatori: a) effettuano almeno un intervento all anno per classe e per sezione b) organizzano momenti informativi per genitori e docenti di sede c) collaborano con i docenti e con le direzioni d) realizzano assieme ai docenti di classe l educazione alle scelte degli allievi. L allievo ha diritto ad una consulenza individuale da parte dell orientatore. Art. 8 cpv. lett. e) e f) e cpv. (nuovo) I programmi e i metodi d insegnamento della scuola media devono mirare particolarmente a: e) sviluppare le capacità di ciascuno nel rispetto delle differenze individuali, in particolare offrendo corsi e appoggi specifici per permettere agli allievi deboli di raggiungere la licenza di scuola media; parimenti la scuola media deve offrire misure specifiche e percorsi curricolari flessibili per gli allievi intellettualmente precoci; f) favorire l autonomia e lo sviluppo della capacità di scelta dell allievo nel rispetto della diversità di genere. Il Dipartimento favorisce l implementazione della differenziazione pedagogica e dell insegnamento cooperativo dei docenti (team teaching) nelle sedi scolastiche, monitorandoli tramite mandati di studio scientifici e sostenendoli con misure specifiche atte ad assicurarne il costante sviluppo. Attività di ricerca, innovazione e sperimentazione Sostegno pedagogico Art. 9a (nuovo) Per attività finalizzate, segnatamente nel campo della ricerca, dell innovazione e della sperimentazione, l istituto scolastico è dotato di un monte ore pari a ora lezione per ogni frazione completa di 35 allievi. Art. Il Servizio di sostegno pedagogico della scuola media è organizzato in gruppi ed è costituito da: a) capigruppo operanti regionalmente e responsabili del suo funzionamento; b) docenti di sostegno pedagogico e docenti di corso pratico; c) logopedisti; d) docenti d integrazione linguistica e culturale; e) educatori diplomati e maestri socio-professionali; f) altre figure professionali, secondo necessità. Il Consiglio di Stato stabilisce il fabbisogno di personale dei gruppi e i comprensori d attività in modo da garantire il diritto ad un intervento tempestivo ed adeguato ad ogni allievo che ne necessita. L intervento deve essere proporzionato ai bisogni dell allievo. 3 Per gli allievi di 3 e più anni con importanti difficoltà di apprendimento o di adattamento il Dipartimento predispone in tutte le sedi scolastiche misure di differenziazione curricolare, che comprendono la frequenza di lezioni speciali con l esonero, parziale o totale, da una o più materie del programma scolastico. Lo scopo è di favorire il raggiungimento degli obiettivi scolastici ed educativi dell allievo, come pure di favorire il suo orientamento e la progettazione di un inserimento professionale al termine della scuola media. 4 Gli interventi di differenziazione curricolare sono decisi dal Consiglio di direzione, su proposta del Servizio di sostegno pedagogico e sentito il docente di classe, rispettivamente il Consiglio di classe. Il Regolamento definisce le ulteriori modalità di realizzazione, in particolare l attribuzione del personale all istituto scolastico, le competenze della Direzione dell 9

10 istituto e del Servizio di sostegno pedagogico, il coinvolgimento dei docenti e delle altre figure professionali, l informazione delle famiglie, il passaggio degli allievi da una classe all altra e i criteri per il rilascio della licenza di scuola media. 5 Il Dipartimento effettua il monitoraggio regolare della differenziazione curricolare tramite mandati di studio scientifici e prende i provvedimenti atti ad assicurarne lo sviluppo. Docente di classe Art. a (nuovo) Il docente di classe è la figura di riferimento degli allievi, dei genitori, degli altri docenti e operatori scolastici; egli si occupa in particolare: a) della gestione pedagogica, sociale e relazionale della classe; b) della comunicazione all interno della classe e con l esterno; c) dell animazione e del coordinamento della classe; d) dei problemi, di varia natura, riscontrati nella classe. Il docente di classe beneficia di uno sgravio orario di due ore lezione per sezione. 3 Il docente di classe presenta all inizio dell anno scolastico un progetto con attività ed obiettivi, che deve essere convalidato dal Consiglio di direzione. Al termine dell anno egli presenta al Consiglio di direzione un resoconto dell attività svolta. 4 Il Dipartimento effettua un monitoraggio regolare della docenza di classe tramite mandati di studio scientifici e prende i provvedimenti atti ad assicurarne lo sviluppo. Dotazione minima del personale dell istituto scolastico Apertura della biblioteca scolastica Art. 8 cpv. Un comprensorio deve avere tra i 00 e i 400 allievi. Per le zone discoste il numero minimo può essere ridotto. Art. 8a (nuovo) In base al numero di allievi dell istituto scolastico il Regolamento stabilisce la dotazione minima e le qualifiche del personale tecnico-amministrativo, bibliotecario, di direzione e delle mense. Art. 8b (nuovo) Nel corso dell anno scolastico le biblioteche sono aperte durante l orario scolastico, nella pausa di mezzogiorno e durante il doposcuola. Un adeguata apertura viene effettuata anche nel periodo degli esami. Orario giornaliero Art. 8c (nuovo) La Direzione, in collaborazione con la Commissione scolastica, predispone gli orari giornalieri tenendo conto dei bisogni degli allievi, in particolare sulla base dei seguenti criteri: a) età degli allievi; b) distanza abitazione-scuola e orari dei trasporti pubblici; c) suddivisione proporzionata del carico orario giornaliero sull intera settimana. La Direzione deve parimenti tenere conto delle necessità dei genitori impegnati professionalmente. 0 Utilizzo degli spazi scolastici Art. 9 cpv. lett. f) Ogni sede deve comprendere: f) la mensa e i locali di soggiorno. Art. 9a (nuovo) Gli spazi scolastici, compatibilmente con le disponibilità e per attività senza scopo di lucro, sono concessi gratuitamente ad associazioni e gruppi giovanili ai sensi dell art. 3 della legge sul sostegno e coordinamento delle attività giovanili.

11 Art. Le classi di scuola media non devono avere più di 0 allievi, salvo giustificate eccezioni. Art. 4 Ogni Municipio designa un municipale e un operatore sociale quali referenti per la Direzione dell istituto allo scopo di valutare ed affrontare congiuntamente problemi relativi ad allievi domiciliati nel Comune con disagi specifici che si riflettono sulla vita scolastica. I Comuni di un comprensorio istituiscono una Commissione scolastica formata dai municipali di riferimento, che collabora con la Direzione dell istituto per: a) discutere dei temi d interesse comune e valutare eventuali miglioramenti nel funzionamento dell istituto scolastico; b) abrogato; c) sorvegliare il trasporto degli allievi; d) determinare l orario giornaliero. 3 La Commissione scolastica è convocata dalla Direzione dell istituto almeno una volta all anno. 4 Tutti gli istituti scolastici costituiscono il Consiglio d istituto per favorire la partecipazione dei municipali e delle famiglie. Valutazione Art. 35a (nuovo) Il Dipartimento provvede ad una valutazione quadriennale concernente l esecuzione e gli effetti della presente legge. Il Dipartimento trasmette la valutazione al Gran Consiglio per discussione. Norma transitoria Le modifiche apportate alla presente legge con l approvazione dell iniziativa popolare «Rafforziamo la scuola media Per il futuro dei nostri giovani» dovranno essere progressivamente implementate entro tre anni dall entrata in vigore delle stesse. - richiamati gli artt. 37 segg. della Costituzione cantonale e la Legge sull esercizio dei diritti politici del 7 ottobre 998, - visto il rapporto 9 novembre 05 della maggioranza della Commissione speciale scolastica, decreta: I. L iniziativa popolare elaborata del agosto 0 per la modifica della Legge sulla scuola media del ottobre 974 è respinta. II. È raccomandato al popolo di respingere l iniziativa. Bellinzona, 4 novembre 05 Per il Gran Consiglio Il Presidente: L. Pagani Il Segretario generale: G. Buzzini

12 Modifica della legge sui trasporti pubblici La domanda che figura sulla scheda è la seguente: Volete accettare la modifica del 4 dicembre 05 della legge sui trasporti pubblici? Consiglio di Stato e Gran Consiglio raccomandano di accettare la modifica della legge sui trasporti pubblici. La modifica della legge sui trasporti pubblici è stata accolta dal Gran Consiglio il 4 dicembre 05 con 64 voti favorevoli, 6 voti contrari e 3 astensioni. Contro tale modifica è stato promosso un referendum che ha raccolto firme.

13 Oggetto della votazione Il 4 dicembre 05 il Gran Consiglio ha approvato la modifica della Legge sui trasporti pubblici del 6 dicembre 994 rendendo operativa la tassa di collegamento a carico dei generatori di importanti correnti di traffico a parziale copertura dei costi del trasporto pubblico. La tassa di collegamento è dovuta solo da un limitato numero di generatori di importanti correnti di traffico. Si tratta di circa 00 proprietari delle aree di posteggio con più di 50 stalli presenti nei 67 Comuni del Cantone maggiormente toccati dai problemi di congestione del traffico stradale (soprattutto Mendrisiotto e Luganese). I posteggi delle abitazioni non sono soggetti alla tassa. La finalità è duplice: da un lato si intende conseguire una diminuzione del traffico stradale motorizzato riorientando le abitudini in particolare di pendolari e frontalieri; dall altro vanno assicurati i mezzi per il finanziamento dei servizi di trasporto pubblico nell intero Cantone. Per contenere il traffico, soprattutto nelle ore di punta, occorre incoraggiare forme di mobilità alternativa all automobile: trasporto pubblico, incentivare la mobilità aziendale, la condivisione dell automobile (car pooling) e la mobilità lenta. Il Cantone ha potenziato i servizi di trasporto pubblico su ferro (TILO, Ferrovia Lugano Ponte Tresa, Centovallina) e su gomma (negli agglomerati di Lugano, Bellinzona, Mendrisio-Chiasso e di Locarno). È necessario migliorare ulteriormente le prestazioni per estendere all intero territorio i grandi benefici resi possibili dalle gallerie di base del San Gottardo e del Monte Ceneri. Per aumentare l offerta occorre, rispetto ad oggi, assicurare al trasporto pubblico maggiori mezzi finanziari. Un tributo a carico dei grandi generatori di traffico è perciò giustificato e necessario. 3

14 Le argomentazioni del Comitato referendario No ad una nuova tassa contro: l chi usa l automobile; l chi lavora; l chi fa la spesa in Ticino. No ad una nuova tassa che: l non risolve il problema del traffico; l penalizza gli abitanti delle valli, i collaboratori delle aziende e degli enti pubblici; l incentiva gli acquisti oltre confine; l spreme ancor di più gli automobilisti ticinesi che già pagano le tasse di circolazione tra le più alte in Svizzera; l introduce il principio se lo vuoi te lo paghi, nonostante il cittadino paghi già le imposte le quali servono a finanziare i compiti del Stato; l è unica in Svizzera. Una nuova tassa a carico dei ticinesi Una tassa basata su principi arbitrari Oltre i /3 di coloro che pagheranno la tassa sono ticinesi. Definita dal Consiglio di Stato un imposta orientativa per rendere meno attrattivo il traffico individuale motorizzato, sarà posta a carico degli automobilisti. Non ridurrà il traffico ma renderà più cara la fattura anche per coloro che già oggi pagano il posteggio. Il Ticino è l unico Cantone che prevede un imposta di questo genere che può costare anche più di 000 franchi all anno. La nuova tassa è ingiusta poiché non permetterà agli abitanti delle zone periferiche e delle valli di rinunciare all uso dell automobile, essendo il trasporto pubblico inadeguato alla domanda. La tassa potrà toccare anche le piccole realtà con meno di 50 posteggi; infatti la legge prevede di raggruppare anche i mappali adiacenti. Vi sarà un ulteriore aggravio di costi anche per le famiglie che si recano nei centri commerciali e nei negozi, 4

15 dal momento che saranno costrette ad utilizzare l automobile per fare la spesa. La tassa di collegamento graverà anche sui posteggi già oggi a pagamento, che saranno ancora più cari. La nuova tassa non risolve i problemi di traffico Tassando i lavoratori e i consumatori che non hanno la possibilità di fare a meno dell auto, non sarà possibile ridurre il traffico perché non avendo alternative continueranno ad utilizzare l automobile. Solo condividendo l automobile e incentivando la mobilità aziendale si riduce il numero di veicoli in circolazione. Per queste misure non è necessario prelevare alcuna tassa! Il finanziamento del trasporto pubblico in uno Stato moderno deve essere una priorità finanziata, come avviene in tutti gli altri Cantoni, con le imposte che già tutti i cittadini pagano e non con tasse supplementari. Attualmente sempre più imprese promuovono programmi di mobilità aziendale e di condivisione dell automobile. Per tutti questi motivi è determinante votare NO a questa tassa, che lo stesso Governo nel messaggio al Parlamento la definisce di fatto un imposta perché serve alla copertura di bisogni finanziari dello Stato indipendentemente dal fatto che le persone colpite traggano un beneficio dall attività dell ente pubblico o ricevano una controprestazione. 5

16 Le argomentazioni di Governo e Parlamento La tassa di collegamento riguarda solamente circa 00 grandi generatori di traffico Ridurre la congestione del traffico nelle ore di punta Finanziare il trasporto pubblico Applicare anche ai grandi generatori di traffico il principio chi inquina paga La tassa non è a carico di tutti i cittadini ticinesi, ma unicamente di circa 00 grandi generatori di traffico, ovvero i proprietari di posteggi di grandi dimensioni (almeno 50 stalli) messi a disposizione della clientela o del personale e solo nelle zone del Cantone con i maggiori problemi di traffico (67 Comuni su 30). I posteggi delle abitazioni private non sono soggetti alla tassa di collegamento. I principali disagi sono generati dal traffico delle ore di punta. Le condizioni di circolazione sulla nostra rete sono sempre più precarie e senza ulteriori interventi sono destinate a peggiorare ancora. È scientificamente provato che la disponibilità di posteggi sul luogo di lavoro favorisce l uso dell autovettura; se essi sono gratuiti l effetto è ancora più marcato. Il pagamento e il contenimento dei posteggi incentiva le aziende a rinunciare alla gratuità del posto auto per i dipendenti e a rivedere le proprie strategie, favorendo differenti modalità di spostamento (con i trasporti pubblici, condividendo l uso dell autovettura, adottando piani di mobilità aziendale). Il provento della tassa di collegamento è destinato al finanziamento dei trasporti pubblici. Il mantenimento di un offerta di base di trasporto pubblico su tutto il territorio cantonale, il miglioramento delle prestazioni del sistema ferroviario regionale e l ampliamento dell offerta negli agglomerati sono assicurati in futuro solamente se saranno disponibili le risorse finanziarie necessarie. I grandi generatori di traffico contribuiscono in misura importante a causare i fenomeni di congestione viaria. Essi tuttavia non assumono alcuna responsabilità nello sviluppo di soluzioni adeguate. Tale costo è oggi in massima parte a carico dei 6

17 contribuenti. Con la tassa di collegamento trova applicazione anche nei confronti dei grandi generatori di traffico il principio giuridico chi inquina paga. Chi è fonte di importanti correnti di traffico viene chiamato a fornire un contributo finanziario alla soluzione dei problemi causati. Tassa in prova per tre anni Un tributo ragionevole Ridurre l impatto ambientale dovuto al traffico motorizzato La tassa di collegamento è introdotta solo a titolo provvisorio. Il Gran Consiglio ha previsto un periodo di prova di tre anni in cui essa dovrà dimostrare di essere efficace nella lotta ai picchi di traffico e nel favorire forme di mobilità più virtuose. Scaduti i tre anni, il Gran Consiglio si pronuncerà circa il mantenimento o meno della tassa. Pur comprendendo le preoccupazioni delle cerchie tenute al pagamento della tassa, si valuta che essa incida sulla grande distribuzione per solo circa 0 cts per ogni cliente che utilizza un posteggio soggetto alla tassa e da fr.. a fr al giorno per posteggio sui datori di lavoro che mettono a disposizione più 50 posteggi ai loro dipendenti. Secondo il Consiglio di Stato si tratta di importi accettabili e nel contempo di una misura capace di riorientare le abitudini di spostamento di pendolari e frontalieri, come pure di favorire i piccoli commerci ubicati nei centri cittadini, dove il posteggio è a pagamento. Le emissioni nell atmosfera di alcune sostanze inquinanti dovute al traffico motorizzato non rispettano ancora i valori limite previsti dalla Legge. Anche l impatto fonico in certi comparti residenziali è ancora troppo elevato. Contenere la crescita del traffico significa migliorare la qualità di vita. Per queste ragioni, raccomandiamo di votare SÌ alla modifica della Legge sui trasporti pubblici. 7

18 Votazione cantonale del 5 giugno 06 Testo sottoposto alla votazione Legge sui trasporti pubblici del 6 dicembre 994; modifica IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO - visto il messaggio 4 novembre 05 n. 739 del Consiglio di Stato; - visto il rapporto dicembre 05 n. 739 R della maggioranza della Commissione della gestione e delle finanze, decreta: I. La legge sui trasporti pubblici del 6 dicembre 994 è così modificata: Titolo Legge sui trasporti pubblici (LTPub) del 6 dicembre 994 Art. cpv. L offerta di trasporto è poi adottata dal Consiglio di Stato e intimata ai Comuni interessati. Art. 30 cpv. 3 e 4 (nuovo) 3 Il contributo dei Comuni per gli investimenti è stabilito dal Consiglio di Stato in funzione dei vantaggi loro derivanti, come, ad esempio, il miglioramento dell accessibilità e della sicurezza locali, la riduzione delle immissioni, la migliore sistemazione urbanistica. Nello stabilire il contributo si tiene pure conto della capacità economica dei Comuni stessi. 4 Contro la decisione del Consiglio di Stato, i Comuni hanno la facoltà di ricorso al Gran Consiglio; è applicabile la legge sulla procedura amministrativa (LPAmm) del 4 settembre 03. Capitolo IV: Tassa di collegamento Capitolo V: Traffico regionale Abrogato Destinazione della tassa Art. 35a Il provento della tassa di collegamento è vincolato al finanziamento delle spese di gestione dell offerta di trasporto pubblico ai sensi dell art. 3 cpv. e concorre a coprire l onere a carico del Cantone, dedotti i contributi della Confederazione, dei Comuni e di terzi. 8

19 Assoggettamento Debitore della tassa Esenzioni Ammontare della tassa Riduzione della tassa Art. 35b (nuovo) La tassa di collegamento è prelevata nei Comuni in cui si applica il regolamento cantonale posteggi privati, giusta gli art. 4 segg. legge sullo sviluppo territoriale del giugno 0 (Lst). Sono assoggettati alla tassa i proprietari di fondi o di un insieme di fondi in connessione spaziale o funzionale, sui quali vi sono posteggi per almeno 50 autoveicoli; non si computano i posti auto destinati al servizio di abitazioni. 3 La Confederazione, il Cantone e i Comuni, come pure gli altri enti di diritto pubblico, sono assoggettati alla tassa analogamente ai privati, ma limitatamente ai posteggi per il personale e per altri utenti che si spostano in modo sistematico (art. 35e cpv. lett. a). Art. 35c (nuovo) Debitore della tassa di collegamento è il singolo proprietario fondiario, limitatamente ai posti auto presenti sul suo fondo o sui suoi fondi, anche quando l assoggettamento alla tassa è determinato dalla connessione spaziale o funzionale di un insieme di fondi appartenente a proprietari diversi. Art. 35d (nuovo) Sono esentati dalla tassa i posteggi precisati dal Consiglio di Stato per attività turistiche, di svago e culturali, nonché per luoghi di culto. Sono inoltre esentati dalla tassa i posteggi pubblici definiti dal Consiglio di Stato. Art. 35e (nuovo) La tassa è stabilita dal Consiglio di Stato in funzione del numero di posti auto, distinguendo tra la categoria di posteggi destinati al personale e ad altri utenti che si spostano in modo sistematico, e la categoria di posteggi destinati a clienti e visitatori, in modo da coprire di principio un terzo delle spese di gestione (art. 3 cpv. ), ritenuti in ogni caso i seguenti importi minimi e massimi: a) per i posteggi destinati al personale e ad altri utenti che si spostano in modo sistematico importo minimo fr..-, massimo fr al giorno per singolo posto auto; b) per i posteggi destinati a clienti e visitatori importo minimo fr..-, massimo fr. 3.- al giorno per singolo posto auto. Gli importi minimi e massimi sono indicizzati all evoluzione dei prezzi (riferimento: gennaio 06). 3 Ai posteggi con meno di 00 posti auto si applica una riduzione progressiva della tassa, laddove la riduzione massima ammonta al 5% ed è conseguita in presenza di 50 posti auto. 4 Per i posteggi ad uso misto si procede ad una valutazione approssimativa delle destinazioni e si applica proporzionalmente la relativa tassa. 5 La tassa è dovuta per i giorni di effettivo esercizio dei posteggi, ritenuti di regola 360 giorni all anno per quelli connessi ad attività in esercizio ogni giorno, 300 giorni per quelle in esercizio sei giorni alla settimana e 50 giorni per quelle in esercizio fino a cinque giorni alla settimana. 6 Nel caso in cui il numero o la destinazione dei posteggi differisse da quella autorizzata, si applica l art. 35g. Art. 35f (nuovo) Gli assoggettati che riducono volontariamente il numero dei posti auto in esercizio beneficiano di una riduzione della tassa. Un posto auto si considera dismesso quando è reso durevolmente inaccessibile agli autoveicoli e la dismissione è notificata al Municipio giusta l art. della legge edilizia cantonale del 3 marzo La riduzione è concessa una tantum ed ammonta all importo della tassa teoricamente dovuta durante un intero anno per i posti auto dismessi. 4 La riduzione di posteggi in applicazione dell art. 60 cpv. 4 del regolamento della legge sullo sviluppo territoriale (RLst) del 0 dicembre 0 permette di ottenere una riduzione ulteriore della tassa, equivalente al 5% dell importo della tassa teoricamente dovuta durante un anno intero per i posti auto così dismessi. 9

20 5 La riduzione di cui al cpv. 4 è accordata per analogia anche in caso di formazione di nuovi posteggi in misura inferiore al numero dei posteggi necessari giusta l art. 60 cpv., e 3 RLst. Posteggi abusivi Art. 35g (nuovo) In base alla situazione di fatto e sino alla cessazione dell uso indebito o al conseguimento di un autorizzazione a posteriori, i proprietari dei fondi interamente o parzialmente adibiti a posteggio in assenza di valida autorizzazione edilizia sono soggetti al pagamento di un importo sostitutivo della tassa di collegamento. L importo sostitutivo della tassa di collegamento corrisponde all ammontare della medesima, ritenuto l ammontare in vigore più elevato tra quelli di cui all art. 35e cpv., computato per 360 giorni. 3 L importo sostitutivo è prelevato dall autorità competente. Fanno stato gli art. 35h-35n. Procedura a) obbligo di dichiarazione e collaborazione Art. 35h (nuovo) I proprietari assoggettati alla tassa sono tenuti a dichiarare all autorità competente i dati necessari per il calcolo della tassa e a notificare i relativi cambiamenti. I proprietari assoggettati sono tenuti a fare tutto il necessario per consentire una tassazione completa ed esatta. Art. 35i (nuovo) b) accertamento L autorità competente ha la facoltà di compiere tutti gli atti necessari all imposizione della tassa, segnatamente di eseguire o far eseguire il conteggio dei posteggi potenzialmente oggetto della tassa, se necessario anche senza preavviso e accedendo alla proprietà privata. 0 c) decisione d) reclamo e) ricorso f) modifica della decisione di tassazione Art. 35l (nuovo) L autorità competente determina annualmente l ammontare della tassa mediante decisione di tassazione. Se i proprietari assoggettati, nonostante diffida, non soddisfano i loro obblighi procedurali oppure se la tassa non può essere accertata esattamente per mancanza di dati, l autorità competente esegue la tassazione d ufficio in base a una valutazione ponderata. Art. 35m (nuovo) Contro la decisione di tassazione è data facoltà di reclamo all autorità competente, entro il termine di 30 giorni dalla notificazione. L autorità competente prende la sua decisione fondandosi sui risultati dell istruttoria, con le medesime facoltà che le spettano in sede di tassazione, sentiti gli assoggettati, può modificare la tassazione anche a loro svantaggio. 3 Non è permesso ritirare il reclamo quando emerge dalle circostanze che la decisione di tassazione era insufficiente. Art. 35n (nuovo) I proprietari assoggettati possono impugnare con ricorso scritto la decisione su reclamo dell autorità competente, entro 30 giorni dalla notifica, davanti alla Camera di diritto tributario. Nell esame del ricorso, la Camera di diritto tributario ha le medesime attribuzioni dell autorità competente nella procedura di accertamento. 3 Si applicano per il resto gli art. da 7 a 3 della legge tributaria del giugno 994. Art. 35o (nuovo) In caso di modifica di circostanze rilevanti è data in ogni tempo la facoltà di chiedere all autorità competente la modifica della decisione di assoggettamento. La modifica ha effetto solo a far tempo dalla data della richiesta.

21 Esigibilità Prescrizione Disposizioni penali Disposizioni esecutive Norma transitoria Art. 35p (nuovo) La tassa di collegamento è dovuta dal momento in cui sono date le condizioni di assoggettamento. Art. 35q (nuovo) Il diritto di tassare si prescrive in cinque anni da quando sono date le condizioni di assoggettamento. La prescrizione non inizia a decorrere, o è sospesa, durante la procedura di reclamo e di ricorso. Art. 35r (nuovo) Chiunque viola intenzionalmente o per negligenza un obbligo che gli incombe giusta la presente legge oppure una disposizione presa in applicazione di quest ultima, in particolare non adempie gli obblighi di dichiarazione e collaborazione, oppure ostacola l accertamento dei dati necessari all imposizione della tassa, è punito con la multa fino a fr Le multe sono pronunciate dall autorità competente per la decisione di tassazione. 3 Alla procedura si applica la legge di procedura per le contravvenzioni. Art. 35s (nuovo) Il Consiglio di Stato emana il regolamento di applicazione in cui definisce l autorità competente e stabilisce le prescrizioni di dettaglio. Art. 35t (nuovo) La tassa di collegamento è soggetta a un periodo di prova della durata di 3 anni dalla sua entrata in vigore. Entro questo termine il Consiglio di Stato allestisce all attenzione del Gran Consiglio un rapporto riguardo gli effetti della stessa, sia dal profilo finanziario, sia dal profilo della mobilità e dell evoluzione del numero e della collocazione dei posteggi assoggettati alla tassa. Il Gran Consiglio si pronuncia in merito al suo mantenimento. II. Trascorsi i termini per l esercizio del diritto di referendum, questa modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi. Il Consiglio di Stato ne stabilisce la data di entrata in vigore. Bellinzona, 4 dicembre 05 Per il Gran Consiglio Il Presidente: L. Pagani Il Segretario generale: G. Buzzini

22 3 Modifica della legge sull Ente Ospedaliero Cantonale La domanda che figura sulla scheda è la seguente: Volete accettare la modifica del 5 dicembre 05 della legge sull Ente Ospedaliero Cantonale? Consiglio di Stato e Gran Consiglio raccomandano di accettare la modifica della legge sull Ente Ospedaliero Cantonale. La modifica della legge sull Ente Ospedaliero Cantonale è stata approvata dal Gran Consiglio il 5 dicembre 05 con 44 voti favorevoli, voti contrari e astensioni. Contro tale modifica è stato promosso un referendum che ha raccolto 408 firme.

23 Oggetto della votazione La revisione di legge in votazione non riguarda la Pianificazione ospedaliera, che non può essere oggetto di referendum, ma si prefigge di rafforzare, nell interesse dei pazienti ticinesi, la posizione dell EOC e dell offerta sanitaria ticinese nel contesto nazionale che registra una continua evoluzione e un accresciuta concorrenza intercantonale. Di seguito le modifiche più importanti. l L EOC potrà costituire società, assumere partecipazioni o rafforzare le collaborazioni con terzi, unicamente con il consenso del Gran Consiglio e alle stesse condizioni quadro vigenti nella sanità pubblica, quali la presenza del medico primario, il rispetto del contratto collettivo di lavoro e la messa a disposizione di posti di formazione. l L EOC potrà gestire l intero percorso di cura del paziente, dalla fase acuta ospedaliera a quella di minore intensità, fino al rientro a domicilio, conformemente alle pianificazioni cantonali e federali. l L EOC potrà disporre di un capitale di dotazione sul quale matureranno interessi a favore del Cantone e presenterà i propri conti secondo le più recenti disposizioni in materia, analogamente ad altre aziende parastatali. 3

24 3 Le argomentazioni del Comitato referendario Diciamo NO alla revisione della Legge sull Ente Ospedaliero Cantonale anche per dire NO alla Pianificazione ospedaliera Smantellamento del servizio pubblico ospedaliero Trasformare l EOC in una società anonima La revisione della Legge sull Ente Ospedalierio Cantonale (EOC) è un ulteriore e pericoloso passo verso lo smantellamento del servizio pubblico ospedaliero e verso la subordinazione della sanità alle logiche di mercato. Ciò avviene nel quadro di una ridefinizione del settore ospedaliero cantonale, dei suoi obiettivi e delle sue strutture. La modifica in votazione è intimamente legata alla nuova Pianificazione ospedaliera e alla sua messa in atto. Lo dice in modo chiaro il Governo nel suo messaggio: La revisione o la precisazione di alcune norme è strettamente legata all adozione della nuova Pianificazione e alla relativa implementazione. Governo che avrebbe preferito e forse è il prossimo passo al quale pensa se non verrà fermato addirittura trasformare l EOC in una società anonima: Del resto, in non pochi altri Cantoni, gli stessi istituti ospedalieri pubblici hanno assunto la forma giuridica della società anonima, ciò che consente loro anche di rispondere al meglio alle esigenze poste dall entrata in vigore del nuovo regime di finanziamento delle cure. Le proposte approvate dal Governo e dalla maggioranza del Parlamento riguardano: Privatizzare e tagli nell offerta ospedaliera l la privatizzazione che comporta la trasformazione degli ospedali pubblici in SA con la partecipazione 50/50 tra pubblico e privato, come nel caso dell ospedale la Carità di Locarno in fusione con la clinica Santa Chiara o come la creazione del centro donna-madre-bambino a Sorengo con il gruppo Genolier; 4

25 l il taglio nell offerta ospedaliera a Faido e ad Acquarossa, tramite la chiusura dei Pronto Soccorso con lo smantellamento del settore acuto (medicina e geriatria); l il rafforzamento della logica di mercato nella gestione di ciò che rimarrà dell EOC, assegnandogli un proprio capitale di dotazione, con indicazioni sulle attese di redditività. Accesso precluso in parte alla qualità delle cure Una visione della sanità che non è più quella di un servizio pubblico, che non garantisce più a tutta la popolazione l accesso a cure di qualità e di prossimità e che non privilegia i bisogni dei pazienti, ma predilige le scelte aziendali, produttive e finanziarie. Opporsi alla modifica della Legge è un primo importante passo per mettere in discussione le scelte della Pianificazione ospedaliera, volute dalla maggioranza del Gran Consiglio. Una vittoria del NO permetterebbe di riaprire la discussione su tutto il progetto di Pianificazione ospedaliera e consentirebbe di riprendere il dibattito su numerose scelte sbagliate. Invitiamo quindi a votare NO alla revisione della Legge sull Ente Ospedaliero Cantonale, strumento fondamentale dell inaccettabile modifica della Pianificazione ospedaliera. 5

26 3 Le argomentazioni di Governo e Parlamento Consolidare le collaborazioni per aumentare la qualità e la sicurezza delle cure Rafforzare il servizio pubblico Sviluppare maggiori competenze specialistiche in Ticino Riconoscere maggiore flessibilità all EOC Garantire cure complete e di prossimità anche nelle valli Pubblico e privato già collaborano nell interesse dei pazienti ticinesi in diversi ambiti: nella riabilitazione, nella cardiologia, nel post-acuto e nella ricerca. Le collaborazioni permettono di migliorare la qualità delle cure, la sicurezza dei pazienti e favoriscono l impiego di risorse finanziarie. L accresciuta possibilità di partenariato non rappresenta uno smantellamento del servizio pubblico, ma fornirà all EOC gli strumenti per estendere le proprie competenze e modalità di lavoro nonché per acquisire ulteriori spazi operativi, formativi e nella ricerca, rimanendo così innovativo e competitivo, anche in vista del master in medicina. L EOC cura il 60% dei pazienti ticinesi e se potrà sviluppare maggiori sinergie con gli istituti privati rafforzerà il suo ruolo nel contesto intercantonale, limitando il ricorso ad istituti fuori Cantone per prestazioni specialistiche. L EOC potrà reagire con tempestività e senza eccessivi vincoli organizzativi per proporre adeguamenti delle proprie strutture e modalità di intervento al pari con i progressi costanti della medicina, al fine di assicurare la cura più adeguata ai bisogni del paziente a un costo sostenibile. L EOC potrà gestire anche i letti acuti di minore intensità garantendo la presa a carico del paziente lungo tutto il percorso di cura (acuto e post-acuto). In questo modo la presenza dei servizi di qualità dell EOC sarà garantita nel tempo e commisurata ai bisogni anche nelle valli, assicurando importanti investimenti e contribuendo al mantenimento di posti di lavoro qualificati. 6

27 Estendere le regole dell EOC alle collaborazioni Dare l ultima parola al Gran Consiglio Valorizzare il ruolo di azienda pubblica dell EOC Le collaborazioni dovranno essere impostate secondo le modalità proprie del settore pubblico, con un organizzazione che preveda la figura del primario, la sottoscrizione del contratto collettivo e la disponibilità ad offrire posti di formazione. Ogni accordo di collaborazione dovrà essere sottoposto al Gran Consiglio, che manterrà quindi un ampio controllo democratico sulla gestione futura dell EOC e garantirà la più ampia trasparenza di questi progetti. L EOC è una grande azienda autonoma di proprietà dello Stato (650 milioni di franchi di cifra d affari e collaboratori). Come altre imprese analoghe (quali AET o Banca Stato) deve poter disporre di un capitale proprio, sul quale matureranno degli interessi che potranno essere riversati al Cantone. Per queste ragioni, raccomandiamo di votare SÌ alla modifica della Legge sull Ente Ospedaliero Cantonale. 7

28 Votazione cantonale del 5 giugno 06 Testo sottoposto alla votazione Legge sull EOC (Ente Ospedaliero Cantonale) del 9 dicembre 000; modifica IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO - visto il messaggio 6 maggio 04 n del Consiglio di Stato; - visto il rapporto 30 novembre 05 n R A R della maggioranza della Commissione speciale pianificazione ospedaliera, decreta: I. La legge sull EOC del 9 dicembre 000 è modificata come segue: Art. L EOC provvede alla direzione e alla gestione di strutture sanitarie d interesse pubblico garantendo alla popolazione le strutture stazionarie e i servizi medici necessari. L EOC gestisce le strutture sanitarie con criteri di efficienza ed economicità nel rispetto della promozione continua della qualità delle cure e dell equità d accesso alle cure. Art. 3 cpv. e 3, 4 (nuovi) La missione e i mandati di prestazione all EOC sono definiti dalla pianificazione ospedaliera cantonale ai sensi della legislazione federale in materia di assicurazione malattia e delle altre pianificazioni cantonali e federali. 8

29 3 Per raggiungere lo scopo di cui al cpv., limitatamente all ambito stazionario, l EOC può costituire società, assumere partecipazioni o collaborare sotto altra forma con terzi. 4 Collaborazioni concluse sulla base del cpv. 3 che vanno oltre la gestione di aspetti di ordinaria amministrazione soggiacciono all approvazione del Gran Consiglio. Strutture sanitarie Art. 4 L EOC gestisce gli ospedali regionali di Bellinzona, Locarno, Lugano e Mendrisio e gli ospedali di zona di Blenio e Leventina, nonché altre strutture sanitarie. Art. 5 Le strutture sanitarie dell EOC garantiscono, conformemente alla pianificazione ospedaliera e ai mandati di prestazione, a ogni paziente: a) uguale qualità di assistenza medica e sanitaria indipendentemente dal tipo di contratto assicurativo; b) un trattamento sanitario conforme allo stato della scienza ed adeguato ai mezzi disponibili, nel rispetto della propria dignità e libertà e nell ossequio del principio dell informazione e del consenso; c) in casi urgenti il diritto di essere curato nelle strutture stazionarie e ambulatoriali degli ospedali pubblici. Art. 6 cpv., 3, 4 e 5 (nuovi) Il capitale di dotazione iniziale e ogni suo aumento sono autorizzati dal Gran Consiglio. 3 Il Consiglio di Stato e il Consiglio di amministrazione stabiliscono l interesse del capitale di dotazione. In caso di mancato accordo fa stato il tasso d interesse medio del debito pubblico. 4 Lo Stato ne garantisce gli impegni. La garanzia dello Stato non si estende agli impegni di società affiliate. 5 Prima di ogni negozio per la costituzione di società affiliate deve essere eseguito un processo di due diligence e pretese precise garanzie finanziarie da parte del o dei partner. Conti annuali Art. 6bis (nuovo) Il conto annuale è allestito conformemente alle raccomandazioni contabili Swiss GAAP FER. L esercizio dell EOC si chiude il 3 dicembre di ogni anno. Entro tre mesi il conto d esercizio dovrà essere approvato dal Consiglio di amministrazione e sottoposto all ufficio di revisione. Entro sei mesi il conto d esercizio dovrà essere sottoposto al Consiglio di Stato. 3 Il Consiglio di amministrazione costituisce le riserve necessarie per un adeguato autofinanziamento degli investimenti e per coprire le perdite di esercizi sfavorevoli. 9

30 4 L utile netto d esercizio serve ad alimentare il fondo di compensazione dei rischi e a pagare l interesse sul capitale di dotazione. La parte residua è ripartita nei fondi e nelle riserve del capitale proprio. Art. 9 lett. c) Gli organi dell EOC sono: c) le Direzioni locali e operative. Art. 6 lett. e), f) (nuove) Il Consiglio di amministrazione in particolare: e) concorda con la Direzione generale un adeguata comunicazione interna ed esterna; f) sottopone al Consiglio di Stato i negozi giuridici di cui all art. 3 cpv. 4. Art. 7 lett. b) Il Consiglio di amministrazione in particolare: b) assume, sospende, revoca i membri della Direzione generale, i membri delle Direzioni locali e operative, l ispettore del controllo, i medici primari e vice-primari; Art. 8 lett. g) (nuova) Il Consiglio di amministrazione in particolare: b) decide l assunzione di partecipazioni, riservata l approvazione del Gran Consiglio ai sensi dell art. 3 cpv. 4 della presente legge. Art. cpv. 4 4 La Direzione generale vigila sull attività delle strutture sanitarie ed adotta i provvedimenti urgenti. C. La Direzione locale e operativa Art. cpv.,, 3 e 4 (nuovo) La Direzione locale e operativa esegue i compiti che le sono assegnati dal Consiglio di amministrazione e dalla Direzione generale dell EOC. La Direzione locale e operativa dipende dalla Direzione generale dell EOC. 3 La Direzione locale e operativa consulta regolarmente i rappresentanti del personale. 4 Le Direzioni locali e operative concordano con la Direzione generale i flussi informativi esterni. 30

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