COMUNE DI CAMPO NELL ELBA

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1 COMUNE DI CAMPO NELL ELBA Regione Toscana * * * Provincia di Livorno AREA TECNICA ORDINANZA N 3444 DEL 06 LUG 2010 IL SINDACO RITENUTO necessario disciplinare l esercizio dell attività balneare lungo il litorale del Comune di Campo nell Elba, sia per finalità igienico sanitarie che per assicurare la compatibilità dei comportamenti e la corretta fruizione del demanio Marittimo; VISTI gli articoli 17, 30, 45, 68, 1161, 1164, 1231, del codice della navigazione e gli articoli 27, 28, 59, 524 del relativo regolamento di esecuzione; VISTE le Circolari serie I n. 10, 12, 22, rispettivamente in data , e del Ministero dei Trasporti e della Navigazione Direzione Generale del Demanio Marittimo e Porti; VISTA la Legge n. 284 Liberalizzazione dei prezzi del settore turistico e interventi di sostegno alle imprese turistiche ; VISTA l Ordinanza n. 44/87 del della Capitaneria di Porto di Portoferraio; VISTA l Ordinanza n. 59/88 del della Capitaneria di Porto di Portoferraio, VISTA l Ordinanza n. 85/99 del della Capitaneria di Porto di Portoferraio, VISTA l Ordinanza n. 40/01 del della Capitaneria di Porto di Portoferraio; VISTA l Ordinanza di sicurezza balneare della Capitaneria di Porto di Portoferraio attualmente vigente; VISTA l Ordinanza n 24/2007 del 30/04/2007 della Capitaneria di Porto di Portoferraio relativa alla disciplina dei limiti di navigazione dalla costa; VISTA l Ordinanza n 25/2007 del 30/04/2007 della Capitaneria di Porto di Portoferraio relativa alla Baia di Fetovaia; VISTO il decreto del Ministero del Turismo e dello spettacolo in data relativo alla liberalizzazione delle tariffe; VISTA la Legge Regionale n. 42, T.U. delle Leggi Regionali in materia di turismo; VISTA la Legge n. 494 Conversione in legge con modificazioni del D.L n. 400, recante disposizioni dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime ; VISTA la Legge n. 104 relativa all assistenza dell integrazione e ai diritti delle persone disabili; VISTO il Decreto Legislativo n. 22 di attuazione Direttive CEE sui rifiuti; VISTA la L , n. 59; VISTO il Decreto Legislativo n. 114;

2 VISTA la Legge Regionale n. 9, norme in materia di commercio su aree pubbliche; VISTA la Legge Regionale n. 59, norme per la tutela degli animali; VISTA la Legge 152/99 e successive modifiche ed integrazioni Tutela delle acque dall inquinamento ; VISTO il decreto della Giunta Regionale Toscana n del pervenuto in data (prot.2559), che individua le zone idonee alla balneazione per la stagione balneare 2001, secondo quanto previsto dall art.4, punto b) del D.P.R. 470/82; VISTO che nello stesso decreto si individuano le zone non idonee temporaneamente nonché le zone permanentemente non idonee alla balneazione; VISTO il D.P.R. n 470 del ,modificato dalla Legge n. 422; VISTO il Decreto Legislativo 267/2000 ed in particolare l art. 107; VISTO il Decreto Legislativo , n. 112 e la Legge Regionale n. 88; VISTO il D.P.C.M di trasferimento di risorse dello Stato alle Regioni ed Enti Locali, per l esercizio delle funzioni; RENDE NOTO le norme specifiche concernenti la disciplina delle attività esercitabili sul Demanio Marittimo durante la stagione balneare, sia per finalità igienico-sanitarie che per assicurare la compatibilità dei comportamenti e per una serena fruizione del Demanio Marittimo ORDINA Articolo 1 Disposizioni generali La stagione balneare è compresa tra il 1 maggio e il 30 settembre. L attività delle strutture balneari deve iniziare improrogabilmente entro il 15 giugno e terminare non prima del 15 settembre. Articolo 2 Servizi di salvataggio e di primo soccorso Durante la stagione balneare devono essere attivati, a cura dei concessionari o gestori delle strutture balneari, servizi di salvataggio negli orari e con le modalità stabilite dall Ordinanza della Capitaneria di Porto di Portoferraio n. 37/2008 del 28/04/2008 e successive ordinanze emanate dalla stessa. Zone di mare riservate ai bagnanti: Articolo 3 Sicurezza per la balneazione dei fruitori delle spiagge 1.La zona di mare per un estensione di 200 metri dalla battigia è riservata alla balneazione tranne che per il golfo di Marina di Campo, come da planimetria allegata, in cui tale limite è esteso a 300 metri e per la baia di Fetovaia, come da planimetria allegata, in cui oltre i 200 metri riservati alla balneazione è istituita una fascia di rispetto di ulteriori 100 metri, ove è interdetta la navigazione, la sosta e l ancoraggio di qualsiasi unità, come meglio descritti nell art. 8 del presente atto;

3 2.I limiti di tali zone devono essere segnalati con il posizionamento di gavitelli di colore rosso, saldamente ancorati al fondo e posti a distanza di metri 50 l uno dall altro parallelamente alla linea di costa; 3. Inoltre la zona di 100 metri dalle scogliere è riservata alla balneazione; Zone di mare vietate alla balneazione: Nel litorale di giurisdizione la balneazione è vietata : 1. Negli ambiti portuali; 2. Nel raggio di cento metri dalle imboccature e dalle strutture portuali; 3. Nelle zone di transito e sosta del naviglio in genere; 4. All intero dei corridoi di lancio delle unità da diporto opportunamente segnalati; 5. Nelle zone di mare indicate da apposite ordinanze; 6. In Loc. La Foce dove è istituita una zona adibita al libero ancoraggio (vedi planimetria allegata); Prescrizioni per l uso delle spiagge: Sulle spiagge di giurisdizione E VIETATO: 1) Occupare con ombrelloni, sdraio, sedie, sgabelli, teli, ecc.. nonché mezzi nautici, ad eccezione di quelli di soccorso, la fascia di metri 5 dalla battigia, destinata esclusivamente al libero transito con divieto di permanenza esclusi i mezzi nautici di soccorso. Detto divieto si estende anche ai retrostanti arenili in concessione, appositamente attrezzati e riservati ai clienti degli stabilimenti balneari. 2) Alare e varare unità nautiche di qualsiasi genere ad eccezione dei natanti da diporto trainati a braccia. Per tali mezzi potranno essere utilizzati, per il tempo strettamente necessario al transito, le spiagge libere, i prolungamenti delle vie di accesso al mare non interrotte da giardini, marciapiedi, passeggiata a mare, aiuole e qualsiasi altra opera di urbanizzazione realizzata dall Amministrazione Comunale ovvero altri tratti di arenile eventualmente messi a disposizione dai concessionari. 3) Lasciare unità in sosta qualora ciò comporti intralcio al sicuro svolgimento dell attività balneare, ad eccezione di quelle destinate alla locazione, purché i titolari siano provvisti di concessione demaniale o alle operazioni di assistenza e salvataggio. 4) Ingombrare oltre il tramonto, le spiagge libere con ombrelloni, sedie a sdraio, tende e altre attrezzature comunque denominate. 5) Campeggiare. 6) Transitare e/o sostare con qualsiasi tipo di veicolo, ad eccezione di quelli destinati alla pulizia delle spiagge, il divieto di sosta è esteso anche alle zone demaniali retrostanti qualora venga intralciata la viabilità o sia impedito l accesso al mare o agli stabilimenti balneari. Dal divieto sono esclusi i mezzi motorizzati utilizzati da portatori di handicap atti a consentire autonomia nei loro spostamenti. 7) Praticare qualsiasi gioco (per esempio il gioco del pallone, tennis da spiaggia, pallavolo, basket, bocce, ecc..) se può derivarne danno o molestia alle persone, turbativa alla pubblica quiete, nonché nocumento all igiene dei luoghi. Detto divieto è da intendersi esteso anche alle zone di mare frequentate dai bagnanti. Detti giochi possono essere praticati nelle zone appositamente attrezzate dai concessionari. 8) Condurre o far permanere qualsiasi animale, anche se munito di regolare museruola e/o guinzaglio sulle spiagge di Marina di Campo, Galenzana, Cavoli, Seccheto, Fetovaia e Pomonte. Sono esclusi dal divieto i cani guida per i non vedenti e previa autorizzazione, i cani brevettati da salvataggio al guinzaglio. L addestramento di questi ultimi non può essere effettuato sulle spiagge nel corso della stagione balneare. 9) Tenere il volume della radio, juke-box, mangianastri ed in genere apparecchi a diffusione sonora, ad un livello tale da costituire disturbo per la quiete pubblica. 10) Esercitare attività (es. attività promozionale, scuole di nuoto, di vela, di windsurf, sci nautico ecc..), organizzare manifestazioni nautiche, senza le autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia. 11) Gettare in mare o lasciare nelle cabine o sugli arenili rifiuti di qualsiasi genere; 12) Distendere o tinteggiare reti; 13) Introdurre ed usare bombole a gas o altre sostanze infiammabili senza l autorizzazione del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco. 14) Effettuare pubblicità, sia sulle spiagge che nello specchio acqueo riservato ai bagnanti, mediante distribuzione e/o lancio anche a mezzo di aerei, di manifestini ovvero altro materiale; 15) Esercitare la pesca sportiva con qualsiasi attrezzo nelle ore destinate alla balneazione.

4 Disciplina generale degli arenili Articolo 4 Disciplina delle aree in concessione per strutture balneari Le strutture balneari sono aperte al pubblico almeno dalle ore alle ore 20.00, fatta salva la possibilità di protrarre l apertura dei servizi commerciali accessori fino all orario consentito dalle normative vigenti. I concessionari o gestori di strutture balneari prima dell apertura al pubblico devono esporre in luoghi bel visibili agli utenti copia della presente Ordinanza. Il concessionario o gestore dovrà curare la perfetta manutenzione e pulizia delle aree in concessione e dello specchio acqueo antistante. I materiali di risulta dovranno essere in appositi contenitori chiusi in attesa dell asporto da parte degli operatori addetti. Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull arenile, deve essere tale da non intralciare la circolazione dei bagnanti. Ove possibile, a titolo indicativo, le distanze tra i paletti degli ombrelloni devono essere di metri 3 tra le file e metri 2,50 tra gli ombrelloni della stessa fila. Le zone concesse devono essere delimitate fatta salva la fascia di 5 metri dalla battigia con sistema di paletti a giorno (paletti in legno e cima festonata) di altezza non superiore a metri 1,30, che non impedisca, in ogni caso la visuale del mare. Fermo restando l obbligo di garantire l accesso al mare da parte dei portatori di handicap con la predisposizione di idonei percorsi perpendicolari alla battigia, i concessionari o i gestori potranno altresì predisporre, al fine di consentire la loro mobilità all interno delle aree in concessione, altri percorsi da realizzarsi in materiale plastico o ligneo, da posizionare sulla spiaggia, anche se detti percorsi non risultino riportati nel titolo concessorio. Allo stesso fine detti percorsi potranno congiungere aree limitrofe in concessione, previa semplice comunicazione all amministrazione Comunale e dovranno comunque essere rimossi al termine della stagione balneare. Visto il comma 251 lettera c) della Legge Finanziaria 2007 è fatto obbligo per i titolari delle concessioni di consentire il libero e gratuito accesso e transito,per il raggiungimento della battigia antistante l area ricompressa nella concessione,anche al fine di balneazione. Disciplina particolare per stabilimenti balneari. Oltre a quanto previsto nel precedente punto, gli stabilimenti balneari, prima dell apertura al pubblico, dovranno ottenere la licenza di esercizio e l autorizzazione sanitaria da parte della competente Autorità. Ogni stabilimento balneare deve essere dotato di idonee sistemazioni antincendio nel rispetto della vigente normativa in materia. Dovrà essere garantita la presenza di un estintore portatile ogni venticinque metri lineari di fronte cabine e comunque in numero non inferiore a due. I servizi igienici devono essere collegati alla rete fognaria comunale ovvero essere dotati di sistema di smaltimento riconosciuto idoneo dalla competente Autorità. E vietato l uso di sapone e shampoo qualora siano utilizzate docce non dotate di idoneo sistema di scarico. I servizi igienici per disabili di cui alla Legge n.104/92, devono essere dotati di apposita segnaletica riportante il previsto simbolo internazionale ben visibile al fine di consentire la loro immediata identificazione. E vietata l occupazione delle cabine per il pernottamento o per altre attività che non siano attinenti alla balneazione, quali, in particolare, cucinare ed accendere fuochi, con l esclusione di eventuali locali di servizio. I concessionari devono controllare le installazioni, prima della chiusura serale, per accertare l assenza di persone nelle cabine.

5 A parziale deroga del disposto dell articolo 3, l eventuale posizionamento di eventuali campi di pallanuoto, compatibilmente con le altre esigenze di sicurezza e di destinazione delle aree interessate, ed ove non vi sia occupazione permanente degli specchi acquei, può essere autorizzato dall Amministrazione Comunale. Con le stesse formalità indicate al punto precedente possono essere posizionate, in ore diurne, piattaforme galleggianti prendisole. I concessionari devono attenersi alle disposizioni emanate dall Autorità Sanitaria in ordine alla manutenzione e l utilizzo delle piscine esistenti nell ambito della concessione. Articolo 5 Disciplina del commercio al dettaglio su aree demaniali marittime La disciplina relativa al settore commercio è contenuta nel decreto legislativo 31 marzo 1998, n.114 e nella legge regionale Toscana 7 febbraio 2005 n 28 e successive modifiche con la L.R. Toscana n 34/. Per commercio sulle aree demaniali marittime si intende l attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande svolto in forma itinerante. L esercizio del commercio in forma itinerante nelle aree demaniali marittime è regolamentato dal Regolamento Attività Commerciali su Aree Pubbliche approvato con Delibera di Consiglio Comunale n 11 del 08/04/2008 Per l esercizio del commercio itinerante su aree demaniali di prodotti del settore alimentare, è indispensabile allegare all autorizzazione di cui sopra una autocertificazione sul possesso dei requisiti igienico sanitari. Articolo 6 Disciplina degli specchi acquei riservati alla balneazione (n.24/2007 della Capitaneria di Porto di Portoferraio) e successive. Nelle zone di mare riservate ai bagnanti (fascia di 200 metri dalla costa), nelle ore comprese fra le 08:00 e le 20:00 è vietato: 1.Il transito di qualsiasi unità ad eccezione dei natanti a remi di tipo iole, canoe, pattini, mosconi, lance, nonché pedalò e simili, che comunque dovranno essere condotti rispettando le condizioni di sicurezza dei bagnanti. Le unità a motore, a vela, o a vela con motore ausiliario se non condotte a remi dovranno prendere il largo o approdare utilizzando esclusivamente gli appositi corridoi di atterraggio. Le unità a vela con deriva mobile e le tavole a vela possono prendere il largo ed approdare sulla spiaggia, laddove non esistano corridoi di lancio, solo se condotti a remi o a mano nel primo tratto di mare maggiormente frequentato dai bagnanti. 2.La sosta e l ormeggio di qualsiasi nave, galleggiante e unità da diporto, salvo i casi regolarmente autorizzati con apposita concessione demaniale marittima. Disciplina Articolo 7 Provvedimenti a salvaguardia del territorio di Marina di Campo e del Golfo omonimo, nonché di tutelare l incolumità pubblica, armonizzando le diverse attività esercitabili sul demani e sugli specchi acqui antistanti la frazione di Marina di Campo (Ordinanza della Capitaneria di Porto di Portoferraio n. 24/2007) Vedi Planimetria Allegata. Considerato che la spiaggia di Marina di Campo è interessata durante la stagione balneare a una intensa attività turistico-balneare Ritenuto la necessità di adottare provvedimenti specifici per armonizzare le diverse attività balneari esercitabili sul demanio marittimo e sugli specchi acquei antistanti

6 In considerazione di quanto sopra detto: - Dovrà essere istituita una zona di sicurezza riservata ai bagnanti interdetta alla navigazione di unità a motore e a vela con motore ausiliario delimitata verso il largo da gavitelli rossi del diametro di 50 cm; - Dovranno essere istituiti,per l accesso delle sopraccitate unità alla spiaggia e alle zone di alaggio, corridoi delimitati da gavitelli biconici di colore arancione collegati tra loro da una sagola unita di tarozzi bianchi e rossi; - Dovrà essere evidenziato con una sagola munita di tarozzi bianchi e rossi il limite fra le acque portuali e quelle destinate alla balneazione; - Dovrà essere evidenziato,mediante gavitelli biconici bianchi del diametro di 25 cm, il limite verso terra, oltre il quale non potranno inoltrarsi, in adempimento di quanto prescritto dall ordinanza n 13/84 in data , le tavole a vela (wind-surf); - La zona demaniale marittima a destra guardando il mare del varco carrabile esistente sul lungomare Mibelli in corrispondenza di Via Venezia è destinata ad alaggio, varo dei natanti; - La fascia di 5 metri a partire dalla battigia dovrà comunque essere lasciata sgombra per consentire il libero transito; - La zona demaniale marittima antistante la foce del fosso La Pila è destinata ad alaggio, varo dei natanti. La fascia di 5 metri a partire dalla battigia dovrà comunque essere lasciata sgombra per consentire il libero transito; Pertanto: - I natanti a motore non potranno inoltrarsi verso la spiaggia per una distanza minore ai 350 metri, se non usufruendo delle corsie delimitate da gavitelli di colore arancione collegati da tarozzi bianchi e rossi; - Le tavole a vela (wind-surf) non potranno avvicinarsi alla spiaggia, in normale navigazione,superando la linea di gavitelli bianchi; - I piccoli natanti potranno essere alati a terra, sulla spiaggia in prossimità delle aree destinate ad alaggio e varo per esservi immediatamente posizionati; - Al di fuori della sosta nelle zone assegnate, sono vietati l alaggio e la sosta di natanti sulla spiaggia, eccettuato il caso di condizioni meteo particolarmente avverse; Articolo8 Provvedimenti a salvaguardia del territorio di Fetovaia e del Golfo omonimo, nonché di tutelare l incolumità pubblica, armonizzando le diverse attività esercitabili sul demanio e sugli specchi acquei antistanti la località di Fetovaia (Ordinanza della Capitaneria di Porto di Portoferraio n. 25/2007) - Vedi planimetria allegata. Considerato che la spiaggia di Fetovaia è interessata durante la stagione balneare da una intensa attività turistico-balneare; Ritenuto la necessità di adottare provvedimenti, specifici per armonizzare le diverse attività balneari esercitabili su demanio marittimo e sugli specchi acquei antistanti; In considerazione di quanto sopra detto: - E istituita una zona di sicurezza, riservata ai bagnanti, delimitata verso il largo da gavitelli biconici rossi del diametro di 50 centimetri e interdetta alla circolazione di qualsiasi unità diversa da quelle a remi; - Oltre la zona di mare di 200 metri riservata ai bagnanti è istituita una fascia di rispetto dell ampiezza di 100 metri ove è interdetta la navigazione, la sosta e l ancoraggio di qualsiasi unità, delimitata verso il largo da gavitelli biconici bianchi del diametro di 50 centimetri; - E istituito apposito corridoio di atterraggio di 300 metri nella zona nord-orientale della spiaggia a partire dal limite della fascia di rispetto di cui al punto 2 (con le rimanenti caratteristiche previste dall Ordinanza di Sicurezza balneare vigente emessa dalla Capitaneria di Porto di Portoferraio) per

7 Pertanto: l arrivo e la partenza delle unità da diporto a motore, a vela, a vela con motore ausiliario e tavole a vela; - Le unità da diporto a motore, a vela, a vela con motore ausiliario e tavole a vela, per l arrivo e la partenza devono usufruire del corridoio di atterraggio appositamente istituito; - I piccoli natanti potranno essere alati a terra, sulla spiaggia esclusivamente per essere allontanati da demanio marittimo; Disposizioni finali La presente ordinanza deve essere esposta a cura dei concessionari o dei gestori, in un luogo visibile dagli utenti per tutta la durata della stagione estiva; E fatto obbligo a chiunque di osservarla ai sensi degli articoli 1164 e 1174 del Codice della Navigazione; Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati dell esecuzione della presente Ordinanza; Le norme specifiche per la disciplina dell esercizio delle Attività balneari per gli aspetti connessi all apprestamento dei servizi di salvataggio e di primo soccorso, alla sicurezza per la balneazione dei fruitori delle spiagge, alla regolamentazione dell uso degli specchi acquei lungo il litorale del Compartimento Marittimo saranno emanate dalla Capitaneria di Porto di Portoferraio con propria ordinanza e costituiranno parte integrante della disciplina relativa all esercizio dell attività balneare lungo il litorale del Comune di Campo nell Elba. I Contravventori alla presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave illecito e salve, in tal caso, le eventuali maggiori responsabilità loro derivanti da tale comportamento, saranno perseguibili ai sensi degli art.1161, 1164, 1174, del Codice della Navigazione e dell art. 53 del D.L. del 8/07/2005 n 171 sulla navigazione da diporto ovvero dall articolo 650 del Codice Penale; La presente ordinanza, che abroga la precedente n 3423 del 7/06/2010, sarà pubblicata all Albo Pretorio del Comune ed a mezzo stampa e ne sarà data comunicazione al Ministero della Salute, al Ministero dell Ambiente, alla Regione Toscana Dip. Politiche Territoriali e Ambientali, all A.R.P.A.T. di Livorno, all A.S.L. n.6, al Comando Polizia Municipale. Sarà inoltre pubblicizzata mediante affissione all Albo della Capitaneria di Porto di Portoferraio. Marina di Campo, li Il Sindaco (Dr. Vanno Segnini)

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