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1 CODICE PENALE VIG_996_CodicePenaleLeggiCompl_2016_2.indb 63 23/08/16 14:08

2 R.D. 19 ottobre 1930, n Approvazione del testo definitivo del Codice penale (Suppl. alla Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26 ottobre 1930). Vittorio Emanuele III per grazia di Dio e per volontà della Nazione Re D Italia Vista la legge 24 dicembre 1925, n. 2260, che delega al Governo del Re la facoltà di emendare il codice penale; Sentito il parere della Commissione parlamentare, a termini dell articolo 2 della legge predetta; Udito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto; 1. Il testo definitivo del codice penale portante la data di questo giorno è approvato ed avrà esecuzione a cominciare dal 1 luglio Un esemplare del suddetto testo definitivo del codice penale, firmato da Noi e contrassegnato dal Nostro Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, servirà di originale e sarà depositato e custodito nell Archivio del Regno. 3. La pubblicazione del predetto codice si eseguirà col trasmetterne un esemplare stampato a ciascuno dei Comuni del Regno, per essere depositato nella sala comunale, e tenuto ivi esposto, durante un mese successivo, per sei ore in ciascun giorno, affinché ognuno possa prenderne cognizione. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a S. Rossore, addì 19 ottobre VITTORIO EMANUELE Mussolini Rocco Visto, il Guardasigilli: Rocco. Registrato alla Corte dei Conti, addì 22 ottobre 1930 Atti del Governo, registro 301, foglio 58. Mancini VIG_996_CodicePenaleLeggiCompl_2016_2.indb 64 23/08/16 14:08

3 Libro I Dei reati in generale Titolo I Della legge penale 1. Reati e pene: disposizione espressa di legge. Nessuno può essere punito (13 2 ) per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge (40, 42, 85), né con pene che non siano da essa stabilite (199; 25 Cost.) ( 1 ). ( 1 ) L art. 1, primo comma, della L. 24 novembre 1981, n. 689, in tema di depenalizzazione, stabilisce che nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione. 2. Successione di leggi penali ( 1 ). Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge del tempo in cui fu commesso, non costituiva reato (25 Cost.). Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato; e, se vi è stata condanna, ne cessano la esecuzione e gli effetti penali. Se vi è stata condanna a pena detentiva e la legge posteriore prevede esclusivamente la pena pecuniaria, la pena detentiva inflitta si converte immediatamente nella corrispondente pena pecuniaria, ai sensi dell articolo 135 ( 2 ). Se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile (648 c.p.p.) ( 3 ). Se si tratta di leggi eccezionali o temporanee, non si applicano le disposizioni dei capoversi precedenti (14 prel.). Le disposizioni di questo articolo si applicano altresì nei casi di decadenza e di mancata ratifica di un decreto legge e nei casi di un decreto legge convertito in legge con emendamenti (77 Cost.) ( 4 ). ( 1 ) Si vedano gli artt. 10, 12 e 15 delle disposizioni sulla legge in generale del codice civile. ( 2 ) Questo comma è stato inserito dall art. 14 della L. 24 febbraio 2006, n. 85. L art. 15 della medesima legge prevede inoltre che alle violazioni depenalizzate dalla stessa legge si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 101 e 102 del D.L.vo 30 dicembre 1999, n ( 3 ) L art. 30, quarto comma, della L. 11 marzo 1953, n. 87, contenente norme sul funzionamento della Corte costituzionale, stabilisce che, qualora in applicazione di una norma dichiarata incostituzionale sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna, ne cessino l esecuzione e tutti gli effetti penali. ( 4 ) La Corte costituzionale con sentenza 19 febbraio 1985, n. 51 ha dichiarato l illegittimità costituzionale di questo comma nella parte in cui rende applicabili alle ipotesi da esso previste, le disposizioni contenute nel secondo e terzo comma di questo articolo. 3. Obbligatorietà della legge penale. La legge penale italiana obbliga tutti coloro che, cittadini o stranieri, si trovano nel territorio dello Stato (4 2, ), salve le eccezioni stabilite dal diritto pubblico interno o dal diritto internazionale (10, 68, 90, Cost.) ( 1 ). La legge penale italiana obbliga altresì tutti coloro che, cittadini o stranieri, si trovano all estero, ma limitatamente ai casi stabiliti dalla legge medesima (7 ss.) o dal diritto internazionale (1080 c.n.; 17, 18 c.p.m.p.) ( 1 ). ( 1 ) Le eccezioni previste dal diritto pubblico interno riguardano: a) il Capo dello Stato; b) i membri del Parlamento, i consiglieri regionali, i giudici della Corte costituzionale e i membri del Consiglio superiore della magistratura. Le eccezioni previste dal diritto internazionale riguardano: a) la persona del Sommo Pontefice; b) i Capi di Stato esteri e i reggenti; c) i Capi di governo e ministri di Stati esteri o rappresentanti di questi in conferenze o organizzazioni internazionali e i membri stranieri di tribunali arbitrali; Codice Penale VIG_996_CodicePenaleLeggiCompl_2016_2.indb 65 23/08/16 14:08

4 Art. 4 LIBRO I DEI REATI 66 d) gli Agenti diplomatici presso il Capo dello Stato, i membri della famiglia dell agente conviventi, i membri delle missioni militari e tecniche e le loro famiglie, il personale amministrativo e le loro famiglie purché conviventi a carico e gli appartenenti al personale di servizio per gli atti compiuti nell esercizio delle loro funzioni salvo che non si tratti di cittadini dello Stato ospitante o di persone che abbiano fissato la loro residenza in Italia; e) i membri del Parlamento europeo; f) i Consoli, i vice consoli e gli Agenti consolari; g) i giudici della Corte dell Aia; h) i membri delle istituzioni specializzate e i rappresentanti dell O.N.U.; i) i corpi o reparti di truppe straniere, con particolare riferimento ai membri e alle persone al seguito delle forze armate della N.A.T.O. 4. Cittadino italiano. Territorio dello Stato ( 1 ). Agli effetti della legge penale, sono considerati «cittadini italiani» i cittadini delle colonie, i sudditi coloniali ( 2 ), gli appartenenti per origine o per elezione ai luoghi soggetti alla sovranità dello Stato e gli apolidi residenti nel territorio dello Stato (242 3 ). Agli effetti della legge penale, è «territorio dello Stato» il territorio «della Repubblica», quello delle colonie ( 3 ) e ogni altro luogo soggetto alla sovranità dello Stato. Le navi e gli aeromobili italiani sono considerati come territorio dello Stato, ovunque si trovino, salvo che siano soggetti, secondo il diritto internazionale, a una legge territoriale straniera (2, 3, 4 c.n.). ( 1 ) Si veda la L. 5 febbraio 1992, n. 91 recante nuove norme sulla cittadinanza italiana. ( 2 ) I riferimenti ai cittadini delle colonie ed ai sudditi coloniali devono ritenersi non più operanti. ( 3 ) Il riferimento al territorio delle colonie deve ritenersi non più operante. 5. Ignoranza della legge penale. Nessuno può invocare a propria scusa l ignoranza della legge penale (47 3 ) ( 1 ). ( 1 ) La Corte costituzionale, con sentenza 24 marzo 1988, n. 364, ha dichiarato l incostituzionalità di questo articolo, nella parte in cui non esclude dall inescusabilità dell ignoranza della legge penale l ignoranza inevitabile. 6. Reati commessi nel territorio dello Stato. Chiunque commette un reato nel territorio dello Stato (3, 4 2 ) è punito secondo la legge italiana (11). Il reato si considera commesso nel territorio dello Stato, quando l azione o l omissione, che lo costituisce, è ivi avvenuta in tutto o in parte, ovvero si è verificato l evento che è la conseguenza dell azione od omissione. 7. Reati commessi all estero. È punito secondo la legge italiana (11 2 ) il cittadino o lo straniero che commette in territorio estero taluno dei seguenti reati (10 c.p.p.): 1) delitti contro la personalità dello Stato italiano ( 1 ) (241 ss.); 2) delitti di contraffazione del sigillo dello Stato e di uso di tale sigillo contraffatto (467); 3) delitti di falsità in monete aventi corso legale nel territorio dello Stato, o in valori di bollo o in carte di pubblico credito italiano (453 ss.); 4) delitti commessi da pubblici ufficiali (357) a servizio dello Stato, abusando dei poteri o violando i doveri inerenti alle loro funzioni (61, n. 9, 314 ss.); 5) ogni altro reato per il quale speciali disposizioni di legge ( 2 ) (269, 501 4, 537, 591 2, 604, ; 17, 18 c.p.m.p.; 1080 c.n.) o convenzioni internazionali stabiliscono l applicabilità della legge penale italiana ( 3 ). ( 1 ) La parola: «italiano» è stata aggiunta dall art. 1, comma 2, del D.L. 18 ottobre 2001, n. 374, convertito, con modificazioni, nella L. 15 dicembre 2001, n ( 2 ) Si veda anche l art. 48 della L. 24 gennaio 1979, n. 18, recante disposizioni in tema di elezione dei rappresentanti dell Italia al Parlamento europeo, il quale stabilisce che per i reati, previsti dalla suindicata legge, commessi dal cittadino o dallo straniero in territorio estero, si applichi la legge italiana. ( 3 ) Si veda l art. 22, primo comma, della L. 27 maggio 1929, n. 810 che ha reso esecutivo il trattato fra la Santa Sede e l Italia stipulato l 11 febbraio 1929, il quale stabilisce che a richiesta della Santa Sede, l Italia provvederà nel suo territorio alla punizione dei delitti che venissero commessi nella Città del Vaticano, salvo quando l autore del delitto si sia rifugiato nel territorio italiano, nel qual caso si procederà senz altro contro di lui a norma delle leggi italiane. 8. Delitto politico commesso all estero. Il cittadino o lo straniero (3, 4), che commette in territorio estero un delitto politico non compreso VIG_996_CodicePenaleLeggiCompl_2016_2.indb 66 23/08/16 14:08

5 67 TITOLO I LEGGE PENALE Art. 9 tra quelli indicati nel n. 1 dell articolo precedente, è punito secondo la legge italiana, a richiesta del Ministro della giustizia (11 2, 128, 129; 10, 342 c.p.p.). Se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa, occorre, oltre tale richiesta, anche la querela ( ; 336 ss. c.p.p.). Agli effetti della legge penale, è delitto politico ogni delitto, che offende un interesse politico dello Stato, ovvero un diritto politico del cittadino (48-54 Cost.). È altresì considerato delitto politico il delitto comune determinato, in tutto o in parte, da motivi politici (241 ss.). 9. Delitto comune del cittadino all estero. Il cittadino, che, fuori dei casi indicati nei due articoli precedenti, commette in territorio estero un delitto per il quale la legge italiana stabilisce [la pena di morte ( 1 ) o] l ergastolo (22), o la reclusione (23) non inferiore nel minimo a tre anni, è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato (4 2 ; 10 c.p.p.). Se si tratta di delitto per il quale è stabilita una pena restrittiva della libertà personale di minore durata, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia (128, 129; 342 c.p.p.), ovvero a istanza (130; 341 c.p.p.) o a querela ( ; 336 ss. c.p.p.) della persona offesa. Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, qualora si tratti di delitto commesso a danno delle Comunità europee, di uno Stato estero ( 2 ) o di uno straniero, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia, sempre che l estradizione (13; 697 ss. c.p.p.) di lui non sia stata conceduta, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto (11 2 ). ( 1 ) La pena di morte per i delitti contemplati nel codice penale, è stata soppressa e sostituita con l ergastolo dal D.L.vo Lgt. 10 agosto 1944, n L art. 27, ultimo comma, della Costituzione, così come modificato dall art. 1 della L. cost. 2 ottobre 2007, n. 1, ha stabilito che non è ammessa la pena di morte. Il D.L.vo 22 gennaio 1948, n. 21, ha soppresso la pena di morte per i delitti previsti da leggi penali speciali diverse da quelle militari, e l art. 1 della L. 13 ottobre 1994, n. 589, ha abolito la pena di morte prevista dal codice penale militare di guerra e dalle leggi militari di guerra, sostituendola con la pena massima prevista dal codice penale. ( 2 ) Le parole: «a danno di uno Stato estero», sono state sostituite dalle attuali: «a danno delle Comunità europee, di uno Stato estero» dall art. 5 della L. 29 settembre 2000, n Delitto comune dello straniero all estero. Lo straniero, che, fuori dei casi indicati negli articoli 7 e 8, commette in territorio estero, a danno dello Stato o di un cittadino, un delitto per il quale la legge italiana stabilisce [la pena di morte ( 1 ) o] l ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a un anno, è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato (4 2 ), e vi sia richiesta del Ministro della giustizia (11 2 ; 128, 129; 342 c.p.p.), ovvero istanza (130; 341 c.p.p.) o querela ( ; 336 ss. c.p.p.) della persona offesa. Se il delitto è commesso a danno delle Comunità europee, di uno Stato estero ( 2 ) o di uno straniero, il colpevole è punito secondo la legge italiana, a richiesta del Ministro della giustizia (11 2, 128, 129), sempre che: 1) si trovi nel territorio dello Stato (4 2, ); 2) si tratti di delitto per il quale è stabilita la pena [di morte ( 1 ) o] dell ergastolo, ovvero della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni; 3) l estradizione (10 4 Cost.; 13; 697 ss. c.p.p.) di lui non sia stata conceduta, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto, o da quello dello Stato a cui egli appartiene. ( 1 ) La pena di morte per i delitti contemplati nel codice penale, è stata soppressa e sostituita con l ergastolo dal D.L.vo Lgt. 10 agosto 1944, n L art. 27, ultimo comma, della Costituzione, così come modificato dall art. 1 della L. cost. 2 ottobre 2007, n. 1, ha stabilito che non è ammessa la pena di morte. Il D.L.vo 22 gennaio 1948, n. 21, ha soppresso la pena di morte per i delitti previsti da leggi penali speciali diverse da quelle militari e l art. 1 della L. 13 ottobre 1994, n. 589, ha abolito la pena di morte prevista dal codice penale militare di guerra e dalle leggi militari di guerra, sostituendola con la pena massima prevista dal codice penale. ( 2 ) Le parole: «a danno di uno Stato estero» sono state sostituite dalle attuali: «a danno delle Comunità europee, di uno Stato estero» dall art. 5 della L. 29 settembre 2000, n Rinnovamento del giudizio. Nel caso indicato nell art. 6, il cittadino o lo straniero è giudicato nello Stato, anche se sia stato giudicato all estero (138, 201; 730 ss. c.p.p.). Codice Penale VIG_996_CodicePenaleLeggiCompl_2016_2.indb 67 23/08/16 14:08

6 Art. 12 LIBRO I DEI REATI 68 Nei casi indicati negli articoli 7, 8, 9 e 10, il cittadino o lo straniero, che sia stato giudicato all estero, è giudicato nuovamente nello Stato, qualora il Ministro della giustizia ne faccia richiesta (128, 129; 342 c.p.p.). 12. Riconoscimento delle sentenze penali straniere. Alla sentenza penale straniera pronunciata per un delitto può essere dato riconoscimento (730 ss. c.p.p.): 1) per stabilire la recidiva (99 ss.) o un altro effetto penale della condanna, ovvero per dichiarare l abitualità ( ) o la professionalità (105) nel reato o la tendenza a delinquere (108, 109); 2) quando la condanna importerebbe, secondo la legge italiana, una pena accessoria (28 ss.) ( 1 ); 3) quando, secondo la legge italiana, si dovrebbe sottoporre la persona condannata o prosciolta, che si trova nel territorio dello Stato (4 2 ), a misure di sicurezza personali (199 ss., 215 ss.); 4) quando la sentenza straniera porta condanna alle restituzioni o al risarcimento del danno (185 ss.; 2043 c.c.), ovvero deve, comunque, esser fatta valere in giudizio nel territorio dello Stato, agli effetti delle restituzioni o del risarcimento del danno, o ad altri effetti civili ( ). Per farsi luogo al riconoscimento, la sentenza deve essere stata pronunciata dall Autorità giudiziaria di uno Stato estero col quale esiste trattato di estradizione. Se questo non esiste, la sentenza estera può essere ugualmente ammessa a riconoscimento nello Stato, qualora il Ministro della giustizia ne faccia richiesta (128, 129; 342 c.p.p.). Tale richiesta non occorre se viene fatta istanza per il riconoscimento agli effetti indicati nel n. 4 (730 ss. c.p.p.). ( 1 ) Si veda l art. 85 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, T.U. delle leggi sugli stupefacenti. 13. Estradizione. L estradizione (697 ss. c.p.p.) è regolata dalla legge penale italiana, dalle convenzioni e dagli usi internazionali (10, 26 Cost.) ( 1 ). L estradizione non è ammessa, se il fatto che forma oggetto della domanda di estradizione, non è preveduto come reato dalla legge italiana e dalla legge straniera. L estradizione può essere conceduta od offerta, anche per reati non preveduti nelle convenzioni internazionali, purché queste non ne facciano espresso divieto. Non è ammessa l estradizione del cittadino, salvo che sia espressamente consentita nelle convenzioni internazionali. ( 1 ) La legge costituzionale 21 giugno 1967, n. 1, in sede di interpretazione autentica delle disposizioni contenute negli artt. 10, ultimo comma, e 26, ultimo comma, della Costituzione, che escludono l estradizione per reati politici, ha stabilito che esse non si applicano ai delitti di genocidio, sui quali si veda la L. 9 ottobre 1967, n Tra le numerose Convenzioni di estradizione si vedano quella europea di Parigi 13 dicembre 1957, ratificata dall Italia con L. 30 gennaio 1963, n. 300 e il Trattato di estradizione fra Italia e Stati Uniti d America ratificato con L. 26 maggio 1984, n Computo e decorrenza dei termini. Quando la legge penale fa dipendere un effetto giuridico (124, 157, 163, 172, 173, 217) dal decorso del tempo, per il computo di questo si osserva il calendario comune (172 2 c.p.p.). Ogni qual volta la legge penale stabilisce un termine per il verificarsi di un effetto giuridico, il giorno della decorrenza non è computato nel termine (172 4 c.p.p.). 15. Materia regolata da più leggi penali o da più disposizioni della medesima legge penale. Quando più leggi penali o più disposizioni della medesima legge penale regolano la stessa materia, la legge o la disposizione di legge speciale deroga alla legge o alla disposizione di legge generale, salvo che sia altrimenti stabilito ( 1 ). ( 1 ) Si veda l art. 9 della L. 24 novembre 1981, n. 689, in tema di depenalizzazione, di cui si riporta il testo: «9. (Principio di specialità). Quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa, ovvero da una pluralità di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative, si applica la disposizione speciale. «Tuttavia quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano che preveda una sanzione amministrativa, si applica in ogni caso la disposizione penale, salvo che quest ultima sia applicabile solo in mancanza di altre disposizioni penali. «Ai fatti puniti dagli articoli 5, 6 e 12 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni ed integrazioni, si applicano soltanto le disposizioni penali, anche quando i fatti stessi sono puniti con sanzioni amministrative previste da disposizio- VIG_996_CodicePenaleLeggiCompl_2016_2.indb 68 23/08/16 14:08

7 69 TITOLO II DELLE PENE Art. 16 ni speciali in materia di produzione, commercio e igiene degli alimenti e delle bevande. (*)». (*) Questo comma è stato così sostituito dall art. 95 del D.L.vo 30 dicembre 1999, n Leggi penali speciali. Le disposizioni di questo codice si applicano anche alle materie regolate da altre leggi penali, in quanto non sia da queste stabilito altrimenti ( 1 ). ( 1 ) Si veda l art. 9 della L. 24 novembre 1981, n. 689, in tema di depenalizzazione, il cui testo è riportato nella nota ( 1 ) dell art. 15 di questo codice. Titolo II Delle pene ( 1 ) ( 1 ) Per i reati di competenza del giudice di pace si vedano le sanzioni applicabili dal medesimo giudice previste dal titolo II (artt ) del D.L.vo 28 agosto 2000, n Capo I Delle specie di pene, in generale 17. ( 1 ) Pene principali: specie. Le pene principali stabilite per i delitti (5, 6 coord.) sono: 1) [la morte ( 2 )] (21; 27 Cost.); 2) l ergastolo (22); 3) la reclusione (23); 4) la multa (24). Le pene principali stabilite per le contravvenzioni (5, 6 coord.) sono: 1) l arresto (25); 2) l ammenda (26). ( 1 ) La Corte costituzionale, con sentenza n. 168 del 28 aprile 1994, ha dichiarato l illegittimità costituzionale di questo articolo nella parte in cui non esclude l applicazione della pena dell ergastolo al minore imputabile. ( 2 ) La pena di morte per i delitti contemplati nel codice penale, è stata soppressa e sostituita con l ergastolo dal D.L.vo Lgt. 10 agosto 1944, n L art. 27, ultimo comma, della Costituzione, così come modificato dall art. 1 della L. cost. 2 ottobre 2007, n. 1, ha stabilito che non è ammessa la pena di morte. Il D.L.vo 22 gennaio 1948, n. 21, ha soppresso la pena di morte per i delitti previsti da leggi penali speciali diverse da quelle militari, e l art. 1 della L. 13 ottobre 1994, n. 589, ha abolito la pena di morte prevista dal codice penale militare di guerra e dalle leggi militari di guerra, sostituendola con la pena massima prevista dal codice penale. 18. ( 1 ) Denominazione e classificazione delle pene principali. Sotto la denominazione di «pene detentive» o «restrittive della libertà personale» la legge comprende: l ergastolo, la reclusione e l arresto. Sotto la denominazione di «pene pecuniarie» la legge comprende: la multa e l ammenda. ( 1 ) Si veda, l art. 53 della L. 24 novembre 1981, n. 689, in tema di depenalizzazione, in virtù del quale alle pene di questo articolo devono ritenersi aggiunte le sanzioni sostitutive di pene detentive brevi. 19. Pene accessorie: specie. Le pene accessorie (20, 77, 166; 662 c.p.p.; 1082 c.n.) per i delitti sono: 1) l interdizione dai pubblici uffici (28, 29; coord. 14, 15, 16); 2) l interdizione da una professione o da un arte (30, 31); 3) l interdizione legale (32); 4) l interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese (32 bis); 5) l incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (32 ter, 32 quater); 5 bis) l estinzione del rapporto di impiego o di lavoro ( 1 ); 6) la decadenza o la sospensione dall esercizio della responsabilità genitoriale ( 2 ) (34) ( 3 ). Le pene accessorie per le contravvenzioni sono: 1) la sospensione dall esercizio di una professione o di un arte (35); 2) la sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese (35 bis) ( 3 ). Pena accessoria comune ai delitti e alle contravvenzioni è la pubblicazione della sentenza penale di condanna (36; 543 c.p.p.) ( 4 ). La legge penale determina gli altri casi in cui le pene accessorie stabilite per i delitti sono comuni alle contravvenzioni (671 2 ). ( 1 ) Questo numero è stato inserito dall art. 5, comma 1, della L. 27 marzo 2001, n. 97, sugli effetti del giudicato penale per i dipendenti pubblici. ( 2 ) Le parole: «potestà dei genitori» sono state così sostituite dalle attuali: «responsabilità genitoriale» dall art. 93, comma 1, lett. a), del D.L.vo 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 5 dell 8 gennaio 2014). Codice Penale VIG_996_CodicePenaleLeggiCompl_2016_2.indb 69 23/08/16 14:08

8 Art. 20 LIBRO I DEI REATI 70 ( 3 ) Questo comma è stato così sostituito dall art. 118 della L. 24 novembre 1981, n. 689, in tema di depenalizzazione. ( 4 ) Si veda il R.D.L. 9 luglio 1936, n in tema di pubblicazione delle sentenze penali nei giornali. 20. Pene principali e accessorie. Le pene principali sono inflitte dal giudice con sentenza di condanna; quelle accessorie conseguono di diritto alla condanna, come effetti penali di essa (77, 139, 140; 662 c.p.p.). Capo II Delle pene principali, in particolare 21. [Pena di morte. (Omissis)] ( 1 ). ( 1 ) La pena di morte per i delitti contemplati nel codice penale, è stata soppressa e sostituita con l ergastolo dal D.L.vo Lgt. 10 agosto 1944, n L art. 27, ultimo comma, della Costituzione, così come modificato dall art. 1 della L. cost. 2 ottobre 2007, n. 1, ha stabilito che non è ammessa la pena di morte. Il D.L.vo 22 gennaio 1948, n. 21, ha soppresso la pena di morte per i delitti previsti da leggi penali speciali diverse da quelle militari, e l art. 1 della L. 13 ottobre 1994, n. 589, ha abolito la pena di morte prevista dal codice penale militare di guerra e dalle leggi militari di guerra, sostituendola con la pena massima prevista dal codice penale. 22. ( 1 ) Ergastolo. La pena dell ergastolo è perpetua, ed è scontata in uno degli stabilimenti a ciò destinati ( 2 ), con l obbligo del lavoro e con l isolamento notturno (29, 32, 36; 1 coord.; 642 c.p.p.). Il condannato all ergastolo può essere ammesso al lavoro all aperto ( 3 ) ( 4 ). (Omissis) ( 5 ). ( 1 ) La Corte costituzionale, con sentenza n. 168 del 28 aprile 1994, ha dichiarato l illegittimità costituzionale di questo articolo nella parte in cui non esclude l applicazione della pena dell ergastolo al minore imputabile. ( 2 ) Per l individuazione dei relativi istituti penitenziari si vedano gli artt. 59 e 61 della L. 26 luglio 1975, n. 354, recante norme sull ordinamento penitenziario e gli artt. 110 e 111 del D.P.R. 30 giugno 2000, n ( 3 ) Questo comma è stato così sostituito dall art. 1 della L. 25 novembre 1962, n ( 4 ) Si veda l art. 8 del D.L. 24 novembre 2000, n. 341, convertito, con modificazioni, nella L. 19 gennaio 2001, n. 4, che così dispone: «8. 1. Nei processi penali in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto legge, nei casi in cui è applicabile o è stata applicata la pena dell ergastolo con isolamento diurno, se è stata formulata la richiesta di giudizio abbreviato, ovvero la richiesta di cui al comma 2 dell articolo 4 ter del decreto legge 7 aprile 2000, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2000, n. 144, l imputato può revocare la richiesta nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. In tali casi il procedimento riprende secondo il rito ordinario dallo stato in cui si trovava allorché era stata fatta la richiesta. Gli atti di istruzione eventualmente compiuti sono utilizzabili nei limiti stabiliti dall articolo 511 del codice di procedura penale. «2. Quando per effetto dell impugnazione del pubblico ministero possono essere applicate le disposizioni di cui all articolo 7, l imputato può revocare la richiesta di cui al comma 1 nel termine di trenta giorni dalla conoscenza dell impugnazione del pubblico ministero o, se questa era stata proposta anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel termine di trenta giorni da quest ultima data. Si applicano le disposizioni di cui al secondo ed al terzo periodo del comma 1. «3. Nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2 si applicano le disposizioni del comma 2 dell articolo 303 del codice di procedura penale.». ( 5 ) Il terzo e il quarto comma di questo articolo sono stati abrogati dall art. 1 della L. 25 novembre 1962, n Reclusione. La pena della reclusione si estende da quindici giorni a ventiquattro anni ( 1 ), ed è scontata in uno degli stabilimenti a ciò destinati ( 2 ), con l obbligo del lavoro ( 3 ) e con l isolamento notturno (29, 32, 64, 66, 78, 132 ss.; 1 coord.; 656, c.p.p.). Il condannato alla reclusione, che ha scontato almeno un anno della pena, può essere ammesso al lavoro all aperto (142 2 ). Sono applicabili alla pena della reclusione le disposizioni degli ultimi due capoversi dell articolo precedente ( 4 ). ( 1 ) Si veda l art. 442, secondo comma c.p.p., il quale, in caso di condanna a seguito di giudizio abbreviato, stabilisce che la pena che il giudice deter- VIG_996_CodicePenaleLeggiCompl_2016_2.indb 70 23/08/16 14:08

9 71 TITOLO II DELLE PENE Art. 24 mina tenendo conto di tutte le circostanze sia diminuita di un terzo. ( 2 ) Per l individuazione dei relativi istituti penitenziari si vedano gli artt. 59 e 61 della L. 26 luglio 1975, n. 354, recante norme sull ordinamento penitenziario e gli artt. 110 e 111 del D.P.R. 30 giugno 2000, n Si veda inoltre l art. 95 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, T.U. delle leggi sugli stupefacenti, il quale stabilisce che la pena detentiva comminata al condannato per reati commessi in relazione al proprio stato di tossicodipendenza deve essere scontata in istituti idonei allo svolgimento di programmi terapeutici e socio-riabilitativi. ( 3 ) Gli artt. 20 e 21 della L. 26 luglio 1975, n. 354, sull ordinamento penitenziario, prevedono rispettivamente l obbligo del lavoro negli istituti penitenziari e la possibilità per i detenuti di essere assegnati al lavoro all esterno. ( 4 ) Questo comma deve ritenersi implicitamente abrogato dall art. 1 della L. 25 novembre 1962, n. 1634, recante modificazioni alle norme del codice penale relative all ergastolo e alla liberazione condizionale. 24. ( 1 ) Multa. La pena della multa consiste nel pagamento allo Stato di una somma non inferiore a euro 50 ( 2 ), né superiore a euro ( 3 ) (133 bis). Per i delitti determinati da motivi di lucro, se la legge stabilisce soltanto la pena della reclusione, il giudice può aggiungere la multa da euro 50 a euro ( 4 ). ( 1 ) Questo articolo è stato sostituito dall art. 101 della L. 24 novembre 1981, n. 689, in tema di depenalizzazione. ( 2 ) Le parole: «non inferiore a euro 5» sono state così sostituite dalle attuali: «non inferiore a euro 50» dall art. 3, comma 60, della L. 15 luglio 2009, n. 94. ( 3 ) Le parole: «né superiore a euro 5.164» sono state così sostituite dalle attuali: «né superiore a euro » dall art. 3, comma 60, della L. 15 luglio 2009, n. 94. ( 4 ) Le parole: «da euro 5 a euro 2.065» sono state così sostituite dalle attuali: «da euro 50 a euro » dall art. 3, comma 60, della L. 15 luglio 2009, n Arresto. La pena dell arresto si estende da cinque giorni a tre anni, ed è scontata in uno degli stabilimenti a ciò destinati ( 1 ) o in sezioni speciali degli stabilimenti di reclusione, con l obbligo del lavoro ( 2 ) e con l isolamento notturno (66, 78, 134; 1, 12 coord.). Il condannato all arresto può essere addetto a lavori anche diversi da quelli organizzati nello stabilimento, avuto riguardo alle sue attitudini e alle sue precedenti occupazioni. ( 1 ) Per una più precisa individuazione dei relativi istituti di pena si vedano gli artt. 59 e 61 della L. 26 luglio 1975, n. 354, recante disposizioni sull ordinamento penitenziario e gli artt. 110 e 111 del D.P.R. 30 giugno 2000, n Si veda inoltre l art. 95 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, T.U. delle leggi sugli stupefacenti, il quale stabilisce che la pena detentiva comminata al condannato per reati commessi in relazione al proprio stato di tossicodipendenza deve essere scontata in istituti idonei allo svolgimento di programmi terapeutici e socio-riabilitativi. ( 2 ) Gli artt. 20 e 21 della L. 26 luglio 1975, n. 354, sull ordinamento penitenziario prevedono rispettivamente l obbligo del lavoro negli istituti penitenziari e la possibilità per i detenuti di essere assegnati ad un lavoro all esterno. 26. ( 1 ) Ammenda. La pena dell ammenda consiste nel pagamento allo Stato di una somma non inferiore a euro 20 ( 2 ) né superiore a euro ( 3 ) (133 bis; 8 coord.) ( 4 ). ( 1 ) Questo articolo è stato così sostituito dall art. 101 della L. 24 novembre 1981, n. 689, in tema di depenalizzazione. ( 2 ) Le parole: «non inferiore a euro 2» sono state così sostituite dalle attuali: «non inferiore a euro 20» dall art. 3, comma 61, della L. 15 luglio 2009, n. 94. ( 3 ) Le parole: «né superiore a euro 1.032» sono state così sostituite dalle attuali: «né superiore a euro » dall art. 3, comma 61, della L. 15 luglio 2009, n. 94. ( 4 ) L art. 10 della L. 24 novembre 1981, n. 689, in tema di depenalizzazione, così come modificato dall art. 3, comma 63, della L. 15 luglio 2009, n. 94, prevede che: «La sanzione amministrativa pecuniaria consiste nel pagamento di una somma non inferiore a 10 e non superiore a Le sanzioni proporzionali non hanno limite massimo. «Fuori dei casi espressamente stabiliti dalla legge, il limite massimo della sanzione amministrativa pecuniaria non può, per ciascuna violazione, superare il decuplo del minimo». Codice Penale VIG_996_CodicePenaleLeggiCompl_2016_2.indb 71 23/08/16 14:08

10 Art. 27 LIBRO I DEI REATI ( 1 ) Pene pecuniarie fisse e proporzionali. La legge determina i casi nei quali le pene pecuniarie sono fisse e quelli in cui sono proporzionali. Le pene pecuniarie proporzionali non hanno limite massimo. ( 1 ) L art. 115 della L. 24 novembre 1981, n. 689, in tema di depenalizzazione stabilisce che gli artt. 113 e 114 non si applicano alle pene e sanzioni amministrative pecuniarie quando l ammontare delle stesse o della pena base che viene assunta per la loro determinazione non è fissato direttamente dalla legge ma è diversamente stabilito. Capo III Delle pene accessorie, in particolare 28. Interdizione dai pubblici uffici. L interdizione dai pubblici uffici (19 1 ) è perpetua o temporanea (77, 79; 662 c.p.p.; 14 ss. coord.). L interdizione perpetua dai pubblici uffici, salvo che dalla legge sia altrimenti disposto, priva il condannato: 1) del diritto di elettorato o di eleggibilità in qualsiasi comizio elettorale, e di ogni altro diritto politico; 2) di ogni pubblico ufficio, di ogni incarico non obbligatorio di pubblico servizio, e della qualità ad essi inerente di pubblico ufficiale (357) o di incaricato di pubblico servizio (358); 3) dell ufficio di tutore (346 ss. c.c.) o di curatore (48, 392, 424, 486, 528 c.c.; 78 ss., 780 c.p.c.), anche provvisorio, e di ogni altro ufficio attinente alla tutela o alla cura (31, 564, 569, 609 nonies) ( 1 ); 4) dei gradi e delle dignità accademiche, dei titoli, delle decorazioni o di altre pubbliche insegne onorifiche; 5) degli stipendi, delle pensioni e degli assegni che siano a carico dello Stato o di un altro ente pubblico ( 2 ) ( 3 ); 6) di ogni diritto onorifico, inerente a qualunque degli uffici, servizi, gradi o titoli e delle qualità, dignità e decorazioni indicati nei numeri precedenti; 7) della capacità di assumere o di acquistare qualsiasi diritto, ufficio, servizio, qualità, grado, titolo, dignità, decorazione e insegna onorifica, indicati nei numeri precedenti. L interdizione temporanea priva il condannato della capacità di acquistare o di esercitare o di godere, durante l interdizione, i predetti diritti, uffici, servizi, qualità, gradi, titoli e onorificenze ( 2 ). Essa non può avere una durata inferiore a un anno, né superiore a cinque (79; coord.). La legge determina i casi nei quali l interdizione dai pubblici uffici è limitata ad alcuni di questi (512, 564, 569, 609 nonies) ( 4 ). ( 1 ) L art. 6 della L. 20 febbraio 1958, n. 75, recante norme in tema di abolizione della regolamentazione della prostituzione, prevede per i colpevoli dei reati previsti dalla suddetta legge, un ipotesi specifica di interdizione dall esercizio della tutela e della curatela. ( 2 ) La Corte costituzionale, con sentenza n. 3 del 13 gennaio 1966, ha dichiarato l illegittimità costituzionale, del secondo comma, n. 5 e del terzo comma di questo articolo limitatamente alla parte in cui i diritti in essi previsti traggono titolo da un rapporto di lavoro. ( 3 ) La Corte costituzionale, con sentenza n. 13 del 19 luglio 1968, ha dichiarato l illegittimità costituzionale del secondo comma, n. 5 di questo articolo per quanto attiene alle pensioni di guerra. ( 4 ) L art. 12 del D.L.vo 10 marzo 2000, n. 74, prevede casi particolari di pene accessorie in materia tributaria. 29. Casi nei quali alla condanna consegue l interdizione dai pubblici uffici ( 1 ). La condanna all ergastolo (22) e la condanna alla reclusione (23) per un tempo non inferiore a cinque anni importano l interdizione perpetua del condannato dai pubblici uffici; e la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a tre anni importa l interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque (31, 33, 98, 139, 140, 317 bis, 389; 662 c.p.p.; 15 coord.; l. fall.). La dichiarazione di abitualità (102 ss.) o di professionalità nel delitto (105), ovvero di tendenza a delinquere (108), importa l interdizione perpetua dai pubblici uffici (33). ( 1 ) Casi particolari di interdizione dai pubblici uffici sono previsti dalle seguenti disposizioni: a) art. 2, quinto comma, della L. 20 giugno 1952, n. 645, recante norme di attuazione della XII disposizione transitoria e finale della Costituzione, in tema di reati concernenti la ricostituzione del disciolto partito fascista; b) art. 6, della L. 20 febbraio 1958, n. 75, in tema di reati concernenti la prostituzione; c) art. 12 del D.L.vo 10 marzo 2000, n. 74, recante nuova disciplina sui reati fiscali; d) art. 2, della L. 25 gennaio 1982, n. 17, in tema di reati inerenti le associazioni segrete. VIG_996_CodicePenaleLeggiCompl_2016_2.indb 72 23/08/16 14:08

11 73 TITOLO II DELLE PENE Art Interdizione da una professione o da un arte ( 1 ). L interdizione da una professione o da un arte priva il condannato della capacità di esercitare, durante l interdizione, una professione, arte, industria, o un commercio o mestiere, per cui è richiesto uno speciale permesso o una speciale abilitazione, autorizzazione o licenza dell Autorità e importa la decadenza dal permesso o dall abilitazione, autorizzazione, o licenza anzidetti. L interdizione da una professione o da un arte non può avere una durata inferiore a un mese, né superiore a cinque anni, salvi i casi espressamente stabiliti dalla legge (31, 33, 79, 139, 140; 15 ss. coord.; 662 c.p.p.; 216, 217 l. fall.; 11 T.U. di P.S.). ( 1 ) Casi particolari d interdizione da una professione o da un arte sono previsti dalle seguenti disposizioni: a) art. 20, quarto comma, della L. 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare, in tema di reati d inquinamento delle acque marine; b) art. 186 del D.L.vo 24 febbraio 1998, n. 58, Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria; c) art. 22 della L. 1 aprile 1999, n. 91, recante disposizioni in materia di trapianti di organi e tessuti. 31. Condanna per delitti commessi con abuso di un pubblico ufficio o di una professione o di un arte. Interdizione. Ogni condanna per delitti commessi con l abuso dei poteri, o con la violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione, o ad un pubblico servizio, o a taluno degli uffici indicati nel n. 3 dell articolo 28, ovvero con l abuso di una professione, arte, industria, o di un commercio o mestiere, o con la violazione dei doveri ad essi inerenti, importa l interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione, arte, industria, o dal commercio o mestiere (33 2, 37, 79, 98 2, 140, 323, 328, 334, 357, 358, 360, 366 4, 373; 14 ss. coord.). 32. Interdizione legale. Il condannato all ergastolo è in stato di interdizione legale. La condanna all ergastolo importa anche la decadenza dalla responsabilità genitoriale ( 1 ) (316 c.c.) ( 2 ). Il condannato alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni è, durante la pena, in stato d interdizione legale; la condanna produce altresì, durante la pena, la sospensione dall esercizio della responsabilità genitoriale ( 3 ), salvo che il giudice disponga altrimenti (33) ( 2 ). Alla interdizione legale si applicano, per ciò che concerne la disponibilità e l amministrazione dei beni, nonché la rappresentanza negli atti ad esse relativi, le norme della legge civile sulla interdizione giudiziale (424, 425 ss. c.c.; 662 c.p.p.). ( 1 ) Le parole: «potestà dei genitori» sono state così sostituite dalle attuali: «responsabilità genitoriale» dall art. 93, comma 1, lett. b), del D.L.vo 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 5 dell 8 gennaio 2014). ( 2 ) Questo comma è stato così sostituito dall art. 119 della L. 24 novembre 1981, n. 689, in tema di depenalizzazione. ( 3 ) L art. 93, comma 1, lett. b), del D.L.vo 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 5 dell 8 gennaio 2014), ha sostituito le parole: «potestà dei genitori» con le attuali: «responsabilità genitoriale» nel secondo comma di questo articolo. Si ritiene che anche in questo comma vada apportata la modifica e lo si segnala in attesa di rettifica in G.U. 32 bis. ( 1 ) Interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese ( 2 ). L interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese priva il condannato della capacità di esercitare, durante l interdizione, l ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ( 3 ), nonché ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell imprenditore. Essa consegue ad ogni condanna alla reclusione non inferiore a sei mesi per delitti commessi con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti all ufficio. ( 1 ) Questo articolo è stato aggiunto dall art. 120 della L. 24 novembre 1981, n. 689, in tema di depenalizzazione. ( 2 ) Si veda l art. 186 del D.L.vo 24 febbraio 1998, n. 58, Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria. ( 3 ) Le parole: «e direttore generale» sono state così sostituite dalle attuali: «, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari» dall art. 15, comma 3, lett. a), della L. 28 dicembre 2005, n Codice Penale VIG_996_CodicePenaleLeggiCompl_2016_2.indb 73 23/08/16 14:08

12 Art. 32 ter LIBRO I DEI REATI ter. ( 1 ) Incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione. L incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione importa il divieto di concludere contratti con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio ( 2 ). Essa non può avere durata inferiore ad un anno né superiore a cinque ( 3 ) anni. ( 1 ) Questo articolo è stato aggiunto dall art. 120 della L. 24 novembre 1981, n. 689, in tema di depenalizzazione. ( 2 ) Si veda l art. 186 del D.L.vo 24 febbraio 1998, n. 58, Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria. ( 3 ) La parola: «tre» è stata così sostituita dall attuale: «cinque» dall art. 1, comma 1, lett. a), della L. 27 maggio 2015, n quater. ( 1 ) Casi nei quali alla condanna consegue l incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione. Ogni condanna per i delitti previsti dagli articoli 316 bis, 316 ter ( 2 ), 317, 318, 319, 319 bis, 319 quater, ( 3 ) 320, 321, 322, 322 bis ( 2 ), 353, 355, 356, 416, 416 bis, 437, 452 bis, 452 quater, 452 sexies, 452 septies, ( 4 ) 501, 501 bis, 640, numero 1) del secondo comma, 640 bis, 644 ( 5 ), nonché dall articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, ( 6 ) commessi in danno o in vantaggio di un attività imprenditoriale o comunque in relazione ad essa importa l incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione. ( 1 ) Questo articolo, aggiunto dall art. 120 della L. 24 novembre 1981, n. 689, in tema di depenalizzazione, è stato da ultimo così sostituito dall art. 3 del D.L. 17 settembre 1993, n. 369, recante disposizioni urgenti in tema di delitti contro la pubblica amministrazione, convertito, con modificazioni, nella L. 15 novembre 1993, n ( 2 ) Le parole: «, 316 ter» e «, 322 bis» sono state inserite dall art. 6, comma 1, della L. 29 settembre 2000, n ( 3 ) Le parole: «319 quater,» sono state inserite dall art. 1, comma 75, lett. a), della L. 6 novembre 2012, n ( 4 ) Le parole: «452 bis, 452 quater, 452 sexies, 452 septies,» sono state inserite dall art. 1, comma 5, della L. 22 maggio 2015, n. 68. ( 5 ) La parola: «644,» è stata inserita dall art. 7 della L. 7 marzo 1996, n ( 6 ) Le parole: «, nonché dall articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni» sono state inserite dall art. 1, comma 5, della L. 22 maggio 2015, n quinquies. ( 1 ) Casi nei quali alla condanna consegue l estinzione del rapporto di lavoro o di impiego. Salvo quanto previsto dagli articoli 29 e 31, la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a due ( 2 ) anni per i delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319 ter, 319 quater, primo comma, ( 3 ) e 320 importa altresì l estinzione del rapporto di lavoro o di impiego nei confronti del dipendente di amministrazioni od enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica. ( 1 ) Questo articolo è stato inserito dall art. 5, comma 2, della L. 27 marzo 2001, n. 97, sugli effetti del giudicato penale per i dipendenti pubblici. ( 2 ) La parola: «tre» è stata così sostituita dall attuale: «due» dall art. 1, comma 1, lett. b), della L. 27 maggio 2015, n. 69. ( 3 ) Le parole: «, 319 quater, primo comma,» sono state inserite dall art. 1, comma 75, lett. b), della L. 6 novembre 2012, n Condanna per delitto colposo. Le disposizioni dell articolo 29 e del secondo capoverso dell articolo 32 non si applicano nel caso di condanna per delitto colposo (43) ( 1 ). Le disposizioni dell articolo 31 non si applicano nel caso di condanna per delitto colposo, se la pena inflitta è inferiore a tre anni di reclusione, o se è inflitta soltanto una pena pecuniaria. ( 1 ) Questo comma è stato così sostituito dall art. 121 della L. 24 novembre 1981, n. 689, in tema di depenalizzazione. 34. ( 1 ) Decadenza dalla responsabilità genitoriale ( 2 ) e sospensione dall esercizio di essa. La legge determina i casi (32, 38, 98 2, 564, 569, 609 nonies) nei quali la condanna importa la decadenza dalla responsabilità genitoriale ( 2 ) (316 c.c.) ( 3 ). La condanna per delitti commessi con abuso della responsabilità genitoriale ( 2 ) importa la sospensione dall esercizio di essa (287, 288 c.p.p.) per un periodo di tempo pari al doppio della pena inflitta (139). La decadenza dalla responsabilità genitoriale ( 2 ) importa anche la privazione di ogni diritto che al genitore spetti sui beni del figlio in forza della responsabilità genitoriale ( 4 ) di cui al titolo IX del libro I del codice civile (315 ss. c.c.). VIG_996_CodicePenaleLeggiCompl_2016_2.indb 74 23/08/16 14:08

13 75 TITOLO II DELLE PENE Art. 35 La sospensione dall esercizio della responsabilità genitoriale ( 2 ) importa anche l incapacità di esercitare, durante la sospensione, qualsiasi diritto che al genitore spetti sui beni del figlio in base alle norme del titolo IX del libro I del codice civile (315 ss. c.c.). Nelle ipotesi previste dai commi precedenti, quando sia concessa la sospensione condizionale della pena, gli atti del procedimento vengono trasmessi al tribunale dei minorenni, che assume i provvedimenti più opportuni nell interesse dei minori ( 5 ). ( 1 ) Questo articolo è stato così sostituito dall art. 122 della L. 24 novembre 1981, n. 689, in tema di depenalizzazione. ( 2 ) Le parole: «potestà dei genitori» sono state così sostituite dalle attuali: «responsabilità genitoriale» dall art. 93, comma 1, lett. c), del D.L.vo 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 5 dell 8 gennaio 2014). ( 3 ) Si veda l art. 71, terzo comma, della L. 4 maggio 1983, n. 184, recante disciplina dell adozione e dell affidamento dei minori, in tema di violazione delle norme di legge in materia d adozione. ( 4 ) La parola: «potestà» è stata così sostituita dalle attuali: «responsabilità genitoriale» dall art. 93, comma 1, lett. c), del D.L.vo 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 5 dell 8 gennaio 2014). ( 5 ) Questo comma è stato aggiunto dall art. 5 della L. 7 febbraio 1990, n. 19, recante modifiche in tema di circostanze, sospensione condizionale della pena e destituzione dei pubblici dipendenti. 35. Sospensione dall esercizio di una professione o di un arte. La sospensione dall esercizio di una professione o di un arte priva il condannato della capacità di esercitare, durante la sospensione, una professione, arte, industria, o un commercio o mestiere, per i quali è richiesto uno speciale permesso o una speciale abilitazione, autorizzazione o licenza dell Autorità (14 ss. coord.). La sospensione dall esercizio di una professione o di un arte non può avere una durata inferiore a tre mesi ( 1 ), né superiore a tre anni ( 2 ) (79, 139, 140). Essa consegue a ogni condanna per contravvenzione, che sia commessa con abuso della professione, arte, industria, o del commercio o mestiere (689, 691, ), ovvero con violazione dei doveri ad essi inerenti, quando la pena inflitta non è inferiore a un anno d arresto. ( 1 ) Le parole: «quindici giorni» sono state così sostituite dalle attuali: «tre mesi» dall art. 1, comma 1, lett. c), della L. 27 maggio 2015, n. 69. ( 2 ) Le parole: «due anni» sono state così sostituite dalle attuali: «tre anni» dall art. 1, comma 1, lett. c), della L. 27 maggio 2015, n bis. ( 1 ) Sospensione dall esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese. La sospensione dall esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese priva il condannato della capacità di esercitare, durante la sospensione, l ufficio di amministratore (2382 c.c.), sindaco (2399 c.c.), liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ( 2 ), nonché ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell imprenditore. Essa non può avere una durata inferiore a quindici giorni né superiore a due anni e consegue ad ogni condanna all arresto per contravvenzioni commesse con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti all ufficio. ( 1 ) Questo articolo è stato aggiunto dall art. 123 della L. 24 novembre 1981, n. 689, in tema di depenalizzazione. ( 2 ) Le parole: «e direttore generale» sono state così sostituite dalle attuali: «, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari» dall art. 15, comma 3, lett. b), della L. 28 dicembre 2005, n Pubblicazione della sentenza penale di condanna ( 1 ). La sentenza di condanna [alla pena di morte ( 2 ) o] all ergastolo (22) è pubblicata mediante affissione nel Comune ove è stata pronunciata, in quello ove il delitto fu commesso, e in quello ove il condannato aveva l ultima residenza. La sentenza di condanna è inoltre pubblicata [, per una sola volta, in uno o più giornali designati dal giudice e] ( 3 ) nel sito internet del Ministero della giustizia. La durata della pubblicazione nel sito è stabilita dal giudice in misura non superiore a trenta giorni. In mancanza, la durata è di quindici giorni ( 4 ). La pubblicazione è fatta per estratto, salvo che il giudice disponga la pubblicazione per intero; essa è eseguita d ufficio e a spese del condannato. La legge determina gli altri casi (165, 186, 347, 448, 475, 498, 501 bis, 518, 722) nei quali la senten- Codice Penale VIG_996_CodicePenaleLeggiCompl_2016_2.indb 75 23/08/16 14:08

14 Art. 37 LIBRO I DEI REATI 76 za di condanna deve essere pubblicata. In tali casi la pubblicazione ha luogo nei modi stabiliti nei due capoversi precedenti [, salva la pubblicazione nei giornali, che è fatta unicamente mediante indicazione degli estremi della sentenza e dell indirizzo internet del sito del Ministero della giustizia] ( 5 ) (536, 694 c.p.p.) ( 6 ). ( 1 ) Si veda il R.D.L. 9 luglio 1936, n. 1539, relativo alla pubblicazione delle sentenze penali nei giornali. ( 2 ) La pena di morte per i delitti contemplati nel codice penale, è stata soppressa e sostituita con l ergastolo dal D.L.vo Lgt. 10 agosto 1944, n L art. 27, ultimo comma, della Costituzione, così come modificato dall art. 1 della L. cost. 2 ottobre 2007, n. 1, ha stabilito che non è ammessa la pena di morte. Il D.L.vo 22 gennaio 1948, n. 21, ha soppresso la pena di morte per i delitti previsti da leggi penali speciali diverse da quelle militari, e l art. 1 della L. 13 ottobre 1994, n. 589, ha abolito la pena di morte prevista dal codice penale militare di guerra e dalle leggi militari di guerra, sostituendola con la pena massima prevista dal codice penale. ( 3 ) Le parole fra parentesi quadrate sono state soppresse dall art. 37, comma 18, lett. a), n. 1), del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, nella L. 15 luglio 2011, n ( 4 ) Le parole: «e nel sito internet del Ministero della giustizia. La durata della pubblicazione nel sito è stabilita dal giudice in misura non superiore a trenta giorni. In mancanza, la durata è di quindici giorni.» sono state aggiunte dall art. 67, comma 1, della L. 18 giugno 2009, n. 69, a decorrere dal 4 luglio ( 5 ) Le parole: «, salva la pubblicazione nei giornali, che è fatta unicamente mediante indicazione degli estremi della sentenza e dell indirizzo internet del sito del Ministero della giustizia», aggiunte dall art. 2, comma 216, della L. 23 dicembre 2009, n. 191, sono state poi soppresse dall art. 37, comma 18, lett. a), n. 2), del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, nella L. 15 luglio 2011, n ( 6 ) Per altri casi di pubblicazione si vedano le seguenti disposizioni: a) art. 9 della L. 8 febbraio 1948, n. 47, recante disposizioni sulla stampa, in tema di reati commessi mediante pubblicazione in un periodico; b) art. 6 della L. 30 aprile 1962, n. 283, recante disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari; c) artt. 28, quinto comma, e 38 della L. 20 maggio 1970, n. 300, recante norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, in tema di violazioni alla citata legge; d) art. 6 della L. 20 novembre 1971, n. 1062, recante norme sulla tutela delle opere d arte; e) art. 12 del D.L.vo 10 marzo 2000, n. 74, recante nuova disciplina sui reati fiscali; f) art. 26 del D.L.vo 22 maggio 1999, n. 251, recante disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli pericolosi; g) art. 76 del D.L.vo 8 giugno 2001, n. 231, sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche; h) art. 13 della L. 14 gennaio 2013, n. 9, recante norme sulla qualità e trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini. 37. Pene accessorie temporanee: durata. Quando la legge stabilisce che la condanna importa una pena accessoria temporanea, e la durata di questa non è espressamente determinata, la pena accessoria ha una durata eguale a quella della pena principale inflitta, o che dovrebbe scontarsi, nel caso di conversione per insolvibilità del condannato (136). Tuttavia, in nessun caso essa può oltrepassare il limite minimo e quello massimo stabiliti per ciascuna specie di pena accessoria (79, 139, 140). 38. Condizione giuridica del condannato alla pena di morte. Il condannato alla pena di morte (21) ( 1 ) è equiparato al condannato all ergastolo, per quanto riguarda la sua condizione giuridica (32). ( 1 ) La pena di morte per i delitti contemplati nel codice penale, è stata soppressa e sostituita con l ergastolo dal D.L.vo Lgt. 10 agosto 1944, n L art. 27, ultimo comma, della Costituzione, così come modificato dall art. 1 della L. cost. 2 ottobre 2007, n. 1, ha stabilito che non è ammessa la pena di morte. Il D.L.vo 22 gennaio 1948, n. 21, ha soppresso la pena di morte per i delitti previsti da leggi penali speciali diverse da quelle militari, e l art. 1 della L. 13 ottobre 1994, n. 589, ha abolito la pena di morte prevista dal codice penale militare di guerra e dalle leggi militari di guerra, sostituendola con la pena massima prevista dal codice penale. VIG_996_CodicePenaleLeggiCompl_2016_2.indb 76 23/08/16 14:08

15 77 TITOLO III - DEL REATO Art. 39 Titolo III Del reato Capo I Del reato consumato e tentato 39. Reato: distinzione fra delitti e contravvenzioni. I reati si distinguono in delitti e contravvenzioni, secondo la diversa specie delle pene per essi rispettivamente stabilite da questo codice (17; 4 ss. coord.). 40. Rapporto di causalità. Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l evento dannoso o pericoloso, da cui dipende la esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione. Non impedire un evento, che si ha l obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo. 41. Concorso di cause. Il concorso di cause preesistenti o simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall azione od omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra l azione od omissione e l evento (62, n. 5, 110, 113). Le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalità quando sono state da sole sufficienti a determinare l evento. In tal caso, se l azione od omissione precedentemente commessa costituisce per sé un reato, si applica la pena per questo stabilita. Le disposizioni precedenti si applicano anche quando la causa preesistente o simultanea o sopravvenuta consiste nel fatto illecito altrui. 42. Responsabilità per dolo o per colpa o per delitto preterintenzionale. Responsabilità obiettiva. Nessuno può essere punito per una azione od omissione preveduta dalla legge come reato, se non l ha commessa con coscienza e volontà. Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come delitto, se non l ha commesso con dolo, salvi i casi di delitto preterintenzionale o colposo espressamente preveduti dalla legge (27 Cost.). La legge determina i casi nei quali l evento è posto altrimenti a carico dell agente come conseguenza della sua azione od omissione. Nelle contravvenzioni ciascuno risponde della propria azione od omissione cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa ( 1 ). ( 1 ) L art. 3 della L. 24 novembre 1981, n. 689, in tema di depenalizzazione, prevede che nelle violazioni in cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa. 43. ( 1 ) Elemento psicologico del reato. Il delitto: è doloso, o secondo l intenzione, quando l evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l esistenza del delitto, è dall agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione; è preterintenzionale, o oltre la intenzione, quando dall azione od omissione deriva un evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto dall agente (584) ( 2 ); è colposo, o contro l intenzione, quando l evento, anche se preveduto, non è voluto dall agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline (259, 326 2, 335, 350, 355 3, 387, 391 2, 449, 450, 451, 500 2, 527 2, 589, 590). La distinzione tra reato doloso e reato colposo, stabilita da questo articolo per i delitti, si applica altresì alle contravvenzioni, ogni qualvolta per queste la legge penale faccia dipendere da tale distinzione un qualsiasi effetto giuridico (99 n. 1, 101, 104, 133 n. 3). ( 1 ) A norma dell art. 3, comma 1, del D.L. 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, nella L. 8 novembre 2012, n. 189, l esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve. In tali casi resta comunque fermo l obbligo di cui all articolo 2043 del codice civile. Il giudice, anche nella determinazione del risarcimento del danno, tiene debitamente conto della condotta di cui al primo periodo. ( 2 ) Si veda anche l art. 18, secondo comma della L. 22 maggio 1978, n. 194, recante norme per la tutela sociale della maternità e sull interruzione volontaria della gravidanza. 44. Condizione obiettiva di punibilità. Quando, per la punibilità del reato, la legge richiede il verificarsi di una condizione, il colpevole risponde del reato, anche se l evento, da cui dipende il verificarsi della condizione, non è da lui voluto (158 2 ). Codice Penale VIG_996_CodicePenaleLeggiCompl_2016_2.indb 77 23/08/16 14:08

16 Art. 45 LIBRO I DEI REATI Caso fortuito o forza maggiore. Non è punibile chi ha commesso il fatto per caso fortuito o per forza maggiore. 46. Costringimento fisico. Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato da altri costretto, mediante violenza fisica, alla quale non poteva resistere o comunque sottrarsi (54 3, 111, 611). In tal caso, del fatto commesso dalla persona costretta risponde l autore della violenza. 47. Errore di fatto. L errore sul fatto che costituisce il reato esclude la punibilità dell agente. Nondimeno, se si tratta di errore determinato da colpa, la punibilità non è esclusa, quando il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo (43). L errore sul fatto che costituisce un determinato reato non esclude la punibilità per un reato diverso. L errore su una legge diversa dalla legge penale esclude la punibilità, quando ha cagionato un errore sul fatto che costituisce il reato (5, 48, 49, 59, 60, 82) ( 1 ). ( 1 ) Si veda l art. 15 del D.L.vo 10 marzo 2000, n Errore determinato dall altrui inganno. Le disposizioni dell articolo precedente si applicano anche se l errore sul fatto che costituisce il reato è determinato dall altrui inganno; ma, in tal caso, del fatto commesso dalla persona ingannata risponde chi l ha determinata a commetterlo (111). 49. Reato supposto erroneamente e reato impossibile. Non è punibile chi commette un fatto non costituente reato, nella supposizione erronea che esso costituisca reato. La punibilità è altresì esclusa quando, per la inidoneità dell azione o per l inesistenza dell oggetto di essa, è impossibile l evento dannoso o pericoloso (56). Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, se concorrono nel fatto gli elementi costitutivi di un reato diverso, si applica la pena stabilita per il reato effettivamente commesso. Nel caso indicato nel primo capoverso il giudice può ordinare che l imputato prosciolto sia sottoposto a misura di sicurezza (229). 50. Consenso dell avente diritto. Non è punibile chi lede o pone in pericolo un diritto, col consenso della persona che può validamente disporne (579; 5 c.c.) ( 1 ). ( 1 ) Si vedano gli artt. 4 ss. della L. 22 maggio 1978, n. 194, recante norme per l interruzione volontaria della gravidanza. Si vedano inoltre: la L. 26 giugno 1967, n. 458, sul trapianto del rene; la L. 1 aprile 1999, n. 91, in materia di prelievi e di trapianti di organi e tessuti e la L. 14 aprile 1982, n. 164, in tema di rettificazione dell attribuzione di sesso. 51. Esercizio di un diritto o adempimento di un dovere. L esercizio di un diritto o l adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica Autorità, esclude la punibilità. Se un fatto costituente reato è commesso per ordine dell Autorità, del reato risponde sempre il pubblico ufficiale (357) che ha dato l ordine ( 1 ) ( 2 ). Risponde del reato altresì chi ha eseguito l ordine, salvo che, per errore di fatto (47, 59 3 ), abbia ritenuto di obbedire a un ordine legittimo. Non è punibile chi esegue l ordine illegittimo, quando la legge non gli consente alcun sindacato sulla legittimità dell ordine (55) ( 3 ). ( 1 ) L art. 4 della L. 24 novembre 1981 n. 689, in tema di depenalizzazione, stabilisce che non risponde delle violazioni amministrative chi ha commesso il fatto nell adempimento di un dovere e nell esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa. Se la violazione è commessa per ordine dell autorità, della stessa risponde il pubblico ufficiale che ha dato l ordine. Si veda inoltre l art. 97 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, T.U. delle leggi sugli stupefacenti il quale prevede che non siano punibili gli ufficiali di polizia giudiziaria addetti alle unità antidroga, che al solo fine di acquisire prove o in esecuzione di operazioni anticrimine disposte dal Servizio centrale antidroga, procedono all acquisto di sostanze stupefacenti o psicotrope. ( 2 ) A norma dell art. 17, comma 1, della L. 3 agosto 2007, n. 124, non è punibile il personale dei servizi di informazione per la sicurezza che ponga in essere condotte previste dalla legge come reato, legittimamente autorizzate di volta in volta in quanto indispensabili alle finalità istituzionali di tali servizi, nel rispetto rigoroso dei limiti di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo e delle procedure fissate dall articolo 18. Si veda altresì l art. 17, commi 2 7, della citata L. n. 124/2007. ( 3 ) L art. 66, quarto comma, della L. 1 aprile 1981, n. 121, recante nuovo ordinamento dell Am- VIG_996_CodicePenaleLeggiCompl_2016_2.indb 78 23/08/16 14:08

17 79 TITOLO III - DEL REATO Art. 52 ministrazione di pubblica sicurezza, prevede che l appartenente all amministrazione di pubblica sicurezza, al quale venga impartito un ordine la cui esecuzione costituisce manifestamente reato, non lo esegua ed informi immediatamente i superiori. 52. Difesa legittima. Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di una offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all offesa (55, 59; 2044 c.c.; 42 c.p.m.p.). Nei casi previsti dall articolo 614, primo e secondo comma, sussiste il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere: a) la propria o altrui incolumità; b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d aggressione ( 1 ). La disposizione di cui al secondo comma si applica anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un attività commerciale, professionale o imprenditoriale ( 1 ). ( 1 ) Questo comma è stato aggiunto dall art. 1 della L. 13 febbraio 2006, n Uso legittimo delle armi. Ferme le disposizioni contenute nei due articoli precedenti, non è punibile il pubblico ufficiale (357) che, al fine di adempiere un dovere del proprio ufficio, fa uso ovvero ordina di far uso delle armi o di un altro mezzo di coazione fisica, quando vi è costretto dalla necessità di respingere una violenza o di vincere una resistenza all Autorità (158 T.U. di P.S.) e comunque di impedire la consumazione dei delitti di strage, di naufragio, sommersione, disastro aviatorio, disastro ferroviario, omicidio volontario, rapina a mano armata e sequestro di persona ( 1 ). La stessa disposizione si applica a qualsiasi persona che, legalmente richiesta dal pubblico ufficiale, gli presti assistenza. La legge determina gli altri casi ( 2 ), nei quali è autorizzato l uso delle armi (585 2 ) o di un altro mezzo di coazione fisica (55; 41 c.p.m.p.). ( 1 ) Questo comma è stato così modificato dall art. 14 della L. 22 maggio 1975, n. 152, recante disposizioni a tutela dell ordine pubblico. ( 2 ) Si vedano: la L. 4 marzo 1958, n. 100, sull uso delle armi da parte della polizia giudiziaria in servizio alla frontiera e zone di vigilanza; l art. 41 della L. 26 luglio 1975, n. 354, sull ordinamento penitenziario, che prevede il divieto di portare armi da parte degli agenti carcerari se non in casi eccezionali in cui ciò venga ordinato dal direttore e la L. 22 maggio 1975, n. 152, recante disposizioni a tutela dell ordine pubblico. 54. Stato di necessità. Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo (384). Questa disposizione non si applica a chi ha un particolare dovere giuridico di esporsi al pericolo. La disposizione della prima parte di questo articolo si applica anche se lo stato di necessità è determinato dall altrui minaccia; ma, in tal caso, del fatto commesso dalla persona minacciata risponde chi l ha costretta a commetterlo (55, 59, 111, 611; 2045 c.c.; 44 c.p.m.p.). 55. Eccesso colposo. Quando, nel commettere alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 51, 52, 53 e 54, si eccedono colposamente i limiti stabiliti dalla legge o dall ordine dell Autorità ovvero imposti dalla necessità, si applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi, se il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo (42 2, 43). 56. Delitto tentato. Chi compie atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto, risponde di delitto tentato, se l azione non si compie o l evento non si verifica (49). Il colpevole di delitto tentato è punito: con la reclusione da ventiquattro a trenta anni, se dalla legge è stabilita per il delitto la pena di morte ( 1 ); con la reclusione non inferiore a dodici anni, se la pena stabilita è l ergastolo; e, negli altri casi, con la pena stabilita per il delitto, diminuita da un terzo a due terzi ( 2 ). Se il colpevole volontariamente desiste dall azione, soggiace soltanto alla pena per gli atti compiuti, qualora questi costituiscano per sé un reato diverso. Se volontariamente impedisce l evento, soggiace alla pena stabilita per il delitto tentato, diminuita da un terzo alla metà. ( 1 ) La pena di morte per i delitti contemplati nel codice penale, è stata soppressa e sostituita con l ergastolo dal D.L.vo Lgt. 10 agosto 1944, n Codice Penale VIG_996_CodicePenaleLeggiCompl_2016_2.indb 79 23/08/16 14:08

18 Art. 57 LIBRO I DEI REATI 80 L art. 27, ultimo comma, della Costituzione, così come modificato dall art. 1 della L. cost. 2 ottobre 2007, n. 1, ha stabilito che non è ammessa la pena di morte. Il D.L.vo 22 gennaio 1948, n. 21, ha soppresso la pena di morte per i delitti previsti da leggi penali speciali diverse da quelle militari, e l art. 1 della L. 13 ottobre 1994, n. 589, ha abolito la pena di morte prevista dal codice penale militare di guerra e dalle leggi militari di guerra, sostituendola con la pena massima prevista dal codice penale. ( 2 ) L art. 293 del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, in materia doganale, stabilisce l equiparazione tra il tentativo di contrabbando e il reato consumato. 57. Reati commessi col mezzo della stampa periodica ( 1 ). Salva la responsabilità dell autore della pubblicazione e fuori dei casi di concorso, il direttore o il vice direttore responsabile ( 2 ), il quale omette di esercitare sul contenuto del periodico da lui diretto il controllo necessario ad impedire che col mezzo della pubblicazione siano commessi reati, è punito, a titolo di colpa, se un reato è commesso, con la pena stabilita per tale reato, diminuita in misura non eccedente un terzo (596 bis). ( 1 ) Questo articolo è stato così modificato dall art. 1 della L. 4 marzo 1958, n. 127, recante norme in tema di reati commessi a mezzo stampa. ( 2 ) Sulle caratteristiche che qualificano il direttore responsabile si veda l art. 3 della L. 8 febbraio 1948, n. 47, recante disposizioni sulla stampa. Per i telegiornali ed i giornali radio si veda l art. 7 della L. 14 aprile 1975, n. 103, recante nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva. L art. 9 della L. 6 febbraio 1996, n. 52, ha stabilito che agli effetti dell art. 3 della citata L. n. 47/1948, i cittadini degli Stati membri della Comunità europea sono equiparati ai cittadini italiani. 57 bis. ( 1 ) Reati commessi col mezzo della stampa non periodica. Nel caso di stampa non periodica, le disposizioni di cui al precedente articolo si applicano all editore (596 bis), se l autore della pubblicazione è ignoto o non imputabile, ovvero allo stampatore (596 bis), se l editore non è indicato o non è imputabile. ( 1 ) Questo articolo è stato aggiunto dall art. 1 della L. 4 marzo 1958, n. 127, recante norme in tema di reati commessi a mezzo stampa. 58. Stampa clandestina. Le disposizioni dell articolo precedente ( 1 ) si applicano anche se non sono state osservate le prescrizioni di legge sulla pubblicazione e diffusione della stampa periodica e non periodica (596 bis). (Omissis) ( 2 ). ( 1 ) A seguito dell introduzione dell art. 57 bis le disposizioni di questo articolo vanno intese con riferimento ai due articoli precedenti. ( 2 ) Questo comma è stato abrogato dall art. 2 della L. 4 marzo 1958, n. 127, recante norme in tema di reati commessi a mezzo stampa. 58 bis. ( 1 ) Procedibilità per i reati commessi col mezzo della stampa. Se il reato commesso col mezzo della stampa è punibile a querela (120; 336 c.p.p.), istanza (130, 341 c.p.p.) o richiesta (8, 9, 10, 128; 342 c.p.p.), anche per la punibilità dei reati preveduti dai tre articoli precedenti è necessaria querela, istanza o richiesta. La querela, la istanza o la richiesta presentata contro il direttore o vicedirettore responsabile, l editore o lo stampatore, ha effetto anche nei confronti dell autore della pubblicazione per il reato da questo commesso (123, 129). Non si può procedere per i reati preveduti nei tre articoli precedenti se è necessaria una autorizzazione di procedimento (313; 343 c.p.p.) per il reato commesso dall autore della pubblicazione, fino a quando l autorizzazione non è concessa. Questa disposizione non si applica se l autorizzazione è stabilita per le qualità o condizioni personali dell autore della pubblicazione. ( 1 ) Questo articolo è stato aggiunto dall art. 3 della L. 4 marzo 1958, n. 127, recante norme in tema di reati commessi a mezzo stampa. Capo II Delle circostanze del reato 59. Circostanze non conosciute o erroneamente supposte. Le circostanze che attenuano (62, 62 bis) o escludono (50 54, 85 ss., 308, 376, 384, 418, 463, 649) la pena sono valutate a favore dell agente anche se da lui non conosciute, o da lui per errore ritenute inesistenti (112, 113, 114, 118, 119) ( 1 ). Le circostanze che aggravano (61) la pena sono valutate a carico dell agente soltanto se da lui conosciute ovvero ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa ( 2 ). Se l agente ritiene per errore che esistano circostanze aggravanti (61) o attenuanti (62, 62 bis), queste non sono valutate contro o a favore di lui. VIG_996_CodicePenaleLeggiCompl_2016_2.indb 80 23/08/16 14:08

19 81 TITOLO III - DEL REATO Art. 60 Se l agente ritiene per errore che esistano circostanze di esclusione della pena, queste sono sempre valutate a favore di lui. Tuttavia, se si tratta di errore determinato da colpa, la punibilità non è esclusa, quando il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo (43). ( 1 ) Questo comma è stato così modificato dall art. 1 della L. 7 febbraio 1990, n. 19, recante modifiche alle circostanze, sospensione condizionale della pena e destituzione dei pubblici dipendenti. ( 2 ) Questo comma è stato aggiunto dall art. 1 della L. 7 febbraio 1990, n. 19, recante modifiche alle circostanze, sospensione condizionale della pena e destituzione dei pubblici dipendenti. 60. Errore sulla persona dell offeso. Nel caso di errore sulla persona offesa da un reato (82), non sono poste a carico dell agente le circostanze aggravanti, che riguardano le condizioni o qualità della persona offesa, o i rapporti tra offeso e colpevole. Sono invece valutate a suo favore le circostanze attenuanti, erroneamente supposte, che concernono le condizioni, le qualità o i rapporti predetti. Le disposizioni di questo articolo non si applicano, se si tratta di circostanze che riguardano l età o altre condizioni o qualità, fisiche o psichiche, della persona offesa (609 sexies). 61. Circostanze aggravanti comuni. Aggravano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti speciali, le circostanze seguenti (70, 111, 112, 113 2, 118, 576, 577, 578 3, 579 2, ): 1) l avere agito per motivi abbietti o futili; 2) l aver commesso il reato per eseguirne od occultarne un altro, ovvero per conseguire o assicurare a sé o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero la impunità di un altro reato (170 3 ); 3) l avere, nei delitti colposi (43), agito nonostante la previsione dell evento; 4) l avere adoperato sevizie, o l aver agito con crudeltà verso le persone; 5) l avere profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa ( 1 ); 6) l avere il colpevole commesso il reato durante il tempo, in cui si è sottratto volontariamente alla esecuzione di un mandato o di un ordine di arresto o di cattura o di carcerazione, spedito per un precedente reato (576 2 ; 296 c.p.p.); 7) l avere, nei delitti contro il patrimonio (624 ss.; 1135 ss. c.n.), o che comunque offendono il patrimonio, ovvero nei delitti determinati da motivi di lucro, cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di rilevante gravità; 8) l avere aggravato o tentato di aggravare le conseguenze del delitto commesso; 9) l avere commesso il fatto con abuso dei poteri, o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio, ovvero alla qualità di ministro di un culto; 10) l avere commesso il fatto contro un pubblico ufficiale (357) o una persona incaricata di un pubblico servizio (358), o rivestita della qualità di ministro del culto cattolico o di un culto ammesso nello Stato, ovvero contro un agente diplomatico o consolare di uno Stato estero, nell atto o a causa dell adempimento delle funzioni o del servizio; 11) l avere commesso il fatto con abuso di autorità o di relazioni domestiche, ovvero con abuso di relazioni d ufficio, di prestazione di opera, di coabitazione, o di ospitalità; 11 bis) l avere il colpevole commesso il fatto mentre si trova illegalmente sul territorio nazionale ( 2 ) ( 3 ); 11 ter) l aver commesso un delitto contro la persona ai danni di un soggetto minore all interno o nelle adiacenze di istituti di istruzione o di formazione ( 4 ). 11 quater) l avere il colpevole commesso un delitto non colposo durante il periodo in cui era ammesso ad una misura alternativa alla detenzione in carcere ( 5 ). 11 quinquies) l avere, nei delitti non colposi contro la vita e l incolumità individuale, contro la libertà personale nonché nel delitto di cui all articolo 572, commesso il fatto in presenza o in danno di un minore di anni diciotto ovvero in danno di persona in stato di gravidanza ( 6 ). ( 1 ) Questo numero è stato così sostituito dall art. 1, comma 7, della 15 luglio 2009, n. 94. ( 2 ) Questo numero è stato aggiunto dall art. 1, comma 1, lett. f), del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, nella L. 24 luglio 2008, n ( 3 ) La Corte costituzionale, con sentenza n. 249 dell 8 luglio 2010, ha dichiarato l illegittimità costituzionale di questo numero. ( 4 ) Questo numero è stato aggiunto dall art. 3, comma 20, della L. 15 luglio 2009, n. 94. Codice Penale VIG_996_CodicePenaleLeggiCompl_2016_2.indb 81 23/08/16 14:08

20 Art. 62 LIBRO I DEI REATI 82 ( 5 ) Questo numero è stato aggiunto dall art. 3 della L. 26 novembre 2010, n ( 6 ) Questo numero è stato aggiunto dall art. 1, comma 1, del D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, nella L. 15 ottobre 2013, n Circostanze attenuanti comuni. Attenuano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze attenuanti speciali (63 3 ), le circostanze seguenti: 1) l avere agito per motivi di particolare valore morale o sociale; 2) l aver reagito in stato di ira, determinato da un fatto ingiusto altrui (599); 3) l avere agito per suggestione di una folla in tumulto, quando non si tratta di riunioni o assembramenti vietati dalla legge o dall Autorità, e il colpevole non è delinquente o contravventore abituale ( ) o professionale (105), o delinquente per tendenza (108); 4) l avere, nei delitti contro il patrimonio (624 ss., 1135 ss. c.n.), o che comunque offendono il patrimonio, cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di speciale tenuità, ovvero, nei delitti determinati da motivi di lucro, l avere agito per conseguire o l avere comunque conseguito un lucro di speciale tenuità, quando anche l evento dannoso o pericoloso sia di speciale tenuità ( 1 ); 5) l essere concorso a determinare l evento, insieme con l azione o l omissione del colpevole, il fatto doloso della persona offesa; 6) l avere, prima del giudizio, riparato interamente il danno, mediante il risarcimento di esso, e, quando sia possibile, mediante le restituzioni (185); o l essersi, prima del giudizio e fuori del caso preveduto nell ultimo capoverso dell articolo 56, adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato. ( 1 ) Questo numero è stato così sostituito dall art. 2 della L. 7 febbraio 1990, n. 19, recante modifiche alle circostanze, sospensione condizionale della pena e destituzione dei pubblici dipendenti. 62 bis. ( 1 ) Circostanze attenuanti generiche. Il giudice, indipendentemente dalle circostanze previste nell articolo 62, può prendere in considerazione altre circostanze diverse, qualora le ritenga tali da giustificare una diminuzione della pena. Esse sono considerate in ogni caso, ai fini dell applicazione di questo capo, come una sola circostanza, la quale può anche concorrere con una o più delle circostanze indicate nel predetto articolo 62. Ai fini dell applicazione del primo comma non si tiene conto dei criteri di cui all articolo 133, primo comma, numero 3), e secondo comma, nei casi previsti dall articolo 99, quarto comma, in relazione ai delitti previsti dall articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, nel caso in cui siano puniti con la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni ( 2 ). In ogni caso, l assenza di precedenti condanne per altri reati a carico del condannato non può essere, per ciò solo, posta a fondamento della concessione delle circostanze di cui al primo comma ( 3 ). ( 1 ) Questo articolo, aggiunto dall art. 2 del D.L.vo Lgt. 14 settembre 1944, n. 288, è stato così sostituito dall art. 1, comma 1, della L. 5 dicembre 2005, n ( 2 ) La Corte costituzionale, con sentenza n. 183 del 10 giugno 2011, ha dichiarato l illegittimità costituzionale di questo comma nella parte in cui stabilisce che, ai fini dell applicazione del primo comma dello stesso articolo, non si possa tenere conto della condotta del reo susseguente al reato. ( 3 ) Questo comma è stato aggiunto dall art. 1, comma 1, lett. f bis), del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, nella L. 24 luglio 2008, n Applicazione degli aumenti o delle diminuzioni di pena. Quando la legge dispone che la pena sia aumentata o diminuita entro limiti determinati (66 ss.), l aumento o la diminuzione si opera sulla quantità di essa, che il giudice applicherebbe al colpevole (132), qualora non concorresse la circostanza che la fa aumentare o diminuire. Se concorrono più circostanze aggravanti, ovvero più circostanze attenuanti, l aumento o la diminuzione di pena si opera sulla quantità di essa risultante dall aumento o dalla diminuzione precedente. Quando per una circostanza la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato o si tratta di circostanza ad effetto speciale, l aumento o la diminuzione per le altre circostanze non opera sulla pena ordinaria del reato, ma sulla pena stabilita per la circostanza anzidetta. Sono circostanze ad effetto speciale quelle che importano un aumento o una diminuzione della pena superiore ad un terzo ( 1 ). Se concorrono più circostanze aggravanti tra quelle indicate nel secondo capoverso di questo ar- VIG_996_CodicePenaleLeggiCompl_2016_2.indb 82 23/08/16 14:08

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