R.D. 19 ottobre 1930, n Approvazione del testo definitivo del Codice penale (Suppl. alla Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26 ottobre 1930).

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1 Codice penale

2 R.D. 19 ottobre 1930, n Approvazione del testo definitivo del Codice penale (Suppl. alla Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26 ottobre 1930). Vi t t o r i o Em a n u e l e III p e r g r a z i a d i Dio e p e r v o l o n t à della Nazione Re D italia Vista la legge 24 dicembre 1925, n. 2260, che delega al Governo del Re la facoltà di emendare il codice penale; Sentito il parere della Commissione parlamentare, a termini dell articolo 2 della legge predetta; Udito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto; 1. Il testo definitivo del codice penale portante la data di questo giorno è approvato ed avrà esecuzione a cominciare dal 1 luglio Un esemplare del suddetto testo definitivo del codice penale, firmato da Noi e contrassegnato dal Nostro Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, servirà di originale e sarà depositato e custodito nell Archivio del Regno. 3. La pubblicazione del predetto codice si eseguirà col trasmetterne un esemplare stampato a ciascuno dei Comuni del Regno, per essere depositato nella sala comunale, e tenuto ivi esposto, durante un mese successivo, per sei ore in ciascun giorno, affinché ognuno possa prenderne cognizione. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a S. Rossore, addì 19 ottobre 1930.

3 VITTORIO EMANUELE Mussolini Rocco Visto, il Guardasigilli: Rocco. Registrato alla Corte dei Conti, addì 22 ottobre 1930 Atti del Governo, registro 301, foglio 58. Ma n c i n i

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5 Libro I Dei reati in generale Titolo I Della legge penale 1. Reati e pene: disposizione espressa di legge. Nessuno può essere punito (13 2 ) per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge (40, 42, 85), né con pene che non siano da essa stabilite (199; 25 Cost.). 2. Successione di leggi penali ( 1 ). Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge del tempo in cui fu commesso, non costituiva reato (25 Cost.). Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato; e, se vi è stata condanna, ne cessano la esecuzione e gli effetti penali. Se vi è stata condanna a pena detentiva e la legge posteriore prevede esclusivamente la pena pecuniaria, la pena detentiva inflitta si converte immediatamente nella corrispondente pena pecuniaria, ai sensi dell articolo 135 ( 2 ). Se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile (648 c.p.p.) ( 3 ). Se si tratta di leggi eccezionali o temporanee, non si applicano le disposizioni dei capoversi precedenti (14 prel.). Le disposizioni di questo articolo si applicano altresì nei casi di decadenza e di mancata ratifica di un decreto-legge e nei casi di un decreto legge convertito in legge con emendamenti (77 Cost.) ( 4 ). ( 1 ) Si vedano gli artt. 10, 12 e 15 delle disposizioni sulla legge in generale del codice civile. ( 2 ) Questo comma è stato inserito dall art. 14 della L. 24 febbraio 2006, n. 85. Codice Penale

6 Art. 3 Libro I Dei reati 74 L art. 15 della medesima legge prevede inoltre che alle violazioni depenalizzate dalla stessa legge si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 101 e 102 del D.L.vo 30 dicembre 1999, n ( 3 ) L art. 30, quarto comma, della L. 11 marzo 1953, n. 87, contenente norme sul funzionamento della Corte costituzionale, stabilisce che, qualora in applicazione di una norma dichiarata incostituzionale sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna, ne cessino l esecuzione e tutti gli effetti penali. ( 4 ) La Corte costituzionale con sentenza 19 febbraio 1985, n. 51 ha dichiarato l illegittimità costituzionale di questo comma nella parte in cui rende applicabili alle ipotesi da esso previste, le disposizioni contenute nel secondo e terzo comma di questo articolo. 3. Obbligatorietà della legge penale. La legge penale italiana obbliga tutti coloro che, cittadini o stranieri, si trovano nel territorio dello Stato (4 2, ; 28 prel.), salve le eccezioni stabilite dal diritto pubblico interno o dal diritto internazionale (10, 68, 90, Cost.). La legge penale italiana obbliga altresì tutti coloro che, cittadini o stranieri, si trovano all estero, ma limitatamente ai casi stabiliti dalla legge medesima (7 ss.) o dal diritto internazionale (1080 c.n.; 17, 18 c.p.m.p.). 4. Cittadino italiano. Territorio dello Stato. Agli effetti della legge penale, sono considerati «cittadini italiani» i cittadini delle colonie, i sudditi coloniali ( 1 ), gli appartenenti per origine o per elezione ai luoghi soggetti alla sovranità dello Stato e gli apolidi (29 prel.) residenti nel territorio dello Stato (242 3 ). Agli effetti della legge penale, è «territorio dello Stato» il territorio «della Repubblica», quello delle colonie ( 2 ) e ogni altro luogo soggetto alla sovranità dello Stato. Le navi e gli aeromobili italiani sono considerati come territorio dello Stato, ovunque si trovino, salvo che siano soggetti, secondo il diritto internazionale, a una legge territoriale straniera (2, 3, 4 c.n.). ( 1 ) I riferimenti ai cittadini delle colonie ed ai sudditi coloniali devono ritenersi non più operanti. ( 2 ) Il riferimento al territorio delle colonie deve ritenersi non più operante. 5. Ignoranza della legge penale. Nessuno può invocare a propria scusa l ignoranza della legge penale (47 3 ) ( 1 ).

7 75 Titolo I Legge penale Art. 6 ( 1 ) La Corte costituzionale, con sentenza 24 marzo 1988, n. 364, ha dichiarato l incostituzionalità di questo articolo, nella parte in cui non esclude dall inescusabilità dell ignoranza della legge penale l ignoranza inevitabile. 6. Reati commessi nel territorio dello Stato. Chiunque commette un reato nel territorio dello Stato (3, 4 2 ) è punito secondo la legge italiana (11). Il reato si considera commesso nel territorio dello Stato, quando l azione o l omissione, che lo costituisce, è ivi avvenuta in tutto o in parte, ovvero si è verificato l evento che è la conseguenza dell azione od omissione. Codice Penale 7. Reati commessi all estero. È punito secondo la legge italiana (11 2 ) il cittadino o lo straniero che commette in territorio estero taluno dei seguenti reati (10 c.p.p.): 1) delitti contro la personalità dello Stato italiano ( 1 ) (241 ss.); 2) delitti di contraffazione del sigillo dello Stato e di uso di tale sigillo contraffatto (467); 3) delitti di falsità in monete aventi corso legale nel territorio dello Stato, o in valori di bollo o in carte di pubblico credito italiano (453 ss.); 4) delitti commessi da pubblici ufficiali (357) a servizio dello Stato, abusando dei poteri o violando i doveri inerenti alle loro funzioni (61, n. 9, 314 ss.); 5) ogni altro reato per il quale speciali disposizioni di legge ( 2 ) (269, 501 4, 537, 591 2, 604, ; 17, 18 c.p.m.p.; 1080 c.n.) o convenzioni internazionali stabiliscono l applicabilità della legge penale italiana ( 3 ). ( 1 ) La parola: «italiano» è stata aggiunta dall art. 1, comma 2, del D.L. 18 ottobre 2001, n. 374, convertito, con modificazioni, nella L. 15 dicembre 2001, n ( 2 ) Si veda anche l art. 48 della L. 24 gennaio 1979, n. 18, recante disposizioni in tema di elezione dei rappresentanti dell Italia al Parlamento europeo, il quale stabilisce che per i reati, previsti dalla suindicata legge, commessi dal cittadino o dallo straniero in territorio estero, si applichi la legge italiana. ( 3 ) Si veda l art. 22, primo comma, della L. 27 maggio 1929, n. 810 che ha reso esecutivo il trattato fra la Santa Sede e l Italia stipulato l 11 febbraio 1929, il quale stabilisce che a richiesta della Santa Sede, l Italia provvederà nel suo territorio alla punizione dei delitti che venissero commessi nella Città del Vaticano, salvo quando l autore del delitto si sia rifugiato nel territorio italiano, nel qual caso si procederà senz altro contro di lui a norma delle leggi italiane.

8 Art. 8 Libro I Dei reati Delitto politico commesso all estero. Il cittadino o lo straniero (3, 4), che commette in territorio estero un delitto politico non compreso tra quelli indicati nel n. 1 dell articolo precedente, è punito secondo la legge italiana, a richiesta del Ministro della giustizia (11 2, 128, 129; 10, 342 c.p.p.). Se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa, occorre, oltre tale richiesta, anche la querela ( ; 336 ss. c.p.p.). Agli effetti della legge penale, è delitto politico ogni delitto, che offende un interesse politico dello Stato, ovvero un diritto politico del cittadino (48-54 Cost.). È altresì considerato delitto politico il delitto comune determinato, in tutto o in parte, da motivi politici (241 ss.). 9. Delitto comune del cittadino all estero. Il cittadino, che, fuori dei casi indicati nei due articoli precedenti, commette in territorio estero un delitto per il quale la legge italiana stabilisce [la pena di morte ( 1 ) o] l ergastolo (22), o la reclusione (23) non inferiore nel minimo a tre anni, è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato (4 2 ; 10 c.p.p.). Se si tratta di delitto per il quale è stabilita una pena restrittiva della libertà personale di minore durata, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia (128, 129; 342 c.p.p.), ovvero a istanza (130; 341 c.p.p.) o a querela ( ; 336 ss. c.p.p.) della persona offesa. Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, qualora si tratti di delitto commesso a danno delle Comunità europee, di uno Stato estero ( 2 ) o di uno straniero, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia, sempre che l estradizione (13; 697 ss. c.p.p.) di lui non sia stata conceduta, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto (11 2 ). ( 1 ) La pena di morte per i delitti contemplati nel codice penale, è stata soppressa e sostituita con l ergastolo dal D.L.vo Lgt. 10 agosto 1944, n L art. 27, ultimo comma, della Costituzione, così come modificato dall art. 1 della L. cost. 2 ottobre 2007, n. 1, ha stabilito che non è ammessa la pena di morte. Il D.L.vo 22 gennaio 1948, n. 21, ha soppresso la pena di morte per i delitti previsti da leggi penali speciali diverse da quelle militari, e l art. 1 della L. 13 ottobre 1994, n. 589, ha abolito la pena di morte prevista dal codice penale militare di guerra e dalle leggi militari di guerra, sostituendola con la pena massima prevista dal codice penale.

9 77 Titolo I Legge penale Art. 10 ( 2 ) Le parole: «a danno di uno Stato estero», sono state sostituite dalle attuali: «a danno delle Comunità europee, di uno Stato estero» dall art. 5 della L. 29 settembre 2000, n Delitto comune dello straniero all estero. Lo straniero, che, fuori dei casi indicati negli articoli 7 e 8, commette in territorio estero, a danno dello Stato o di un cittadino, un delitto per il quale la legge italiana stabilisce [la pena di morte ( 1 ) o] l ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a un anno, è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato (4 2 ), e vi sia richiesta del Ministro della giustizia (11 2 ; 128, 129; 342 c.p.p.), ovvero istanza (130; 341 c.p.p.) o querela ( ; 336 ss. c.p.p.) della persona offesa. Se il delitto è commesso a danno delle Comunità europee, di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole è punito secondo la legge italiana, a richiesta del Ministro della giustizia (11 2, 128, 129), sempre che: 1) si trovi nel territorio dello Stato (4 2, ); 2) si tratti di delitto per il quale è stabilita la pena [di morte ( 1 ) o] dell ergastolo, ovvero della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni; 3) l estradizione (13; 697 ss. c.p.p.) di lui non sia stata conceduta, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto, o da quello dello Stato a cui egli appartiene. ( 1 ) Si veda la nota 1 sub art Rinnovamento del giudizio. Nel caso indicato nell art. 6, il cittadino o lo straniero è giudicato nello Stato, anche se sia stato giudicato all estero (138, 201; 730 ss. c.p.p.). Nei casi indicati negli articoli 7, 8, 9 e 10, il cittadino o lo straniero, che sia stato giudicato all estero, è giudicato nuovamente nello Stato, qualora il Ministro della giustizia ne faccia richiesta (128, 129; 342 c.p.p.). 12. Riconoscimento delle sentenze penali straniere. Alla sentenza penale straniera pronunciata per un delitto può essere dato riconoscimento (730 ss. c.p.p.): 1) per stabilire la recidiva (99 ss.) o un altro effetto penale della condanna, ovvero per dichiarare l abitualità ( ) o la professionalità (105) nel reato o la tendenza a delinquere (108, 109); 2) quando la condanna importerebbe, secondo la legge italiana, una pena accessoria (28 ss.); Codice Penale

10 Art. 13 Libro I Dei reati 78 3) quando, secondo la legge italiana, si dovrebbe sottoporre la persona condannata o prosciolta, che si trova nel territorio dello Stato (4 2 ), a misure di sicurezza personali (199 ss., 215 ss.); 4) quando la sentenza straniera porta condanna alle restituzioni o al risarcimento del danno (185 ss.; 2043 c.c.), ovvero deve, comunque, esser fatta valere in giudizio nel territorio dello Stato, agli effetti delle restituzioni o del risarcimento del danno, o ad altri effetti civili ( ). Per farsi luogo al riconoscimento, la sentenza deve essere stata pronunciata dall Autorità giudiziaria di uno Stato estero col quale esiste trattato di estradizione. Se questo non esiste, la sentenza estera può essere ugualmente ammessa a riconoscimento nello Stato, qualora il Ministro della giustizia ne faccia richiesta (128, 129; 342 c.p.p.). Tale richiesta non occorre se viene fatta istanza per il riconoscimento agli effetti indicati nel n. 4 (730 ss. c.p.p.). 13. Estradizione. L estradizione (697 ss. c.p.p.) è regolata dalla legge penale italiana, dalle convenzioni e dagli usi internazionali (10, 26 Cost.) ( 1 ). L estradizione non è ammessa, se il fatto che forma oggetto della domanda di estradizione, non è preveduto come reato dalla legge italiana e dalla legge straniera. L estradizione può essere conceduta od offerta, anche per reati non preveduti nelle convenzioni internazionali, purché queste non ne facciano espresso divieto. Non è ammessa l estradizione del cittadino, salvo che sia espressamente consentita nelle convenzioni internazionali. ( 1 ) La legge costituzionale 21 giugno 1967, n. 1, in sede di interpretazione autentica delle disposizioni contenute negli artt. 10, ultimo comma, e 26, ultimo comma, della Costituzione, che escludono l estradizione per reati politici, ha stabilito che esse non si applicano ai delitti di genocidio, sui quali si veda la L. 9 ottobre 1967, n Tra le numerose Convenzioni di estradizione si vedano quella europea di Parigi 13 dicembre 1957, ratificata dall Italia con L. 30 gennaio 1963, n. 300 e il Trattato di estradizione fra Italia e Stati Uniti d America ratificato con L. 26 maggio 1984, n Computo e decorrenza dei termini. Quando la legge penale fa dipendere un effetto giuridico (124, 157, 163, 172, 173, 217) dal decorso del tempo, per il computo di questo si osserva il calendario comune (172 2 c.p.p.). Ogni qual volta la legge penale stabilisce un termine per il verificarsi di un effetto giuridico, il giorno della decorrenza non è computato nel termine (172 4 c.p.p.).

11 79 Titolo II Delle pene Art Materia regolata da più leggi penali o da più disposizioni della medesima legge penale. Quando più leggi penali o più disposizioni della medesima legge penale regolano la stessa materia, la legge o la disposizione di legge speciale deroga alla legge o alla disposizione di legge generale, salvo che sia altrimenti stabilito. 16. Leggi penali speciali. Le disposizioni di questo codice si applicano anche alle materie regolate da altre leggi penali, in quanto non sia da queste stabilito altrimenti. Titolo II Delle pene Codice Penale Capo I Delle specie di pene, in generale 17. ( 1 ) Pene principali: specie. Le pene principali stabilite per i delitti (5, 6 coord.) sono: 1) [la morte ( 2 )] (21; 27 Cost.); 2) l ergastolo (22); 3) la reclusione (23); 4) la multa (24). Le pene principali stabilite per le contravvenzioni (5, 6 coord.) sono: 1) l arresto (25); 2) l ammenda (26). ( 1 ) La Corte costituzionale, con sentenza n. 168 del 28 aprile 1994, ha dichiarato l illegittimità costituzionale di questo articolo nella parte in cui non esclude l applicazione della pena dell ergastolo al minore imputabile. ( 2 ) Si veda la nota ( 1 ) sub art Denominazione e classificazione delle pene principali. Sotto la denominazione di «pene detentive» o «restrittive della libertà personale» la legge comprende: l ergastolo, la reclusione e l arresto. Sotto la denominazione di «pene pecuniarie» la legge comprende: la multa e l ammenda. 19. Pene accessorie: specie. Le pene accessorie (20, 77, 166; 662 c.p.p.; 1082 c.n.) per i delitti sono: 1) l interdizione dai pubblici uffici (28, 29; coord. 14, 15, 16); 2) l interdizione da una professione o da un arte (30, 31);

12 Art. 20 Libro I Dei reati 80 3) l interdizione legale (32); 4) l interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese (32 bis); 5) l incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (32 ter, 32 quater); 5 bis) l estinzione del rapporto di impiego o di lavoro ( 1 ); 6) la decadenza o la sospensione dall esercizio della potestà dei genitori (34) ( 2 ). Le pene accessorie per le contravvenzioni sono: 1) la sospensione dall esercizio di una professione o di un arte (35); 2) la sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese (35 bis) ( 2 ). Pena accessoria comune ai delitti e alle contravvenzioni è la pubblicazione della sentenza penale di condanna (36; 543 c.p.p.) ( 3 ). La legge penale determina gli altri casi in cui le pene accessorie stabilite per i delitti sono comuni alle contravvenzioni (671 2 ). ( 1 ) Questo numero è stato inserito dall art. 5, comma 1, della L. 27 marzo 2001, n. 97, sugli effetti del giudicato penale per i dipendenti pubblici. ( 2 ) Questo comma è stato così sostituito dall art. 118 della L. 24 novembre 1981, n. 689, in tema di depenalizzazione. ( 3 ) Si veda il R.D.L. 9 luglio 1936, n in tema di pubblicazione delle sentenze penali nei giornali. 20. Pene principali e accessorie. Le pene principali sono inflitte dal giudice con sentenza di condanna; quelle accessorie conseguono di diritto alla condanna, come effetti penali di essa (77, 139, 140; 662 c.p.p.). Capo II Delle pene principali, in particolare 21. [Pena di morte. (Omissis)] ( 1 ). ( 1 ) Si veda la nota ( 1 ) sub art ( 1 ) Ergastolo. La pena dell ergastolo è perpetua, ed è scontata in uno degli stabilimenti a ciò destinati, con l obbligo del lavoro e con l isolamento notturno (29, 32, 36; 1 coord.; 642 c.p.p.). Il condannato all ergastolo può essere ammesso al lavoro all aperto. ( 1 ) La Corte costituzionale, con sentenza n. 168 del 28 aprile 1994, ha dichiarato l illegittimità costituzionale di questo articolo nella parte in cui non esclude l applicazione della pena dell ergastolo al minore imputabile.

13 81 Titolo II Delle pene Art Reclusione. La pena della reclusione si estende da quindici giorni a ventiquattro anni, ed è scontata in uno degli stabilimenti a ciò destinati, con l obbligo del lavoro e con l isolamento notturno (29, 32, 64, 66, 78, 132 ss., 141 ss.; 1 coord.; 656, c.p.p.). Il condannato alla reclusione, che ha scontato almeno un anno della pena, può essere ammesso al lavoro all aperto (142 2 ). Sono applicabili alla pena della reclusione le disposizioni degli ultimi due capoversi dell articolo precedente ( 1 ). ( 1 ) Questo comma deve ritenersi implicitamente abrogato dall art. 1 della L. 25 novembre 1962, n. 1634, recante modificazioni alle norme del codice penale relative all ergastolo e alla liberazione condizionale. 24. Multa. La pena della multa consiste nel pagamento allo Stato di una somma non inferiore a euro 50 ( 1 ), né superiore a euro ( 2 ) (133 bis). Per i delitti determinati da motivi di lucro, se la legge stabilisce soltanto la pena della reclusione, il giudice può aggiungere la multa da euro 50 a euro ( 3 ). ( 1 ) Le parole: «non inferiore a euro 5» sono state così sostituite dalle attuali: «non inferiore a euro 50» dall art. 3, comma 60, della L. 15 luglio 2009, n. 94. ( 2 ) Le parole: «né superiore a euro 5.164» sono state così sostituite dalle attuali: «né superiore a euro » dall art. 3, comma 60, della L. 15 luglio 2009, n. 94. ( 3 ) Le parole: «da euro 5 a euro 2.065» sono state così sostituite dalle attuali: «da euro 50 a euro » dall art. 3, comma 60, della L. 15 luglio 2009, n Arresto. La pena dell arresto si estende da cinque giorni a tre anni, ed è scontata in uno degli stabilimenti a ciò destinati o in sezioni speciali degli stabilimenti di reclusione, con l obbligo del lavoro e con l isolamento notturno (66, 78, 134, 141 ss.; 1, 12 coord.). Il condannato all arresto può essere addetto a lavori anche diversi da quelli organizzati nello stabilimento, avuto riguardo alle sue attitudini e alle sue precedenti occupazioni. 26. Ammenda. La pena dell ammenda consiste nel pagamento allo Stato di una somma non inferiore a euro 20 ( 1 ) né superiore a euro ( 2 ) (133 bis; 8 coord.). Codice Penale

14 Art. 27 Libro I Dei reati 82 ( 1 ) Le parole: «non inferiore a euro 2» sono state così sostituite dalle attuali: «non inferiore a euro 20» dall art. 3, comma 61, della L. 15 luglio 2009, n. 94. ( 2 ) Le parole: «né superiore a euro 1.032» sono state così sostituite dalle attuali: «né superiore a euro » dall art. 3, comma 61, della L. 15 luglio 2009, n Pene pecuniarie fisse e proporzionali. La legge determina i casi nei quali le pene pecuniarie sono fisse e quelli in cui sono proporzionali. Le pene pecuniarie proporzionali non hanno limite massimo. Capo III Delle pene accessorie, in particolare 28. Interdizione dai pubblici uffici. L interdizione dai pubblici uffici (19 1 ) è perpetua o temporanea (77, 79; 662 c.p.p.; 14 ss. coord.). L interdizione perpetua dai pubblici uffici, salvo che dalla legge sia altrimenti disposto, priva il condannato: 1) del diritto di elettorato o di eleggibilità in qualsiasi comizio elettorale, e di ogni altro diritto politico; 2) di ogni pubblico ufficio, di ogni incarico non obbligatorio di pubblico servizio, e della qualità ad essi inerente di pubblico ufficiale (357) o di incaricato di pubblico servizio (358); 3) dell ufficio di tutore (346 ss. c.c.) o di curatore (48, 392, 424, 486, 528 c.c.; 78 ss., 780 c.p.c.), anche provvisorio, e di ogni altro ufficio attinente alla tutela o alla cura (31, 564, 569, 609 nonies); 4) dei gradi e delle dignità accademiche, dei titoli, delle decorazioni o di altre pubbliche insegne onorifiche; 5) degli stipendi, delle pensioni e degli assegni che siano a carico dello Stato o di un altro ente pubblico ( 1 ) ( 2 ); 6) di ogni diritto onorifico, inerente a qualunque degli uffici, servizi, gradi o titoli e delle qualità, dignità e decorazioni indicati nei numeri precedenti; 7) della capacità di assumere o di acquistare qualsiasi diritto, ufficio, servizio, qualità, grado, titolo, dignità, decorazione e insegna onorifica, indicati nei numeri precedenti. L interdizione temporanea priva il condannato della capacità di acquistare o di esercitare o di godere, durante l interdizione, i predetti diritti, uffici, servizi, qualità, gradi, titoli e onorificenze ( 1 ).

15 83 Titolo II Delle pene Art. 29 Essa non può avere una durata inferiore a un anno, né superiore a cinque (79; coord.). La legge determina i casi nei quali l interdizione dai pubblici uffici è limitata ad alcuni di questi (512, 564, 569, 609 nonies). ( 1 ) La Corte costituzionale, con sentenza n. 3 del 13 gennaio 1966, ha dichiarato l illegittimità costituzionale, del secondo comma, n. 5 e del terzo comma di questo articolo limitatamente alla parte in cui i diritti in essi previsti traggono titolo da un rapporto di lavoro. ( 2 ) La Corte costituzionale, con sentenza n. 13 del 19 luglio 1968, ha dichiarato l illegittimità costituzionale del secondo comma, n. 5 di questo articolo per quanto attiene alle pensioni di guerra. Codice Penale 29. Casi nei quali alla condanna consegue l interdizione dai pubblici uffici. La condanna all ergastolo (22) e la condanna alla reclusione (23) per un tempo non inferiore a cinque anni importano l interdizione perpetua del condannato dai pubblici uffici; e la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a tre anni importa l interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque (31, 33, 98, 139, 140, 317 bis, 389; 662 c.p.p.; 15 coord.; 2637 c.c.; l. fall.). La dichiarazione di abitualità (102 ss.) o di professionalità nel delitto (105), ovvero di tendenza a delinquere (108), importa l interdizione perpetua dai pubblici uffici (33). 30. Interdizione da una professione o da un arte. L interdizione da una professione o da un arte priva il condannato della capacità di esercitare, durante l interdizione, una professione, arte, industria, o un commercio o mestiere, per cui è richiesto uno speciale permesso o una speciale abilitazione, autorizzazione o licenza dell Autorità e importa la decadenza dal permesso o dall abilitazione, autorizzazione, o licenza anzidetti. L interdizione da una professione o da un arte non può avere una durata inferiore a un mese, né superiore a cinque anni, salvi i casi espressamente stabiliti dalla legge (31, 33, 79, 139, 140; 15 ss. coord.; 662 c.p.p.; 216, 217 l. fall.; 11 T.U. di P.S.). 31. Condanna per delitti commessi con abuso di un pubblico ufficio o di una professione o di un arte. Interdizione. Ogni condanna per delitti commessi con l abuso dei poteri, o con la violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione, o ad un pubblico servizio, o a taluno degli uffici indicati nel n. 3 dell articolo 28, ovvero con l abuso di una professione, arte, industria, o di un commercio o mestiere, o con la violazione dei doveri ad

16 Art. 32 Libro I Dei reati 84 essi inerenti, importa l interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione, arte, industria, o dal commercio o mestiere (33 2, 37, 79, 98 2, 140, 323, 328, 334, 357, 358, 360, 366 4, 373; 14 ss. coord.). 32. Interdizione legale. Il condannato all ergastolo è in stato di interdizione legale. La condanna all ergastolo importa anche la decadenza dalla potestà dei genitori (316 c.c.). Il condannato alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni è, durante la pena, in stato d interdizione legale; la condanna produce altresì, durante la pena, la sospensione dall esercizio della potestà dei genitori, salvo che il giudice disponga altrimenti (33). Alla interdizione legale si applicano, per ciò che concerne la disponibilità e l amministrazione dei beni, nonché la rappresentanza negli atti ad esse relativi, le norme della legge civile sulla interdizione giudiziale (424, 425 ss. c.c.; 662 c.p.p.). 32 bis. ( 1 ) Interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese ( 2 ). L interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese priva il condannato della capacità di esercitare, durante l interdizione, l ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ( 3 ), nonché ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell imprenditore. Essa consegue ad ogni condanna alla reclusione non inferiore a sei mesi per delitti commessi con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti all ufficio. ( 1 ) Questo articolo è stato aggiunto dall art. 120 della L. 24 novembre 1981, n. 689, in tema di depenalizzazione. ( 2 ) Si veda l art. 186 del D.L.vo 24 febbraio 1998, n. 58, Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria. ( 3 ) Le parole: «e direttore generale» sono state così sostituite dalle attuali: «, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari» dall art. 15, comma 3, lett. a), della L. 28 dicembre 2005, n ter. Incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione. L incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione importa il divieto di concludere contratti con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio.

17 85 Titolo II Delle pene Art. 32 quater Essa non può avere durata inferiore ad un anno né superiore a tre anni. 32 quater. ( 1 ) Casi nei quali alla condanna consegue l incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione. Ogni condanna per i delitti previsti dagli articoli 316 bis, 316 ter ( 2 ), 317, 318, 319, 319 bis, 319 quater, ( 3 ) 320, 321, 322, 322 bis ( 2 ), 353, 355, 356, 416, 416 bis, 437, 501, 501 bis, 640, numero 1) del secondo comma, 640 bis, 644, ( 4 ) commessi in danno o in vantaggio di un attività imprenditoriale o comunque in relazione ad essa importa l incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione. ( 1 ) Questo articolo, aggiunto dall art. 120 della L. 24 novembre 1981, n. 689, in tema di depenalizzazione, è stato da ultimo così sostituito dall art. 3 del D.L. 17 settembre 1993, n. 369, recante disposizioni urgenti in tema di delitti contro la pubblica amministrazione, convertito, con modificazioni, nella L. 15 novembre 1993, n ( 2 ) Le parole: «, 316 ter» e «, 322 bis» sono state inserite dall art. 6, comma 1, della L. 29 settembre 2000, n ( 3 ) Le parole: «319 quater,» sono state inserite dall art. 1, comma 75, lett. a), della L. 6 novembre 2012, n ( 4 ) La parola: «644,» è stata inserita dall art. 7 della L. 7 marzo 1996, n Codice Penale 32 quinquies. ( 1 ) Casi nei quali alla condanna consegue l estinzione del rapporto di lavoro o di impiego. Salvo quanto previsto dagli articoli 29 e 31, la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a tre anni per i delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319 ter, 319 quater, primo comma, ( 2 ) e 320 importa altresì l estinzione del rapporto di lavoro o di impiego nei confronti del dipendente di amministrazioni od enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica. ( 1 ) Questo articolo è stato inserito dall art. 5, comma 2, della L. 27 marzo 2001, n. 97, sugli effetti del giudicato penale per i dipendenti pubblici. ( 2 ) Le parole: «, 319 quater, primo comma,» sono state inserite dall art. 1, comma 75, lett. b), della L. 6 novembre 2012, n Condanna per delitto colposo. Le disposizioni dell articolo 29 e del secondo capoverso dell articolo 32 non si applicano nel caso di condanna per delitto colposo (43). Le disposizioni dell articolo 31 non si applicano nel caso di condanna per delitto colposo, se la pena inflitta è inferiore a tre anni di reclusione, o se è inflitta soltanto una pena pecuniaria.

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