per grazia di Dio e per volontà

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "per grazia di Dio e per volontà"

Transcript

1 R.D. 19 ottobre 1930, n Approvazione del testo definitivo del Codice penale (Suppl. alla Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26 ottobre 1930). Codice penale Vittorio Emanuele III per grazia di Dio e per volontà della Nazione Re d Italia Vista la legge 24 dicembre 1925, n. 2260, che delega al Governo del Re la facoltà di emendare il codice penale; Sentito il parere della Commissione parlamentare, a termini dell articolo 2 della legge predetta; Udito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto; 1. Il testo definitivo del codice penale portante la data di questo giorno è approvato ed avrà esecuzione a cominciare dal 1 luglio Un esemplare del suddetto testo definitivo del codice penale, firmato da Noi e contrassegnato dal Nostro Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, servirà di originale e sarà depositato e custodito nell Archivio del Regno. 3. La pubblicazione del predetto codice si eseguirà col trasmetterne un esemplare stampato a ciascuno dei Comuni del Regno, per essere depositato nella sala comunale, e tenuto ivi esposto, durante un mese successivo, per sei ore in ciascun giorno, affinché ognuno possa prenderne cognizione. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a S. Rossore, addì 19 ottobre VITTORIO EMANUELE Mussolini Rocco Visto, il Guardasigilli: Rocco. Registrato alla Corte dei Conti, addì 22 ottobre 1930 Atti del Governo, registro 301, foglio 58. Mancini TF_CodicePenaleEsplicato_2017.indb 61 05/10/17 17:13

2 TF_CodicePenaleEsplicato_2017.indb 62 05/10/17 17:13

3 Libro I Dei reati in generale Titolo I Della legge penale Codice penale 1. Reati e pene: disposizione espressa di legge. Nessuno può essere punito (13 2 ) per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge (40, 42, 85), né con pene che non siano da essa stabilite (199; 25 Cost.). L articolo in commento è espressione del principio di legalità e trova solenne riconoscimento sia nell art. 25 della Carta Costituzionale, in base al quale nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso [2], sia nell art. 7 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell uomo e delle libertà fondamentali. Il principio di legalità si rifà al brocardo latino nullum crimen, nulla poena sine lege, per il quale è proibito punire un fatto che non sia espressamente previsto dalla legge come reato al momento in cui viene commesso e vieta, altresì, di irrogare pene non espressamente stabilite dalla legge. Lo stesso vale per l applicazione di misure di sicurezza [199]; I corollari del principio di legalità sono: a) principio di riserva di legge, per il quale soltanto la legge può stabilire quali comportamenti devono essere considerati reati e quali pene devono essere applicate. È la legge del Parlamento che può creare il diritto penale, perché è in questa sede che si esprime la sovranità popolare ed è in Parlamento che il rapporto dialettico tra minoranze e maggioranze politiche scongiura eventuali arbitrarie ingerenze del potere esecutivo e giudiziario. L orientamento dottrinale prevalente ritiene che le norme penali possono trovare origine anche in decreti legge e decreti legislativi; di sicuro non possono rappresentare fonti normative penali le leggi regionali e qualsiasi atto normativo del potere esecutivo diverso dai decreti legge e decreti legislativi (regolamenti e circolari). La riserva di legge può essere: assoluta quando l intero comportamento viene regolato e sanzionato solo dalla norma primaria, senza che possano intervenire, a fini integrativi, regolamenti o altri atti normativi di natura secondaria; relativa quando, tramite la tecnica del rinvio, è ammesso l intervento di fonti secondarie nella creazione di fattispecie penali. b) principio di determinatezza e tassatività, secondo il quale il precetto che punisce un determinato comportamento deve essere chiaro e specifico, cioè deve raggiungere TF_CodicePenaleEsplicato_2017.indb 63 05/10/17 17:13

4 art. 2 Libro I Dei reati 64 un grado di determinatezza tale da consentire l individuazione del fatto storico disciplinato dalla norma e la sussunzione delle ipotesi incriminatici concrete alle fattispecie tipiche astratte, evitando, in conformità alla funzione garantista e di certezza del diritto proprie di tale principio, illegittimi arbitri da parte dei giudici che non possono applicare la normativa penale al di fuori dei casi espressamente previsti dal legislatore. Il concetto di determinatezza vincola essenzialmente il legislatore, essendo strettamente afferente alle modalità di elaborazione lessicale delle norme, che devono individuare con esattezza le condotte vietate; quello di tassatività, invece, obbliga prevalentemente il giudice, che deve applicare la legge penale soltanto alle fattispecie in essa direttamente contenute, senza estenderne l ambito di operatività a casi diversi, per quanto connotati da elementi di similitudine; c) principio di irretroattività [2], secondo il quale nessuno può essere punito per un comportamento che non costituiva reato al momento della sua realizzazione. Da ciò discende che la norma penale produce effetti limitatamente ai fatti commessi dopo l entrata in vigore della norma e non anche nei confronti di quelli ad essa antecedenti, in quanto considerati leciti nel momento del loro compimento; d) divieto di analogia: è sancito dall art. 14 delle Preleggi, secondo il quale: le leggi penali e quelle che fanno eccezione ai principi generali non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati. Questo significa che il giudice non può applicare la legge penale fuori dei casi espressamente previsti e disciplinati dal legislatore e tale divieto non investe solo l elemento precettivo della norma, ma anche la relativa sanzione, le misure di sicurezza e di prevenzione. Reato: È quel comportamento volontario posto in essere da un soggetto in violazione di una norma penale e in assenza di cause di giustificazione. Pena: È la risposta giuridica dello Stato alla violazione di una norma penale. 2. Successione di leggi penali ( 1 ). Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge del tempo in cui fu commesso, non costituiva reato (25 Cost.). Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato; e, se vi è stata condanna, ne cessano la esecuzione e gli effetti penali. Se vi è stata condanna a pena detentiva e la legge posteriore prevede esclusivamente la pena pecuniaria, la pena detentiva inflitta si converte immediatamente nella corrispondente pena pecuniaria, ai sensi dell articolo 135 ( 2 ). Se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile (648 c.p.p.) ( 3 ). Se si tratta di leggi eccezionali o temporanee, non si applicano le disposizioni dei capoversi precedenti (14 prel.). TF_CodicePenaleEsplicato_2017.indb 64 05/10/17 17:13

5 65 Titolo I Legge penale art. 2 Le disposizioni di questo articolo si applicano altresì nei casi di decadenza e di mancata ratifica di un decreto legge e nei casi di un decreto legge convertito in legge con emendamenti (77 Cost.) ( 4 ). ( 1 ) Si vedano gli artt. 10, 12 e 15 delle disposizioni sulla legge in generale del codice civile. ( 2 ) Questo comma è stato inserito dall art. 14 della L. 24 febbraio 2006, n. 85. L art. 15 della medesima legge prevede inoltre che alle violazioni depenalizzate dalla stessa legge si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 101 e 102 del D.L.vo 30 dicembre 1999, n ( 3 ) L art. 30, quarto comma, della L. 11 marzo 1953, n. 87, contenente norme sul funzionamento della Corte costituzionale, stabilisce che, qualora in applicazione di una norma dichiarata incostituzionale sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna, ne cessino l esecuzione e tutti gli effetti penali. ( 4 ) La Corte costituzionale con sentenza 19 febbraio 1985, n. 51 ha dichiarato l illegittimità costituzionale di questo comma nella parte in cui rende applicabili alle ipotesi da esso previste, le disposizioni contenute nel secondo e terzo comma di questo articolo. Codice penale Questo articolo, suddiviso in cinque commi, è espressione di un fondamentale assunto al quale il nostro ordinamento si ispira: il principio del favor libertatis, in base al quale il Codice ha sancito: la irretroattività della legge sfavorevole al reo; la retroattività della legge favorevole al reo. La successione di leggi penali è regolata da un principio di irretroattività relativa e non assoluta, ed infatti la legge più favorevole al reo può avere effetto retroattivo. A completamento del suddetto principio di irretroattività, il nostro sistema giuridico prevede il principio di non ultrattività della legge [15 disp. prel. c.c.], in base al quale la legge non trova applicazione su fatti compiuti dopo la sua estinzione. Il primo comma prevede l ipotesi di nuova incriminazione, che si ha quando una legge riconosce come reato un fatto che prima era perfettamente lecito. Il secondo comma stabilisce, invece, che qualora una norma posteriore abroghi un reato ritenendo non più punibile un determinato comportamento, nessuno può più essere punito per quel comportamento e se vi è una sentenza penale relativa a quel precetto ne cessano gli effetti e l esecuzione (abolitio criminis). Il terzo comma stabilisce un principio di carattere generale in base al quale se vi è stata condanna a pena detentiva e la legge posteriore prevede esclusivamente la pena pecuniaria, la pena detentiva inflitta si converte immediatamente nella corrispondente pena pecuniaria, ai sensi dell articolo 135. Il comma successivo prevede che, qualora una norma posteriore non abroghi ma soltanto modifichi un precetto penale, trova applicazione la norma più favorevole al reo. Si tratta del fenomeno denominato successione di leggi penali nel tempo. Per quanto concerne il concetto di norma più favorevole, essa può essere definita come quella che, tenuto conto in concreto del caso specifico cui deve essere applicata, risulti più favorevole al reo. TF_CodicePenaleEsplicato_2017.indb 65 05/10/17 17:13

6 art. 3 Libro I Dei reati 66 Il quarto comma pone una deroga al principio di retroattività della norma più favorevole relativamente alle norme eccezionali e temporanee. Queste si applicano per il tempo in cui sono necessarie e, se successivamente vengono abrogate o modificate, ritorna in vigore la normativa precedente ovvero quel determinato comportamento non è più punito senza che però decadano le sentenze precedenti e gli effetti ad esse connessi. Prima della sentenza della Corte Costituzionale n. 51 del 1985 (la quale ha sancito l abolizione dei decreti legge non convertiti ex tunc), i principi sopra enunciati si applicavano anche in caso di decreti legge non convertiti e decreti convertiti con emendamenti. La dichiarazione di incostituzionalità dell ultimo comma dell articolo in commento ha fatto sì che in presenza di decreti legge non convertiti non si possa parlare di successione di leggi nel tempo. Solo nei casi in cui il decreto è operativo e non ancora decaduto ed è più favorevole al reo si può applicare la regola di cui al presente articolo e, quindi, la legge più favorevole. La stessa disciplina è prevista per le norme dichiarate incostituzionali che perdono efficacia ex tunc. Reo: Ogni soggetto che realizza un fatto conforme ad una fattispecie astratta di reato. Favor rei: È il principio in base al quale nessuno può essere assoggettato ad una sanzione per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce più una violazione punibile. 3. Obbligatorietà della legge penale. La legge penale italiana obbliga tutti coloro che, cittadini o stranieri, si trovano nel territorio dello Stato (4 2, ; 28 prel.), salve le eccezioni stabilite dal diritto pubblico interno o dal diritto internazionale (10, 68, 90, Cost.). La legge penale italiana obbliga altresì tutti coloro che, cittadini o stranieri, si trovano all estero, ma limitatamente ai casi stabiliti dalla legge medesima (7 ss.) o dal diritto internazionale (1080 c.n.; 17, 18 c.p.m.p.). Una delle caratteristiche sostanziali della norma penale è l imperatività,che rende la regola posta dallo Stato imprescindibilmente obbligatoria. La legge penale non ha solo un limite temporale, ma anche un limite spaziale. La ratio di tale limite è da ricercarsi nel fatto che è legittimo applicare la norma penale solo nel territorio dove l autorità statuale che l ha emanata esercita la sua sovranità, intesa come potere dello Stato sui cittadini e come assoluta libertà rispetto agli altri Stati. Il territorio di uno Stato è non solo l estensione di questo fino ai confini sanciti negli accordi internazionali, ma comprende anche il mare che lo circonda (fino a 12 miglia dalla costa), il sottosuolo (fin dove può arrivare la tecnologia umana) e il soprassuolo (negli stessi limiti tecnologici). Sono considerate territorio italiano anche le navi e gli aeromobili con delle eccezioni: TF_CodicePenaleEsplicato_2017.indb 66 05/10/17 17:13

7 67 Titolo I Legge penale art. 4 le navi private mercantili e gli aeromobili sono considerati territorio italiano solo se naviganti nei cieli aperti o in mare aperto. Se navigano entro i confini appartenenti ad altri stati, si considerano territorio italiano solo per i reati commessi a bordo che non coinvolgano, in alcun modo, persone e cose esterne. In caso contrario si applica la legge del luogo ove si trova la nave o l aeromobile; se si tratta di navi o aeromobili militari si applica sempre la legge della bandiera che essi portano anche quando non sono in mare aperto o cieli aperti: si parla in tali casi di extraterritorialità della norma penale. La legge penale vincola tutti coloro che sono nello Stato italiano siano essi cittadini o stranieri. L applicazione della norma penale risente comunque di limiti che sono sanciti dal diritto pubblico interno e dal diritto internazionale. I limiti del diritto pubblico interno sono le cosiddette immunità il cui effetto è la sottrazione di un soggetto all applicazione della sanzione penale. L ultimo comma dell articolo in oggetto stabilisce che in alcuni casi, previsti dalla legge o dal diritto internazionale, reati commessi fuori dal territorio italiano possono essere puniti secondo la legge vigente in Italia. In alcune ipotesi la punibilità e la procedibilità sono incondizionate [7], altre volte è necessaria l autorizzazione del Ministro della Giustizia [8]. È possibile, inoltre, procedere all estradizione [13] del colpevole o presunto tale. Immunità: Sono particolari prerogative riconosciute a determinate persone (o classi di persone) che adempiono funzioni o ricoprono uffici di particolare importanza. Si sostanziano nell esentare questi soggetti da ogni conseguenza penale per le attività da essi svolte. Codice penale 4. Cittadino italiano. Territorio dello Stato. Agli effetti della legge penale, sono considerati «cittadini italiani» i cittadini delle colonie, i sudditi coloniali ( 1 ), gli appartenenti per origine o per elezione ai luoghi soggetti alla sovranità dello Stato e gli apolidi (29 prel.) residenti nel territorio dello Stato (242 3 ). Agli effetti della legge penale, è «territorio dello Stato» il territorio «della Repubblica», quello delle colonie ( 2 ) e ogni altro luogo soggetto alla sovranità dello Stato. Le navi e gli aeromobili italiani sono considerati come territorio dello Stato, ovunque si trovino, salvo che siano soggetti, secondo il diritto internazionale, a una legge territoriale straniera (2, 3, 4 c.n.). ( 1 ) I riferimenti ai cittadini delle colonie ed ai sudditi coloniali devono ritenersi non più operanti. ( 2 ) Il riferimento al territorio delle colonie deve ritenersi non più operante. A differenza del cittadino, l apolide è colui che non ha cittadinanza alcuna ma risiede nel territorio italiano. Anche gli apolidi al pari dei cittadini italiani sono sottoposti alla legge del luogo in cui si trovano ed anche per essi è possibile l estradizione [13]. TF_CodicePenaleEsplicato_2017.indb 67 05/10/17 17:13

8 art. 5 Libro I Dei reati Ignoranza della legge penale. Nessuno può invocare a propria scusa l ignoranza della legge penale (47 3 ) ( 1 ). ( 1 ) La Corte costituzionale, con sentenza 24 marzo 1988, n. 364, ha dichiarato l incostituzionalità di questo articolo, nella parte in cui non esclude dall inescusabilità dell ignoranza della legge penale l ignoranza inevitabile. Il principio sancito dalla norma in questione è quello della punibilità dell errore di diritto: l ignoranza della legge penale non scusa chi la viola, anche se questi non la conosce. Tale assunto è un corollario del principio di obbligatorietà del diritto penale sancito dall art. 3, che suppone la presenza di una presunzione di conoscenza della norma penale. Mutando le esigenze storiche in relazione a quelle sociali si è avvertita l esigenza di mitigare il dettato di tale articolo. In tal senso va letta la sentenza della Corte Costituzionale n. 364 del 1988, che, affermando il principio della scusabilità relativa, ha escluso la punibilità dell errore di diritto nei casi di ignoranza inevitabile. Certamente si può parlare di errore scusabile nel caso in cui la normativa risulta contraddittoria e poco comprensibile, per tale ragione sembra corretta l interpretazione secondo cui chiunque usando la doverosa diligenza possa conoscere la norma penale è punito anche nel caso in cui al contrario la ignori : soltanto questa risulta essere la chiave di lettura conforme al dettato di cui all art. 27 Cost., che, nel sancire il carattere strettamente personale della responsabilità penale, sottintende che il soggetto agente sia posto nella condizione di potersi rendere conto del carattere illecito della propria azione. È ovvio, poi, che la doverosa diligenza si differenzia a seconda dei casi e delle condizioni dei soggetti. Si esclude, infine, la possibilità che una mancata conoscenza ad esempio solo della pena o di alcuni elementi della fattispecie di un reato, possa giustificare la commissione dello stesso per errore di diritto scusabile. Né tanto meno possono scusarsi, per ignoranza, reati che, secondo il comune sentire, costituiscono azioni disdicevoli. 6. Reati commessi nel territorio dello Stato. Chiunque commette un reato nel territorio dello Stato (3, 4 2 ) è punito secondo la legge italiana (11). Il reato si considera commesso nel territorio dello Stato, quando l azione o l omissione, che lo costituisce, è ivi avvenuta in tutto o in parte, ovvero si è verificato l evento che è la conseguenza dell azione od omissione. L articolo in commento sancisce il principio del luogo del commesso reato, determinante al fine di stabilire quale normativa deve essere applicata per la punibilità dello stesso. Secondo la teoria dell ubiquità, si considera luogo del reato sia quello in cui è cominciata la condotta che quello in cui si è verificato l evento. La legge italiana trova appli- TF_CodicePenaleEsplicato_2017.indb 68 05/10/17 17:13

9 69 Titolo I Legge penale art. 7 cazione tanto nel caso in cui la condotta abbia inizio nel territorio dello Stato e la consumazione del reato si concretizzi all estero, quanto nell ipotesi inversa, in cui l azione o l omissione comincino all estero e la perfezione del reato si realizzi in Italia. Per quanto concerne la frazione di azione (od omissione) che deve essere considerata rilevante al fine di valutare se il reato è stato commesso in Italia, parte della dottrina ritiene necessario che sussistano gli estremi del tentativo [56], cioè il reo deve aver compiuto in Italia, atti inequivocabilmente idonei a realizzare il reato. Per altri, invece, basta la realizzazione di un minimo di condotta che sia espressione di un proposito criminoso, anche se priva degli attributi della idoneità e inequivocità; sono sufficienti, insomma, anche i soli atti preparatori e, addirittura, secondo alcuni, il semplice accordo concluso in Italia, come azione psichica e non materiale causalmente legata alla commissione del reato. Codice penale 7. Reati commessi all estero. È punito secondo la legge italiana (11 2 ) il cittadino o lo straniero che commette in territorio estero taluno dei seguenti reati (10 c.p.p.): 1) delitti contro la personalità dello Stato italiano ( 1 ) (241 ss.); 2) delitti di contraffazione del sigillo dello Stato e di uso di tale sigillo contraffatto (467); 3) delitti di falsità in monete aventi corso legale nel territorio dello Stato, o in valori di bollo o in carte di pubblico credito italiano (453 ss.); 4) delitti commessi da pubblici ufficiali (357) a servizio dello Stato, abusando dei poteri o violando i doveri inerenti alle loro funzioni (61, n. 9, 314 ss.); 5) ogni altro reato per il quale speciali disposizioni di legge ( 2 ) (269, 501 4, 537, 591 2, 604, ; 17, 18 c.p.m.p.; 1080 c.n.) o convenzioni internazionali stabiliscono l applicabilità della legge penale italiana ( 3 ). ( 1 ) La parola: «italiano» è stata aggiunta dall art. 1, comma 2, del D.L. 18 ottobre 2001, n. 374, convertito, con modificazioni, nella L. 15 dicembre 2001, n ( 2 ) Si veda anche l art. 48 della L. 24 gennaio 1979, n. 18, recante disposizioni in tema di elezione dei rappresentanti dell Italia al Parlamento europeo, il quale stabilisce che per i reati, previsti dalla suindicata legge, commessi dal cittadino o dallo straniero in territorio estero, si applichi la legge italiana. ( 3 ) Si veda l art. 22, primo comma, della L. 27 maggio 1929, n. 810 che ha reso esecutivo il trattato fra la Santa Sede e l Italia stipulato l 11 febbraio 1929, il quale stabilisce che a richiesta della Santa Sede, l Italia provvederà nel suo territorio alla punizione dei delitti che venissero commessi nella Città del Vaticano, salvo quando l autore del delitto si sia rifugiato nel territorio italiano, nel qual caso si procederà senz altro contro di lui a norma delle leggi italiane. Questo articolo sancisce una deroga al principio della territorialità del diritto penale. I reati espressamente elencati nella norma sono punibili secondo la legge italiana anche se commessi al di fuori del territorio dello Stato. Questi reati, per la loro gravità e nel rispetto del principio di difesa di determinati valori, sono punibili senza TF_CodicePenaleEsplicato_2017.indb 69 05/10/17 17:13

10 art. 8 Libro I Dei reati 70 alcun limite e non sono sottoposti a condizioni di procedibilità, ragion per cui non è necessaria alcuna richiesta specifica da parte di coloro che hanno subìto le conseguenze dannose del fatto di reato; quanto appena premesso, peraltro, vale anche quando il reo si trova fuori dai confini nazionali. L ultimo numero di tale articolo, fondato sul principio di universalità del diritto penale italiano, si riferisce a reati che per la loro efferatezza sono punibili sempre e in qualunque luogo si trovi il reo. La ragione di tale incondizionata punibilità dipende dalla natura particolarmente aberrante dei reati, quali, ad esempio, il reato di genocidio o i crimini contro l umanità. 8. Delitto politico commesso all estero. Il cittadino o lo straniero (3, 4), che commette in territorio estero un delitto politico non compreso tra quelli indicati nel n. 1 dell articolo precedente, è punito secondo la legge italiana, a richiesta del Ministro della giustizia (11 2, 128, 129; 10, 342 c.p.p.). Se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa, occorre, oltre tale richiesta, anche la querela ( ; 336 ss. c.p.p.). Agli effetti della legge penale, è delitto politico ogni delitto, che offende un interesse politico dello Stato, ovvero un diritto politico del cittadino (48-54 Cost.). È altresì considerato delitto politico il delitto comune determinato, in tutto o in parte, da motivi politici (241 ss.). Ulteriore deroga al principio della territorialità del diritto penale è sancita dalla norma in esame che prevede la perseguibilità secondo la legge penale italiana dei reati politici commessi all estero diversi da quelli indicati nella disposizione precedente. È nell ultimo comma che il legislatore dà una definizione di quello che deve considerarsi delitto politico: a) in senso oggettivo: il delitto commesso contro lo Stato inteso come organizzazione o centro di interessi politici ed economici e non come potere Amministrativo o giudiziario; il delitto contro la libertà dei cittadini di partecipare alla vita politica della nazione. b) in senso soggettivo: il delitto commesso in tutto o in parte per motivi politici. Ciò che qui rileva non è la natura dell interesse leso, come nell ipotesi precedente, ma l elemento psicologico che spinge il soggetto ad agire. Il motivo politico, cioè, deve essere il movente che porta alla commissione del reato. È importante stabilire la natura di delitti politici perché per essi è vietata l estradizione [13], tant è che anche gli artt. 26 e 10 della Costituzione parlano di delitti politici e proibiscono l estradizione se richiesta per perseguire tali reati. Delitto politico: È considerato delitto politico il delitto comune determinato, in tutto o in parte, da motivi politici. TF_CodicePenaleEsplicato_2017.indb 70 05/10/17 17:13

R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 Approvazione del testo definitivo del Codice penale

R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 Approvazione del testo definitivo del Codice penale Codice penale R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398. Approvazione del testo definitivo del Codice penale (Suppl. alla Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26 ottobre 1930). VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER

Dettagli

R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398. Approvazione del testo definitivo del Codice penale (Suppl. alla Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26 ottobre 1930).

R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398. Approvazione del testo definitivo del Codice penale (Suppl. alla Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26 ottobre 1930). Codice penale R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398. Approvazione del testo definitivo del Codice penale (Suppl. alla Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26 ottobre 1930). Vi t t o r i o Em a n u e l e III p e r g r

Dettagli

Introduzione. L art. 25 della Costituzione esprime il PRINCIPIO DI LEGALITA in materia penale, che a sua volta si articola in tre sottoprincipi:

Introduzione. L art. 25 della Costituzione esprime il PRINCIPIO DI LEGALITA in materia penale, che a sua volta si articola in tre sottoprincipi: Introduzione La Costituzione (entrata in vigore il 1 gennaio 1948) dedica alla materia penale una rilevanza considerevole. Ciò si spiega soprattutto con le funzioni e le caratteristiche proprie del diritto

Dettagli

CODICE PENALE. PKT_543_CodicePenaleProceduraPenale_03_2017.indb /08/17 15:54

CODICE PENALE. PKT_543_CodicePenaleProceduraPenale_03_2017.indb /08/17 15:54 CODICE PENALE PKT_543_CodicePenaleProceduraPenale_03_2017.indb 101 22/08/17 15:54 R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398. Approvazione del testo definitivo del Codice penale (Suppl. alla Gazzetta Ufficiale n. 251

Dettagli

UNITA' DIDATTICA I Legalità, elementi oggettivi del reato e materialità

UNITA' DIDATTICA I Legalità, elementi oggettivi del reato e materialità Università degli Studi di Teramo Sede di Avezzano Cattedra Diritto Penale Prof. Giuseppe Montanara ***** Patto con lo studente Unità didattica 1 Autovalutazione UNITA' DIDATTICA I Legalità, elementi oggettivi

Dettagli

VIG_CodicePenaleLeggiComplementari_2014_1.indb 63 11/03/

VIG_CodicePenaleLeggiComplementari_2014_1.indb 63 11/03/ Codice penale VIG_CodicePenaleLeggiComplementari_2014_1.indb 63 11/03/2014 17.21.47 R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398. Approvazione del testo definitivo del Codice penale (Suppl. alla Gazzetta Ufficiale n.

Dettagli

Libro I Dei reati in generale. Codice Penale. Titolo I Della legge penale

Libro I Dei reati in generale. Codice Penale. Titolo I Della legge penale Libro I Dei reati in generale Titolo I Della legge penale 1. Reati e pene: disposizione espressa di legge. Nessuno può essere punito (13 2 ) per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato

Dettagli

Libro I Dei reati in generale. Codice Penale. Titolo I Della legge penale

Libro I Dei reati in generale. Codice Penale. Titolo I Della legge penale Libro I Dei reati in generale Titolo I Della legge penale 1. Reati e pene: disposizione espressa di legge. Nessuno può essere punito (13 2 ) per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato

Dettagli

Capitolo I: Disciplina Generale dell Illecito Amministrativo Sanzionato, L. 689/1981.

Capitolo I: Disciplina Generale dell Illecito Amministrativo Sanzionato, L. 689/1981. Introduzione La sottoscritta ha svolto un periodo di lavoro all interno del settore Affari Generali della Direzione Generale Bilancio e Finanze, Ufficio Sanzioni Amministrative, della Regione Toscana.

Dettagli

Lineamenti di diritto penale. Grosseto, 4 ottobre 2010

Lineamenti di diritto penale. Grosseto, 4 ottobre 2010 Lineamenti di diritto penale Grosseto, 4 ottobre 2010 Grande Bipartizione DIRITTO PUBBLICO DIRITTO PRIVATO Diritto costituzionale Diritto amministrativo Diritto penale Diritto civile Diritto commerciale

Dettagli

R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398. Approvazione del testo definitivo del Codice penale (Suppl. alla Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26 ottobre 1930).

R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398. Approvazione del testo definitivo del Codice penale (Suppl. alla Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26 ottobre 1930). Codice penale R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398. Approvazione del testo definitivo del Codice penale (Suppl. alla Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26 ottobre 1930). Vi t t o r i o Em a n u e l e III p e r g r

Dettagli

PARTE PRIMA I PRINCIPI PENALI E PENAL-TRIBUTARI. Capitolo I I principi generali in materia penale

PARTE PRIMA I PRINCIPI PENALI E PENAL-TRIBUTARI. Capitolo I I principi generali in materia penale PARTE PRIMA I PRINCIPI PENALI E PENAL-TRIBUTARI Capitolo I I principi generali in materia penale Sommario: 1. Introduzione 2. Il principio di legalità 3. Il principio dell irretroattività della legge penale

Dettagli

CORSO DI DIRITTO PRIVATO

CORSO DI DIRITTO PRIVATO CORSO DI DIRITTO PRIVATO Anno Accademico 2010/2011 Prof. Francesco Scaglione Facoltà di Economia Corso di Laurea in Economia Aziendale Università degli Studi di Perugia 1 TESTI 1) F. Galgano, Istituzioni

Dettagli

INDICE SOMMARIO INTRODUZIONE CULTURA GIURIDICA E FORMAZIONE DEL. GIURISTA... 1 CAPITOLO I CENNI SUL CONCETTO E LA STRUTTURA DEL REATO

INDICE SOMMARIO INTRODUZIONE CULTURA GIURIDICA E FORMAZIONE DEL. GIURISTA... 1 CAPITOLO I CENNI SUL CONCETTO E LA STRUTTURA DEL REATO INDICE SOMMARIO INTRODUZIONE CULTURA GIURIDICA E FORMAZIONE DEL. GIURISTA..... 1 CAPITOLO I CENNI SUL CONCETTO E LA STRUTTURA DEL REATO 1. Le ragioni di un anticipazione metodologica......... 7 2. Il reato

Dettagli

Costituzione della Repubblica italiana 1. Delib.ne Assemblea Costituente 22 dicembre Costituzione della Repubblica Italiana...

Costituzione della Repubblica italiana 1. Delib.ne Assemblea Costituente 22 dicembre Costituzione della Repubblica Italiana... INDICE SOMMARIO Presentazione.... pag. 7 Avvertenza....» 9 Abbreviazioni...» 11 Costituzione della Repubblica italiana 1. Delib.ne Assemblea Costituente 22 dicembre 1947. Costituzione della Repubblica

Dettagli

QUADRO STORICO DEL TESTO DELL ART. 73 DEL D.P.R. 9 OTTOBRE 1990, n. 309

QUADRO STORICO DEL TESTO DELL ART. 73 DEL D.P.R. 9 OTTOBRE 1990, n. 309 QUADRO STORICO DEL TESTO DELL ART. 73 DEL D.P.R. 9 OTTOBRE 1990, n. 309 Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei

Dettagli

Sintesi dell ordinanza n. 24 del 2107

Sintesi dell ordinanza n. 24 del 2107 Sintesi dell ordinanza n. 24 del 2107 Con l ordinanza n. 24 del 2017 la Corte costituzionale ha sottoposto alla Corte di giustizia dell Unione europea tre quesiti, due dei quali riguardano l interpretazione

Dettagli

CODICE PENALE AGGIORNATO AL 17 MARZO 2015

CODICE PENALE AGGIORNATO AL 17 MARZO 2015 AGGIORNATO AL 17 MARZO LIBRO PRIMO DEI REATI IN GENERALE (ART. 1 ART. 240) TITOLO I DELLA LEGGE PENALE Articolo 1. Reati e pene: disposizione espressa di legge. I. Nessuno può essere punito per un fatto

Dettagli

Il reato continuato, disciplina giuridica e caratteri

Il reato continuato, disciplina giuridica e caratteri Il reato continuato, disciplina giuridica e caratteri Autore: Concas Alessandra In: Diritto penale, Diritto processuale penale L'istituto giuridico del reato continuato è previsto e disciplinato dall'articolo

Dettagli

Legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 NORME INTEGRATIVE DELLA COSTITUZIONE CONCERNENTI LA CORTE COSTITUZIONALE

Legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 NORME INTEGRATIVE DELLA COSTITUZIONE CONCERNENTI LA CORTE COSTITUZIONALE Legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 NORME INTEGRATIVE DELLA COSTITUZIONE CONCERNENTI LA CORTE COSTITUZIONALE (Gazzetta Ufficiale 14 marzo 1953, n. 62) ---------------------------------------------------------------

Dettagli

PRIMA PARTE I PRINCIPI

PRIMA PARTE I PRINCIPI INDICE - SOMMARIO V INDICE-SOMMARIO Prefazione... pag. XV Indice delle abbreviazioni....» XIX PRIMA PARTE I PRINCIPI CAPITOLO I LA RESPONSABILITÀ PENALE SEZIONE I TRADIZIONE 1. Il diritto penale.... pag.

Dettagli

Confronto con le Dichiarazioni dei Diritti dell Unione Europea

Confronto con le Dichiarazioni dei Diritti dell Unione Europea Confronto con le Dichiarazioni dei Diritti dell Unione Europea L Articolo 27 della Costituzione Italiana esprime dei principi importantissimi che compaiono ovviamente anche in altri testi costituzionali.

Dettagli

Lavoro & Previdenza La circolare su temi previdenziali e di lavoro

Lavoro & Previdenza La circolare su temi previdenziali e di lavoro Lavoro & Previdenza La circolare su temi previdenziali e di lavoro N. 165 08.09.2016 Depenalizzazione & lavoro: il limite ante e post-modifica Il MLPS chiarisce il limite massimo della sanzione amministrativa

Dettagli

INDICE SOMMARIO CODICE PENALE. R.D. 19 ottobre 1930, n Approvazione del testo definitivo del Codice penale...» 72

INDICE SOMMARIO CODICE PENALE. R.D. 19 ottobre 1930, n Approvazione del testo definitivo del Codice penale...» 72 Presentazione... pag. 7 Avvertenza...» 9 Abbreviazioni...» 11 Costituzione della Repubblica italiana 1. Delib.ne Assemblea Costituente 22 dicembre 1947. Costituzione della Repubblica Italiana...» 27 2.

Dettagli

Riserva di legge e norme penali in bianco. Leggi delega e leggi delegate.

Riserva di legge e norme penali in bianco. Leggi delega e leggi delegate. Riserva di legge e norme penali in bianco. Leggi delega e leggi delegate. Prof. Maria Beatrice Magro Il principio di riserva di legge Il principio di riserva di legge assolve una funzione di garanzia.

Dettagli

I principi di legalità e di irretroattività nel sistema sanzionatorio tributario

I principi di legalità e di irretroattività nel sistema sanzionatorio tributario I principi di legalità e di irretroattività nel sistema sanzionatorio tributario Autore: Ilaria Leccese In: Diritto tributario Nel sistema sanzionatorio tributario, riformato con la pubblicazione in Gazzetta

Dettagli

Il principio costituzionale della personalità della responsabilità penale personalmente punizioni collettive personale soggettivo

Il principio costituzionale della personalità della responsabilità penale personalmente punizioni collettive personale soggettivo Il principio costituzionale della personalità della responsabilità penale è un principio di grande civiltà, che consente di responsabilizzare personalmente solo sulla base di ciò che si è fatto personalmente,

Dettagli

«Contro il detto decreto e contro quello che rifiuti l autorizzazione non è ammesso ricorso né in via giudiziaria, né in via amministrativa» (**).

«Contro il detto decreto e contro quello che rifiuti l autorizzazione non è ammesso ricorso né in via giudiziaria, né in via amministrativa» (**). Sequestro giudiziario e sequestro conservativo 1. R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443. Approvazione del Codice di procedura civile (Suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale n. 253 del 28 ottobre 1940). (Estratto)

Dettagli

INDICE SOMMARIO. Presentazione... pag. 7 Avvertenza...» 9 Abbreviazioni...» 11

INDICE SOMMARIO. Presentazione... pag. 7 Avvertenza...» 9 Abbreviazioni...» 11 Presentazione... pag. 7 Avvertenza...» 9 Abbreviazioni...» 11 Costituzione della Repubblica Italiana 1. Delib.ne Assemblea Costituente 22 dicembre 1947. Costituzione della Repubblica Italiana...» 27 2.

Dettagli

PKT_CodicePenaleProceduraPenale_2014_1.indb 95 5-03-2014 11:39:09

PKT_CodicePenaleProceduraPenale_2014_1.indb 95 5-03-2014 11:39:09 Codice penale PKT_CodicePenaleProceduraPenale_2014_1.indb 95 5-03-2014 11:39:09 R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398. Approvazione del testo definitivo del Codice penale (Suppl. alla Gazzetta Ufficiale n. 251

Dettagli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI PER CONFORMARE IL DIRITTO INTERNO ALLA DECISIONE 2009/316/GAI DEL CONSIGLIO, DEL 6 APRILE 2009, CHE ISTITUISCE IL SISTEMA EUROPEO DI INFORMAZIONE SUI

Dettagli

INDICE-SOMMARIO. Parte I IL PRINCIPIO DI LEGALITÀ (Nullum crimen, nulla poena sine lege)

INDICE-SOMMARIO. Parte I IL PRINCIPIO DI LEGALITÀ (Nullum crimen, nulla poena sine lege) INDICE-SOMMARIO Presentazione... pag. V INTRODUZIONE 1. I tre aspetti del diritto penale moderno... pag. XVII 2. Il fatto criminoso...» XVIII 3. La personalità dell autore...» XX 4. Le conseguenze penali...»

Dettagli

CORTE COSTITUZIONALE - ORDINANZA 1 / 2 aprile 2009, n. 97

CORTE COSTITUZIONALE - ORDINANZA 1 / 2 aprile 2009, n. 97 CORTE COSTITUZIONALE - ORDINANZA 1 / 2 aprile 2009, n. 97 LA CORTE COSTITUZIONALE ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 200, 322-ter del codice penale

Dettagli

IL PRINCIPIO DI TASSATIVITA. Lezione corso avvocatura Febbraio 2017

IL PRINCIPIO DI TASSATIVITA. Lezione corso avvocatura Febbraio 2017 IL PRINCIPIO DI TASSATIVITA Lezione corso avvocatura Febbraio 2017 Il principio di tassatività È quel principio in forza del quale il legislatore deve delineare il contenuto di una norma con sufficiente

Dettagli

Le fonti del diritto. Le fonti del diritto. Fonti di produzione e fonti sulla produzione LE FONTI DEL DIRITTO: DEFINIZIONI

Le fonti del diritto. Le fonti del diritto. Fonti di produzione e fonti sulla produzione LE FONTI DEL DIRITTO: DEFINIZIONI Fonti di produzione e fonti sulla produzione La Costituzione come fonte e come fonte sulle fonti Fonti primarie e fonti secondarie I criteri per ordinare le fonti del diritto Abrogazione, interpretazione,

Dettagli

Libro I Dei reati in generale. Codice Penale. Titolo I Della legge penale

Libro I Dei reati in generale. Codice Penale. Titolo I Della legge penale Libro I Dei reati in generale Titolo I Della legge penale 1. Reati e pene: disposizione espressa di legge. Nessuno può essere punito (13 2 ) per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato

Dettagli

PROGETTO DI LEGGE DISCIPLINA DEI REATI INFORMATICI. Art. 1 (Finalità)

PROGETTO DI LEGGE DISCIPLINA DEI REATI INFORMATICI. Art. 1 (Finalità) LA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE AFFARI COSTITUZIONALI ED ISTITUZIONALI; PUBBLICA AMMINISTRAZIONE; AFFARI INTERNI, PROTEZIONE CIVILE, RAPPORTI CON LE GIUNTE DI CASTELLO; GIUSTIZIA; ISTRUZIONE, CULTURA,

Dettagli

Congelamento e confisca di beni strumentali e proventi da reato: attuata la direttiva europea

Congelamento e confisca di beni strumentali e proventi da reato: attuata la direttiva europea Congelamento e confisca di beni strumentali e proventi da reato: attuata la direttiva europea DECRETO LEGISLATIVO 29 ottobre 2016, n. 202 Attuazione della direttiva 2014/42/UE relativa al congelamento

Dettagli

Capitolo Primo VIOLAZIONE DELL OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DELLE NOTITIAE CRIMINIS (Elisabetta Calcagno)

Capitolo Primo VIOLAZIONE DELL OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DELLE NOTITIAE CRIMINIS (Elisabetta Calcagno) INDICE Capitolo Primo VIOLAZIONE DELL OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DELLE NOTITIAE CRIMINIS L OMISSIONE DI DENUNCIA DI SOGGETTI QUALIFICATI E PRIVATI 1. Il contenuto offensivo dei reati di omessa denuncia....

Dettagli

INDICE PARTE PRIMA IL PRINCIPIO DI LEGALITÀ. CAPITOLO I Il principio di legalità

INDICE PARTE PRIMA IL PRINCIPIO DI LEGALITÀ. CAPITOLO I Il principio di legalità INDICE PARTE PRIMA IL PRINCIPIO DI LEGALITÀ CAPITOLO I Il principio di legalità 1. Inquadramento normativo, concetto e funzione del principio di legalità... 3 2. Legalità formale e legalità sostanziale:

Dettagli

Unità didattica II Elementi soggettivi del reato e colpevolezza

Unità didattica II Elementi soggettivi del reato e colpevolezza Università degli Studi di Teramo Sede di Avezzano Cattedra Diritto Penale Prof. Giuseppe Montanara ***** Patto con lo studente Unità didattica 2 Autovalutazione Unità didattica II Elementi soggettivi del

Dettagli

La legge sul processo lungo

La legge sul processo lungo La legge sul processo lungo Gli articoli del codice di procedura penale e della L. 354/1975 nel testo attualmente vigente e con le modifiche previste dal disegno di legge 2567 (Modifiche agli articoli

Dettagli

La prescrizione dei reati

La prescrizione dei reati La prescrizione dei reati Autore: Concas Alessandra In: Diritto penale La prescrizione dei reati è una causa estintiva determinata dal decorso del tempo senza che la commissione degli stessi sia seguita

Dettagli

CAPITOLO 2 La legge penale di Federica Cillo (parr. 1-3), Ciro Iorio (parr. 4-7)

CAPITOLO 2 La legge penale di Federica Cillo (parr. 1-3), Ciro Iorio (parr. 4-7) CAPITOLO 2 La legge penale di Federica Cillo (parr. 1-3), Ciro Iorio (parr. 4-7) SOMMARIO: 1. La riserva di legge 2. La successione delle leggi penali nel tempo 3. L ignoranza della legge penale 4. Limiti

Dettagli

Capitolo I INTRODUZIONE

Capitolo I INTRODUZIONE Capitolo I INTRODUZIONE 1. Sanzione e norma penale... 1 1.1. Materia penale e tipo di sanzione... 1 1.2. Autonomia, frammentarietà e sussidiarietà del diritto penale... 2 1.3. Il contenuto della sanzione

Dettagli

Il diritto penale in tasca

Il diritto penale in tasca Il diritto penale in tasca COMPENDIO DI DIRITTO PENALE 2014 SOMMARIO DIRITTO PENALE PARTE GENERALE INTRODUZIONE LA SCIENZA DEL DIRITTO PENALE E I CARATTERI DEL DIRITTO PENALE MODERNO 2 1. La nozione di

Dettagli

L efficacia della legge penale nello spazio

L efficacia della legge penale nello spazio DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA Corso di Diritto penale 1 LMG A/L a.a. 2016/2017 Corso di Diritto penale SSG A/L a.a. 2016/2017 Lezioni del 3-5 aprile 2017 L efficacia della legge penale nello spazio Prof.

Dettagli

Fiscal News N Omessa IVA. Soglia di punibilità allineata all infedele dichiarazione. La circolare di aggiornamento professionale

Fiscal News N Omessa IVA. Soglia di punibilità allineata all infedele dichiarazione. La circolare di aggiornamento professionale Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 110 11.04.2014 Omessa IVA. allineata all infedele dichiarazione Il mancato versamento commesso fino al 17 settembre 2011 è punibile solo se l

Dettagli

IL MINISTRO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE DIPARTIMENTO DEL TESORO DIREZIONE IV

IL MINISTRO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE DIPARTIMENTO DEL TESORO DIREZIONE IV IL MINISTRO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE DIPARTIMENTO DEL TESORO DIREZIONE IV Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (di

Dettagli

Dei reati in generale

Dei reati in generale Indice sistematico Pag. Costituzione della Repubblica italiana Principi fondamentali... 11 Parte I - Diritti e doveri dei cittadini Titolo I - Rapporti civili... 12 Titolo II - Rapporti etico-sociali...

Dettagli

Le Leggi ordinarie dello Stato

Le Leggi ordinarie dello Stato Le Leggi ordinarie dello Stato Le leggi ordinarie, intese come fonti di produzione del diritto, sono quel procedimento di formazione di norme giuridiche che è regolato dall art. 70 ss. Cost. (l iniziativa

Dettagli

RELAZIONE TECNICO-NORMATIVA

RELAZIONE TECNICO-NORMATIVA RELAZIONE TECNICO-NORMATIVA Parte I. Aspetti tecnico-normativi di diritto interno 1) Obiettivi e necessità dell intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo. Il Protocollo, firmato il 9 dicembre

Dettagli

Le fonti di produzione del diritto

Le fonti di produzione del diritto FONTI DEL DIRITTO Le fonti di produzione del diritto Sono il complesso degli atti o dei fatti idonei a produrre, modificare o abrogare (fonti di produzione) o a far conoscere (fonti di cognizione) le norme

Dettagli

CODICE PENALE E DELLE LEGGI PENALI SPECIALI

CODICE PENALE E DELLE LEGGI PENALI SPECIALI Roberto GAROFOLI CODICE PENALE E DELLE LEGGI PENALI SPECIALI Annotato con la giurisprudenza IX edizione SOMMARIO COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 3 DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI DELL UOMO

Dettagli

Diritti dei cittadini e dei consumatori

Diritti dei cittadini e dei consumatori Diritti dei cittadini e dei consumatori Aspetti giuridici della vita quotidiana dal condominio a internet Fondazione Università Popolare di Torino, Torino, 18.04.2013 Avv. Alessia Boario Avv. Daniele Beneventi

Dettagli

Deliberazione n. 5/2016/PAR. Corte dei conti. Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978 n. 21 e

Deliberazione n. 5/2016/PAR. Corte dei conti. Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978 n. 21 e Deliberazione n. 5/2016/PAR Repubblica italiana Corte dei conti La Sezione del controllo per la Regione Sardegna composta dai magistrati: Dott. Francesco Petronio Dott. ssa Maria Paola Marcia Dott. ssa

Dettagli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 11 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 260/2012 CHE STABILISCE I REQUISITI TECNICI E COMMERCIALI PER I BONIFICI E GLI ADDEBITI DIRETTI IN EURO E DISPOSIZIONI

Dettagli

DECRETO LEGISLATIVO 4 dicembre 2015, n. 204

DECRETO LEGISLATIVO 4 dicembre 2015, n. 204 DECRETO LEGISLATIVO 4 dicembre 2015, n. 204 Disciplina sanzionatoria per la violazione del regolamento (CE) n. 1223/2009 sui prodotti cosmetici. (15G00220) (GU n.297 del 22-12-2015) Vigente al: 6-1-2016

Dettagli

Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n. 135; G.U. 31 agosto 2015 n. 201

Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n. 135; G.U. 31 agosto 2015 n. 201 Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n. 135; G.U. 31 agosto 2015 n. 201 Attuazione l'articolo 11 Regolamento (UE) n. 260/2012 14 marzo 2012 che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici

Dettagli

PROPOSTA DI LEGGE IN MATERIA DI DIFFAMAZIONE

PROPOSTA DI LEGGE IN MATERIA DI DIFFAMAZIONE 408 PROPOSTA DI LEGGE IN MATERIA DI DIFFAMAZIONE 18 ottobre 2013 a cura del Gruppo Parlamentare della Camera dei Deputati Il Popolo della Libertà Berlusconi Presidente INDICE 2 Dottrina e giurisprudenza.

Dettagli

Pagina 1 di 5 LEGGE 31 gennaio 2002, n.6 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1 dicembre 2001, n. 421, recante disposizioni urgenti per la partecipazione di personale militare all'operazione

Dettagli

INDICE SOMMARIO. Premessa... pag. V Premessa alla dodicesima edizione...» XI I IL DIRITTO, I SOGGETTI, GLI ATTI. NOZIONI DI BASE

INDICE SOMMARIO. Premessa... pag. V Premessa alla dodicesima edizione...» XI I IL DIRITTO, I SOGGETTI, GLI ATTI. NOZIONI DI BASE INDICE SOMMARIO Premessa... pag. V Premessa alla dodicesima edizione...» XI I IL DIRITTO, I SOGGETTI, GLI ATTI. NOZIONI DI BASE Capitolo 1 IL DIRITTO 1. Le regole prescrittive... pag. 1 2. Regole e sanzioni...»

Dettagli

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE MIGLIORE, SCOTTO, FAVA, DANIELE FARINA, SANNICANDRO, RICCIATTI, PANNARALE

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE MIGLIORE, SCOTTO, FAVA, DANIELE FARINA, SANNICANDRO, RICCIATTI, PANNARALE Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 2440 PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA DEI DEPUTATI MIGLIORE, SCOTTO, FAVA, DANIELE FARINA, SANNICANDRO, RICCIATTI, PANNARALE Ratifica ed esecuzione

Dettagli

Leggi ordinarie. Atti deliberati dal Parlamento secondo i procedimenti disciplinati dagli artt. 70 ss. Cost.

Leggi ordinarie. Atti deliberati dal Parlamento secondo i procedimenti disciplinati dagli artt. 70 ss. Cost. Leggi ordinarie Atti deliberati dal Parlamento secondo i procedimenti disciplinati dagli artt. 70 ss. Cost. Leggi in senso formale Sono quelle approvate dal Parlamento attraverso il procedimento disciplinato

Dettagli

Tema Articolo Commento Incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione conseguente alla condanna penale

Tema Articolo Commento Incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione conseguente alla condanna penale Www.carelladarcangelo.com L. n. 190/12 - Le modifiche al codice penale. Tema Articolo Commento Incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione conseguente alla condanna penale Estinzione del

Dettagli

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA N. 3176 DISEGNO DI LEGGE approvato dalla Camera dei deputati il 26 ottobre 2004, in un testo risultante dall unificazione dei disegni di legge d iniziativa dei deputati

Dettagli

Incontro U.N.I.T.E.L. 21 ottobre Morbegno. dr.ssa Ileana Pisani, Studio Legale Spallino, Como

Incontro U.N.I.T.E.L. 21 ottobre Morbegno. dr.ssa Ileana Pisani, Studio Legale Spallino, Como Incontro U.N.I.T.E.L. 21 ottobre 2004 - Morbegno Quesito - n. 8 - Relatore Ambito Riferimento legislativo Il condono edilizio dopo la sentenza della corte costituzionale. Analisi comparata delle proposte

Dettagli

Introduzione. Capitolo I

Introduzione. Capitolo I INDICE -SOMMARIO Introduzione Capitolo I Il principio di legalità della pena nelle fonti superiori 1. Il principio di legalità penale nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell uomo

Dettagli

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE BOLOGNESI, DE MARIA, BERRETTA, BARUFFI, GHIZZONI, FABBRI

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE BOLOGNESI, DE MARIA, BERRETTA, BARUFFI, GHIZZONI, FABBRI Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 559-A PROPOSTA DI LEGGE n. 559, D INIZIATIVA DEI DEPUTATI BOLOGNESI, DE MARIA, BERRETTA, BARUFFI, GHIZZONI, FABBRI Introduzione dell articolo

Dettagli

Fiscal News N. 22. Appalti: abrogata la responsabilità solidale. La circolare di aggiornamento professionale

Fiscal News N. 22. Appalti: abrogata la responsabilità solidale. La circolare di aggiornamento professionale Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 22 23.01.2015 Appalti: abrogata la responsabilità solidale Categoria: Finanziaria Sottocategoria: 2015 Con l articolo 28, commi da 1 a 3 del Decreto

Dettagli

INDICI. Indice sommario CODICE PENALE. LIBRO PRIMO Dei reati in generale. Artt. da TITOLO I - Della legge penale... 1 a 16

INDICI. Indice sommario CODICE PENALE. LIBRO PRIMO Dei reati in generale. Artt. da TITOLO I - Della legge penale... 1 a 16 INDICI Indice sommario Costituzione della Repubblica... p. XIII Disposizioni sulla legge in generale... p. XXIX R.d. 19 ottobre 1930, n. 1398. Approvazione del testo definitivo del codice penale... p.

Dettagli

approvato dal Senato della Repubblica il 19 novembre 2008 Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 25 febbraio 2009

approvato dal Senato della Repubblica il 19 novembre 2008 Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 25 febbraio 2009 Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 1073-B DISEGNO DI LEGGE presentato dal Ministro degli affari esteri (FRATTINI) dal Ministro della giustizia (ALFANO) dal Ministro della difesa (LA RUSSA) dal

Dettagli

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 19 novembre 2008 (v. stampato Senato n. 1073)

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 19 novembre 2008 (v. stampato Senato n. 1073) Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati XVI LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI CAMERA DEI DEPUTATI N. 1929 DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA il 19 novembre 2008 (v.

Dettagli

Atti Parlamentari XVII Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Atti Parlamentari XVII Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE Atti Parlamentari XVII Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N.475 ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE Schema di decreto legislativo recante disposizioni di modifica della disciplina del

Dettagli

CORSO PER ATTIVISTI DEL M5S E CITTADINI

CORSO PER ATTIVISTI DEL M5S E CITTADINI CORSO PER ATTIVISTI DEL M5S E CITTADINI LEZIONE SU: - ARTICOLO 21 COSTITUZIONE - DIRITTO DI CRITICA POLITICA E I REATI DI INGIURIA E DIFFAMAZIONE - QUERELA 3 dicembre 2011 Teatro Barbazza di Spinea 1 ARTICOLO

Dettagli

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DECRETO 13 luglio 2016, n. 156 Regolamento che stabilisce la disciplina per il funzionamento e la convocazione dell'assemblea dell'ordine circondariale forense, ai sensi dell'articolo

Dettagli

Claudio Mellone. La parte generale del diritto penale in 9 lezioni

Claudio Mellone. La parte generale del diritto penale in 9 lezioni Claudio Mellone La parte generale del diritto penale in 9 lezioni Per concorsi, esami, cultura personale. Aggiornato alla legge 23 giugno 2017 (c.d. riforma Orlando) Presentazione. Quale lo scopo di questo

Dettagli

DIRITTO PENALE - PARTE GENERALE

DIRITTO PENALE - PARTE GENERALE DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE E SOCIALI Corso di laurea in Scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione Anno accademico 2016/2017-3 anno DIRITTO PENALE - PARTE GENERALE 9 CFU - 1 semestre Docenti

Dettagli

Decreto Ministeriale 7 dicembre 2006, n. 305 (in GU 15 gennaio 2007, n. 11)

Decreto Ministeriale 7 dicembre 2006, n. 305 (in GU 15 gennaio 2007, n. 11) MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE Decreto Ministeriale 7 dicembre 2006, n. 305 (in GU 15 gennaio 2007, n. 11) Regolamento recante identificazione dei dati sensibili e giudiziari trattati e delle relative

Dettagli

REPUBBLICA DI SAN MARINO

REPUBBLICA DI SAN MARINO REPUBBLICA DI SAN MARINO Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino Visto l articolo 4 della Legge Costituzionale n.185/2005 e l articolo 6 della Legge Qualificata n.186/2005; Promulghiamo

Dettagli

Diffamazione a mezzo stampa (Artt. 595, 596, 596 bis, 597, 599 c.p.)

Diffamazione a mezzo stampa (Artt. 595, 596, 596 bis, 597, 599 c.p.) Diffamazione a mezzo stampa (Artt. 595, 596, 596 bis, 597, 599 ) Autore: Normativa In: Diffamazione 1. Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con più persone offende l'altrui

Dettagli

673 C.P.P E AGGRAVANTI" - Mirijam CONZUTTI P%D.IT

673 C.P.P E AGGRAVANTI - Mirijam CONZUTTI P%D.IT 673 C.P.P E AGGRAVANTI" - Mirijam CONZUTTI P%D.IT Le circostanze aggravanti sono elementi di fatto o situazioni che possono accompagnare l azione o l omissione illecita prevista come reato e che il Legislatore

Dettagli

PROGETTO SCUOLA SULLA LEGALITÀ e sulle professioni di MAGISTRATO, AVVOCATO, NOTAIO. Scuola secondaria di secondo grado

PROGETTO SCUOLA SULLA LEGALITÀ e sulle professioni di MAGISTRATO, AVVOCATO, NOTAIO. Scuola secondaria di secondo grado PROGETTO SCUOLA SULLA LEGALITÀ e sulle professioni di MAGISTRATO, AVVOCATO, NOTAIO Scuola secondaria di secondo grado www.progettoscuolalegalita.it Le LEGGI: la legge è uguale per tutti tutte le persone

Dettagli

Corte Costituzionale, ordinanza 8 Marzo 2016, n Pres. Grossi.

Corte Costituzionale, ordinanza 8 Marzo 2016, n Pres. Grossi. Corte Costituzionale, ordinanza 8 Marzo 2016, n. 112- Pres. Grossi. Processo penale - Divieto di un secondo giudizio - Procedimento per il delitto di omesso versamento dell'iva - Questione di legittimità

Dettagli

NUOVO TESTO in vigore dal 27 maggio 2008 Codice penale, articolo 61 Circostanze aggravanti comuni. altro reato; reato;

NUOVO TESTO in vigore dal 27 maggio 2008 Codice penale, articolo 61 Circostanze aggravanti comuni. altro reato; reato; WORLD S VEHICLE DOCUMENTS MODIFICA AL C.P. Dl 92/ CODICE PENALE Gli articoli modificati dal Dl 92/: Articolo 61 - Circostanze aggravanti comuni Articolo 235 - Espulsione od allontanamento dello straniero

Dettagli

LEGGE 5 GIUGNO 1989, N Artt. 1-4 (...) (2) Art. 5

LEGGE 5 GIUGNO 1989, N Artt. 1-4 (...) (2) Art. 5 LEGGE 5 GIUGNO 1989, N. 219 Nuove norme in tema di reati ministeriali e di reati previsti dall'articolo 90 della Costituzione (1) CAPO I Norme in materia di reati ministeriali Artt. 1-4 (...) (2) CAPO

Dettagli

Codice Penale Militare di Pace Titolo I DEI REATI CONTRO LA FEDELTÀ E LA DIFESA MILITARE.

Codice Penale Militare di Pace Titolo I DEI REATI CONTRO LA FEDELTÀ E LA DIFESA MILITARE. Codice Penale Militare di Pace Titolo I DEI REATI CONTRO LA FEDELTÀ E LA DIFESA MILITARE. Capo I DEL TRADIMENTO. Art. 77. Alto tradimento. (1) Il militare, che commette alcuno dei delitti contro la personalità

Dettagli

PROGETTO DI LEGGE RESPONSABILITÀ DA MISFATTO DELLA PERSONA GIURIDICA. Titolo I Disposizioni generali. Art. 1 (Ambito di applicazione)

PROGETTO DI LEGGE RESPONSABILITÀ DA MISFATTO DELLA PERSONA GIURIDICA. Titolo I Disposizioni generali. Art. 1 (Ambito di applicazione) PROGETTO DI LEGGE RESPONSABILITÀ DA MISFATTO DELLA PERSONA GIURIDICA Titolo I Disposizioni generali Art. 1 (Ambito di applicazione) 1. Nei casi previsti dalla presente legge, la persona giuridica è responsabile

Dettagli

4. La consistenza del patrimonio deve essere dimostrata da idonea documentazione allegata alla domanda.

4. La consistenza del patrimonio deve essere dimostrata da idonea documentazione allegata alla domanda. D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell atto costitutivo

Dettagli

Regolamento sulle sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione dei regolamenti e delle ordinanze

Regolamento sulle sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione dei regolamenti e delle ordinanze Comune di Bagnolo Mella Provincia di Brescia Regolamento sulle sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione dei regolamenti e delle ordinanze approvato con deliberazione del Consiglio Comunale

Dettagli

LEGGE COSTITUZIONALE 11 marzo 1953, n. 1

LEGGE COSTITUZIONALE 11 marzo 1953, n. 1 LEGGE COSTITUZIONALE 11 marzo 1953, n. 1 Norme integrative della Costituzione concernenti la Corte costituzionale (Gazzetta Ufficiale 14 marzo 1953, n. 62) Art. 1 La Corte costituzionale esercita le sue

Dettagli

Retroattive le nuove soglie per i reati tributari anche per i giudizi in corso

Retroattive le nuove soglie per i reati tributari anche per i giudizi in corso Retroattive le nuove soglie per i reati tributari anche per i giudizi in corso Autore: Graziotto Fulvio In: Diritto tributario Il D. Lgs. n. 158/2015 ha modificato le soglie di punibilità per i reati tributari

Dettagli

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA (artt. 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA (artt. 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445) Spett. le Banca di Credito Cooperativo di MASSAFRA Soc. Coop. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA (artt. 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445) Il/La sottoscritt, nat_ a, provincia di il, consapevole che,

Dettagli

INDICE. 1 Diritto penale e codice penale. 2 Legge penale

INDICE. 1 Diritto penale e codice penale. 2 Legge penale INDICE 1 Diritto penale e codice penale 1. Nozione di diritto penale........................... 1 2. Funzione del diritto penale.......................... 4 3. Codice penale..................................

Dettagli

Le fonti di PRODUZIONE del diritto. Sono il complesso degli atti o dei fatti idonei a produrre le norme giuridiche.

Le fonti di PRODUZIONE del diritto. Sono il complesso degli atti o dei fatti idonei a produrre le norme giuridiche. FONTI DEL DIRITTO Le fonti di PRODUZIONE del diritto Sono il complesso degli atti o dei fatti idonei a produrre le norme giuridiche. Fonti di produzione si distinguono in: Fonti-ATTO: Documenti scritti

Dettagli

Definizione. Pre-requisito della colpevolezza. Dolo

Definizione. Pre-requisito della colpevolezza. Dolo Definizione Perché si abbia un reato, occorre la possibilità di muovere un qualche rimprovero al soggetto agente. Quest esigenza discende dal principio di personalità della responsabilità penale espresso

Dettagli

Codice Penale Militare di Pace LIBRO PRIMO DEI REATI MILITARI, IN GENERALE

Codice Penale Militare di Pace LIBRO PRIMO DEI REATI MILITARI, IN GENERALE Codice Penale Militare di Pace LIBRO PRIMO DEI REATI MILITARI, IN GENERALE Titolo I - DELLA LEGGE PENALE MILITARE Art. 1. Persone soggette alla legge penale militare. La legge penale militare si applica

Dettagli

Testo estratto dagli archivi del sistema ItalgiureWeb del CED della Corte di Cassazione

Testo estratto dagli archivi del sistema ItalgiureWeb del CED della Corte di Cassazione Testo estratto dagli archivi del sistema ItalgiureWeb del CED della Corte di Cassazione LEGGE 25 APRILE 1938, n. 897 (GU n. 152 del 07/07/1938) NORME SULL'OBBLIGATORIETÀ DELL'ISCRIZIONE NEGLI ALBI PROFESSIONALI

Dettagli

REPUBBLICA DI SAN MARINO

REPUBBLICA DI SAN MARINO REPUBBLICA DI SAN MARINO Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino Visto l articolo 4 della Legge Costituzionale n.185/2005 e l articolo 6 della Legge Qualificata n.186/2005; Promulghiamo

Dettagli

IL DIRITTO. (sintesi dal testo Comunità di Paolo Ronchetti Ed. Zanichelli)

IL DIRITTO. (sintesi dal testo Comunità di Paolo Ronchetti Ed. Zanichelli) IL DIRITTO (sintesi dal testo Comunità di Paolo Ronchetti Ed. Zanichelli) LA NORMA GIURIDICA Le norme ci dicono quel che SI DEVE FARE SI PUO FARE NON SI PUO FARE norme sociali e norme giuridiche. Sono

Dettagli