Commentario al Regolamento cantonale posteggi privati

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1 al Regolamento cantonale posteggi privati Capitolo I. Art.1 Disposizioni introduttive Scopo Il Regolamento è applicato a tutti i posteggi privati, compresi quelli privati ad uso comune, per la cui realizzazione viene presentata una domanda di costruzione relativa a nuove edificazioni, come pure a riattazioni importanti, o a cambiamenti di destinazione. La condizione è che questi interventi comportino un cambiamento sostanziale dei parametri di riferimento per il calcolo del fabbisogno dei posteggi. Non rientrano nel campo d'applicazione del Rcpp posteggi esistenti, nella misura in cui non viene modificato, nei termini riassunti nel primo paragrafo, l edificio o impianto a cui questi sono destinati. Le aree di posteggio aperte al pubblico, esistenti o previste nel Piano regolatore comunale (PR), come pure le modalità della loro gestione devono pure essere dimensionate in conformità con le disposizioni generali contenute nel Piano direttore cantonale (PD), nei Piani regionali dei trasporti (PRT) e nel Piano di risanamento dell aria (PRA). Nel caso di studi pianificatori (varianti di PR e Piani particolareggiati) i contenuti del presente Rcpp possono utilmente servire per valutare il fabbisogno ed i posteggi necessari per determinate zone, le potenzialità di sviluppo e il traffico generato, come pure per definire la corretta impostazione del sistema dei trasporti (capacità stradali, stazionamento, trasporti pubblici, percorsi pedonali e ciclabili, ecc.). La Norma SN dell'unione dei professionisti svizzeri della strada (VSS) è stata adottata nel maggio 1993 con il numero SN ; l'attuale numerazione è stata applicata a partire dal settembre Il presente Regolamento cantonale ne riprende gli indirizzi generali e ne mantiene in grande misura i parametri di calcolo entro i massimi e minimi indicati dalla stessa. Non è per il momento considerata la Norma VSS SN , ancora in fase di elaborazione nel corso del Art. 2 Contenuti Il principio fondamentale del Regolamento consiste nel considerare la possibilità di sostituzione del veicolo privato con il trasporto pubblico per determinati motivi di spostamento. I posteggi per impiegati, ospiti e clienti possono essere ridotti se vi è un sufficiente livello di servizio di trasporto pubblico. Esulano dal Regolamento i posteggi per contenuti residenziali. Il Regolamento definisce due livelli di quantificazione dei posteggi (vedi figura seguente): il fabbisogno massimo di riferimento: valore teorico che non tiene conto della presenza di un'offerta di trasporto pubblico. Il numero di posteggi corrispondente è calcolato in base ai parametri indicati negli art. da 5 a 8; 1

2 i posteggi necessari: sono i posteggi da mettere a disposizione dell'utente, tenuto conto della presenza del trasporto pubblico (livello di qualità e distanza dalla fermata: art. 9). La riduzione è determinata dall art. 10. Sono riservate altre situazioni conflittuali per le quali sono applicabili altre leggi o disposizioni particolari (art. 11). FABBISOGNO MASSIMO DI RIFERIMENTO RIDUZIONE IN FUNZIONE DEL TRASPORTO PUBBLICO E IN CASO DI ALTRE SITUAZIONI CONFLITTUALI POSTEGGI NECESSARI definito in funzione dei contenuti dell'edificio o impianto (art. 5 a 8) definiti in base al livello di qualità del servizio di trasporto pubblico e della categoria del comune (art. da 9 a 12) Art. 3 Campo d applicazione territoriale Il campo d applicazione territoriale del Regolamento è di regola limitato ai Comuni dove, oltre ad esservi un sufficiente livello di servizio di trasporto pubblico, si riscontrano anche problemi di traffico (saturazioni nelle ore di punta), superamenti dei valori limite di inquinamento dell aria e/o di immissioni foniche. Presenza di una sufficiente offerta di trasporto pubblico Il primo esame verte sulla verifica della presenza di un offerta di trasporto pubblico sufficiente per poter applicare una riduzione di posteggi rispetto al fabbisogno massimo di riferimento. Per questo scopo viene utilizzata la banca dati cantonale relativa all offerta di trasporto pubblico (fermate, linee, orari ufficiali), allestita e tenuta a giorno dalla Sezione della mobilità del Dipartimento del territorio. Sono pure considerate le zone dove è prevista una prossima riorganizzazione o miglioramento del trasporto pubblico. Suddivisione dei Comuni in Categorie Alfine di consentire l'applicazione di valori più o meno restrittivi, il Regolamento cantonale suddivide i Comuni in due categorie, a seconda di parametri relativi a traffico e inquinamento. L'applicazione di parametri diversificati è commentata all'art. 10 del presente commentario. 2

3 Per operare la suddivisione dei Comuni nelle due categorie definite sono state considerate tre dimensioni (traffico, rumore e aria). Ognuna di esse è stata quantificata attraverso uno specifico indicatore: Traffico: piano dei conflitti, TGM in veicoli/giorno (Base: Modello cantonale traffico) Rumore: grado inquinamento fonico delle strade cantonali (Base: Dati dell Ufficio prevenzione rumori-spaas) Aria: concentrazioni di NO 2 medie annuali (Base: Dati dell Ufficio protezione aria-spaas) Per ogni indicatore viene attribuito un punteggio da 0 a 2, a seconda dei seguenti criteri: Osservazioni Traffico - [%saturazione] <80% >=80% <100% >=100% Rumore [rumore strade cantonali] Basso Medio-Basso Medio-Alto Alto Aria [concentrazioni NO2] <25µg >=25µg <30µg >=30µg Considerato qualsiasi asse stradale che interessa il territorio comunale Compresi problemi fonici causati dal traffico di transito Compreso inquinamento di fondo non causato dal traffico interno del Comune (influsso A2, ecc.) I Comuni ottengono quindi un punteggio complessivo che può variare da 0 a 6. La classificazione dei Comuni in Categoria 1, 2, o Comune non classificato è effettuata in base al punteggio ottenuto e tenendo conto della loro localizzazione. In particolare l'attribuzione citata considera anche un applicazione geograficamente coerente del Regolamento. Punteggio Classificazione del Comune 6 e 5 Categoria 1 4 e 3 Categoria 1 o 2 2 Categoria 2 o non classificato 1 e 0 Non classificato La rappresentazione grafica della classificazione dei Comuni tenuti ad applicare il Rcpp è riportata in allegato. Nei Comuni con un'offerta di trasporto pubblico non sufficiente, e/o senza problemi ambientali o di mobilità rimangono integralmente in vigore le Norme di applicazione del piano regolatore (NAPR); questi Comuni possono comunque adattare le proprie norme al Rcpp in occasione di una revisione di PR. Si rileva che, anche se i problemi ambientali e di traffico sono sovente concentrati su una porzione di territorio limitata, il Rcpp si applica a tutto il territorio comunale per fare in modo che la parte densamente abitata dello stesso, servita dal trasporto pubblico e con problemi ambientali e/o di traffico, venga sottoposta alla regolamentazione coordinata dei posteggi. Dal profilo pratico il Regolamento stesso non troverà applicazione nelle zone collinari a destinazione prevalentemente estensiva in quanto molto spesso il livello di servizio del trasporto pubblico non è tale da comportare riduzioni di posteggi rispetto al fabbisogno massimo di riferimento (vedi commento all'art. 10). 3

4 Art. 4 Definizioni a) Posteggi privati Ai fini di questo Regolamento sono posteggi privati quelli al servizio di uno specifico edificio o impianto, caratterizzato da contenuti definiti. Tali posteggi possono essere di uso esclusivo (posteggi riservati a dipendenti e clienti di uffici, banche, ecc.) oppure di uso comune (posteggi per clienti e visitatori di negozi, centri commerciali, scuole, posta, ecc.) la cui utilizzazione è però destinata prevalentemente a uno specifico contenuto 1. b) Fabbisogno massimo di riferimento Il fabbisogno massimo di riferimento corrisponde al fabbisogno teorico di posteggi di un edificio o di un impianto, tenuto conto dei loro contenuti, se fossero raggiungibili unicamente con i trasporti individuali privati (automobile). Esso tiene già adeguatamente conto della parte di utenti non motorizzati (pedoni), di ciclisti e di ciclomotoristi. Si tratta di un valore teorico di riferimento che deve ancora essere ridotto in presenza di un livello di qualità di trasporto pubblico sufficiente, o in caso di problemi ambientali o di traffico. c) Posteggi necessari I posteggi necessari sono inferiori al fabbisogno massimo di riferimento, se l edificio o l impianto beneficiano di un servizio di trasporto pubblico attrattivo (vedi commento ad art. 10). I posteggi devono inoltre essere ridotti se, considerando il traffico veicolare generato sulla rete stradale, gli impatti ammissibili sull'ambiente e la protezione dei nuclei e monumenti storici, si riscontrano situazioni conflittuali. Per situazioni conflittuali si intendono quelle elencate all'art. 11. Capitolo II. Determinazione del fabbisogno massimo di riferimento Il fabbisogno massimo di riferimento è un valore teorico che non considera la disponibilità dei trasporti pubblici né le specifiche condizioni locali. Art. 5 Contenuti industriali e artigianali Il fabbisogno massimo di riferimento può essere stabilito, sia in base alla superficie utile lorda (SUL) occupata, sia ai posti di lavoro; determinante è il calcolo che conduce al numero di posteggi più elevato. Nel secondo caso occorre considerare l effettiva presenza contemporanea di più persone al lavoro. Gli spazi occupati dai posti di lavoro nell'industria e nell'artigianato possono variare in modo considerevole in funzione del genere di attività svolta. Nel caso di stabilimenti con oltre 50 posti di lavoro o con forte affluenza di pendolari/frontalieri provenienti da zone non sufficientemente servite dal trasporto pubblico si ritiene opportuno procedere ad una valutazione specifica. 1 Si rileva che un area di stazionamento, di importanza comunale o sovraccomunale, che non serve e non è riservata a una particolare struttura o servizio (pubblico o privato) è da considerare posteggio pubblico. Questi posteggi sono aperti ad un numero illimitato di utenti, senza riferimento a un contenuto o impianto specifico e indipendentemente dal fatto che il loro promotore sia un Ente pubblico o un privato. 4

5 Per le attività amministrative legate a infrastrutture dell'industria e dell'artigianato, come ad esempio gli uffici, si applicano i valori del settore amministrativo (vedi art. 6). Nel caso di contenuti diversi nella stessa edificazione o impianto (uffici, bar, ecc.) deve essere considerata la sovrapposizione d uso dei posteggi da parte della clientela. Occorre in pratica valutare la percentuale di clienti che può visitare più contenuti utilizzando un solo posteggio. Di regola non può essere realizzato un numero di posteggi più elevato del fabbisogno massimo di riferimento. Art. 6 Contenuti amministrativi Il fabbisogno massimo di riferimento è stabilito in base alla superficie utile lorda SUL ritenuto un valore medio di ca. 35 m2 di superficie utile lorda (SUL) per posto di lavoro. Si rinuncia alla suddivisione in due gruppi di clientela indicata nella norma VSS. Nel caso di contenuti diversi nella stessa edificazione o impianto (bar, ecc.) deve essere considerata la sovrapposizione d uso dei posteggi da parte della clientela. Occorre in pratica valutare la percentuale di clienti che può visitare più contenuti utilizzando un solo posteggio. Art. 7 Contenuti commerciali Per i contenuti commerciali il calcolo dei posteggi si basa sulla superficie utile lorda (SUL) e non sulla superficie di vendita (SV); tenuto conto che mediamente la superficie di vendita è circa l 80% della SUL. Questo poiché la superficie di vendita (superficie effettiva a disposizione per la vendita, esposizione dei prodotti e di accoglienza, accessibile ai clienti) è molto spesso non ancora conosciuta con precisione al momento della domanda di costruzione. In considerazione di più recenti esperienze di domande di costruzione con frequenti cambiamenti di destinazione successivi, si ritiene opportuno introdurre una suddivisione semplificata rispetto alle Norme VSS. In particolare, fino ad una dimensione di 500 m2 di superficie utile lorda (SUL) si rinuncia alla suddivisione per tipo di clientela a favore di un unico parametro di calcolo. Per negozi di media/grande dimensione e piccoli centri commerciali con una superficie utile lorda inferiore o uguale a 5'000 m2 vengono indicati i parametri di riferimento per il calcolo del fabbisogno massimo di riferimento, distinguendo unicamente la vendita di prodotti alimentari, rispetto a qualsiasi altro prodotto. Per una superficie utile lorda oltre i 5'000 m2 si rinuncia all indicazione di parametri di calcolo; in questi casi è indispensabile riferirsi ad un'analisi particolareggiata del contesto e della situazione locale, di regola basata sul confronto con situazioni e impianti analoghi già esistenti. Per questi grandi generatori di traffico é generalmente necessaria una valutazione particolareggiata del traffico ed una verifica di possibili misure di riduzione ulteriore dei posteggi nell ambito dell esame di impatto ambientale, o in applicazione di altre Leggi o regolamenti (vedi anche art. 11). Vista la frequente presenza di contenuti diversi da quelli della vendita nella stessa edificazione (es. bar o ristoranti nei centri commerciali), la sovrapposizione d uso di posteggi da parte della clientela di contenuti appartenenti ad altre categorie (art e 8) deve essere tenuta in considerazione. Occorre in pratica valutare la percentuale di clienti che può visitare più contenuti di natura diversa, utilizzando un solo posteggio. 5

6 Art. 8 Altri contenuti Per il calcolo del fabbisogno massimo di riferimento di contenuti, per i quali non sono applicabili gli articoli da 5 a 7 del Regolamento, fanno stato le disposizioni particolari contenute nell'allegato della Norma SN dell'unione dei professionisti svizzeri della strada (VSS; edizione 1993). Nello stesso vengono riportati parametri di calcolo del fabbisogno per: settore alberghiero e della ristorazione stabilimenti per il tempo libero edifici pubblici attrezzature sportive installazioni di trasporto turistiche bar, ristoranti, alberghi, motels teatri, sale di concerti, sale di riunione e conferenze, cinema scuole, ospedali, stab. medico-sociali, chiese, cimiteri piste di ghiaccio, piscine, campi da tennis, palestre, stand di tiro, stadi stazioni di partenza di trenini, stazioni di teleferiche, impianti di risalita Le cifre indicate in tale allegato corrispondono al fabbisogno massimo di riferimento definito in base a valori empirici risultanti da studi settoriali. Nella stessa norma svizzera si rileva che i dati di riferimento possono essere utilizzati solo come valori indicativi e si raccomanda quindi uno studio specifico per strutture importanti. In questi casi assume particolare importanza la verifica delle condizioni locali (capacità stradali, inquinamento fonico ed atmosferico, altri posteggi disponibili ecc.), vedi anche art. 11 e art. 12. Da rilevare che alcuni parametri di calcolo presenti in tale Norma VSS considerano già le specifiche condizioni locali (es. zona rurale o zona urbana). Capitolo III. Determinazione dei posteggi necessari Per la determinazione del numero di posteggi necessari occorre tener conto in primo luogo del livello di qualità del trasporto pubblico. Gli articoli seguenti indicano il modo di calcolo per definire la percentuale di posteggi necessari, rispetto al fabbisogno massimo di riferimento. La categoria delle fermate da I a V è stabilita dalla Sezione della mobilità del Dipartimento del territorio (nessuna necessità per i Comuni di determinare tipi di trasporto, frequenze, orari, ecc.). È invece da determinare caso per caso la distanza effettiva dell'edificazione o impianto (vedi tabella dell art. 9) a meno che sia allestito dal Comune un Piano tecnico (vedi art. 9 cpv 5). Art. 9 Qualità del servizio di trasporto pubblico La Sezione della mobilità trasmette a tutti i Comuni tenuti ad applicare il Rcpp, l elenco delle fermate di trasporto pubblico presenti sul territorio comunale già classificate secondo le categorie da I a V (secondo la tabella seguente). Se necessario, ossia in occasione di cambiamenti importanti nell offerta di trasporto pubblico, i dati saranno aggiornati in tempi brevi e trasmessi ufficialmente ai Comuni interessati. A titolo informativo si rileva che per determinare la frequenza media, i trasporti pubblici sono suddivisi nei due gruppi A e B (vedi Norma VSS SN ); all'interno di un Gruppo la frequenza media di passaggio a una fermata è calcolata tenendo conto delle diverse linee che vi transitano. Fa stato l intervallo medio dal lunedì al venerdì (per linea e nel senso di circolazione più caricato) tra le e le 20.00; le frequenze più elevate nelle ore di punta sono considerate per il calcolo della media. 6

7 Nel caso di sovrapposizioni di più linee di trasporto pubblico viene considerata la sovrapposizione delle due linee più frequenti della stessa categoria ed il 50% di tutte le altre. Categoria della fermata Frequenza di corsa Tipo di trasporto pubblico Gruppo di qualità A Gruppo di qualità B nodi ferroviari linee ferroviarie linee autobus autobus locale urbane e regionali < 5 minuti I I II III 5-9 minuti I II III IV minuti II III IV V minuti III IV V V minuti IV V V -- Sulla base della categoria della fermata da I a V si determina il livello di qualità del servizio di trasporto pubblico a disposizione di un determinato edificio o di una zona edificabile e ciò in funzione della distanza da percorrere a piedi dalla fermata più vicina (tabella dell art. 9). In caso di più fermate a disposizione viene ritenuta quella che, combinata con la sua distanza, conduce al migliore livello di qualità di servizio. Piano tecnico (cpv. 5) Per facilitare e rendere praticamente immediata la determinazione del livello di qualità, il Comune può allestire un piano tecnico dove il territorio comunale risulti già suddiviso in zone corrispondenti al livello di qualità di trasporto pubblico da A a D. L allestimento del piano tecnico si basa sui dati relativi alla qualità del servizio di trasporto pubblico elaborati e forniti dalla Sezione della mobilità (livelli di qualità da A a D) riferiti al punto-ambito di ciascuna fermata. Il punto-ambito corrisponde di regola alla coordinata intermedia tra i punti di fermata (salita/discesa) nelle varie direzioni. Le distanze indicate nella tabella dell art. 9 si riferiscono di regola alla coordinata di riferimento. Nell allestimento del piano tecnico può essere considerato un margine di apprezzamento fino a 50 metri, misurato dalla coordinata intermedia oppure anche dai punti di fermata effettivi (salita/discesa). Le distanze indicate sono intese orizzontali (a volo d uccello) e considerano già un fattore di deviazione medio per zone urbane di ca %. Gli ostacoli naturali o artificiali, così come la morfologia del terreno, che costituiscono un oggettivo prolungamento dei percorsi a piedi, possono essere adeguatamente considerati. In casi di pendenze elevate si ammette una riduzione proporzionale del raggio di influenza. a) Nel caso di un adeguata rete di percorsi pedonali si considera una riduzione corrispondente alla proiezione della distanza inclinata, indicativamente come segue: pendenza [%] riduzione D (R = 250 m) D (R = 500 m) D (R = 750 m) < 25 nessuna % % > %

8 b) Nel caso contrario va considerato il percorso pedonale effettivo. In questi casi può essere utile fare riferimento al Diagramma dei tempi di marcia elaborato dall Ente svizzero pro sentieri (Foglio normativo 14). La delimitazione delle zone relative al Livello di qualità del servizio di trasporto pubblico dovrebbe considerare, nel limite del possibile e nell ambito del margine di apprezzamento di 50 m, limiti di zone di PR o altri limiti naturali o artificiali (strade, ferrovia, fiumi, ecc.). La Sezione della mobilità offre la necessaria collaborazione al Comune interessato per l allestimento del piano tecnico. Art. 10 Determinazione del numero di posteggi necessari La classificazione del livello di servizio del trasporto pubblico da A a D, riferito a un edificazione o a un impianto, permette di determinare direttamente la percentuale di posteggi necessari rispetto al fabbisogno massimo di riferimento, come risulta dalle tabelle dell art. 10. La percentuale indicata, che viene applicata al fabbisogno massimo di riferimento, rappresenta la parte percentuale di posteggi che risulta necessaria, tenuto conto della possibilità di utilizzazione dei mezzi di trasporto pubblico per impiegati, ospiti e clienti. I Comuni sono suddivisi in Categoria 1 e Categoria 2 come riportato nell Allegato al Rcpp (vedi commento all art. 3). Per i Comuni appartenenti alla Categoria 1, il numero di posteggi necessari (minimo) non può essere superato; esso corrisponde quindi anche al massimo concesso. Per i Comuni appartenenti alla Categoria 2 è invece concessa la realizzazione, riservata l applicazione di altre Leggi o disposizioni particolari (art. 11), di un numero di posteggi anche leggermente superiore (massimo ammesso ). max Posteggi necessari - min COMUNE CATEGORIA 1 COMUNE CATEGORIA 2 Imposizione contributi sostitutivi È necessario a questo punto fare riferimento al tema dei contributi sostitutivi. Restano in vigore le NAPR relative al prelievo dei contributi sostitutivi, ritenuta una precisazione sul numero di posteggi da considerare per il calcolo. Il valore determinante a partire dal quale può essere computato il prelievo dei contributi sostitutivi è il numero di posteggi necessari (art. 10). Anche per i Comuni di Categoria 2 è determinante il valore minimo di posteggi risultante dalla tabella dell art. 10, tenuto conto delle limitazioni ulteriori indicate all art. 11. I Comuni possono adottare o mantenere nel proprio Piano regolatore parametri più restrittivi giustificati da esigenze di tutela del paesaggio, del patrimonio architettonico o altre esigenze specifiche. 8

9 Art. 11 Situazioni conflittuali Per determinare eventuali situazioni conflittuali che necessitano riduzioni ulteriori al numero di posteggi in base a Leggi o disposizioni particolari, sono in linea di principio considerati: il traffico veicolare accettabile sulla rete stradale; gli impatti ammissibili sull'ambiente; la protezione dei nuclei, monumenti storici, ecc. Il traffico generato dai posteggi non deve provocare saturazioni sulla rete stradale locale ed in particolare agli incroci, soprattutto nei periodi di punta. La verifica deve essere estesa sull insieme degli itinerari utilizzati dagli utenti dei posteggi, nella misura in cui il traffico corrispondente risulta significativo rispetto ai flussi di traffico preesistenti. Se il carico totale supera la capacità o il traffico accettabile, devono essere esaminate tutte le misure costruttive e di gestione del traffico e dei posteggi della zona, come pure possibili miglioramenti del trasporto pubblico. Se misure costruttive e di gestione del traffico e dei posteggi non sono sufficienti per evitare i problemi di congestione, in applicazione delle rispettive Leggi i posteggi necessari possono essere ridotti rispetto al calcolo risultante dalla tabella 5. Il carico ammissibile sull ambiente è definito dalla legislazione federale sulla protezione dell ambiente. I valori limite d immissione fissati dalle Ordinanze sulla protezione dell aria (OIAT) e contro l inquinamento fonico (OIF) sono determinanti per definire il numero di posteggi da realizzare rispetto ai posteggi necessari. Se il traffico generato produce emissioni ritenute eccessive devono essere esaminate altre possibili misure di riduzione del carico ambientale, quali ad esempio il miglioramento del livello di servizio dei trasporti pubblici o la diversa gestione dei posteggi pubblici della zona che consentano una riduzione dei posteggi necessari, come pure le eventuali misure di protezione fonica. Se tali misure non sono sufficienti per evitare i superamenti dei limiti fissati, in applicazione delle rispettive Leggi, i posteggi da realizzare possono essere ridotti rispetto alla tabella dell art. 10. Art. 12 Realizzazione di posteggi indipendenti da edifici o impianti e uso comune I posteggi necessari per un edificazione o un attività possono essere realizzati solo se viene effettivamente costruito l edificio o esercitata l attività. Non possono quindi essere realizzati anticipatamente dei posteggi che potrebbero corrispondere ad un potenziale contenuto del fondo, se non specificatamente indicato nel Piano regolatore. Allo stesso modo i posteggi realizzati per una determinata attività devono essere eliminati al momento della cessazione della stessa. Le condizioni di cui sopra devono essere rese vincolanti al momento del rilascio della licenza di costruzione se i posteggi non sono situati sul medesimo fondo. Indipendentemente dalla presenza di situazioni conflittuali indicate all art. 11, deve essere considerata, soprattutto per edifici o impianti generatori di un forte traffico, la disponibilità di posteggi esistenti nella zona di influenza a piedi. In questo modo si intende evitare offerte eccessive o ridondanti, quando per attività commerciali è possibile fare capo a posteggi pubblici e/o approfittare delle sinergie con altre attività commerciali o di altro tipo nelle vicinanze, utilizzando gli stessi posteggi contemporaneamente (sovrapposizione di utenza) o in fasce orarie diverse (es. posteggi di industrie utilizzate al sabato dai centri commerciali o posteggi pubblici a disposizione la sera per sale da cinema, ecc.). 9

10 Ghirone Aquila Encl. Campo Blenio Airolo Quinto Olivone Osco Mairengo Calpiogna Aquila Bedretto Prato Leventina Campello Rossura Faido Torre Dalpe Chiggiogna Calonico Acquarossa Anzonico Malvaglia Bignasco Encl. Lavizzara Chironico Cavagnago Ludiano Giornico Sobrio Bodio Semione Cavergno Pollegio Sonogno Frasco Biasca Bignasco Personico Iragna Osogna Bosco Gurin Gerra Verzasca Cerentino Linescio Cevio Brione Verzasca Cresciano Lodrino Lavertezzo Campo Vallemaggia Maggia Moleno Claro Preonzo Lumino Vergeletto Gresso Gordevio Corippo Gorduno Gnosca Vogorno Onsernone Mosogno Borgnone Palagnedra Isorno Intragna Brissago Cavigliano Verscio Ronco s/a. Tegna Losone Avegno Ascona Brione s/m. Minusio Orselina Muralto Locarno Gerra Gamb. S.Abbondio Caviano Mergoscia Gordola Tenero-Contra Piazzogna S.Nazzaro Vira Gamb. Indemini Locarno Magadino Cugnasco Lavertezzo Gerra Verz. Sigirino Rivera Contone Mezzovico-Vira Gudo Monte Carasso Sementina Cadenazzo Bironico Medeglia Torr.-Tav. Camignolo S.Antonino Lugaggia Capriasca Ponte Capr. Lugaggia Giubiasco Camorino Isone Lugaggia Bidogno Bellinzona Corticiasca Sonvico Arbedo-Castione Pianezzo Medeglia P. Capr. Encl. Valcolla Cimadera Bogno Certara S.Antonio Alto Malcantone Bedano Villa Lug. Origlio Lamone Comano Cadro Gravesano Cureglia Canobbio Miglieglia Manno Cadempino Cademario Vezia Porza Curio Encl. Savosa Aranno Astano Novaggio Bioggio Lugano Mass. Sessa Iseo Bedigliora Curio Agno Sorengo Vernate Muzzano Monteggio Neggio Paradiso Croglio Pura Magliaso Collina d'oro Caslano Ponte Tresa Carabbia Carabietta Grancia Carona Barbengo Arogno Melide Bissone Morcote Vico Morcote Maroggia Rovio Classificazione RCPP Tipo 1 Tipo 2 Melano Brusino-Arsizio Riva S.Vitale Muggio Capolago Cabbio Meride Bruzella Mendrisio Bruzella Tremona Arzo Caneggio Rancate Besazio Castel S. Pietro Sagno Ligornetto Morbio Sup. Genestrerio Coldrerio Morbio Inf. Stabio Novazzano Balerna Vacallo Chiasso Non sottoposto al RCPP Allegato

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