RISOLUZIONE N. 24/E QUESITO
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1 RISOLUZIONE N. 24/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 5 febbraio 2003 Oggetto: Istanza d interpello articolo 11, legge 27 luglio 2000, n.212. XY S.r.l. Gioco del bowling: determinazione della base imponibile ai fini dell imposta sugli intrattenimenti e della connessa imposta sul valore aggiunto. La Società XY S.r.l., QUESITO premettendo di avere in gestione una sala da bowling, chiede di conoscere se al gioco del bowling sia applicabile la disciplina dettata per gli apparecchi meccanici dall articolo 14-bis del DPR 26 ottobre 1972, n.640. In sostanza, l interpellante chiede se, per il gioco del bowling, l imposta sugli intrattenimenti e la connessa imposta sul valore aggiunto possano essere liquidate sulla base di imponibili medi forfetari. SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE La società istante, producendo a sostegno della tesi prospettata una relazione predisposta dal Dipartimento di Ingegneria Elettrica Università degli Studi di Roma La Sapienza e concernente Considerazioni sulla natura dei giochi Natura meccanica del gioco del bowling, ritiene che il bowling sia un
2 2 gioco attuato mediante l utilizzo di un apparecchio meccanico e, in quanto tale, rientri nell ambito di applicazione dell articolo 14-bis del DPR n.640 del L istante ritiene, pertanto, che l imposta sugli intrattenimenti e la connessa imposta sul valore aggiunto debbano essere determinate sulla base di imponibili medi forfetari. Considerato, tuttavia, che non sono stati fissati dalle previgenti disposizioni (D.M. 12 aprile 1990, in vigore fino al 31 dicembre 2000) imponibili medi forfetari specifici per il gioco del bowling né sono intervenuti ulteriori provvedimenti in materia, l interpellante, in attesa di uno specifico intervento normativo che fissi imponibili medi forfetari anche per il gioco del bowling, propone: a) di applicare gli imponibili medi forfetari stabiliti dal D.M. 12 aprile 1990 per biliardi ed apparecchi similari ; b) ovvero di liquidare l imposta sugli intrattenimenti e la connessa imposta sul valore aggiunto sulla base dei corrispettivi effettivamente incassati senza obbligo di certificazione.
3 3 PARERE DELL AGENZIA DELLE ENTRATE L articolo 1 del DPR n.640 del 1972, nell individuare il presupposto oggettivo dell imposta sugli intrattenimenti, rinvia alla Tariffa allegata al medesimo decreto. Il gioco del bowling è menzionato al punto 2 della citata Tariffa. In tale contesto, il chiaro dettato normativo evidenzia come il legislatore abbia considerato il gioco del bowling specificatamente e distintame nte rispetto agli altri intrattenimenti ed, in particolare, rispetto a quelli caratterizzati dall utilizzazione di apparecchi o congegni. Il punto 2 della Tariffa, infatti, menziona: - da una parte, l utilizzazione di apparecchi da divertimento e trattenimento, testualmente la utilizzazione dei bigliardi, degli elettrogrammofoni, dei bigliardini e di qualsiasi tipo di apparecchio e congegno a gettone, a moneta o a scheda, da divertimento o trattenimento, anche se automatico o semiautomatico ; - dall altra e distintamente, la utilizzazione ludica di strumenti multimediali; gioco del bowling; noleggio di go-kart. Si osserva, altresì, che la Tariffa fa riferimento al bowling indicandolo quale gioco, senza alcun richiamo ad eventuali strumenti tecnici mediante i quali il gioco stesso venga attuato. A tal riguardo, si segnala, peraltro, che la stessa relazione tecnica prodotta dalla società interpellante, nel fornire argomentazioni a favore della natura meccanica del gioco del bowling, rileva di fatto la differenza fra gli apparecchi da divertimento e intrattenimento e il gioco del bowling valutato nella complessità delle sue fasi e in relazione all impianto unitariamente considerato.
4 4 In particolare, tale elaborato sottolinea che mentre le caratteristiche del gioco sono facilmente classificabili, meno diretta è la classificazione dell impianto sussidiario al gioco, cioè il complesso delle apparecchiature cui è delegato il compito di permettere lo svolgimento del gioco ed in particolare il ripristino del campo di gioco. La citata relazione tecnica evidenzia altresì: - che la natura meccanica del gioco del bowling non dipende dagli oggetti con cui il gioco è effettuato, ma dipende soltanto dall obiettivo del gioco stesso ; - che i differenti impianti di gioco possono essere di natura elettromeccanica od elettronica secondo il tipo di installazione, la natura della forza motrice primaria, i sistemi di controllo adottati. Dalla relazione tecnica risulta, pertanto, che: a) la natura meccanica qualificante il bowling si manifesta sul piano della dinamica del gioco e non attiene agli strumenti tecnici attraverso i quali il gioco stesso è posto in essere; b) il gioco del bowling è attuato nell ambito di impianti meramente sussidiari allo suo svolgimento e non si risolve nell utilizzazione di apparecchi e congegni. Ciò posto, si rileva che l articolo 14-bis del DPR n.640, anche nel testo sostituito dall articolo 22, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n.289, richiamando la dizione utilizzata dal legislatore nella prima parte del punto 2 della citata Tariffa, si riferisce, espressamente ed esclusivamente, agli apparecchi da divertimento e intrattenimento, tra i quali, sulla base delle considerazioni esposte, si ritiene non possa essere ricondotto il gioco del bowling, a prescindere dalla qualificazione della dinamica del gioco o delle apparecchiature che, nel loro
5 5 complesso, costituiscono l impianto nell ambito del quale il gioco stesso viene attuato. Da ciò consegue che il gioco del bowling è soggetto al regime ordinario di determinazione analitica della base imponibile di cui all articolo 3 del DPR n.640 del 1972, sia ai fini dell imposta sugli intrattenimenti che dell imposta sul valore aggiunto, e ai relativi obblighi previsti dal DPR 30 dicembre 1999, n.544. In particolare, per quanto riguarda l obbligo di certificazione dei corrispettivi, si precisa che lo stesso deve essere assolto mediante l emissione di titoli di accesso ai sensi dell articolo 1, comma 3, del citato DPR n.544. Si fa presente, a tal proposito, che l articolo 94, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n.289, ha prorogato al 30 giugno 2003 il termine per l installazione degli apparecchi misuratori fiscali o delle biglietterie idonee all emissione dei titoli di accesso. La risposta di cui alla presente nota, sollecitata con istanza di interpello, presentata alla Direzione Regionale viene resa dalla scrivente ai sensi dell articolo 4, comma 1, del D.M. 26 aprile 2001, n.209.
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