Regolamento per lo svolgimento dei mercati di vendita diretta di prodotti agricoli
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1 ODG/PRG: PG: Data Seduta: Data inizio vigore: Regolamento per lo svolgimento dei mercati di vendita diretta di prodotti agricoli TITOLO DISPOSIZIONI GENERALI...3 Art Oggetto e ambito del regolamento... 3 Art Aree di mercato... 3 TITOLO CREAZIONE DEL MERCATO SU AREA PUBBLICA...3 Art Soggetto di coordinamento e gestione... 3 Art Presentazione del progetto... 4 Art Durata della concessione... 4 Art Partecipazione al mercato... 4 Art Obblighi del soggetto di coordinamento e gestione... 5 Art Attività di controllo sui singoli operatori agricoli... 5 Art Garanzia fideiussoria
2 Art Disposizioni igienico sanitarie... 6 Art Attività correlate alla vendita diretta di prodotti agricoli... 6 Art Revoca della concessione... 6 TITOLO SVOLGIMENTO DEL MERCATO SU AREA PRIVATA...7 Art Concessione degli spazi... 7 Art Adempimenti del soggetto di coordinamento e gestione... 7 TITOLO DISPOSIZIONI FINALI...8 Art Validità del Regolamento... 8 Art Disposizioni transitorie e finali
3 TITOLO 1 Disposizioni generali Art. 1 Oggetto e ambito del regolamento 1. Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento dei mercati di vendita diretta di prodotti agricoli (mercati filiera corta). 2. L esercizio delle attività nell ambito del mercato è disciplinato dal Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228, dall art. 1, comma 1065 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dal decreto attuativo del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 20 novembre 2007, dal presente Regolamento, e dalle altre norme statali, regionali, comunali vigenti in materia. 3. L'esercizio dell'attività di vendita all'interno dei mercati agricoli di vendita diretta non è assoggettato alla disciplina sul commercio, salvo quanto previsto dall art. 4, comma 8 del D.Lgs n. 228/2001. Art. 2 Aree di mercato 1. La vendita diretta può essere esercitata su aree di proprietà privata o su spazi pubblici. 2. Il Comune individua, con delibera di consiglio, le aree e gli spazi pubblici destinati ai mercati per la vendita diretta dei prodotti agricoli, compresi gli spazi ed immobili di cui il Comune ha la disponibilità. 3. Con deliberazione di Giunta comunale, su propria iniziativa o su proposta delle associazioni di categoria dei produttori agricoli o di altre associazioni, è possibile individuare ulteriori aree, da destinare a mercati sperimentali di vendita diretta di prodotti agricoli. TITOLO 2 Creazione del mercato su area pubblica Art. 3 Soggetto di coordinamento e gestione 1. Per ciascuna area pubblica mercatale l organizzazione e la gestione è affidata ad un soggetto, composto da operatori agricoli, anche associati, selezionato dall Amministrazione. 2. La selezione del soggetto di coordinamento e gestione avviene sulla base del progetto di mercato, valutato secondo gli elementi che seguono: a) proposta di disciplinare di mercato; b) il calendario dei giorni e l orario di mercato; c) il numero, l elenco, e i requisiti di tutte le aziende dei produttori agricoli coinvolte; d) le modalità di controllo e di rilevazione delle presenze; 3
4 e) l indicazione della gamma dei prodotti agricoli posti in vendita; f) elaborato in cui saranno indicate le soluzioni attraverso le quali il soggetto intende organizzare il mercato e che dovranno anche essere rappresentate graficamente tramite localizzazione (in scala) su planimetrie che tengano in considerazione il minor impatto possibile delle strutture rispetto al contesto territoriale in cui saranno collocate; 3. L Amministrazione comunale si riserva la facoltà di individuare ulteriori requisiti che il progetto dovrà contenere. 4. Il soggetto agisce nei confronti dell amministrazione in nome e per conto degli operatori che ad esso conferiscono specifici ed adeguati poteri di rappresentanza. Art. 4 Presentazione del progetto 1. Il Settore competente definisce ed attiva la procedura di valutazione del progetto di mercato. 2. Il Comune, previa sottoscrizione di apposita convenzione, affida la concessione di ogni area al soggetto di coordinamento e gestione il cui progetto è stato valutato più congruo. Art. 5 Durata della concessione 1. La concessione di cui all art.4, comma 2, ha una durata massima di anni tre rinnovabile per ulteriori due. 2. La concessione attinente a mercati sperimentali, ha una durata massima di anni due. Art. 6 Partecipazione al mercato 1. Il Soggetto di coordinamento e gestione ammette al mercato gli operatori individuati sulla base dei criteri indicati nel disciplinare di mercato. 2. Gli operatori ammessi alla vendita devono avere l ubicazione dell azienda agricola (o in caso di società delle aziende agricole dei soci), nonché la sede di produzione e trasformazione dei prodotti, nell ambito territoriale individuato dalla convenzione con il Soggetto di coordinamento e gestione, con l intento di valorizzare le produzioni agricole locali, e comunque non oltre l ambito regionale. 3. L ammissione degli operatori è comunque subordinata alla comunicazione di inizio attività prevista dall art. 4 del D.lgs. 18/05/01, n Decorso il termine di trenta giorni dalla comunicazione può essere effettuata la vendita diretta dei prodotti. 4
5 Art. 7 Obblighi del soggetto di coordinamento e gestione 1. Il Soggetto di coordinamento e gestione, quale soggetto responsabile dell area mercatale, ha l obbligo di: a) garantire l organizzazione e il funzionamento del mercato (ad es. occupazione costante del posteggio, allestimento e gestione delle strutture di vendita, vendita esclusiva di prodotti agricoli di stagione, esposizione chiara dei prezzi di vendita.) prevedendo anche attività di comunicazione, promozione e valorizzazione; b) porsi come soggetto referente nei confronti dei consumatori e degli organi preposti alla vigilanza; c) corrispondere il canone di concessione di suolo pubblico; d) sostenere i costi per il consumo di energia elettrica, acqua, raccolta rifiuti; e) provvedere alla raccolta dei rifiuti mantenendo in ordine e pulizia l'area del mercato; f) ripristinare gli eventuali danni alle aree di mercato; g) evitare scarichi e depositi sull'area pubblica non consentiti dall'autorità Comunale; h) esercitare attività di controllo sul rispetto del disciplinare da parte degli operatori, in particolare ogni modifica dell impresa e dell attività agricola che possa pregiudicare gli interessi pubblici perseguiti. i) vigilare e predisporre le misure necessarie affinchè le attività mercatali non arrechino disturbo ai cittadini, alle attività contermini e alla circolazione; Art. 8 Attività di controllo sui singoli operatori agricoli 1. Gli operatori agricoli ammessi allo svolgimento dei mercati, sono tenuti ad attenersi alle prescrizioni indicate nel disciplinare di mercato oltre a quelle previste in materia dalle leggi e dai regolamenti. 2. Qualora gli operatori agricoli non ottemperino agli obblighi previsti, il soggetto di coordinamento e gestione può sospendere l impresa dalla partecipazione al mercato per un massimo di sei mesi. 3. Il soggetto di coordinamento e gestione ha l obbligo di procedere all esclusione degli operatori nei seguenti casi (dandone comunicazione all Amministrazione): a) perdita dei requisiti previsti dalla legge; b) mancata esecuzione degli adeguamenti prescritti dall Azienda USL volti ad eliminare la mancanza dei requisiti igienico-sanitari previsti dalle norme igienicosanitarie di cui al regolamento 852/2004 CE del Parlamento e del Consiglio del 29 aprile 2004, di tutte le normative specifiche in vigore e, per quanto compatibili dei vigenti regolamenti comunali di Igiene. 4. Nel caso in cui il soggetto di coordinamento e gestione non provveda all esclusione di cui al precedente comma 3, l Amministrazione procederà direttamente all esclusione dell imprenditore agricolo dal mercato, dando comunicazione all interessato tramite lettera raccomandata o consegnata a mano. 5. Sono fatte salve le funzioni di controllo e vigilanza riservate al Comune dalla legge e dalla vigente normativa comunale. 5
6 Art.9 Garanzia fideiussoria 1. La concessione delle aree è subordinata al versamento di una cauzione che potrà essere effettuata sotto forma di deposito cauzionale o fideiussione bancaria o assicurativa, a scelta del soggetto di coordinamento e gestione, a garanzia del regolare pagamento dei canoni e delle tariffe dovute e di eventuali danni alle aree e ai beni di proprietà comunale. In caso di garanzia sotto forma di fidejussione assicurativa, l impresa di assicurazione dovrà essere tra quelle autorizzate all esercizio del ramo cauzioni. 2. La garanzia dovrà essere costituita entro 10 giorni dalla data in cui si è avuta notizia dell accoglimento dell istanza di concessione a pena di decadenza di concessione. 3. La restituzione di tutto o parte della garanzia viene disposta al termine della concessione, dopo aver verificato il regolare pagamento dei canoni e delle tariffe dovute, la messa in pristino del suolo comunale in caso di manomissioni e la mancanza di danni alle proprietà comunali. Art. 10 Disposizioni igienico sanitarie 1. I mercati agricoli di vendita diretta devono essere conformi alle norme igienico-sanitarie di cui al regolamento 852/2004 CE del Parlamento e del Consiglio del 29 aprile 2004, di tutte le normative specifiche in vigore e, per quanto compatibili dei vigenti regolamenti comunali di Igiene. 2. Le persone direttamente addette alla vendita dei prodotti alimentari e al contatto con questi, devono essere in possesso dei requisiti di idoneità sanitaria previsti alle disposizioni vigenti. 3. Gli imprenditori agricoli, dovranno altresì provvedere agli adempimenti previsti dal regolamento 852/2004 CE e dagli artt. 18 e 19 del regolamento 178/02 CE relativi alla rintracciabilità. Art. 11 Attività correlate alla vendita diretta di prodotti agricoli 1. All interno del mercato possono essere realizzate attività culturali, didattiche e dimostrative legate ai prodotti alimentari, tradizionali ed artigianali del territorio rurale di riferimento secondo quanto previsto dal disciplinare del mercato. Art. 12 Revoca della concessione 1. È fatta salva la facoltà dell Amministrazione Comunale di revocare in ogni momento la concessione per inadempienza del soggetto di coordinamento e gestione, rispetto agli impegni assunti, tali da compromettere la gestione e l'organizzazione del mercato ed in particolare in caso di: a) ammissione al mercato di operatori privi dei requisiti di legge per l esercizio della vendita diretta dei prodotti agricoli; 6
7 b) omessa esclusione di almeno due operatori agricoli rientranti nella disciplina del comma 3 dell art. 8 del presente regolamento; c) mancato esercizio dell attività di vigilanza ed esercizio del mercato al di fuori delle aree individuate; d) mancato rispetto degli orari fissati nel disciplinare; e) mancato pagamento di oneri, tariffe e canoni dovuti; f) mancato ripristino del suolo pubblico dopo il mercato (pulizie, danni); g) svolgimento dell attività di vendita non conforme al contenuto del progetto presentato; h) vendita all interno del mercato di bevande alcoliche non sigillate; i) esercizio dell attività di somministrazione all interno del mercato; j) attività di disturbo alla quiete pubblica imputabile all attività svolta dagli operatori. TITOLO 3 Svolgimento del mercato su area privata Art. 13 Concessione degli spazi 1. Il mercato di vendita diretta può essere esercitato anche su aree di proprietà privata. 2. Il soggetto con la disponibilità dell area, in qualità di soggetto di coordinamento e gestione, comunica al Comune l intenzione di effettuare il mercato allegando i medesimi elementi di cui all art.3 comma 2 lettere a, b, c, d, e. 3. I singoli operatori dovranno presentare la comunicazione di cui all art. 6 comma 3 e sono tenuti al rispetto dei requisiti igienici di cui all art. 10, e delle disposizioni di cui al Decreto Min. 20/11/2007 e a quanto previsto dal disciplinare 4. Per quanto non previsto si rimanda alle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228 e nel Decreto Min. 20/11/2007. Art. 14 Adempimenti del soggetto di coordinamento e gestione 1. Il soggetto di coordinamento e gestione deve comunicare all Amministrazione Comunale: a) la proposta di disciplinare di mercato; b) il calendario dei giorni e l orario di mercato; c) il numero, l elenco, e i requisiti di tutte le aziende dei produttori agricoli coinvolte; d) le modalità di controllo e di rilevazione delle presenze; e) l indicazione della gamma dei prodotti agricoli posti in vendita; 2. Il soggetto di coordinamento e gestione ha inoltre l obbligo di: a) garantire l organizzazione e il funzionamento del mercato (occupazione costante del posteggio, allestimento e gestione delle strutture); b) provvedere alla raccolta dei rifiuti mantenendo in ordine e pulizia l'area del mercato; c) evitare scarichi e depositi sull'area pubblica non consentiti dall'autorità Comunale; d) attività di controllo sul rispetto del disciplinare da parte degli operatori ed, in particolare, su ogni modifica dell impresa e dell attività agricola che possa pregiudicare gli interessi pubblici perseguiti. 7
8 e) vigilare e predisporre le misure necessarie affinchè le attività mercatali non arrechino disturbo ai cittadini, alle attività contermini e alla circolazione; TITOLO 4 Disposizioni finali Art.15 Validità del Regolamento 1. Il Regolamento comunale del mercato di vendita diretta di prodotti agricoli entra in vigore il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all Albo Pretorio del Comune. Art.16 Disposizioni transitorie e finali 1. Le disposizioni del presente Regolamento sono connesse a quelle contenute negli altri regolamenti dell ente. 8
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